TRIB
Sentenza 17 novembre 2025
Sentenza 17 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 17/11/2025, n. 10554 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 10554 |
| Data del deposito : | 17 novembre 2025 |
Testo completo
n. 21768/2020 (+ 21780/20) r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di LI
XII SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Barbara Gargia ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 21768/2020 promossa da:
(C.F. , nella qualità di erede di Parte_1 C.F._1 Per_1
rappresentato e difeso dall'avv. Barbara Donadeo come da procura in calce
[...] all'atto di citazione in riassunzione
APPELLATO-ATTORE IN RIASSUNZIONE
e
(c.f. ) e (C.F. Controparte_1 C.F._2 CP_2
) rappresentati e difesi dall'avv. Clemente Bellecca giusta C.F._3 procure speciali rilasciate su fogli separati allegati in calce all'atto di citazione in riassunzione
APPELLATI/ATTORI IN RIASSUNZIONE
contro in persona del l. rapp.te Controparte_3 pro tempore (c.f. ) rappresentata e difesa dall'Avv. Massimo Cesaro P.IVA_1 come da mandato in calce alla comparsa di costituzione
APPELLANTE-CONVENUTA IN RIASSUNZIONE
pagina 1 di 17 Nonché
(C.F. in persona del Sindaco p.t., rappresentato Controparte_4 P.IVA_2
e difeso dall'avv. Raffaele Squeglia giusta procura generale alle liti per notaio del 22 maggio 2020, in atti, Persona_2
(APPELLATO/CONVENUTO IN RIASSUNZIONE)
e
(C.F.: ), in persona del Suo Presidente p.t. Controparte_5 P.IVA_3 rappresentata e difesa dall'avv. Anna Carbone dell'Avvocatura Generale, giusta procura generale ad lites n.33646 del 14/03/2018 nonché provvedimento autorizzativo
(APPELLATA/CONVENUTA IN RIASSUNZIONE)
Nonché
, Controparte_6 Controparte_7 Controparte_8
Controparte_9
APPELLATI- CONVENUTI IN RIASSUNZIONE CONTUMACI
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note di trattazione depositate per l'udienza del
14/7/25.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va premesso che ha adito il Giudice di Pace di LI chiedendo Controparte_10 che la ed il venissero condannati alla restituzione della CP_3 Controparte_4 quota parte della tariffa pagata, in relazione alla fornitura del servizio idrico, a titolo pagina 2 di 17 di corrispettivo per la depurazione acque;
ciò sul presupposto della pronuncia della
Corte costituzionale, n. 335 del 10 ottobre 2008, che aveva dichiarato l'illegittimità costituzionale della L. 5 gennaio 1994, n. 36, art. 14, comma 1, nonchè del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 155, comma 1, nella parte in cui prevedevano che tale quota della tariffa del servizio idrico fosse dovuta anche nel caso in cui "fossero mancati gli impianti di depurazione o questi fossero temporaneamente inattivi", declaratoria di illegittimità costituzionale motivata sul rilievo che, nell'ipotesi suddetta, l'obbligo di pagamento risultava non correlato ad alcuna controprestazione. Nel giudizio sono intervenuti anche CP_2 CP_1
, nonchè e
[...] Parte_1 Controparte_7 Controparte_8
, utenti del servizio idrico, che hanno spiegato analoga domanda Controparte_9 di restituzione dei corrispettivi indebitamente pagati a titolo di canone di depurazione. Chiamata in causa dalla ABC, previa autorizzazione del Giudice, la e rigettata invece la richiesta di chiamata in causa della Controparte_5
in qualità di gestore dell'impianto di depurazione di Controparte_11
LI OV (UM), all'esito dell'istruttoria, la causa si è conclusa con l'accoglimento delle domande proposte in danno della e della CP_3 CP_5
la dichiarazione di difetto di legittimazione passiva del
[...] Controparte_4 oltre la condanna dell'ABC e della in solido, al pagamento delle spese CP_5 processuali.
Contr E' stato proposto appello, dalla , avverso la sentenza del Giudice di pace, nella parte in cui venivano rigettate le eccezioni di difetto di giurisdizione, di inammissibilità degli atti di intervento, di legittimazione attiva e passiva, nonché nella parte in cui veniva dichiarato il difetto di legittimazione passiva del CP_4
ancora, la sentenza è stata impugnata nella parte in cui il Giudice aveva
[...] ritenuto provate le domande attoree, aveva rigettato l'eccezione di prescrizione, ed aveva ritenuto sussistente la responsabilità dell'ABC, con il rigetto della domanda di manleva proposta nei confronti del e della e, infine, nella parte CP_4 CP_5 relativa alla liquidazione delle spese legali. E' stato altresì proposto appello incidentale dalla , nella parte in cui venivano rigettate le eccezioni Controparte_5 di difetto di giurisdizione e di legittimazione passiva, veniva rigettata la richiesta di integrazione del contraddittorio nei confronti di ed infine Controparte_11 pagina 3 di 17 nella parte in cui il Giudice di prime cure aveva ritenuto provate le domande attoree, aveva rigettato l'eccezione di prescrizione nonché nella parte relativa alla liquidazione delle spese legali. Con sentenza n. 8255/2018 del 26/9/18, questo
Tribunale ha riformato la decisione del giudice di prime cure, rigettando la domanda degli attori, in riforma integrale dell'impugnata sentenza e con compensazione delle spese del doppio grado di giudizio. Hanno proposto ricorso in Cassazione, avverso la sentenza del Tribunale, , e e Parte_1 Controparte_1 CP_2
Contr proposto ricorso incidentale la e il nonché ; il S.C., in CP_5 CP_4 accoglimento del ricorso principale, con sentenza n. 11586/2020 del 13.12.2019, pubblicata il 15.06.2020, ha cassato, in relazione ai motivi accolti, la sentenza impugnata e rinviato al Tribunale di LI, in persona di diverso giudice, per la decisione nel merito, da adottare in conformità dei seguenti principi di diritto: 1) “la pretesa azionata dagli utenti del servizio idrico a seguito della sentenza della Corte
Costituzionale n.335 del 10 ottobre 2008, per la restituzione delle somme erogate quale quota, del complessivo corrispettivo, dovuto a titolo di canone per depurazione acque, va indirizzata nei confronti del soggetto con cui sia concluso il contratto di utenza”; 2) “nel giudizio sulla domanda di restituzione delle somme erogate quale quota, del complessivo corrispettivo del servizio idrico, dovuta a titolo di canone per depurazione acque, la prova del funzionamento dell'impianto di depurazione va fornita dal soggetto con il quale gli utenti abbiano concluso il contratto di utenza”; 3) “ai fini della detrazione, daldel credito restitutorio spettante agli utenti in relazione al pagamento della quota, del complessivo corrispettivo del servizio idrico, dovuta a titolo di canone per depurazione acque, gli oneri derivanti dalle attività di progettazione, di realizzazione o di completamento dell'impianto di depurazione
(secondo la previsione di cui al comma 1 dell'art.
8-sexies del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 208, convertito in legge 27 febbraio 2009, n. 13), debbono essere provati dal soggetto convenuto in giudizio per la restituzione, ex art. 2697, comma 2, cod. civ., trattandosi di fatto impeditivo della pretesa restitutoria”.
Gli appellati, (nel giudizio n. 21780/20) nonchè e Parte_1 Controparte_1
(nel giudizio n. 21768/20), hanno, quindi, depositato ricorso in CP_2
Contr riassunzione per il prosieguo del giudizio, citando , il e la Controparte_4
riuniti i procedimenti nn. 21780/20 e 21768/20, è stata Controparte_5 pagina 4 di 17 disposta l'integrazione del contraddittorio nei confronti degli attori e interventori in I grado, , , e Controparte_6 Controparte_7 Controparte_8 CP_9
, i quali, però, pur se ritualmente citati, non si sono costituiti nel giudizio in
[...] riassunzione.
Gli appellati utenti del servizio idrico hanno chiesto il rigetto dell'appello proposto da Contr
e la conseguente conferma dell'accoglimento della domanda da essi proposta in primo grado, sulla scorta anche di quanto statuito in sede di cassazione della pronuncia loro sfavorevole già resa dal Tribunale. Sia il che la Controparte_4 hanno a loro volta resistito alle domande proposte nei loro Controparte_5 confronti, chiedendone il rigetto.
Così premessi i fatti di causa, ritiene, il Tribunale, che l'appello dell'ABC sia solo in parte fondato e vada, pertanto, accolto per quanto di ragione.
Preliminarmente si osserva, quanto alla posizione del che la Controparte_4 pronuncia del Tribunale relativa a detto ente - per il quale, confermando la pronuncia del Giudice di prime cure, è stato dichiarato il difetto di legittimazione passiva (rectius di titolarità passiva nel rapporto) - non risulta oggetto di impugnativa dinanzi alla Suprema Corte. Pertanto, poichè la carenza di legittimazione passiva dell'Amministrazione Comunale risulta affermata, con la sentenza del Tribunale n. 8255/2018, in maniera autonoma, ditalchè può dirsi del tutto svincolata dalle altre statuizioni che hanno successivamente formato oggetto del giudizio per cassazione, ne deriva il passaggio in giudicato della relativa pronuncia. In tal senso, va ricordato quanto affermato dalla S.C. di Cassazione, sez.
