Art. 6. Stipula e contenuto degli accordi 1. Ai fini dell'attuazione della legge 25 luglio 2000, n. 209 , il Ministero degli affari esteri, previo parere favorevole del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, stipula, ai fini della riduzione del debito ai sensi dell'articolo 1, comma 4, della citata legge n. 209 del 2000 , accordi intergovernativi bilaterali con le competenti autorita' dei Paesi interessati nel pieno rispetto delle intese tra i Paesi creditori partecipanti al Club di Parigi.
2. Gli accordi intergovernativi bilaterali contengono:
a) la puntuale individuazione dei debiti, in conto capitale ed interesse, oggetto di riduzione;
b) l'indicazione degli strumenti e dei meccanismi da impiegare per l'operazione di riduzione.
Nota all'art. 6:
- Il testo dell'art. 1, comma 4, della citata legge n. 209 del 2000 , e' riportato nelle note all'art. 2.
2. Gli accordi intergovernativi bilaterali contengono:
a) la puntuale individuazione dei debiti, in conto capitale ed interesse, oggetto di riduzione;
b) l'indicazione degli strumenti e dei meccanismi da impiegare per l'operazione di riduzione.
Nota all'art. 6:
- Il testo dell'art. 1, comma 4, della citata legge n. 209 del 2000 , e' riportato nelle note all'art. 2.