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Sentenza 20 agosto 2025
Sentenza 20 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pescara, sentenza 20/08/2025, n. 888 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pescara |
| Numero : | 888 |
| Data del deposito : | 20 agosto 2025 |
Testo completo
N. R.G. 443/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
OBBLIGAZIONI E CONTRATTI CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Patrizia Franceschelli ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 443/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. COLETTI FLORENZO e Parte_1 C.F._1 dell'avv. PATELLA STEFANIA ( ; elettivamente domiciliato in via Firenze 10, C.F._2 PESCARA, presso il difensore avv. COLETTI FLORENZO
OPPONENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. GUERRA GABRIELE, CP_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliato in VIALE GIULIO CESARE 71 00192 ROMA presso il difensore avv. GUERRA GABRIELE
OPPOSTA
pagina 1 di 5 OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo n. 1757/22 emesso in data 19-12-22 dal Tribunale di Pescara
CONCLUSIONI: come in atti.
FATTO E DIRITTO
1) Con atto di citazione notificato a mezzo pec in data 26-01-2023, proponeva Parte_1 opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 1757/22 emesso in data 19-12-22 dal Tribunale di Pescara, con il quale le si intimava il pagamento, in favore di della somma di € 18.571,37, oltre Controparte_1 interessi e spese della procedura, chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “a) in via pregiudiziale, dichiarare l'improcedibilità dell'azione per difetto della procedura di mediazione;
b) in via preliminare, dichiarare il difetto di legittimazione passiva della opponente relativamente alla fase monitoria;
c) dichiarare la nullità del decreto ingiuntivo opposto per violazione dell'art. 633 c.p.c. ed in ogni caso, l'inammissibilità della procedura per decreto ingiuntivo. d) nel merito dichiarare non dovute le somme richieste;
e) condannare l'opposta ex art. 96 c.p.c.: f) vinte, in ogni caso le spese e competenze del giudizio”.
A sostegno della domanda eccepiva la improcedibilità dell'azione monitoria per mancato esperimento del tentativo di mediazione obbligatorio, il difetto di legittimazione attiva dell'odierna opposta, il proprio difetto di legittimazione passiva, la carenza di prova del credito per cui è causa ex art. 633 c.p.c. e, nel merito, la non debenza delle somme ingiunte.
2) Si costituiva in giudizio in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 deducendo l'infondatezza dell'opposizione e chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“…1) Preliminarmente concedere la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto ai sensi dell'art. 648 cpc, in quanto l'opposizione non è fondata su prova scritta né di pronta soluzione. 2) Successivamente alla pronunzia sulla provvisoria esecutività, concedere il termine per esperire il procedimento di mediazione obbligatoria;
3) Esperita la mediazione obbligatoria, nell'ipotesi in cui le parti non raggiungano un accordo, accertare e dichiarare che la signora è erede Parte_1 puramente e semplicemente della signora a sua volta erede puramente e Controparte_2 semplicemente del sig. per le ragioni esposte al punto sub 2) della narrativa del presente _3 atto, rigettare l'opposizione perché infondata in fatto e diritto e per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo opposto;
4) Accertare e dichiarare l'infondatezza degli ulteriori motivi di opposizione, per le ragioni di cui ai n. 3) e 4) della narrativa del presente atto nonché della richiesta di condanna ex art. 96 cpc formulata nell'atto di opposizione poiché del tutto infondata in fatto e in diritto, rigettare l'opposizione perché infondata in fatto e diritto e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo opposto;
5) In subordine, nella denegata ipotesi di revoca del decreto ingiuntivo opposto, accertare e dichiarare che la società è creditrice della signora della somma di euro Controparte_1 Parte_1 18.571,37, oltre interessi moratori al tasso convenzionale del 24% annuo, calcolati sul capitale cosiddetto puro e ridotti entro le soglie dell'usura in virtù e nei limiti della soglia di cui alla Legge 108/1996 a decorrere dal 13/12/1996 fino al saldo;
6) Per l'effetto, condannare la signora
[...] al pagamento della suddetta somma di euro 18.571,37, oltre interessi moratori al tasso Pt_1 convenzionale del 24% annuo, calcolati sul capitale cosiddetto puro e ridotti entro le soglie dell'usura in virtù e nei limiti della soglia di cui alla Legge 108/1996 a decorrere dal 13/12/1996 fino al saldo;
7) Con vittoria di spese e competenze di giudizio”.
