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Sentenza 16 ottobre 2025
Sentenza 16 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 16/10/2025, n. 7783 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 7783 |
| Data del deposito : | 16 ottobre 2025 |
Testo completo
RG n. 23034/2025
TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI LA SEZIONE 13^CIVILE VERBALE1 DI UDIENZA DELLA CAUSA N. 23034 DELL'ANNO 2025 TRA
Parte_1
<< >> patrocinato/a dall'Avv. CARBONE NN
[...] P.IVA_1
OM IZ ( ) C.SO 6 20124 C.F._1 Parte_2
LA , Parte_1 Parte_1
(c.f. ), in persona dell'Amministratore pro tempore rag..
[...] P.IVA_1 con Studio a Corsico, Via Quattro Novembre n. 15 ed elettivamente CP_1 domiciliato a Milano in Corso Buenos Aires n 56 presso lo Studio degli avv.ti Patrizia Comolli (c.f. ) ed HE NE (c.f. C.F._1
) che lo rappresentano e difendono giusta procura allegata ai C.F._2 sensi del D.P.R. 123/2001, art. 19, i quali dichiarano di voler ricevere ogni comunicazione di Cancelleria inerente il presente procedimento al numero di fax 02/89281728 e/o agli indirizzi PEC e Email_1
Email_2
CONTRO
<< > Controparte_2 C.F._3 [...]
(c.f. , residente in , Controparte_2 C.F._3 Parte_1 [...]
; Parte_1
Oggi in data 16/10/2025 - innanzi al Giudice unico designato Dott. Jacopo Blandini, è comparso:
1 Il presente verbale è redatto su documento informatico firmato digitalmente dal giudice. Essendo il verbale in formato elettronico ed essendo depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi dell'art. 35, comma 1, D.M. 21/02/2011 n. 44, come modificato dal D.M. 15/10/2012 n. 209, si fa menzione ai sensi dell'art. 126 c.p.c. che le parti ed il teste, le cui dichiarazioni sono sopra riportate, sono impossibilitati a sottoscrivere il verbale stesso per mancanza di firma digitale.
<<tribunale civile e penale di milano>>
<<sezione tredicesima civile--r.g. n. 23034 2025-sentenza-pagina 1 di 16>> -Per la parte attrice compare l'Avv CARBONE NN ed anche il LR del Condominio a nome per la pratica forense compare la dott.ssa CP_1 [...]
Per_1
-Per parte convenuta compare personalmente Controparte_2
<< > nato a [...] il [...]. C.F._3
Le parti raggiungono un accordo transattivo nei seguenti termini:
<<tribunale civile e penale di milano>>
<<sezione tredicesima civile--r.g. n. 23034 2025-sentenza-pagina 1 di 16>> transattivo nei seguenti termini…
<<tribunale civile e penale di milano>>
<<sezione tredicesima civile--r.g. n. 23034 2025-sentenza-pagina 1 di 16>>
Le difese danno, quindi, atto della intervenuta cessazione della materia del contendere attesa la sopravvenuta carenza di interesse di entrambe le parti a coltivare e proseguire nella presente procedura ex art. 100 cpc, con conseguente declaratoria giudiziale di estinzione del presente giudizio.
IL GIUDICE
Dato atto di quanto sopra, all'esito si ritira in camera di consiglio autorizzando il legale comparso ad allontanarsi dall'aula di udienza.
Milano il 16/10/2025. Il Giudice Dott. Jacopo Blandini
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<<sezione tredicesima civile--r.g. n. 23034 2025-sentenza-pagina 1 di 16>>
Il Giudice all'esito della camera di consiglio, rilevato che la difesa si è allontanata e non risulta, allo stato, immediatamente reperibile pronunzia ed emette sentenza definitiva da allegare al verbale di udienza e immediatamente depositata in Cancelleria.
Milano il 16/10/2025.
Il Giudice
Dott. Jacopo Blandini
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<<sezione tredicesima civile--r.g. n. 23034 2025-sentenza-pagina 1 di 16>> RG n. 23034/2025
--TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI LA--
--SEZIONE 13 ^CIVILE-- REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Civile e Penale di Milano, nella persona del Giudice unico Dott. Jacopo Blandini, ha emesso la seguente
--SENTENZA-- nella causa civile promossa
DA
, Parte_1 Parte_1
< >> patrocinato/a dall'Avv. CARBONE
[...] P.IVA_1
NN OM IZ ) C.SO BUENOS C.F._1
AIRES N. 56 20124 LA Parte_1
, (c.f. ), in
[...] Parte_1 P.IVA_1 persona dell'Amministratore pro tempore rag. con Studio a CP_1
Corsico, Via Quattro Novembre n. 15 ed elettivamente domiciliato a Milano in Corso Buenos Aires n 56 presso lo Studio degli avv.ti Patrizia Comolli (c.f.
