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Sentenza 6 settembre 2025
Sentenza 6 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 06/09/2025, n. 12251 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 12251 |
| Data del deposito : | 6 settembre 2025 |
Testo completo
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
Il giudice dott. Alberto Cianfarini ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 34251.2022 del ruolo generale per gli affari contenziosi e vertente tra
(C.F./P.IVA ), in persona del legale rappresentante Parte_1 P.IVA_1 pro tempore dell difesa dagli Avv.ti Andrea Mollo (C.F. Pt_2
) e Gloria Di Gregorio (C.F. ) C.F._1 C.F._2 elettivamente domiciliata presso la sede legale dell'Azienda stessa, in Pt_1
Borgo Santo Spirito, n. 3 con domicilio digitale come da PEC da Registri di
Giustizia opponente contro
Controparte_1
(C.F. ), con sede in Milano, via
[...] P.IVA_2
Domenichino 5, in persona del Procuratore, rappresentata e difesa, dall'avv. Paolo
Bonalume (C.F.: -con studio in Milano, corso Magenta 84, C.F._3 con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia anche in qualità di procuratrice speciale di C.F.: , con Parte_3 P.IVA_3 sede in Verona, viale dell'Agricoltura 7 parte opposta
(originaria cessionaria del credito)
e contro con sede legale in Viale dell'agricoltura 7, 37135 Parte_3
Verona (VR), C.F. in persona del legale rappresentante pro P.IVA_3 tempore, società elettivamente domiciliata presso lo Studio Legale del proprio
1 2
difensore l'avv. Storari in Verona – Via Garibaldi, 17, 37121, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia terzo interveniente
(cedente l'originario credito)
Oggetto: opposizione al decreto ingiuntivo.
FATTO
Parte opponente rappresentava quanto segue. La aveva Controparte_1 notificato, in data 22 marzo 2022, ricorso per decreto ingiuntivo e relativo provvedimento, emesso dal Tribunale Ordinario di Roma n. 4866/2022, con il quale era stato ingiunto alla il pagamento dell'importo di Parte_1
€164.309,28, oltre interessi come da domanda e spese della procedura liquidate dal Giudice in € 2.135,00 per compensi, in € 406, 50 per esborsi, I.V.A. e C.P.A.
Parte ricorrente asseriva che la era creditrice nei Controparte_2 confronti dell' dell'importo complessivo di €131.466,21 portato Parte_1 dalle fatture emesse a titolo di corrispettivo delle forniture di prodotti medicali e indicato nell'estratto delle scritture contabili di , autenticato da Parte_3
Notaio quale prova scritta del credito. Parte opponente rilevava che il decreto ingiuntivo opposto portava una pretesa creditoria azionata in parte inesistente.
La chiedeva la revoca parziale, per i seguenti motivi. Pt_1
Parziale adempimento del credito azionato dalla – Parziale inesistenza del CP_1 credito ingiunto. Le somme ingiunte, almeno parzialmente, non erano dovute nei limiti che seguono.
1) Crediti pagati nell'ambito del cd. “Accordo Pagamenti” con la Regione Lazio.
Nel ricorso per decreto ingiuntivo vi erano alcune fatture azionate (nr.1000042202
– 1000042426 – 1000014364 – 1000046128) che risultavano già pagate nell'ambito dell'“Accordo Pagamenti”, come regolato dalla D.G.R. n. 689/2008, a cui la società creditrice aveva aderito. La somma pagata ammonta ad € 10.252,15.
Il pagamento era stato effettuato direttamente dalla Regione Lazio. A tal fine l' opponente aveva richiesto i relativi mandati all'Ente. In particolare, Pt_2 evidenziava che:
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- con mandato di pagamento n. 1019477 del 27.01.2022 (Opi n. SP 20221003349) era stata pagata la somma di € 298,60 relativa alla fattura azionata n.
10000046128 del 29.06.2021 (All. n. 1b);
- con mandato di pagamento n. 1003349 (Opi n. SP 20221019477) del 29.06.2021 era stata pagata la somma di € 620,00 relativa alla fattura azionate n.
10000014364 24.02.2021 (All. n. 1c).
Si riservava il deposito del mandato di pagamento n. 31400 del 28.09.2018 relativo all'importo di € 9.150,00 di cui alla fattura azionata n. 100004202 del
31.07.2018 e all'importo di € 183,55 di cui alla fattura azionata n. 10000042426 del 1.08.2018.