IV, n. 18713 del 23 settembre 2016 (v. anche n. 12649/20), secondo la quale “La formazione della cosa giudicata su un capo della sentenza per mancata impugnazione può verificarsi solo con riferimento ai capi che siano completamente autonomi perché fondati su distinti presupposti di fatto e di diritto, sicché l'acquiescenza alle parti della sentenza non impugnata non si verifica quando queste si pongano in nesso conseguenziale con altra e trovino in essa il suo presupposto.”
Può quindi ritenersi che il capo della sentenza che statuisce il difetto di legittimazione passiva del sia ormai passato in giudicato. Controparte_4
pagina 5 di 17 Peraltro, la pronuncia dichiarativa del difetto di legittimazione passiva del CP_4 non può che essere condivisa;
ed invero, la Corte di Cassazione ha affermato il principio secondo il quale il diritto degli utenti a ripetere le somme indebitamente corrisposte all'ABC, per i canoni di depurazione afferenti all'impianto di UM, vede come soggetto passivo esclusivamente il soggetto con cui intercorre il contratto di Contr servizio, ovvero, la;
ciò implica l'affermazione della estraneità del CP_4
Contr
che non era parte del rapporto contrattuale tra utenti ed . Va aggiunto
[...] che gli attori – utenti del servizio idrico non hanno agito per ottenere la restituzione dei canoni dovuti per il servizio di fognatura, assicurato dal ma Controparte_4 per conseguire il rimborso dei corrispettivi pagati a titolo di canone di depurazione, sul presupposto del mancato funzionamento del depuratore di UM, il quale pacificamente appartiene alla , destinataria ex lege della relativa Controparte_5 quota di tariffa. Ne deriva che il non essendo proprietario del Controparte_4 depuratore di UM e tanto meno destinatario della corrispondente quota tariffaria, non può essere considerato titolare dell'obbligo restitutorio. Va quindi confermata la pronuncia del Giudice di prime cure di carenza di legittimazione passiva (rectius: di titolarità dal lato passivo del diritto controverso) in capo al Controparte_4
Lo stesso deve dirsi per l'eccezione di difetto di giurisdizione del G.O. per avere giurisdizione in materia il Giudice tributario, dovendosi ritenere, la pronuncia di declaratoria della giurisdizione del G.O., passata in giudicato, per non essere stata oggetto di specifica impugnazione. Peraltro, l'eccezione non viene ribadita Contr dall'appellante , nei propri atti difensivi depositati dopo la riassunzione, e pertanto può intendersi oggetto di rinuncia.
Contr Ciò premesso, nell'esaminare i motivi di appello dell' , occorre uniformarsi ai principi affermati dalla Suprema Corte con la sentenza n. 11586/20.
In particolare, la Corte ha innanzitutto affermato che “la pretesa azionata dagli utenti del servizio idrico a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n.335 del
10 ottobre 2008, per la restituzione delle somme erogate quale quota, del complessivo corrispettivo, dovuto a titolo di canone per depurazione acque, va indirizzata nei confronti del soggetto con cui sia concluso il contratto di utenza”. Dunque, va ribadito che la titolarità – dal lato passivo - del rapporto controverso derivante dalla pretesa pagina 6 di 17 restitutoria degli utenti, non può che cadere sull'ABC, parte negoziale del contratto di fornitura idrica con l'utente, posizione che ha legittimato l'
[...]
alla riscossione del corrispettivo del servizio idrico, comprensivo CP_12 anche della quota relativa alla depurazione acque, ritenuta, dagli attori, indebitamente riscossa, stante il non corretto funzionamento del depuratore. Va pertanto ritenuto infondato – e quindi rigettato - il motivo di appello relativo alla erronea pronuncia in merito all'eccezione di difetto di legittimazione passiva della
ABC, oltre che di difetto di legittimazione attiva degli attori (i quali hanno sufficientemente provato la qualità di parti del contratto di fornitura idrica, sia con i bollettini e le fatture, sia con le lettere dell'ABC di quantificazione del credito).
Quanto all'onere probatorio, la Suprema Corte, dopo aver ricostruito la pretesa fatta valere dagli attori come derivante dall'inadempimento di una prestazione che ha fonte negoziale – ovvero nel contratto di utenza – e ribadito che il soggetto tenuto alla restituzione non può che individuarsi in quello che, in forza del contratto, ha chiesto e ottenuto il pagamento ritenuto indebito, ha richiamato il principio generale, in materia di onere probatorio, secondo il quale “il creditore di una prestazione contrattuale - nella specie, l'utente del servizio idrico - deve provare solo la fonte
(negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi poi ad allegare la circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre al debitore convenuto spetta la prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento”. Ha perciò affermato che “nel giudizio sulla domanda di restituzione delle somme erogate quale quota, del complessivo corrispettivo del servizio idrico, dovuta a titolo di canone per depurazione acque, la prova del funzionamento dell'impianto di depurazione va fornita dal soggetto con il quale gli utenti abbiano concluso il contratto di utenza”. Dunque, a fronte della prova del contratto di utenza e della deduzione di inadempimento – per mancato o insufficiente funzionamento del depuratore - incombeva sull'ABC l'onere di provare il proprio adempimento contrattuale. Ed invero, configurandosi la tariffa del servizio idrico integrato, in tutte le sue componenti, come il corrispettivo di una prestazione commerciale complessa,
è il soggetto esercente detto servizio, il quale pretenda il pagamento anche degli oneri relativi al servizio di depurazione delle acque reflue domestiche, ad essere tenuto a dimostrare l'esistenza di un impianto di depurazione funzionante nel pagina 7 di 17 periodo oggetto della fatturazione, in relazione al quale esso pretenda la riscossione.
Ciò posto, va premesso che gli odierni appellati utenti del servizio idrico hanno dedotto “l'assoluta inefficienza dell'impianto” e detta situazione va equiparata, come affermato dalla Corte di Cassazione, a quella della inesistenza o temporanea inattività dell'impianto di depurazione;
in tal senso è anche la recente pronuncia della Suprema Corte (n. 17639/25) secondo la quale “Giusta principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità la tariffa pretesa dal gestore del servizio idrico integrato è indebita non solo nel caso in cui gli impianti di depurazione non esistano o risultino temporaneamente inattivi ma anche quando gli impianti siano in esercizio e forniscano una prestazione parziale e/o non ottimale . Inoltre, va detto che gli attori hanno fornito – pur non essendo tenuti, in virtù del suddetto principio granitico in tema di onere della prova in caso di inadempimento contrattuale - ampia evidenza delle gravi criticità afferenti l'impianto di depurazione deputato al servizio – anche – delle loro utenze. Ciò, in particolare, con la sentenza n. 4351 resa dal Tribunale penale di LI – Sezione Distaccata di Pozzuoli il 19.3.09, deposita in cancelleria il
15.6.09, a conclusione di un procedimento penale promosso a carico dell'amministratore unico e del responsabile tecnico della (incaricata CP_13 dalla della gestione dell'impianto di depurazione di UM prima Controparte_5 dell'affidamento alla , dalla lettura della quale emerge il mancato CP_11 funzionamento degli impianti di depurazione, quanto meno fino all'anno 2002, anno in cui veniva disposto il sequestro;
vi è poi, la relazione effettuata nel 2009 dall'Ing.
CT del P.M. (nel procedimento penale n. 29295/09 avente ad oggetto l'analisi Per_3 dello stato dell'impianto di depurazione di UM), depositata in atti, nelle cui conclusioni si legge che “il gestore non ha ancora attuato gli interventi di rifunzionalizzazione necessari a garantire uno scarico a norma” e ancora “è evidente che, per ripristinare la piena funzionalità dell'impianto sono richiesti ingenti interventi di rifunzionalizzazione sia delle sezioni in esercizio che di quelle ormai dimesse perché indispensabili”; infine, la relazione sullo stato degli impianti di depurazione disposta dalla in data 5.12.2007 (allegata alla produzione di I grado degli Controparte_5 interventori) nella quale, nelle valutazioni finali relative al suddetto depuratore, si legge che “fino alla data di effettuazione dei diversi sopralluoghi eseguiti tutti nel mese di novembre 2007 non si è osservata alcuna evidenza di avvio dei lavori di pagina 8 di 17 adeguamento degli impianti previsti dallo Strumento della Finanza di Progetto”.
Elementi, questi, che valgono – attesa l'attendibilità e la pregnanza che rivestono - a confermare le corrette valutazioni effettuate nella sentenza di primo grado, circa l'inadempimento contrattuale.
Gli odierni attori non si sono quindi limitati ad allegare l'altrui inadempimento, ma hanno dato concreto supporto a tale allegazione, a mezzo dell'anzidetta produzione documentale, idonea a dimostrare l'inefficienza del depuratore, quanto meno, fino all'anno 2007, nonché il protrarsi, negli anni successivi (a cui si riferiscono i pagamenti degli attori), della situazione di inefficienza dovuta anche a cause strutturali oltre che di cattiva gestione. A fronte della suddetta produzione, i Contr convenuti (dunque, l' e la ) non hanno validamente replicato, Controparte_5 omettendo di dimostrare l'avvenuto puntuale espletamento dei servizi cui erano obbligati, dovendosi ritenere non sufficienti a superare le suddette prove, la nota della del 2/4/09 e del del 28/11/11, attestanti Controparte_5 Controparte_4 il regolare funzionamento degli impianti di depurazione, certificazioni provenienti unilateralmente dai convenuti e comunque smentite dalla documentazione degli attori.