) ed HE NE (c.f. ) C.F._1 C.F._2 che lo rappresentano e difendono giusta procura allegata ai sensi del D.P.R. 123/2001, art. 19, i quali dichiarano di voler ricevere ogni comunicazione di Cancelleria inerente il presente procedimento al numero di fax 02/89281728 e/o agli indirizzi PEC e Email_1
Email_2
-PARTE ATTRICE/RICORRENTE
CONTRO
< > Controparte_2 C.F._3 [...]
(c.f. , nato a [...] il Controparte_2 C.F._3
09/03/1951 residente in , ; Parte_1 Parte_1
-PARTE CONVENUTA/RESISTENTE NON COSTITUITA-
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Oggetto: Altri istituti del diritto delle locazioni. CONCLUSIONI CONGIUNTE E CONFORMI
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--CONCISA ESPOSIZIONE DEI MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE2--
Si premette che il contenuto della presente sentenza si adeguerà ai canoni normativi dettati dagli artt. 132, comma 2, n. 4 e 118 disp. att. c.p.c., i quali dispongono che la motivazione debba limitarsi ad una concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, specificando che tale esposizione deve altresì essere succinta e possa fondarsi su precedenti conformi (cfr. Cassazione alle SS.UU. n. 642 del 16/01/2015). Con atto introduttivo depositato in Cancelleria, Il Condominio ricorrente evidenziava che il di UC (MI), , è Parte_1 Parte_1 proprietario di una unità immobiliare sita al piano S1-T dello stabile condominiale identificata al NCEU al foglio 13, particella 335, subalterno 102, categoria A/3, classe 4, consistenza 5,5 vani, superficie 97 mq., rendita 482,89 come da visura catastale qui allegata (doc. 1). Conformemente, il Regolamento del Condominio, tra i beni di proprietà comune a tutti i condomini, all'art. 1c) annoverava, tra gli altri, “… i locali adibiti ad abitazione della custode” (doc. 2) che sono appunto quelli sopra indicati al punto 1). Con decorrenza 01.03.1995 il Condominio aveva assunto con la Controparte_3 qualifica di “portiere con alloggio” mediante contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato. A seguito di tale contratto per il quale era previsto anche l'alloggio, la aveva preso la residenza nell'immobile del Condominio identificato al punto 1) CP_3 ove risiedeva insieme al di lei marito (doc. 3). Controparte_2
Il rapporto di lavoro era cessato in data 01.05.2024 a seguito delle dimissioni volontarie della lavoratrice (cui ha fatto seguito il pensionamento), trasmesse a mezzo Patronato all'Amministratore in data 18.01.2024 (doc. 4). L'Amministratore del Condominio, in data 24.01.2024, aveva dato atto alla della ricezione delle suddette dimissioni CP_3 precisandole che, contestualmente alla cessazione del rapporto al 01.05.2024, la stessa avrebbe dovuto rilasciare anche l'alloggio (doc. 5). La tuttavia, pur avendo CP_3 cessato l'attività lavorativa (doc. 6 e 7), non aveva però rilasciato e riconsegnato l'alloggio. Il Condominio, per venire incontro alle esigenze manifestate dalla concedeva CP_3 alla stessa termine sino al 31.12.2024 per il rilascio (doc. 8) ma il termine era vanamente scaduto. Il Condominio ricorrente, a mezzo del sottoscritto procuratore, ha allora inviato una diffida alla riconsegna dell'alloggio libero da persone e/o cose (doc. 9) cui la signora non ha dato seguito persistendo ad occupare senza titolo il predetto alloggio CP_3 unitamente al marito. Il Condominio, che si vede nella condizione di non poter assumere altro custode cui assegnare pur anche il detto alloggio, si è dunque determinato ad attivarsi giudizialmente nei confronti della ex lavoratrice depositando ricorso dinnanzi al Giudice del Lavoro (doc. 10). 2 La presente sentenza viene redatta anche secondo i criteri di cui alla pronunzia della Suprema Corte di Cassazione alle SS.UU. n. 642 del 16/01/2015, ed ai sensi dell'art. 16 bis, comma 9, del D.L. 179/2012 come convertito in Legge n. 221/2012, come introdotto ai sensi del D.L. n. 83/2015 e poi convertito in Legge n. 132/2015; In limine litis va osservato che la riforma del processo civile, intervenuta con legge 18 giugno 2009, n. 69, ha modificato l'art. 132 c.p.c. ed il correlato art. 118 disp. att. c.p.c. escludendo dal contenuto della sentenza (art. 132, n. 4, c.p.c.) lo svolgimento del processo. La novella dell'art. 132 c.p.c. è applicabile ai giudizi pendenti in primo grado alla data di entrata in vigore della legge, ossia dal 4 luglio 2009 (v. art. 58 L. n. 69 del 2009). Ne deriva che può procedersi all'immediata stesura delle ragioni della decisione;
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<<sezione tredicesima civile--r.g. n. 23034 2025-sentenza-pagina 1 di 16>> Nelle more della prima udienza di comparizione, la era deceduta e così il CP_3 giudizio era stato estinto (doc. 12) dal Giudice del Lavoro. Persistendo l'occupazione dell'immobile da parte del marito senza più titolo, il Controparte_2
Condominio aveva dato corso al procedimento di mediazione nei suoi confronti (doc. 13) che si era concluso con verbale negativo (doc. 14) per la mancata partecipazione, priva di alcuna giustificazione, del assolvendo così alla condizione di procedibilità CP_2 dell'odierno giudizio. Se già la era stata inadempiente non riconsegnando CP_3
l'immobile libero da persone e cose alla data di cessazione del rapporto di lavoro, allo stesso modo lo continuava ad occupare lo stesso senza alcun titolo. CP_2
Il Condominio quindi chiedeva Nel merito: accertato e dichiarato che il sig.
