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Sentenza 17 ottobre 2025
Sentenza 17 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 17/10/2025, n. 490 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 490 |
| Data del deposito : | 17 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA
SEZIONE LAVORO
La Corte d'Appello, nella persona dei magistrati:
Dott. Marcella Angelini Presidente
Dott. Maria Rita Serri Consigliere rel
Dott. Luca Mascini Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di appello iscritta al n. 90/2024 R.G.A. avverso la sentenza del
Tribunale di Bologna sezione lavoro n. 720/2023 pubblicata in data 23 ottobre
2023 promossa con ricorso depositato in data 19 febbraio 2024 da:
[...]
Parte_1 elettivamente domiciliati a Bologna via Barberia n. 11 presso e nello studio degli avv. Luciano Mancini e Umberto Mancini che li rappresentano e difendono come da procura in atti
APPELLANTI
Contro
[...]
Controparte_1
APPELLATI CONTUMACI
Controparte_2
[...]
[...] elettivamente domiciliati a Bologna via Santo Stefano n.32 presso e nello studio dell'avv. Livia Leone che li rappresenta e difende unitamente agli avv. Stefano
EG e DR HI come da procura in atti
TERZI INTERVENUTI
1 OGGETTO: impresa familiare
CONCLUSIONI: Come in atti posta in decisione all'udienza collegiale del 2 ottobre 2025 udita la relazione della causa fatta dal Giudice relatore Dott. Maria Rita Serri, sentite le parti e viste le conclusioni dalle medesime rassegnate, come in atti trascritte;
esaminati gli atti e i documenti di causa
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.Con la sentenza in epigrafe il Tribunale di Bologna in funzione di Giudice del lavoro in accoglimento del ricorso proposto da e Parte_1 [...]
dichiarava che e avevano Parte_1 Parte_1 Parte_1 prestato in modo continuativo e regolare, attività di collaborazione e lavoro all'interno dell'attività economica svolta dal padre sotto la ditta CP_1
Autocarrozzeria POCI di , con sede in CA GI Via Golfieri CP_1
N°6/a e 6/b, ed avevano acquisito il diritto ex art. 230 bis c.c., al trasferimento in comproprietà indivisa in ragione di 1/3 ciascuno dei capannoni artigianali e della casa con autorimessa situati in CA GI(BO) Via Golfieri N°6,
N°6/a, N°6/b, identificati nel Catasto Fabbricati del Comune di CA GI al Foglio N°37, Mappale 280, Particelle sub 1, sub 2, sub 3, e sub 4, formalmente intestati al solo loro genitore. CP_1
Dichiarava, altresì, che avevano diritto al trasferimento in comproprietà indivisa in ragione di un quarto per ciascuno del terreno agricolo con sovrastanti fabbricati rurali, sito in Comune di San Giovanni in SI (BO), censito al
Catasto Terreni di tale comune, al Foglio 85, Mappali 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57,
58, 59, 60 e 61, per complessivi ettari 16.96.55 intestati attualmente alla madre
. Controparte_1
Condannava, quindi, e ad operare le trascrizioni CP_1 Controparte_1 inerenti ai suddetti trasferimenti.
In particolare in tale ricorso e Parte_1 Parte_1 convenivano in giudizio e , rispettivamente padre e CP_1 Controparte_1 madre degli stessi affermando che fino al 9 maggio 2016 loro padre CP_1 aveva esercitato l'attività di carrozzaio sotto la ditta “Autocarrozzeria Poci di
AS LO, nella cui titolarità era, poi, subentrato lo stesso
[...]
. Parte_1
Sostenevano che entrambi avevano lavorato unitamente al padre ed alla madre
2 nella suddetta attività dando vita ad una impresa familiare ex art. 230 bis c.c., sin dalla fine della scuola dell'obbligo.
Precisavano che aveva svolto attività di responsabile contabile, Parte_1 fiscale ed amministrativa, mentre aveva svolto attività di Parte_1 artigiano carrozzaio e che la madre aveva svolto attività Controparte_1 all'interno della famiglia e che tutti i componenti della famiglia avevano contribuito allo sviluppo dell'impresa familiare ed alla produzione del reddito.
Precisavano, poi, che tale comune attività aveva prodotto il comune reddito familiare, poi, impiegato nell'acquisto di beni immobili che erano, peraltro, stati intestati formalmente, solo ai genitori e . CP_1 Controparte_1
Sostenevano, quindi, che, dal momento che le risorse economiche impiegate per l'acquisto dei beni immobili intestati formalmente solo ai genitori, provenivano dall'attività comune svolta dall'impresa familiare, avevano il diritto ad ottenere il trasferimento a loro favore, in proprietà indivisa, delle quote di loro spettanza di una serie di beni immobili che indicavano dettagliatamente.
Domandavano, quindi, che il Tribunale di Bologna sezione lavoro condannasse e ad effettuare tali formali trasferimenti di CP_1 Controparte_1 proprietà, ed in difetto pronunciasse sentenza ex art. 2932 c.c., che tenesse luogo degli atti di trasferimento della proprietà indivisa.
e rimanevano contumaci. CP_1 Controparte_1
Il tribunale di Bologna sezione lavoro decideva come sopra indicato.
Proponevano appello e . Parte_1 Parte_1
Con il primo motivo di appello deducevano violazione e falsa applicazione dell'art. 112 cpc sostenendo che non vi fosse corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato in quanto il giudice di primo grado, dopo aver accertato il diritto degli appellanti a essere ritenuti collaboratori familiari, aveva condannati i convenuti ad operare “le trascrizioni di cui ai punti che precedono.”
