Decreto cautelare 31 luglio 2024
Ordinanza cautelare 6 settembre 2024
Sentenza 23 aprile 2025
Parere definitivo 20 maggio 2025
Ordinanza collegiale 26 novembre 2025
Accoglimento
Sentenza 29 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 29/04/2026, n. 3351 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 3351 |
| Data del deposito : | 29 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 03351/2026REG.PROV.COLL.
N. 00305/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 305 del 2025, proposto dalla società SARIM S.r.l., nella persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’avv. Fabio Elefante, con domicilio digitale come da PEC da Registri di giustizia;
contro
il Comune di Capaccio Paestum, nella persona del Sindaco pro tempore ; rappresentato e difeso dall’avv. Ermanno Santoro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di giustizia;
per la riforma
della sentenza T.a.r. Campania, sezione staccata di Salerno, sez. I, 10 giugno 2024 n.285, che ha respinto il ricorso n. 977/2023 R.G. proposto per:
l’annullamento dei seguenti atti del Comune di Capaccio Paestum, concernenti il Servizio di spazzamento, raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti urbani ed assimilati e servizi complementari CUP H45C20000060004 – CIG: 83335631BE affidato alla SARIM S.r.l.:
a) della nota 19 aprile 2023 prot. n.17300, con cui il Responsabile di procedimento ha negato l’adeguamento dei corrispettivi contrattuali richiesto con nota dell’impresa 20 marzo 2023 prot. n.12785;
b) del conforme parere 19 aprile 2023 prot. n.17299 dell’Avvocatura comunale;
e di tutti gli altri atti presupposti, conseguenti o, comunque, connessi;
e la condanna del Comune stesso alla rideterminazione del canone annuo nella misura di giustizia;
visto il ricorso con i relativi allegati;
visti gli atti tutti di causa;
udito il relatore dott. LU NO alla pubblica udienza del giorno 05 marzo 2026;
uditi, altresì, i difensori delle parti;
ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.
FA
1. Con bando pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 24 giugno 2020, il Comune di Capaccio Paestum indiceva una procedura aperta, da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, per l’affidamento del “ servizio di spazzamento, raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti urbani ed assimilati e servizi complementari ”, per un importo complessivo a base di gara pari ad € 29.077.722,75 oltre IVA, con termine di presentazione delle offerte fissato al 27 luglio 2020.
1.1. Nel Capitolato speciale d’appalto veniva inserita una specifica clausola di revisione dei prezzi ai sensi dell’art. 106, del d.lgs. n. 50/2016. In particolare, l’art. 30, rubricato “ Indicizzazione del canone e revisione del prezzo ”, disciplinava le modalità di aggiornamento del corrispettivo contrattuale, prevedendo, tra l’altro, la revisione annuale dei canoni a partire dal secondo anno di esecuzione, nonché i criteri di accertamento delle variazioni dei costi relativi alla manodopera, al carburante e alle spese varie.
1.2. All’esito della procedura di gara, con determinazione dirigenziale n. 590, del 3 novembre 2020, il servizio veniva aggiudicato alla società SARIM S.r.l., con un ribasso del 3,367% e per un importo complessivo pari ad € 28.104.506,33 oltre IVA.
1.3. In data 25 febbraio 2021 le parti stipulavano il contratto d’appalto rep. n. 4161/2021, il quale recepiva espressamente la clausola di revisione dei prezzi di cui all’art. 30 del Capitolato, mediante il richiamo contenuto nell’art. 11 del contratto.
1.4. Nel corso dell’esecuzione del rapporto contrattuale, la società affidataria, deducendo una significativa variazione in aumento dei costi di gestione del servizio, presentava al Comune istanza di revisione del corrispettivo, ai sensi dell’art. 30 del Capitolato e dell’art. 106 del d.lgs. n. 50/2016.
In particolare, con prima istanza prot. n. 1678, del 24 ottobre 2022, la società chiedeva la rideterminazione del canone mensile nella misura di € 500.425,31 oltre IVA, con decorrenza dal 1° ottobre 2022, nonché la liquidazione delle maggiori somme maturate per il periodo 1° marzo 2022 – 30 settembre 2022, quantificate in € 188.063,29 oltre IVA, sollecitando altresì l’avvio del relativo procedimento istruttorio.
