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Sentenza 9 maggio 2025
Sentenza 9 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 09/05/2025, n. 2283 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 2283 |
| Data del deposito : | 9 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VENEZIA
Seconda Sezione civile
Nella causa civile iscritta al n. RG 8660/2018 promossa da:
, con l'Avv. Luca Pavanetto Parte_1
- attore - contro nella persona del Direttore Generale Controparte_1
-interveniente volontaria - nonché contro in persona del legale rappresentante pro Controparte_2
- terza chiamata- in persona del legale rappresentante pro tempore, con Controparte_3
l'avv. Maurizio Guidoni
- terza chiamata - In punto: risarcimento danni da trasfusione ematica
Conclusioni delle parti I difensori delle parti concludono come da verbale d'udienza
Svolgimento del processo Con atto di citazione del 23.7.2018, il signor , in qualità di erede Parte_1 della moglie RA con stione Liquidatoria Persona_1 della , al fine di accertare la responsabilità della struttura sanitaria Controparte_4 per l tite C nell'ambito di un trattamento dialitico effettuato dalla medesima presso l'Ospedale di Jesolo, per sentire accogliere le seguenti conclusioni:
“Nel merito: in via principale: accertato e dichiarato l'inadempimento contrattuale dell' nei CP_4 confronti della sig.ra , condannare, per tutti i motivi di cui in narrativa, ai sensi e per Persona_1 gli effetti dell'art. 1 tione Liquidatoria della soppressa , in persona del CP_5
Commissario Liquidatore e legale rappresentante pro tempore, c/o Controparte_6 con sede legale a San Donà di Piave (VE), Piazza De Gasp hereditatis, tutti i danni subiti dalla moglie che si quantificano complessivamente in euro 135.447,50 o in quella diversa somma maggiore o minore che sarà accertata in corso di causa, oltre interessi legali;
1
in via subordinata: per tutti i motivi di cui in narrativa, accertare e dichiarare che la RA
contrasse l'epatite per fatto e colpa dell' 15 e condannare, per l'effetto, ai sensi Persona_1 CP_4 dell'art. 2043 c.c., la Gestione Liquidatoria della soppressa Ulss n.15, in persona del Commissario Liquidatore e legale rappresentante pro tempore, c/o con sede legale Controparte_6
a San Donà di Piave (VE), Piazza De Gasperi ditatis, i danni non patrimoniali subiti dalla RA che si quantificano complessivamente in euro _1
135.447,50 o in quella diversa somma maggiore o minore che sarà accertata in corso di causa, oltre interessi legali;
In ogni caso: Spese legali e compensi professionali integralmente rifusi. Si chiede la distrazione delle spese di lite”. Si costituiva in giudizio l' con comparsa di Controparte_1 intervento volontario, ecc tto di citazione e l'inesistenza della notifica poiché era stata convenuta in giudizio la Gestione Liquidatoria della soppressa dichiarando di non accettare il contraddittorio, chiamando in CP_4 causa la propria compagnia assicuratrice sollevando eccezione di CP_2 prescrizione e contestando la responsabilità anitaria e la quantificazione dei danni. Il Giudice autorizzava quindi la chiamata in causa di la quale si Controparte_2 costituiva eccependo preliminarmente l'inammissibilità della chiamata in causa da parte di , in quanto mero soggetto interveniente, sostenendo l'inoperatività della CP_1 po ativa e chiedendo in ogni caso, l'autorizzazione a estendere il contraddittorio a in qualità di coassicuratrice. Controparte_3
Si costituiva quindi con comparsa di identico contenuto della Controparte_7 coassicuratrice Parte_2
La causa, istru mediante CTU e prove orali, veniva trattenuta in decisione In fatto:
, in veste di erede legittimo della , ha promosso il Parte_1 Persona_1 ivile nei confronti della Gestione L ppressa
[...]
, in persona del Commissario Liquidatore, il Direttore Gener Parte_3
, al fine di accertare l'inadempimento contrattuale ex art. 1218 c.c. e/o la Controparte_1 extracontrattuale ex art. 2043 c.c., in capo alla cessata , CP_4 chiedendo iure hereditatis il risarcimento dei danni indicati nella somma d L'attore ha precisato che la moglie si era sottoposta con regolarità a Persona_1 sedute di dialisi presso il Centro Dialisi di Jesolo sin dal 1981, a causa di una insufficienza renale cronica. Nel maggio del 1992 le venne comunicato che dagli esami di controllo mensili risultava la presenza del virus della epatite C. Assieme ad altri pazienti sottoposti a dialisi nella medesima struttura, la si _1 sottopose ad una verifica medico-legale e procedette a presentare querela lla Procura di Venezia nel 2001, nel corso del quale procedimento venne affermato il nesso causale tra l'epatite virale denunciata ed il trattamento dialitico cui la stessa e gli altri querelanti si erano sottoposti nell'aprile – maggio 1992.
Disattesa la richiesta di risarcimento stragiudiziale, deceduta nel 2001 la RA
, l'odierno attore agiva in giudizio nei confronti della Gestione Liquidatoria della _1
. Controparte_4
Ragioni - in fatto ed in diritto – della decisione
La domanda va accolta nei limiti che seguono.