Con riferimento al quantum restitutorio, la Suprema Corte ha affermato il principio secondo il quale “ai fini della detrazione, daldel credito restitutorio spettante agli utenti in relazione al pagamento della quota, del complessivo corrispettivo del servizio idrico, dovuta a titolo di canone per depurazione acque, gli oneri derivanti dalle attività di progettazione, di realizzazione o di completamento dell'impianto di depurazione (secondo la previsione di cui al comma 1 dell'art.
8-sexies del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 208, convertito in legge 27 febbraio 2009, n.
13), debbono essere provati dal soggetto convenuto in giudizio per la restituzione, ex art. 2697, comma 2, cod. civ., trattandosi di fatto impeditivo della pretesa restitutoria”.
Va premesso che l'art.
8-sexies (introdotto proprio per disciplinare le conseguenze della sentenza n. 335 del 2008 della Corte costituzionale) reca due diverse disposizioni: al comma 1, stabilisce che, nei casi in cui manchino gli impianti di depurazione o questi siano temporaneamente inattivi, siano comunque dovuti dall'utente gli oneri relativi alle attività di progettazione e di realizzazione o pagina 9 di 17 completamento degli impianti "de quibus", nonché quelli relativi ai connessi investimenti, e ciò a partire dall'avvio delle procedure di affidamento delle prestazioni di progettazione o di completamento delle suddette opere;
al comma 2, prevede che i gestori del servizio idrico integrato provvedano, a decorrere dal 10 ottobre 2009, ed entro il termine massimo di cinque anni, alla restituzione - anche rateale - della quota di tariffa non dovuta riferita all'esercizio del servizio dì depurazione, fatta salva la deduzione degli oneri derivati dalle attività di progettazione, di realizzazione o di completamento già avviate.
Orbene, in applicazione del principio affermato dalla Suprema Corte (la quale pronunciandosi anche sul secondo comma dell'art. 8 sexies ha escluso che lo stesso preveda una condizione di procedibilità della domanda, interpretandosi nel senso che i gestori possono dilazionare fino a cinque anni la restituzione), l' e/o la CP_3 avrebbero dovuto dimostrare gli oneri derivanti dalle attività di CP_5 progettazione, di realizzazione o di completamento dell'impianto di depurazione di
UM (costituenti fatto impeditivo della pretesa restitutoria), oltre che l'avvio delle procedure di affidamento delle prestazioni di progettazione e/o completamento delle suddette opere;
diversamente tanto quanto la non hanno CP_3 Controparte_5 provato né le pretese attività di realizzazione, progettazione o di completamento delle opere necessarie all'attivazione del servizio di depurazione, né, tantomeno, gli oneri derivanti dalle pretese attività (a nulla valendo i riferimenti delle convenute a documentazione depositata da o ancora all'interrogatorio Controparte_11 del legale rappresentante della non essendo, detta società, Controparte_11 parte nel presente giudizio, né essendo stato acquisito agli atti detto interrogatorio).
Pertanto, non può che rigettarsi il relativo motivo di appello e conseguentemente confermarsi, anche su tale punto, la sentenza del Giudice di prime cure.
Non può poi essere accolta la doglianza dell'appellante secondo cui la sentenza impugnata avrebbe violato i principi in materia di onere della prova ed avrebbe erroneamente liquidato le somme oggetto della restituzione.
A sostegno del rilievo, l'ABC ha dedotto che l'attore e gli interventori non avrebbero prodotto le ricevute di pagamento a supporto della domanda da essi proposta.
pagina 10 di 17 A riguardo occorre rilevare che, nei propri scritti difensivi del giudizio di I grado, Contr l' non ha mai specificamente contestato il versamento dei canoni di depurazione da parte dell'attore e degli interventori, limitandosi a contestare genericamente gli importi richiesti (deducendo “controparte non ha fornito elementi sufficienti a supporto della richiesta di rimborso del canone di depurazione”) e a contestarne genericamente la quantificazione (“controparte non ha individuato dettagliatamente gli importi corrisposti a titolo di depurazione né tanto meno gli anni di riferimento ma si è limitata
a indicare un importo complessivo da restituire”).
Ha omesso, in definitiva, di assumere una posizione precisa in ordine alla effettiva corresponsione delle somme richieste in restituzione, sicché deve ritenersi che non ha specificamente contestato il loro pagamento.
Sul punto, va ricordato che l'art. 167 cod. proc. civ., imponendo al convenuto l'onere di prendere posizione sui fatti costitutivi del diritto preteso dalla controparte, considera la non contestazione un comportamento univocamente rilevante ai fini della determinazione dell'oggetto del giudizio, con effetti vincolanti per il giudice, che dovrà astenersi da qualsivoglia controllo probatorio del fatto non contestato acquisito al materiale processuale e dovrà, perciò, ritenerlo sussistente, in quanto l'atteggiamento difensivo delle parti espunge il fatto stesso dall'ambito degli accertamenti richiesti (v. Cass. 5356/09); si è detto, ancora, che “L'onere di specifica contestazione, secondo un'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 167 cod. proc. civ., deve essere inteso nel senso che, qualora i fatti costitutivi del diritto azionato siano individuati dalla legge, il convenuto ha l'onere di contestarli specificamente e non, genericamente, con una clausola di stile, per evitare che gli stessi siano ritenuti incontestati;
solo in presenza di tale condizione, l'attore ha l'onere di provarli, restando così assicurato il principio del contradditorio (cfr. Cass.
10860/11).
Alla luce dei suddetti principi, non può che rilevarsi che le contestazioni mosse dall'odierna appellante, in I grado, appaiono del tutto generiche e come tali non idonee a soddisfare il requisito di specificità richiesto dall'art. 167 c.p.c., in relazione all'art. 115, comma 1, c.p.c. e perciò non tali da far sorgere in capo al proprio contraddittore l'onere di dimostrare l'esistenza di detti fatti e rapporti;
mentre non pagina 11 di 17 assumono rilievo le contestazioni specifiche sollevate solo con la comparsa conclusionale nel giudizio di I grado o con l'atto di appello, ovvero tardivamente, in una fase giudiziale in cui ormai le parti non avrebbero potuto depositare ulteriore documentazione a comprova delle proprie deduzioni.
Va, poi, aggiunto che, come emerge dall'esame delle produzioni delle parti, risultano depositati, per alcune parti, dei bollettini di pagamento, per altre delle fatture (dalle quali risultano pagati i canoni, in quanto contenenti la dicitura “I vostri pagamenti precedenti sono regolari”), e comunque per tutti vi sono in atti le lettere di riscontro Contr dell' (cui è subentrata l' ) con le quali la società riconosce, per ciascun CP_14 utente, gli importi fatturati ed incassati, a titolo di canone di depurazione, quantificandoli. Anche le suddette quantificazioni (e le suddette note di riscontro) non sono state specificamente contestate dall' convenuta. CP_3
Orbene, se è vero che tali dichiarazioni non possono qualificarsi come atti di natura confessoria del debito, né possono integrare un riconoscimento del diritto alla ripetizione, è anche vero, peraltro, che esse integrano certamente un riconoscimento delle somme versate dall'utente a titolo di canone di depurazione, per gli anni indicati. E proprio tali dichiarazioni sono state, dal Giudice di prime cure, correttamente utilizzate quale parametro di riferimento, per la quantificazione degli importi da ripetere (per quanto risulta dagli atti: per € 1089,00 IVA CP_2 compresa, per € 1100,00, IVA compresa e per € 1100,00 IVA Pt_1 CP_1 compresa, per gli ultimi due sono state richieste e liquidate somme inferiori agli importi indicati nelle lettere dell' , relativi a periodi più lunghi rispetto a quelli CP_14 considerati nell'atto di citazione).
In conclusione, non avendo l' tempestivamente e specificamente contestato sia CP_3 il versamento dei canoni di depurazione sia la quantificazione degli stessi, come effettuata dalla controparte, sulla base delle note di riscontro dell' , va rigettato CP_14 anche detto motivo di appello con la conferma, anche su tale punto, della pronuncia appellata.
Parte appellante, nell'atto di appello originario, ha poi contestato la mancata applicazione, da parte del giudice di prime cure, della prescrizione quinquennale.
Nella comparsa di costituzione e nelle comparse conclusionali depositate dopo la pagina 12 di 17 riassunzione del giudizio a seguito della pronuncia della Suprema Corte, non ha ribadito detto motivo di appello;
la Suprema Corte ha infatti affermato che, trovando, la pretesa azionata, titolo nella mancata esecuzione di una prestazione nascente dal contratto di utenza, è applicabile il termine di prescrizione decennale previsto per la ripetizione d'indebito (conseguente all'inadempimento contrattuale), piuttosto che il termine breve fissato dall'art. 2948 comma 1 n. 4, per i crediti relativi a prestazioni periodiche.
Contr Infine, l' ha proposto appello avverso la sentenza del Giudice di Pace nella parte in cui nulla dice in ordine alla proposta domanda di regresso ex art. 1299 c.c. nei confronti della nonché nei confronti del ha Controparte_5 Controparte_4 dedotto infatti che, nella sua attività di riscossione dei canoni, avrebbe agito quale mero “adiectus solutionis causa” e, conseguentemente, sarebbe del tutto estranea alla gestione della depurazione delle acque. La sua domanda proposta nei confronti di entrambi gli enti locali, a titolo di corresponsabilità, erroneamente non sarebbe stata presa in esame dal Giudice di prime cure. Inoltre, l'ABC ha dedotto che la nei suoi scritti difensivi, non avrebbe mai contestato il mancato versamento CP_5 delle somme riscosse a titolo di canone di depurazione.