1.5. Tale istanza veniva successivamente annullata e sostituita da una nuova richiesta, presentata con nota prot. n. 673 del 20 marzo 2023, con la quale la società, sulla base di un aggiornato prospetto dei costi, chiedeva:
i)la revisione del corrispettivo contrattuale, con determinazione del canone mensile nella misura di € 504.592,25 oltre IVA, a decorrere dal 1° marzo 2023, in ragione degli incrementi registrati per il costo del personale, del carburante e delle spese varie;
ii)la liquidazione delle maggiori somme maturate nel periodo 1° marzo 2022 – 28 febbraio 2023, quantificate in € 434.205,70 oltre IVA;
iii)l’avvio, in via d’urgenza, del procedimento di verifica e revisione del canone.
1.6. Il Comune di Capaccio Paestum riscontrava tale istanza con nota prot. n. 17300 del 19 aprile 2023, richiamando, tra l’altro, l’art. 30 del Capitolato speciale, l’art. 106 del d.lgs. n. 50/2016, nonché il parere reso dal Responsabile del servizio Avvocatura e Contenzioso con nota prot. n. 17299 del medesimo giorno.
In particolare, nel citato parere veniva evidenziato che la revisione dei prezzi non costituirebbe un diritto automatico dell’appaltatore né un obbligo per l’amministrazione, ma un’eventualità rimessa all’accordo tra le parti, e che, nel caso di specie, non ricorrerebbero i presupposti per l’applicazione delle disposizioni di cui all’art. 106 del d.lgs. n. 50/2016, non risultando dimostrato un incremento dei prezzi in misura non inferiore al 10% tale da alterare l’equilibrio contrattuale originario.
Sulla base di tali considerazioni, l’Amministrazione comunale comunicava il rigetto dell’istanza della società, ritenendo non integrati i presupposti per la revisione del canone, in quanto non sarebbe stato registrato un aumento o una diminuzione del prezzo complessivo in misura superiore al 10%.
2. Con ricorso proposto innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, Sezione staccata di Salerno, la società SARIM S.r.l., in qualità di affidataria del servizio di spazzamento, raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti urbani ed assimilati nel Comune di Capaccio Paestum, impugnava le note prot. nn. 17300 e 17299 del 19 aprile 2023, con le quali l’Amministrazione comunale aveva respinto l’istanza di revisione del canone contrattuale, avanzata dalla società in ragione dell’asserito aumento dei costi di gestione del servizio.
2.1. Con il medesimo ricorso, la società chiedeva altresì l’accertamento del proprio diritto alla revisione del canone annuo ai sensi dell’art. 30 del Capitolato speciale d’appalto e dell’art. 11 del contratto stipulato con il Comune, nonché la condanna dell’Amministrazione alla rideterminazione del corrispettivo contrattuale, con riconoscimento di un canone mensile revisionato a decorrere dal 1° marzo 2023 e al pagamento delle somme maturate per il periodo precedente.
3. Si costituiva nel giudizio di primo grado il Comune di Capaccio Paestum, resistendo al ricorso e chiedendone il rigetto.
4. Con sentenza 10 giugno 2024, n. 1258, il T.a.r. adito respingeva il ricorso, ritenendo assorbente il difetto di prova in ordine agli allegati aumenti dei costi dedotti dalla società ricorrente.
4.1. In particolare, il giudice di primo grado riteneva che la clausola contrattuale relativa alla revisione dei prezzi fosse formulata in termini chiari ed inequivoci, nel senso di imporre l’utilizzo, ai fini del calcolo dell’indice di riferimento, del prezzo del gas naturale comprensivo di IVA e riferito alle utenze domestiche, con conseguente legittimità del rifiuto opposto dall’Amministrazione di considerare parametri diversi.
4.2. Il T.a.r. escludeva, altresì, che un’interpretazione secondo buona fede o in funzione della finalità della clausola potesse condurre a un risultato difforme dal dato letterale, ritenendo che ciò si sarebbe tradotto in un’inammissibile alterazione del contenuto negoziale.
