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Sentenza 10 marzo 2025
Sentenza 10 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 10/03/2025, n. 1163 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 1163 |
| Data del deposito : | 10 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 23170/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
SEZIONE VII CIVILE
Il Tribunale, composto dagli Ill.mi Signori:
Dott. Alberto Tetamo PRESIDENTE
Dott. Daniela Culotta GIUDICE
Dott. Chantal Dameglio GIUDICE REL.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 23170/2022
avente per oggetto: separazione personale
promossa da:
promossa da:
rappresentata e difesa dall'avv. DE PASQUALE DAVIDE e dall'avv. Parte_1
GIORDANO VITTORIA CORSO VINZAGLIO N. 12 TORINO;
presso cui è elettivamente domiciliata come da procura in atti in forza di procura
RICORRENTE contro rappresentato e difeso dall'avv. PAUTASSO ANTONELLA, presso cui è CP_1 elettivamente domiciliato come da procura in atti
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte ricorrente e per parte resistente
Come da conclusioni congiunte depositate da parte ricorrente in data 20.01.2025 e da parte resistente in data 15.01.2025.
Per il P.M. Visto, nulla si oppone.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I signori e contraevano matrimonio in GIVOLETTO il Parte_1 CP_1
02/06/1994.
Dal matrimonio sono nate le figlie: il 10.11.1998 e il 3.07.2002. Per_1 Per_2
Con ricorso depositato il 05/12/2022, hiedeva a questo Tribunale di pronunciare Parte_1 la separazione personale dei coniugi, allegando che la prosecuzione della convivenza era divenuta intollerabile. Chiedeva inoltre l'addebito della separazione al marito e assumersi provvedimenti nell'interesse della prole, oltre ad un contributo al mantenimento a suo favore.
Si costituiva in giudizio non opponendosi alla domanda di separazione CP_1 personale, formulando le proprie difese.
Avanti al Presidente del Tribunale, la parte convenuta compariva e veniva esperito il tentativo di conciliazione con esito negativo. Il Presidente autorizzava i coniugi a vivere separati e, con ordinanza del15.05.2023, disponeva il passaggio alla fase istruttoria, assumendo i provvedimenti provvisori e urgenti.
Avanti al G.I. nominato, le parti si costituivano ed integravano le proprie difese, dichiarando poi di aver raggiunto un accordo e di voler rinunciare all'udienza per l'escussione dei testimoni
Nel termine loro assegnato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., le parti depositavano note scritte contenenti le conclusioni congiuntamente precisate, come in epigrafe indicate, con rinuncia ai termini ex art. 190
c.p.c.
La causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
***
Sulla domanda di separazione
La domanda di separazione appare accoglibile, poiché risulta configurata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c.
È provato che si sono verificati fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza;
i coniugi, infatti, vivono separati ormai da tempo e, dal comportamento tenuto nel corso degli anni, dalle difese e dalle domande formulate e dal disinteresse dimostrato dalla parte convenuta per la presente procedura si evince che la prosecuzione della convivenza non sarebbe tollerabile.
Sulle altre questioni
Il Collegio ritiene di aderire ai termini dell'accordo, alle condizioni tutte riportate nelle conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti, atteso che esso appare adeguato alle loro condizioni economiche, nonché aderente ai loro interessi ed a quelli della prole, non ostando altre circostanze di fatto o di diritto, atteso quanto documentato in atti e desunto dalle indagini svolte.
Proprio per tali ragioni il Tribunale ritiene che nella vicenda in esame l'audizione della prole minorenne appaia superflua, non sussistendo contrasto tra i genitori sulle decisioni in punto modalità di affidamento e determinazione della dimora abituale e del regime di visita con l'altro genitore.
Le spese sono compensate tra le parti in ragione dell'accordo intervenuto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, definitivamente ogni diversa istanza ed eccezione disattesa,
PRONUNCIA la separazione personale dei coniugi e ai Parte_1 CP_1 sensi dell'art. 151 co. 1 c.c.,
DISPONE in conformità alle condizioni concordate dalle parti e di seguito riportate:
DISPONE che il signor si impegni a corrispondere in favore della signora CP_1 [...]
a titolo di contributo al mantenimento mensile l'importo di Euro 900,00; tale importo in Pt_1
favore della signora verrà incrementato dal signor in Euro 1.100,00, allorché Pt_1 CP_1
cesserà il contributo al mantenimento di almeno una delle due figlie di cui al punto 2-, in ragione del raggiungimento dell'indipendenza economica di una delle stesse.