Nelle more, tuttavia, si documentava la richiesta di Parte_4 inviata al proprio tesoriere, relativa alla quietanza del mandato in parola All.n.
1d). La somma di € 10.252,15 risultava integralmente corrisposta e pertanto essa doveva essere scomputata dall'importo del decreto ingiuntivo. Parte Vi erano poi fatture liquidate e pagate dalla Con riguardo alle fatture azionate n. 1912028399 del 27.03.2012 e n. 1912028994 del 28.03.2012 parte opponente evidenziava che le stesse erano state integralmente liquidate e poi pagate per € 7.640,09, come emergeva dal mandato n. 2639 del 20.04.2022 e dalla relativa quietanza (All. nn. 2 a - 2 b). Questo credito risultava pagato.
Fatture compensate dall' Con riguardo invece alla fattura n. 1000006875 Pt_2 del 29.09.2019 per € 4.958,00, parte opponente evidenziava che la stessa era stata chiusa in contabilità a seguito di compensazione dei crediti-debiti - ex art. 1241
c.c. – comunicata dalla UOC Bilancio e Contabilità della alla Parte_1 con nota prot. n. 74793 del 20.05.2019 (All.n. 3). Parte_3
Fatture liquidate ed in fase di pagamento. Con riguardo alle fatture azionate n.
1000070789 del 19.10.2020, n. 1000072503 del 16.10.2020 e n. 1000023519 del
30.03.2021 per il totale di € 14.837,74 parte opponente evidenziava che le stesse risultavano allo stato liquidate dall' e pertanto confluite nel portale Pt_2 regionale del cd. “Accordo Pagamenti”. Esse sarebbero state pagate direttamente dalla Regione Lazio presumibilmente nei prossimi 30.
Sussistenza delle note di credito. Necessaria rideterminazione delle somme azionate. Le restanti fatture risultavano liquidate per un totale di €29.720,00 e compensate con le allegate note di credito di pari valore emesse dalla
[.. [..
[...]
(All. n.4) nei confronti dell' opponente. Per il Controparte_3 Pt_2 restante importo di €64.302,97, le relative fatture risultavano ad oggi “non liquidate”. La difesa, tuttavia, faceva riserva di comunicare eventuali variazioni di stato. Concludeva chiedendo di scorporare la somma di € 29.720,00 dal credito oggetto del decreto ingiuntivo.
Per il residuo ci si rimetteva alle valutazioni del Tribunale.
Sulla rideterminazione degli interessi da ritardato pagamento nelle transazioni commerciali ex D.L.gs. n. 231/2002 sussisteva la non debenza a titolo di interessi ex D. Lgs. 231/2002. Gli interessi eventualmente dovuti (all'esito della verifica di ogni singola fattura) potevano semmai essere valutati/rideterminati solo a istruttoria completa.
Parte opponente concludeva chiedendo di revocare il decreto ingiuntivo n.
4866/2022, accertando e dichiarando l'inesistenza dei crediti azionati e comunque la non debenza degli interessi (nei limiti indicati) - ex D.lgs. n. 231/2002 per le ragioni pure sopra esposte.
Si costituiva la parte opposta e chiariva che i crediti ingiunti erano maturati in capo a a titolo di corrispettivo delle vendite di prodotti medicali effettuate Pt_5
Parte da in favore dell' Pt_5
Secondo parte opposta l'importo ingiunto relativo alle fatture oggetto dell'eccezione di pagamento era pari ad € 69.103,04: Parte
• rispetto a tale importo l' aveva pagato € 23.396,43;
• rispetto all'importo ingiunto relativo alle fatture oggetto dell'eccezione di pagamento ad oggi la sorte capitale ancora dovuta era pari ad € 45.706,61. Parte Quanto alla sorte capitale pagata di € 23.396,43 l' era comunque tenuta a pagare sia gli interessi di mora maturati, al tasso previsto dal D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, con decorrenza dalla scadenza di pagamento di ciascuna fattura al saldo;
interessi anatocistici sugli interessi di mora che, alla data di deposito del ricorso, erano scaduti da almeno sei mesi, con decorrenza dalla data di deposito del ricorso e al tasso previsto dall'art. 1284 comma 4 c.c. e dunque, in virtù di quanto previsto da tale disposizione, al tasso previsto dal D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12.
