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Sentenza 27 novembre 2025
Sentenza 27 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 27/11/2025, n. 1378 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 1378 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVELLINO
Settore Lavoro e Previdenza
Il Giudice del lavoro, dott. Domenico Vernillo, all'esito della discussione ex art. 127 ter
c.p.c., ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella controversia iscritta al R. G. n. 426/2025, introdotta
DA
c.f.: , in persona del l. r. p. t., rappresentata Parte_1 P.IVA_1
e difesa, in virtù di procura in atti, dall'avv. Cosimo Stefanelli, presso cui è elettivamente domiciliata;
RICORRENTE
CONTRO
(c.f.: ) in persona del l.r.p.t., Controparte_1 P.IVA_2 rappresentata e difesa, in virtù di procura in atti, dall'avv. Massimo Galasso, presso cui
è elettivamente domiciliata;
RESISTENTE
E CONTRO
(c.f.: , in persona del presidente p.t., rappresentato e difeso, in CP_2 P.IVA_3 virtù di procura in atti, dall'avv. Mariateresa Nasso, con cui èelettivamente domiciliato presso l'avvocatura provinciale.
RESISTENTE
CONCLUSIONI:
PER PARTE RICORRENTE: annullare l'intimazione di pagamento n.
01220259000122038/000, limitatamente agli avvisi di addebito per omessa CP_2 notificazione dei titoli sottesi, per difetto di motivazione e per decadenza ex art.25 D.
Lgs. 46/1999; con vittoria delle spese di lite, con attribuzione;
PER LA RESISTENTE dichiarare il difetto di legittimazione passiva ovvero CP_3
1 rigettare il ricorso;
con vittoria delle spese di lite;
PER IL RESISTENTE dichiarare il difetto di legittimazione passiva per gli atti di CP_2 competenza dell' dichiarare inammissibile ovvero rigettare il ricorso;
con CP_3 vittoria delle spese di lite;
SVOLGIMENTO del PROCESSO
Con ricorso depositato in data 4.2.2025, proponeva opposizione Parte_1 avverso l'intimazione di pagamento n. 01220259000122038000, notificata in data
10.11.2025, con la quale l' di Avellino richiedeva il Controparte_1 pagamento della somma di € 41.389,48.
Impugnava l'intimazione di pagamento relativamente ai crediti previdenziali indicati negli avvisi d'addebito n. 31220230000447367000, per € 23.236,19, e n. CP_2
31220240000031173000, per € 1.699,43.
Eccepiva l'omessa notificazione degli avvisi sopra riportati, nonché la decadenza ex art. 25 D. Lgs. 46/1999 ed il difetto di motivazione dei titoli impugnati.
Tanto premesso, conveniva in giudizio e innanzi al Tribunale di CP_3 CP_2
Avellino, in funzione di giudice del lavoro, formulando le suesposte conclusioni.
Ritualmente instaurato il contraddittorio, i resistenti si costituivano in giudizio, contestando la fondatezza del ricorso.
In specie, eccepiva il difetto di legittimazione passiva, deducendo la propria CP_3 estraneità al procedimento, in quanto, ai sensi dell'art. 24 D. Lgs. 46/1999, l'attività che precede la formazione e la consegna del ruolo era devoluta unicamente agli enti impositori.
Rappresentava la propria estraneità al giudizio alla luce dei motivi di impugnazione afferenti a vizi di forma e di merito degli atti prodromici. eccepiva il proprio difetto di legittimazione in merito alle domande e doglianze CP_2 che investono l'attività dell'Agente della riscossione.
Rappresentava l'infondatezza dell'eccezione di omessa notificazione degli avvisi di addebito, dandone prova della recezione attraverso il deposito di ricevute di avvenuta consegna delle relative missive di P.E.C., con conseguente inammissibilità delle sollevate eccezioni di merito.
Deduceva, altresì, l'inammissibilità dell'eccezione relative a vizi di forma e motivazione dei titoli impugnati per violazione del termine ex art. 617 c.p.c.
Concludevano ut supra.
Acquisita la documentazione prodotta, all'esito della discussione ex art. 127 ter c.p.c.,
2 il giudizio veniva deciso come da sentenza
MOTIVI della DECISIONE
1. Il ricorso è infondato e va rigettato.
In via preliminare, non è dato ravvisare alcun difetto di legittimazione passiva in capo ad correttamente evocata in giudizio. CP_3
Difatti, l'agente della riscossione è il soggetto dal quale promana l'atto impugnato ed il suo coinvolgimento nel giudizio è stato ritenuto opportuno dalla ricorrente sia in considerazione delle contestazioni inerenti a vizi intrinseci dell'atto, sia ai fini della denuntiatio litis, sia ai fini dell'opponibilità dell'eventuale giudicato di annullamento in ipotesi di prosecuzione dell'attività esecutiva.
Ciò posto, non può revocarsi in dubbio la legittimazione passiva dell'agente della riscossione nel presente giudizio, il cui thema decidendum riguarda una intimazione di pagamento, qualificabile come un atto prodromico all'espropriazione forzata.
La correttezza dell'evocazione in giudizio sia degli enti creditori sia dell'agente della riscossione, ai quali va riconosciuta la posizione di legittimati passivi, si connette, per l'appunto, alla natura dell'azione, tesa a paralizzare il procedimento esecutivo sia nei confronti del titolare del credito, sia del soggetto ( che per conto del titolare CP_3 conduce l'attività esecutiva.
Per di più, non può dubitarsi della paternità dell'atto impugnato, che promana dall' il che rende quest'ultima legittimata passiva nel giudizio, attenendo la CP_3 domanda alla validità di un atto proprio dell'ente riscossore.
Allo stesso modo non è dato ravvisare alcun difetto di legittimazione passiva in capo al resistente correttamente evocato in giudizio in ragione della qualità di ente CP_2 creditore.