In particolare, il giudice di primo grado rilevava che:
i) in relazione all’aumento del costo della manodopera, la società non aveva prodotto la documentazione richiesta dall’art. 30 del Capitolato speciale, essendosi limitata a depositare una tabella riferita all’anno 2019 e un prospetto di provenienza associativa per l’anno 2022, senza allegare i contratti di lavoro;
ii) in relazione al costo del carburante, non era stato prodotto il prezzo fissato dal C.I.P.E. e pubblicato in G.U.R.I., ma un diverso listino elaborato dalla Camera di Commercio;
iii)quanto alle spese varie, la documentazione prodotta proveniva dall’ISTAT e non dalla Camera di Commercio di Salerno, come richiesto dalla lex specialis , risultando inoltre generica l’indicazione delle voci di costo;
In relazione alla dedotta violazione dell’art. 1, comma 511, della legge n. 208/2015 e dell’art. 106, comma 1, lett. a), del d.lgs. n. 50/2016, il giudice di prime cure osservava che, anche a voler qualificare le istanze della ricorrente come dirette a ottenere una riconduzione ad equità del contratto, non risultavano integrati i presupposti applicativi della relativa disciplina, atteso che:
i)la ricorrente non aveva attivato alcuno dei rimedi previsti in caso di mancato accordo, quali la risoluzione del contratto o il ricorso all’Autorità di regolazione del settore;
ii)non era stata fornita adeguata prova del superamento della soglia di rilevanza della sopravvenienza negativa richiesta dalla normativa. In ragione di tali considerazioni, il TAR concludeva nel senso dell’infondatezza della pretesa azionata, rigettando il ricorso.
5. Avverso tale decisione la società SARIM S.r.l. ha proposto appello per il motivo riportato nella parte in diritto.
6. Si è costituito anche nel presente grado di giudizio il Comune di Capaccio Paestum, chiedendo il rigetto dell’appello.
7. All’udienza pubblica del 5 marzo 2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
RI
1.Con un unico mezzo di gravame la parte appellante deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 106 del d.lgs. n. 50/2016, nonché dell’art. 30 del Capitolato speciale di appalto e dell’art. 11 del contratto rep. n. 4161/2021, oltre a plurimi profili di eccesso di potere, censurando la sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto legittimo il diniego opposto dal Comune di Capaccio Paestum all’istanza di revisione del canone.
1.2. L’appellante sostiene che la clausola in esame, in conformità al disposto di cui all’art. 106 del d.lgs. n. 50/2016, sarebbe finalizzata a garantire un meccanismo di adeguamento del canone idoneo a riflettere le effettive variazioni dei costi sostenuti dall’appaltatore, sicché non potrebbero essere computati elementi – quali la riduzione dell’IVA e degli oneri di sistema – che non incidono in concreto sui costi dell’operatore economico.
In particolare, deduce che l’IVA non costituirebbe un costo effettivo per l’appaltatore, trattandosi di una partita meramente finanziaria recuperabile, mentre la riduzione degli oneri di sistema risulterebbe applicabile soltanto a determinate categorie di utenza, non comprendenti quella dell’appellante, con conseguente carattere meramente “fittizio” dell’abbattimento del prezzo così determinato.
Ne deriverebbe, secondo la prospettazione in esame, che l’interpretazione accolta dal primo giudice si porrebbe in contrasto con la funzione della clausola revisionale, determinando un’alterazione del sinallagma contrattuale in danno dell’appaltatore.
1.3. L’appellante deduce, altresì, l’erroneità della sentenza nella parte in cui ha escluso la possibilità di un’interpretazione della clausola secondo buona fede e in funzione della sua finalità, assumendo che proprio tali criteri ermeneutici avrebbero dovuto condurre a privilegiare un’interpretazione sostanziale, coerente con l’effettivo assetto degli interessi delle parti.
1.4. Viene, inoltre, censurato il richiamo operato dal giudice di primo grado all’art. 1, comma 511, della legge n. 208/2015, ritenuto inconferente, non avendo l’appellante richiesto una modifica del contratto, ma la corretta applicazione della clausola revisionale già prevista.