DISPONE che il signor si impegni a corrispondere direttamente alle figlie CP_1 Per_1
e maggiorenni ma allo stato non economicamente indipendenti, il contributo mensile Persona_3
per il loro mantenimento pari ad Euro 700,00 cadauna, sul conto corrente a ciascuna intestato, e si farà carico del 100% delle spese extra da sostenere in favore delle stesse, provvedendo direttamente al pagamento o rimettendo alle figlie la provvista per farvi fronte;
DÀ ATTO che le parti, in qualità di genitori, rinunciano reciprocamente a richiedere il rimborso delle spese straordinarie sino ad oggi sostenute nell'interesse delle figlie, che si intendono integralmente compensate.
DÀ ATTO che e possono liberamente decidere presso quale genitore dimorare Per_1 Per_2
con previsione che, fermo quanto previsto al secondo punto, ciascun genitore si faccia carico delle necessità quotidiane delle ragazze nei rispettivi periodi di coabitazione.
DÀ ATTO che quale definitiva regolamentazione dei pregressi rapporti patrimoniali pendenti tra le parti e delle reciproche ragioni di debito-credito, le parti si sono determinate a formalizzare un accordo di negoziazione assistita per la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
DÀ ATTO che la signora rinuncia alla svolta domanda di addebito della separazione Parte_1
ed a richiedere qualsivoglia risarcimento derivante dai fatti dedotti in ricorso giudiziale di cui al presente procedimento. DÀ ATTO che le parti hanno provveduto ad estinguere il conto corrente cointestato n. 2226256,
acceso presso Banca Unicredit, agenzia di Caselle Torinese.
DÀ ATTO che la signora ha trasferito la propria residenza da Baldissero Torinese, Parte_1
Strada Bellavista n. 19, in Torino, Via Fratelli Calandra n. 23.
DICHIARA integralmente compensate fra le parti le spese di lite;
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data
28.2.2025
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dr. Chantal Dameglio Dr. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
SEZIONE VII CIVILE
Il Tribunale, composto dagli Ill.mi Signori:
Dott. Alberto Tetamo PRESIDENTE
Dott. Daniela Culotta GIUDICE
Dott. Chantal Dameglio GIUDICE REL.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 23170/2022
avente per oggetto: separazione personale
promossa da:
promossa da:
rappresentata e difesa dall'avv. DE PASQUALE DAVIDE e dall'avv. Parte_1
GIORDANO VITTORIA CORSO VINZAGLIO N. 12 TORINO;
presso cui è elettivamente domiciliata come da procura in atti in forza di procura
RICORRENTE contro rappresentato e difeso dall'avv. PAUTASSO ANTONELLA, presso cui è CP_1 elettivamente domiciliato come da procura in atti
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte ricorrente e per parte resistente
Come da conclusioni congiunte depositate da parte ricorrente in data 20.01.2025 e da parte resistente in data 15.01.2025.
Per il P.M. Visto, nulla si oppone.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I signori e contraevano matrimonio in GIVOLETTO il Parte_1 CP_1
02/06/1994.
Dal matrimonio sono nate le figlie: il 10.11.1998 e il 3.07.2002. Per_1 Per_2
Con ricorso depositato il 05/12/2022, hiedeva a questo Tribunale di pronunciare Parte_1 la separazione personale dei coniugi, allegando che la prosecuzione della convivenza era divenuta intollerabile. Chiedeva inoltre l'addebito della separazione al marito e assumersi provvedimenti nell'interesse della prole, oltre ad un contributo al mantenimento a suo favore.
Si costituiva in giudizio non opponendosi alla domanda di separazione CP_1 personale, formulando le proprie difese.
Avanti al Presidente del Tribunale, la parte convenuta compariva e veniva esperito il tentativo di conciliazione con esito negativo. Il Presidente autorizzava i coniugi a vivere separati e, con ordinanza del15.05.2023, disponeva il passaggio alla fase istruttoria, assumendo i provvedimenti provvisori e urgenti.