Premesso che, come ribadito dalla Suprema Corte, la pretesa azionata dagli utenti del servizio idrico, a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 335 del 10 ottobre 2008, per la restituzione delle somme erogate quale quota, del complessivo corrispettivo, dovuta a titolo di canone per depurazione acque, deve essere indirizzata nei confronti del soggetto con cui è stato concluso il contratto di utenza, ritiene, il Tribunale, per quanto già detto sopra, che sia infondata la domanda di Contr manleva (o di regresso) proposta dall' nei confronti del tenuto conto CP_4 del fatto che detto ente non è proprietario dell'impianto di depurazione di UM, in proprietà della , né è destinatario, salvo che in percentuale ridotta Controparte_5
Contr e comunque non riconducibile all'impianto di UM, degli importi riscossi da , versati dall'utenza a titolo di pagamento del canone per la depurazione delle acque.
Va, quindi, certamente escluso il diritto dell'ABC di essere manlevata delle somme pagate, dal Controparte_4
pagina 13 di 17 E', invece, fondato, l'appello, nella parte in cui il Giudice di prime cure non ha accolto la domanda di manleva proposta dall'ABC nei confronti della CP_5
[...]
Come affermato nella pronuncia del Giudice di Pace appellata, la Controparte_5 in quanto proprietaria dei contestati impianti di depurazione di UM, riveste la qualifica di ulteriore soggetto tenuto all'adempimento dell'obbligazione restitutoria nei confronti degli utenti il servizio idrico. Tale valutazione, fondata sulla ricostruzione della pretesa azionata in giudizio, quale avente fonte nella mancata esecuzione di una prestazione contrattuale, trova conferma nella giurisprudenza di legittimità, avendo statuito, la Corte di Cassazione, che “in presenza di una temporanea inattività del servizio di depurazione acque, la condotta del proprietario dell'impianto, nonché gestore del servizio di depurazione, integra un concorso nell'inadempimento ascrivibile, nei confronti degli utenti, al soggetto che abbia concluso con gli stessi il contratto di utenza, sicchè il medesimo, convenuto in giudizio da costoro per la restituzione della quota del corrispettivo del servizio dovuta a titolo di depurazione acque, ha diritto ad agire in via di regresso nei confronti del proprietario dell'impianto e gestore del servizio” (Cass. sez. 3, 3314 del 2020 cit.).
La concorrente responsabilità della si giustifica, ai sensi dell'art. 2043 c.c., CP_5 nella forma della "cooperazione del terzo nell'inadempimento" realizzato da
[...]
(cfr. Cass. sez 3, n. 3314 del 2020 cit.). CP_3
Orbene, qualificata la responsabilità della quale nascente da illecito CP_5 aquiliano, ne discende un diverso regime dell'onere della prova, gravando sul danneggiato la prova della colpa, del danno nonché del nesso di causalità. Peraltro, avendo il Giudice di prime cure ritenuto, con conclusioni che in questa sede si intendono condividere, che gli utenti il servizio idrico abbiano provato in primo grado il “non funzionamento”, nel senso sovra precisato di “assoluta inefficienza” dell'impianto di depurazione di UM, si ritiene che sia stato assolto l'onere della prova su questi gravante.
Ne discende, concludendo, la configurabilità di una concorrente responsabilità della quale soggetto proprietario e gestore dell'impianto di Controparte_5 depurazione, come affermato dal Giudice di prime cure.
pagina 14 di 17 La responsabilità solidale della implica che quest'ultima sia Controparte_5 tenuta nei confronti dei terzi danneggiati, ai sensi dell'art. 2055 c.c., all'identica obbligazione risarcitoria a cui è tenuta l' verso gli utenti il servizio idrico. CP_3
Del resto in tema di responsabilità per il sorgere della responsabilità solidale dei danneggianti, l'art. 2055 c.c., comma 1, richiede solo che il fatto dannoso sia imputabile a più persone, ancorché le condotte lesive siano fra loro autonome e pur se diversi siano i titoli di responsabilità di ciascuna di tali persone, anche nel caso in cui siano configurabili, rispettivamente, titoli di responsabilità contrattuale ed extracontrattuale, atteso che l'unicità del fatto dannoso, considerata dalla norma suddetta, deve essere riferita unicamente al danneggiato e non va intesa come identità delle azioni giuridiche dei danneggianti e neppure come identità delle norme giuridiche da essi violate. Dunque, l'unicità del fatto dannoso non è esclusa dalla presenza di più colpevoli dell'atto illecito e da una loro pluralità di azioni o omissioni, sempreché le singole azioni o omissioni abbiano concorso in maniera efficiente alla produzione del danno.
Verso il soggetto danneggiato, quindi, i diversi autori del fatto sono considerati responsabili in solido cosicché il soggetto danneggiato potrà richiedere ad uno solo dei debitori il pagamento integrale del danno.
Diversamente, nei rapporti interni tra i debitori è possibile diversificare la responsabilità per il danno prodotto, potendo, infatti, graduare le diverse responsabilità nella partecipazione al risarcimento in base alle diverse condotte o comportamenti concreti, cosicché colui che ha risarcito il danno per l'intero ha diritto al regresso contro ciascuno degli altri coobbligati.
È quanto si verifica nella vicenda oggetto della presente controversia, ove deve Contr ritenersi che l'appellante – seppur parte contrattuale e come tale chiamata a rispondere dell'inadempimento nei confronti dell'utente - non abbia alcun potere di intervento sull'impianto e nella gestione dello stesso, dal cui malfunzionamento è disceso il danno per gli utenti il servizio idrico, impianto in proprietà della CP_5 cui è certamente imputabile l'accertato inefficiente funzionamento e
[...]
l'omessa realizzazione di interventi di miglioramento.
pagina 15 di 17 Contr Quindi, nei rapporti interni, non può discendere in capo ad alcuna responsabilità; d'altra parte, ciò è quanto affermato dalla giurisprudenza di legittimità, la quale ha ribadito in altre pronunce (cfr. Sentenza n. 11584 del 2020) che “in presenza di una temporanea inattività del servizio di depurazione acque, la condotta del proprietario dell'impianto, nonché gestore del servizio di depurazione, integra un concorso nell'inadempimento ascrivibile, nei confronti degli utenti, al soggetto che abbia concluso con gli stessi il contratto di utenza, sicché il medesimo, convenuto in giudizio da costoro per la restituzione della quota del corrispettivo del servizio dovuta a titolo di depurazione acque, ha diritto ad agire in via di regresso nei confronti del predetto proprietario dell'impianto e gestore del servizio”. Né rileva in senso contrario l'assunto della secondo la quale non vi è prova dell'effettivo CP_5 riversamento alle casse regionali delle quote del servizio di depurazione acque, riscosse dall'ABC; ed invero, come affermato dalla Suprema Corte, la responsabilità dell' deriva dal solo fatto di essere proprietario dell'impianto, nonché il CP_15 soggetto deputato a svolgere il servizio di depurazione. Pertanto, la è CP_5 anch'essa responsabile nei confronti degli utenti ove non venga assicurato l'esatto adempimento del contratto di fornitura idrica, a prescindere dalla effettiva trasmissione alla stessa dei canoni di depurazione incassati dall'ABC.
Va, dunque, dichiarato il diritto dell'ABC di ripetere dalla tutte le Controparte_5 somme (per capitale, accessori e spese processuali) che ha corrisposto o dovrà corrispondere agli attori nonché agli interventori in forza della presente sentenza.
Va, infine rigettato il motivo di appello proposto dall'ABC relativo alle spese. Il
Giudice di prime cure ha liquidato in favore dei procuratori degli utenti del servizio idrico importi corrispondenti ai valori massimi previsti dai parametri dell'allora vigente D.M. 140/12, per lo scaglione per ciascuno applicabile, aumentando poi i compensi in misura del 100% “per la presenza di più parti”. Orbene, ritiene, il
Tribunale che la liquidazione, oltre ad essere conforme al principio della soccombenza, è rispettosa dei parametri del decreto ministeriale e, nella individuazione dello scaglione massimo, tiene correttamente conto della complessità della controversia e delle questioni giuridiche trattate, complessità evidenziata proprio dall'esistenza di diverse pronunce contrastanti. Deve pertanto ritenersi pagina 16 di 17 corretta la liquidazione, operata dal Giudice, nel dispositivo della sentenza, con riferimento a ciascun difensore antistatario, per le diverse parti da ciascuno rappresentate.
Quanto, invece, alle successive fasi del giudizio, compresa quella del giudizio di
Cassazione, la complessità delle questioni affrontate e l'esistenza di precedenti di segno contrario, giustificano, a parere di questo Tribunale, la compensazione integrale delle spese di lite tra tutte le parti del giudizio, ai sensi dell'art. 92 c.p.c..
P.Q.M.
Contr Il Tribunale, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza del Giudice di Pace di n. 27963/13, pubblicata in data 25/7/13, CP_4 così provvede:
Contr 1) Accoglie in parte l'appello proposto da e per l'effetto, in riforma parziale della sentenza impugnata, dichiara il diritto di Parte_2 di ripetere dalla tutte le somme (per
[...] Controparte_5 capitale, accessori e spese processuali) che la stessa ha già corrisposto o dovrà corrispondere agli appellati , , Parte_1 Controparte_1 CP_2
, ,
[...] Controparte_6 Controparte_7 CP_8
, in forza della presente sentenza;
[...] Controparte_9
2) Conferma per il resto la sentenza appellata;
3) Compensa integralmente tra le parti le spese processuali, ivi comprese quelle relative al giudizio di cassazione.
