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Sentenza 18 novembre 2025
Sentenza 18 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 18/11/2025, n. 1120 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 1120 |
| Data del deposito : | 18 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3073/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MODENA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, in persona dei seguenti magistrati:
Dott. ER ZO Presidente
Dott.ssa Eleonora Ramacciotti Giudice
Dott.ssa RA CE Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA su domanda congiunta per la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti di figli nati fuori dal matrimonio nel procedimento civile iscritto al n. r.v. 3073/2025 promosso da:
(c.f. , con il patrocinio dell'Avv. Parte_1 C.F._1
IN NI MA SA e (c.f. ), con il patrocinio dell'Avv. VIOLI CP_1 C.F._2
RICORRENTI
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
Il Tribunale
- visto il ricorso congiunto per la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti di figli nati fuori dal matrimonio depositato in data 30/07/2025;
- rilevato che sono nati i figli: (Modena, 26/06/2019) e Persona_1
(Modena, 17/07/2023); Persona_2
pagina 1 di 8 - rilevato che l'udienza è stata sostituita dal deposito di note scritte con scadenza il 03/11/2025, come consentito dagli art.li 127 e 127 ter c.p.c.; che le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare;
- visti gli atti e la documentazione allegata;
- viste le conclusioni del P.M., che chiede l'accoglimento del ricorso;
- ritenuta l'equità delle condizioni concordate, di seguito trascritte:
“1. Affidare i figli minori in modo condiviso a entrambi i genitori i quali, limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, potranno esercitare la responsabilità genitoriale separatamente.
2. La prole avrà residenza anagrafica presso la casa della mamma in Modena Via
Coppi n.
3. Le decisioni di maggiore interesse per la prole relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale dei minori dovranno essere assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli.
3. La casa familiare rimarrà nella disponibilità individuale della Sig.ra Pt_1 che ne è anche la proprietaria. La Sig.ra continuerà a viverci con i
[...] Pt_1 figli nei periodi di sua spettanza con ogni arredo e pertinenza.
4. Regolare i tempi di frequentazione tra genitore non collocatario e figli come a seguire, ritenendo che sia oggi l'adeguata sistemazione per i minori:
La prima settimana e staranno con il papà il lunedì con pernotto, Per_1 Per_2 dall'uscita della scuola e dell'asilo al mattino successivo, quando il papà li accompagnerà a scuola ed all'asilo, il martedì staranno con la mamma, il mercoledì i minori staranno con il papà, con pernotto, dall'uscita della scuola e dell'asilo al mattino successivo quando il papà i riaccompagnerà a scuola ed all'asilo , il giovedì con la mamma ed il venerdì dall'uscita della scuola e dell'asilo , il sabato, la domenica fino al lunedì mattina con il papà , quando questi li riaccompagnerà a scuola.
La seconda settimana e staranno con il papà il lunedì con Per_1 Per_2 pernotto, dall'uscita della scuola e dell'asilo al mattino successivo, quando il papà li accompagnerà all'asilo ed a scuola, il martedì staranno con la mamma, il mercoledì i minori staranno con il papà, con pernotto, dall'uscita della scuola e pagina 2 di 8 dell'asilo al mattino successivo quando il papà li riaccompagnerà a scuola ed all'asilo, il giovedì con la mamma ed il venerdì, il sabato e la domenica con la mamma. Le settimane si ripeteranno con lo stesso schema consolidato.
Detto schema rimarrà invariato anche in caso di malattia dei bambini.
5. I genitori, quando i figli non sono con loro, stante la tenera età dei minori, avranno diritto ad effettuare una videochiamata ogni giorno.
6. I genitori si impegnano a fare frequentare i nuovi partners ai figli in modo da non ingenerare loro confusione sui ruoli genitoriali ed a maggior ragione a non dormire con un nuovo partner quando i figli sono con loro, almeno per un anno dalla separazione. I genitori sono coscienti che la presente condizione sia un impegno morale e non giuridico, ma saranno altresì tenuti responsabili per le possibili nefaste conseguenze che potessero derivare dalle loro condotte ai minori.
