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Sentenza 17 novembre 2025
Sentenza 17 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vibo Valentia, sentenza 17/11/2025, n. 1930 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vibo Valentia |
| Numero : | 1930 |
| Data del deposito : | 17 novembre 2025 |
Testo completo
N. 1297/2022 Reg. Gen.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA Settore Lavoro e Previdenza
Il Giudice del Tribunale di Vibo Valentia, in funzione del Giudice del Lavoro, dott.ssa Angela Damiani, all'esito della trattazione scritta esperita nella data del 13.9.2025, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa TRA
rappresentato e difeso, giusta procura in atti, congiuntamente e Parte_1 disgiuntamente dagli avv.ti Paolo Fuduli (PEC: e Vincenzo Fogliaro (PEC: Email_1
; Email_2
RICORRENTE E
IN PERSONA DEL Controparte_1
RAPPRESENTANTE LEGALE PRO TEMPORE, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, congiuntamente e disgiuntamente dagli avv.ti Ettore Triolo e Valeria Grandizio (PEC: E
); Email_3
RESISTENTE e
, IN PERSONA DEL RAPPRESENTANTE LEGALE Controparte_2
PRO TEMPORE, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Pietro Rosano (PEC:
. Email_5
RESISTENTE Oggetto: Impugnazione intimazione di pagamento. Conclusioni: i procuratori delle parti concludevano come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso depositato in cancelleria il 08/06/2022, parte ricorrente in epigrafe indicata, agiva in questa sede, rappresentando l'illegittimità dell'intimazione di pagamento n. 1392021900628203000, notificata il 29.4.2022, cui sono sottesi gli avvisi di addebito n. 43920150000395002000, 43920160000247801000 e 43920160000787403000, di importo complessivamente pari a 7.153,71€, deducendo di non aver mai ricevuto notifica degli avvisi di addebito predetti e l'estinzione, in ogni caso, delle pretese creditorie per intervenuta prescrizione. Tutto ciò premesso concludeva chiedendo all'intestato Tribunale: “accertare e dichiarare per tutti i motivi sopra esposti, l'illegittimità dell'intimazione di pagamento n. 13920219000628203/000, notificata in data 29/04/2022 da parte dell Controparte_3
[..
[...] e di ogni altro suo atto presupposto, connesso o, comunque, consequenziale e, per
[...]
l'effetto, dichiararne la sua nullità e/o l'inefficacia, per tutti i motivi esposti in premesse. Con vittoria di spese e competenze di difesa ed ogni altro accessorio della soccombenza da distrarre ex art. 93 c.p.c. in favore dei sottoscritti procuratori che dichiarano di aver anticipato le prime e non riscosso le seconde.” Instauratosi ritualmente il contraddittorio, si costituivano in giudizio ed , contestando CP_1 CP_4 le pretese di parte ricorrente e chiedendo il rigetto del ricorso con il favore delle spese di lite. La causa, istruita con la documentazione prodotta dalle parti, è stata decisa all'esito della trattazione scritta.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso è fondato parzialmente, secondo le motivazioni di seguito indicate.
2. Parte ricorrente agisce per ottenere l'accertamento della non debenza delle pretese creditorie riportate dall'intimazione di pagamento impugnata in ragione dell'estinzione dei crediti per intervenuta prescrizione.