Sul punto Gestione Liquidatoria della soppressa U.l.s.s. n. 15 “ , in persona del Parte_3
Commissario Liquidatore e A.u.l.s.s. n. 4. In generale, il quadro normativo di riferimento è il seguente: Il D.Lgs. 30.12.1992, n. 502 ha riordinato la disciplina in materia sanitaria, con la soppressione delle e l'istituzione delle Aziende sanitarie locali, quali “enti strumentali CP_4 della Regione, dotati onalità giuridica pubblica, di autonomia organizzativa, amministrativa, patrimoniale, contabile, gestionale e tecnica” (art.3.1). Con tale provvedimento i poteri di gestione e la rappresentanza della nuova unità sanitaria locale sono stati conferiti al direttore generale della medesima, e alle Regioni è stato demandato di fissare i criteri per la definizione dei rapporti attivi e passivi facenti capo alle preesistenti unità sanitarie locali (art.5, lett, c). La legge 23.12.1994, n. 724, all'art. 6, co. 1, ha poi testualmente stabilito che “in nessun caso è consentito alle Regioni far gravare sulle aziende di cui al D.lgs. 30.12.1992, n.502, e successive modificazioni ed integrazioni, né direttamente, né indirettamente, i debiti e i crediti facenti capo alle gestioni pregresse delle unità sanitarie locali. A tal fine le Regioni dispongono apposite gestioni a stralcio, individuando l'ufficio responsabile delle medesime”. La successiva legge 28.12.1995, n. 549, all'art. 2, co. 14, ha altresì previsto che “per l'accertamento della situazione debitoria delle unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere al 31 dicembre 1994, le Regioni attribuiscono ai direttori generali delle istituite aziende sanitarie locali le funzioni di commissari liquidatori delle soppresse unità sanitarie locali ricomprese nell'ambito territoriale delle rispettive aziende. Le gestioni a stralcio di cui all'art. 6, co. 1, della legge 23.12.1994, n. 724 sono trasformate in gestioni liquidatorie”. Ed infine il D.L. n. 630 del 1996, convertito nella L. n. 21 del 1997 ha continuato ad identificare nelle Regioni gli enti divenuti titolari delle passività delle soppresse e perciò obbligati a ripianarle (art. 1 e 2), alle stesse affidando anche le operaz i ricognizione dei debiti e dei crediti proprio in tema di finanziamento dei disavanzi delle aziende unità sanitarie locali al 31 dicembre 1994. Le menzionate disposizioni normative hanno in tal modo escluso l'ipotesi di successione delle in universum ius alle preesistenti unità sanitarie, e, nel contempo, individuato nella ne il soggetto giuridico obbligato ad assumere integralmente a proprio carico i loro debiti, realizzando una successione a titolo particolare limitatamente a tali situazioni giuridiche pregresse, e così conseguendo lo scopo di affrancare la nuova gestione delle Aziende sanitarie da remore, intralci o pesi finanziari che non trovino causa nell'attività svolta da queste ultime. Tale finalità ha richiesto la creazione di strutture che operano per conto e nell'interesse degli enti successori (le Regioni) e che, (pur costituendo enti strutturalmente e finalisticamente diversi), sono rimaste in rapporto di compenetrazione organica con i medesimi anche quando sono state trasformate (dalla L. n. 549 del 1995) in "gestioni liquidatorie"; esse fruiscono della soggettività dell'ente soppresso (prolungata durante la fase liquidatoria), e sono rappresentate dal direttore generale delle neo costituite Aziende, che, in veste di commissario liquidatore, agisce nell'interesse della Regione. Per effetto di tale peculiare struttura, possono assolvere alla funzione di tenere separata l'attività di accertamento delle obbligazioni delle cessate unità sanitarie da quelle delle nuove aziende sanitarie, nonché di svolgere, su mandato dell'ente territoriale, compiti non limitati alla mera riscossione dei residui attivi ed al pagamento dei residui passivi, bensì estesi all'amministrazione e liquidazione della situazione debitoria, attraverso la fase dell'accertamento e ricognizione delle obbligazioni giuridicamente perfezionatesi nei confronti delle alla data del 31 dicembre 1994. Dopo gli i della Corte Costituzionale (sent. 89/2000; 82/1998; 430/1997; 416/1995) e le numerose decisioni delle Sezioni Unite della Suprema Corte (sent. 23022 e 14336/2005; 4647/2002; 1437/2000; 102/1999;12712/1998; 1989/1997), che hanno ricostruito il riordinamento legislativo operato nella materia sanitaria dal D.Lgs. n. 502 del 1992 attraverso la soppressione delle e l'istituzione delle Aziende unità sanitarie locali, aventi natura di enti strumentali della Regione, l'orientamento prevalente della giurisprudenza di legittimità sulla gestione dei rapporti di debito e di credito delle soppresse si è consolidato affermando che il complesso sistema che risulta dalle disposizion iamate, comporta, per effetto della rilevata successione ex lege delle Regioni, che la legittimazione sostanziale e processuale concernente i pregressi rapporti creditori e debitori delle soppresse spetti, anzitutto, alle stesse Regioni, e, altresì, all'organo di rappresentanza della g e stralcio, che prolunga la soggettività dell'ente soppresso durante la fase liquidatoria, a nulla rilevando il cumulo delle legittimazioni che così si verifica in capo a diversi organi dello stesso ente successore, il quale risponde soltanto a criteri amministrativo - contabili, intesi ad assicurare la distinzione, scopo della riforma, delle passività già gravanti sugli enti soppressi rispetto alla corrente gestione economica degli enti successori.
Sull'eccezione di nullità dell'atto di citazione e dell'inesistenza della notifica Posto che per quanto sopra dedotto, correttamente l'atto di citazione è stato notificato alla Gestione Liquidatoria della ed il contradditorio è stato Controparte_4 correttamente instaurato con l'atto di intervento volontario (con domanda di manleva) della stessa sanando in ogni caso l'eventuale vizio della nullità della notifica;
CP_1 sicchè “l'att notificato ad una società già incorporata in un'altra è nullo per inesistenza della parte convenuta, ma tale nullità, rilevabile d'ufficio, resta tuttavia sanata per effetto della costituzione in giudizio della società incorporante, indipendentemente dalla volontà e dall'atteggiamento processuale di questa, atteso che la “vocatio in ius” di un soggetto non più esistente, ma nei cui rapporti sia succeduto un altro soggetto, consente comunque di individuare il rapporto sostanziale dedotto in giudizio, realizzando un vizio meno grave rispetto a quello da cui è affetta la “vocatio” mancante dell'indicazione della parte processuale convenuta, che pure è sanabile mediante la costituzione in giudizio di chi, malgrado il vizio, si sia riconosciuto come convenuto”.
Sull'eccezione di prescrizione Secondo la consolidata giurisprudenza, il dies a quo della prescrizione non coincide con il momento in cui il soggetto viene a conoscenza della malattia, ma dal momento in cui la vittima raggiunge la consapevolezza circa la riconducibilità causale della patologia alle trasfusioni/dialisi. Nell'atto introduttivo si riferì che la sig.ra si fosse sottoposta con Persona_1 regolarità a sedute di dialisi presso il Centro Dialisi di Jesolo sin dal 1981; nel 2001, a seguito della perizia del dott. la RA apprendeva il nesso di causa Per_2 _1 tra la malattia e la dialisi a sterilizz el macchinario di dialisi) e immediatamente chiedeva alla Struttura Ospedaliera responsabile, il risarcimento dei danni. La prima lettera inviata all' risale al Parte_6
8.4.2002 (entro un anno d ntrazione dell'epatite C era riconducibile al fatto della convenuta e comunque, entro un decennio dalla scoperta della malattia del giugno 1992; sono poi seguite lettere di interruzione della prescrizione nel 2006 – 2012 – 2014 -2016 e invito alla mediazione del 2016.