1.5. Infine, l’appellante contesta la valutazione del T.a.r. circa il mancato superamento della soglia di rilevanza dell’aumento dei prezzi, deducendo che l’incremento del costo del gas naturale, di carattere straordinario e imprevedibile, risulterebbe documentalmente attestato da fonti ufficiali (ARERA), con conseguente incidenza significativa sull’equilibrio contrattuale.
2. Il motivo è fondato nei sensi ed entro i limiti di seguito evidenziati.
2.1. In via generale il Collegio ricorda che, secondo un costante indirizzo interpretativo, l'istituto della revisione prezzi ha un duplice scopo. Esso, per un verso, mira a tutelare l'esigenza dell'amministrazione di evitare che il corrispettivo del contratto di durata subisca aumenti incontrollati nel corso del tempo e tali da sconvolgere il quadro finanziario sulla cui base è avvenuta la stipulazione del contratto; per altro verso, mira a tutelare l'interesse dell'impresa a non subire l'alterazione dell'equilibrio contrattuale conseguente alle modifiche dei costi che ragionevolmente si verificano durante l'arco del rapporto e che potrebbero indurla ad una riduzione degli standard qualitativi delle prestazioni.
La giurisprudenza ha avuto, infatti, modo di chiarire che la revisione prezzi mira a garantire il riequilibrio del sinallagma contrattuale “ a fronte di una sua documentata alterazione … la finalità dell’istituto della revisione periodica dei prezzi nei contratti ad esecuzione periodica o continuativa, come previsto dall’art. 115 d.lvo n. 163/2006, consiste nell’esigenza di assicurare un costante equilibrio tra le prestazioni dedotte in contratto, sì da mantenere inalterato il cd. sinallagma funzionale, quando si verificano circostanze sopravvenute incidenti sull'equilibrio tra le prestazioni ” (Cons. Stato, sez. III, nn. 3317/2022 e 7288/2023).
Tale linea interpretativa è stata, di recente, condivisa anche dall’Adunanza Plenaria 6 agosto 2021, n. 14, secondo cui la ratio della revisione prezzi è quella di svolgere una funzione “integrativa” del prezzo contrattuale, rideterminando il prezzo dedotto nel contratto in retrospettiva, cioè con riferimento allo squilibrio che nel tempo si è venuto progressivamente a produrre rispetto alla prestazione oggetto del contratto.
Del resto, come è stato attentamente rilevato, l’istituto della revisione del prezzo serve ad eliminare l’alea economica (o a ridurne l’impatto) correlata al possibile aumento dei prezzi ma non può, in concreto, trasformarsi in un meccanismo di modifica del prezzo originariamente stabilito, peraltro solo a vantaggio di una parte.
In tal senso, si è chiarito che il meccanismo compensativo previsto dell’istituto in esame ha il solo scopo di prevedere un limitato adeguamento dei prezzi contrattuali, in rapporto all’eventuale verificarsi di eventi eccezionali determinanti un innalzamento dei prezzi (Cons. Stato n. 9426/2022).
2.2. Tanto premesso sul piano generale, va osservato che, nella fattispecie in esame, la disciplina della revisione dei prezzi trova la propria fonte immediata e vincolante nella lex specialis di gara e nel contratto stipulato tra le parti, i quali, mediante l’art. 30 del Capitolato speciale e l’art. 11 del contratto, hanno espressamente previsto una clausola di indicizzazione e revisione del canone ai sensi dell’art. 106, comma 1, lett. a), del d.lgs. n. 50/2016.
Tale clausola risulta formulata in termini chiari, precisi e inequivoci, individuando sia i presupposti della revisione sia i criteri tecnici per la determinazione delle variazioni dei costi, con riferimento, in particolare, alla manodopera, al carburante e alle spese varie, nonché le modalità temporali di applicazione della revisione stessa.
In presenza di una siffatta previsione pattizia, l’Amministrazione era tenuta a dare applicazione alla clausola di revisione secondo i criteri ivi stabiliti, non potendo introdurre, in via interpretativa o applicativa, ulteriori condizioni non previste né dalla lex specialis né dal contratto.