Deducevano di non aver chiesto alcuna condanna, ma una sentenza che ex art. 2932 c.c. tenesse luogo degli atti di cointestazione delle comproprietà immobiliari non conclusi dai loro genitori.
Con il secondo motivo di appello deducevano violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 215 cpc e 2932 c.c.
Sostenevano che il tribunale avesse omesso di esaminare un fatto decisivo e, cioè, la dichiarazione del 22 aprile 2023 mediante la quale il contumace PA
3 si era obbligato a cointestare ai figli la proprietà degli immobili da lui CP_1 acquistati con i proventi dell'impresa di famiglia siti in San Giovanni in
SI (intestati solo alla moglie) e in CA GI (intestati solo a lui).
Deducevano che il tribunale avrebbe potuto collegare la richiesta di pronuncia ex art. 2932 c.c. all'art. 230 bis c.c. o in via sussidiaria al formale impegno di
. CP_1
Concludevano chiedendo alla Corte d'appello di “pronunciare sentenza ex art.
2932 cc che tenga luogo della mancata cointestazione ai ricorrenti medesimi della comproprietà indivisa già loro spettante per specifica disposizione di legge
(art. 230 bis Cc) ovvero in esecuzione dell'obbligo assunto ma insoddisfatto da anche per conto della moglie in ragione di 1/3 per CP_1 Controparte_1 ciascuno, dei seguenti beni immobili attualmente solo formalmente intestati a
:capannoni artigianali e casa di abitazione con autorimessa siti in CP_1
CA GI, via Golfieri, 6, 6/a e 6/b identificati nel Catasto Fabbricati del comune di CA GI al Foglio 37, Mappale 280, Particelle sub 1 (Cat.
A/3 Classe 2 Rendita 639,12), sub 2 (Cat. C/6 Classe 2 Rendita 213,19), sub 3
(Cat. D/7 Rendita 1.206,00) e sub 4 (Cat. D/7 Rendita 1.878,00) e, in ragione di
¼ per ciascuno , del seguente complesso immobiliare attualmente solo formalmente intestato a : terreno agricolo con sovrastanti Controparte_1 fabbricati rurali sito in comune di San Giovanni in SI censito nel Catasto
Terreni di detto comune al Foglio 85 con le particelle 51, 52 (R.D. 14,42), 53 seminativo CL 01 consistenza 1144 R.A. 8,57 R.D. 6,92), 54 (seminativo CL 01 consistenza 536 R.A. 4,01 R.D. 65,69), 55 (frutteto CL U consistenza 2296 R.A.
24,90 R.D. 55,13), 56 (frutteto CL U consistenza 19,27 R.A. 20,90 R.D. 1140,19),
104 (seminativo CL 01 consistenza 90480 R.A. 677,57 R.D. 1006,82), 106
(frutteto CL U consistenza 35189 R.A. 381,65 R.D. 1140,19), 91 subalterno 2
(Cat A/4 Cl 3 Consistenza 7 vani Rendita 415,75) e 91 subalterno 3e 91 subalterno 3 (C(Cat D/10 at D/10 –– Rendita 2085,00)Rendita 2085,00) per per complessivi ettari 16.96.55complessivi ettari 16.96.55; ordinare, conseguentemente, al Sig. Conservatore dei Registri Immobiliari di Bologna di procedere alla trascrizione dell'emananda sentenza, con di lui esonero da qualunque responsabilità al riguardo”.
e rimanevano contumaci. CP_1 Controparte_1
In data 28 novembre 2024 intervenivano ex art.344 cpc Controparte_2 CP_2
4 e . CP_2 Controparte_2
Esponevano che con sentenza n. 232/2023 del tribunale di Bologna, confermata in appello, e erano stati condannati a risarcire a Controparte_1 CP_1
e a il danno subito per l'infortunio mortale Controparte_2 Controparte_2 occorso al loro congiunto e che con sentenza n.749/2024 Persona_1
e erano stati condannati a risarcire CP_1 Controparte_1 Controparte_2 per il danno derivante dal medesimo infortunio.
Precisavano, altresì, che era stata incardinata la procedura esecutiva immobiliare n.242/2024 con atto di pignoramento trascritto in data 12 settembre 2023 sugli immobili di proprietà di e che gli odierni appellanti avevano Controparte_1 proposto opposizione di terzo ex art. 619 cpc in data 23 ottobre 2024 sostenendo di vantare in forza della sentenza oggetto del presente appello il diritto di proprietà di un quarto su detti immobili.
Evidenziavano, quindi, che e in data 27 aprile Pt_1 Parte_1
2023, quindi solo otto giorni dopo la pubblicazione della sentenza che aveva condannato e al risarcimento dei danni nei Parte_2 CP_1 confronti di e , sempre patrocinati dagli Controparte_2 Controparte_2 avvocati Luciano e Umberto Mancini, che fino ad otto giorni prima avevano assistito i loro genitori nella causa di risarcimento dei danni da infortunio sul lavoro avevano promosso la causa oggetto del presente appello in cui i genitori e erano rimasti contumaci. Controparte_1 CP_1
Affermavano che la statuizione della sentenza di primo grado determinasse un vulnus per la loro attività di recupero crediti e di essere legittimati ad intervenire ex art. 344 cpc.
Sostenevano che vi fosse un piano collusivo atto a sottrarre beni in loro danno ed enumeravano gli elementi di collusione tra le parti.