Il residuo era pari ad €106.223,46. Concludeva chiedendo la provvisoria esecuzione parziale del decreto ingiuntivo. In via principale: rigettare
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l'opposizione proposta dall' avverso il decreto Controparte_4 ingiuntivo e condannare l' a pagare a Controparte_4 [...] in qualità di procuratrice speciale di i CP_1 Parte_3 seguenti importi:
• € 139.066,53 dei quali:
€ 106.223,46 quale sorte capitale residua;
€ 32.843,07 a titolo di interessi di mora relativi a sorte capitale differente da quella di € 131.466,21 e già fatturati da mediante i documenti denominati Pt_5
Note Debito, prodotte in sede monitoria sub doc. 5 e riepilogate nell'elenco prodotto sub doc. 6 e nell'estratto autenticato delle scritture contabili;
• interessi di mora maturati e maturandi sulla sorte capitale residua di €
106.223,46, al tasso previsto dal D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n.
192/12, con decorrenza dalla scadenza di pagamento di ciascuna fattura al saldo;
• interessi anatocistici sugli interessi di mora relativi alla sorte capitale residua di
€ 106.223,46che, alla data di deposito del ricorso, sono scaduti da almeno sei mesi, con decorrenza dalla data di deposito del ricorso e al tasso previsto dall'art. 1284 comma 4 c.c. e dunque, in virtù di quanto previsto da tale disposizione, al tasso previsto dal D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12
• interessi di mora maturati e maturandi sulla sorte capitale pagata di € 23.396,43, al tasso previsto dal D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n.192/12, con decorrenza dalla scadenza di pagamento di ciascuna fattura al saldo;
-interessi anatocistici sugli interessi di mora relativi alla sorte capitale pagata di €
23.396,43 che, alla data di deposito del ricorso, sono scaduti da almeno sei mesi, con decorrenza dalla data di deposito del ricorso e al tasso previsto dall'art. 1284 comma 4 c.c. e dunque, in virtù di quanto previsto da tale disposizione, al tasso previsto dal D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12
• gli interessi anatocistici sugli interessi di mora di € 32.843,07 portati alle note debito, con decorrenza dalla data di deposito del ricorso, al tasso previsto dall'art. 1284 comma 4 c.c. e dunque, in virtù di quanto previsto da tale disposizione, al tasso previsto dal D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12.
In via subordinata: rigettare l'opposizione proposta dall' Parte_6 avverso il decreto ingiuntivo e condannare l'
[...] Parte_6
a pagare a in qualità di procuratrice speciale di
[...] Controparte_1
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la diversa somma ritenuta dovuta a titolo di sorte capitale Parte_3
e relativi interessi di mora e anatocistici nonché a titolo di interessi di mora di cui alle Note Debito e relativi interessi anatocistici. Con vittoria di compensi e spese.
Interveniva adesivamente la quale premetteva che il Parte_3 presente giudizio era stato instaurato da quale rappresentante Controparte_1 di in forza di procura notarile conferita da Controparte_5 quest'ultima per recuperare il credito azionato;
la procura era stata revocata con atto del notaio del 4 dicembre 2023, Rep. 3573, Racc. 2683, Persona_1
Registrato presso l'Ufficio delle Entrate di Verona il 5 dicembre 2023, n. 40169 Cont Serie 1T; era intenzione di di subentrare in tutti i procedimenti promossi da nella posizione sostanziale di creditore, con salvezza di tutte le CP_1 decadenze, eccezioni e prescrizioni sollevate nel giudizio.
Chiedeva l'estromissione di in quanto priva di qualsiasi CP_1 legittimazione attiva a stare in giudizio e di interesse ad agire. In caso di Cont accoglimento delle domande svolte da controparte fosse condannata al Cont pagamento nei confronti di , titolare del credito azionato e fatto valere nel presente giudizio.
Con nota depositata l'8.1.2024 instava per l'estromissione Controparte_1 dal giudizio a fronte della costituzione in giudizio della creditrice
Parte_3
Alla prima udienza del 16.1.2023 era rigettata l'istanza di provvisoria esecuzione e assegnati i termini ex art. 183 c.p.c.
All'udienza del 9.1.24 vi era rinvio per l'udienza di precisazione delle conclusioni.
