Decreto cautelare 27 luglio 2021
Ordinanza cautelare 15 settembre 2021
Decreto decisorio 17 dicembre 2021
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Pescara, sez. I, decreto cautelare 27/07/2021, n. 179 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Pescara |
| Numero : | 179 |
| Data del deposito : | 27 luglio 2021 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 27/07/2021
N. 00224/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Tribunale Amministrativo Regionale per l' Abruzzo
sezione staccata di Pescara (Sezione Prima)
Il Presidente
ha pronunciato il presente
DECRETO
sul ricorso numero di registro generale 224 del 2021, proposto da
NA Di LO, rappresentato e difeso dall'avvocato Mario Ginetti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Pescara in persona del Sindaco pro tempore, Comune di Pescara - Sett. Svil. Ec. - Serv. Sp. Un. ed e Cond - in Eprsona del Dirigente pro tempore non costituiti in giudizio;
nei confronti
Elea Costruzioni S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Vincenzo Di Baldassarre, Pasqualina Di Cicco, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Regione Abruzzo non costituito in giudizio;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
del “Permesso di costruire in sanatoria n. 167/2020” datato 14.12.2020 rilasciato dal Comune di Pescara alla società ELEA Costruzioni a r.l. nella parte in cui viene autorizzata l'esecuzione di lavori di riqualificazione edilizia mediante demolizione e ricostruzione con ampliamento di un edificio sito in Pescara alla Via Regina Elena n. 80
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Vista l'istanza di misure cautelari monocratiche proposta dal ricorrente, ai sensi dell'art. 56 cod. proc. amm.;
Sentite le parti costituite nell’ufficio del Presidente in data 26.7.2021, con particolare e prioritario profilo del periculum in mora;
Preso atto in particolare di quanto affermato dal patrono controinteressato secondo cui:
-la demolizione del manufatto dovrebbe avvenire a fine mese, escludendo comunque che qualsiasi attività di ricostruzione (tantomeno con gli aumenti dimensionali contestati) possa essere intrapresa prima della prossima udienza camerale del 10.9.21;
-tali operazioni demolitorie (sempre a detta della controinteressata) presenterebbero connotati di somma urgenza; in particolare un eventuale rinvio, anche dei soli dieci giorni di attesa per la camera di consiglio collegiale, determinerebbe (nel caso di infondatezza del gravame) un forte impatto negativo sul rispetto delle tempistiche di ricostruzione, con conseguenti perdite (tra l’altro) delle agevolazioni economiche pubbliche collegate all’attuazione del permesso edilizio qui impugnato;
Ritenuto che –nel cronoprogramma fino al 10.9.21 dichiarato dalla controinteressata, al quale quest’ultima deve intendersi rigorosamente vincolata- non si ravvisano danni di estrema gravità ed urgenza a carico di parte ricorrente (mancando in radice qualsiasi attività di ricostruzione), così che in assenza dei predetti pregiudizi non può essere comunque concessa ex art. 56 CPA la chiesta tutela monocratica;
Precisato peraltro che l’attività di demolizione prevista a fine mese (senza aspettare la pur prossima camera di consiglio collegiale) potrà avvenire solo ad esclusivo rischio della controinteressata, nel rigoroso rispetto di eventuali prescrizioni inibitorie sfavorevoli che il collegio potrà impartire fin dalla prossima udienza cautelare, in attesa della definizione della causa nel merito;
P.Q.M.
Respinge la suindicata istanza di tutela monocratica, in relazione al cronoprogramma demolitorio dichiarato dalla controinteressata nell’audizione del 26.8.21, fermo restando che nessuna attività di ricostruzione potrà essere intrapresa fino al 10.9.21, data di discussione collegiale della sospensiva;
Il presente decreto è depositato presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Pescara il giorno 27 luglio 2021.
| Il Presidente |
| Paolo Passoni |
IL SEGRETARIO