[...]
occupa senza titolo alcuno l'immobile del “ Controparte_2 Parte_1 Parte_1 di , , già alloggio di servizio della moglie e sito nel Parte_1 Parte_1 medesimo Condominio al piano S1-T identificato al NCEU al foglio 13, particella 335, subalterno 102, categoria A/3, classe 4, consistenza 5,5 vani, superficie 97 mq., condannarlo al rilascio immediato dello stesso libero da persone e/o cose, eventualmente, ove necessario proceduralmente, fissando un termine, contestuale alla data della sentenza, per l'esecuzione del relativo rilascio. In via istruttoria: ….ammettersi la prova per interpello formale nella persona del sig. e per testimoni sui fatti di cui alla narrativa da 1) a 14) da intendersi qui di seguito CP_2 integralmente trascritti, espunti giudizi e/o valutazioni, indicandosi sin d'ora come testimone il sig. , . In ogni caso: con Testimone_1 Parte_1 Parte_1 vittoria di spese documentate e compensi da liquidarsi ai sensi del D.M. 55/14 e ss mm, oltre al rimborso spese generali nella misura del 15%, c.p.a. 4%, i.v.a. 22% e ciò anche per la fase della mediazione. Non si costituiva controparte e ciò pure se ritualmente notiziata della pendenza CP_2 della presente procedura giudiziale a mezzo di formale e rituale notifica.
Tuttavia lo stesso nato a [...] il [...] Controparte_2 compariva personalmente alla stessa udienza del 16/10/2025 occasione in cui veniva raggiunto l'accordo con la controparte. Le parti quindi chiedevano di dichiarare la intervenuta cessazione della materia del contendere (ciò anche attesa la sopravvenuta carenza di interesse delle parti a coltivare e proseguire nella presente procedura ex art. 100 cpc) con conseguente declaratoria giudiziale di estinzione del presente giudizio. All'esito dell'udienza il Giudice procedente, si ritirava in camera di consiglio, all'esito della quale emetteva e pronunziava sentenza definitiva del presente giudizio. Deve, preliminarmente ed in rito, ritenersi sussistente la giurisdizione dell'A.G. oggi procedente, così come pure correttamente radicata ed individuata la competenza territoriale dell'adito Tribunale secondo i canoni normativamente previsti dalla disciplina legislativa specificamente vigente in materia. Occorre in premessa ricordare che, per consolidata giurisprudenza della Suprema Corte, il Giudice, nel motivare "concisamente" la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118 disp. att. cpc, non è tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le questioni
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<<sezione tredicesima civile--r.g. n. 23034 2025-sentenza-pagina 1 di 16>> sollevate dalle parti, ben potendosi limitare3 alla trattazione delle sole questioni, di fatto e di diritto, considerate rilevanti ai fini della decisione concretamente adottata. Ne consegue che 3 Cass 22698/2021….. Tali doglianze, scrutinabili congiuntamente perché connesse, sono complessivamente inammissibili.