Sul nesso di causalità E' necessario innanzitutto prendere le mosse dalla verifica di sussistenza del nesso di causalità tra le allegate sedute di dialisi e la contrazione della patologia;
assodato, e per nulla controverso tra le parti, è in ogni caso, che fosse affetta da epatite Persona_1
C. A tal proposito indispensabile è prima di ogni cosa ricordare – con ciò richiamando condivisibile e ormai non più recente giurisprudenza di legittimità che in più occasioni ha affermato il principio proprio in materia di responsabilità per attività sanitaria - come in tema di responsabilità civile, per l'accertamento del nesso causale tra condotta illecita ed evento di danno non sia necessaria la dimostrazione di un rapporto di stretta consequenzialità necessaria tra la prima ed il secondo, ma è sufficiente la dimostrazione circa la esistenza di un rapporto di mera probabilità scientifica con la conseguenza che il nesso causale può essere ritenuto sussistente non solo quando il danno possa ritenersi conseguenza inevitabile della condotta, ma anche quando ne sia conseguenza altamente probabile e verosimile così da apparire la concatenazione causale ipotizzata come la più probabile tra quelle possibili ed immaginabili (cfr. cass. civ. ss. uu. 576/2008; cass. civ. sent. 14759/2007). Nel caso che ci occupa, provata e comunque non contestata la costituzione del rapporto contrattuale o da contatto sociale tra l'attrice e l'ente ospedaliero, sicché risulta altamente probabile che in occasione dei diversi ricoveri dall'attrice presso il centro dialisi di Jesolo a partire dal 1981 a causa della mancata sterilizzazione del macchinario, l'attrice abbia contratto il virus dell'epatite C. Assodata è quindi la sussistenza di nesso di causa tra dialisi e malattia e con ciò, in assenza di prova difforme quanto al decorso causale ovvero quanto al diligente comportamento dei sanitari e più in generale della struttura sanitaria può affermarsi la responsabilità negoziale della convenuta. Quanto all'elemento “soggettivo” dell'illecito civile (inadempimento contrattuale) e, in particolare, alla verifica del diligente comportamento da parte della struttura sanitaria, qui in trattazione devono essere svolte le seguenti considerazioni. Deve come prima cosa essere evidenziato come in tema di responsabilità contrattuale della struttura sanitaria e di responsabilità professionale da contatto sociale del medico, ai fini del riparto dell'onere probatorio, l'attore, paziente e danneggiato, deve limitarsi a provare il contratto (o il contatto sociale) e l'aggravamento della patologia o l'insorgenza di un'affezione ed allegare l'inadempimento del debitore, astrattamente idoneo a provocare il danno lamentato. Competerà quindi al debitore dimostrare o che tale inadempimento non vi è stato ovvero che, pur esistendo, esso non è stato eziologicamente rilevante. Ricorda infatti il Supremo Collegio come “in tema di responsabilità contrattuale della struttura sanitaria e di responsabilità professionale da contatto sociale del medico, ai fini del riparto dell'onere probatorio l'attore, paziente danneggiato, deve limitarsi a provare l'esistenza del contratto (o il contatto sociale) e l'insorgenza o l'aggravamento della patologia ed allegare l'inadempimento del debitore, astrattamente idoneo a provocare il danno lamentato, rimanendo a carico del debitore dimostrare o che tale inadempimento non vi è stato ovvero che, pur esistendo, esso non è stato eziologicamente rilevante” (cfr. cass. civ. SSUU 577/2008). Una volta accertato il nesso causale (come in effetti è stato sopra accertato), sarà la struttura sanitaria a dover dimostrare di avere operato con diligenza e, per quanto qui ed oggi di interesse, a dover dimostrare di aver posto in essere tutti i controlli volti ad escluderne la “pericolosità” delle dialisi. Deve poi, e conseguentemente a quanto sopra chiarito, essere evidenziato che sin dal 1975, e a ben vedere anche da prima di tale momento, era stata accertata l'esistenza di una terza forma di epatite, inizialmente definita come “epatite non-A e non-B”. Nel dicembre 1981, si sapeva perfettamente dell'esistenza di questa terza forma di manifestazione del virus dell'epatite. Ciò è tanto vero che numerose norme primarie e secondarie antecedenti l'anno 1981, davano indicazioni in merito alle precauzioni da adottare in sede di prelievo e conseguente trasfusione di sangue umano. Possiamo dunque concludere affermando che il personale sanitario del Centro Dialisi di Jesolo non ha adottato le dovute accortezze e posto in essere le indispensabili attività preventive che sarebbero state idonee ad evitare con sufficienti margini di certezza – o quantomeno a limitare - la trasmissione di agenti virali e patogeni, tra cui quello, tra gli altri, dell'epatite C. Ne discende che l'attrice ha subito un danno per l'altrui condotta illecita/inadempiente ed ha pertanto pieno diritto entro i limiti di cui appresso, a conseguire il risarcimento dei danni subiti.
Sulla quantificazione dei danni Ci si riporta dunque alle conclusioni del CTU: “Descriva le condizioni di al Persona_1 momento del primo contatto con il Centro Dialisi dell'Ospedale di Jesolo accertando alla luce della documentazione in atti quali fossero le condizioni di salute generali della stessa. Dalla visione della documentazione in atti risulta dal 31.12.80 al 13.2.81 un ricovero in Nefrologia da cui viene dimessa con diagnosi di “Uremia secondaria in Lupus Eritematoso Sistemico”. In anamnesi si rileva storicamente ricovero in pediatria per “nefrite… epatite virale anitterica… nefrite lupica in fase di insufficienza renale”. Descriva quale tipo di trattamenti abbia subito presso l'ospedale convenuto. Dalla documentazione in atti risulta “Eseg fistola A-V… Sx il 10.1.81. Inizio trattamento dialitico 14.2.81. Dializzatore Bravo 500//512. Durata dialisi 4 ½ x 3. Il trattamento dialitico prosegue negli anni successivi con regolarità senza rilievi particolari. Ultima notazione in tal senso sono quelle del 29.05.92: “bene praticamente nulla da segnalare. Disciplinata, buona, dialisi e del 08.06.92: bene, ndp”.