7. Entrambi i genitori provvederanno al mantenimento dei figli in forma diretta nei giorni in cui staranno con ciascuno di loro.
8. Le parti provvederanno altresì al pagamento delle spese straordinarie attinenti ai figli, nella misura del 50% il Sig. e del 50% la Sig.ra come da CP_1 Pt_1 protocollo del 25/09/2019 in uso presso il Tribunale di Modena che per comodità integralmente si riporta: spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari, e) farmaci da banco e non, purché prescritti da medico del servizio sanitario nazionale;
spese mediche
(da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) cure non convenzionali;
e) farmaci particolari;
spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno e relativa assicurazione scolastica;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico;
e) mensa;
spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pagina 3 di 8 privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria;
spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) spese di custodia (baby sitter); c) viaggi e vacanze;
In relazione alle spese straordinarie da concordare, il genitore a fronte di una formale richiesta avanzata all'altro in forma scritta (a mezzo sms, whatsapp, e-mail, fax, ecc.) dovrà manifestare un motivato dissenso, sempre per iscritto, entro 10 giorni dalla data di ricevimento della richiesta;
in difetto di risposta, il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa.Il rimborso pro quota al genitore che ha anticipato le predette spese e che ha fornito idonea documentazione entro la fine del mese in cui è avvenuto l'esborso, è dovuto entro il mese successivo all'esibizione.
9. Sono comunque fatte salve tutte le altre spese di carattere straordinario diverse ed ulteriori che dovessero risultare necessarie per far fronte ai bisogni di cura, custodia, salute ed istruzione dei figli, che saranno ugualmente sostenute nella misura sopraindicata e che dovranno essere preventivamente decise da entrambi i genitori. Il genitore che ha affrontato le spesa per intero avrà diritto di richiedere il rimborso di quanto pagato, entro la fine del mese in cui dette spese sono state sostenute.
10. Tutte le suesposte spese, in quanto non necessarie ed urgenti, dovranno necessariamente essere concordate tra i genitori in via preventiva. Ove uno dei genitori volesse provvedere ad un acquisto o ad una spesa senza il preventivo assenso dell'altro genitore sarà tenuto a sostenere personalmente e per intero detto esborso.
11. L'assegno unico, percepito fino a maggio solo dal Sig. e da maggio CP_1 diviso al 50% sarà completamente destinato alla Sig.ra Pt_1
Sarà la Sig.ra a presentare le richieste ed il Sig. si impegna a Pt_1 CP_1 fornire l'eventuale consenso e documentazione richiesta per addivenire pagina 4 di 8 all'attribuzione totale dell'assegno unico alla Sig.ra con la massima Pt_1 sollecitudine dalla richiesta di intervento.
12. Il Sig. restituirà alla Sig.ra tutti i mazzi di chiavi nelle CP_1 Pt_1 disponibilità sue e della sua famiglia, ma tratterrà per sé un mazzo di chiavi per prendere e riportare il cane IT in caso di necessità.
13. I genitori potranno portare i figli in piccole vacanze all'estero e per questo si danno la reciproca disponibilità a rinnovare il passaporto di e richiedere Per_1 quello di . Per_2
14. Per quanto riguarda il cane di famiglia, il , starà stabilmente in Parte_2 casa della Sig.ra La Sig.ra pagherà per il veterinario del cane, Pt_1 Pt_1 mentre il cibo dello stesso dipenderà da chi lo terrà in quel particolare momento.
Le parti si impegnano a condividerlo secondo i tempi e le possibilità di ciascuno, soprattutto tenendolo con sé quando ci sono i bambini che gli sono molto affezionati, continuando la prassi in essere , salvo diverso accordo.