3. Deve osservarsi, al riguardo, come vertendosi in materia di contributi previdenziali – il termine di prescrizione sia quinquennale. A norma, infatti, dell'art. 3, commi 9 e 10, della legge n. 335 del 1995, per le contribuzioni relative a periodi successivi il 17 agosto 1995, data di entrata in vigore della legge stessa, e, in ogni caso, successivi al 1° gennaio 1996, si applica il nuovo termine di prescrizione quinquennale, mentre per quelli maturati in precedenza resta in vigore il termine decennale, ove siano stati compiuti atti interruttivi o avviate procedure per la riscossione. Infatti,
“L'art. 3, commi nono e decimo, della legge n. 335 del 1995, prevedendo che le contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria si prescrivono in dieci anni per quelle di pertinenza del Fondo pensioni lavoratori dipendenti e delle altre gestioni pensionistiche obbligatorie - termine ridotto a cinque anni con decorrenza 1° gennaio 1996 (lettera a) - e in cinque anni per tutte le altre contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria (lettera b), ha regolato l'intera materia della prescrizione dei crediti contributivi degli enti previdenziali, con riferimento a tutte le forme di previdenza obbligatoria, comprese quelle per i liberi professionisti, con conseguente abrogazione per assorbimento, ai sensi dell'art. 15 delle preleggi, delle previgenti discipline differenziate, sicché è venuta meno la connotazione di specialità in precedenza sussistente per i vari ordinamenti previdenziali di categoria. La nuova disciplina, pur riducendo il termine da decennale a quinquennale per tutti i tipi di contributi previdenziali, opera però una distinzione: per i contributi destinati alle gestioni diverse da quelle pensionistiche (comma 9, lettera b) il termine diventa immediatamente quinquennale alla data di entrata in vigore della legge (17 agosto 1995); invece, per i contributi dovuti alle gestioni pensionistiche (comma 9, lettera a) la prescrizione resta decennale fino al 31 dicembre 1995 e diviene quinquennale dal primo gennaio 1996, ma soltanto se entro il 31 dicembre 1995 l'ente previdenziale non abbia posto in essere atti interruttivi oppure iniziato procedure nel rispetto della normativa preesistente, altrimenti rimane decennale. La sistemazione organica e completa del regime transitorio comporta, pertanto, una deroga all'art. 252 disp. att. cod. civ., escludendone l'applicazione in via sussidiaria o integrativa” (Cass., Sez. L., n. 26621 del 13.12.2006).
4. L'Ente previdenziale ha dedotto e documentato – senza trovare confutazione alcuna, a riguardo, da parte del ricorrente – di aver ritualmente notificato alla parte ricorrente gli avvisi di addebito sottesi all'intimazione di pagamento e pure contestati, nelle date di seguito indicate:
- l'avviso di addebito n. 43920150000395002000 è stato notificato il 18.12.2015;
- l'avviso di addebito n. 43920160000247801000 è stato notificato il 27.6.2016,
2 - l'avviso di addebito n. 43920160000787403000 è stato notificato il 4.1.2017. 5. Il ha, poi, dimostrato di aver notificato a parte ricorrente due richieste di CP_5 pagamento, atte ad interrompere i termini di prescrizione, da valersi quale atti di messa in mora del debitore e rappresentative di una nuova data di decorrenza del quinquennio prescrizionale. Tali richieste sono l'intimazione di pagamento n. 1392018001249132000, contenente l'avviso di addebito n. 43920160000787403000, notificata il 6.12.2018 e l'intimazione di pagamento n. 13920199000555049000, contenente l'avviso di addebito n. 43920160000787403000, notificata il 26.9.2019. 6. Secondo quanto fin qui evidenziato si evince come l'estinzione per intervenuta prescrizione dei crediti riguardi, esclusivamente, le pretese contenute nell'avviso di addebito n. 43920150000395002000, poiché dalla data di notifica dello stesso (18.12.2015) a quella di notifica dell'intimazione di pagamento impugnata in questa sede (29.4.2022) è decorso il termine quinquennale di prescrizione.
7. Nel resto, invece, alcuna estinzione è ravvisabile, poiché, in considerazione delle richieste di pagamento suddette e in occasione della sospensione dei termini prescrizionali durante il periodo pandemico - (pari a 311 giorni): in virtù del Decreto legge n. 18/2020 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27/2020, all'art. 37, comma 2, che ha previsto la sospensione dei termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria, disponendo che: “I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995 n. 335, sono sospesi, per il periodo dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso e' differito alla fine del periodo”. Successivamente, l'articolo 11, comma 9, del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21, rubricato “Proroga di termini in materia di competenza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali”, ha disposto al comma 9 che: “I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995, n. 335, sono sospesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino al 30 giugno 2021 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo” – il termine quinquennale di prescrizione non è decorso inutilmente.
7.1. Pertanto, relativamente alle pretese creditorie richiamate dagli avvisi di addebito n. 43920160000247801000 e 43920160000787403000, il ricorso deve essere rigettato.