Accerti in particolare la sussistenza del nesso causale tra l'epatite C contratta dalla e i _1 trattamenti dialitici dalla stessa effettuati nel 1992 presso l'Ospedale di Jesolo. La ricost ella storia clinica appare rientrare nelle epatiti post dialisi da virus dell'epatite C emerse a seguito dell'immissione sul mercato del test nel 1988. Il solo momento anamnesticamente verosimile per il contagio, con alto grado di probabilità secondo la criteriologia medico legale, sono le sedute di dialisi del periodo aprile-giugno 1992 a cui la periziata è stata sottoposta presso l'Ospedale di Jesolo;
all'anamnesi, dalla documentazione agli atti e dalla storia clinica nonsono emersi altri fattori causali.Dica se, in rapporto alle cognizioni medico-chirurgiche acquisite all'epoca dell'intervento suddetto, i trattamenti dialitici siano stati effettuati secondo la miglior pratica medica, nel rispetto delle modalità tecniche e delle linee guida suggerite dalla più accreditata scienza medica e con la dovuta prudenza, diligenza e perizia, in relazione alle specifiche caratteristiche del caso concreto, ovvero se sussistano profili di responsabilità professionale addebitabili ai sanitari che hanno praticato il trattamento. L'esame attuale, per di più solo su atti documentali, non consente di accertare de visu l'operatività corretta o meno dell'intero processo di dialisi avvenuto all'epoca. Ciò che è possibile affermare è che, nel 1992, fossero già noti sistemi avanzati di garanzia igienica per lo svolgimento dell'attività dialitica nonché il test per l'individuazione dell'infezione da epatite C. In relazione a ciò, stante il rilievo di precedenti test negativi, in assenza di riscontri anamnestici positivi per altre situazioni di rischio – e la coeva positivizzazione di altre persone soggette a dialisi comune con la è possibile affermare che all'interno del trattamento dialitico si _1
è creata un'interruzione della catena di garanzia igienica ascrivibile all'operatività complessiva del centro di dialisi dell'Ospedale di Jesolo.Riferisca sulle lesioni all'integrità psico-fisica della derivate _1 specificatamente dai fatti di causa, sull'incidenza di eventuali patologie preesistenti, , in tale ipotesi, la percentuale di invalidità permanente eventualmente preesistente e la misura dell'aggravamento derivante dal fatto oggetto di causa, specificandone la rispettiva incidenza sulla complessiva integrità ed efficienza psicofisica, sulle attività quotidiane, sugli aspetti dinamico-relazionali, sulle attività ricreative e sportive;
indichi il grado di sofferenza patito. Riferisca ogni altro elemento utile ai fin di giustizia. Circa le lesioni documentabili l'ultima evidenza semeiologico-clinica è reperibile nella visita del 2002 del consulente del Giudice dr. “accusa problemi digestivi, non riesce a mangiare di tutto, si sente Per_3 stanca e affaticata. E.O ievemente depresso…presenza di subittero sclerale. All'avambraccio sx cicatrice grossolana da pregressa sede di fistola per accesso venoso… in fossa iliaca destra cicatrice arcuata che si estende fino al pube della lunghezza di 27 cm. Addome trattabile, non dolente alla palpazione superficiale e profonda, non epatosplenomegalia…”. Tale condizione configura un quadro di epatite cronica di tipo C. In ordine alle patologie preesistenti dalla stessa fonte emerge:
“Anamnesi:…non assume alcolici…allergica alla penicillina…Assume…Cellcept, cortisone, malox, neoral…a 4 anni ha subito ricovero per blocco intestinale e nefropatia…dall'età di 15 anni si sottopone a trattamenti dialitici….invalida civile al 70%...sempre svolto l'attività di casalinga…riferisce che 7 anni fa è stata sottoposta a trapianto renale nell'Ospedale di Treviso stante l'insufficienza renale conseguente al LES”. Detta condizione preesistente, che non è stata concorrenziale con la condizione morbosa oggetto di valutazione, raggiunge un livello pari ai 2/3 di pregiudizio del valore della persona. Al netto delle condizioni sanitarie preesistenti la percentuale di invalidità differenziale permanente connessa all'Epatopatia cronica HCV - correlata con rilievo anamnestico di disturbi dispeptici intermittenti, modeste alterazioni delle transaminasi, residuale flessione dell'umore – è valutabile al 10% (diecipercento) che ricomprende anche l'inabilità temporanea totale e parziale stante il tipico andamento cronico-progressivo di questa patologia che alterna fasi a bassa sintomatologia a riaccensioni temporanee difficilmente temporalmente quantificabili. Incidenza sulle attività quotidiane, sugli aspetti dinamico-relazionali, sulle attività ricreative e sportive: Il quadro di
astenia, di lenta progressione della malattia e di flessione umorale sono state causa di una limitazione delle attività ludico-ricreative nonché vi è stata un'incidenza solo nei confronti del partner, e degli affetti più vicini, a cui è stata costretta a “dover spiegare” il suo stato patologico e le relative precauzioni da implementare nei rapporti affettivi, sostanzialmente in quelli sessuali, o solo residualmente nei rapporti stretti con familiari. Grado sofferenza: medio-lieve”.
Calcolo danno: 10% tabelle Milanesi - Età della danneggiata anni 32 alla data del contagio (1992) - Totale € 22.205,00, oltre interessi legali dalla data odierna al saldo effettivo. Ne consegue che l' soggetto legittimato passivo per Controparte_6 tutte le ragioni già esposte, è tenuta a risarcire all'attore detta somma.
Nessuna personalizzazione del danno biologico non avendo parte attrice allegato la sussistenza di conseguenze dannose del tutto anomale, eccezionali e peculiari.
I fatti oggetto di causa sono avvenuti in corso di validità della polizza di assicurazione della responsabilità civile conclusa da con in co- Parte_3 Controparte_8 assicurazione con RT i c può CP_3 essere fatta valere da in qualità di soggetto subentrano nella Controparte_6 titolarità di tutti i rapp delle rispettive gestioni liquidatorie delle disciolte Unità locali sociosanitarie. In ragione degli atti di fusione per incorporazione di e di RThur in quest'ultima compagnia è tenuta a Controparte_8 CP_2 manlevare l' 4 nei limiti del 55% della pretesa risarcitoria riconosciuta, mentre CP_4 corporante delle società e è tenuta nei Controparte_3 Controparte_3 CP_9 nte 45%, posto che nel ca z assicuratore è contrattualmente obbligato nei limiti della quota di sua pertinenza, sussistendo plurime obbligazioni parziarie anche nel caso in cui il contratto sia formalmente unico (cfr. Cass. n. 21848 del 30/08/2019). Va, pertanto, accolta la domanda di manleva secondo i limiti di polizza anzidetti.
Le spese di lite, seguono la soccombenza nei rapporti tra parte attrice e terze parti e sono, invece, compensate tra le terze chiamate.
Le spese di CTU sono poste in via definitiva e per l'intero a carico di P_
.
[...]
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
1) condanna al pagamento in favore di parte attrice Controparte_6 Pt_1
della somma di € 22.205,00, oltre interessi legali fino al saldo.
[...]
2) condanna al rimborso delle spese di lite in favore di parte Controparte_6 attrice che liquida in € 8.920,00 per compensi, oltre accessori e rimborso forfettario 15%;
3) pone le spese di CTU in via definitiva e per l'intero a carico di P_
;
[...]