15. Per le vacanze Natalizie i bambini resteranno, ad anni alterni, il 24/12 con la mamma ed il 25/12 con il papà, quindi dal 26/12 dalle ore 11 al 31/12 alle ore 11 con la mamma e con il papà dal 31/12 alle 11 fino al 6/1 alle ore 11. Per l'anno
2025 i bambini staranno con la mamma il 24/12, con il papà il 25/12 ed il periodo
26/12-31/12 con la mamma ed il periodo 31/12-6/12 con il papà.
16. L'anno successivo e staranno con il papà il 24/12, con la Per_1 Per_2 mamma il 25/12, con il papà dal 26/12 al 31/12 e con la mamma dal 31/12 al
6/12, agli orari sopra stabiliti.
17. Per le vacanze di Pasqua i bambini staranno tutto il periodo un anno con un genitore e l'anno successivo con l'altro. Nel 2026 staranno con la mamma e nel
2027 con il papà. La mamma si rende disponibile, l'anno in cui i bambini sono con il papà a tenerli per metà del periodo di vacanze, salvo diverso accordo tra le parti.
18. Per le vacanze estive i genitori potranno stare con i loro figlioli due settimane anche non consecutive, da definirsi entro il 30 di aprile dell'anno corrente.
Eventuali altri periodi verranno concordati direttamente tra i genitori.
pagina 5 di 8 19. I genitori, che lavorano tutto giugno luglio e parte di agosto, sono d'accordo a che i figlioli frequentino i centri estivi, prediligendo quelli ove sono stati fino ad oggi.
20. Nelle settimane che i genitori passeranno da soli con i propri figli, avendo sostanzialmente le ferie nel medesimo periodo, ossia la seconda e terza settimana di agosto, provvederanno a farne una per uno con i figli e per l'altra valuteranno tempistiche diverse.
21. I bambini hanno due libretti di risparmio che non saranno mai movimentati da parte dei genitori e sui quali verranno eventualmente bonificati i regali effettuati da parte dei parenti o amici. I libretti saranno fisicamente tenuti dalla Sig.ra che farà avere al padre via mail l'estratto conto degli stessi. Pt_1
22. Le detrazioni fiscali rispetto alle spese versate nell'interesse dei figli (mediche, scolastiche, asilo, ecc...) spetteranno al 50% al padre ed alla madre. L'assegno unico universale sarà percepito in ragione dell'intero dalla Sig.ra Pt_1
23. Laddove dovesse occorrere, i genitori specificano che, salvo diverso accordo tra loro, le spese di viaggi o vacanze dei figli unitamente a un genitore, resteranno a integrale carico di quest'ultimo.
24. Le spese, compensi e costi di assistenza legale relative alla presente procedura saranno integralmente compensati tra le parti, mentre i coniugi suddivideranno in ragione del 50% ognuno il costo di contributo unificato.
25. I genitori reciprocamente si esonerano dall'allegazione dei documenti previsti dall'art. 473 bis.12 c.p.c., dando atto di averne presa visione.
26. Le parti prestano, sin dal momento della sottoscrizione del presente ricorso, acquiescenza all'emananda sentenza laddove resa in integrale recepimento delle suestese condizioni concordate e pattuizioni, di conseguenza sin d'ora rinunciando alla relativa impugnazione.
27. I ricorrenti dichiarano e si danno reciprocamente atto di avere, coi patti di cui al presente atto e salvo l'esatto adempimento delle obbligazioni qui assunte, definito e risolto, anche in via di transazione, di comune accordo tra loro, ogni questione di natura economica e finanziaria, comprese eventuali ragioni di natura risarcitoria, a titolo contrattuale ed extracontrattuale, di danni patrimoniali e non pagina 6 di 8 patrimoniali tutti, biologico, morale ed esistenziale, patiti e patendi, sorti e eventualmente maturati in virtù, causa, occasione e/o costanza del rapporto e/o convivenza, di avere diviso mobilia, denari e risparmi e null'altro hanno da pretendere reciprocamente, se non l'adempimento delle suesposte condizioni e di null'altro avere reciprocamente a pretendere l'uno dall'altra per qualsiasi, anche altro e qui non previsto, titolo o ragione. Null'altro sarà richiesto al Sig. a CP_1 titolo di rimborso per spese per la casa familiare (utenze, tasse e spese condominiali).