8. Sussistono giustificati motivi per compensare integralmente fra le parti le spese di lite.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, all'esito della trattazione scritta, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione,
- accoglie parzialmente il ricorso e per l'effetto, dichiara l'estinzione per intervenuta prescrizione dei crediti richiamati dall'avviso di addebito n. 43920150000395002000, sotteso all'intimazione di pagamento impugnata in via principale;
- rigetta il ricorso nel resto;
- compensa integralmente fra le parti le spese di lite. Vibo Valentia, 17/11/2025. Il Giudice dott.ssa Angela Damiani
3
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA Settore Lavoro e Previdenza
Il Giudice del Tribunale di Vibo Valentia, in funzione del Giudice del Lavoro, dott.ssa Angela Damiani, all'esito della trattazione scritta esperita nella data del 13.9.2025, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa TRA
rappresentato e difeso, giusta procura in atti, congiuntamente e Parte_1 disgiuntamente dagli avv.ti Paolo Fuduli (PEC: e Vincenzo Fogliaro (PEC: Email_1
; Email_2
RICORRENTE E
IN PERSONA DEL Controparte_1
RAPPRESENTANTE LEGALE PRO TEMPORE, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, congiuntamente e disgiuntamente dagli avv.ti Ettore Triolo e Valeria Grandizio (PEC: E
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RESISTENTE e
, IN PERSONA DEL RAPPRESENTANTE LEGALE Controparte_2
PRO TEMPORE, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Pietro Rosano (PEC:
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RESISTENTE Oggetto: Impugnazione intimazione di pagamento. Conclusioni: i procuratori delle parti concludevano come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso depositato in cancelleria il 08/06/2022, parte ricorrente in epigrafe indicata, agiva in questa sede, rappresentando l'illegittimità dell'intimazione di pagamento n. 1392021900628203000, notificata il 29.4.2022, cui sono sottesi gli avvisi di addebito n. 43920150000395002000, 43920160000247801000 e 43920160000787403000, di importo complessivamente pari a 7.153,71€, deducendo di non aver mai ricevuto notifica degli avvisi di addebito predetti e l'estinzione, in ogni caso, delle pretese creditorie per intervenuta prescrizione. Tutto ciò premesso concludeva chiedendo all'intestato Tribunale: “accertare e dichiarare per tutti i motivi sopra esposti, l'illegittimità dell'intimazione di pagamento n. 13920219000628203/000, notificata in data 29/04/2022 da parte dell Controparte_3
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[...] e di ogni altro suo atto presupposto, connesso o, comunque, consequenziale e, per
[...]
l'effetto, dichiararne la sua nullità e/o l'inefficacia, per tutti i motivi esposti in premesse. Con vittoria di spese e competenze di difesa ed ogni altro accessorio della soccombenza da distrarre ex art. 93 c.p.c. in favore dei sottoscritti procuratori che dichiarano di aver anticipato le prime e non riscosso le seconde.” Instauratosi ritualmente il contraddittorio, si costituivano in giudizio ed , contestando CP_1 CP_4 le pretese di parte ricorrente e chiedendo il rigetto del ricorso con il favore delle spese di lite. La causa, istruita con la documentazione prodotta dalle parti, è stata decisa all'esito della trattazione scritta.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso è fondato parzialmente, secondo le motivazioni di seguito indicate.
2. Parte ricorrente agisce per ottenere l'accertamento della non debenza delle pretese creditorie riportate dall'intimazione di pagamento impugnata in ragione dell'estinzione dei crediti per intervenuta prescrizione.