3.1. Invero, occorre innanzitutto ricordare che la nuova formulazione dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, come introdotta dal D.L. n. 83 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 134 del 2012 (qui applicabile ratione temporis, risultando impugnata una sentenza resa il 18 luglio 2019), ha ormai ridotto al "minimo costituzionale" il sindacato di legittimità sulla motivazione, sicché si è chiarito (cfr. tra le più recenti, Cass. n. 395 del 2021, in motivazione;
Cass. n. 9017 del 2018) che è oggi denunciabile in Cassazione solo l'anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge in quanto attinente all'esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali;
questa anomalia si esaurisce nella "mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico", nella "motivazione apparente", nel "contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili" e nella "motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile", esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di "sufficienza" della motivazione (cfr. Cass., SU, n. 8053 del 2014; Cass. n. 7472 del 2017. Nello stesso senso anche le più recenti Cass. n. 20042 del 2020 e Cass. n. 23620 del 2020; Cass. n. 395 del 2021). In particolare, il vizio di omessa o apparente motivazione della sentenza sussiste qualora il giudice di merito ometta di indicare gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento ovvero li indichi senza un'approfondita loro disamina logica e giuridica, rendendo, in tal modo, impossibile ogni controllo sull'esattezza e sulla logicità del suo ragionamento (cfr. Cass. n. 395 del 2021; Cass. n. 23684 del 2020; Cass. n. 20042 del 2020; Cass. n. 9105 del 2017; Cass. n. 9113 del 2012). In altri termini, la motivazione deve mancare del tutto - nel senso che alla premessa dell'oggetto del decidere risultante dallo svolgimento del processo segue l'enunciazione della decisione senza alcuna argomentazione - ovvero esistere formalmente come parte del documento, ma le sue argomentazioni svolte in modo talmente contraddittorio da non permettere di individuarla, cioè di riconoscerla come giustificazione del decisum. Un simile vizio, inoltre, deve apprezzarsi non rispetto alla correttezza della soluzione adottata o alla sufficienza della motivazione offerta, bensì unicamente sotto il profilo dell'esistenza di una motivazione effettiva (cfr. Cass. n. 395 del 2021; Cass. n. 26893 del 2020; Cass. n. 22598 del 2018; Cass. n. 23940 del 2017).
3.2.1. Alla stregua di questo insegnamento, che il Collegio condivide integralmente, le censure in esame sono manifestamente infondate laddove denunciano l'asserito vizio motivazionale…Con le odierne doglianze, invece, la ricorrente, sostanzialmente, intenderebbe ottenerne una rivalutazione, più consona alle proprie aspettative, affatto inammissibile in questa sede.
3.3.1. Infatti, è opportuno ricordare che questa Corte ha, ancora recentemente (cfr. Cass. n. 28792 del 2020; Cass. n. 4343 del 2020; Cass. n. 27457 del 2019; Cass. n. 27686 del 2018), chiarito che: a) il vizio di cui all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, può rivestire la forma della violazione di legge (intesa come errata negazione o affermazione dell'esistenza o inesistenza di una norma, ovvero attribuzione alla stessa di un significato inappropriato) e della falsa applicazione di norme di diritto (intesa come sussunzione della fattispecie concreta in una disposizione non pertinente perché, ove propriamente individuata ed interpretata, riferita ad altro, ovvero deduzione da una norma di conseguenze giuridiche che, in relazione alla fattispecie concreta, contraddicono la sua, pur corretta, interpretazione. Cfr. Cass. n. 8782 del 2005); b) non integra invece violazione, né falsa applicazione di norme di diritto, la denuncia di una erronea ricognizione della fattispecie concreta in funzione delle risultanze di causa, poiché essa si colloca al di fuori dell'ambito interpretative ed applicativo della norma di legge;
c) il discrimine tra violazione di legge in senso proprio (per erronea ricognizione dell'astratta fattispecie normativa) ed erronea applicazione della legge (in ragione della carente o contraddittoria ricostruzione della fattispecie concreta) è segnato dal fatto che solo quest'ultima censura, diversamente dalla prima, è mediata dalla contestata valutazione delle risultanze di causa (cfr. Cass. n. 10313 del 2006; Cass. n. 195 del 2016; Cass. n. 26110 del 2015; Cass. n. 8315 del 2013; Cass. n. 16698 del 2010; Cass. n. 7394 del 2010); a) le doglianze attinenti non già all'erronea ricognizione della fattispecie astratta recata dalle norme di legge, bensì all'erronea ricognizione della fattispecie concreta alla luce delle risultanze di causa, ineriscono tipicamente alla valutazione del giudice di merito (cfr. Cass. n. 13238 del 2017; Cass. n. 26110 del 2015).
3.3.2. Le censure in esame si risolvono, invece, affatto inammissibilmente (c.f.r. Cass. SU, n. 34476 del 2019), in una critica al complessivo accertamento fattuale operato dal giudice a quo, cui la ricorrente intenderebbe opporre, sotto la formale rubrica di vizio motivazionale e/o di violazione di legge, una diversa valutazione, totalmente obliterando, però, da un lato, il vizio motivazionale sancito dalla novellata formulazione dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 riguarda l'omesso esame di un fatto controverso e decisivo per il giudizio, da intendersi riferito a un preciso accadimento o una precisa circostanza in senso storico-naturalistico, come tale non ricomprendente questioni o argomentazioni, sicché sono inammissibili le censure che, irritualmente, estendano il paradigma normativo a quest'ultimo profilo (cfr., ex aliis, Cass. n. 22397 del 2019; Cass. n. 26305 del 2018; Cass. n. 14802 del 2017); dall'altro, che il vizio di cui all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, non può essere mediato dalla riconsiderazione delle risultanze istruttorie ((fr. Cass. n. 195 del 2016; Cass. n. 26110 del 2015; Cass. n. 8315 del 2013; Cass. n. 16698 del 2010; Cass. n. 7394 del 2010; Cass., SU. n. 10313 del 2006), ma deve essere dedotto, a pena di inammissibilità del motivo giusta la disposizione dell'art. 366 c.p.c., n. 4, non solo con la indicazione delle norme assuntivamente violate, ma anche, e soprattutto, mediante specifiche argomentazioni intelligibili ed esaurienti intese a motivatamente dimostrare in qual modo determinate affermazioni in diritto contenute nella sentenza gravata debbano ritenersi in contrasto con le indicate norme regolatrici della fattispecie o con l'interpretazione delle stesse fornita dalla giurisprudenza di legittimità, diversamente impedendosi alla Corte regolatrice di adempiere al suo istituzionale compito di verificare il fondamento della lamentata violazione (cfr. Cass. n. 16700 del 2020)….. E' ammissibile che detta conoscenza concreta venga desunta da elementi presuntivi gravi, precisi e concordanti, e che, in quanto tali, possano giustificare un giudizio di fondatezza della domanda (cfr. ex multis, Cass. n. 10886 del 1996; Cass. n. 7064 del 1999; Cass. n. 656 del 2000; Cass. n. 3336 del 2015; Cass. n. 25635 del 2017; Cass. n. 27457 del 2019).