4) condanna a tenere manlevata Controparte_10 Controparte_6 nella misura del 55% dell'importo di cui al punto 1);
5) condanna a tenere manleva nella misura Controparte_3 Controparte_6 del 45% dell'importo di cui al punto 1);
6) compensa le spese di lite tra e parti terze chiamate. Controparte_6
Così deciso in Venezia, 5 aprile 2025
Il GOP
Dott.ssa Anita Giuriolo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VENEZIA
Seconda Sezione civile
Nella causa civile iscritta al n. RG 8660/2018 promossa da:
, con l'Avv. Luca Pavanetto Parte_1
- attore - contro nella persona del Direttore Generale Controparte_1
-interveniente volontaria - nonché contro in persona del legale rappresentante pro Controparte_2
- terza chiamata- in persona del legale rappresentante pro tempore, con Controparte_3
l'avv. Maurizio Guidoni
- terza chiamata - In punto: risarcimento danni da trasfusione ematica
Conclusioni delle parti I difensori delle parti concludono come da verbale d'udienza
Svolgimento del processo Con atto di citazione del 23.7.2018, il signor , in qualità di erede Parte_1 della moglie RA con stione Liquidatoria Persona_1 della , al fine di accertare la responsabilità della struttura sanitaria Controparte_4 per l tite C nell'ambito di un trattamento dialitico effettuato dalla medesima presso l'Ospedale di Jesolo, per sentire accogliere le seguenti conclusioni:
“Nel merito: in via principale: accertato e dichiarato l'inadempimento contrattuale dell' nei CP_4 confronti della sig.ra , condannare, per tutti i motivi di cui in narrativa, ai sensi e per Persona_1 gli effetti dell'art. 1 tione Liquidatoria della soppressa , in persona del CP_5
Commissario Liquidatore e legale rappresentante pro tempore, c/o Controparte_6 con sede legale a San Donà di Piave (VE), Piazza De Gasp hereditatis, tutti i danni subiti dalla moglie che si quantificano complessivamente in euro 135.447,50 o in quella diversa somma maggiore o minore che sarà accertata in corso di causa, oltre interessi legali;
1
in via subordinata: per tutti i motivi di cui in narrativa, accertare e dichiarare che la RA
contrasse l'epatite per fatto e colpa dell' 15 e condannare, per l'effetto, ai sensi Persona_1 CP_4 dell'art. 2043 c.c., la Gestione Liquidatoria della soppressa Ulss n.15, in persona del Commissario Liquidatore e legale rappresentante pro tempore, c/o con sede legale Controparte_6
a San Donà di Piave (VE), Piazza De Gasperi ditatis, i danni non patrimoniali subiti dalla RA che si quantificano complessivamente in euro _1
135.447,50 o in quella diversa somma maggiore o minore che sarà accertata in corso di causa, oltre interessi legali;
In ogni caso: Spese legali e compensi professionali integralmente rifusi. Si chiede la distrazione delle spese di lite”. Si costituiva in giudizio l' con comparsa di Controparte_1 intervento volontario, ecc tto di citazione e l'inesistenza della notifica poiché era stata convenuta in giudizio la Gestione Liquidatoria della soppressa dichiarando di non accettare il contraddittorio, chiamando in CP_4 causa la propria compagnia assicuratrice sollevando eccezione di CP_2 prescrizione e contestando la responsabilità anitaria e la quantificazione dei danni. Il Giudice autorizzava quindi la chiamata in causa di la quale si Controparte_2 costituiva eccependo preliminarmente l'inammissibilità della chiamata in causa da parte di , in quanto mero soggetto interveniente, sostenendo l'inoperatività della CP_1 po ativa e chiedendo in ogni caso, l'autorizzazione a estendere il contraddittorio a in qualità di coassicuratrice. Controparte_3
Si costituiva quindi con comparsa di identico contenuto della Controparte_7 coassicuratrice Parte_2
La causa, istru mediante CTU e prove orali, veniva trattenuta in decisione In fatto:
, in veste di erede legittimo della , ha promosso il Parte_1 Persona_1 ivile nei confronti della Gestione L ppressa
[...]
, in persona del Commissario Liquidatore, il Direttore Gener Parte_3
, al fine di accertare l'inadempimento contrattuale ex art. 1218 c.c. e/o la Controparte_1 extracontrattuale ex art. 2043 c.c., in capo alla cessata , CP_4 chiedendo iure hereditatis il risarcimento dei danni indicati nella somma d L'attore ha precisato che la moglie si era sottoposta con regolarità a Persona_1 sedute di dialisi presso il Centro Dialisi di Jesolo sin dal 1981, a causa di una insufficienza renale cronica. Nel maggio del 1992 le venne comunicato che dagli esami di controllo mensili risultava la presenza del virus della epatite C. Assieme ad altri pazienti sottoposti a dialisi nella medesima struttura, la si _1 sottopose ad una verifica medico-legale e procedette a presentare querela lla Procura di Venezia nel 2001, nel corso del quale procedimento venne affermato il nesso causale tra l'epatite virale denunciata ed il trattamento dialitico cui la stessa e gli altri querelanti si erano sottoposti nell'aprile – maggio 1992.
Disattesa la richiesta di risarcimento stragiudiziale, deceduta nel 2001 la RA
, l'odierno attore agiva in giudizio nei confronti della Gestione Liquidatoria della _1
. Controparte_4
Ragioni - in fatto ed in diritto – della decisione
La domanda va accolta nei limiti che seguono.
