Sentenza 21 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 21/05/2025, n. 353 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 353 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2025 |
Testo completo
N° 442/2023
REPUBBLICA ITALIANA
CORTE D'APPELLO DI REGGIO CALABRIA
Sezione lavoro
In nome del Popolo italiano
La Corte di Appello di Reggio Calabria - Sezione Lavoro - riunita in camera di consiglio e composta dai Signori Magistrati:
1 Dott.ssa Marialuisa Crucitti Presidente
2 Dott.ssa Ginevra Chinè Consigliere rel.
3 Dott.ssa Maria Carla Arena Consigliere nella causa celebrata con le forme di cui all'art 127 ter c.p.c. (scadenza note 20/05/25) viene emessa la seguente
SENTENZA in grado di appello, nel procedimento iscritto al n° 442/2023 R.G.L. e vertente
TRA
(C.F. rappresentato e Parte_1 C.F._1
difeso congiuntamente e disgiuntamente dagli Avv.ti Debora Raschi e
Roberta Neri;
-appellante-
E
(C.F. – Controparte_1 P.IVA_1
P.IVA ), in persona del Presidente e legale rappresentante pro- P.IVA_2 tempore, rappresentato e difeso dagli Avvocati Dario Adornato, Angelo
Labrini, Angela Fazio, Valeria Grandizio ed Ettore Triolo;
- appellato –
Conclusioni delle parti: come da rispettivi atti e scritti difensivi
Svolgimento del processo
Con ricorso, depositato in data 27.08.2021, ha adito il Parte_1
giudice del lavoro del Tribunale di Reggio Calabria affinché volesse accogliere le seguenti conclusioni: “dichiarare che ha diritto a percepire, quale figlio maggiorenne inabile di , la pensione di reversibilità Persona_1 poiché affetto da infermità tali che determinano l'assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa, giusta domanda amministrativa del 2.4.2020, con decorrenza 19.2.2020, data decesso dante causa;
condannare, per l'effetto, l' al pagamento a favore del sig. CP_1 Parte_1 della pensione di reversibilità quale figlio maggiorenne inabile di Persona_1
giusta domanda amministrativa del 2.4.2020, con decorrenza 19.2.2020, data
[...] decesso dante causa;
condannare, ex art. 445 bis comma V c.p.c., l' al CP_1 pagamento di spese e competenze del giudizio, IVA, CPA e rimborso spese generali;
in subordine, in caso di soccombenza, dichiarare l'esonero dalle spese processuali ex art. 42 comma 11 d. l. n. 269/03”.
A sostegno della pretesa il ricorrente ha allegato: a) di aver presentato in data 2.4.2020 domanda di pensione di reversibilità, quale figlio inabile di deceduta il 19.2.2020; b) che l' con Persona_1 CP_1 provvedimento del 25.7.2020, ha rigettato tale domanda per dedotta insussistenza dello stato di inabilità necessario ai fini del riconoscimento del diritto a tale prestazione;
c) che avverso tale decisione ha proposto ricorso al Comitato Provinciale evidenziando come il provvedimento CP_1
impugnato fosse erroneo, in quanto già alla data di morte della madre doveva considerarsi inabile;
d) che tale ricorso veniva respinto dal
[...]
. Controparte_2
L' costituendosi in giudizio, ha contestato le avverse CP_1 argomentazioni, concludendo per la reiezione del ricorso.
La causa è stata documentalmente istruita e con sentenza n. 1040/2023, pubblicata in data 25.03.2023, il Tribunale ha rigettato il ricorso non ritenendo raggiunta la prova della vivenza del ricorrente a carico del genitore defunto al momento del decesso di quest'ultimo sulla base della N° 442/2023
seguente, per quanto di interesse, motivazione: “prova ritenuta integrata dal ricorrente sulla base di elementi fattuali come l'accertata convivenza con la defunta madre e la sua situazione reddituale. Il Tribunale non ritiene però condivisibile tale argomentazione. La costante giurisprudenza della Corte di Cassazione, al riguardo, ha chiarito che “in caso di morte del pensionato, il figlio superstite ha diritto alla pensione di reversibilità, ove maggiorenne, se riconosciuto inabile al lavoro e a carico del genitore al momento del decesso di questi, laddove il requisito della
“vivenza a carico”, se non si identifica indissolubilmente con lo stato di convivenza né con una situazione di totale soggezione finanziaria del soggetto inabile, va valutato rigorosamente, essendo necessario dimostrare che il genitore provvedeva, in via continuativa e in misura quanto meno prevalente, al mantenimento del figlio inabile” (così Cass., 41548/2021; da ultimo, Cass., 8788/2022).