Ne discende che è indubbia la legittimatio ad causam dell' in quanto titolare CP_2 della pretesa sostanziale dedotta in lite.
Il tutto in linea con gli indirizzi interpretativi espressi dalla giurisprudenza di legittimità in riferimento alla norma di cui all'art. 39 D. Lgs. 112/1999, orientamenti a mente dei quali l'agente della riscossione ha una generale legittimazione passiva nelle controversie aventi ad oggetto la riscossione delle somme di cui è incaricato (ex multis,
Cassazione civile, sez. II, 11/07/2016, n. 14125).
Ne deriva l'infondatezza delle eccezioni sollevate.
2. Nel merito, occorre preliminarmente procedere alla qualificazione giuridica dell'azione intentata dalla ricorrente società.
3 In termini generali, si osserva che il sistema delle riscossioni dei crediti degli enti previdenziali consente al debitore di proporre tre diversi tipi di opposizione: a) opposizione al ruolo esattoriale per motivi attinenti al merito della pretesa contributiva, ai sensi dell'art. 24 D. Lgs. 46/1999, nel termine di quaranta giorni dalla notifica della cartella di pagamento o dell'avviso di addebito;
b) opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c., per questioni attinenti alla pignorabilità dei beni o a fatti estintivi del credito sopravvenuti alla formazione del titolo (quali, ad esempio, la prescrizione del credito, la morte del contribuente, l'intervenuto pagamento) davanti al giudice del lavoro nel caso in cui l'esecuzione non sia ancora iniziata (art. 615 co. 1 c.p.c. e 618 bis
c.p.c.) ovvero davanti al giudice dell'esecuzione se la stessa sia invece già iniziata (art. 615 co. 2 c.p.c. e art. 618 bis c.p.c.); c) opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell'art. 617 c.p.c., nel termine perentorio di venti giorni, per i vizi formali degli atti del procedimento di esecuzione o di atti ad esso prodromici o successivi, da proporre davanti al giudice dell'esecuzione o a quello del lavoro a seconda che l'esecuzione stessa sia già iniziata (art. 617 co. 1 c.p.c.) o meno (art. 617 co. 1 c.p.c.).
Il tutto sulla scorta della consolidata giurisprudenza di legittimità formatasi sul punto
(Cass. 31282/2019, 16425/2019, 6704/2016).
Posto che la ricorrente società ha lamentato la decadenza ex art. 25 D. Lgs. 46/1999, il difetto di motivazione e l'omessa notificazione degli atti presupposti, si osserva che, allorquando di tali notifiche non emerga la prova in giudizio, l'azione potrà essere qualificata quale opposizione con connotati recuperatori rispetto all'opposizione al ruolo di cui all'art. 24 co. 5 D. Lgs. 46/1999, proprio in considerazione del fatto che la mancata notificazione degli avvisi di addebito ha impedito al contribuente di promuovere le tutele di merito accordate dalla legge.
Sul punto, la giurisprudenza di legittimità è concorde nell'affermare che, a fronte della notifica di una intimazione di pagamento, il contribuente può proporre opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. in funzione recuperatoria dell'opposizione ex art. 24 D. Lgs.
46/1999, ove alleghi l'omessa notificazione dei titoli esecutivi presupposti e faccia valere il decorso del termine quinquennale di prescrizione tra la data di maturazione del credito contributivo e la notifica dell'intimazione di pagamento stessa (in ragione dell'assenza di atti interruttivi), ipotesi in cui l'azione può essere proposta nel termine di 40 giorni stabilito dalla prefata disposizione e decorrente dalla data di notificazione dell'intimazione opposta (Cassazione civile, sez. VI, 02/09/2020, n. 18256: “A fronte della notifica di una intimazione di pagamento il contribuente può quindi proporre opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. con diverse finalità: in funzione recuperatoria dell'opposizione ex art. 24 cit. ove alleghi l'omessa notifica della cartella e faccia valere il
4 decorso del termine (quinquennale) di prescrizione tra la data di maturazione del credito contributivo e l'intimazione, per
l'assenza in tale intervallo di atti interruttivi (tale azione va proposta nel termine perentorio di 40 giorni dalla notifica dell'intimazione); oppure per far valere l'inesistenza del titolo esecutivo a monte (ad es. per mancata iscrizione a ruolo) e quindi per contestare il diritto della parte istante di procedere a esecuzione forzata (tale opposizione non è soggetta a termine di decadenza); ancora, per far valere fatti estintivi del credito successivi alla formazione del titolo e quindi alla notifica della cartella di pagamento, al fine di far risultare l'insussistenza del diritto del creditore di procedere a esecuzione forzata (anche in tal caso senza essere soggetto a termini di decadenza”; Cass. n. 29294/2019; n. 22292/2019; n.
28583/2018; n. 594/2016: “In materia di riscossione di contributi previdenziali, l'opposizione avverso l'avviso di mora (ora intimazione di pagamento) con cui si faccia valere l'omessa notifica della cartella esattoriale, deducendo fatti estintivi relativi alla formazione del titolo (nella specie la prescrizione quinquennale del credito ai sensi della L. n. 335 del 1995, ex art.
3, commi 9 e 10), ha la funzione di recuperare l'impugnazione non potuta esercitare avverso la cartella, che costituisce presupposto indefettibile dell'avviso, e deve essere pertanto qualificata come opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. e non come opposizione agli atti esecutivi”).
Di contro, laddove emerga la prova della notificazione dei titoli esecutivi, si produrrà
l'effetto della loro irretrattabilità e cristallizzazione nel merito, sicché l'azione potrà qualificarsi esclusivamente in termini di opposizione all'esecuzione, con rilevanza dei soli fatti impeditivi o estintivi del credito sopravvenuti alla formazione dei titoli stessi.
Ebbene, nella fattispecie, la domanda può assumere il carattere di opposizione all'esecuzione in funzione recuperatoria delle tutele di merito, ex art. 24 D. Lgs.