LI, 16/11/2025
Il Giudice
dott. Barbara Gargia
pagina 17 di 17
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di LI
XII SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Barbara Gargia ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 21768/2020 promossa da:
(C.F. , nella qualità di erede di Parte_1 C.F._1 Per_1
rappresentato e difeso dall'avv. Barbara Donadeo come da procura in calce
[...] all'atto di citazione in riassunzione
APPELLATO-ATTORE IN RIASSUNZIONE
e
(c.f. ) e (C.F. Controparte_1 C.F._2 CP_2
) rappresentati e difesi dall'avv. Clemente Bellecca giusta C.F._3 procure speciali rilasciate su fogli separati allegati in calce all'atto di citazione in riassunzione
APPELLATI/ATTORI IN RIASSUNZIONE
contro in persona del l. rapp.te Controparte_3 pro tempore (c.f. ) rappresentata e difesa dall'Avv. Massimo Cesaro P.IVA_1 come da mandato in calce alla comparsa di costituzione
APPELLANTE-CONVENUTA IN RIASSUNZIONE
pagina 1 di 17 Nonché
(C.F. in persona del Sindaco p.t., rappresentato Controparte_4 P.IVA_2
e difeso dall'avv. Raffaele Squeglia giusta procura generale alle liti per notaio del 22 maggio 2020, in atti, Persona_2
(APPELLATO/CONVENUTO IN RIASSUNZIONE)
e
(C.F.: ), in persona del Suo Presidente p.t. Controparte_5 P.IVA_3 rappresentata e difesa dall'avv. Anna Carbone dell'Avvocatura Generale, giusta procura generale ad lites n.33646 del 14/03/2018 nonché provvedimento autorizzativo
(APPELLATA/CONVENUTA IN RIASSUNZIONE)
Nonché
, Controparte_6 Controparte_7 Controparte_8
Controparte_9
APPELLATI- CONVENUTI IN RIASSUNZIONE CONTUMACI
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note di trattazione depositate per l'udienza del
14/7/25.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va premesso che ha adito il Giudice di Pace di LI chiedendo Controparte_10 che la ed il venissero condannati alla restituzione della CP_3 Controparte_4 quota parte della tariffa pagata, in relazione alla fornitura del servizio idrico, a titolo pagina 2 di 17 di corrispettivo per la depurazione acque;
ciò sul presupposto della pronuncia della
Corte costituzionale, n. 335 del 10 ottobre 2008, che aveva dichiarato l'illegittimità costituzionale della L. 5 gennaio 1994, n. 36, art. 14, comma 1, nonchè del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 155, comma 1, nella parte in cui prevedevano che tale quota della tariffa del servizio idrico fosse dovuta anche nel caso in cui "fossero mancati gli impianti di depurazione o questi fossero temporaneamente inattivi", declaratoria di illegittimità costituzionale motivata sul rilievo che, nell'ipotesi suddetta, l'obbligo di pagamento risultava non correlato ad alcuna controprestazione. Nel giudizio sono intervenuti anche CP_2 CP_1
, nonchè e
[...] Parte_1 Controparte_7 Controparte_8
, utenti del servizio idrico, che hanno spiegato analoga domanda Controparte_9 di restituzione dei corrispettivi indebitamente pagati a titolo di canone di depurazione. Chiamata in causa dalla ABC, previa autorizzazione del Giudice, la e rigettata invece la richiesta di chiamata in causa della Controparte_5
in qualità di gestore dell'impianto di depurazione di Controparte_11
LI OV (UM), all'esito dell'istruttoria, la causa si è conclusa con l'accoglimento delle domande proposte in danno della e della CP_3 CP_5
la dichiarazione di difetto di legittimazione passiva del
[...] Controparte_4 oltre la condanna dell'ABC e della in solido, al pagamento delle spese CP_5 processuali.
Contr E' stato proposto appello, dalla , avverso la sentenza del Giudice di pace, nella parte in cui venivano rigettate le eccezioni di difetto di giurisdizione, di inammissibilità degli atti di intervento, di legittimazione attiva e passiva, nonché nella parte in cui veniva dichiarato il difetto di legittimazione passiva del CP_4
ancora, la sentenza è stata impugnata nella parte in cui il Giudice aveva
[...] ritenuto provate le domande attoree, aveva rigettato l'eccezione di prescrizione, ed aveva ritenuto sussistente la responsabilità dell'ABC, con il rigetto della domanda di manleva proposta nei confronti del e della e, infine, nella parte CP_4 CP_5 relativa alla liquidazione delle spese legali. E' stato altresì proposto appello incidentale dalla , nella parte in cui venivano rigettate le eccezioni Controparte_5 di difetto di giurisdizione e di legittimazione passiva, veniva rigettata la richiesta di integrazione del contraddittorio nei confronti di ed infine Controparte_11 pagina 3 di 17 nella parte in cui il Giudice di prime cure aveva ritenuto provate le domande attoree, aveva rigettato l'eccezione di prescrizione nonché nella parte relativa alla liquidazione delle spese legali. Con sentenza n. 8255/2018 del 26/9/18, questo
Tribunale ha riformato la decisione del giudice di prime cure, rigettando la domanda degli attori, in riforma integrale dell'impugnata sentenza e con compensazione delle spese del doppio grado di giudizio. Hanno proposto ricorso in Cassazione, avverso la sentenza del Tribunale, , e e Parte_1 Controparte_1 CP_2
Contr proposto ricorso incidentale la e il nonché ; il S.C., in CP_5 CP_4 accoglimento del ricorso principale, con sentenza n. 11586/2020 del 13.12.2019, pubblicata il 15.06.2020, ha cassato, in relazione ai motivi accolti, la sentenza impugnata e rinviato al Tribunale di LI, in persona di diverso giudice, per la decisione nel merito, da adottare in conformità dei seguenti principi di diritto: 1) “la pretesa azionata dagli utenti del servizio idrico a seguito della sentenza della Corte
Costituzionale n.335 del 10 ottobre 2008, per la restituzione delle somme erogate quale quota, del complessivo corrispettivo, dovuto a titolo di canone per depurazione acque, va indirizzata nei confronti del soggetto con cui sia concluso il contratto di utenza”; 2) “nel giudizio sulla domanda di restituzione delle somme erogate quale quota, del complessivo corrispettivo del servizio idrico, dovuta a titolo di canone per depurazione acque, la prova del funzionamento dell'impianto di depurazione va fornita dal soggetto con il quale gli utenti abbiano concluso il contratto di utenza”; 3) “ai fini della detrazione, dal
(secondo la previsione di cui al comma 1 dell'art.
8-sexies del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 208, convertito in legge 27 febbraio 2009, n. 13), debbono essere provati dal soggetto convenuto in giudizio per la restituzione, ex art. 2697, comma 2, cod. civ., trattandosi di fatto impeditivo della pretesa restitutoria”.
Gli appellati, (nel giudizio n. 21780/20) nonchè e Parte_1 Controparte_1
(nel giudizio n. 21768/20), hanno, quindi, depositato ricorso in CP_2
Contr riassunzione per il prosieguo del giudizio, citando , il e la Controparte_4
riuniti i procedimenti nn. 21780/20 e 21768/20, è stata Controparte_5 pagina 4 di 17 disposta l'integrazione del contraddittorio nei confronti degli attori e interventori in I grado, , , e Controparte_6 Controparte_7 Controparte_8 CP_9
, i quali, però, pur se ritualmente citati, non si sono costituiti nel giudizio in
[...] riassunzione.
Gli appellati utenti del servizio idrico hanno chiesto il rigetto dell'appello proposto da Contr
e la conseguente conferma dell'accoglimento della domanda da essi proposta in primo grado, sulla scorta anche di quanto statuito in sede di cassazione della pronuncia loro sfavorevole già resa dal Tribunale. Sia il che la Controparte_4 hanno a loro volta resistito alle domande proposte nei loro Controparte_5 confronti, chiedendone il rigetto.
Così premessi i fatti di causa, ritiene, il Tribunale, che l'appello dell'ABC sia solo in parte fondato e vada, pertanto, accolto per quanto di ragione.
Preliminarmente si osserva, quanto alla posizione del che la Controparte_4 pronuncia del Tribunale relativa a detto ente - per il quale, confermando la pronuncia del Giudice di prime cure, è stato dichiarato il difetto di legittimazione passiva (rectius di titolarità passiva nel rapporto) - non risulta oggetto di impugnativa dinanzi alla Suprema Corte. Pertanto, poichè la carenza di legittimazione passiva dell'Amministrazione Comunale risulta affermata, con la sentenza del Tribunale n. 8255/2018, in maniera autonoma, ditalchè può dirsi del tutto svincolata dalle altre statuizioni che hanno successivamente formato oggetto del giudizio per cassazione, ne deriva il passaggio in giudicato della relativa pronuncia. In tal senso, va ricordato quanto affermato dalla S.C. di Cassazione, sez.
