Sentenza 13 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pavia, sentenza 13/06/2025, n. 406 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pavia |
| Numero : | 406 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PAVIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
N. R.V.G. 573/2025
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Marina Bellegrandi Presidente relatore
Dott.ssa Laura Cortellaro Giudice
Dott.ssa Claudia Caldore Giudice ha pronunciato la seguente
S e n t e n z a nella causa civile di I Grado iscritta al n. 573/2025 R.V.G. promossa da
(Cod. Fis ), con il Parte_1 C.F._1 patrocinio dell'Avv. PERNORIO DANIELA, con domicilio eletto presso il suo studio sito in Vigevano, Via Sacchetti n. 14;
E
(Cod. Fis. ), con il patrocinio degli Avv.ti Parte_2 C.F._2
ARIANO LUIGI ed ARIANO ILARIA, con domicilio eletto presso il loro studio sito in
Vigevano, Corso Anita Garibaldi n. 16;
i quali hanno contratto matrimonio concordatario in Vigevano, in data 11/05/2013, il cui atto è stato trascritto nel Registro degli atti di matrimonio del Comune di Vigevano alla
Parte II, Serie A, n. 14, dell'anno 2013, optando per il regime patrimoniale della separazione dei beni;
con l'intervento del Pubblico Ministero, il quale nulla ha opposto
CONCLUSIONI
I coniugi sopra indicati richiedevano la pronuncia della separazione alle seguenti condizioni:
“1)- I coniugi vivranno separatamente, portandosi reciproco rispetto;
2)- La casa coniugale sita in Vigevano, Via Trivulzio n. 150- 152 e censita al NCEU del suddetto Comune ai numeri FG 20 mapp. 2412/14 pt.-s1, cat. A/2, classe 2, vani 5,5 ; FG
20 mapp. 2412/26 ps1 cat. C/6 classe 3 , mq. 18; FG 20, mapp. 2412/12 pt. Cat. C/6,
pag. 1 di 6
3)- La responsabilità genitoriale sulla minore verrà esercitata Persona_1
congiuntamente da entrambi i genitori, con impegno degli stessi ad assumere di comune accordo le decisioni di maggior interesse relative all'istruzione, all'educazione ed alla salute della figlia minore tenendo conto delle capacità, Persona_1 dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della stessa;
4)-Entrambi i genitori eserciteranno la responsabilità genitoriale separatamente in relazione alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione nei periodi di rispettiva permanenza della figlia minore presso ciascuno;
Per_1
5)- La figlia minore verrà collocata prevalentemente presso la madre, Persona_1
e risiederà con la medesima presso la casa coniugale sita Vigevano, Via Trivulzio n. 150
- 152;
6)- Le modalità di visita padre –figlia saranno le più ampie possibili, al fine di garantire il mantenimento di un rapporto equilibrato e continuativo, e verranno regolarizzate secondo il seguente calendario:
SETTIMANA 1:
-dal mercoledì pomeriggio dalle 18:30 quando il padre recupererà la minore presso la ON RN , IG.ra , sino al mattino del giovedì quando il padre Persona_2
accompagnerà la figlia a scuola. Qualora il giorno concordato infrasettimanale di recupero della minore fosse festivo o prefestivo il padre potrà andare a prendere la minore presso la madre e la riaccompagnerà dalla madre il giorno seguente;
-dal sabato mattina al lunedì mattina, quando il padre riaccompagnerà la minore a scuola.
SETTIMANA 2:
- dal mercoledì pomeriggio dalle 18:30 quando il padre recupererà la minore presso la ON RN , IG.ra , sino al mattino del sabato. Qualora il Persona_2
giorno concordato infrasettimanale di recupero della minore fosse festivo o prefestivo il padre potrà andare a prendere la minore presso la madre.
7) – la figlia trascorrerà le vacanze natalizie con entrambi i genitori Per_1
alternando, di anno in anno, i giorni del 25 e 26 dicembre: il prossimo 25 dicembre 2025
pag. 2 di 6 verrà trascorso con la madre con pernotto, ed il 26 dicembre 2025 verrà trascorso con il padre con pernotto, il padre riaccompagnerà la minore presso la madre il giorno successivo;
I giorni del 31 dicembre e 1 gennaio verranno alternati tra i genitori di anno in anno, così come il giorno dell'Epifania.
Tale calendarizzazione potrà subire variazioni esclusivamente con il consenso unanime di entrambi i genitori.
8) - Per quanto concerne il periodo di vacanze concesse per la Pasqua e le altre festività la figlia trascorrerà le stesse, ad anni alterni, con il padre e/o con la madre;
Per_1
il giorno di Pasqua 2025 e Pasquetta 2025 verrà trascorso con la madre con pernotto.