46/1999, per essere l'azione stata proposta (5.2.2025) nel termine perentorio di 40 giorni dalla notifica dell'intimazione di pagamento (10.1.2025).
Di conseguenza, va indagato il profilo dell'omessa notificazione dei titoli esecutivi presupposti, ai fini recuperatori, ossia verificare, la prova dell'avvenuta notificazione degli stessi e procedere all'esame di merito anche delle eccezioni attinenti a fatti verificatisi prima della formazione dei titoli esecutivi.
3. L'Istituto di previdenza, esclusivo soggetto competente e responsabile ai sensi dell'art. 30 D. L. 78/2010, ha fornito la prova della regolare notificazione degli avvisi di addebito impugnati.
In particolare, gli avvisi d'addebito n. 31220230000447367000 e n. CP_2
31220240000031173000 venivano notificati a mezzo P.E.C. rispettivamente in data
20.10.2023 e in data 15.2.2024.
Risulta infondata la contestazione sollevata dal ricorrente nelle note sostitutive d'udienza, giacché per entrambe le predette notificazioni telematiche, ha CP_2 prodotto sia le ricevute di accettazione, sia le ricevute di avvenuta consegna, fornendo piena dimostrazione del perfezionamento del procedimento notificatorio.
Di conseguenza, la domanda, benché proposta nel termine di 40 giorni dalla notificazione dell'intimazione di pagamento, non può assumere carattere
5 recuperatorio delle tutele di merito, ex art. 24 co. 5 D. Lgs. 46/1999, atteso che la ricorrente è decaduta dalla facoltà di rimettere in discussione il titolo medio tempore consolidatosi, con produzione di un effetto preclusivo del riesame del merito della pretesa, ascrivibile alla irretrattabilità del credito, anche in ordine alla prescrizione eventualmente maturata prima della notificazione della cartella (Corte d'appello di
Torino, sez. lav., 13/04/2022, n. 176: “La mancata opposizione all'avviso di addebito preclude l'esame del merito della pretesa creditoria, quale che sia la natura delle contestazioni mosse dal debitore e, dunque, non consente al giudice
l'esame dell'eccezione di prescrizione del credito maturata nel periodo antecedente alla notificazione dell'avviso di addebito. In sostanza in mancanza di impugnazione della cartella esattoriale o dell'avviso di addebito nel termine ex art. 24 d.lgs. n. 46 del
1999, il credito diventa irretrattabile con conseguente impossibilità di far valere la prescrizione maturata in epoca anteriore”;
Corte d'appello di Bari, sez. lav., 29/09/2021, n. 1525: “Ai sensi dell' art. 24 del d.lgs. n. 46 del 1999 il termine per proporre opposizione alla pretesa contributiva è fissato in quaranta giorni dalla notifica della cartella;
detto termine deve ritenersi perentorio e dunque rende incontestabile il credito contributivo, in caso di omessa tempestiva impugnazione”; Cassazione civile, sez. lav., 26/05/2021, n. 14690: “Ai sensi del D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 24, comma 5, la scadenza del termine - pacificamente perentorio - per proporre opposizione a cartella di pagamento (pur determinando la decadenza dalla possibilità di proporre impugnazione), produce esclusivamente l'effetto essenziale della irretrattabilità del credito contributivo”; nello stesso senso: Cassazione civile, sez. lav.,
04/03/2021, n. 6097; Cassazione civile, sez. un., 17/11/2016, n. 23397; Cassazione civile, sez. lav., 27/02/2007, n. 4506: “Contro l'iscrizione a ruolo di contributi previdenziali, il contribuente può proporre opposizione al giudice del lavoro, ai sensi dell'art. 24, comma 5 d.lg. n. 46/1999, nel perentorio di quaranta giorni dalla notifica della cartella di pagamento. Infatti, l'inosservanza di tale termine ha l'effetto di rendere inammissibile, nel merito,
l'opposizione, dal momento che lo stesso non ha la semplice funzione di regolare la sola azione esecutiva, essendo l'opposizione al ruolo funzionale all'accertamento nel merito della sussistenza dello stesso credito iscritto a ruolo”).
Il presente ricorso va, pertanto, inquadrato nell'alveo applicativo dell'opposizione all'esecuzione regolata dall'art. 615 co. 1 c.p.c., con possibilità di far valere solo gli eventuali fatti estintivi del credito controverso, verificatisi successivamente alla definitività del ruolo (Corte d'appello di Roma, sez. III, 21/01/2021, n. 72: “Dopo la valida notificazione della cartella esattoriale o dell'avviso di addebito e il mancato esperimento dell'opposizione ex art. 24 d.lgs. n. 46 del 1999 , l'eccezione di prescrizione in relazione al tempo nel frattempo decorso non può essere più proposta, per credito divenuto oramai irretrattabile;
tuttavia tale eccezione potrà essere nuovamente fatta valere in futuro per il tempo successivamente decorso qualora questo ecceda cinque anni;
detta eccezione di prescrizione valevole per il tempo maturato dopo il decorso dei 40 giorni ex art. 24 d.lgs. n. 46 del 1999 concretizza, ove sia volta a far valere l'estinzione sopravvenuta del diritto portato dal titolo esecutivo, una opposizione all'esecuzione ex art. art. 615 c.p.c. , e quindi può essere fatta valere, secondo le regole generali, senza limite di tempo, fino alla fine dell'esecuzione”).
4. La domanda, tuttavia, si rivela infondata in quanto parte ricorrente ha proposto contestazioni relative alla sola validità formale degli avvisi di addebito, ed in specie al difetto di motivazione degli avvisi di addebito e alla decadenza ex art. 25 D. Lgs.
46/1999.
La cristallizzazione dei titoli esecutivi, nel senso sopra indicato, preclude ogni rilievo a
6 riguardo.