Deducevano l'erroneità della sentenza per insufficienza probatoria ai fini della determinazione del diritto degli appellanti ex art. 230 bis cpc a partecipare agli utili dell'impresa familiare ed ai beni acquistati con essi.
Affermavano l'erroneità della sentenza in merito alla valutazione della valenza probatoria della mancata presentazione dei convenuti contumaci per rispondere all'interrogatorio formale.
Concludevano chiedendo che la Corte d'appello riformasse la sentenza di primo grado rigettando la domanda degli appellanti e, comunque, che dichiarasse la
5 sentenza inefficace nei loro confronti.
Gli appellanti chiedevano che fosse dichiarato inammissibile l'intervento in giudizio di e e a causa Controparte_2 CP_2 Controparte_2 dell'improponibilità delle loro domande volte a modificare il giudicato formatosi e a rendere inefficace nei loro confronti la sentenza n. 720/2023 del Tribunale di
Bologna e il rigetto, in subordine, di tutte le domande degli intervenuti perchè infondate in fatto ed in diritto.
La causa istruita con la produzione di documenti veniva discussa e decisa all' udienza del 2 ottobre 2025 con lettura del dispositivo.
3. Occorre, innanzitutto, verificare se sia ammissibile l'intervento ex art. 344 cpc di , e . Controparte_2 Controparte_2 Controparte_2
L'art. 344 cpc così dispone: “Nel giudizio d'appello è ammesso soltanto
l'intervento dei terzi che potrebbero proporre opposizione a norma dell'art.
404”
Nel caso di specie ricorrono i presupposti di cui all'art. 404 co 2 c.p.c. in quanto gli intervenienti sono creditori di e e sostengono CP_1 Controparte_1 che la sentenza sia effetto di collusione tra gli stessi e e Parte_1
. Parte_1
La competenza è, poi, correttamente quella del giudice di appello considerato che si tratta non di giudizio di opposizione ex art. 404 cpc, ma di intervento in appello ex art. 344 cpc che, come tale, evidentemente non può essere fatto dinanzi al giudice di primo grado.
L'intervento ex art. 344 cpc non è, poi, tardivo in quanto la sentenza di primo grado essendo stata appellata non è passata in giudicato ai sensi e per gli effetti del combinato disposto ex art. 325 e 326 cpc relativo ai termini di impugnazione.
Né in contrario rileva l'eventuale giudicato interno di parte della sentenza in quanto i termini di impugnazione fanno riferimento ai vari gradi di giudizio e il riferimento al passaggio in giudicato della sentenza deve intendersi in senso formale e non sostanziale.
L'intervento ex art. 344 cpc proposto da Controparte_2 Controparte_2
risulta, pertanto, ammissibile. Controparte_2
Tanto premesso si osserva che, nel caso di specie, con l'intervento ex art. 344 cpc viene fatta valere un'opposizione di terzo revocatoria, opposizione che è, appunto, concessa ai creditori che potrebbero subire un pregiudizio nel caso in
6 cui una sentenza sfavorevole al loro debitore causa sia stata pronunciata per effetto di dolo o collusione in loro danno.
Occorre, quindi, verificare se la sentenza sfavorevole a e CP_1 CP_1
e favorevole agli appellanti sia frutto di collusione tra le parti.
[...]
Si ritiene provato, sulla base di una serie di elementi, che vi sia stata collusione tra le parti del giudizio di primo grado al fine di sottrarre parte dei beni agli odierni intervenienti creditori di e . CP_1 Controparte_1
In tal senso depone, innanzitutto, la scansione temporale degli eventi come descritta dagli intervenienti e risultante dagli atti e dai documenti di causa.
In particolare la causa definita con la sentenza di primo grado è stata introdotta con ricorso depositato in data 27 aprile 2023 e, quindi, immediatamente dopo la sentenza di primo grado del Tribunale di Bologna emessa in data 19 aprile 2023 con cui e sono stati condannati a corrispondere, a CP_1 Controparte_1 titolo di danno non patrimoniale iure proprio euro 299.485,00 a favore di CP_2 ed euro 191.805,00 a favore di e a titolo di danno iure
[...] Controparte_2 hereditatis transitato a favore di e la somma Controparte_2 Controparte_2 di euro 28.757,00.
Inoltre sempre al momento del deposito del ricorso di primo grado pendeva altro giudizio definito con sentenza in data 6 giugno 2024 del Tribunale di Bologna che ha condannato in solido e al pagamento in CP_1 Controparte_1 favore di dell'importo di euro 130.595,73. Controparte_2
Il 26 luglio 2023 è stato, poi, notificato atto di pignoramento immobiliare trascritto su immobili di che sono oggetto della presente causa. Controparte_1
In data 24 ottobre 2024 gli odierni appellanti hanno depositato ricorso in opposizione di terzo ex art. 619 cpc facendo valere la sentenza di primo grado oggetto di appello.
Inoltre l'avv. Luciano Mancini che nella presente causa difende gli appellanti contro e ha difeso questi ultimi nella causa di CP_1 Controparte_1 risarcimento danni proposta da e . Controparte_2 Controparte_2
Si osserva, poi, che nella presente causa sia in primo grado che in appello CP_1
e sono rimasti contumaci ed, inoltre, non si sono presentati
[...] Controparte_1 in primo grado a rendere l'interrogatorio formale.
In primo grado è anche stata prodotta una dichiarazione di , datata CP_1
22 aprile 2023, con cui lo stesso ha riconosciuto che i suoi figli e la moglie
7 avevano lavorato nella sua azienda con conseguente diritto a partecipare agli utili e incrementi e, quindi, ad essere comproprietari dei beni oggetto di causa ed ha rinunciato anche per il futuro a qualsiasi termine di prescrizione e si è dichiarato disponibile a intestare tali beni.