3.5. Nella specie, la corte distrettuale - con una motivazione che non integra affatto violazione dei principi dettati in tema di onere della prova e di prova presuntiva, oltre che scevra da vizi logici, siccome basata sulla puntuale e dettagliata descrizione e ponderazione di indici concreti - è giunta alla conclusione che il quadro indiziario desumibile dalle risultanze dell'espletata prova orale fosse idoneo a far ritenere raggiunta la prova della sussistenza del predetto requisito
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<<sezione tredicesima civile--r.g. n. 23034 2025-sentenza-pagina 1 di 16>> quelle residue, non trattate in modo esplicito, non devono essere ritenute come "omesse", per effetto di "error in procedendo", ben potendo esse risultare assorbite (ovvero superate) per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto provato. Alla luce di quanto appena ricordato, si deve quindi precisare che la trattazione sarà in questa sede limitata all'approfondimento delle sole questioni rilevanti e dirimenti ai fini del decidere, ritenendosi quindi assorbite tutte le altre eccezioni e questioni. Ciò in applicazione del principio della cosiddetta 'ragione più liquida' desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., ulteriormente valorizzato e confermato dalla Suprema Corte (Cass. Civ. SSUU sentenza n. 24883/2008; Cass. Civ. n. 26242/2014 e Cass. Civ. n. 9936/2014). Sul punto, la Suprema
soggettivo in capo alla odierna ricorrente;
né potrebbe sostenersi, fondatamente, che l'argomentare del giudice d'appello abbia trascurato alcuni dati dedotti da quest'ultima per la semplice ragione di averli ritenuti, esplicitamente o implicitamente, irrilevanti.
3.5.1. In particolare, come si è già anticipato nel precedente p.
1.2. dei "Fatti di causa", quella corte ha ritenuto di desumere la sussistenza della scientia ….. in capo alla …, dalle univoche dichiarazioni di alcuni testi informatori ( Q.G.; S.R.; I.L.A.), ritenute non smentite dalle affermazioni rese da altri ( Sc.Sc.). E' noto che la scelta degli elementi che costituiscono la base della presunzione ed il giudizio logico con cui dagli stessi si deduce l'esistenza del fatto ignoto costituiscono un apprezzamento di fatto che, se, come nella specie, adeguatamente motivato, sfugge al controllo di legittimità (cfr. Cass. n. 28792 del 2020; Cass. n. 3336 del 2015; Cass. n. 27457 del 2019), ed altrettanto dicasi quanto all'apprezzamento del giudice di merito circa il ricorso a tale mezzo di prova ed alla valutazione della ricorrenza dei requisiti di precisione, gravità e concordanza richiesti dalla legge per valorizzare elementi di fatto come fonti di produzione (cfr. Cass. n. 3845 del 2018, in motivazione): invero, l'unico sindacato in proposito riservato al giudice di legittimità investe la coerenza della relativa motivazione (cfr. Cass. n. 2431 del 2004).
3.5.3. Si aggiunga, poi, che, come puntualizzato da Cass. n. 3845 del 2018 (cfr. in motivazione), al fine di controllare la validità del ragionamento presuntivo, da un lato, non è necessario che tutti gli elementi noti siano convergenti verso un unico risultato, in quanto il giudice deve svolgere una valutazione globale degli indizi, alla luce del complessivo contesto sostanziale e processuale (cfr. Cass. n. 26022 del 2011); dall'altro, in tale tipo di prova, non occorre che tra il fatto noto e quello ignoto sussista un legame di assoluta ed esclusiva necessità causale, ma è sufficiente che il fatto da provare sia desumibile dal fatto noto come conseguenza ragionevolmente possibile, secondo un criterio di normalità: occorre, al riguardo, che il rapporto di dipendenza logica tra il fatto noto e quello ignoto sia accertato alla stregua di canoni di probabilità, con riferimento ad una connessione possibile e verosimile di accadimenti, la cui sequenza e ricorrenza possono verificarsi secondo regole di esperienza (cfr. Cass. n. 3845 del 2018; Cass. n. 22656 del 2011).