Deve, pertanto, ritenersi erroneo l’operato del Comune nella parte in cui ha subordinato l’accoglimento dell’istanza di revisione alla sussistenza di una variazione dei prezzi non inferiore al 10%, tale da alterare significativamente l’equilibrio contrattuale originario.
Tale soglia percentuale, infatti, non è prevista né dall’art. 30 del Capitolato né dall’art. 11 del contratto, i quali disciplinano autonomamente la revisione dei prezzi senza richiamare limiti quantitativi minimi di variazione.
2.3. Né può ritenersi applicabile al caso di specie l’art. 1, comma 511, della legge n. 208/2015, richiamato dall’Amministrazione, atteso che tale disposizione riguarda esclusivamente i contratti stipulati nell’ambito di accordi-quadro aggiudicati da soggetti aggregatori, fattispecie che non ricorre nel caso in esame, in cui la procedura è stata indetta da un Comune non qualificabile come soggetto aggregatore ai sensi della normativa vigente.
Ne consegue che il richiamo operato dall’Amministrazione alla predetta disciplina si rivela inconferente e giuridicamente erroneo, avendo determinato l’introduzione di un presupposto – quello della variazione superiore al 10% – del tutto estraneo al regolamento negoziale applicabile.
2.4. Parimenti inconferente risulta il riferimento alla disciplina civilistica di cui all’art. 1664 c.c., atteso che, in materia di contratti pubblici, tale disciplina assume carattere residuale e trova applicazione soltanto in assenza di specifiche clausole di revisione dei prezzi, mentre, nel caso di specie, tali clausole risultano espressamente previste e puntualmente disciplinate dalla lex specialis e dal contratto.
In tale quadro, la clausola di revisione prevista dalla lex specialis di gara, ai sensi dell’art. 106 del d.lgs. n. 50 del 2016 e, in particolare, dall’art. 30 del Capitolato Speciale d’Appalto, non può essere interpretata nel senso di subordinare l’aggiornamento del costo del personale esclusivamente alla previa emanazione delle tabelle ministeriali di cui all’art. 23, comma 16, del medesimo decreto legislativo.
Tali tabelle, infatti, pur costituendo parametro di riferimento ufficiale, non sono assistite da un obbligo di emanazione tempestiva né automatica da parte del Ministero del Lavoro. La loro adozione può risultare ritardata per ragioni legate alla complessità del procedimento e alla necessità di acquisire il consenso delle parti sociali, come dimostrato nel caso di specie, ove le tabelle relative agli aggiornamenti contrattuali del 2022 sono state pubblicate soltanto nel marzo 2024, a distanza di circa ventidue mesi dalla sottoscrizione del CCNL di riferimento.
2.5. Per altro verso, deve rilevarsi che gli effetti economici derivanti dagli accordi di rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro sono immediatamente esigibili nei confronti dei lavoratori e, conseguentemente, vincolano le imprese all’adeguamento dei trattamenti retributivi indipendentemente dalla pubblicazione delle predette tabelle ministeriali.
Nel caso in esame, è pacifico che, al momento della presentazione dell’istanza di revisione prezzi da parte dell’appellante (20 marzo 2023), le tabelle ministeriali aggiornate non erano ancora state emanate. In tale contesto, l’impresa ha fatto legittimo ricorso alle tabelle elaborate da MB, predisposte secondo criteri conformi a quelli ministeriali e basate sugli accordi di rinnovo del CCNL di settore.
Tali elaborazioni, sebbene non ancora formalmente validate dal Ministero, risultano idonee a rappresentare l’effettiva dinamica dei costi del lavoro, tanto più che le successive tabelle ministeriali hanno confermato incrementi percentuali persino superiori rispetto a quelli utilizzati dall’appellante.
2.6. Deve, pertanto, ritenersi che l’art. 30 del Capitolato, nella parte in cui richiede la produzione delle tabelle ministeriali aggiornate, non possa essere interpretato in modo rigidamente formalistico, precludendo la revisione dei prezzi in presenza di un accertato aumento dei costi della manodopera, ove le tabelle non siano state tempestivamente adottate per cause non imputabili all’appaltatore.