pagina 2 di 5 3) Rigettata la richiesta di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, conclusosi con esito negativo il procedimento di mediazione obbligatoria, espletata l'istruttoria a mezzo di produzione documentale e prova orale, la causa veniva trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 190 c.p.c. con concessione dei termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica
4) A fondamento dell'opposto decreto ingiuntivo, aveva dedotto che l'ingiunta Controparte_1 Pt_1
si fosse resa inadempiente all'obbligazione di pagamento della somma richiestale quale erede del
[...] sig. , deceduto in data 2-08-2018, contraente originario di un rapporto di finanziamento _3 chirografario intercorso con la società evidenziando come l'eredità di fosse CP_4 _3 stata dapprima accettata dalla sorella germana (madre della e Controparte_2 Pt_1 successivamente dalla medesima opponente, alla morte della madre, avvenuta in data 24/02/2021.
La nell'atto di opposizione aveva eccepito, in via preliminare, il proprio difetto di Pt_1 legittimazione passiva, avendo rinunciato alla eredità di ai sensi e per gli effetti dell'art. 519 _3
c.c., precisando altresì che la società opposta, come risultava dalla documentazione versata in atti nel fascicolo monitorio, non aveva mai contestato alla sig.ra l'esistenza della posizione CP_2 debitoria del proprio dante causa ed intestatario dell'originario finanziamento , per cui a sua _3 volta la aveva ritenuto di rinunciare legittimamente ad una partita passiva della eredità, Pt_1 ancorché la sig.ra avesse operato l'accettazione con beneficio d'inventario, con conseguente CP_2 efficacia della rinuncia della anche nei confronti della società opposta. Pt_1
Ebbene, risulta in atti che, a seguito del decesso di , la sorella chiamata _3 Controparte_2 all'eredità, in data 04-06-2019, aveva dichiarato, innanzi al cancelliere del Tribunale di Pescara, di accettare l'eredità del defunto fratello con beneficio di inventario, ai sensi dell'art. 484 c.p.c. (doc. 12 fascicolo opposta), provvedendo poi alla redazione del prescritto inventario in data 28-06-2019 (doc. 13 opposta).
La parte opposta ha dedotto che, alla data del 04-06-2019, la si sarebbe trovata in Controparte_2 realtà nel possesso dei beni ereditari e ciò almeno con decorrenza dal 15-09-2018, come si sarebbe potuto evincere dalle seguenti circostanze: in base al certificato storico di residenza in atti, , _3 proveniente dal Comune di Catignano, risiedeva al momento del proprio decesso in Pescara alla Via Raffaello Sanzio n. 74, presso un appartamento allo stesso concesso in locazione dal locatore Tes_1
che glielo aveva consegnato libero da beni mobili al suo interno;
l'appartamento in questione
[...] era stato abitato dal dal 16-08-2016 fino alla data di decesso avvenuta il 02-08-2018 (circostanze _3 non contestate tra le parti); successivamente al decesso di , il locatore era stato contattato da _3
, per conto della IG.ra al fine di prendere accordi per svuotare Parte_1 Controparte_2 l'immobile di cui trattasi, concordando dunque la liberazione dell'immobile de quo per la data del 15- 09-2018; nel mese di settembre 2018, la utilizzando le chiavi dell'appartamento del Controparte_2 fratello in suo possesso, aveva svuotato l'immobile, asportando un salottino con scrivania in vetro, cassettiera, sedie, una libreria a due ante, un televisore, una cucina, una camera da letto ed una parabola per il televisore (come da deposizione del teste resa all'udienza del 25-06-2024); detti Testimone_1 beni mobili ed effetti personali asportati dall'appartamento in uso al defunto non sarebbero _3 stati indicati in alcun modo nel verbale d'inventario, comportando ciò, secondo l'opposta, ai sensi dell'art. 494 c.c., la decadenza dal beneficio;
sempre secondo l'odierna opposta, la avrebbe dovuto _3 dunque, a norma dell'art. 485 c.c., procedere all'inventario dei beni entro tre mesi dall'apertura della successione e, cioè, dalla morte del IG. , mentre detto adempimento era stato eseguito _3 tardivamente in data 28-06-2019, a distanza di quasi dieci mesi dall'apertura della successione, dovendo dunque ella essere considerata erede pura e semplice, essendo decorso il termine di tre mesi senza che fosse stato redatto l'inventario.