Tale continuità e prevalenza non sono state però oggetto di prova puntuale, soprattutto considerando la documentata presenza di altri congiunti che astrattamente avrebbero potuto concorrere a supportare il ricorrente”.
Avverso detta decisione ha interposto appello Parte_1
eccependo l'erronea valutazione fornita dal Tribunale con riferimento alla ritenuta mancanza di prova in merito alla vivenza del ricorrente a carico del genitore defunto al momento del decesso.
Si è costituito L per difendersi, insistendo per il rigetto dell'appello CP_1
e la conferma della sentenza impugnata.
Il decreto ex art. 127 ter è stato ritualmente comunicato alle parti.
Le parti hanno depositato note nel termine fissato nel predetto decreto
(20 maggio 2025).
La causa è stata decisa nella camera di consiglio successiva all'udienza cartolare.
Motivi della decisione
La domanda che ha proposto con ricorso in primo Parte_1 grado del 27.08.2021 per conseguire la pensione ai superstiti, in quanto persona totalmente inabile alla morte della madre della madre pensionata,
è fondata e va, pertanto, accolta. N° 442/2023
La pensione in favore dei superstiti di assicurato o pensionato, liquidata a seguito del decesso del dante causa, è stata introdotta dal R.D.L. 636/1939 con efficacia dall' 1.1.45. Successive modifiche normative hanno poi esteso la pensione anche ai decessi verificatisi in epoca precedente ed a un maggior numero di aventi diritto.
Trattasi di pensione indiretta nel caso di decesso di assicurato e di pensione di reversibilità nel caso di decesso di pensionato.
Tra i soggetti aventi diritto la normativa prevede, per quel che quivi rileva, gli orfani, ovvero i figli del de cuius che non abbiano superato i 18 anni di età o, se in età superiore, inabili al lavoro ed a carico del genitore al momento del decesso. Il limite di età è poi elevato a 21 anni per gli orfani studenti qualora frequentino scuola media o professionale ed a 26 anni se frequentino l'università.
Orbene, nel caso de quo, poiché al momento del decesso Parte_1 della madre pensionata aveva superato i limiti di età è necessario verificare la sussistenza dei presupposti della inabilità e della vivenza a carico.
In relazione al requisito sanitario di cui all'art. 2 Legge 222/84, ovvero la condizione di inabilità del figlio alla data del decesso del genitore, si richiede che il soggetto, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, si trovi nell'assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa.
Invero, nell'ambito del procedimento di ATP portante il n. R.G. 2643/2019 allegato in atti emerge che il ricorrente è stato riconosciuto inabile al lavoro.
Il CTU nominato in detta sede ha accertato che parte ricorrente è affetta dalle seguenti patologie: “Disturbo bipolare tipo II, grave, con manifestazioni psicotiche;
M. di CR in terapia con immunosoprressori;
enteroartrite secondaria
a M.CR; ipertensione arteriosa;
ernie discali;
MRGE; Ipercolesterolemia;
Artrosi multidistrettuale”. ANAMNESI PATOLOGICA PROSSIMA: Il paziente giunge
a visita con difficoltà nei movimenti, manifestando ansia psichica e scoraggiamento, astenia, dolorabilità e dolenzia alle articolazioni e sonno frammentato”.
Il perito ha concluso evidenziando che “dall' esito dell'esame obiettivo, dallo studio della documentazione sanitaria presente in fascicolo, dagli accertamenti N° 442/2023
specialistici richiesti si evince che il ricorrente a causa delle Parte_1 infermità rilevate in sede di perizia, si trova nell'assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa (art. 2 L. 222/1984). In aggiunta ai quesiti postomi dal Giudice, si può concludere che, all'epoca della domanda e successive visite, il ricorrente fosse già nelle condizioni cliniche tali da renderlo meritevole del diritto e del beneficio di cui è causa. Si conclude, quindi, riconoscendo al periziato il diritto al beneficio economico, che deve decorrere dalla data del 21/02/2019”.
