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Sentenza 3 febbraio 2023
Sentenza 3 febbraio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 03/02/2023, n. 3323 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3323 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 18784/2016 R.G. proposto da FALLIMENTO OLEARIA DI ZERO SR, rappresentato e difeso dagli avv.ti prof. Dario StetAnato e Claudio Lucisano in forza di procura speciale in calce all'atto di rinunzia, con domicilio eletto presso lo studio del secondo in Roma via Crescenzio n. 91;
- ricorrenti -
contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del direttore pro tempore, rappresentata e difesa come per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato con domicilio presso i suoi uffici in Roma via dei Portoghesi n. 12
- controricorrente -
1 Civile Sent. Sez. 5 Num. 3323 Anno 2023 Presidente: VIRGILIO BIAGIO Relatore: LA ROCCA GIOVANNI Data pubblicazione: 03/02/2023 avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Veneto n. 845/06/16 depositata il 29.06.2016. Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 17 gennaio 2023 dal consigliere Giovanni La Rocca;
Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale SO Basile, che ha richiamato le conclusioni scritte con cui aveva chiesto l'accoglimento dell'ottavo motivo di ricorso;
Uditi l'avv. Claudio Lucisano e l'avv. dello Stato Alfonso Peluso;
FATTI DI CAUSA La IA Di RO SR aveva impugnato davanti alla CTP di Treviso avvisò». di accertamento emessi dall'Agenzia delle Entrate e recanti maggiori IRES, IRAP e IVA per gli anni 2006, 2007, 2008 e 2009. La CTP, con sentenza n. 59/2015, aveva accolto il ricorso. L'Agenzia ha proposto appello mentre la società ha proposto appello incidentale. La CTR del Veneto, con la sentenza sopra indicata, ha accolto l'appello dell'Ufficio e ha rigettato l'appello incidentale della società. La IA Di RO SR ha proposto ricorso per cassazione contro questa sentenza affidato ad otto motivi. In corso di giudizio il Fallimento della IA di RO SR, dichiarato in data 2.7.2020 dal Tribunale di Treviso, ha depositato dichiarazione di rinunzia al ricorso con adesione dell'Avvocatura dello Stato alla compensazione delle spese. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. La rinuncia al ricorso, resa per atto sottoscritto dal Curatore del Fallimento IA di RO SR, dott. Artemio Paparotto, e sottoscritta per autentica dal difensore, è stata vistata dall'Agenzia delle Entrate «per adesione alla compensazione delle spese di lite». Non risulta, però, che la rinuncia del curatore sia stata preceduta dall'autorizzazione del comitato dei creditori, come 2 prevede l'art. 35 legge fall., difetto che, secondo giurisprudenza di questa Corte, determina l'inidoneità degli atti a produrre i suoi effetti tipici (Cass. n. 34213 del 2019). Pertanto, non può pronunciarsi l'estinzione del giudizio ai sensi degli artt. 390 e 391 c.p.c. 2. Comunque, la fattispecie è assimilabile a quella della rinunzia al ricorso dichiarata dal solo difensore non munito di procura speciale, ricorrendo in entrambi in casi un difetto nei presupposti del potere esercitato. Opera, quindi, il principio di diritto secondo cui «Ove la dichiarazione di rinunzia al ricorso per cassazione non sia stata sottoscritta dalla parte di persona, ma esclusivamente dal suo difensore nominato, senza che quest'ultimo risulti munito di mandato speciale a rinunziare, l'atto, siccome sprovvisto dei requisiti di cui al secondo comma dell'art. 390 cod. proc. civ., non appare idoneo a produrre l'effetto dell'estinzione del processo per avvenuta rinunzia, ai sensi del combinato disposto del medesimo art. 390 e dell'art. 391 cod. proc. civ., ma si palesa idoneo a rivelare il sopravvenuto difetto di interesse del ricorrente a proseguire il processo stesso (segnatamente quando la controparte non si sia neppure costituita) e di determinare così la cessazione della materia del contendere, con conseguente inammissibilità del ricorso» (Cass. n. 23685 del 2008; Cass. n. 22806 del 2004; Cass. n. 693 del 2014; Cass. n. 19907 del 2018). 3. Nel caso di specie, la sopravvenuta carenza di interesse è dichiarata esplicitamente dalla Curatela nella rinunzia («il Fallimento della società IA Di RO SR non ha più interesse alla prosecuzione del giudizio») ed è confermata dalla successiva istanza di "sollecita fissazione dei ricorsi già rinunziati", compreso quello oggetto della presente causa, presentata dalla Curatela. 3 4. Le spese del giudizio di legittimità possono essere compensate, vista l'adesione dell'Avvocatura dello Stato alla compensazione delle spese. 5. Non sussistono, inoltre, i presupposti per imporre alla ricorrente il pagamento del c.d. "doppio contributo", posto che la causa di inammissibilità del ricorso è sopravvenuta (Cass. n. 23175 del 2015; Cass. n. 14782 del 2018).
p.q.m.
dichiara l'inammisibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse ad agire;
compensa le spese. Così deciso nella camera di consiglio della Corte di Cassazione, Sezione Tributaria, in data 17.01.2023.