pagina 3 di 5 5) Deve ritenersi che, in realtà, non sia stato sufficientemente dimostrato che la fosse nel possesso _3 di beni ereditari, non emergendo ciò univocamente dalle risultanze processuali e, segnatamente, dalla deposizione del teste il quale si è limitato a riferire che l'appartamento era stato svuotato, Tes_1 senza poter affermare nulla sulla proprietà dei beni in esso contenuti.
Dalla testimonianza resa da trasportatore di mobili incaricato dalla Testimone_2 CP_2
resa all'udienza del 16-10-24, per contro, può trarsi conferma del fatto che gli arredi erano di
[...] proprietà di che li aveva fatti trasportare dalla propria casa di Catignano per venire Controparte_2 incontro alle esigenze del fratello invalido e con difficoltà economiche, per poi farli riportare a Catignano alla morte dello stesso, avendo il detto teste affermato, tra l'altro, di aver portato a Pescara, prelevandoli da Catignano, “la cucina, cioè la parte dei fuochi e qualche pensile, tavolo e sedie, un altro tavolo in vetro, utensili, stoviglie e posate, tovaglie, divano, televisore, camera da letto, armadio, due mobiletti da ingresso, qualche vestito rimasto nell'armadio”, che la porta era stata aperta a Catignano dalla sig.ra che i mobili in questione erano in uso nella casa di Catignano e non erano CP_2 nuovi, e che il televisore era un modello recente, nonché di avere, dopo circa due anni, riportato a Catignano i mobili che lui e il suo socio avevano portato a Pescara, sempre su incarico della o Pt_1 della madre, affermando che i mobili erano i medesimi;
detta deposizione collima con quella della teste
, cognata di escussa alla stessa udienza, la quale ha riferito della Testimone_3 Parte_1 presenza degli arredi in questione presso la casa della suocera in Catignano, prima di essere CP_2 portati in Pescara, nella casa condotta in locazione da . _3
Deve dunque ritenersi che l'opposta non abbia, ex art. 2697 c.c., fornito sufficiente prova del possesso di beni ereditari del de cuius in capo alla , atteso che, secondo la giurisprudenza della Corte CP_2 di Cassazione, “in tema di accettazione dell'eredità, ai fini dell'applicabilità dell'art. 485 cod. civ., che prevede l'ipotesi della cosiddetta " accettazione presunta" per effetto della mancata effettuazione dell'inventario entro tre mesi dall'apertura della successione da parte di chi sia in possesso dei beni ereditari, l'onere della prova di tale possesso incombe su colui che lo abbia dedotto” (Cass. Sez. 3, 29/03/2006, n. 7226, Rv. 587967 – 01; Cass. Sez. 2, 22/03/1999, n. 2663, Rv. 524415 - 01); l'opponente, per contro, ha fornito sufficienti elementi in senso contrario.
Conseguentemente, deve ritenersi che la abbia correttamente, ai sensi dell'art. 487 c.c., CP_2 effettuato la dichiarazione di accettazione con beneficio d'inventario entro il previsto termine (che coincide con quello di prescrizione del diritto di accettare) e compiuto l'inventario entro i tre mesi dalla predetta dichiarazione (docc. 12 e 13 fascicolo opposta). Non poteva dunque essere considerata erede pura e semplice.