L’art. 30 deve, di contro, interpretarsi alla luce del canone della buona fede, che impone di interpretare la lex specialis in modo coerente con le esigenze di lealtà e correttezza nei rapporti tra le parti, impedendo interpretazioni eccessivamente formalistiche o opportunistiche che contraddicano lo spirito dell’accordo.
Una diversa interpretazione si porrebbe, inoltre, in contrasto con i principi di ragionevolezza e di equilibrio contrattuale, determinando un ingiustificato sacrificio per l’operatore economico, costretto a sostenere maggiori oneri retributivi imposti dalla contrattazione collettiva senza possibilità di adeguamento del corrispettivo.
Del resto, la stessa disciplina di gara impone all’appaltatore l’applicazione integrale del CCNL di settore e dei relativi rinnovi, rendendo inevitabile il sostenimento dei maggiori costi derivanti dagli accordi collettivi. Ne consegue che il CCNL costituisce, anche in assenza delle tabelle ministeriali, parametro sufficiente e idoneo ai fini della dimostrazione dell’incremento del costo della manodopera.
2.7. Alla luce delle considerazioni che precedono, deve ritenersi provato l’aumento dei costi del lavoro dedotto dall’appellante, potendo l’amministrazione fare legittimo riferimento sia al CCNL applicabile sia alle tabelle prodotte dall’impresa, conformi alla lex specialis e coerenti con i successivi dati ufficiali.
Il giudice di primo grado ha, dunque, erroneamente affermato che non sarebbero state fornite le prove richieste dall’art. 30 del Capitolato Speciale, senza considerare che le tabelle ministeriali aggiornate sono state pubblicate soltanto nel marzo 2024, e dunque in epoca successiva alla presentazione dell’istanza di revisione.
Alla luce della disciplina di gara, ed in particolare dell’art. 8 del Capitolato, che individua puntualmente il personale necessario, il relativo inquadramento e il CCNL applicabile, deve ritenersi che l’appellante abbia assolto agli oneri probatori posti a suo carico mediante la produzione della documentazione disponibile al momento, ossia le tabelle ministeriali relative all’anno 2019 e, per gli anni successivi, il prospetto elaborato da MB.
In tale contesto, l’amministrazione ben avrebbe potuto procedere all’istruttoria utilizzando il CCNL applicabile e la documentazione trasmessa, senza necessità di attendere l’emanazione delle tabelle ministeriali, tanto più considerando che il personale impiegato era già in servizio presso il precedente appalto ed è transitato all’appellante, con conseguente piena conoscibilità dei relativi costi.
Ne consegue che, anche ai fini della prima revisione, risultava possibile effettuare il raffronto tra i dati emergenti dalla documentazione prodotta e quelli vigenti alla data di aggiudicazione, come richiesto dall’art. 30 del Capitolato Speciale.
2.8. Analogamente fondati risultano i profili del primo motivo di appello concernenti l’aumento dei costi del carburante.
La clausola di revisione prezzi di cui all’art. 30 del Capitolato Speciale non può essere interpretata nel senso di subordinare l’aggiornamento del costo del carburante alla produzione del prezzo fissato dal CIPE e pubblicato in Gazzetta Ufficiale, atteso che tale parametro non è più esistente nell’ordinamento.
A seguito della riforma introdotta dalla legge n. 141 del 2019, il CIPE è stato sostituito dal CIPESS, il quale non esercita più la funzione di determinazione dei prezzi di riferimento del carburante, come emerge dalle competenze attualmente attribuitegli e dalla prassi amministrativa.
In assenza di tale parametro, deve ritenersi che la clausola contrattuale non possa essere applicata in modo rigidamente letterale, imponendo un adempimento impossibile.
Ne consegue che la documentazione prodotta dall’appellante, costituita dal listino provinciale dei prezzi dei prodotti petroliferi elaborato dalla Camera di Commercio di Salerno, deve ritenersi idonea a dimostrare le variazioni intervenute, in quanto fonte ufficiale e attendibile.