3.6. Posto, dunque, che l'accertamento di fatto circa la sussistenza, o meno, del requisito della scientia …compete al Giudice del merito, cui spetta, peraltro, il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di controllarne l'attendibilità e la concludenza e di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad essi sottesi, dando così liberamente prevalenza all'uno o all'altro dei mezzi di prova acquisiti, salvo i casi tassativamente previsti dalla legge (cfr., in motivazione, Cass. n. 8976 del 2019 e Cass. n. 27457 del 2019), gli odierni assunti della ricorrente, riportati in entrambi i formulati motivi sul punto, si risolvono, essenzialmente nel tentativo da parte sua, di opporre alla ricostruzione dei fatti definitivamente sancita nella decisione impugnata una propria alternativa loro interpretazione, sebbene sotto la formale rubrica di vizio motivazionale e/o di violazione di legge: ciò non è ammesso, però, nel giudizio di legittimità, che non può essere surrettiziamente trasformato in un nuovo, non consentito, terzo grado di merito, nel quale ridiscutere gli esiti istruttori espressi nella decisione impugnata, non condivisi e, per ciò solo, censurati al fine di ottenerne la sostituzione con altri più consoni alle proprie aspettative (cfr. Cass. n. 21381 del 2006, nonché le più recenti Cass. n. 8758 del 2017 ed, in motivazione, Cass. n. 8976 del 2019. In senso sostanzialmente conforme, si veda anche Cass., SU, n. 34476 del 2019).
3.7. Per mera completezza, infine, va evidenziato che gli elementi indiziari di cui oggi la ricorrente lamenta l'errata " valutazione" e/o l'omesso esame… lungi dall'essere, di per sé, "decisivi, al più potrebbero rappresentare elementi indiziari da porre a fondamento di un ragionamento presuntivo volto a giungere a conclusioni magari diverse da quelle esposte dalla corte veneziana, così procedendosi, però, a valutazioni che, impingendo nel merito, sono inammissibili nel giudizio di legittimità.
3.8. In definitiva, la
…incorre nell'equivoco di ritenere che la violazione o la falsa applicazione di norme di legge processuale dipendano o siano ad ogni modo dimostrate dall'erronea valutazione del materiale istruttorio, laddove, al contrario, un'autonoma questione di malgoverno degli artt. 115 e 116 c.p.c. può porsi, rispettivamente, solo allorché il ricorrente alleghi che il giudice di merito: 1) abbia posto a base della decisione prove non dedotte dalle parti ovvero disposte d'ufficio al di fuori o al di là dei limiti in cui ciò è consentito dalla legge (cfr. Cass., SU, n. 20867 del 2020, che ha pure precisato che "e' inammissibile la diversa doglianza che egli, nel valutare le prove proposte dalle parti, abbia attribuito maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre, essendo tale attività valutativa consentita dall'art. 116 c.p.c."); 2) abbia disatteso, valutandole secondo il suo prudente apprezzamento, delle prove legali, ovvero abbia considerato come facenti piena prova, recependoli senza apprezzamento critico, elementi di prova che invece siano soggetti a valutazione (Cass., SU, n. 20867 del 2020). Del resto, affinché sia rispettata la prescrizione desumibile dal combinato disposto dell'art. 132 c.p.c., n. 4 e degli artt. 115 e 116 c.p.c., non si richiede al giudice del merito di dar conto dell'esito dell'avvenuto esame di tutte le prove prodotte o comunque acquisite e di tutte le tesi prospettategli, ma di fornire una motivazione logica ed adeguata all'adottata decisione, evidenziando le prove ritenute idonee e sufficienti a suffragarla ovvero la carenza di esse (cfr. Cass. 24434 del 2016). La valutazione degli elementi istruttori costituisce, infatti, un'attività riservata in via esclusiva all'apprezzamento discrezionale del giudice di merito, le cui conclusioni in ordine alla ricostruzione della vicenda fattuale non sono sindacabili in cassazione (Cass. n. 11176 del 2017, in motivazione).