Orbene dai documenti di causa prodotti dagli stessi appellanti (cfr doc n. 6) risulta che è stata costituita un'impresa familiare solo tra e CP_1 [...]
nato in data [...] e solo a partire dal 1998. Parte_1
Dall'estratto contributivo di risulta, poi, il versamento di Parte_1 contributi, come coadiuvante di impresa artigiana, solo a partire dal 1999.
Dall'estratto contributivo di nata il [...] risulta che Parte_1 la stessa nel 1994 e nel 1995 ha lavorato per altro datore di lavoro e non risultano versamenti come coadiuvante di impresa artigiana.
In atti non ci sono neppure gli atti di acquisto dei beni di proprietà di CP_1
, né le relative visure camerali, ma è stata prodotta solo una relazione di
[...] collaudo di fabbricato industriale in provincia di Bologna, Comune di CA
GI, località Trebbo di Reno datata 16 dicembre 1976.
Orbene dall'unico documento prodotto relativo a tali beni non si può che escludere che sia stato acquistato con i proventi dell'asserita impresa familiare con i figli in quanto non era ancora nato e Parte_1 Parte_1 aveva due anni.
Per quanto attiene ai beni di proprietà della madre oggetto di Controparte_1 causa si deve rilevare che secondo l'assunto degli stessi appellanti titolare dell'impresa familiare era il padre e non la madre e non possono, quindi, rientrare per definizione tra i beni dell'asserita impresa familiare.
Inoltre tali beni sono stati acquisitati in data 26 maggio 1993 quando
[...]
aveva 14 anni e aveva 19 anni e non si era ancora Parte_1 Parte_1 diplomata essendosi diplomata nell'anno scolastico 1992/1993.
E', quindi, chiaro che non possono essere stati acquistati con gli utili e gli incrementi di un'impresa familiare di cui facessero parte anche gli appellanti stante la loro età.
Tra l'altro nella stessa dichiarazione di prodotta in atti dagli CP_1 appellanti questi ha asserito di aver intestato tali beni alla moglie a tacitazione dei suoi diritti e anche ciò confligge con l'assunto degli appellanti.
Da quanto sopra esposto risulta chiaramente che i beni immobili oggetto di causa
8 non sono stati acquistati con gli utili di un'impresa familiare a cui partecipassero gli appellanti e risulta evidente che vi è stata una collusione delle parti al fine di ottenere una decisione favorevole agli appellanti stessi.
Il giudice di primo grado ha, infatti, fondato la propria decisione unicamente sulla mancata comparizione di e contumaci a CP_1 Controparte_1 rendere l'interrogatorio formale.
Stante quanto sopra detto risultano infondate le domande proposte in primo grado dagli appellanti e parimenti l'appello proposto volto ad ottenere sentenza ex art. 2932 c.c. con ordine al Conservatore della trascrizione della sentenza.
Ne consegue, pertanto, che in riforma della sentenza appellata e in accoglimento dell'intervento di terzo ex art. 344 cpc devono essere rigettate le domande proposta con il ricorso di primo grado.
Come asserito dalla Suprema Corte, infatti, (Cass. civ n. 24631/2015) “La sentenza che accoglie l'opposizione di terzo revocatoria proposta avverso sentenza passata in giudicato o comunque esecutiva, ovvero avverso decreto ingiuntivo divenuto esecutivo ai sensi dell'art. 647 c.p.c., non comporta soltanto
l'inefficacia di quel provvedimento nei confronti del terzo opponente, mantenendolo invece fermo nel rapporto tra le parti originarie, ma la sua totale eliminazione nei confronti delle parti del processo originario, con effetto riflesso
e consequenziale nei confronti del terzo opponente.”.
L'appello proposto da e deve, per i motivi sopra Parte_1 Parte_1 esposti, essere rigettato.
Le spese tra gli appellanti e i terzi intervenuti seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
Le spese dei due gradi di giudizio tra gli appellanti e gli appellati considerato quanto sopra detto devono essere integralmente compensate.
Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, a carico degli appellanti di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione ex art. 13, comma 1-quater del D.P.R. n.
115/2002 se dovuto.
P. Q. M.
La Corte d'appello di Bologna, in composizione collegiale, ogni diversa e contraria domanda, eccezione e istanza disattesa, assorbita e respinta, definitivamente decidendo nella causa n. 90/2024 RGA così provvede:
9 1) In accoglimento dell'intervento ex art. 344 cpc proposto da , Controparte_2
e e in riforma della sentenza impugnata rigetta Controparte_2 Controparte_2 le domande proposte da e nel ricorso di Parte_1 Parte_1 primo grado
2) Rigetta l'appello proposto da e Parte_1 Parte_1
3) Condanna e a rifondere a Parte_1 Parte_1 CP_2
e le spese del presente grado di
[...] Controparte_2 Controparte_2 appello che liquida nella somma di euro 4000,00 per compensi oltre al rimborso spese forfettarie al 15% iva e cpa come per legge
4) Compensa le spese di entrambi i gradi di giudizio tra , Parte_1 [...]
, e Parte_1 Controparte_1 CP_1
5) Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, a carico degli appellanti di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per l'impugnazione ex art. 13, comma 1-quater del D.P.R. n. 115 / 2002 se dovuto
Così deciso in Bologna, il 2 ottobre 2025
Il Consigliere est.