All'udienza del 12.3.24 la causa era posta in decisione con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
Motivi della decisione
Con ordinanza del 25.9.2024 il giudice, nella oggettiva impossibilità di ricostruire esattamente i movimenti finanziari, così statuiva: “parte opponente riferisce
l'avvenuto pagamento di alcune fatture senza effettuare alcuna agile indicizzazione dei documenti, dei titoli di pagamento e del saldo, invocando un generico annullamento, parte opposta genericamente elenca il proprio credito senza eliminare del tutto i crediti che risultano oggettivamente pagati e insistendo
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nella conferma dell'originario titolo monitorio;
in questa situazione appare arduo ricostruire i precisi calcoli peraltro sempre suscettibili di diverse prospettazioni;
Per Questi Motivi
1) dispone la rimessione della causa sul ruolo, 2) nomina il
CTU dott. con studio in via Eschilo 194 affinché risponda al Persona_2 Pt_1 seguente quesito: “il CTU verifichi i documenti prodotti dalle parti (solo quelli già presenti al fascicolo) e accerti matematicamente la data dei versamenti e il rimanente credito, calcolando gli interessi dovuti ex art. 1284 c.c. dalla notifica del decreto ingiuntivo al saldo. Rinvia all'udienza del 14.10.24 ore 11,00”
A questa udienza, quindi, era assegnato l'incarico al CTU di 0rdinare i conteggi e la documentazione depositata dalle parti.
All'udienza del 11.3.25 la causa era posta in decisione sulla scorta dell'elaborato del CTU.
Il CTU nel contraddittorio dei rispettivi CTP, analizzando tutti i documenti prodotti dalle parti così decideva (si riportano i brani salienti della CTU trattandosi di mera consulenza volta alla ricognizione e sistemazione organica delle fatture).
Il contenzioso tra le parti ha origine dal decreto ingiuntivo n. 4866/2022 su ricorso di con il quale il Tribunale di Roma ingiungeva alla Controparte_1 il pagamento della complessiva somma di € 164.309,28, di cui € Parte_1
131.466,21 per sorte capitale dovuta dalle fatture emesse da titolo di corrispettivo delle forniture di prodotti Parte_3 medicali;
Part 32.843,07 per note debito interessi di mora a causa del ritardo da parte della del pagamento dei crediti ulteriori rispetto a quelli costituenti la sorte capitale di cui al precedente punto.
Secondo il CTU, il cui elaborato viene qui condiviso: il credito residuo al netto dei pagamenti accertati, considerando la compensazione eccepita da parte attrice di € 4.958,00 quale avvenuto pagamento, risulta pari a € 101.265,46…….
Da tale somma deve essere necessariamente detratto l'importo delle note di credito di cui all'allegato 4 atto di citazione per un importo pari ad €29.437,52.
Trattasi in particolare di regolari note di credito da tempo spedite, le quali avrebbero dovuto essere contestate in sede di ricevimento delle stesse e non in questo processo.
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Il credito residuo è, quindi, pari a euro 71.827,94.
Su tale somma saranno applicati gli interessi legali;
sussiste l'inapplicabilità ai rimborsi per le forniture di medicinali del saggio di interessi previsto dal decreto legislativo n. 231/2002, come modificato dal D. Lgs. 192/12, considerando che la Part prestazione assistenziale farmaceutica in regime di convenzione con le è estranea al paradigma della transazione commerciale, siccome definita a livello comunitario dalla direttiva 2000/35/CE, per ricondurla invece nell'ambito dei rapporti disciplinati dal D.Lgs. 30 dicembre 1992 n. 502.
Per quanto sopra revoca il decreto ingiuntivo opposto.
Condanna la al pagamento di euro 71.827,94 in favore della Parte_1 con l'applicazione degli interessi legali ex D.lgs. Parte_3
231/2002, dalla data della notifica del decreto ingiuntivo opposto.
Le spese di lite debbono essere compensate tra tutte le parti in relazione alla reciproca parziale soccombenza e alla luce dell'indicazione di un importo economico nel decreto ingiuntivo diverso da quello (minore) realmente risultato a debito.