28. I ricorrenti si obbligano ad adempire e dare attuazione ai suestesi patti, ai quali, concordemente, riconoscono immediata e vincolante efficacia contrattuale sin dal momento della sottoscrizione del presente ricorso, ogni azione, eccezione, pretesa e rivalsa al riguardo da entrambi sin da ora rinunciata e rimossa”.
- ritenuto che risultano salvaguardati gli interessi della prole minorenne e che il regime di mantenimento appare adeguato alle posizioni economiche dei genitori, alle esigenze della prole stessa ed alle condizioni concrete;
- ritenuto, infine, che nessuna delle ulteriori condizioni proposte contrasti con regole inderogabili di legge;
- considerato che il contenuto dell'accordo fa ritenere non necessario l'ascolto della prole minorenne ai sensi dell'art. 473-bis.4 ultimo comma cod. proc.civ.;
- ritenuto, pertanto, che per i suesposti motivi la domanda congiunta possa essere accolta e possano venire recepite le condizioni concordate dalle parti;
Visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
P.Q.M
il Tribunale, con l'intervento del Pubblico Ministero rilevato che , nata a [...] il [...] e Parte_1 CP_1
, nato a [...] il [...] hanno proposto domanda congiunta
[...] per la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti di figli nati fuori dal matrimonio;
- prende atto e recepisce gli accordi intervenuti tra le parti riportati in motivazione;
pagina 7 di 8 - spese del procedimento compensate.
Così deciso in Modena, nella camera di consiglio del 13/11/2025
Il Giudice estensore
RA CE
Il Presidente
ER ZO
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MODENA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, in persona dei seguenti magistrati:
Dott. ER ZO Presidente
Dott.ssa Eleonora Ramacciotti Giudice
Dott.ssa RA CE Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA su domanda congiunta per la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti di figli nati fuori dal matrimonio nel procedimento civile iscritto al n. r.v. 3073/2025 promosso da:
(c.f. , con il patrocinio dell'Avv. Parte_1 C.F._1
IN NI MA SA e (c.f. ), con il patrocinio dell'Avv. VIOLI CP_1 C.F._2
RICORRENTI
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
Il Tribunale
- visto il ricorso congiunto per la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti di figli nati fuori dal matrimonio depositato in data 30/07/2025;
- rilevato che sono nati i figli: (Modena, 26/06/2019) e Persona_1
(Modena, 17/07/2023); Persona_2
pagina 1 di 8 - rilevato che l'udienza è stata sostituita dal deposito di note scritte con scadenza il 03/11/2025, come consentito dagli art.li 127 e 127 ter c.p.c.; che le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare;
- visti gli atti e la documentazione allegata;
- viste le conclusioni del P.M., che chiede l'accoglimento del ricorso;
- ritenuta l'equità delle condizioni concordate, di seguito trascritte:
“1. Affidare i figli minori in modo condiviso a entrambi i genitori i quali, limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, potranno esercitare la responsabilità genitoriale separatamente.
2. La prole avrà residenza anagrafica presso la casa della mamma in Modena Via
Coppi n.
3. Le decisioni di maggiore interesse per la prole relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale dei minori dovranno essere assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli.
3. La casa familiare rimarrà nella disponibilità individuale della Sig.ra Pt_1 che ne è anche la proprietaria. La Sig.ra continuerà a viverci con i
[...] Pt_1 figli nei periodi di sua spettanza con ogni arredo e pertinenza.