Sul punto Gestione Liquidatoria della soppressa U.l.s.s. n. 15 “ , in persona del Parte_3
Commissario Liquidatore e A.u.l.s.s. n. 4. In generale, il quadro normativo di riferimento è il seguente: Il D.Lgs. 30.12.1992, n. 502 ha riordinato la disciplina in materia sanitaria, con la soppressione delle e l'istituzione delle Aziende sanitarie locali, quali “enti strumentali CP_4 della Regione, dotati onalità giuridica pubblica, di autonomia organizzativa, amministrativa, patrimoniale, contabile, gestionale e tecnica” (art.3.1). Con tale provvedimento i poteri di gestione e la rappresentanza della nuova unità sanitaria locale sono stati conferiti al direttore generale della medesima, e alle Regioni è stato demandato di fissare i criteri per la definizione dei rapporti attivi e passivi facenti capo alle preesistenti unità sanitarie locali (art.5, lett, c). La legge 23.12.1994, n. 724, all'art. 6, co. 1, ha poi testualmente stabilito che “in nessun caso è consentito alle Regioni far gravare sulle aziende di cui al D.lgs. 30.12.1992, n.502, e successive modificazioni ed integrazioni, né direttamente, né indirettamente, i debiti e i crediti facenti capo alle gestioni pregresse delle unità sanitarie locali. A tal fine le Regioni dispongono apposite gestioni a stralcio, individuando l'ufficio responsabile delle medesime”. La successiva legge 28.12.1995, n. 549, all'art. 2, co. 14, ha altresì previsto che “per l'accertamento della situazione debitoria delle unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere al 31 dicembre 1994, le Regioni attribuiscono ai direttori generali delle istituite aziende sanitarie locali le funzioni di commissari liquidatori delle soppresse unità sanitarie locali ricomprese nell'ambito territoriale delle rispettive aziende. Le gestioni a stralcio di cui all'art. 6, co. 1, della legge 23.12.1994, n. 724 sono trasformate in gestioni liquidatorie”. Ed infine il D.L. n. 630 del 1996, convertito nella L. n. 21 del 1997 ha continuato ad identificare nelle Regioni gli enti divenuti titolari delle passività delle soppresse e perciò obbligati a ripianarle (art. 1 e 2), alle stesse affidando anche le operaz i ricognizione dei debiti e dei crediti proprio in tema di finanziamento dei disavanzi delle aziende unità sanitarie locali al 31 dicembre 1994. Le menzionate disposizioni normative hanno in tal modo escluso l'ipotesi di successione delle in universum ius alle preesistenti unità sanitarie, e, nel contempo, individuato nella ne il soggetto giuridico obbligato ad assumere integralmente a proprio carico i loro debiti, realizzando una successione a titolo particolare limitatamente a tali situazioni giuridiche pregresse, e così conseguendo lo scopo di affrancare la nuova gestione delle Aziende sanitarie da remore, intralci o pesi finanziari che non trovino causa nell'attività svolta da queste ultime. Tale finalità ha richiesto la creazione di strutture che operano per conto e nell'interesse degli enti successori (le Regioni) e che, (pur costituendo enti strutturalmente e finalisticamente diversi), sono rimaste in rapporto di compenetrazione organica con i medesimi anche quando sono state trasformate (dalla L. n. 549 del 1995) in "gestioni liquidatorie"; esse fruiscono della soggettività dell'ente soppresso (prolungata durante la fase liquidatoria), e sono rappresentate dal direttore generale delle neo costituite Aziende, che, in veste di commissario liquidatore, agisce nell'interesse della Regione. Per effetto di tale peculiare struttura, possono assolvere alla funzione di tenere separata l'attività di accertamento delle obbligazioni delle cessate unità sanitarie da quelle delle nuove aziende sanitarie, nonché di svolgere, su mandato dell'ente territoriale, compiti non limitati alla mera riscossione dei residui attivi ed al pagamento dei residui passivi, bensì estesi all'amministrazione e liquidazione della situazione debitoria, attraverso la fase dell'accertamento e ricognizione delle obbligazioni giuridicamente perfezionatesi nei confronti delle alla data del 31 dicembre 1994. Dopo gli i della Corte Costituzionale (sent. 89/2000; 82/1998; 430/1997; 416/1995) e le numerose decisioni delle Sezioni Unite della Suprema Corte (sent. 23022 e 14336/2005; 4647/2002; 1437/2000; 102/1999;12712/1998; 1989/1997), che hanno ricostruito il riordinamento legislativo operato nella materia sanitaria dal D.Lgs. n. 502 del 1992 attraverso la soppressione delle e l'istituzione delle Aziende unità sanitarie locali, aventi natura di enti strumentali della Regione, l'orientamento prevalente della giurisprudenza di legittimità sulla gestione dei rapporti di debito e di credito delle soppresse si è consolidato affermando che il complesso sistema che risulta dalle disposizion iamate, comporta, per effetto della rilevata successione ex lege delle Regioni, che la legittimazione sostanziale e processuale concernente i pregressi rapporti creditori e debitori delle soppresse spetti, anzitutto, alle stesse Regioni, e, altresì, all'organo di rappresentanza della g e stralcio, che prolunga la soggettività dell'ente soppresso durante la fase liquidatoria, a nulla rilevando il cumulo delle legittimazioni che così si verifica in capo a diversi organi dello stesso ente successore, il quale risponde soltanto a criteri amministrativo - contabili, intesi ad assicurare la distinzione, scopo della riforma, delle passività già gravanti sugli enti soppressi rispetto alla corrente gestione economica degli enti successori.
Sull'eccezione di nullità dell'atto di citazione e dell'inesistenza della notifica Posto che per quanto sopra dedotto, correttamente l'atto di citazione è stato notificato alla Gestione Liquidatoria della ed il contradditorio è stato Controparte_4 correttamente instaurato con l'atto di intervento volontario (con domanda di manleva) della stessa sanando in ogni caso l'eventuale vizio della nullità della notifica;
CP_1 sicchè “l'att notificato ad una società già incorporata in un'altra è nullo per inesistenza della parte convenuta, ma tale nullità, rilevabile d'ufficio, resta tuttavia sanata per effetto della costituzione in giudizio della società incorporante, indipendentemente dalla volontà e dall'atteggiamento processuale di questa, atteso che la “vocatio in ius” di un soggetto non più esistente, ma nei cui rapporti sia succeduto un altro soggetto, consente comunque di individuare il rapporto sostanziale dedotto in giudizio, realizzando un vizio meno grave rispetto a quello da cui è affetta la “vocatio” mancante dell'indicazione della parte processuale convenuta, che pure è sanabile mediante la costituzione in giudizio di chi, malgrado il vizio, si sia riconosciuto come convenuto”.
Sull'eccezione di prescrizione Secondo la consolidata giurisprudenza, il dies a quo della prescrizione non coincide con il momento in cui il soggetto viene a conoscenza della malattia, ma dal momento in cui la vittima raggiunge la consapevolezza circa la riconducibilità causale della patologia alle trasfusioni/dialisi. Nell'atto introduttivo si riferì che la sig.ra si fosse sottoposta con Persona_1 regolarità a sedute di dialisi presso il Centro Dialisi di Jesolo sin dal 1981; nel 2001, a seguito della perizia del dott. la RA apprendeva il nesso di causa Per_2 _1 tra la malattia e la dialisi a sterilizz el macchinario di dialisi) e immediatamente chiedeva alla Struttura Ospedaliera responsabile, il risarcimento dei danni. La prima lettera inviata all' risale al Parte_6
8.4.2002 (entro un anno d ntrazione dell'epatite C era riconducibile al fatto della convenuta e comunque, entro un decennio dalla scoperta della malattia del giugno 1992; sono poi seguite lettere di interruzione della prescrizione nel 2006 – 2012 – 2014 -2016 e invito alla mediazione del 2016.