Pone in eguale misura le spese della CTU a carico della e la Parte_1
n via solidale e al 50% per ognuno. Parte_3
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando:
a) revoca il decreto ingiuntivo opposto n.4866/2022, con il quale era stato ingiunto alla il pagamento dell'importo di €164.309,28; Parte_1
b) condanna la al pagamento di euro 71.827,94 in favore della Parte_1 con l'applicazione degli interessi legali Parte_3 dalla data della notifica del decreto ingiuntivo;
c) compensa interamente le spese di lite tra tutte le parti;
d) pone le spese della CTU a carico al 50% sia della sia della Parte_1
, tra loro, in via solidale. Parte_3
Roma lì 6.9.2025 il giudice
Alberto Cianfarini
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
Il giudice dott. Alberto Cianfarini ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 34251.2022 del ruolo generale per gli affari contenziosi e vertente tra
(C.F./P.IVA ), in persona del legale rappresentante Parte_1 P.IVA_1 pro tempore dell difesa dagli Avv.ti Andrea Mollo (C.F. Pt_2
) e Gloria Di Gregorio (C.F. ) C.F._1 C.F._2 elettivamente domiciliata presso la sede legale dell'Azienda stessa, in Pt_1
Borgo Santo Spirito, n. 3 con domicilio digitale come da PEC da Registri di
Giustizia opponente contro
Controparte_1
(C.F. ), con sede in Milano, via
[...] P.IVA_2
Domenichino 5, in persona del Procuratore, rappresentata e difesa, dall'avv. Paolo
Bonalume (C.F.: -con studio in Milano, corso Magenta 84, C.F._3 con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia anche in qualità di procuratrice speciale di C.F.: , con Parte_3 P.IVA_3 sede in Verona, viale dell'Agricoltura 7 parte opposta
(originaria cessionaria del credito)
e contro con sede legale in Viale dell'agricoltura 7, 37135 Parte_3
Verona (VR), C.F. in persona del legale rappresentante pro P.IVA_3 tempore, società elettivamente domiciliata presso lo Studio Legale del proprio
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difensore l'avv. Storari in Verona – Via Garibaldi, 17, 37121, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia terzo interveniente
(cedente l'originario credito)
Oggetto: opposizione al decreto ingiuntivo.
FATTO
Parte opponente rappresentava quanto segue. La aveva Controparte_1 notificato, in data 22 marzo 2022, ricorso per decreto ingiuntivo e relativo provvedimento, emesso dal Tribunale Ordinario di Roma n. 4866/2022, con il quale era stato ingiunto alla il pagamento dell'importo di Parte_1
€164.309,28, oltre interessi come da domanda e spese della procedura liquidate dal Giudice in € 2.135,00 per compensi, in € 406, 50 per esborsi, I.V.A. e C.P.A.
Parte ricorrente asseriva che la era creditrice nei Controparte_2 confronti dell' dell'importo complessivo di €131.466,21 portato Parte_1 dalle fatture emesse a titolo di corrispettivo delle forniture di prodotti medicali e indicato nell'estratto delle scritture contabili di , autenticato da Parte_3
Notaio quale prova scritta del credito. Parte opponente rilevava che il decreto ingiuntivo opposto portava una pretesa creditoria azionata in parte inesistente.
La chiedeva la revoca parziale, per i seguenti motivi. Pt_1
Parziale adempimento del credito azionato dalla – Parziale inesistenza del CP_1 credito ingiunto. Le somme ingiunte, almeno parzialmente, non erano dovute nei limiti che seguono.
1) Crediti pagati nell'ambito del cd. “Accordo Pagamenti” con la Regione Lazio.
Nel ricorso per decreto ingiuntivo vi erano alcune fatture azionate (nr.1000042202
– 1000042426 – 1000014364 – 1000046128) che risultavano già pagate nell'ambito dell'“Accordo Pagamenti”, come regolato dalla D.G.R. n. 689/2008, a cui la società creditrice aveva aderito. La somma pagata ammonta ad € 10.252,15.
Il pagamento era stato effettuato direttamente dalla Regione Lazio. A tal fine l' opponente aveva richiesto i relativi mandati all'Ente. In particolare, Pt_2 evidenziava che:
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- con mandato di pagamento n. 1019477 del 27.01.2022 (Opi n. SP 20221003349) era stata pagata la somma di € 298,60 relativa alla fattura azionata n.
10000046128 del 29.06.2021 (All. n. 1b);
- con mandato di pagamento n. 1003349 (Opi n. SP 20221019477) del 29.06.2021 era stata pagata la somma di € 620,00 relativa alla fattura azionate n.
10000014364 24.02.2021 (All. n. 1c).
Si riservava il deposito del mandato di pagamento n. 31400 del 28.09.2018 relativo all'importo di € 9.150,00 di cui alla fattura azionata n. 100004202 del
31.07.2018 e all'importo di € 183,55 di cui alla fattura azionata n. 10000042426 del 1.08.2018.
Nelle more, tuttavia, si documentava la richiesta di Parte_4 inviata al proprio tesoriere, relativa alla quietanza del mandato in parola All.n.