Con decreto del 15.07.2021, la Dott.ssa ha omologato Persona_2 tale accertamento del requisito sanitario secondo le risultanze probatorie indicate nella predetta relazione.
Pertanto, a far data dal 21.02.2019, quindi in epoca antecedente il decesso della madre (19 febbraio 2020) il era affetto da Parte_1
invalidità con totale e permanente inabilità lavorativa al 100%.
Gli elementi sopra indicati, provano l'esistenza del requisito sanitario.
In ordine alla sussistenza del secondo requisito, il Tribunale ha ritenuto che parte ricorrente non abbia fornito una prova puntuale in merito alla continuità ed alla prevalenza del mantenimento da parte del genitore defunto a favore del ricorrente, deducendo la presenza di altri congiunti che avrebbero potuto concorrere a supportare il ricorrente.
Tale assunto non è condivisibile.
La circostanza che originariamente il nucleo familiare comprendesse anche altri soggetti, sostanzialmente il padre (premorto alla madre) e due fratelli del ricorrente (entrambi coniugati e con figli alla data di morte del de cuius) non può assurgere ad elemento determinante della mancata prova del requisito della vivenza a carico.
Invero, per quanto attiene all'ulteriore requisito di accesso al beneficio, costituito dalla vivenza a carico della madre pensionata al momento del decesso, esso si ricava dalla produzione documentale in atti ed, in particolare, dallo stato di famiglia, da cui si desume che al momento del decesso della madre, il nucleo familiare del era composto dallo Pt_1
stesso e dalla madre potendosi desumere, quindi, la convivenza, cioè N° 442/2023
l'effettiva comunione di tetto e mensa con la madre all'epoca della morte, nonché dalle certificazioni rilasciate dall'Agenzia delle Entrate, attestanti l'entità del reddito che il ha percepito nell'anno della morte della Pt_1 madre, pari ad € 6.695,78, che è inferiore a quello, pari ad € 16.982,49, che nello stesso anno era richiesto dalla legge per accedere alla pensione di invalido civile totale.
Sul punto si richiama Cass. Sez. L, Sentenza n. 14996 del 03/07/2007: “In tema di pensione di reversibilità in favore del figlio ultradiciottenne inabile (art. 13 legge n. 218 del 1953, come modificato dall'art. 22 legge n. 903 del 1965) e agli effetti del requisito della prevalenza del contributo economico continuativo del genitore nel mantenimento del figlio inabile, ragioni di certezza giuridica, di parità di trattamento, di tutela di valori costituzionalmente protetti (artt. 3 e 38 Cost.) impongono criteri quantitativi certi che assicurino eguale trattamento ai superstiti inabili, quali si desumono dalla deliberazione dell'istituto previdenziale n.478 del
2000 e al riferimento, ivi enunciato, ad indici stabiliti per legge nonché di considerare a carico i figli maggiorenni inabili che hanno un reddito non superiore
a quello richiesto dalla legge per il diritto alla pensione di invalido civile totale pari, nell'anno 2007, all'importo di 1187,73 euro mensili (Tale determinazione quantitativa del criterio di prevalenza è stata adottata e fatta propria dalla
S.C., in funzione nomofilattica, in quanto ancorata a criteri di legge, certi e validi per tutti i figli maggiorenni inabili, con soluzione provvista di intrinseca razionalità per il riferimento ad un dato normativo pertinente allo stato di inabilità del soggetto - art. 24, comma 6, legge n. 412 del 1986 -, in fattispecie nella quale la Corte, decidendo nel merito, ha riconosciuto a carico del genitore defunto l'inabile ultradiciottenne, titolare nel 2003 di un reddito mensile di euro 573, inferiore alla soglia sopradeterminata, con gli aggiustamenti dovuti per i diversi anni di riferimento)”.
Si rileva che il limite reddituale da non superare è pari, per il 2019 ad €
16.814,34, per il 2020 ad € 16.982,49, per il 2021 ad € 16.982,49, ad € 17.050,42 nel 2022, ad € 17.920,00 nel 2023.