L'inventario consiste nell'elencazione di tutti i beni, mobili e immobili, che fanno parte del patrimonio ereditario allo scopo di determinarne la consistenza e di tenerlo separato da quello dell'erede e vi procede il cancelliere del Tribunale del luogo in cui si è aperta la successione o un notaio. L'accettazione con beneficio di inventario ha dunque la funzione di evitare la confusione tra il patrimonio del de cuius e quello dell'erede. Per l'effetto, il secondo risponde dei debiti ereditari nei limiti di quanto ricevuto (intra vires). Ove i beni del defunto non siano sufficienti, i suoi creditori non possono aggredire il patrimonio dell'erede. Il patrimonio della è dunque da ritenersi CP_2 separato da quello del fratello . _3
A sua volta la figlia erede di , vista la separazione dei due patrimoni, ha Parte_1 CP_2 rinunciato all'eredità retrolasciata dallo zio con dichiarazione del 20-1-2022 (doc. 4 _3 fascicolo opponente) innanzi al cancelliere del Tribunale di Pescara, vista la passività della stessa, che non risultava nemmeno dall'inventario redatto dal predetto cancelliere su impulso della sig.ra CP_2
[...]
pagina 4 di 5 A ciò si aggiunga che la società opposta (come da documentazione versata in atti nel fascicolo di
[...]
non ha mai comunicato a l'esistenza della posizione debitoria dell'intestatario CP_1 CP_2 dell'originario finanziamento, , né le ha inviato una messa in mora, non avendo pertanto ella _3 conoscenza del preteso debito in capo al fratello.
6) Le considerazioni di cui sopra, in virtù del principio della ragione più liquida, (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 10839 del 18/04/2019, Rv. 653636 – 01; Cass. Sez. 5 - , Ordinanza n. 363 del 09/01/2019, Rv. 652184 – 01; Cass. Sez. 5 - , Sentenza n. 11458 del 11/05/2018, Rv. 648510 – 01), renderebbero superfluo l'esame delle diverse doglianze ed eccezioni formulate dalle parti.
7) Tuttavia, può rilevarsi che comunque l'opposta non ha dedotto, né tantomeno dimostrato, come sia arrivata alla determinazione dell'importo ingiunto in via monitoria, non indicando neppure il numero di rate che non sarebbero state pagate dal Spetta infatti all'opposta, ricorrente per ingiunzione, _3 l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto fatto valere attraverso la produzione della pertinente documentazione con specifico riguardo al contratto e agli estratti conto relativi all'andamento del rapporto comprovanti il credito azionato. Ebbene, nel caso all'esame, l'opposta ha prodotto il contratto di finanziamento (doc. 03 fascicolo opposta) e copia della comunicazione di liquidazione del finanziamento (doc. 4), provando dunque il rapporto di finanziamento, ma a sostegno del credito azionato (quantum) non ha prodotto alcunché, non fornendo alcuna spiegazione sulle eventuali modalità di calcolo dell'importo ingiunto e, dunque, del credito richiesto.
Né può avere rilievo la tesi, sostenuta dalla opposta, della mancata contestazione specifica da parte dell'opponente del credito ai sensi dell'art. 115 cpc. Se è vero, infatti, che il convenuto-opponente è gravato dall'onere di contestazione specifica dei fatti posti dall'attore-opposto a fondamento della domanda, resta fermo che questo onere si coordina con quello di allegazione dei fatti di causa che incombe sull'attore, sicché la mancata allegazione puntuale dei fatti costitutivi, modificativi o estintivi rispetto ai quali opera il principio di non contestazione esonera il convenuto, che abbia genericamente negato il fatto altrettanto genericamente allegato, dall'onere di compiere una contestazione circostanziata (Cass. n. 36908/2020). Nel caso all'esame, alla generica affermazione del credito asseritamente vantato da non supportato da idonea documentazione a specificazione Controparte_1 delle voci su cui si è formato l'importo richiesto, si è contrapposta la generica difesa dell'opponente, che ha lamentato che non sia dato sapere come l'opposta sia arrivata a richiedere la somma ingiunta.
8) L'opposizione deve pertanto essere accolta e l'opposto decreto ingiuntivo deve essere conseguentemente revocato.
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al R.G. n. 443/2023, per le causali di cui in motivazione, così provvede: revoca il decreto ingiuntivo n. 1757/22 emesso in data 19-12-22 dal Tribunale di Pescara;
condanna in persona del legale rappresentante pro tempore, alla rifusione in favore di Controparte_1
, delle spese del presente giudizio, che si liquidano in complessivi € 5.077,00, dovuti per Parte_1 compensi, oltre rimborso forfettario 15%, IVA e CPA come per legge.