- ricorrenti -
contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del direttore pro tempore, rappresentata e difesa come per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato con domicilio presso i suoi uffici in Roma via dei Portoghesi n. 12
- controricorrente -
1 Civile Sent. Sez. 5 Num. 3323 Anno 2023 Presidente: VIRGILIO BIAGIO Relatore: LA ROCCA GIOVANNI Data pubblicazione: 03/02/2023 avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Veneto n. 845/06/16 depositata il 29.06.2016. Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 17 gennaio 2023 dal consigliere Giovanni La Rocca;
Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale SO Basile, che ha richiamato le conclusioni scritte con cui aveva chiesto l'accoglimento dell'ottavo motivo di ricorso;
Uditi l'avv. Claudio Lucisano e l'avv. dello Stato Alfonso Peluso;
FATTI DI CAUSA La IA Di RO SR aveva impugnato davanti alla CTP di Treviso avvisò». di accertamento emessi dall'Agenzia delle Entrate e recanti maggiori IRES, IRAP e IVA per gli anni 2006, 2007, 2008 e 2009. La CTP, con sentenza n. 59/2015, aveva accolto il ricorso. L'Agenzia ha proposto appello mentre la società ha proposto appello incidentale. La CTR del Veneto, con la sentenza sopra indicata, ha accolto l'appello dell'Ufficio e ha rigettato l'appello incidentale della società. La IA Di RO SR ha proposto ricorso per cassazione contro questa sentenza affidato ad otto motivi. In corso di giudizio il Fallimento della IA di RO SR, dichiarato in data 2.7.2020 dal Tribunale di Treviso, ha depositato dichiarazione di rinunzia al ricorso con adesione dell'Avvocatura dello Stato alla compensazione delle spese. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. La rinuncia al ricorso, resa per atto sottoscritto dal Curatore del Fallimento IA di RO SR, dott. Artemio Paparotto, e sottoscritta per autentica dal difensore, è stata vistata dall'Agenzia delle Entrate «per adesione alla compensazione delle spese di lite». Non risulta, però, che la rinuncia del curatore sia stata preceduta dall'autorizzazione del comitato dei creditori, come 2 prevede l'art. 35 legge fall., difetto che, secondo giurisprudenza di questa Corte, determina l'inidoneità degli atti a produrre i suoi effetti tipici (Cass. n. 34213 del 2019). Pertanto, non può pronunciarsi l'estinzione del giudizio ai sensi degli artt. 390 e 391 c.p.c. 2. Comunque, la fattispecie è assimilabile a quella della rinunzia al ricorso dichiarata dal solo difensore non munito di procura speciale, ricorrendo in entrambi in casi un difetto nei presupposti del potere esercitato. Opera, quindi, il principio di diritto secondo cui «Ove la dichiarazione di rinunzia al ricorso per cassazione non sia stata sottoscritta dalla parte di persona, ma esclusivamente dal suo difensore nominato, senza che quest'ultimo risulti munito di mandato speciale a rinunziare, l'atto, siccome sprovvisto dei requisiti di cui al secondo comma dell'art. 390 cod. proc. civ., non appare idoneo a produrre l'effetto dell'estinzione del processo per avvenuta rinunzia, ai sensi del combinato disposto del medesimo art. 390 e dell'art. 391 cod. proc. civ., ma si palesa idoneo a rivelare il sopravvenuto difetto di interesse del ricorrente a proseguire il processo stesso (segnatamente quando la controparte non si sia neppure costituita) e di determinare così la cessazione della materia del contendere, con conseguente inammissibilità del ricorso» (Cass. n. 23685 del 2008; Cass. n. 22806 del 2004; Cass. n. 693 del 2014; Cass. n. 19907 del 2018). 3. Nel caso di specie, la sopravvenuta carenza di interesse è dichiarata esplicitamente dalla Curatela nella rinunzia («il Fallimento della società IA Di RO SR non ha più interesse alla prosecuzione del giudizio») ed è confermata dalla successiva istanza di "sollecita fissazione dei ricorsi già rinunziati", compreso quello oggetto della presente causa, presentata dalla Curatela. 3 4. Le spese del giudizio di legittimità possono essere compensate, vista l'adesione dell'Avvocatura dello Stato alla compensazione delle spese. 5. Non sussistono, inoltre, i presupposti per imporre alla ricorrente il pagamento del c.d. "doppio contributo", posto che la causa di inammissibilità del ricorso è sopravvenuta (Cass. n. 23175 del 2015; Cass. n. 14782 del 2018).
p.q.m.
dichiara l'inammisibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse ad agire;
compensa le spese. Così deciso nella camera di consiglio della Corte di Cassazione, Sezione Tributaria, in data 17.01.2023.