IV, n. 18713 del 23 settembre 2016 (v. anche n. 12649/20), secondo la quale “La formazione della cosa giudicata su un capo della sentenza per mancata impugnazione può verificarsi solo con riferimento ai capi che siano completamente autonomi perché fondati su distinti presupposti di fatto e di diritto, sicché l'acquiescenza alle parti della sentenza non impugnata non si verifica quando queste si pongano in nesso conseguenziale con altra e trovino in essa il suo presupposto.”
Può quindi ritenersi che il capo della sentenza che statuisce il difetto di legittimazione passiva del sia ormai passato in giudicato. Controparte_4
pagina 5 di 17 Peraltro, la pronuncia dichiarativa del difetto di legittimazione passiva del CP_4 non può che essere condivisa;
ed invero, la Corte di Cassazione ha affermato il principio secondo il quale il diritto degli utenti a ripetere le somme indebitamente corrisposte all'ABC, per i canoni di depurazione afferenti all'impianto di UM, vede come soggetto passivo esclusivamente il soggetto con cui intercorre il contratto di Contr servizio, ovvero, la;
ciò implica l'affermazione della estraneità del CP_4
Contr
che non era parte del rapporto contrattuale tra utenti ed . Va aggiunto
[...] che gli attori – utenti del servizio idrico non hanno agito per ottenere la restituzione dei canoni dovuti per il servizio di fognatura, assicurato dal ma Controparte_4 per conseguire il rimborso dei corrispettivi pagati a titolo di canone di depurazione, sul presupposto del mancato funzionamento del depuratore di UM, il quale pacificamente appartiene alla , destinataria ex lege della relativa Controparte_5 quota di tariffa. Ne deriva che il non essendo proprietario del Controparte_4 depuratore di UM e tanto meno destinatario della corrispondente quota tariffaria, non può essere considerato titolare dell'obbligo restitutorio. Va quindi confermata la pronuncia del Giudice di prime cure di carenza di legittimazione passiva (rectius: di titolarità dal lato passivo del diritto controverso) in capo al Controparte_4
Lo stesso deve dirsi per l'eccezione di difetto di giurisdizione del G.O. per avere giurisdizione in materia il Giudice tributario, dovendosi ritenere, la pronuncia di declaratoria della giurisdizione del G.O., passata in giudicato, per non essere stata oggetto di specifica impugnazione. Peraltro, l'eccezione non viene ribadita Contr dall'appellante , nei propri atti difensivi depositati dopo la riassunzione, e pertanto può intendersi oggetto di rinuncia.
Contr Ciò premesso, nell'esaminare i motivi di appello dell' , occorre uniformarsi ai principi affermati dalla Suprema Corte con la sentenza n. 11586/20.
In particolare, la Corte ha innanzitutto affermato che “la pretesa azionata dagli utenti del servizio idrico a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n.335 del
10 ottobre 2008, per la restituzione delle somme erogate quale quota, del complessivo corrispettivo, dovuto a titolo di canone per depurazione acque, va indirizzata nei confronti del soggetto con cui sia concluso il contratto di utenza”. Dunque, va ribadito che la titolarità – dal lato passivo - del rapporto controverso derivante dalla pretesa pagina 6 di 17 restitutoria degli utenti, non può che cadere sull'ABC, parte negoziale del contratto di fornitura idrica con l'utente, posizione che ha legittimato l'
[...]
alla riscossione del corrispettivo del servizio idrico, comprensivo CP_12 anche della quota relativa alla depurazione acque, ritenuta, dagli attori, indebitamente riscossa, stante il non corretto funzionamento del depuratore. Va pertanto ritenuto infondato – e quindi rigettato - il motivo di appello relativo alla erronea pronuncia in merito all'eccezione di difetto di legittimazione passiva della
ABC, oltre che di difetto di legittimazione attiva degli attori (i quali hanno sufficientemente provato la qualità di parti del contratto di fornitura idrica, sia con i bollettini e le fatture, sia con le lettere dell'ABC di quantificazione del credito).
Quanto all'onere probatorio, la Suprema Corte, dopo aver ricostruito la pretesa fatta valere dagli attori come derivante dall'inadempimento di una prestazione che ha fonte negoziale – ovvero nel contratto di utenza – e ribadito che il soggetto tenuto alla restituzione non può che individuarsi in quello che, in forza del contratto, ha chiesto e ottenuto il pagamento ritenuto indebito, ha richiamato il principio generale, in materia di onere probatorio, secondo il quale “il creditore di una prestazione contrattuale - nella specie, l'utente del servizio idrico - deve provare solo la fonte
(negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi poi ad allegare la circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre al debitore convenuto spetta la prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento”. Ha perciò affermato che “nel giudizio sulla domanda di restituzione delle somme erogate quale quota, del complessivo corrispettivo del servizio idrico, dovuta a titolo di canone per depurazione acque, la prova del funzionamento dell'impianto di depurazione va fornita dal soggetto con il quale gli utenti abbiano concluso il contratto di utenza”. Dunque, a fronte della prova del contratto di utenza e della deduzione di inadempimento – per mancato o insufficiente funzionamento del depuratore - incombeva sull'ABC l'onere di provare il proprio adempimento contrattuale. Ed invero, configurandosi la tariffa del servizio idrico integrato, in tutte le sue componenti, come il corrispettivo di una prestazione commerciale complessa,
è il soggetto esercente detto servizio, il quale pretenda il pagamento anche degli oneri relativi al servizio di depurazione delle acque reflue domestiche, ad essere tenuto a dimostrare l'esistenza di un impianto di depurazione funzionante nel pagina 7 di 17 periodo oggetto della fatturazione, in relazione al quale esso pretenda la riscossione.
Ciò posto, va premesso che gli odierni appellati utenti del servizio idrico hanno dedotto “l'assoluta inefficienza dell'impianto” e detta situazione va equiparata, come affermato dalla Corte di Cassazione, a quella della inesistenza o temporanea inattività dell'impianto di depurazione;
in tal senso è anche la recente pronuncia della Suprema Corte (n. 17639/25) secondo la quale “Giusta principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità la tariffa pretesa dal gestore del servizio idrico integrato è indebita non solo nel caso in cui gli impianti di depurazione non esistano o risultino temporaneamente inattivi ma anche quando gli impianti siano in esercizio e forniscano una prestazione parziale e/o non ottimale . Inoltre, va detto che gli attori hanno fornito – pur non essendo tenuti, in virtù del suddetto principio granitico in tema di onere della prova in caso di inadempimento contrattuale - ampia evidenza delle gravi criticità afferenti l'impianto di depurazione deputato al servizio – anche – delle loro utenze. Ciò, in particolare, con la sentenza n. 4351 resa dal Tribunale penale di LI – Sezione Distaccata di Pozzuoli il 19.3.09, deposita in cancelleria il
15.6.09, a conclusione di un procedimento penale promosso a carico dell'amministratore unico e del responsabile tecnico della (incaricata CP_13 dalla della gestione dell'impianto di depurazione di UM prima Controparte_5 dell'affidamento alla , dalla lettura della quale emerge il mancato CP_11 funzionamento degli impianti di depurazione, quanto meno fino all'anno 2002, anno in cui veniva disposto il sequestro;
vi è poi, la relazione effettuata nel 2009 dall'Ing.
CT del P.M. (nel procedimento penale n. 29295/09 avente ad oggetto l'analisi Per_3 dello stato dell'impianto di depurazione di UM), depositata in atti, nelle cui conclusioni si legge che “il gestore non ha ancora attuato gli interventi di rifunzionalizzazione necessari a garantire uno scarico a norma” e ancora “è evidente che, per ripristinare la piena funzionalità dell'impianto sono richiesti ingenti interventi di rifunzionalizzazione sia delle sezioni in esercizio che di quelle ormai dimesse perché indispensabili”; infine, la relazione sullo stato degli impianti di depurazione disposta dalla in data 5.12.2007 (allegata alla produzione di I grado degli Controparte_5 interventori) nella quale, nelle valutazioni finali relative al suddetto depuratore, si legge che “fino alla data di effettuazione dei diversi sopralluoghi eseguiti tutti nel mese di novembre 2007 non si è osservata alcuna evidenza di avvio dei lavori di pagina 8 di 17 adeguamento degli impianti previsti dallo Strumento della Finanza di Progetto”.
Elementi, questi, che valgono – attesa l'attendibilità e la pregnanza che rivestono - a confermare le corrette valutazioni effettuate nella sentenza di primo grado, circa l'inadempimento contrattuale.
Gli odierni attori non si sono quindi limitati ad allegare l'altrui inadempimento, ma hanno dato concreto supporto a tale allegazione, a mezzo dell'anzidetta produzione documentale, idonea a dimostrare l'inefficienza del depuratore, quanto meno, fino all'anno 2007, nonché il protrarsi, negli anni successivi (a cui si riferiscono i pagamenti degli attori), della situazione di inefficienza dovuta anche a cause strutturali oltre che di cattiva gestione. A fronte della suddetta produzione, i Contr convenuti (dunque, l' e la ) non hanno validamente replicato, Controparte_5 omettendo di dimostrare l'avvenuto puntuale espletamento dei servizi cui erano obbligati, dovendosi ritenere non sufficienti a superare le suddette prove, la nota della del 2/4/09 e del del 28/11/11, attestanti Controparte_5 Controparte_4 il regolare funzionamento degli impianti di depurazione, certificazioni provenienti unilateralmente dai convenuti e comunque smentite dalla documentazione degli attori.
Con riferimento al quantum restitutorio, la Suprema Corte ha affermato il principio secondo il quale “ai fini della detrazione, dal
8-sexies del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 208, convertito in legge 27 febbraio 2009, n.