Pescara, 19 agosto 2025
Il Giudice
dott. Patrizia Franceschelli pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
OBBLIGAZIONI E CONTRATTI CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Patrizia Franceschelli ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 443/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. COLETTI FLORENZO e Parte_1 C.F._1 dell'avv. PATELLA STEFANIA ( ; elettivamente domiciliato in via Firenze 10, C.F._2 PESCARA, presso il difensore avv. COLETTI FLORENZO
OPPONENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. GUERRA GABRIELE, CP_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliato in VIALE GIULIO CESARE 71 00192 ROMA presso il difensore avv. GUERRA GABRIELE
OPPOSTA
pagina 1 di 5 OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo n. 1757/22 emesso in data 19-12-22 dal Tribunale di Pescara
CONCLUSIONI: come in atti.
FATTO E DIRITTO
1) Con atto di citazione notificato a mezzo pec in data 26-01-2023, proponeva Parte_1 opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 1757/22 emesso in data 19-12-22 dal Tribunale di Pescara, con il quale le si intimava il pagamento, in favore di della somma di € 18.571,37, oltre Controparte_1 interessi e spese della procedura, chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “a) in via pregiudiziale, dichiarare l'improcedibilità dell'azione per difetto della procedura di mediazione;
b) in via preliminare, dichiarare il difetto di legittimazione passiva della opponente relativamente alla fase monitoria;
c) dichiarare la nullità del decreto ingiuntivo opposto per violazione dell'art. 633 c.p.c. ed in ogni caso, l'inammissibilità della procedura per decreto ingiuntivo. d) nel merito dichiarare non dovute le somme richieste;
e) condannare l'opposta ex art. 96 c.p.c.: f) vinte, in ogni caso le spese e competenze del giudizio”.
A sostegno della domanda eccepiva la improcedibilità dell'azione monitoria per mancato esperimento del tentativo di mediazione obbligatorio, il difetto di legittimazione attiva dell'odierna opposta, il proprio difetto di legittimazione passiva, la carenza di prova del credito per cui è causa ex art. 633 c.p.c. e, nel merito, la non debenza delle somme ingiunte.
2) Si costituiva in giudizio in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 deducendo l'infondatezza dell'opposizione e chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“…1) Preliminarmente concedere la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto ai sensi dell'art. 648 cpc, in quanto l'opposizione non è fondata su prova scritta né di pronta soluzione. 2) Successivamente alla pronunzia sulla provvisoria esecutività, concedere il termine per esperire il procedimento di mediazione obbligatoria;
3) Esperita la mediazione obbligatoria, nell'ipotesi in cui le parti non raggiungano un accordo, accertare e dichiarare che la signora è erede Parte_1 puramente e semplicemente della signora a sua volta erede puramente e Controparte_2 semplicemente del sig. per le ragioni esposte al punto sub 2) della narrativa del presente _3 atto, rigettare l'opposizione perché infondata in fatto e diritto e per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo opposto;
4) Accertare e dichiarare l'infondatezza degli ulteriori motivi di opposizione, per le ragioni di cui ai n. 3) e 4) della narrativa del presente atto nonché della richiesta di condanna ex art. 96 cpc formulata nell'atto di opposizione poiché del tutto infondata in fatto e in diritto, rigettare l'opposizione perché infondata in fatto e diritto e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo opposto;
5) In subordine, nella denegata ipotesi di revoca del decreto ingiuntivo opposto, accertare e dichiarare che la società è creditrice della signora della somma di euro Controparte_1 Parte_1 18.571,37, oltre interessi moratori al tasso convenzionale del 24% annuo, calcolati sul capitale cosiddetto puro e ridotti entro le soglie dell'usura in virtù e nei limiti della soglia di cui alla Legge 108/1996 a decorrere dal 13/12/1996 fino al saldo;
6) Per l'effetto, condannare la signora
[...] al pagamento della suddetta somma di euro 18.571,37, oltre interessi moratori al tasso Pt_1 convenzionale del 24% annuo, calcolati sul capitale cosiddetto puro e ridotti entro le soglie dell'usura in virtù e nei limiti della soglia di cui alla Legge 108/1996 a decorrere dal 13/12/1996 fino al saldo;
7) Con vittoria di spese e competenze di giudizio”.