Sul nesso di causalità E' necessario innanzitutto prendere le mosse dalla verifica di sussistenza del nesso di causalità tra le allegate sedute di dialisi e la contrazione della patologia;
assodato, e per nulla controverso tra le parti, è in ogni caso, che fosse affetta da epatite Persona_1
C. A tal proposito indispensabile è prima di ogni cosa ricordare – con ciò richiamando condivisibile e ormai non più recente giurisprudenza di legittimità che in più occasioni ha affermato il principio proprio in materia di responsabilità per attività sanitaria - come in tema di responsabilità civile, per l'accertamento del nesso causale tra condotta illecita ed evento di danno non sia necessaria la dimostrazione di un rapporto di stretta consequenzialità necessaria tra la prima ed il secondo, ma è sufficiente la dimostrazione circa la esistenza di un rapporto di mera probabilità scientifica con la conseguenza che il nesso causale può essere ritenuto sussistente non solo quando il danno possa ritenersi conseguenza inevitabile della condotta, ma anche quando ne sia conseguenza altamente probabile e verosimile così da apparire la concatenazione causale ipotizzata come la più probabile tra quelle possibili ed immaginabili (cfr. cass. civ. ss. uu. 576/2008; cass. civ. sent. 14759/2007). Nel caso che ci occupa, provata e comunque non contestata la costituzione del rapporto contrattuale o da contatto sociale tra l'attrice e l'ente ospedaliero, sicché risulta altamente probabile che in occasione dei diversi ricoveri dall'attrice presso il centro dialisi di Jesolo a partire dal 1981 a causa della mancata sterilizzazione del macchinario, l'attrice abbia contratto il virus dell'epatite C. Assodata è quindi la sussistenza di nesso di causa tra dialisi e malattia e con ciò, in assenza di prova difforme quanto al decorso causale ovvero quanto al diligente comportamento dei sanitari e più in generale della struttura sanitaria può affermarsi la responsabilità negoziale della convenuta. Quanto all'elemento “soggettivo” dell'illecito civile (inadempimento contrattuale) e, in particolare, alla verifica del diligente comportamento da parte della struttura sanitaria, qui in trattazione devono essere svolte le seguenti considerazioni. Deve come prima cosa essere evidenziato come in tema di responsabilità contrattuale della struttura sanitaria e di responsabilità professionale da contatto sociale del medico, ai fini del riparto dell'onere probatorio, l'attore, paziente e danneggiato, deve limitarsi a provare il contratto (o il contatto sociale) e l'aggravamento della patologia o l'insorgenza di un'affezione ed allegare l'inadempimento del debitore, astrattamente idoneo a provocare il danno lamentato. Competerà quindi al debitore dimostrare o che tale inadempimento non vi è stato ovvero che, pur esistendo, esso non è stato eziologicamente rilevante. Ricorda infatti il Supremo Collegio come “in tema di responsabilità contrattuale della struttura sanitaria e di responsabilità professionale da contatto sociale del medico, ai fini del riparto dell'onere probatorio l'attore, paziente danneggiato, deve limitarsi a provare l'esistenza del contratto (o il contatto sociale) e l'insorgenza o l'aggravamento della patologia ed allegare l'inadempimento del debitore, astrattamente idoneo a provocare il danno lamentato, rimanendo a carico del debitore dimostrare o che tale inadempimento non vi è stato ovvero che, pur esistendo, esso non è stato eziologicamente rilevante” (cfr. cass. civ. SSUU 577/2008). Una volta accertato il nesso causale (come in effetti è stato sopra accertato), sarà la struttura sanitaria a dover dimostrare di avere operato con diligenza e, per quanto qui ed oggi di interesse, a dover dimostrare di aver posto in essere tutti i controlli volti ad escluderne la “pericolosità” delle dialisi. Deve poi, e conseguentemente a quanto sopra chiarito, essere evidenziato che sin dal 1975, e a ben vedere anche da prima di tale momento, era stata accertata l'esistenza di una terza forma di epatite, inizialmente definita come “epatite non-A e non-B”. Nel dicembre 1981, si sapeva perfettamente dell'esistenza di questa terza forma di manifestazione del virus dell'epatite. Ciò è tanto vero che numerose norme primarie e secondarie antecedenti l'anno 1981, davano indicazioni in merito alle precauzioni da adottare in sede di prelievo e conseguente trasfusione di sangue umano. Possiamo dunque concludere affermando che il personale sanitario del Centro Dialisi di Jesolo non ha adottato le dovute accortezze e posto in essere le indispensabili attività preventive che sarebbero state idonee ad evitare con sufficienti margini di certezza – o quantomeno a limitare - la trasmissione di agenti virali e patogeni, tra cui quello, tra gli altri, dell'epatite C. Ne discende che l'attrice ha subito un danno per l'altrui condotta illecita/inadempiente ed ha pertanto pieno diritto entro i limiti di cui appresso, a conseguire il risarcimento dei danni subiti.
Sulla quantificazione dei danni Ci si riporta dunque alle conclusioni del CTU: “Descriva le condizioni di al Persona_1 momento del primo contatto con il Centro Dialisi dell'Ospedale di Jesolo accertando alla luce della documentazione in atti quali fossero le condizioni di salute generali della stessa. Dalla visione della documentazione in atti risulta dal 31.12.80 al 13.2.81 un ricovero in Nefrologia da cui viene dimessa con diagnosi di “Uremia secondaria in Lupus Eritematoso Sistemico”. In anamnesi si rileva storicamente ricovero in pediatria per “nefrite… epatite virale anitterica… nefrite lupica in fase di insufficienza renale”. Descriva quale tipo di trattamenti abbia subito presso l'ospedale convenuto. Dalla documentazione in atti risulta “Eseg fistola A-V… Sx il 10.1.81. Inizio trattamento dialitico 14.2.81. Dializzatore Bravo 500//512. Durata dialisi 4 ½ x 3. Il trattamento dialitico prosegue negli anni successivi con regolarità senza rilievi particolari. Ultima notazione in tal senso sono quelle del 29.05.92: “bene praticamente nulla da segnalare. Disciplinata, buona, dialisi e del 08.06.92: bene, ndp”.