Per di più, trattandosi di vizi formali dei titoli esecutivi, l'azione recuperatoria avrebbe dovuto essere proposta nel termine di 20 giorni ex art. 617 c.p.c. dalla notificazione dell'intimazione di pagamento (10.1.2025), termine non osservato nel caso di specie alla luce della data di deposito del ricorso, caduta addì 4.2.2025 (Tribunale di Parma, CP sez. lav., 19/01/2021, n. 6: “In materia di opposizione avverso avviso di addebito notificato dall ed avente ad oggetto somme di denaro a titolo di contributi previdenziali ed assistenziali, le censure dell'avviso di addebito mosse sotto un profilo relativo alla legittimità dello stesso da un punto di vista formale - difetto di motivazione, decadenza dall'iscrizione a ruolo, mancanza degli elementi essenziali - vanno qualificate alla stregua di opposizione agli atti esecutivi, ai sensi dell' art. 617
c.p.c. , da proporsi, a pena di inammissibilità, entro il termine perentorio di 20 giorni dalla ricezione, con l'ulteriore precisazione che la decadenza derivante dalla mancata osservanza del termine suddetto è rilevabile d'ufficio”).
A fortiori, dunque, tali profili non sono suscettibili di alcuna indagine.
In ogni caso, per tuziorismo, preme osservare, in ordine al preteso difetto di motivazione degli avvisi di addebito sottesi all'atto impugnato, che l'art. 30 co. 2 D. L.
78/2010, conv. con mod. da L. 122/2010, pone una normativa speciale in ordine all'obbligo motivazionale degli avvisi di addebito (“(l)'avviso di addebito deve contenere a pena di nullità il codice fiscale del soggetto tenuto al versamento, il periodo di riferimento del credito, la causale del credito, gli importi addebitati ripartiti tra quota capitale, sanzioni e interessi ove dovuti nonché l'indicazione dell'agente della riscossione competente in base al domicilio fiscale presente nell'anagrafe tributaria alla data di formazione dell'avviso. L'avviso dovrà altresì contenere l'intimazione ad adempiere l'obbligo di pagamento degli importi nello stesso indicati entro il termine di sessanta giorni dalla notifica nonché l'indicazione che, in mancanza del pagamento, l'agente della riscossione indicato nel medesimo avviso procederà ad espropriazione forzata, con i poteri, le facoltà e le modalità che disciplinano la riscossione a mezzo ruolo”).
Ebbene, dall'esame dei due avvisi agli atti, addotti nell'intimazione opposta, risultano presenti tutti gli elementi prescritti dalla suddetta disposizione a pena di nullità, senza che possa riscontrarsi alcun vizio motivazionale.
Peraltro, adottando il canone del soggetto di media prudenza ed avvedutezza, il contenuto degli avvisi di addebito stessi risulta ben chiaro e comprensibile: la motivazione dei singoli atti emerge in base all'esplicito riferimento al dettaglio degli addebiti e degli importi dovuti, che inequivocabilmente richiamano il periodo ed il titolo a cui afferisce il credito contributivo ivi indicato (DM10 2022 e 2023, ossia, come noto, contributi dovuti a carico del datore di lavoro per prestatori subordinati).
Quanto poi all'eccepita decadenza per tardività dell'iscrizione a ruolo, per costante indirizzo giurisprudenziale, i termini di cui all'art. 25 D. Lgs. 46/1999 non configurano una decadenza sostanziale, che cioè impedisca del tutto all' di agire, in CP_2 qualunque sede, per conseguire il credito contributivo, bensì una decadenza processuale, la cui efficacia è limitata all'avviso di addebito, determinandone
7 l'irregolarità e l'illegittimità, senza escludere il diritto dell'Istituto di agire in giudizio per ottenere la condanna del contribuente al pagamento (Cassazione civile, sez. lav.,
23/02/2016, n. 3486: “La decadenza fissata dall'art. 25 d.lg. n. 46 del 1999 è processuale e non sostanziale. Ne deriva che un eventuale vizio della cartella esattoriale o il mancato rispetto del termine decadenziale previsto ai fini dell'iscrizione a ruolo comporta soltanto l'impossibilità, per l'istituto, di avvalersi del titolo esecutivo, ma non lo fa decadere dal diritto di chiedere l'accertamento in sede giudiziaria dell'esistenza e dell'ammontare del proprio credito”).
Di conseguenza, il giudice investito dell'impugnativa di un avviso di addebito per contributi di previdenza, che riscontri il vano decorso del termine di decadenza per l'iscrizione a ruolo, deve comunque pronunciarsi sul merito della pretesa creditoria, secondo lo schema dell'opposizione a decreto ingiuntivo, ed anche in assenza di domanda riconvenzionale dell'ente di previdenza.
Ciò chiarito, attese le date di notificazione dei due avvisi (20.10.2023 e 15.2.2024) ed i rispettivi periodi contributivi di riferimento (DM10 degli anni 2022 e 2023),
l'iscrizione a ruolo si riscontra tempestiva rispetto al termine segnato dal citato art. 25 co. 1 lett. a), ossia rispetto al 31 dicembre dell'anno successivo a quello di scadenza del termine di pagamento.
Tutto ciò impone di affermare l'infondatezza di ogni doglianza proposta.
In conclusione, il ricorso deve essere rigettato.
Assorbito ogni altro profilo.
5. In punto di regolamentazione delle spese di lite, l'oggetto del giudizio, la natura e la qualità delle parti, le rispettive condotte processuali e preprocessuali, nonché
l'incertezza interpretativa in ordine alla disciplina applicabile alla fattispecie in controversia, costituiscono gravi ed eccezionali ragioni, analoghe a quelle previste dall'art. 92 co. 2 c.p.c., nel testo risultante a seguito di C. Cost. 77/2018, che ne impongono l'integrale compensazione.
P. Q. M.
Il dott. Domenico Vernillo, quale Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, così provvede:
1) rigetta il ricorso;
2) compensa integralmente le spese di lite.
Così deciso in Avellino, 27.11.2025.