4. Regolare i tempi di frequentazione tra genitore non collocatario e figli come a seguire, ritenendo che sia oggi l'adeguata sistemazione per i minori:
La prima settimana e staranno con il papà il lunedì con pernotto, Per_1 Per_2 dall'uscita della scuola e dell'asilo al mattino successivo, quando il papà li accompagnerà a scuola ed all'asilo, il martedì staranno con la mamma, il mercoledì i minori staranno con il papà, con pernotto, dall'uscita della scuola e dell'asilo al mattino successivo quando il papà i riaccompagnerà a scuola ed all'asilo , il giovedì con la mamma ed il venerdì dall'uscita della scuola e dell'asilo , il sabato, la domenica fino al lunedì mattina con il papà , quando questi li riaccompagnerà a scuola.
La seconda settimana e staranno con il papà il lunedì con Per_1 Per_2 pernotto, dall'uscita della scuola e dell'asilo al mattino successivo, quando il papà li accompagnerà all'asilo ed a scuola, il martedì staranno con la mamma, il mercoledì i minori staranno con il papà, con pernotto, dall'uscita della scuola e pagina 2 di 8 dell'asilo al mattino successivo quando il papà li riaccompagnerà a scuola ed all'asilo, il giovedì con la mamma ed il venerdì, il sabato e la domenica con la mamma. Le settimane si ripeteranno con lo stesso schema consolidato.
Detto schema rimarrà invariato anche in caso di malattia dei bambini.
5. I genitori, quando i figli non sono con loro, stante la tenera età dei minori, avranno diritto ad effettuare una videochiamata ogni giorno.
6. I genitori si impegnano a fare frequentare i nuovi partners ai figli in modo da non ingenerare loro confusione sui ruoli genitoriali ed a maggior ragione a non dormire con un nuovo partner quando i figli sono con loro, almeno per un anno dalla separazione. I genitori sono coscienti che la presente condizione sia un impegno morale e non giuridico, ma saranno altresì tenuti responsabili per le possibili nefaste conseguenze che potessero derivare dalle loro condotte ai minori.
7. Entrambi i genitori provvederanno al mantenimento dei figli in forma diretta nei giorni in cui staranno con ciascuno di loro.
8. Le parti provvederanno altresì al pagamento delle spese straordinarie attinenti ai figli, nella misura del 50% il Sig. e del 50% la Sig.ra come da CP_1 Pt_1 protocollo del 25/09/2019 in uso presso il Tribunale di Modena che per comodità integralmente si riporta: spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari, e) farmaci da banco e non, purché prescritti da medico del servizio sanitario nazionale;
spese mediche
(da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) cure non convenzionali;
e) farmaci particolari;
spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno e relativa assicurazione scolastica;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico;
e) mensa;
spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pagina 3 di 8 privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria;
spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) spese di custodia (baby sitter); c) viaggi e vacanze;
In relazione alle spese straordinarie da concordare, il genitore a fronte di una formale richiesta avanzata all'altro in forma scritta (a mezzo sms, whatsapp, e-mail, fax, ecc.) dovrà manifestare un motivato dissenso, sempre per iscritto, entro 10 giorni dalla data di ricevimento della richiesta;
in difetto di risposta, il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa.Il rimborso pro quota al genitore che ha anticipato le predette spese e che ha fornito idonea documentazione entro la fine del mese in cui è avvenuto l'esborso, è dovuto entro il mese successivo all'esibizione.
9. Sono comunque fatte salve tutte le altre spese di carattere straordinario diverse ed ulteriori che dovessero risultare necessarie per far fronte ai bisogni di cura, custodia, salute ed istruzione dei figli, che saranno ugualmente sostenute nella misura sopraindicata e che dovranno essere preventivamente decise da entrambi i genitori. Il genitore che ha affrontato le spesa per intero avrà diritto di richiedere il rimborso di quanto pagato, entro la fine del mese in cui dette spese sono state sostenute.