13), debbono essere provati dal soggetto convenuto in giudizio per la restituzione, ex art. 2697, comma 2, cod. civ., trattandosi di fatto impeditivo della pretesa restitutoria”.
Va premesso che l'art.
8-sexies (introdotto proprio per disciplinare le conseguenze della sentenza n. 335 del 2008 della Corte costituzionale) reca due diverse disposizioni: al comma 1, stabilisce che, nei casi in cui manchino gli impianti di depurazione o questi siano temporaneamente inattivi, siano comunque dovuti dall'utente gli oneri relativi alle attività di progettazione e di realizzazione o pagina 9 di 17 completamento degli impianti "de quibus", nonché quelli relativi ai connessi investimenti, e ciò a partire dall'avvio delle procedure di affidamento delle prestazioni di progettazione o di completamento delle suddette opere;
al comma 2, prevede che i gestori del servizio idrico integrato provvedano, a decorrere dal 10 ottobre 2009, ed entro il termine massimo di cinque anni, alla restituzione - anche rateale - della quota di tariffa non dovuta riferita all'esercizio del servizio dì depurazione, fatta salva la deduzione degli oneri derivati dalle attività di progettazione, di realizzazione o di completamento già avviate.
Orbene, in applicazione del principio affermato dalla Suprema Corte (la quale pronunciandosi anche sul secondo comma dell'art. 8 sexies ha escluso che lo stesso preveda una condizione di procedibilità della domanda, interpretandosi nel senso che i gestori possono dilazionare fino a cinque anni la restituzione), l' e/o la CP_3 avrebbero dovuto dimostrare gli oneri derivanti dalle attività di CP_5 progettazione, di realizzazione o di completamento dell'impianto di depurazione di
UM (costituenti fatto impeditivo della pretesa restitutoria), oltre che l'avvio delle procedure di affidamento delle prestazioni di progettazione e/o completamento delle suddette opere;
diversamente tanto quanto la non hanno CP_3 Controparte_5 provato né le pretese attività di realizzazione, progettazione o di completamento delle opere necessarie all'attivazione del servizio di depurazione, né, tantomeno, gli oneri derivanti dalle pretese attività (a nulla valendo i riferimenti delle convenute a documentazione depositata da o ancora all'interrogatorio Controparte_11 del legale rappresentante della non essendo, detta società, Controparte_11 parte nel presente giudizio, né essendo stato acquisito agli atti detto interrogatorio).
Pertanto, non può che rigettarsi il relativo motivo di appello e conseguentemente confermarsi, anche su tale punto, la sentenza del Giudice di prime cure.
Non può poi essere accolta la doglianza dell'appellante secondo cui la sentenza impugnata avrebbe violato i principi in materia di onere della prova ed avrebbe erroneamente liquidato le somme oggetto della restituzione.
A sostegno del rilievo, l'ABC ha dedotto che l'attore e gli interventori non avrebbero prodotto le ricevute di pagamento a supporto della domanda da essi proposta.
pagina 10 di 17 A riguardo occorre rilevare che, nei propri scritti difensivi del giudizio di I grado, Contr l' non ha mai specificamente contestato il versamento dei canoni di depurazione da parte dell'attore e degli interventori, limitandosi a contestare genericamente gli importi richiesti (deducendo “controparte non ha fornito elementi sufficienti a supporto della richiesta di rimborso del canone di depurazione”) e a contestarne genericamente la quantificazione (“controparte non ha individuato dettagliatamente gli importi corrisposti a titolo di depurazione né tanto meno gli anni di riferimento ma si è limitata
a indicare un importo complessivo da restituire”).
Ha omesso, in definitiva, di assumere una posizione precisa in ordine alla effettiva corresponsione delle somme richieste in restituzione, sicché deve ritenersi che non ha specificamente contestato il loro pagamento.
Sul punto, va ricordato che l'art. 167 cod. proc. civ., imponendo al convenuto l'onere di prendere posizione sui fatti costitutivi del diritto preteso dalla controparte, considera la non contestazione un comportamento univocamente rilevante ai fini della determinazione dell'oggetto del giudizio, con effetti vincolanti per il giudice, che dovrà astenersi da qualsivoglia controllo probatorio del fatto non contestato acquisito al materiale processuale e dovrà, perciò, ritenerlo sussistente, in quanto l'atteggiamento difensivo delle parti espunge il fatto stesso dall'ambito degli accertamenti richiesti (v. Cass. 5356/09); si è detto, ancora, che “L'onere di specifica contestazione, secondo un'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 167 cod. proc. civ., deve essere inteso nel senso che, qualora i fatti costitutivi del diritto azionato siano individuati dalla legge, il convenuto ha l'onere di contestarli specificamente e non, genericamente, con una clausola di stile, per evitare che gli stessi siano ritenuti incontestati;
solo in presenza di tale condizione, l'attore ha l'onere di provarli, restando così assicurato il principio del contradditorio (cfr. Cass.
10860/11).
Alla luce dei suddetti principi, non può che rilevarsi che le contestazioni mosse dall'odierna appellante, in I grado, appaiono del tutto generiche e come tali non idonee a soddisfare il requisito di specificità richiesto dall'art. 167 c.p.c., in relazione all'art. 115, comma 1, c.p.c. e perciò non tali da far sorgere in capo al proprio contraddittore l'onere di dimostrare l'esistenza di detti fatti e rapporti;
mentre non pagina 11 di 17 assumono rilievo le contestazioni specifiche sollevate solo con la comparsa conclusionale nel giudizio di I grado o con l'atto di appello, ovvero tardivamente, in una fase giudiziale in cui ormai le parti non avrebbero potuto depositare ulteriore documentazione a comprova delle proprie deduzioni.
Va, poi, aggiunto che, come emerge dall'esame delle produzioni delle parti, risultano depositati, per alcune parti, dei bollettini di pagamento, per altre delle fatture (dalle quali risultano pagati i canoni, in quanto contenenti la dicitura “I vostri pagamenti precedenti sono regolari”), e comunque per tutti vi sono in atti le lettere di riscontro Contr dell' (cui è subentrata l' ) con le quali la società riconosce, per ciascun CP_14 utente, gli importi fatturati ed incassati, a titolo di canone di depurazione, quantificandoli. Anche le suddette quantificazioni (e le suddette note di riscontro) non sono state specificamente contestate dall' convenuta. CP_3
Orbene, se è vero che tali dichiarazioni non possono qualificarsi come atti di natura confessoria del debito, né possono integrare un riconoscimento del diritto alla ripetizione, è anche vero, peraltro, che esse integrano certamente un riconoscimento delle somme versate dall'utente a titolo di canone di depurazione, per gli anni indicati. E proprio tali dichiarazioni sono state, dal Giudice di prime cure, correttamente utilizzate quale parametro di riferimento, per la quantificazione degli importi da ripetere (per quanto risulta dagli atti: per € 1089,00 IVA CP_2 compresa, per € 1100,00, IVA compresa e per € 1100,00 IVA Pt_1 CP_1 compresa, per gli ultimi due sono state richieste e liquidate somme inferiori agli importi indicati nelle lettere dell' , relativi a periodi più lunghi rispetto a quelli CP_14 considerati nell'atto di citazione).
In conclusione, non avendo l' tempestivamente e specificamente contestato sia CP_3 il versamento dei canoni di depurazione sia la quantificazione degli stessi, come effettuata dalla controparte, sulla base delle note di riscontro dell' , va rigettato CP_14 anche detto motivo di appello con la conferma, anche su tale punto, della pronuncia appellata.
Parte appellante, nell'atto di appello originario, ha poi contestato la mancata applicazione, da parte del giudice di prime cure, della prescrizione quinquennale.
Nella comparsa di costituzione e nelle comparse conclusionali depositate dopo la pagina 12 di 17 riassunzione del giudizio a seguito della pronuncia della Suprema Corte, non ha ribadito detto motivo di appello;
la Suprema Corte ha infatti affermato che, trovando, la pretesa azionata, titolo nella mancata esecuzione di una prestazione nascente dal contratto di utenza, è applicabile il termine di prescrizione decennale previsto per la ripetizione d'indebito (conseguente all'inadempimento contrattuale), piuttosto che il termine breve fissato dall'art. 2948 comma 1 n. 4, per i crediti relativi a prestazioni periodiche.
Contr Infine, l' ha proposto appello avverso la sentenza del Giudice di Pace nella parte in cui nulla dice in ordine alla proposta domanda di regresso ex art. 1299 c.c. nei confronti della nonché nei confronti del ha Controparte_5 Controparte_4 dedotto infatti che, nella sua attività di riscossione dei canoni, avrebbe agito quale mero “adiectus solutionis causa” e, conseguentemente, sarebbe del tutto estranea alla gestione della depurazione delle acque. La sua domanda proposta nei confronti di entrambi gli enti locali, a titolo di corresponsabilità, erroneamente non sarebbe stata presa in esame dal Giudice di prime cure. Inoltre, l'ABC ha dedotto che la nei suoi scritti difensivi, non avrebbe mai contestato il mancato versamento CP_5 delle somme riscosse a titolo di canone di depurazione.
