Sentenza 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 10/06/2025, n. 1336 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 1336 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Torre Annunziata, in funzione di Giudice del Lavoro, dott. Emanuele Rocco, ha pronunciato, all'esito dello scambio di note di trattazione scritta entro il termine del 05/05/2025, la seguente sentenza nella causa iscritta al n. 7312/2024 del Ruolo generale a.c. vertente
TRA
, nato il [...] a [...], Parte_1 rapp.to e difeso dagli avv.ti SCARPATO ANTONIO e RAFFAELLA
CAVALLARO, presso il cui studio elett.te domiciliata in in Scafati (SA) alla via S. Antonio Abate n. 183 ricorrente
E
, in persona del Presidente legale rapp.te pro tempore, rapp.to e difeso CP_1 dall'Avv.to AZZANO STEFANO, con cui elett.te domiciliato presso l'Avvocatura I.N.P.S. sito in NAPOLI alla Via Alcide de Gasperi n.55;, resistente
Ragioni in fatto e in diritto delle parti e motivi della decisione
La presente controversia ha ad oggetto la domanda di parte ricorrente volta a ottenere, in contraddittorio con l' , il riconoscimento della pensione ordinaria di invalidità CP_1
o in subordine l'assegno ordinario di invalidità ai sensi e per gli effetti dell'art. 1 della legge 222/84.
Il presente giudizio è stato proposto con ricorso di merito depositato, il 17/12/2024, successivamente alla formulazione, nelle forme di legge, del dissenso rispetto alle conclusioni cui era giunto il CTU nel procedimento per ATP recante n. R.G.
1329/2022, instaurato dalla parte ricorrente con atto del 04/03/2022. L' si è costituito e ha dedotto l'infondatezza della domanda, di cui ha chiesto il CP_1 rigetto. Ciò detto, si osserva che la domanda è, innanzitutto, procedibile, atteso l'avvenuto espletamento sia dell'iter amministrativo che del procedimento per ATP. Nel merito, la domanda è infondata e deve essere rigettata. Osserva infatti il Giudicante che la coerenza logica e il rigore dell'indagine clinica svolta dal CTU nominato durante il procedimento per ATP fanno ritenere non necessario il rinnovo della consulenza, richiesto invece dal difensore dell'istante nel ricorso in opposizione.
A tale conclusione questo Giudice ritiene di pervenire a quelle elaborate dalla CTU nella consulenza;
nella quale ha specificato che le patologie del ricorrente “non determinano una riduzione della capacità lavorativa, in occupazioni confacenti alle sue attitudini, a meno di un terzo e pertanto è da considerarsi non invalido né inabile ai sensi della Legge 222/84”. Inoltre, le contestazioni formulate nel ricorso in opposizione non appaiono sufficienti a superare le rigorose argomentazioni del TT , il quale ha dato conto CP_2 esaustivamente delle patologie riscontrate e dei criteri applicati per determinare l'invalidità complessiva dell'istante.
1
Masse muscolari normotrofiche e normotoniche;
tessuto adiposo ben rappresentato.
Peso=72 Kg;
H=1,72 Apparato Cardiovascolare: Aia cardiaca nei limiti;
toni cardiaci puri;
Pause libere;
PA.120/80 mmhg. Non edemi declivi.Frequenza:75/bm'.
Apparato Respiratorio: Torace di forma tronco conica;
Respiro eupnoico a riposo;
FVT noromotrasmesso;
Respiro regolare. All'ascoltazione sibili alle basi. Assenza di dispnea. Apparato Digerente: Addome trattabile e non dolente su tutti i quadranti con cicatrice ombelicale normointroflessa. Organi ipocondrici nei limiti. Apparato Muscolo -scheletrico: Carico buono. Deambulazione con progressione a passi regolari. Rachide:lieve spinalgia pressoria a livello lombare. Limitazione funzionale ai gradi estremi. Limitazione dell'estensione e dell'abduzione spalla destra . Accosciamento completo. Udito: Riesce a percepire la voce di conversazione alla comune distanza interlocutoria. Esame neurologico e psichico: Negativo per patologie focali in atto il rilievo obiettivo neurologico. Orientata nel tempo e nello spazio, sensorio integro, Regolare tono dell'umore. Visus: nei limiti”. (cfr. pag. 4 della consulenza in atti).
Non è stato, inoltre, adeguatamente dimostrato un significativo aggravamento delle condizioni cliniche dell'istante, tale da rendere effettivamente indispensabile la riapertura delle operazioni peritali.
Per le suesposte argomentazioni, va dichiarato la parte ricorrente non è invalida e le infermità accertate non determinano una riduzione della capacità lavorativa a meno di un terzo, così come già accertato dal CTU.
La parte ricorrente, benché soccombente, va dichiarata non tenuta alla rifusione delle spese processuali, in quanto la stessa ha presentato, unitamente all'atto introduttivo del giudizio, la dichiarazione relativa alla mancata percezione di un reddito imponibile ai fini IRPEF superiore a due volte l'importo del reddito stabilito ai sensi degli articoli 76, commi da 1 a 3, e 77 del decreto del Presidente della Repubblica 30/5/2002 n. 113.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torre Annunziata, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da on ricorso del 17/12/2024 Parte_1 nei confronti dell' così provvede: rigetta la domanda e dichiara la parte ricorrente CP_1 non tenuta a rimborsare all' le spese del giudizio. CP_1
Così deciso in Torre Annunziata il 10/06/2025 Il Tribunale
Giudice del Lavoro
Dott. Emanuele Rocco
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