Anche sotto tale profilo, pertanto, la sentenza impugnata risulta erronea.
2.9. Del pari meritevoli di accoglimento sono le censure relative all’aumento dei costi delle spese varie.
L’art. 30 del Capitolato Speciale prevede che tali costi siano aggiornati sulla base di apposita certificazione rilasciata dalla Camera di Commercio di Salerno; tuttavia, come comprovato dalla parte appellante, tale certificazione non è più rilasciata, essendo gli indici ufficiali delle variazioni dei prezzi al consumo elaborati e certificati esclusivamente dall’ISTAT.
Ne consegue che la clausola contrattuale non può essere interpretata nel senso di richiedere una documentazione non più esistente, dovendosi invece ritenere sufficiente la produzione delle certificazioni ISTAT, le quali costituiscono l’unico parametro ufficiale disponibile.
Deve, inoltre, escludersi il carattere generico dell’istanza, atteso che il Capitolato non richiede una specifica analitica delle singole voci ricomprese nelle “spese varie”, limitandosi a stabilire il criterio di aggiornamento mediante l’indice ISTAT.
Peraltro, l’appellante ha chiarito il metodo di determinazione di tale voce, indicando che essa è ricavata per differenza rispetto alle altre componenti del canone, e la stessa amministrazione ha riconosciuto la composizione delle voci considerate, limitandosi a contestare la rilevanza di alcune di esse ai fini della revisione.
Deve, pertanto, ritenersi che la documentazione prodotta fosse idonea a consentire la verifica delle variazioni intervenute, secondo quanto richiesto dalla lex specialis .
3. Alla luce delle considerazioni che precedono, la sentenza impugnata deve essere riformata, avendo erroneamente escluso la prova degli aumenti dei costi rilevanti ai fini della revisione prezzi.
Invero, ove la documentazione specificamente prevista dal Capitolato non sia disponibile per cause non imputabili all’appaltatore, ma sia comunque fornita documentazione alternativa idonea a dimostrare le variazioni dei costi, l’amministrazione è tenuta a procedere alla relativa valutazione, nel rispetto dei principi di buona fede, correttezza e equilibrio contrattuale.
Ne consegue che avrebbe dovuto essere accertato il diritto dell’appellante alla revisione del canone, con conseguente condanna dell’amministrazione al pagamento delle somme dovute.
Deve, pertanto, essere accolto il ricorso di primo grado, con conseguente annullamento della nota del 19 aprile 2023 prot. n.17300, con cui il Responsabile di procedimento ha negato l’adeguamento dei corrispettivi e accertamento del diritto della società appellante alla revisione del canone contrattuale secondo i criteri stabiliti dall’art. 30 del Capitolato speciale e dall’art. 11 del contratto.
Per l’effetto, l’Amministrazione appellata dovrà procedere alla rideterminazione del corrispettivo contrattuale e al pagamento delle somme dovute a titolo di revisione del canone, nei limiti e secondo le modalità risultanti dall’istruttoria da svolgersi in applicazione delle richiamate disposizioni contrattuali, ivi inclusa la corresponsione del canone revisionato con decorrenza dal 1° marzo 2023 e delle differenze maturate per il periodo 1° marzo 2022 – 28 febbraio 2023, nella misura che sarà determinata in sede esecutiva.
4. La particolarità della questione è giusto motivo per compensare per intero fra le parti le spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sull’appello come in epigrafe proposto (ricorso n.305/2025 R.G.):
a) in riforma della sentenza impugnata, accoglie l’appello e, per l’effetto, accoglie il ricorso di primo grado, con conseguente annullamento della nota 19 aprile 2023, prot. n.17300;
b) dichiara integralmente compensate tra le parti le spese del doppio grado di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 5 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
CE GA NI, Presidente FF
Emanuela Loria, Consigliere
LU NO, Consigliere, Estensore
Ofelia Fratamico, Consigliere
Paolo Marotta, Consigliere
| L'RE | IL PRESIDENTE |
| LU NO | CE GA NI |
IL SEGRETARIO