1d). La somma di € 10.252,15 risultava integralmente corrisposta e pertanto essa doveva essere scomputata dall'importo del decreto ingiuntivo. Parte Vi erano poi fatture liquidate e pagate dalla Con riguardo alle fatture azionate n. 1912028399 del 27.03.2012 e n. 1912028994 del 28.03.2012 parte opponente evidenziava che le stesse erano state integralmente liquidate e poi pagate per € 7.640,09, come emergeva dal mandato n. 2639 del 20.04.2022 e dalla relativa quietanza (All. nn. 2 a - 2 b). Questo credito risultava pagato.
Fatture compensate dall' Con riguardo invece alla fattura n. 1000006875 Pt_2 del 29.09.2019 per € 4.958,00, parte opponente evidenziava che la stessa era stata chiusa in contabilità a seguito di compensazione dei crediti-debiti - ex art. 1241
c.c. – comunicata dalla UOC Bilancio e Contabilità della alla Parte_1 con nota prot. n. 74793 del 20.05.2019 (All.n. 3). Parte_3
Fatture liquidate ed in fase di pagamento. Con riguardo alle fatture azionate n.
1000070789 del 19.10.2020, n. 1000072503 del 16.10.2020 e n. 1000023519 del
30.03.2021 per il totale di € 14.837,74 parte opponente evidenziava che le stesse risultavano allo stato liquidate dall' e pertanto confluite nel portale Pt_2 regionale del cd. “Accordo Pagamenti”. Esse sarebbero state pagate direttamente dalla Regione Lazio presumibilmente nei prossimi 30.
Sussistenza delle note di credito. Necessaria rideterminazione delle somme azionate. Le restanti fatture risultavano liquidate per un totale di €29.720,00 e compensate con le allegate note di credito di pari valore emesse dalla
[.. [..
[...]
(All. n.4) nei confronti dell' opponente. Per il Controparte_3 Pt_2 restante importo di €64.302,97, le relative fatture risultavano ad oggi “non liquidate”. La difesa, tuttavia, faceva riserva di comunicare eventuali variazioni di stato. Concludeva chiedendo di scorporare la somma di € 29.720,00 dal credito oggetto del decreto ingiuntivo.
Per il residuo ci si rimetteva alle valutazioni del Tribunale.
Sulla rideterminazione degli interessi da ritardato pagamento nelle transazioni commerciali ex D.L.gs. n. 231/2002 sussisteva la non debenza a titolo di interessi ex D. Lgs. 231/2002. Gli interessi eventualmente dovuti (all'esito della verifica di ogni singola fattura) potevano semmai essere valutati/rideterminati solo a istruttoria completa.
Parte opponente concludeva chiedendo di revocare il decreto ingiuntivo n.
4866/2022, accertando e dichiarando l'inesistenza dei crediti azionati e comunque la non debenza degli interessi (nei limiti indicati) - ex D.lgs. n. 231/2002 per le ragioni pure sopra esposte.
Si costituiva la parte opposta e chiariva che i crediti ingiunti erano maturati in capo a a titolo di corrispettivo delle vendite di prodotti medicali effettuate Pt_5
Parte da in favore dell' Pt_5
Secondo parte opposta l'importo ingiunto relativo alle fatture oggetto dell'eccezione di pagamento era pari ad € 69.103,04: Parte
• rispetto a tale importo l' aveva pagato € 23.396,43;
• rispetto all'importo ingiunto relativo alle fatture oggetto dell'eccezione di pagamento ad oggi la sorte capitale ancora dovuta era pari ad € 45.706,61. Parte Quanto alla sorte capitale pagata di € 23.396,43 l' era comunque tenuta a pagare sia gli interessi di mora maturati, al tasso previsto dal D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, con decorrenza dalla scadenza di pagamento di ciascuna fattura al saldo;
interessi anatocistici sugli interessi di mora che, alla data di deposito del ricorso, erano scaduti da almeno sei mesi, con decorrenza dalla data di deposito del ricorso e al tasso previsto dall'art. 1284 comma 4 c.c. e dunque, in virtù di quanto previsto da tale disposizione, al tasso previsto dal D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12.