10. Tutte le suesposte spese, in quanto non necessarie ed urgenti, dovranno necessariamente essere concordate tra i genitori in via preventiva. Ove uno dei genitori volesse provvedere ad un acquisto o ad una spesa senza il preventivo assenso dell'altro genitore sarà tenuto a sostenere personalmente e per intero detto esborso.
11. L'assegno unico, percepito fino a maggio solo dal Sig. e da maggio CP_1 diviso al 50% sarà completamente destinato alla Sig.ra Pt_1
Sarà la Sig.ra a presentare le richieste ed il Sig. si impegna a Pt_1 CP_1 fornire l'eventuale consenso e documentazione richiesta per addivenire pagina 4 di 8 all'attribuzione totale dell'assegno unico alla Sig.ra con la massima Pt_1 sollecitudine dalla richiesta di intervento.
12. Il Sig. restituirà alla Sig.ra tutti i mazzi di chiavi nelle CP_1 Pt_1 disponibilità sue e della sua famiglia, ma tratterrà per sé un mazzo di chiavi per prendere e riportare il cane IT in caso di necessità.
13. I genitori potranno portare i figli in piccole vacanze all'estero e per questo si danno la reciproca disponibilità a rinnovare il passaporto di e richiedere Per_1 quello di . Per_2
14. Per quanto riguarda il cane di famiglia, il , starà stabilmente in Parte_2 casa della Sig.ra La Sig.ra pagherà per il veterinario del cane, Pt_1 Pt_1 mentre il cibo dello stesso dipenderà da chi lo terrà in quel particolare momento.
Le parti si impegnano a condividerlo secondo i tempi e le possibilità di ciascuno, soprattutto tenendolo con sé quando ci sono i bambini che gli sono molto affezionati, continuando la prassi in essere , salvo diverso accordo.
15. Per le vacanze Natalizie i bambini resteranno, ad anni alterni, il 24/12 con la mamma ed il 25/12 con il papà, quindi dal 26/12 dalle ore 11 al 31/12 alle ore 11 con la mamma e con il papà dal 31/12 alle 11 fino al 6/1 alle ore 11. Per l'anno
2025 i bambini staranno con la mamma il 24/12, con il papà il 25/12 ed il periodo
26/12-31/12 con la mamma ed il periodo 31/12-6/12 con il papà.
16. L'anno successivo e staranno con il papà il 24/12, con la Per_1 Per_2 mamma il 25/12, con il papà dal 26/12 al 31/12 e con la mamma dal 31/12 al
6/12, agli orari sopra stabiliti.
17. Per le vacanze di Pasqua i bambini staranno tutto il periodo un anno con un genitore e l'anno successivo con l'altro. Nel 2026 staranno con la mamma e nel
2027 con il papà. La mamma si rende disponibile, l'anno in cui i bambini sono con il papà a tenerli per metà del periodo di vacanze, salvo diverso accordo tra le parti.
18. Per le vacanze estive i genitori potranno stare con i loro figlioli due settimane anche non consecutive, da definirsi entro il 30 di aprile dell'anno corrente.
Eventuali altri periodi verranno concordati direttamente tra i genitori.
pagina 5 di 8 19. I genitori, che lavorano tutto giugno luglio e parte di agosto, sono d'accordo a che i figlioli frequentino i centri estivi, prediligendo quelli ove sono stati fino ad oggi.
20. Nelle settimane che i genitori passeranno da soli con i propri figli, avendo sostanzialmente le ferie nel medesimo periodo, ossia la seconda e terza settimana di agosto, provvederanno a farne una per uno con i figli e per l'altra valuteranno tempistiche diverse.