3. Deve osservarsi, al riguardo, come vertendosi in materia di contributi previdenziali – il termine di prescrizione sia quinquennale. A norma, infatti, dell'art. 3, commi 9 e 10, della legge n. 335 del 1995, per le contribuzioni relative a periodi successivi il 17 agosto 1995, data di entrata in vigore della legge stessa, e, in ogni caso, successivi al 1° gennaio 1996, si applica il nuovo termine di prescrizione quinquennale, mentre per quelli maturati in precedenza resta in vigore il termine decennale, ove siano stati compiuti atti interruttivi o avviate procedure per la riscossione. Infatti,
“L'art. 3, commi nono e decimo, della legge n. 335 del 1995, prevedendo che le contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria si prescrivono in dieci anni per quelle di pertinenza del Fondo pensioni lavoratori dipendenti e delle altre gestioni pensionistiche obbligatorie - termine ridotto a cinque anni con decorrenza 1° gennaio 1996 (lettera a) - e in cinque anni per tutte le altre contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria (lettera b), ha regolato l'intera materia della prescrizione dei crediti contributivi degli enti previdenziali, con riferimento a tutte le forme di previdenza obbligatoria, comprese quelle per i liberi professionisti, con conseguente abrogazione per assorbimento, ai sensi dell'art. 15 delle preleggi, delle previgenti discipline differenziate, sicché è venuta meno la connotazione di specialità in precedenza sussistente per i vari ordinamenti previdenziali di categoria. La nuova disciplina, pur riducendo il termine da decennale a quinquennale per tutti i tipi di contributi previdenziali, opera però una distinzione: per i contributi destinati alle gestioni diverse da quelle pensionistiche (comma 9, lettera b) il termine diventa immediatamente quinquennale alla data di entrata in vigore della legge (17 agosto 1995); invece, per i contributi dovuti alle gestioni pensionistiche (comma 9, lettera a) la prescrizione resta decennale fino al 31 dicembre 1995 e diviene quinquennale dal primo gennaio 1996, ma soltanto se entro il 31 dicembre 1995 l'ente previdenziale non abbia posto in essere atti interruttivi oppure iniziato procedure nel rispetto della normativa preesistente, altrimenti rimane decennale. La sistemazione organica e completa del regime transitorio comporta, pertanto, una deroga all'art. 252 disp. att. cod. civ., escludendone l'applicazione in via sussidiaria o integrativa” (Cass., Sez. L., n. 26621 del 13.12.2006).
4. L'Ente previdenziale ha dedotto e documentato – senza trovare confutazione alcuna, a riguardo, da parte del ricorrente – di aver ritualmente notificato alla parte ricorrente gli avvisi di addebito sottesi all'intimazione di pagamento e pure contestati, nelle date di seguito indicate:
- l'avviso di addebito n. 43920150000395002000 è stato notificato il 18.12.2015;
- l'avviso di addebito n. 43920160000247801000 è stato notificato il 27.6.2016,
2 - l'avviso di addebito n. 43920160000787403000 è stato notificato il 4.1.2017. 5. Il ha, poi, dimostrato di aver notificato a parte ricorrente due richieste di CP_5 pagamento, atte ad interrompere i termini di prescrizione, da valersi quale atti di messa in mora del debitore e rappresentative di una nuova data di decorrenza del quinquennio prescrizionale. Tali richieste sono l'intimazione di pagamento n. 1392018001249132000, contenente l'avviso di addebito n. 43920160000787403000, notificata il 6.12.2018 e l'intimazione di pagamento n. 13920199000555049000, contenente l'avviso di addebito n. 43920160000787403000, notificata il 26.9.2019. 6. Secondo quanto fin qui evidenziato si evince come l'estinzione per intervenuta prescrizione dei crediti riguardi, esclusivamente, le pretese contenute nell'avviso di addebito n. 43920150000395002000, poiché dalla data di notifica dello stesso (18.12.2015) a quella di notifica dell'intimazione di pagamento impugnata in questa sede (29.4.2022) è decorso il termine quinquennale di prescrizione.
7. Nel resto, invece, alcuna estinzione è ravvisabile, poiché, in considerazione delle richieste di pagamento suddette e in occasione della sospensione dei termini prescrizionali durante il periodo pandemico - (pari a 311 giorni): in virtù del Decreto legge n. 18/2020 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27/2020, all'art. 37, comma 2, che ha previsto la sospensione dei termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria, disponendo che: “I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995 n. 335, sono sospesi, per il periodo dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso e' differito alla fine del periodo”. Successivamente, l'articolo 11, comma 9, del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21, rubricato “Proroga di termini in materia di competenza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali”, ha disposto al comma 9 che: “I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995, n. 335, sono sospesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino al 30 giugno 2021 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo” – il termine quinquennale di prescrizione non è decorso inutilmente.
7.1. Pertanto, relativamente alle pretese creditorie richiamate dagli avvisi di addebito n. 43920160000247801000 e 43920160000787403000, il ricorso deve essere rigettato.
8. Sussistono giustificati motivi per compensare integralmente fra le parti le spese di lite.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, all'esito della trattazione scritta, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione,
- accoglie parzialmente il ricorso e per l'effetto, dichiara l'estinzione per intervenuta prescrizione dei crediti richiamati dall'avviso di addebito n. 43920150000395002000, sotteso all'intimazione di pagamento impugnata in via principale;
- rigetta il ricorso nel resto;
- compensa integralmente fra le parti le spese di lite. Vibo Valentia, 17/11/2025. Il Giudice dott.ssa Angela Damiani
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