Dott. Maria Rita Serri
Il Presidente
Dott. Marcella Angelini
10
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA
SEZIONE LAVORO
La Corte d'Appello, nella persona dei magistrati:
Dott. Marcella Angelini Presidente
Dott. Maria Rita Serri Consigliere rel
Dott. Luca Mascini Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di appello iscritta al n. 90/2024 R.G.A. avverso la sentenza del
Tribunale di Bologna sezione lavoro n. 720/2023 pubblicata in data 23 ottobre
2023 promossa con ricorso depositato in data 19 febbraio 2024 da:
[...]
Parte_1 elettivamente domiciliati a Bologna via Barberia n. 11 presso e nello studio degli avv. Luciano Mancini e Umberto Mancini che li rappresentano e difendono come da procura in atti
APPELLANTI
Contro
[...]
Controparte_1
APPELLATI CONTUMACI
Controparte_2
[...]
[...] elettivamente domiciliati a Bologna via Santo Stefano n.32 presso e nello studio dell'avv. Livia Leone che li rappresenta e difende unitamente agli avv. Stefano
EG e DR HI come da procura in atti
TERZI INTERVENUTI
1 OGGETTO: impresa familiare
CONCLUSIONI: Come in atti posta in decisione all'udienza collegiale del 2 ottobre 2025 udita la relazione della causa fatta dal Giudice relatore Dott. Maria Rita Serri, sentite le parti e viste le conclusioni dalle medesime rassegnate, come in atti trascritte;
esaminati gli atti e i documenti di causa
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.Con la sentenza in epigrafe il Tribunale di Bologna in funzione di Giudice del lavoro in accoglimento del ricorso proposto da e Parte_1 [...]
dichiarava che e avevano Parte_1 Parte_1 Parte_1 prestato in modo continuativo e regolare, attività di collaborazione e lavoro all'interno dell'attività economica svolta dal padre sotto la ditta CP_1
Autocarrozzeria POCI di , con sede in CA GI Via Golfieri CP_1
N°6/a e 6/b, ed avevano acquisito il diritto ex art. 230 bis c.c., al trasferimento in comproprietà indivisa in ragione di 1/3 ciascuno dei capannoni artigianali e della casa con autorimessa situati in CA GI(BO) Via Golfieri N°6,
N°6/a, N°6/b, identificati nel Catasto Fabbricati del Comune di CA GI al Foglio N°37, Mappale 280, Particelle sub 1, sub 2, sub 3, e sub 4, formalmente intestati al solo loro genitore. CP_1
Dichiarava, altresì, che avevano diritto al trasferimento in comproprietà indivisa in ragione di un quarto per ciascuno del terreno agricolo con sovrastanti fabbricati rurali, sito in Comune di San Giovanni in SI (BO), censito al
Catasto Terreni di tale comune, al Foglio 85, Mappali 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57,
58, 59, 60 e 61, per complessivi ettari 16.96.55 intestati attualmente alla madre
. Controparte_1
Condannava, quindi, e ad operare le trascrizioni CP_1 Controparte_1 inerenti ai suddetti trasferimenti.
In particolare in tale ricorso e Parte_1 Parte_1 convenivano in giudizio e , rispettivamente padre e CP_1 Controparte_1 madre degli stessi affermando che fino al 9 maggio 2016 loro padre CP_1 aveva esercitato l'attività di carrozzaio sotto la ditta “Autocarrozzeria Poci di
AS LO, nella cui titolarità era, poi, subentrato lo stesso
[...]
. Parte_1
Sostenevano che entrambi avevano lavorato unitamente al padre ed alla madre
2 nella suddetta attività dando vita ad una impresa familiare ex art. 230 bis c.c., sin dalla fine della scuola dell'obbligo.
Precisavano che aveva svolto attività di responsabile contabile, Parte_1 fiscale ed amministrativa, mentre aveva svolto attività di Parte_1 artigiano carrozzaio e che la madre aveva svolto attività Controparte_1 all'interno della famiglia e che tutti i componenti della famiglia avevano contribuito allo sviluppo dell'impresa familiare ed alla produzione del reddito.
Precisavano, poi, che tale comune attività aveva prodotto il comune reddito familiare, poi, impiegato nell'acquisto di beni immobili che erano, peraltro, stati intestati formalmente, solo ai genitori e . CP_1 Controparte_1
Sostenevano, quindi, che, dal momento che le risorse economiche impiegate per l'acquisto dei beni immobili intestati formalmente solo ai genitori, provenivano dall'attività comune svolta dall'impresa familiare, avevano il diritto ad ottenere il trasferimento a loro favore, in proprietà indivisa, delle quote di loro spettanza di una serie di beni immobili che indicavano dettagliatamente.
Domandavano, quindi, che il Tribunale di Bologna sezione lavoro condannasse e ad effettuare tali formali trasferimenti di CP_1 Controparte_1 proprietà, ed in difetto pronunciasse sentenza ex art. 2932 c.c., che tenesse luogo degli atti di trasferimento della proprietà indivisa.
e rimanevano contumaci. CP_1 Controparte_1
Il tribunale di Bologna sezione lavoro decideva come sopra indicato.
Proponevano appello e . Parte_1 Parte_1
Con il primo motivo di appello deducevano violazione e falsa applicazione dell'art. 112 cpc sostenendo che non vi fosse corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato in quanto il giudice di primo grado, dopo aver accertato il diritto degli appellanti a essere ritenuti collaboratori familiari, aveva condannati i convenuti ad operare “le trascrizioni di cui ai punti che precedono.”