21. I bambini hanno due libretti di risparmio che non saranno mai movimentati da parte dei genitori e sui quali verranno eventualmente bonificati i regali effettuati da parte dei parenti o amici. I libretti saranno fisicamente tenuti dalla Sig.ra che farà avere al padre via mail l'estratto conto degli stessi. Pt_1
22. Le detrazioni fiscali rispetto alle spese versate nell'interesse dei figli (mediche, scolastiche, asilo, ecc...) spetteranno al 50% al padre ed alla madre. L'assegno unico universale sarà percepito in ragione dell'intero dalla Sig.ra Pt_1
23. Laddove dovesse occorrere, i genitori specificano che, salvo diverso accordo tra loro, le spese di viaggi o vacanze dei figli unitamente a un genitore, resteranno a integrale carico di quest'ultimo.
24. Le spese, compensi e costi di assistenza legale relative alla presente procedura saranno integralmente compensati tra le parti, mentre i coniugi suddivideranno in ragione del 50% ognuno il costo di contributo unificato.
25. I genitori reciprocamente si esonerano dall'allegazione dei documenti previsti dall'art. 473 bis.12 c.p.c., dando atto di averne presa visione.
26. Le parti prestano, sin dal momento della sottoscrizione del presente ricorso, acquiescenza all'emananda sentenza laddove resa in integrale recepimento delle suestese condizioni concordate e pattuizioni, di conseguenza sin d'ora rinunciando alla relativa impugnazione.
27. I ricorrenti dichiarano e si danno reciprocamente atto di avere, coi patti di cui al presente atto e salvo l'esatto adempimento delle obbligazioni qui assunte, definito e risolto, anche in via di transazione, di comune accordo tra loro, ogni questione di natura economica e finanziaria, comprese eventuali ragioni di natura risarcitoria, a titolo contrattuale ed extracontrattuale, di danni patrimoniali e non pagina 6 di 8 patrimoniali tutti, biologico, morale ed esistenziale, patiti e patendi, sorti e eventualmente maturati in virtù, causa, occasione e/o costanza del rapporto e/o convivenza, di avere diviso mobilia, denari e risparmi e null'altro hanno da pretendere reciprocamente, se non l'adempimento delle suesposte condizioni e di null'altro avere reciprocamente a pretendere l'uno dall'altra per qualsiasi, anche altro e qui non previsto, titolo o ragione. Null'altro sarà richiesto al Sig. a CP_1 titolo di rimborso per spese per la casa familiare (utenze, tasse e spese condominiali).
28. I ricorrenti si obbligano ad adempire e dare attuazione ai suestesi patti, ai quali, concordemente, riconoscono immediata e vincolante efficacia contrattuale sin dal momento della sottoscrizione del presente ricorso, ogni azione, eccezione, pretesa e rivalsa al riguardo da entrambi sin da ora rinunciata e rimossa”.
- ritenuto che risultano salvaguardati gli interessi della prole minorenne e che il regime di mantenimento appare adeguato alle posizioni economiche dei genitori, alle esigenze della prole stessa ed alle condizioni concrete;
- ritenuto, infine, che nessuna delle ulteriori condizioni proposte contrasti con regole inderogabili di legge;
- considerato che il contenuto dell'accordo fa ritenere non necessario l'ascolto della prole minorenne ai sensi dell'art. 473-bis.4 ultimo comma cod. proc.civ.;
- ritenuto, pertanto, che per i suesposti motivi la domanda congiunta possa essere accolta e possano venire recepite le condizioni concordate dalle parti;
Visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
P.Q.M
il Tribunale, con l'intervento del Pubblico Ministero rilevato che , nata a [...] il [...] e Parte_1 CP_1
, nato a [...] il [...] hanno proposto domanda congiunta
[...] per la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti di figli nati fuori dal matrimonio;
- prende atto e recepisce gli accordi intervenuti tra le parti riportati in motivazione;
pagina 7 di 8 - spese del procedimento compensate.
Così deciso in Modena, nella camera di consiglio del 13/11/2025
Il Giudice estensore
RA CE
Il Presidente
ER ZO
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