L'appellante per gli anni 2021, 2022 e presuntivo 2023, ha avuto circa
10.500,00 € (di cui euro 3800,00 non assoggettabili ad IRPEF in quanto N° 442/2023
reddito da pensione INVCIV e pertanto non risultanti dal certificato reddituale); come risulta da certificazione dell'Agenzia delle Entrate del
26.8.2021 Prot. n. 2021/67655/U ove è dato leggere: “Per l'anno d'imposta
2018, risulta di aver percepito redditi di Euro 6.589,83; Per l'anno d'imposta 2019, risulta di aver percepito redditi di Euro 6.669,00; Per l'anno d'imposta 2020 risulta di aver percepito redditi di euro 6.695,78”.
Ne consegue che il , alla data del decesso della madre Parte_1
(19.02.2020) viveva a carico di quest'ultima, Persona_1 possedendo un reddito inferiore a quello suindicato.
Del resto, è stato documentalmente provato e dedotto che il è Pt_1
invalido civile nella misura del 100% sin dal 2009 con diagnosi “Malattia di
Chron severa in terapia con immunosoppressori, malattia da reflusso GE disturbo bipolare grave con manifestazioni psicotiche, discopatia cervicale, lieve deficit funzionale spalla dx” (come risulta da verbale del 8.2.2010 c/o ASP;
verbale inv. Civ. 100% del 8.5.2012; verbali inv. Civ. 100% del 16.5.2014 CP_1 CP_1
e verbale inv. Civ. 100% del 8.5.2017). CP_1
Tale grave patologia psichiatrica induce logicamente a presumere la dipendenza economica del dalla madre, dovendosi Pt_1
ragionevolmente escludere che i fratelli dell'appellante, Controparte_3
con n. 3 figli studenti a carico e con n. 2 figli studenti a Controparte_4 carico, potessero occuparsi economicamente del fratello.
Dalle considerazioni che precedono discende, perciò, l'accoglimento della domanda.
Ricorrono quindi, nella fattispecie, le condizioni contemplate dall'art. 13 della legge 4.4.1952, n. 218 per consentire all'appellante l'accesso alla pensione di reversibilità ivi prevista, che l' dovrà erogargli dal primo CP_1
giorno del mese successivo alla data della domanda amministrativa del
02.04.2020, con condanna dell' al pagamento della predetta pensione, CP_1 oltre interessi legali sui singoli ratei maturati da portarsi in detrazione del maggior danno da svalutazione monetaria, con decorrenza dal 121° giorno dalla presentazione della domanda amministrativa e, per i ratei successivi, dalla data di maturazione dei medesimi. N° 442/2023
In applicazione del principio della soccombenza, l' va inoltre CP_1
condannato al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Reggio di Calabria sezione lavoro definitivamente decidendo sull' appello proposto da contro l' Parte_1 CP_1
avverso la sentenza del Tribunale di Reggio Calabria n. 1040/2023, pubblicata in data 25.03.2023 ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa così provvede:
1) Accoglie l'appello e, per l'effetto, riconosce all'appellante Parte_1
il diritto alla pensione ai superstiti, ai sensi dell'art. 13 l.
[...]
4.4.1952 n. 218, con decorrenza dal 1 maggio 2020;
2) Condanna l' al pagamento della predetta pensione, oltre interessi CP_1 legali sui singoli ratei maturati da portarsi in detrazione del maggior danno da svalutazione monetaria, con decorrenza dal 121° giorno dalla presentazione della domanda amministrativa e, per i ratei successivi, dalla data di maturazione dei medesimi;
3) Condanna L' alla refusione in favore di delle spese di CP_1 Pt_1 lite che liquida in € 2.697,00 per il primo grado di giudizio ed in €
2.906,00 per il presente grado per compensi, oltre spese gen. 15%, cpa e iva come per legge, con distrazione in favore degli Avv.ti Debora
Raschi e Roberta Neri antistatarie.
Reggio Calabria, 21/5/2025
Il relatore Il presidente
Dott.ssa Ginevra Chinè Dott.ssa Marialuisa Crucitti N° 442/2023