4. Il ricorso, dunque, va dichiarato inammissibile…. ".
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<<sezione tredicesima civile--r.g. n. 23034 2025-sentenza-pagina 1 di 16>> Corte ha ulteriormente precisato che “Non ricorre il vizio di omessa pronuncia quando la motivazione accolga una tesi incompatibile con quella prospettata, implicandone il rigetto, dovendosi considerare adeguata la motivazione che fornisce una spiegazione logica ed adeguata della decisione adottata, evidenziando le prove ritenute idonee e sufficienti a suffragarla, ovvero la carenza di esse, senza che sia necessaria l'analitica confutazione delle tesi non accolte o la particolare disamina degli elementi di giudizio non ritenuti significativi” (Cass. ordinanza n. 2153/2020). Secondo consolidata giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 14259/2024) il sindacato di legittimità sulla motivazione resta circoscritto alla sola verifica della violazione del minimo costituzionale richiesto dall'art. 111, sesto comma, Cost., in caso di violazione dell'art. 132, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ. con conseguente nullità della sentenza - di mancanza della motivazione quale requisito essenziale del provvedimento giurisdizionale, di motivazione apparente, di manifesta ed irriducibile contraddittorietà e di motivazione perplessa od incomprensibile (Cass., Sez. U., 7 aprile 2014, n. 8053; Cass., Sez. III, 12 ottobre 2017, n. 23940), che ricorre peraltro nel solo caso in cui la motivazione risulti invero del tutto inidonea ad assolvere alla funzione specifica di esplicitare le ragioni della decisione (Cass., VI, 25 settembre 2018, n. 22598). Ugualmente, al fine di assolvere l'onere di adeguatezza della motivazione, il giudice di gravame nemmeno tenuto ad esaminare tutte le allegazioni delle parti, essendo necessario e sufficiente che egli esponga concisamente le ragioni della decisione così da doversi ritenere implicitamente rigettate tutte le argomentazioni logicamente incompatibili con esse (Cass., Sez. VI, 2 dicembre 2014, n. 25509; Cass., Sez. III, 20 novembre 2009, n. 24542), senza che sia necessaria l'analitica confutazione delle tesi non accolte o la disamina degli elementi di giudizio non ritenuti significativi (Cass., Sez. V, 2 aprile 2020, n. 7662; Cass., Sez. V, 30 gennaio 2020, n. 2153). Premesso quanto sopra, in punto di merito il Tribunale di Milano, in composizione monocratica oggi procedente, può limitarsi, in questa sede, a solo prendere atto di quanto concordemente pattuito dalle stesse parti con allegato a verbale di udienza odierno così provvedendo in conformità con conseguente declaratoria giudiziale della intervenuta cessazione della materia del contendere e conseguente immediata declaratoria di estinzione della presente procedura anche attesa la sopravvenuta carenza di interesse delle parti a coltivare la presente procedura ex art. 100 cpc. Si dispone che le spese legali di lite e di procedura seguano gli accordi espressi sul punto delle parti. Nulla si dispone in punto di spese legali che rimarranno pertanto a carico della parte ricorrente che le ha anticipate. Quanto sopra in premessa, in fatto, in diritto ed in motivazione4 il Tribunale Civile e Penale di Milano provvede come in dispositivo. 4 Deve richiamarsi nel resto il principio di diritto ex Cass. SS.UU. n. 642/2015 secondo cui nel processo civile (ed anche in quello tributario in virtù di quanto disposto dal D Lgs 546/1992 art. 1 comma n. 2) non può ritenersi nulla la sentenza che esponga le ragioni della decisione limitandosi a riprodurre il contenuto di un atto di parte (ovvero di altri atti processuali o provvedimenti giudiziari) eventualmente senza nulla aggiungere ad esso, sempre che in tal modo risultino comunque attribuibili al giudicante ed esposte in maniera chiara, univoca ed esaustiva, le ragioni sulle quali la decisione è fondata. E' inoltre da escludere che, alla stregua delle disposizioni contenute nel codice di rito civile e nella Costituzione, possa ritenersi sintomatico di un difetto di imparzialità del giudice il fatto che la motivazione di un provvedimento giurisdizionale sia, totalmente o parzialmente, costituita dalla copia dello scritto difensivo di una delle parti". Cfr. ratio espressa anche dalla pronunzia della Suprema Corte con. Sent. SS.UU. n. 642/2015 secondo cui non può trascurarsi la copiosa giurisprudenza secondo la quale la conformità della sentenza al modello di cui all'art. 132 cpc n. 4, e l'osservanza degli artt. 115 e 116 cpc non richiedono che il giudice del merito dia conto di tutte le prove dedotte o
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<<sezione tredicesima civile--r.g. n. 23034 2025-sentenza-pagina 1 di 16>> Ogni altra, ulteriore e diversa questione, in rito ed in merito5, deve ritenersi allo stato assorbita6.
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P.Q.M.