Deducevano di non aver chiesto alcuna condanna, ma una sentenza che ex art. 2932 c.c. tenesse luogo degli atti di cointestazione delle comproprietà immobiliari non conclusi dai loro genitori.
Con il secondo motivo di appello deducevano violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 215 cpc e 2932 c.c.
Sostenevano che il tribunale avesse omesso di esaminare un fatto decisivo e, cioè, la dichiarazione del 22 aprile 2023 mediante la quale il contumace PA
3 si era obbligato a cointestare ai figli la proprietà degli immobili da lui CP_1 acquistati con i proventi dell'impresa di famiglia siti in San Giovanni in
SI (intestati solo alla moglie) e in CA GI (intestati solo a lui).
Deducevano che il tribunale avrebbe potuto collegare la richiesta di pronuncia ex art. 2932 c.c. all'art. 230 bis c.c. o in via sussidiaria al formale impegno di
. CP_1
Concludevano chiedendo alla Corte d'appello di “pronunciare sentenza ex art.
2932 cc che tenga luogo della mancata cointestazione ai ricorrenti medesimi della comproprietà indivisa già loro spettante per specifica disposizione di legge
(art. 230 bis Cc) ovvero in esecuzione dell'obbligo assunto ma insoddisfatto da anche per conto della moglie in ragione di 1/3 per CP_1 Controparte_1 ciascuno, dei seguenti beni immobili attualmente solo formalmente intestati a
:capannoni artigianali e casa di abitazione con autorimessa siti in CP_1
CA GI, via Golfieri, 6, 6/a e 6/b identificati nel Catasto Fabbricati del comune di CA GI al Foglio 37, Mappale 280, Particelle sub 1 (Cat.
A/3 Classe 2 Rendita 639,12), sub 2 (Cat. C/6 Classe 2 Rendita 213,19), sub 3
(Cat. D/7 Rendita 1.206,00) e sub 4 (Cat. D/7 Rendita 1.878,00) e, in ragione di
¼ per ciascuno , del seguente complesso immobiliare attualmente solo formalmente intestato a : terreno agricolo con sovrastanti Controparte_1 fabbricati rurali sito in comune di San Giovanni in SI censito nel Catasto
Terreni di detto comune al Foglio 85 con le particelle 51, 52 (R.D. 14,42), 53 seminativo CL 01 consistenza 1144 R.A. 8,57 R.D. 6,92), 54 (seminativo CL 01 consistenza 536 R.A. 4,01 R.D. 65,69), 55 (frutteto CL U consistenza 2296 R.A.
24,90 R.D. 55,13), 56 (frutteto CL U consistenza 19,27 R.A. 20,90 R.D. 1140,19),
104 (seminativo CL 01 consistenza 90480 R.A. 677,57 R.D. 1006,82), 106
(frutteto CL U consistenza 35189 R.A. 381,65 R.D. 1140,19), 91 subalterno 2
(Cat A/4 Cl 3 Consistenza 7 vani Rendita 415,75) e 91 subalterno 3e 91 subalterno 3 (C(Cat D/10 at D/10 –– Rendita 2085,00)Rendita 2085,00) per per complessivi ettari 16.96.55complessivi ettari 16.96.55; ordinare, conseguentemente, al Sig. Conservatore dei Registri Immobiliari di Bologna di procedere alla trascrizione dell'emananda sentenza, con di lui esonero da qualunque responsabilità al riguardo”.
e rimanevano contumaci. CP_1 Controparte_1
In data 28 novembre 2024 intervenivano ex art.344 cpc Controparte_2 CP_2
4 e . CP_2 Controparte_2
Esponevano che con sentenza n. 232/2023 del tribunale di Bologna, confermata in appello, e erano stati condannati a risarcire a Controparte_1 CP_1
e a il danno subito per l'infortunio mortale Controparte_2 Controparte_2 occorso al loro congiunto e che con sentenza n.749/2024 Persona_1
e erano stati condannati a risarcire CP_1 Controparte_1 Controparte_2 per il danno derivante dal medesimo infortunio.
Precisavano, altresì, che era stata incardinata la procedura esecutiva immobiliare n.242/2024 con atto di pignoramento trascritto in data 12 settembre 2023 sugli immobili di proprietà di e che gli odierni appellanti avevano Controparte_1 proposto opposizione di terzo ex art. 619 cpc in data 23 ottobre 2024 sostenendo di vantare in forza della sentenza oggetto del presente appello il diritto di proprietà di un quarto su detti immobili.
Evidenziavano, quindi, che e in data 27 aprile Pt_1 Parte_1
2023, quindi solo otto giorni dopo la pubblicazione della sentenza che aveva condannato e al risarcimento dei danni nei Parte_2 CP_1 confronti di e , sempre patrocinati dagli Controparte_2 Controparte_2 avvocati Luciano e Umberto Mancini, che fino ad otto giorni prima avevano assistito i loro genitori nella causa di risarcimento dei danni da infortunio sul lavoro avevano promosso la causa oggetto del presente appello in cui i genitori e erano rimasti contumaci. Controparte_1 CP_1
Affermavano che la statuizione della sentenza di primo grado determinasse un vulnus per la loro attività di recupero crediti e di essere legittimati ad intervenire ex art. 344 cpc.
Sostenevano che vi fosse un piano collusivo atto a sottrarre beni in loro danno ed enumeravano gli elementi di collusione tra le parti.
Deducevano l'erroneità della sentenza per insufficienza probatoria ai fini della determinazione del diritto degli appellanti ex art. 230 bis cpc a partecipare agli utili dell'impresa familiare ed ai beni acquistati con essi.