Avanti al G.I. nominato, le parti si costituivano ed integravano le proprie difese, dichiarando poi di aver raggiunto un accordo e di voler rinunciare all'udienza per l'escussione dei testimoni
Nel termine loro assegnato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., le parti depositavano note scritte contenenti le conclusioni congiuntamente precisate, come in epigrafe indicate, con rinuncia ai termini ex art. 190
c.p.c.
La causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
***
Sulla domanda di separazione
La domanda di separazione appare accoglibile, poiché risulta configurata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c.
È provato che si sono verificati fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza;
i coniugi, infatti, vivono separati ormai da tempo e, dal comportamento tenuto nel corso degli anni, dalle difese e dalle domande formulate e dal disinteresse dimostrato dalla parte convenuta per la presente procedura si evince che la prosecuzione della convivenza non sarebbe tollerabile.
Sulle altre questioni
Il Collegio ritiene di aderire ai termini dell'accordo, alle condizioni tutte riportate nelle conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti, atteso che esso appare adeguato alle loro condizioni economiche, nonché aderente ai loro interessi ed a quelli della prole, non ostando altre circostanze di fatto o di diritto, atteso quanto documentato in atti e desunto dalle indagini svolte.
Proprio per tali ragioni il Tribunale ritiene che nella vicenda in esame l'audizione della prole minorenne appaia superflua, non sussistendo contrasto tra i genitori sulle decisioni in punto modalità di affidamento e determinazione della dimora abituale e del regime di visita con l'altro genitore.
Le spese sono compensate tra le parti in ragione dell'accordo intervenuto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, definitivamente ogni diversa istanza ed eccezione disattesa,
PRONUNCIA la separazione personale dei coniugi e ai Parte_1 CP_1 sensi dell'art. 151 co. 1 c.c.,
DISPONE in conformità alle condizioni concordate dalle parti e di seguito riportate:
DISPONE che il signor si impegni a corrispondere in favore della signora CP_1 [...]
a titolo di contributo al mantenimento mensile l'importo di Euro 900,00; tale importo in Pt_1
favore della signora verrà incrementato dal signor in Euro 1.100,00, allorché Pt_1 CP_1
cesserà il contributo al mantenimento di almeno una delle due figlie di cui al punto 2-, in ragione del raggiungimento dell'indipendenza economica di una delle stesse.
DISPONE che il signor si impegni a corrispondere direttamente alle figlie CP_1 Per_1
e maggiorenni ma allo stato non economicamente indipendenti, il contributo mensile Persona_3
per il loro mantenimento pari ad Euro 700,00 cadauna, sul conto corrente a ciascuna intestato, e si farà carico del 100% delle spese extra da sostenere in favore delle stesse, provvedendo direttamente al pagamento o rimettendo alle figlie la provvista per farvi fronte;
DÀ ATTO che le parti, in qualità di genitori, rinunciano reciprocamente a richiedere il rimborso delle spese straordinarie sino ad oggi sostenute nell'interesse delle figlie, che si intendono integralmente compensate.
DÀ ATTO che e possono liberamente decidere presso quale genitore dimorare Per_1 Per_2
con previsione che, fermo quanto previsto al secondo punto, ciascun genitore si faccia carico delle necessità quotidiane delle ragazze nei rispettivi periodi di coabitazione.
DÀ ATTO che quale definitiva regolamentazione dei pregressi rapporti patrimoniali pendenti tra le parti e delle reciproche ragioni di debito-credito, le parti si sono determinate a formalizzare un accordo di negoziazione assistita per la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
DÀ ATTO che la signora rinuncia alla svolta domanda di addebito della separazione Parte_1
ed a richiedere qualsivoglia risarcimento derivante dai fatti dedotti in ricorso giudiziale di cui al presente procedimento. DÀ ATTO che le parti hanno provveduto ad estinguere il conto corrente cointestato n. 2226256,
acceso presso Banca Unicredit, agenzia di Caselle Torinese.
DÀ ATTO che la signora ha trasferito la propria residenza da Baldissero Torinese, Parte_1
Strada Bellavista n. 19, in Torino, Via Fratelli Calandra n. 23.
DICHIARA integralmente compensate fra le parti le spese di lite;
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data
28.2.2025
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dr. Chantal Dameglio Dr. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.