Il Giudice del lavoro dott. Domenico Vernillo
8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVELLINO
Settore Lavoro e Previdenza
Il Giudice del lavoro, dott. Domenico Vernillo, all'esito della discussione ex art. 127 ter
c.p.c., ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella controversia iscritta al R. G. n. 426/2025, introdotta
DA
c.f.: , in persona del l. r. p. t., rappresentata Parte_1 P.IVA_1
e difesa, in virtù di procura in atti, dall'avv. Cosimo Stefanelli, presso cui è elettivamente domiciliata;
RICORRENTE
CONTRO
(c.f.: ) in persona del l.r.p.t., Controparte_1 P.IVA_2 rappresentata e difesa, in virtù di procura in atti, dall'avv. Massimo Galasso, presso cui
è elettivamente domiciliata;
RESISTENTE
E CONTRO
(c.f.: , in persona del presidente p.t., rappresentato e difeso, in CP_2 P.IVA_3 virtù di procura in atti, dall'avv. Mariateresa Nasso, con cui èelettivamente domiciliato presso l'avvocatura provinciale.
RESISTENTE
CONCLUSIONI:
PER PARTE RICORRENTE: annullare l'intimazione di pagamento n.
01220259000122038/000, limitatamente agli avvisi di addebito per omessa CP_2 notificazione dei titoli sottesi, per difetto di motivazione e per decadenza ex art.25 D.
Lgs. 46/1999; con vittoria delle spese di lite, con attribuzione;
PER LA RESISTENTE dichiarare il difetto di legittimazione passiva ovvero CP_3
1 rigettare il ricorso;
con vittoria delle spese di lite;
PER IL RESISTENTE dichiarare il difetto di legittimazione passiva per gli atti di CP_2 competenza dell' dichiarare inammissibile ovvero rigettare il ricorso;
con CP_3 vittoria delle spese di lite;
SVOLGIMENTO del PROCESSO
Con ricorso depositato in data 4.2.2025, proponeva opposizione Parte_1 avverso l'intimazione di pagamento n. 01220259000122038000, notificata in data
10.11.2025, con la quale l' di Avellino richiedeva il Controparte_1 pagamento della somma di € 41.389,48.
Impugnava l'intimazione di pagamento relativamente ai crediti previdenziali indicati negli avvisi d'addebito n. 31220230000447367000, per € 23.236,19, e n. CP_2
31220240000031173000, per € 1.699,43.
Eccepiva l'omessa notificazione degli avvisi sopra riportati, nonché la decadenza ex art. 25 D. Lgs. 46/1999 ed il difetto di motivazione dei titoli impugnati.
Tanto premesso, conveniva in giudizio e innanzi al Tribunale di CP_3 CP_2
Avellino, in funzione di giudice del lavoro, formulando le suesposte conclusioni.
Ritualmente instaurato il contraddittorio, i resistenti si costituivano in giudizio, contestando la fondatezza del ricorso.
In specie, eccepiva il difetto di legittimazione passiva, deducendo la propria CP_3 estraneità al procedimento, in quanto, ai sensi dell'art. 24 D. Lgs. 46/1999, l'attività che precede la formazione e la consegna del ruolo era devoluta unicamente agli enti impositori.
Rappresentava la propria estraneità al giudizio alla luce dei motivi di impugnazione afferenti a vizi di forma e di merito degli atti prodromici. eccepiva il proprio difetto di legittimazione in merito alle domande e doglianze CP_2 che investono l'attività dell'Agente della riscossione.
Rappresentava l'infondatezza dell'eccezione di omessa notificazione degli avvisi di addebito, dandone prova della recezione attraverso il deposito di ricevute di avvenuta consegna delle relative missive di P.E.C., con conseguente inammissibilità delle sollevate eccezioni di merito.
Deduceva, altresì, l'inammissibilità dell'eccezione relative a vizi di forma e motivazione dei titoli impugnati per violazione del termine ex art. 617 c.p.c.
Concludevano ut supra.
Acquisita la documentazione prodotta, all'esito della discussione ex art. 127 ter c.p.c.,
2 il giudizio veniva deciso come da sentenza
MOTIVI della DECISIONE
1. Il ricorso è infondato e va rigettato.
In via preliminare, non è dato ravvisare alcun difetto di legittimazione passiva in capo ad correttamente evocata in giudizio. CP_3
Difatti, l'agente della riscossione è il soggetto dal quale promana l'atto impugnato ed il suo coinvolgimento nel giudizio è stato ritenuto opportuno dalla ricorrente sia in considerazione delle contestazioni inerenti a vizi intrinseci dell'atto, sia ai fini della denuntiatio litis, sia ai fini dell'opponibilità dell'eventuale giudicato di annullamento in ipotesi di prosecuzione dell'attività esecutiva.
Ciò posto, non può revocarsi in dubbio la legittimazione passiva dell'agente della riscossione nel presente giudizio, il cui thema decidendum riguarda una intimazione di pagamento, qualificabile come un atto prodromico all'espropriazione forzata.
La correttezza dell'evocazione in giudizio sia degli enti creditori sia dell'agente della riscossione, ai quali va riconosciuta la posizione di legittimati passivi, si connette, per l'appunto, alla natura dell'azione, tesa a paralizzare il procedimento esecutivo sia nei confronti del titolare del credito, sia del soggetto ( che per conto del titolare CP_3 conduce l'attività esecutiva.
Per di più, non può dubitarsi della paternità dell'atto impugnato, che promana dall' il che rende quest'ultima legittimata passiva nel giudizio, attenendo la CP_3 domanda alla validità di un atto proprio dell'ente riscossore.
Allo stesso modo non è dato ravvisare alcun difetto di legittimazione passiva in capo al resistente correttamente evocato in giudizio in ragione della qualità di ente CP_2 creditore.
Ne discende che è indubbia la legittimatio ad causam dell' in quanto titolare CP_2 della pretesa sostanziale dedotta in lite.