Affermavano l'erroneità della sentenza in merito alla valutazione della valenza probatoria della mancata presentazione dei convenuti contumaci per rispondere all'interrogatorio formale.
Concludevano chiedendo che la Corte d'appello riformasse la sentenza di primo grado rigettando la domanda degli appellanti e, comunque, che dichiarasse la
5 sentenza inefficace nei loro confronti.
Gli appellanti chiedevano che fosse dichiarato inammissibile l'intervento in giudizio di e e a causa Controparte_2 CP_2 Controparte_2 dell'improponibilità delle loro domande volte a modificare il giudicato formatosi e a rendere inefficace nei loro confronti la sentenza n. 720/2023 del Tribunale di
Bologna e il rigetto, in subordine, di tutte le domande degli intervenuti perchè infondate in fatto ed in diritto.
La causa istruita con la produzione di documenti veniva discussa e decisa all' udienza del 2 ottobre 2025 con lettura del dispositivo.
3. Occorre, innanzitutto, verificare se sia ammissibile l'intervento ex art. 344 cpc di , e . Controparte_2 Controparte_2 Controparte_2
L'art. 344 cpc così dispone: “Nel giudizio d'appello è ammesso soltanto
l'intervento dei terzi che potrebbero proporre opposizione a norma dell'art.
404”
Nel caso di specie ricorrono i presupposti di cui all'art. 404 co 2 c.p.c. in quanto gli intervenienti sono creditori di e e sostengono CP_1 Controparte_1 che la sentenza sia effetto di collusione tra gli stessi e e Parte_1
. Parte_1
La competenza è, poi, correttamente quella del giudice di appello considerato che si tratta non di giudizio di opposizione ex art. 404 cpc, ma di intervento in appello ex art. 344 cpc che, come tale, evidentemente non può essere fatto dinanzi al giudice di primo grado.
L'intervento ex art. 344 cpc non è, poi, tardivo in quanto la sentenza di primo grado essendo stata appellata non è passata in giudicato ai sensi e per gli effetti del combinato disposto ex art. 325 e 326 cpc relativo ai termini di impugnazione.
Né in contrario rileva l'eventuale giudicato interno di parte della sentenza in quanto i termini di impugnazione fanno riferimento ai vari gradi di giudizio e il riferimento al passaggio in giudicato della sentenza deve intendersi in senso formale e non sostanziale.
L'intervento ex art. 344 cpc proposto da Controparte_2 Controparte_2
risulta, pertanto, ammissibile. Controparte_2
Tanto premesso si osserva che, nel caso di specie, con l'intervento ex art. 344 cpc viene fatta valere un'opposizione di terzo revocatoria, opposizione che è, appunto, concessa ai creditori che potrebbero subire un pregiudizio nel caso in
6 cui una sentenza sfavorevole al loro debitore causa sia stata pronunciata per effetto di dolo o collusione in loro danno.
Occorre, quindi, verificare se la sentenza sfavorevole a e CP_1 CP_1
e favorevole agli appellanti sia frutto di collusione tra le parti.
[...]
Si ritiene provato, sulla base di una serie di elementi, che vi sia stata collusione tra le parti del giudizio di primo grado al fine di sottrarre parte dei beni agli odierni intervenienti creditori di e . CP_1 Controparte_1
In tal senso depone, innanzitutto, la scansione temporale degli eventi come descritta dagli intervenienti e risultante dagli atti e dai documenti di causa.
In particolare la causa definita con la sentenza di primo grado è stata introdotta con ricorso depositato in data 27 aprile 2023 e, quindi, immediatamente dopo la sentenza di primo grado del Tribunale di Bologna emessa in data 19 aprile 2023 con cui e sono stati condannati a corrispondere, a CP_1 Controparte_1 titolo di danno non patrimoniale iure proprio euro 299.485,00 a favore di CP_2 ed euro 191.805,00 a favore di e a titolo di danno iure
[...] Controparte_2 hereditatis transitato a favore di e la somma Controparte_2 Controparte_2 di euro 28.757,00.
Inoltre sempre al momento del deposito del ricorso di primo grado pendeva altro giudizio definito con sentenza in data 6 giugno 2024 del Tribunale di Bologna che ha condannato in solido e al pagamento in CP_1 Controparte_1 favore di dell'importo di euro 130.595,73. Controparte_2
Il 26 luglio 2023 è stato, poi, notificato atto di pignoramento immobiliare trascritto su immobili di che sono oggetto della presente causa. Controparte_1
In data 24 ottobre 2024 gli odierni appellanti hanno depositato ricorso in opposizione di terzo ex art. 619 cpc facendo valere la sentenza di primo grado oggetto di appello.
Inoltre l'avv. Luciano Mancini che nella presente causa difende gli appellanti contro e ha difeso questi ultimi nella causa di CP_1 Controparte_1 risarcimento danni proposta da e . Controparte_2 Controparte_2
Si osserva, poi, che nella presente causa sia in primo grado che in appello CP_1
e sono rimasti contumaci ed, inoltre, non si sono presentati
[...] Controparte_1 in primo grado a rendere l'interrogatorio formale.
In primo grado è anche stata prodotta una dichiarazione di , datata CP_1
22 aprile 2023, con cui lo stesso ha riconosciuto che i suoi figli e la moglie
7 avevano lavorato nella sua azienda con conseguente diritto a partecipare agli utili e incrementi e, quindi, ad essere comproprietari dei beni oggetto di causa ed ha rinunciato anche per il futuro a qualsiasi termine di prescrizione e si è dichiarato disponibile a intestare tali beni.