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Il Tribunale Civile e Penale di Milano, in composizione monocratica nel procedimento al R.G. n. 23034/2025 definitivamente pronunziando, così provvede e dispone:
--Prende atto dei formali ed espressi accordi delle parti –così come sopra riprodotti e qui di seguito da intendersi integralmente ed espressamente richiamati per il contenuto direttamente precettivo-- dichiara, la intervenuta e sopravvenuta cessazione della materia del contendere inter partes, atteso l'accordo formale ed espresso raggiunto dalle parti in causa e la sopravvenuta carenza di interesse di entrambe le parti a
comunque acquisite e di tutte le tesi prospettate dalle parti, essendo invece sufficiente e necessario che egli esponga in maniera concisa gli elementi in fatto e in diritto posti a fondamento della sua decisione (v. tra numerosissime Cass. 22801/2009), dovendo reputarsi per implicito disattesi tutti gli argomenti, le tesi e i rilievi che, seppure non espressamente esaminati, siano incompatibili con la soluzione adottata (tra le moltissime v. Cass. nn. 17145 del 2006 e 2272/2007), nonchè la giurisprudenza secondo la quale anche la motivazione in forma sintetica è idonea a suffragare il convincimento in fatto, non costituendo vizio di omessa o insufficiente motivazione deducibile con ricorso per cassazione ai sensi dell''art. 360 cpc n. 5, n. 5, la ridotta estensione della sentenza ed essendo sufficiente che nella motivazione del provvedimento risulti esplicitato, ancorchè sinteticamente, l'iter logico- giuridico seguito dal giudice per pervenire alla decisione (v. Cass. n. 15489 del 2007). Peraltro, già nei decenni trascorsi la giurisprudenza di legittimità aveva dato una lettura informale e funzionale della sentenza, meglio, della sua motivazione, affermando, nell'ottica della semplificazione e dello "snellimento" del lavoro del giudice, pur senza sacrificare chiarezza e precisione, che non è viziata per omessa o insufficiente motivazione la sentenza stesa su modulo predisposto, quando questo sia stato utilizzato o adattato in maniera tale che la motivazione ne risulti aderente alla concretezza del caso deciso, con gli opportuni specifici riferimenti agli elementi di fatto che lo caratterizzano (v. anche Cass. 1570/1984 e 275/1995 e 24508/2006). 5 Cfr. art. 118, I comma ultima parte, delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile;
6 Cfr. Suprema Corte di Cassazione sentenza n. 11547/2013 secondo cui la figura dell'assorbimento, che esclude il vizio di omessa pronuncia, ricorre, quando la decisione sulla domanda cd. assorbita diviene superflua, per sopravvenuto difetto di interesse della parte, che con la pronuncia sulla domanda cd. assorbente ha conseguito la tutela richiesta nel modo più pieno, e, in senso improprio, come nel caso in esame, quando la decisione cd. assorbente esclude la necessità o la possibilità di provvedere sulle altre questioni, ovvero comporta un implicito rigetto di altre domande;
non rientra tra le ipotesi di assorbimento la situazione in cui la decisione adottata non esclude la necessità, ne' la possibilità di pronunciare sulle altre questioni prospettate dalla parte, la quale conserva interesse alla decisione sulle stesse (Cass. 7663/2012 e 264/2006). Infatti, il vizio di omessa pronuncia è configurabile solo con riguardo alla mancanza di una decisione da parte del giudice in ordine ad una domanda che richieda una pronuncia di accoglimento o di rigetto, e va escluso ove ricorrano gli estremi di una reiezione implicita o di un suo assorbimento in altre statuizioni. Occorre in premessa ricordare che, per consolidata giurisprudenza della Suprema Corte, il Giudice, nel motivare "concisamente" la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118 disp. att. cpc, non è tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti, ben potendosi limitare alla trattazione delle sole questioni, di fatto e di diritto, considerate rilevanti ai fini della decisione concretamente adottata. Ne consegue che quelle residue, non trattate in modo esplicito, non devono essere ritenute come "omesse", per effetto di "error in procedendo", ben potendo esse risultare assorbite (ovvero superate) per incompatibilità logico- giuridica con quanto concretamente ritenuto provato. Alla luce di quanto appena ricordato, si deve quindi precisare che la trattazione sarà in questa sede limitata all'approfondimento delle sole questioni rilevanti e dirimenti ai fini del decidere;
ritenendosi quindi assorbite tutte le altre eccezioni e questioni. Ciò in applicazione del principio della cosiddetta 'ragione più liquida' desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., ulteriormente valorizzato e confermato dalla Suprema Corte (Cass. Civ. SSUU sentenza n. 24883/2008; Cass. Civ. n. 26242/2014 e Cass. Civ. n. 9936/2014);
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<<sezione tredicesima civile--r.g. n. 23034 2025-sentenza-pagina 1 di 16>> coltivare la presente procedura ex art. 100 cpc, con conseguente declaratoria giudiziale di immediata estinzione del presente giudizio;
-Nulla si dispone sulle spese legali della procedura così come da accordi;
-Sentenza immediatamente esecutiva ex lege;
-La presente sentenza si intende pubblicata con la sottoscrizione da parte del Giudice del verbale d'udienza che la contiene per l'immediato deposito in Cancelleria.
-Manda alla Cancelleria per quanto di sua competenza. Milano, così deciso il 16/10/2025.
Il Giudice
Dott. Jacopo Blandini
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