Il tutto in linea con gli indirizzi interpretativi espressi dalla giurisprudenza di legittimità in riferimento alla norma di cui all'art. 39 D. Lgs. 112/1999, orientamenti a mente dei quali l'agente della riscossione ha una generale legittimazione passiva nelle controversie aventi ad oggetto la riscossione delle somme di cui è incaricato (ex multis,
Cassazione civile, sez. II, 11/07/2016, n. 14125).
Ne deriva l'infondatezza delle eccezioni sollevate.
2. Nel merito, occorre preliminarmente procedere alla qualificazione giuridica dell'azione intentata dalla ricorrente società.
3 In termini generali, si osserva che il sistema delle riscossioni dei crediti degli enti previdenziali consente al debitore di proporre tre diversi tipi di opposizione: a) opposizione al ruolo esattoriale per motivi attinenti al merito della pretesa contributiva, ai sensi dell'art. 24 D. Lgs. 46/1999, nel termine di quaranta giorni dalla notifica della cartella di pagamento o dell'avviso di addebito;
b) opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c., per questioni attinenti alla pignorabilità dei beni o a fatti estintivi del credito sopravvenuti alla formazione del titolo (quali, ad esempio, la prescrizione del credito, la morte del contribuente, l'intervenuto pagamento) davanti al giudice del lavoro nel caso in cui l'esecuzione non sia ancora iniziata (art. 615 co. 1 c.p.c. e 618 bis
c.p.c.) ovvero davanti al giudice dell'esecuzione se la stessa sia invece già iniziata (art. 615 co. 2 c.p.c. e art. 618 bis c.p.c.); c) opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell'art. 617 c.p.c., nel termine perentorio di venti giorni, per i vizi formali degli atti del procedimento di esecuzione o di atti ad esso prodromici o successivi, da proporre davanti al giudice dell'esecuzione o a quello del lavoro a seconda che l'esecuzione stessa sia già iniziata (art. 617 co. 1 c.p.c.) o meno (art. 617 co. 1 c.p.c.).
Il tutto sulla scorta della consolidata giurisprudenza di legittimità formatasi sul punto
(Cass. 31282/2019, 16425/2019, 6704/2016).
Posto che la ricorrente società ha lamentato la decadenza ex art. 25 D. Lgs. 46/1999, il difetto di motivazione e l'omessa notificazione degli atti presupposti, si osserva che, allorquando di tali notifiche non emerga la prova in giudizio, l'azione potrà essere qualificata quale opposizione con connotati recuperatori rispetto all'opposizione al ruolo di cui all'art. 24 co. 5 D. Lgs. 46/1999, proprio in considerazione del fatto che la mancata notificazione degli avvisi di addebito ha impedito al contribuente di promuovere le tutele di merito accordate dalla legge.
Sul punto, la giurisprudenza di legittimità è concorde nell'affermare che, a fronte della notifica di una intimazione di pagamento, il contribuente può proporre opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. in funzione recuperatoria dell'opposizione ex art. 24 D. Lgs.
46/1999, ove alleghi l'omessa notificazione dei titoli esecutivi presupposti e faccia valere il decorso del termine quinquennale di prescrizione tra la data di maturazione del credito contributivo e la notifica dell'intimazione di pagamento stessa (in ragione dell'assenza di atti interruttivi), ipotesi in cui l'azione può essere proposta nel termine di 40 giorni stabilito dalla prefata disposizione e decorrente dalla data di notificazione dell'intimazione opposta (Cassazione civile, sez. VI, 02/09/2020, n. 18256: “A fronte della notifica di una intimazione di pagamento il contribuente può quindi proporre opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. con diverse finalità: in funzione recuperatoria dell'opposizione ex art. 24 cit. ove alleghi l'omessa notifica della cartella e faccia valere il
4 decorso del termine (quinquennale) di prescrizione tra la data di maturazione del credito contributivo e l'intimazione, per
l'assenza in tale intervallo di atti interruttivi (tale azione va proposta nel termine perentorio di 40 giorni dalla notifica dell'intimazione); oppure per far valere l'inesistenza del titolo esecutivo a monte (ad es. per mancata iscrizione a ruolo) e quindi per contestare il diritto della parte istante di procedere a esecuzione forzata (tale opposizione non è soggetta a termine di decadenza); ancora, per far valere fatti estintivi del credito successivi alla formazione del titolo e quindi alla notifica della cartella di pagamento, al fine di far risultare l'insussistenza del diritto del creditore di procedere a esecuzione forzata (anche in tal caso senza essere soggetto a termini di decadenza”; Cass. n. 29294/2019; n. 22292/2019; n.
28583/2018; n. 594/2016: “In materia di riscossione di contributi previdenziali, l'opposizione avverso l'avviso di mora (ora intimazione di pagamento) con cui si faccia valere l'omessa notifica della cartella esattoriale, deducendo fatti estintivi relativi alla formazione del titolo (nella specie la prescrizione quinquennale del credito ai sensi della L. n. 335 del 1995, ex art.
3, commi 9 e 10), ha la funzione di recuperare l'impugnazione non potuta esercitare avverso la cartella, che costituisce presupposto indefettibile dell'avviso, e deve essere pertanto qualificata come opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. e non come opposizione agli atti esecutivi”).
Di contro, laddove emerga la prova della notificazione dei titoli esecutivi, si produrrà
l'effetto della loro irretrattabilità e cristallizzazione nel merito, sicché l'azione potrà qualificarsi esclusivamente in termini di opposizione all'esecuzione, con rilevanza dei soli fatti impeditivi o estintivi del credito sopravvenuti alla formazione dei titoli stessi.
Ebbene, nella fattispecie, la domanda può assumere il carattere di opposizione all'esecuzione in funzione recuperatoria delle tutele di merito, ex art. 24 D. Lgs.