Il residuo era pari ad €106.223,46. Concludeva chiedendo la provvisoria esecuzione parziale del decreto ingiuntivo. In via principale: rigettare
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l'opposizione proposta dall' avverso il decreto Controparte_4 ingiuntivo e condannare l' a pagare a Controparte_4 [...] in qualità di procuratrice speciale di i CP_1 Parte_3 seguenti importi:
• € 139.066,53 dei quali:
€ 106.223,46 quale sorte capitale residua;
€ 32.843,07 a titolo di interessi di mora relativi a sorte capitale differente da quella di € 131.466,21 e già fatturati da mediante i documenti denominati Pt_5
Note Debito, prodotte in sede monitoria sub doc. 5 e riepilogate nell'elenco prodotto sub doc. 6 e nell'estratto autenticato delle scritture contabili;
• interessi di mora maturati e maturandi sulla sorte capitale residua di €
106.223,46, al tasso previsto dal D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n.
192/12, con decorrenza dalla scadenza di pagamento di ciascuna fattura al saldo;
• interessi anatocistici sugli interessi di mora relativi alla sorte capitale residua di
€ 106.223,46che, alla data di deposito del ricorso, sono scaduti da almeno sei mesi, con decorrenza dalla data di deposito del ricorso e al tasso previsto dall'art. 1284 comma 4 c.c. e dunque, in virtù di quanto previsto da tale disposizione, al tasso previsto dal D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12
• interessi di mora maturati e maturandi sulla sorte capitale pagata di € 23.396,43, al tasso previsto dal D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n.192/12, con decorrenza dalla scadenza di pagamento di ciascuna fattura al saldo;
-interessi anatocistici sugli interessi di mora relativi alla sorte capitale pagata di €
23.396,43 che, alla data di deposito del ricorso, sono scaduti da almeno sei mesi, con decorrenza dalla data di deposito del ricorso e al tasso previsto dall'art. 1284 comma 4 c.c. e dunque, in virtù di quanto previsto da tale disposizione, al tasso previsto dal D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12
• gli interessi anatocistici sugli interessi di mora di € 32.843,07 portati alle note debito, con decorrenza dalla data di deposito del ricorso, al tasso previsto dall'art. 1284 comma 4 c.c. e dunque, in virtù di quanto previsto da tale disposizione, al tasso previsto dal D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12.
In via subordinata: rigettare l'opposizione proposta dall' Parte_6 avverso il decreto ingiuntivo e condannare l'
[...] Parte_6
a pagare a in qualità di procuratrice speciale di
[...] Controparte_1
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la diversa somma ritenuta dovuta a titolo di sorte capitale Parte_3
e relativi interessi di mora e anatocistici nonché a titolo di interessi di mora di cui alle Note Debito e relativi interessi anatocistici. Con vittoria di compensi e spese.
Interveniva adesivamente la quale premetteva che il Parte_3 presente giudizio era stato instaurato da quale rappresentante Controparte_1 di in forza di procura notarile conferita da Controparte_5 quest'ultima per recuperare il credito azionato;
la procura era stata revocata con atto del notaio del 4 dicembre 2023, Rep. 3573, Racc. 2683, Persona_1
Registrato presso l'Ufficio delle Entrate di Verona il 5 dicembre 2023, n. 40169 Cont Serie 1T; era intenzione di di subentrare in tutti i procedimenti promossi da nella posizione sostanziale di creditore, con salvezza di tutte le CP_1 decadenze, eccezioni e prescrizioni sollevate nel giudizio.
Chiedeva l'estromissione di in quanto priva di qualsiasi CP_1 legittimazione attiva a stare in giudizio e di interesse ad agire. In caso di Cont accoglimento delle domande svolte da controparte fosse condannata al Cont pagamento nei confronti di , titolare del credito azionato e fatto valere nel presente giudizio.
Con nota depositata l'8.1.2024 instava per l'estromissione Controparte_1 dal giudizio a fronte della costituzione in giudizio della creditrice
Parte_3
Alla prima udienza del 16.1.2023 era rigettata l'istanza di provvisoria esecuzione e assegnati i termini ex art. 183 c.p.c.
All'udienza del 9.1.24 vi era rinvio per l'udienza di precisazione delle conclusioni.