Accerti in particolare la sussistenza del nesso causale tra l'epatite C contratta dalla e i _1 trattamenti dialitici dalla stessa effettuati nel 1992 presso l'Ospedale di Jesolo. La ricost ella storia clinica appare rientrare nelle epatiti post dialisi da virus dell'epatite C emerse a seguito dell'immissione sul mercato del test nel 1988. Il solo momento anamnesticamente verosimile per il contagio, con alto grado di probabilità secondo la criteriologia medico legale, sono le sedute di dialisi del periodo aprile-giugno 1992 a cui la periziata è stata sottoposta presso l'Ospedale di Jesolo;
all'anamnesi, dalla documentazione agli atti e dalla storia clinica nonsono emersi altri fattori causali.Dica se, in rapporto alle cognizioni medico-chirurgiche acquisite all'epoca dell'intervento suddetto, i trattamenti dialitici siano stati effettuati secondo la miglior pratica medica, nel rispetto delle modalità tecniche e delle linee guida suggerite dalla più accreditata scienza medica e con la dovuta prudenza, diligenza e perizia, in relazione alle specifiche caratteristiche del caso concreto, ovvero se sussistano profili di responsabilità professionale addebitabili ai sanitari che hanno praticato il trattamento. L'esame attuale, per di più solo su atti documentali, non consente di accertare de visu l'operatività corretta o meno dell'intero processo di dialisi avvenuto all'epoca. Ciò che è possibile affermare è che, nel 1992, fossero già noti sistemi avanzati di garanzia igienica per lo svolgimento dell'attività dialitica nonché il test per l'individuazione dell'infezione da epatite C. In relazione a ciò, stante il rilievo di precedenti test negativi, in assenza di riscontri anamnestici positivi per altre situazioni di rischio – e la coeva positivizzazione di altre persone soggette a dialisi comune con la è possibile affermare che all'interno del trattamento dialitico si _1
è creata un'interruzione della catena di garanzia igienica ascrivibile all'operatività complessiva del centro di dialisi dell'Ospedale di Jesolo.Riferisca sulle lesioni all'integrità psico-fisica della derivate _1 specificatamente dai fatti di causa, sull'incidenza di eventuali patologie preesistenti, , in tale ipotesi, la percentuale di invalidità permanente eventualmente preesistente e la misura dell'aggravamento derivante dal fatto oggetto di causa, specificandone la rispettiva incidenza sulla complessiva integrità ed efficienza psicofisica, sulle attività quotidiane, sugli aspetti dinamico-relazionali, sulle attività ricreative e sportive;
indichi il grado di sofferenza patito. Riferisca ogni altro elemento utile ai fin di giustizia. Circa le lesioni documentabili l'ultima evidenza semeiologico-clinica è reperibile nella visita del 2002 del consulente del Giudice dr. “accusa problemi digestivi, non riesce a mangiare di tutto, si sente Per_3 stanca e affaticata. E.O ievemente depresso…presenza di subittero sclerale. All'avambraccio sx cicatrice grossolana da pregressa sede di fistola per accesso venoso… in fossa iliaca destra cicatrice arcuata che si estende fino al pube della lunghezza di 27 cm. Addome trattabile, non dolente alla palpazione superficiale e profonda, non epatosplenomegalia…”. Tale condizione configura un quadro di epatite cronica di tipo C. In ordine alle patologie preesistenti dalla stessa fonte emerge:
“Anamnesi:…non assume alcolici…allergica alla penicillina…Assume…Cellcept, cortisone, malox, neoral…a 4 anni ha subito ricovero per blocco intestinale e nefropatia…dall'età di 15 anni si sottopone a trattamenti dialitici….invalida civile al 70%...sempre svolto l'attività di casalinga…riferisce che 7 anni fa è stata sottoposta a trapianto renale nell'Ospedale di Treviso stante l'insufficienza renale conseguente al LES”. Detta condizione preesistente, che non è stata concorrenziale con la condizione morbosa oggetto di valutazione, raggiunge un livello pari ai 2/3 di pregiudizio del valore della persona. Al netto delle condizioni sanitarie preesistenti la percentuale di invalidità differenziale permanente connessa all'Epatopatia cronica HCV - correlata con rilievo anamnestico di disturbi dispeptici intermittenti, modeste alterazioni delle transaminasi, residuale flessione dell'umore – è valutabile al 10% (diecipercento) che ricomprende anche l'inabilità temporanea totale e parziale stante il tipico andamento cronico-progressivo di questa patologia che alterna fasi a bassa sintomatologia a riaccensioni temporanee difficilmente temporalmente quantificabili. Incidenza sulle attività quotidiane, sugli aspetti dinamico-relazionali, sulle attività ricreative e sportive: Il quadro di
astenia, di lenta progressione della malattia e di flessione umorale sono state causa di una limitazione delle attività ludico-ricreative nonché vi è stata un'incidenza solo nei confronti del partner, e degli affetti più vicini, a cui è stata costretta a “dover spiegare” il suo stato patologico e le relative precauzioni da implementare nei rapporti affettivi, sostanzialmente in quelli sessuali, o solo residualmente nei rapporti stretti con familiari. Grado sofferenza: medio-lieve”.
Calcolo danno: 10% tabelle Milanesi - Età della danneggiata anni 32 alla data del contagio (1992) - Totale € 22.205,00, oltre interessi legali dalla data odierna al saldo effettivo. Ne consegue che l' soggetto legittimato passivo per Controparte_6 tutte le ragioni già esposte, è tenuta a risarcire all'attore detta somma.
Nessuna personalizzazione del danno biologico non avendo parte attrice allegato la sussistenza di conseguenze dannose del tutto anomale, eccezionali e peculiari.
I fatti oggetto di causa sono avvenuti in corso di validità della polizza di assicurazione della responsabilità civile conclusa da con in co- Parte_3 Controparte_8 assicurazione con RT i c può CP_3 essere fatta valere da in qualità di soggetto subentrano nella Controparte_6 titolarità di tutti i rapp delle rispettive gestioni liquidatorie delle disciolte Unità locali sociosanitarie. In ragione degli atti di fusione per incorporazione di e di RThur in quest'ultima compagnia è tenuta a Controparte_8 CP_2 manlevare l' 4 nei limiti del 55% della pretesa risarcitoria riconosciuta, mentre CP_4 corporante delle società e è tenuta nei Controparte_3 Controparte_3 CP_9 nte 45%, posto che nel ca z assicuratore è contrattualmente obbligato nei limiti della quota di sua pertinenza, sussistendo plurime obbligazioni parziarie anche nel caso in cui il contratto sia formalmente unico (cfr. Cass. n. 21848 del 30/08/2019). Va, pertanto, accolta la domanda di manleva secondo i limiti di polizza anzidetti.
Le spese di lite, seguono la soccombenza nei rapporti tra parte attrice e terze parti e sono, invece, compensate tra le terze chiamate.
Le spese di CTU sono poste in via definitiva e per l'intero a carico di P_
.
[...]
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
1) condanna al pagamento in favore di parte attrice Controparte_6 Pt_1
della somma di € 22.205,00, oltre interessi legali fino al saldo.
[...]
2) condanna al rimborso delle spese di lite in favore di parte Controparte_6 attrice che liquida in € 8.920,00 per compensi, oltre accessori e rimborso forfettario 15%;
3) pone le spese di CTU in via definitiva e per l'intero a carico di P_
;
[...]
4) condanna a tenere manlevata Controparte_10 Controparte_6 nella misura del 55% dell'importo di cui al punto 1);
5) condanna a tenere manleva nella misura Controparte_3 Controparte_6 del 45% dell'importo di cui al punto 1);
6) compensa le spese di lite tra e parti terze chiamate. Controparte_6
Così deciso in Venezia, 5 aprile 2025
Il GOP
Dott.ssa Anita Giuriolo