pagina 2 di 5 3) Rigettata la richiesta di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, conclusosi con esito negativo il procedimento di mediazione obbligatoria, espletata l'istruttoria a mezzo di produzione documentale e prova orale, la causa veniva trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 190 c.p.c. con concessione dei termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica
4) A fondamento dell'opposto decreto ingiuntivo, aveva dedotto che l'ingiunta Controparte_1 Pt_1
si fosse resa inadempiente all'obbligazione di pagamento della somma richiestale quale erede del
[...] sig. , deceduto in data 2-08-2018, contraente originario di un rapporto di finanziamento _3 chirografario intercorso con la società evidenziando come l'eredità di fosse CP_4 _3 stata dapprima accettata dalla sorella germana (madre della e Controparte_2 Pt_1 successivamente dalla medesima opponente, alla morte della madre, avvenuta in data 24/02/2021.
La nell'atto di opposizione aveva eccepito, in via preliminare, il proprio difetto di Pt_1 legittimazione passiva, avendo rinunciato alla eredità di ai sensi e per gli effetti dell'art. 519 _3
c.c., precisando altresì che la società opposta, come risultava dalla documentazione versata in atti nel fascicolo monitorio, non aveva mai contestato alla sig.ra l'esistenza della posizione CP_2 debitoria del proprio dante causa ed intestatario dell'originario finanziamento , per cui a sua _3 volta la aveva ritenuto di rinunciare legittimamente ad una partita passiva della eredità, Pt_1 ancorché la sig.ra avesse operato l'accettazione con beneficio d'inventario, con conseguente CP_2 efficacia della rinuncia della anche nei confronti della società opposta. Pt_1
Ebbene, risulta in atti che, a seguito del decesso di , la sorella chiamata _3 Controparte_2 all'eredità, in data 04-06-2019, aveva dichiarato, innanzi al cancelliere del Tribunale di Pescara, di accettare l'eredità del defunto fratello con beneficio di inventario, ai sensi dell'art. 484 c.p.c. (doc. 12 fascicolo opposta), provvedendo poi alla redazione del prescritto inventario in data 28-06-2019 (doc. 13 opposta).
La parte opposta ha dedotto che, alla data del 04-06-2019, la si sarebbe trovata in Controparte_2 realtà nel possesso dei beni ereditari e ciò almeno con decorrenza dal 15-09-2018, come si sarebbe potuto evincere dalle seguenti circostanze: in base al certificato storico di residenza in atti, , _3 proveniente dal Comune di Catignano, risiedeva al momento del proprio decesso in Pescara alla Via Raffaello Sanzio n. 74, presso un appartamento allo stesso concesso in locazione dal locatore Tes_1
che glielo aveva consegnato libero da beni mobili al suo interno;
l'appartamento in questione
[...] era stato abitato dal dal 16-08-2016 fino alla data di decesso avvenuta il 02-08-2018 (circostanze _3 non contestate tra le parti); successivamente al decesso di , il locatore era stato contattato da _3
, per conto della IG.ra al fine di prendere accordi per svuotare Parte_1 Controparte_2 l'immobile di cui trattasi, concordando dunque la liberazione dell'immobile de quo per la data del 15- 09-2018; nel mese di settembre 2018, la utilizzando le chiavi dell'appartamento del Controparte_2 fratello in suo possesso, aveva svuotato l'immobile, asportando un salottino con scrivania in vetro, cassettiera, sedie, una libreria a due ante, un televisore, una cucina, una camera da letto ed una parabola per il televisore (come da deposizione del teste resa all'udienza del 25-06-2024); detti Testimone_1 beni mobili ed effetti personali asportati dall'appartamento in uso al defunto non sarebbero _3 stati indicati in alcun modo nel verbale d'inventario, comportando ciò, secondo l'opposta, ai sensi dell'art. 494 c.c., la decadenza dal beneficio;
sempre secondo l'odierna opposta, la avrebbe dovuto _3 dunque, a norma dell'art. 485 c.c., procedere all'inventario dei beni entro tre mesi dall'apertura della successione e, cioè, dalla morte del IG. , mentre detto adempimento era stato eseguito _3 tardivamente in data 28-06-2019, a distanza di quasi dieci mesi dall'apertura della successione, dovendo dunque ella essere considerata erede pura e semplice, essendo decorso il termine di tre mesi senza che fosse stato redatto l'inventario.