All'udienza del 12.3.24 la causa era posta in decisione con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
Motivi della decisione
Con ordinanza del 25.9.2024 il giudice, nella oggettiva impossibilità di ricostruire esattamente i movimenti finanziari, così statuiva: “parte opponente riferisce
l'avvenuto pagamento di alcune fatture senza effettuare alcuna agile indicizzazione dei documenti, dei titoli di pagamento e del saldo, invocando un generico annullamento, parte opposta genericamente elenca il proprio credito senza eliminare del tutto i crediti che risultano oggettivamente pagati e insistendo
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nella conferma dell'originario titolo monitorio;
in questa situazione appare arduo ricostruire i precisi calcoli peraltro sempre suscettibili di diverse prospettazioni;
Per Questi Motivi
1) dispone la rimessione della causa sul ruolo, 2) nomina il
CTU dott. con studio in via Eschilo 194 affinché risponda al Persona_2 Pt_1 seguente quesito: “il CTU verifichi i documenti prodotti dalle parti (solo quelli già presenti al fascicolo) e accerti matematicamente la data dei versamenti e il rimanente credito, calcolando gli interessi dovuti ex art. 1284 c.c. dalla notifica del decreto ingiuntivo al saldo. Rinvia all'udienza del 14.10.24 ore 11,00”
A questa udienza, quindi, era assegnato l'incarico al CTU di 0rdinare i conteggi e la documentazione depositata dalle parti.
All'udienza del 11.3.25 la causa era posta in decisione sulla scorta dell'elaborato del CTU.
Il CTU nel contraddittorio dei rispettivi CTP, analizzando tutti i documenti prodotti dalle parti così decideva (si riportano i brani salienti della CTU trattandosi di mera consulenza volta alla ricognizione e sistemazione organica delle fatture).
Il contenzioso tra le parti ha origine dal decreto ingiuntivo n. 4866/2022 su ricorso di con il quale il Tribunale di Roma ingiungeva alla Controparte_1 il pagamento della complessiva somma di € 164.309,28, di cui € Parte_1
131.466,21 per sorte capitale dovuta dalle fatture emesse da titolo di corrispettivo delle forniture di prodotti Parte_3 medicali;
Part 32.843,07 per note debito interessi di mora a causa del ritardo da parte della del pagamento dei crediti ulteriori rispetto a quelli costituenti la sorte capitale di cui al precedente punto.
Secondo il CTU, il cui elaborato viene qui condiviso: il credito residuo al netto dei pagamenti accertati, considerando la compensazione eccepita da parte attrice di € 4.958,00 quale avvenuto pagamento, risulta pari a € 101.265,46…….
Da tale somma deve essere necessariamente detratto l'importo delle note di credito di cui all'allegato 4 atto di citazione per un importo pari ad €29.437,52.
Trattasi in particolare di regolari note di credito da tempo spedite, le quali avrebbero dovuto essere contestate in sede di ricevimento delle stesse e non in questo processo.
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Il credito residuo è, quindi, pari a euro 71.827,94.
Su tale somma saranno applicati gli interessi legali;
sussiste l'inapplicabilità ai rimborsi per le forniture di medicinali del saggio di interessi previsto dal decreto legislativo n. 231/2002, come modificato dal D. Lgs. 192/12, considerando che la Part prestazione assistenziale farmaceutica in regime di convenzione con le è estranea al paradigma della transazione commerciale, siccome definita a livello comunitario dalla direttiva 2000/35/CE, per ricondurla invece nell'ambito dei rapporti disciplinati dal D.Lgs. 30 dicembre 1992 n. 502.
Per quanto sopra revoca il decreto ingiuntivo opposto.
Condanna la al pagamento di euro 71.827,94 in favore della Parte_1 con l'applicazione degli interessi legali ex D.lgs. Parte_3
231/2002, dalla data della notifica del decreto ingiuntivo opposto.
Le spese di lite debbono essere compensate tra tutte le parti in relazione alla reciproca parziale soccombenza e alla luce dell'indicazione di un importo economico nel decreto ingiuntivo diverso da quello (minore) realmente risultato a debito.
Pone in eguale misura le spese della CTU a carico della e la Parte_1
n via solidale e al 50% per ognuno. Parte_3
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando:
a) revoca il decreto ingiuntivo opposto n.4866/2022, con il quale era stato ingiunto alla il pagamento dell'importo di €164.309,28; Parte_1
b) condanna la al pagamento di euro 71.827,94 in favore della Parte_1 con l'applicazione degli interessi legali Parte_3 dalla data della notifica del decreto ingiuntivo;
c) compensa interamente le spese di lite tra tutte le parti;
d) pone le spese della CTU a carico al 50% sia della sia della Parte_1
, tra loro, in via solidale. Parte_3
Roma lì 6.9.2025 il giudice
Alberto Cianfarini
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