9) – trascorrerà con entrambi i genitori un periodo di quindici giorni, anche Per_1
non consecutivi, durante le vacanze estive (durante i mesi di giugno, luglio, agosto) facendosi reciproco obbligo per i coniugi di preventivamente comunicarsi, entro la fine del mese di maggio di ogni anno, il relativo periodo;
10)- I coniugi si impegnano a far mantenere i buoni rapporti tra la figlia ed i nonni e/o parenti di ciascun ramo genitoriale;
11)- I coniugi hanno l'obbligo di comunicare sempre il proprio recapito, anche telefonico mettendo sempre a conoscenza l'altro di eventuali spostamenti in altre località quando hanno con sé la figlia;
12) – Il IG. si impegna a corrispondere alla IG.ra Parte_2 Parte_1
, a titolo di contributo per il mantenimento della figlia minore , la
[...] Per_1 somma mensile di €.200,00 (euro duecento/00), sino a quando la stessa avrà trovato occupazione lavorativa stabile e sarà, pertanto, autosufficiente. Detto importo sarà versato entro il 05 di ogni mese e rivalutato secondo gli indici ISTAT, oltre al 60% delle spese extra mantenimento come da Protocollo di intesa tra il Tribunale di Pavia e il
ConIGlio dell'Ordine degli Avvocati di Pavia n. 2323/16 sottoscritto in data 09.11.2016;
Tale obbligazione alimentare inizierà a decorrere dalla data di trasferimento del marito presso altra abitazione, da effettuarsi al più tardi entro e non oltre tre mesi dalla
Omologazione del Tribunale della separazione personale dei coniugi;
13)- l'Assegno Unico Universale erogato dall'INPS a sostegno del minore sarà percepito pro quota da entrambi i coniugi , che si attiveranno presso le sedi competenti per la pag. 3 di 6 divisione dell'erogazione statale;
14)- Con riferimento ai rapporti patrimoniali tra i coniugi, gli stessi si dichiarano autonomi e autosufficienti svolgendo entrambi attività lavorativa;
15)- l'autovettura Jeep GE targata GR307RB rimarrà di sua esclusiva proprietà e nella disponibilità della IG.ra , la quale provvederà al pagamento Pt_1 dell'assicurazione annuale, tassa di bollo ed ogni altra spesa di manutenzione ordinaria e/o straordinaria connessa e/o necessaria.
16)- l'autovettura UK IG targata 55 , rimarrà di esclusiva proprietà e nella disponibilità del marito, il quale provvederà al pagamento, dell'assicurazione annuale, tassa di bollo ed ogni altra spesa di manutenzione ordinaria e/o straordinaria connessa e/o necessaria;
17)-i finanziamenti accesi dalla IG.ra con Crédit Agricole Spa in data Pt_1
25.02.2016 ed in data 23.03.2021 verranno onorati esclusivamente da questa, senza nulla pretendere dal IG. ; Parte_2
18)- i finanziamenti accesi dal IG. con Intesa san paolo in data 03.03.2023 Parte_2
ed in data 13.08.2024 verranno onorati esclusivamente da questi, senza nulla pretendere dalla IG.ra ; Pt_1
19 )- I coniugi si danno atto di aver già definito e concordato ogni ulteriore loro aspetto economico e patrimoniale, dichiarandosi per il resto economicamente autosufficienti, rinunciando reciprocamente l'un l'altro all'assegno di mantenimento, di null'altro avere a pretendere a titolo economico – patrimoniale, e, quindi, di alimenti, divisione dei beni, risarcimento del danno nella componente biologica ed esistenziale, e di essere interamente soddisfatti nelle loro pretese, sebbene non espressamente menzionate, avendo la parti raggiunto ogni accordo, già a far tempo dalla separazione, a totale definizione dei loro rapporti, anche patrimoniali ex articolo 1965 c.c.;
20)- Le spese legali relative alla presente controversia verranno sostenute da ciascuna delle parti in relazione alle competenze del rispettivo avvocato;
a tale scopo i difensori, avvocati Daniela Pernorio e Ariano Luigi e Ariano Ilaria sottoscrivono il presente ricorso oltre che per autentica delle firme dei propri assistiti anche per rinuncia alla solidarietà professionale ex art. 13 L.P.;
pag. 4 di 6 21)-I coniugi si danno reciproca autorizzazione al rilascio dei documenti validi per l'espatrio, anche nell'interesse della figlia minore ”. Per_1
MOTIVI DELLA DECISIONE
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 18.2.2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle condizioni sopra riportate.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 12 III c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c..
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e che le altre condizioni non appaiono contrarie a norme imperative e all'ordine pubblico, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
Nulla viene pronunciato in merito alle spese processuali, trattandosi di ricorso congiunto
P.Q.M.
Il Tribunale di Pavia, definitivamente pronunciando, così statuisce:
1. pronuncia la separazione personale dei coniugi Parte_1
e che hanno contratto matrimonio il 11/05/2013, in
[...] Parte_2
Vigevano, in data 11/05/2013, il cui atto è stato trascritto nel Registro degli atti di matrimonio del Comune di Vigevano alla Parte II, Serie A, n. 14, dell'anno 2013;
2. ordina all'ufficiale dello stato civile del comune suddetto di procedere all'annotazione della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
pag. 5 di 6 3. omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
4. prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
5. nulla sulle spese.
Così deciso in Pavia, il 09/05/2025
Presidente Est.
Dott.ssa Marina Bellegrandi
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