pagina 3 di 5 5) Deve ritenersi che, in realtà, non sia stato sufficientemente dimostrato che la fosse nel possesso _3 di beni ereditari, non emergendo ciò univocamente dalle risultanze processuali e, segnatamente, dalla deposizione del teste il quale si è limitato a riferire che l'appartamento era stato svuotato, Tes_1 senza poter affermare nulla sulla proprietà dei beni in esso contenuti.
Dalla testimonianza resa da trasportatore di mobili incaricato dalla Testimone_2 CP_2
resa all'udienza del 16-10-24, per contro, può trarsi conferma del fatto che gli arredi erano di
[...] proprietà di che li aveva fatti trasportare dalla propria casa di Catignano per venire Controparte_2 incontro alle esigenze del fratello invalido e con difficoltà economiche, per poi farli riportare a Catignano alla morte dello stesso, avendo il detto teste affermato, tra l'altro, di aver portato a Pescara, prelevandoli da Catignano, “la cucina, cioè la parte dei fuochi e qualche pensile, tavolo e sedie, un altro tavolo in vetro, utensili, stoviglie e posate, tovaglie, divano, televisore, camera da letto, armadio, due mobiletti da ingresso, qualche vestito rimasto nell'armadio”, che la porta era stata aperta a Catignano dalla sig.ra che i mobili in questione erano in uso nella casa di Catignano e non erano CP_2 nuovi, e che il televisore era un modello recente, nonché di avere, dopo circa due anni, riportato a Catignano i mobili che lui e il suo socio avevano portato a Pescara, sempre su incarico della o Pt_1 della madre, affermando che i mobili erano i medesimi;
detta deposizione collima con quella della teste
, cognata di escussa alla stessa udienza, la quale ha riferito della Testimone_3 Parte_1 presenza degli arredi in questione presso la casa della suocera in Catignano, prima di essere CP_2 portati in Pescara, nella casa condotta in locazione da . _3
Deve dunque ritenersi che l'opposta non abbia, ex art. 2697 c.c., fornito sufficiente prova del possesso di beni ereditari del de cuius in capo alla , atteso che, secondo la giurisprudenza della Corte CP_2 di Cassazione, “in tema di accettazione dell'eredità, ai fini dell'applicabilità dell'art. 485 cod. civ., che prevede l'ipotesi della cosiddetta " accettazione presunta" per effetto della mancata effettuazione dell'inventario entro tre mesi dall'apertura della successione da parte di chi sia in possesso dei beni ereditari, l'onere della prova di tale possesso incombe su colui che lo abbia dedotto” (Cass. Sez. 3, 29/03/2006, n. 7226, Rv. 587967 – 01; Cass. Sez. 2, 22/03/1999, n. 2663, Rv. 524415 - 01); l'opponente, per contro, ha fornito sufficienti elementi in senso contrario.
Conseguentemente, deve ritenersi che la abbia correttamente, ai sensi dell'art. 487 c.c., CP_2 effettuato la dichiarazione di accettazione con beneficio d'inventario entro il previsto termine (che coincide con quello di prescrizione del diritto di accettare) e compiuto l'inventario entro i tre mesi dalla predetta dichiarazione (docc. 12 e 13 fascicolo opposta). Non poteva dunque essere considerata erede pura e semplice.