46/1999, per essere l'azione stata proposta (5.2.2025) nel termine perentorio di 40 giorni dalla notifica dell'intimazione di pagamento (10.1.2025).
Di conseguenza, va indagato il profilo dell'omessa notificazione dei titoli esecutivi presupposti, ai fini recuperatori, ossia verificare, la prova dell'avvenuta notificazione degli stessi e procedere all'esame di merito anche delle eccezioni attinenti a fatti verificatisi prima della formazione dei titoli esecutivi.
3. L'Istituto di previdenza, esclusivo soggetto competente e responsabile ai sensi dell'art. 30 D. L. 78/2010, ha fornito la prova della regolare notificazione degli avvisi di addebito impugnati.
In particolare, gli avvisi d'addebito n. 31220230000447367000 e n. CP_2
31220240000031173000 venivano notificati a mezzo P.E.C. rispettivamente in data
20.10.2023 e in data 15.2.2024.
Risulta infondata la contestazione sollevata dal ricorrente nelle note sostitutive d'udienza, giacché per entrambe le predette notificazioni telematiche, ha CP_2 prodotto sia le ricevute di accettazione, sia le ricevute di avvenuta consegna, fornendo piena dimostrazione del perfezionamento del procedimento notificatorio.
Di conseguenza, la domanda, benché proposta nel termine di 40 giorni dalla notificazione dell'intimazione di pagamento, non può assumere carattere
5 recuperatorio delle tutele di merito, ex art. 24 co. 5 D. Lgs. 46/1999, atteso che la ricorrente è decaduta dalla facoltà di rimettere in discussione il titolo medio tempore consolidatosi, con produzione di un effetto preclusivo del riesame del merito della pretesa, ascrivibile alla irretrattabilità del credito, anche in ordine alla prescrizione eventualmente maturata prima della notificazione della cartella (Corte d'appello di
Torino, sez. lav., 13/04/2022, n. 176: “La mancata opposizione all'avviso di addebito preclude l'esame del merito della pretesa creditoria, quale che sia la natura delle contestazioni mosse dal debitore e, dunque, non consente al giudice
l'esame dell'eccezione di prescrizione del credito maturata nel periodo antecedente alla notificazione dell'avviso di addebito. In sostanza in mancanza di impugnazione della cartella esattoriale o dell'avviso di addebito nel termine ex art. 24 d.lgs. n. 46 del
1999, il credito diventa irretrattabile con conseguente impossibilità di far valere la prescrizione maturata in epoca anteriore”;
Corte d'appello di Bari, sez. lav., 29/09/2021, n. 1525: “Ai sensi dell' art. 24 del d.lgs. n. 46 del 1999 il termine per proporre opposizione alla pretesa contributiva è fissato in quaranta giorni dalla notifica della cartella;
detto termine deve ritenersi perentorio e dunque rende incontestabile il credito contributivo, in caso di omessa tempestiva impugnazione”; Cassazione civile, sez. lav., 26/05/2021, n. 14690: “Ai sensi del D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 24, comma 5, la scadenza del termine - pacificamente perentorio - per proporre opposizione a cartella di pagamento (pur determinando la decadenza dalla possibilità di proporre impugnazione), produce esclusivamente l'effetto essenziale della irretrattabilità del credito contributivo”; nello stesso senso: Cassazione civile, sez. lav.,
04/03/2021, n. 6097; Cassazione civile, sez. un., 17/11/2016, n. 23397; Cassazione civile, sez. lav., 27/02/2007, n. 4506: “Contro l'iscrizione a ruolo di contributi previdenziali, il contribuente può proporre opposizione al giudice del lavoro, ai sensi dell'art. 24, comma 5 d.lg. n. 46/1999, nel perentorio di quaranta giorni dalla notifica della cartella di pagamento. Infatti, l'inosservanza di tale termine ha l'effetto di rendere inammissibile, nel merito,
l'opposizione, dal momento che lo stesso non ha la semplice funzione di regolare la sola azione esecutiva, essendo l'opposizione al ruolo funzionale all'accertamento nel merito della sussistenza dello stesso credito iscritto a ruolo”).
Il presente ricorso va, pertanto, inquadrato nell'alveo applicativo dell'opposizione all'esecuzione regolata dall'art. 615 co. 1 c.p.c., con possibilità di far valere solo gli eventuali fatti estintivi del credito controverso, verificatisi successivamente alla definitività del ruolo (Corte d'appello di Roma, sez. III, 21/01/2021, n. 72: “Dopo la valida notificazione della cartella esattoriale o dell'avviso di addebito e il mancato esperimento dell'opposizione ex art. 24 d.lgs. n. 46 del 1999 , l'eccezione di prescrizione in relazione al tempo nel frattempo decorso non può essere più proposta, per credito divenuto oramai irretrattabile;
tuttavia tale eccezione potrà essere nuovamente fatta valere in futuro per il tempo successivamente decorso qualora questo ecceda cinque anni;
detta eccezione di prescrizione valevole per il tempo maturato dopo il decorso dei 40 giorni ex art. 24 d.lgs. n. 46 del 1999 concretizza, ove sia volta a far valere l'estinzione sopravvenuta del diritto portato dal titolo esecutivo, una opposizione all'esecuzione ex art. art. 615 c.p.c. , e quindi può essere fatta valere, secondo le regole generali, senza limite di tempo, fino alla fine dell'esecuzione”).
4. La domanda, tuttavia, si rivela infondata in quanto parte ricorrente ha proposto contestazioni relative alla sola validità formale degli avvisi di addebito, ed in specie al difetto di motivazione degli avvisi di addebito e alla decadenza ex art. 25 D. Lgs.
46/1999.
La cristallizzazione dei titoli esecutivi, nel senso sopra indicato, preclude ogni rilievo a
6 riguardo.