Premesso che, come ribadito dalla Suprema Corte, la pretesa azionata dagli utenti del servizio idrico, a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 335 del 10 ottobre 2008, per la restituzione delle somme erogate quale quota, del complessivo corrispettivo, dovuta a titolo di canone per depurazione acque, deve essere indirizzata nei confronti del soggetto con cui è stato concluso il contratto di utenza, ritiene, il Tribunale, per quanto già detto sopra, che sia infondata la domanda di Contr manleva (o di regresso) proposta dall' nei confronti del tenuto conto CP_4 del fatto che detto ente non è proprietario dell'impianto di depurazione di UM, in proprietà della , né è destinatario, salvo che in percentuale ridotta Controparte_5
Contr e comunque non riconducibile all'impianto di UM, degli importi riscossi da , versati dall'utenza a titolo di pagamento del canone per la depurazione delle acque.
Va, quindi, certamente escluso il diritto dell'ABC di essere manlevata delle somme pagate, dal Controparte_4
pagina 13 di 17 E', invece, fondato, l'appello, nella parte in cui il Giudice di prime cure non ha accolto la domanda di manleva proposta dall'ABC nei confronti della CP_5
[...]
Come affermato nella pronuncia del Giudice di Pace appellata, la Controparte_5 in quanto proprietaria dei contestati impianti di depurazione di UM, riveste la qualifica di ulteriore soggetto tenuto all'adempimento dell'obbligazione restitutoria nei confronti degli utenti il servizio idrico. Tale valutazione, fondata sulla ricostruzione della pretesa azionata in giudizio, quale avente fonte nella mancata esecuzione di una prestazione contrattuale, trova conferma nella giurisprudenza di legittimità, avendo statuito, la Corte di Cassazione, che “in presenza di una temporanea inattività del servizio di depurazione acque, la condotta del proprietario dell'impianto, nonché gestore del servizio di depurazione, integra un concorso nell'inadempimento ascrivibile, nei confronti degli utenti, al soggetto che abbia concluso con gli stessi il contratto di utenza, sicchè il medesimo, convenuto in giudizio da costoro per la restituzione della quota del corrispettivo del servizio dovuta a titolo di depurazione acque, ha diritto ad agire in via di regresso nei confronti del proprietario dell'impianto e gestore del servizio” (Cass. sez. 3, 3314 del 2020 cit.).
La concorrente responsabilità della si giustifica, ai sensi dell'art. 2043 c.c., CP_5 nella forma della "cooperazione del terzo nell'inadempimento" realizzato da
[...]
(cfr. Cass. sez 3, n. 3314 del 2020 cit.). CP_3
Orbene, qualificata la responsabilità della quale nascente da illecito CP_5 aquiliano, ne discende un diverso regime dell'onere della prova, gravando sul danneggiato la prova della colpa, del danno nonché del nesso di causalità. Peraltro, avendo il Giudice di prime cure ritenuto, con conclusioni che in questa sede si intendono condividere, che gli utenti il servizio idrico abbiano provato in primo grado il “non funzionamento”, nel senso sovra precisato di “assoluta inefficienza” dell'impianto di depurazione di UM, si ritiene che sia stato assolto l'onere della prova su questi gravante.
Ne discende, concludendo, la configurabilità di una concorrente responsabilità della quale soggetto proprietario e gestore dell'impianto di Controparte_5 depurazione, come affermato dal Giudice di prime cure.
pagina 14 di 17 La responsabilità solidale della implica che quest'ultima sia Controparte_5 tenuta nei confronti dei terzi danneggiati, ai sensi dell'art. 2055 c.c., all'identica obbligazione risarcitoria a cui è tenuta l' verso gli utenti il servizio idrico. CP_3
Del resto in tema di responsabilità per il sorgere della responsabilità solidale dei danneggianti, l'art. 2055 c.c., comma 1, richiede solo che il fatto dannoso sia imputabile a più persone, ancorché le condotte lesive siano fra loro autonome e pur se diversi siano i titoli di responsabilità di ciascuna di tali persone, anche nel caso in cui siano configurabili, rispettivamente, titoli di responsabilità contrattuale ed extracontrattuale, atteso che l'unicità del fatto dannoso, considerata dalla norma suddetta, deve essere riferita unicamente al danneggiato e non va intesa come identità delle azioni giuridiche dei danneggianti e neppure come identità delle norme giuridiche da essi violate. Dunque, l'unicità del fatto dannoso non è esclusa dalla presenza di più colpevoli dell'atto illecito e da una loro pluralità di azioni o omissioni, sempreché le singole azioni o omissioni abbiano concorso in maniera efficiente alla produzione del danno.
Verso il soggetto danneggiato, quindi, i diversi autori del fatto sono considerati responsabili in solido cosicché il soggetto danneggiato potrà richiedere ad uno solo dei debitori il pagamento integrale del danno.
Diversamente, nei rapporti interni tra i debitori è possibile diversificare la responsabilità per il danno prodotto, potendo, infatti, graduare le diverse responsabilità nella partecipazione al risarcimento in base alle diverse condotte o comportamenti concreti, cosicché colui che ha risarcito il danno per l'intero ha diritto al regresso contro ciascuno degli altri coobbligati.
È quanto si verifica nella vicenda oggetto della presente controversia, ove deve Contr ritenersi che l'appellante – seppur parte contrattuale e come tale chiamata a rispondere dell'inadempimento nei confronti dell'utente - non abbia alcun potere di intervento sull'impianto e nella gestione dello stesso, dal cui malfunzionamento è disceso il danno per gli utenti il servizio idrico, impianto in proprietà della CP_5 cui è certamente imputabile l'accertato inefficiente funzionamento e
[...]
l'omessa realizzazione di interventi di miglioramento.
pagina 15 di 17 Contr Quindi, nei rapporti interni, non può discendere in capo ad alcuna responsabilità; d'altra parte, ciò è quanto affermato dalla giurisprudenza di legittimità, la quale ha ribadito in altre pronunce (cfr. Sentenza n. 11584 del 2020) che “in presenza di una temporanea inattività del servizio di depurazione acque, la condotta del proprietario dell'impianto, nonché gestore del servizio di depurazione, integra un concorso nell'inadempimento ascrivibile, nei confronti degli utenti, al soggetto che abbia concluso con gli stessi il contratto di utenza, sicché il medesimo, convenuto in giudizio da costoro per la restituzione della quota del corrispettivo del servizio dovuta a titolo di depurazione acque, ha diritto ad agire in via di regresso nei confronti del predetto proprietario dell'impianto e gestore del servizio”. Né rileva in senso contrario l'assunto della secondo la quale non vi è prova dell'effettivo CP_5 riversamento alle casse regionali delle quote del servizio di depurazione acque, riscosse dall'ABC; ed invero, come affermato dalla Suprema Corte, la responsabilità dell' deriva dal solo fatto di essere proprietario dell'impianto, nonché il CP_15 soggetto deputato a svolgere il servizio di depurazione. Pertanto, la è CP_5 anch'essa responsabile nei confronti degli utenti ove non venga assicurato l'esatto adempimento del contratto di fornitura idrica, a prescindere dalla effettiva trasmissione alla stessa dei canoni di depurazione incassati dall'ABC.
Va, dunque, dichiarato il diritto dell'ABC di ripetere dalla tutte le Controparte_5 somme (per capitale, accessori e spese processuali) che ha corrisposto o dovrà corrispondere agli attori nonché agli interventori in forza della presente sentenza.
Va, infine rigettato il motivo di appello proposto dall'ABC relativo alle spese. Il
Giudice di prime cure ha liquidato in favore dei procuratori degli utenti del servizio idrico importi corrispondenti ai valori massimi previsti dai parametri dell'allora vigente D.M. 140/12, per lo scaglione per ciascuno applicabile, aumentando poi i compensi in misura del 100% “per la presenza di più parti”. Orbene, ritiene, il
Tribunale che la liquidazione, oltre ad essere conforme al principio della soccombenza, è rispettosa dei parametri del decreto ministeriale e, nella individuazione dello scaglione massimo, tiene correttamente conto della complessità della controversia e delle questioni giuridiche trattate, complessità evidenziata proprio dall'esistenza di diverse pronunce contrastanti. Deve pertanto ritenersi pagina 16 di 17 corretta la liquidazione, operata dal Giudice, nel dispositivo della sentenza, con riferimento a ciascun difensore antistatario, per le diverse parti da ciascuno rappresentate.
Quanto, invece, alle successive fasi del giudizio, compresa quella del giudizio di
Cassazione, la complessità delle questioni affrontate e l'esistenza di precedenti di segno contrario, giustificano, a parere di questo Tribunale, la compensazione integrale delle spese di lite tra tutte le parti del giudizio, ai sensi dell'art. 92 c.p.c..
P.Q.M.
Contr Il Tribunale, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza del Giudice di Pace di n. 27963/13, pubblicata in data 25/7/13, CP_4 così provvede:
Contr 1) Accoglie in parte l'appello proposto da e per l'effetto, in riforma parziale della sentenza impugnata, dichiara il diritto di Parte_2 di ripetere dalla tutte le somme (per
[...] Controparte_5 capitale, accessori e spese processuali) che la stessa ha già corrisposto o dovrà corrispondere agli appellati , , Parte_1 Controparte_1 CP_2
, ,
[...] Controparte_6 Controparte_7 CP_8
, in forza della presente sentenza;
[...] Controparte_9
2) Conferma per il resto la sentenza appellata;
3) Compensa integralmente tra le parti le spese processuali, ivi comprese quelle relative al giudizio di cassazione.
LI, 16/11/2025
Il Giudice
dott. Barbara Gargia
pagina 17 di 17