L'inventario consiste nell'elencazione di tutti i beni, mobili e immobili, che fanno parte del patrimonio ereditario allo scopo di determinarne la consistenza e di tenerlo separato da quello dell'erede e vi procede il cancelliere del Tribunale del luogo in cui si è aperta la successione o un notaio. L'accettazione con beneficio di inventario ha dunque la funzione di evitare la confusione tra il patrimonio del de cuius e quello dell'erede. Per l'effetto, il secondo risponde dei debiti ereditari nei limiti di quanto ricevuto (intra vires). Ove i beni del defunto non siano sufficienti, i suoi creditori non possono aggredire il patrimonio dell'erede. Il patrimonio della è dunque da ritenersi CP_2 separato da quello del fratello . _3
A sua volta la figlia erede di , vista la separazione dei due patrimoni, ha Parte_1 CP_2 rinunciato all'eredità retrolasciata dallo zio con dichiarazione del 20-1-2022 (doc. 4 _3 fascicolo opponente) innanzi al cancelliere del Tribunale di Pescara, vista la passività della stessa, che non risultava nemmeno dall'inventario redatto dal predetto cancelliere su impulso della sig.ra CP_2
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pagina 4 di 5 A ciò si aggiunga che la società opposta (come da documentazione versata in atti nel fascicolo di
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non ha mai comunicato a l'esistenza della posizione debitoria dell'intestatario CP_1 CP_2 dell'originario finanziamento, , né le ha inviato una messa in mora, non avendo pertanto ella _3 conoscenza del preteso debito in capo al fratello.
6) Le considerazioni di cui sopra, in virtù del principio della ragione più liquida, (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 10839 del 18/04/2019, Rv. 653636 – 01; Cass. Sez. 5 - , Ordinanza n. 363 del 09/01/2019, Rv. 652184 – 01; Cass. Sez. 5 - , Sentenza n. 11458 del 11/05/2018, Rv. 648510 – 01), renderebbero superfluo l'esame delle diverse doglianze ed eccezioni formulate dalle parti.
7) Tuttavia, può rilevarsi che comunque l'opposta non ha dedotto, né tantomeno dimostrato, come sia arrivata alla determinazione dell'importo ingiunto in via monitoria, non indicando neppure il numero di rate che non sarebbero state pagate dal Spetta infatti all'opposta, ricorrente per ingiunzione, _3 l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto fatto valere attraverso la produzione della pertinente documentazione con specifico riguardo al contratto e agli estratti conto relativi all'andamento del rapporto comprovanti il credito azionato. Ebbene, nel caso all'esame, l'opposta ha prodotto il contratto di finanziamento (doc. 03 fascicolo opposta) e copia della comunicazione di liquidazione del finanziamento (doc. 4), provando dunque il rapporto di finanziamento, ma a sostegno del credito azionato (quantum) non ha prodotto alcunché, non fornendo alcuna spiegazione sulle eventuali modalità di calcolo dell'importo ingiunto e, dunque, del credito richiesto.
Né può avere rilievo la tesi, sostenuta dalla opposta, della mancata contestazione specifica da parte dell'opponente del credito ai sensi dell'art. 115 cpc. Se è vero, infatti, che il convenuto-opponente è gravato dall'onere di contestazione specifica dei fatti posti dall'attore-opposto a fondamento della domanda, resta fermo che questo onere si coordina con quello di allegazione dei fatti di causa che incombe sull'attore, sicché la mancata allegazione puntuale dei fatti costitutivi, modificativi o estintivi rispetto ai quali opera il principio di non contestazione esonera il convenuto, che abbia genericamente negato il fatto altrettanto genericamente allegato, dall'onere di compiere una contestazione circostanziata (Cass. n. 36908/2020). Nel caso all'esame, alla generica affermazione del credito asseritamente vantato da non supportato da idonea documentazione a specificazione Controparte_1 delle voci su cui si è formato l'importo richiesto, si è contrapposta la generica difesa dell'opponente, che ha lamentato che non sia dato sapere come l'opposta sia arrivata a richiedere la somma ingiunta.
8) L'opposizione deve pertanto essere accolta e l'opposto decreto ingiuntivo deve essere conseguentemente revocato.
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al R.G. n. 443/2023, per le causali di cui in motivazione, così provvede: revoca il decreto ingiuntivo n. 1757/22 emesso in data 19-12-22 dal Tribunale di Pescara;
condanna in persona del legale rappresentante pro tempore, alla rifusione in favore di Controparte_1
, delle spese del presente giudizio, che si liquidano in complessivi € 5.077,00, dovuti per Parte_1 compensi, oltre rimborso forfettario 15%, IVA e CPA come per legge.
Pescara, 19 agosto 2025
Il Giudice
dott. Patrizia Franceschelli pagina 5 di 5