Orbene dai documenti di causa prodotti dagli stessi appellanti (cfr doc n. 6) risulta che è stata costituita un'impresa familiare solo tra e CP_1 [...]
nato in data [...] e solo a partire dal 1998. Parte_1
Dall'estratto contributivo di risulta, poi, il versamento di Parte_1 contributi, come coadiuvante di impresa artigiana, solo a partire dal 1999.
Dall'estratto contributivo di nata il [...] risulta che Parte_1 la stessa nel 1994 e nel 1995 ha lavorato per altro datore di lavoro e non risultano versamenti come coadiuvante di impresa artigiana.
In atti non ci sono neppure gli atti di acquisto dei beni di proprietà di CP_1
, né le relative visure camerali, ma è stata prodotta solo una relazione di
[...] collaudo di fabbricato industriale in provincia di Bologna, Comune di CA
GI, località Trebbo di Reno datata 16 dicembre 1976.
Orbene dall'unico documento prodotto relativo a tali beni non si può che escludere che sia stato acquistato con i proventi dell'asserita impresa familiare con i figli in quanto non era ancora nato e Parte_1 Parte_1 aveva due anni.
Per quanto attiene ai beni di proprietà della madre oggetto di Controparte_1 causa si deve rilevare che secondo l'assunto degli stessi appellanti titolare dell'impresa familiare era il padre e non la madre e non possono, quindi, rientrare per definizione tra i beni dell'asserita impresa familiare.
Inoltre tali beni sono stati acquisitati in data 26 maggio 1993 quando
[...]
aveva 14 anni e aveva 19 anni e non si era ancora Parte_1 Parte_1 diplomata essendosi diplomata nell'anno scolastico 1992/1993.
E', quindi, chiaro che non possono essere stati acquistati con gli utili e gli incrementi di un'impresa familiare di cui facessero parte anche gli appellanti stante la loro età.
Tra l'altro nella stessa dichiarazione di prodotta in atti dagli CP_1 appellanti questi ha asserito di aver intestato tali beni alla moglie a tacitazione dei suoi diritti e anche ciò confligge con l'assunto degli appellanti.
Da quanto sopra esposto risulta chiaramente che i beni immobili oggetto di causa
8 non sono stati acquistati con gli utili di un'impresa familiare a cui partecipassero gli appellanti e risulta evidente che vi è stata una collusione delle parti al fine di ottenere una decisione favorevole agli appellanti stessi.
Il giudice di primo grado ha, infatti, fondato la propria decisione unicamente sulla mancata comparizione di e contumaci a CP_1 Controparte_1 rendere l'interrogatorio formale.
Stante quanto sopra detto risultano infondate le domande proposte in primo grado dagli appellanti e parimenti l'appello proposto volto ad ottenere sentenza ex art. 2932 c.c. con ordine al Conservatore della trascrizione della sentenza.
Ne consegue, pertanto, che in riforma della sentenza appellata e in accoglimento dell'intervento di terzo ex art. 344 cpc devono essere rigettate le domande proposta con il ricorso di primo grado.
Come asserito dalla Suprema Corte, infatti, (Cass. civ n. 24631/2015) “La sentenza che accoglie l'opposizione di terzo revocatoria proposta avverso sentenza passata in giudicato o comunque esecutiva, ovvero avverso decreto ingiuntivo divenuto esecutivo ai sensi dell'art. 647 c.p.c., non comporta soltanto
l'inefficacia di quel provvedimento nei confronti del terzo opponente, mantenendolo invece fermo nel rapporto tra le parti originarie, ma la sua totale eliminazione nei confronti delle parti del processo originario, con effetto riflesso
e consequenziale nei confronti del terzo opponente.”.
L'appello proposto da e deve, per i motivi sopra Parte_1 Parte_1 esposti, essere rigettato.
Le spese tra gli appellanti e i terzi intervenuti seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
Le spese dei due gradi di giudizio tra gli appellanti e gli appellati considerato quanto sopra detto devono essere integralmente compensate.
Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, a carico degli appellanti di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione ex art. 13, comma 1-quater del D.P.R. n.
115/2002 se dovuto.
P. Q. M.
La Corte d'appello di Bologna, in composizione collegiale, ogni diversa e contraria domanda, eccezione e istanza disattesa, assorbita e respinta, definitivamente decidendo nella causa n. 90/2024 RGA così provvede:
9 1) In accoglimento dell'intervento ex art. 344 cpc proposto da , Controparte_2
e e in riforma della sentenza impugnata rigetta Controparte_2 Controparte_2 le domande proposte da e nel ricorso di Parte_1 Parte_1 primo grado
2) Rigetta l'appello proposto da e Parte_1 Parte_1
3) Condanna e a rifondere a Parte_1 Parte_1 CP_2
e le spese del presente grado di
[...] Controparte_2 Controparte_2 appello che liquida nella somma di euro 4000,00 per compensi oltre al rimborso spese forfettarie al 15% iva e cpa come per legge
4) Compensa le spese di entrambi i gradi di giudizio tra , Parte_1 [...]
, e Parte_1 Controparte_1 CP_1
5) Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, a carico degli appellanti di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per l'impugnazione ex art. 13, comma 1-quater del D.P.R. n. 115 / 2002 se dovuto
Così deciso in Bologna, il 2 ottobre 2025
Il Consigliere est.
Dott. Maria Rita Serri
Il Presidente
Dott. Marcella Angelini
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