Per di più, trattandosi di vizi formali dei titoli esecutivi, l'azione recuperatoria avrebbe dovuto essere proposta nel termine di 20 giorni ex art. 617 c.p.c. dalla notificazione dell'intimazione di pagamento (10.1.2025), termine non osservato nel caso di specie alla luce della data di deposito del ricorso, caduta addì 4.2.2025 (Tribunale di Parma, CP sez. lav., 19/01/2021, n. 6: “In materia di opposizione avverso avviso di addebito notificato dall ed avente ad oggetto somme di denaro a titolo di contributi previdenziali ed assistenziali, le censure dell'avviso di addebito mosse sotto un profilo relativo alla legittimità dello stesso da un punto di vista formale - difetto di motivazione, decadenza dall'iscrizione a ruolo, mancanza degli elementi essenziali - vanno qualificate alla stregua di opposizione agli atti esecutivi, ai sensi dell' art. 617
c.p.c. , da proporsi, a pena di inammissibilità, entro il termine perentorio di 20 giorni dalla ricezione, con l'ulteriore precisazione che la decadenza derivante dalla mancata osservanza del termine suddetto è rilevabile d'ufficio”).
A fortiori, dunque, tali profili non sono suscettibili di alcuna indagine.
In ogni caso, per tuziorismo, preme osservare, in ordine al preteso difetto di motivazione degli avvisi di addebito sottesi all'atto impugnato, che l'art. 30 co. 2 D. L.
78/2010, conv. con mod. da L. 122/2010, pone una normativa speciale in ordine all'obbligo motivazionale degli avvisi di addebito (“(l)'avviso di addebito deve contenere a pena di nullità il codice fiscale del soggetto tenuto al versamento, il periodo di riferimento del credito, la causale del credito, gli importi addebitati ripartiti tra quota capitale, sanzioni e interessi ove dovuti nonché l'indicazione dell'agente della riscossione competente in base al domicilio fiscale presente nell'anagrafe tributaria alla data di formazione dell'avviso. L'avviso dovrà altresì contenere l'intimazione ad adempiere l'obbligo di pagamento degli importi nello stesso indicati entro il termine di sessanta giorni dalla notifica nonché l'indicazione che, in mancanza del pagamento, l'agente della riscossione indicato nel medesimo avviso procederà ad espropriazione forzata, con i poteri, le facoltà e le modalità che disciplinano la riscossione a mezzo ruolo”).
Ebbene, dall'esame dei due avvisi agli atti, addotti nell'intimazione opposta, risultano presenti tutti gli elementi prescritti dalla suddetta disposizione a pena di nullità, senza che possa riscontrarsi alcun vizio motivazionale.
Peraltro, adottando il canone del soggetto di media prudenza ed avvedutezza, il contenuto degli avvisi di addebito stessi risulta ben chiaro e comprensibile: la motivazione dei singoli atti emerge in base all'esplicito riferimento al dettaglio degli addebiti e degli importi dovuti, che inequivocabilmente richiamano il periodo ed il titolo a cui afferisce il credito contributivo ivi indicato (DM10 2022 e 2023, ossia, come noto, contributi dovuti a carico del datore di lavoro per prestatori subordinati).
Quanto poi all'eccepita decadenza per tardività dell'iscrizione a ruolo, per costante indirizzo giurisprudenziale, i termini di cui all'art. 25 D. Lgs. 46/1999 non configurano una decadenza sostanziale, che cioè impedisca del tutto all' di agire, in CP_2 qualunque sede, per conseguire il credito contributivo, bensì una decadenza processuale, la cui efficacia è limitata all'avviso di addebito, determinandone
7 l'irregolarità e l'illegittimità, senza escludere il diritto dell'Istituto di agire in giudizio per ottenere la condanna del contribuente al pagamento (Cassazione civile, sez. lav.,
23/02/2016, n. 3486: “La decadenza fissata dall'art. 25 d.lg. n. 46 del 1999 è processuale e non sostanziale. Ne deriva che un eventuale vizio della cartella esattoriale o il mancato rispetto del termine decadenziale previsto ai fini dell'iscrizione a ruolo comporta soltanto l'impossibilità, per l'istituto, di avvalersi del titolo esecutivo, ma non lo fa decadere dal diritto di chiedere l'accertamento in sede giudiziaria dell'esistenza e dell'ammontare del proprio credito”).
Di conseguenza, il giudice investito dell'impugnativa di un avviso di addebito per contributi di previdenza, che riscontri il vano decorso del termine di decadenza per l'iscrizione a ruolo, deve comunque pronunciarsi sul merito della pretesa creditoria, secondo lo schema dell'opposizione a decreto ingiuntivo, ed anche in assenza di domanda riconvenzionale dell'ente di previdenza.
Ciò chiarito, attese le date di notificazione dei due avvisi (20.10.2023 e 15.2.2024) ed i rispettivi periodi contributivi di riferimento (DM10 degli anni 2022 e 2023),
l'iscrizione a ruolo si riscontra tempestiva rispetto al termine segnato dal citato art. 25 co. 1 lett. a), ossia rispetto al 31 dicembre dell'anno successivo a quello di scadenza del termine di pagamento.
Tutto ciò impone di affermare l'infondatezza di ogni doglianza proposta.
In conclusione, il ricorso deve essere rigettato.
Assorbito ogni altro profilo.
5. In punto di regolamentazione delle spese di lite, l'oggetto del giudizio, la natura e la qualità delle parti, le rispettive condotte processuali e preprocessuali, nonché
l'incertezza interpretativa in ordine alla disciplina applicabile alla fattispecie in controversia, costituiscono gravi ed eccezionali ragioni, analoghe a quelle previste dall'art. 92 co. 2 c.p.c., nel testo risultante a seguito di C. Cost. 77/2018, che ne impongono l'integrale compensazione.
P. Q. M.
Il dott. Domenico Vernillo, quale Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, così provvede:
1) rigetta il ricorso;
2) compensa integralmente le spese di lite.
Così deciso in Avellino, 27.11.2025.
Il Giudice del lavoro dott. Domenico Vernillo
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