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Sentenza 5 giugno 2025
Sentenza 5 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 05/06/2025, n. 6515 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 6515 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA SEZIONE III LAVORO
IL GIUDICE
dr.ssa Anna Baroncini in data 5.6.2025 ha pronunciato la presente
SENTENZA
nella causa civile di 1° grado iscritta al n. 23551/2024 R.G. cont. vertente
TRA
, in persona del legale rappresentante “pro Parte_1 tempore”, elettivamente domiciliata in Roma, via delle Quattro Fontane n.161, presso
Nctm Studio Legale, rappresenta e difesa dali avv. Filippo Di Peio e RI ZI SO giusta procura in atti
RICORRENTE
E
, irreperibile Controparte_1
CONTUMACE
OGGETTO: restituzione somme a seguito di cassazione sentenza
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 20.6.2024 adiva il Tribunale di Roma, in funzione di Pt_1 giudice del lavoro, chiedendo la fissazione dell'udienza di discussione nella causa pro- mossa avverso , causa avente ad oggetto l'accertamento e la declara- Controparte_1
toria del proprio diritto a ripetere le somme corrisposte in esecuzione della sentenza della
Corte di Appello di Milano n.474/2015, cassata dalla Suprema Corte con ordinanza
23524/2023 e, per l'effetto, la condanna della convenuta alla restituzione della somma net- ta di euro 50.454,00 o della diversa somma ritenuta di giustizia, con vittoria delle spese di lite.
La società ricorrente deduceva a sostegno della pretesa azionata:
1. che la veniva assunta dall'allora Alitalia CAI come assistente di volo con con- CP_1
tratto a tempo determinato, con decorrenza dal 1° marzo 2012 al 30 giugno 2012;
2. che alla scadenza del contratto a tempo determinato, la lavoratrice adiva il Tribunale di
Milano, Sezione Lavoro, chiedendo dichiararsi l'illegittimità del termine apposto al contratto ed il conseguente accertamento di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indetermina- to, con condanna della società al ripristino del rapporto e alla corresponsione dell'indennità ex art. 32 comma 5 della Legge n. 183/2010;
3. che con sentenza n. 1757/2013, il Giudice del Lavoro rigettava il ricorso;
4. che a seguito di impugnazione la Corte di Appello di Milano, con sentenza n. 474/2015 del 28 settembre 2015 disponeva: “in riforma della sentenza del Tribunale di Milano n.
1757/13, accertata la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indetermi- nato a [...][...], condanna l'appellata società a riammettere in servizio la lavoratrice e a corrispondere alla stessa il risarcimento del danno in misura pari a cinque mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, oltre accessori da oggi al saldo;
condanna l'appellata alla refusione delle spese del doppio grado liquidate in € 4.000,00”;
5. di avere corrisposto alla lavoratrice a titolo di indennità risarcitoria pari a 5 mensilità, la somma netta di euro 4.919,99 (pari ad euro 6.389.60 lordi) e successivamente - attesa l'oggettiva impossibilità di riammetterla per cessazione delle attività produttive - l'ulteriore somma netta di euro 45.534,01 (pari ad euro 60.314,33 lordi) corrispondente a tutte le re- tribuzioni che la avrebbe percepito dalla pubblicazione della sentenza della Corte CP_1
di Appello sino al recesso per giustificato motivo oggettivo del 15.12.2017, per un importo netto complessivo pari appunto ad euro 50.454,00.
Ritualmente notificati, dopo reiterati tentativi, ricorso e decreto di fissazione ai sensi dell'art.143 cpc, attesa l'irreperibilità della convenuta, la stessa restava contumace.
Non essendo necessaria attività istruttoria ulteriore rispetto alle produzioni documentali in atti, all'odierna udienza, esaurita la discussione, il giudice decideva come da dispositivo.
La domanda è fondata, e pertanto meritevole di accoglimento.
2 La cassazione della sentenza della Corte di Appello di Milano ed il rigetto della domanda introduttiva del giudizio proposto dalla hanno fatto venire meno il titolo CP_1 dell'erogazione della somma di cui viene richiesta la restituzione.
L'effetto restitutorio è automatico, a prescindere da una espressa statuizione sul punto, in quanto fa venire meno il titolo stesso della suddetta erogazione.
La società ricorrente ha d'altronde prodotto documentazione idonea a suffragare l'avvenuto pagamento, in specie buste paga di febbraio 2016 e gennaio 2018 (docc.2 e 4)
Non vi sono ragioni per mettere seriamente in dubbio l'effettività del pagamento conse- guente all'emissione della suddetta busta paga, a fronte del comportamento processuale della convenuta che, restando contumace, non opponeva argomenti di segno opposto.
Peraltro le somme sono state correttamente richieste nell'importo netto percepito dalla la- voratrice in quanto, a prescindere dalla circostanza che non è stata fornita prova dell'effettivo versamento all'erario delle imposte relative alla somma erogata – tale non po- tendo ritenersi il cedolino proveniente dallo stesso sostituto d'imposta – la giurisprudenza della Suprema Corte, con orientamento consolidato esclude la facoltà datoriale di decide- re da chi recuperare ritenute fiscali, previdenziali ed assistenziali.
Così “va escluso dal calcolo di quanto il prestatore di lavoro deve restituire al datore di la- voro per importi retributivi indebitamente percepiti, la ritenuta d'imposta già versata all'amministrazione finanziaria, potendo il datore di lavoro, come sostituto d'imposta, chie- dere il rimborso alla Amministrazione finanziaria dell'imposta non dovuta” (Cass.239/2006) ed ancora “in caso di indebito pagamento da parte del datore di lavoro, l'obbligo di restitu- zione del dipendente riguarda le sole somme da quest'ultimo percepite, ossia quanto e so- lo quanto effettivamente sia entrato nella sfera patrimoniale dello stesso, non potendo il datore di lavoro pretendere di ripetere somme al lordo delle ritenute fiscali (e previdenziali e assistenziali) allorché le stesse non siano mai entrate nella sfera patrimoniale del dipen- dente” (Cass.1464/2012); ed ancora “…il datore di lavoro, salvi i rapporti col fisco, può ri- petere l'indebito nei confronti del lavoratore nei limiti di quanto effettivamente percepito da quest'ultimo, restando esclusa la possibilità di ripetere importi al lordo di ritenute fiscali mai entrate nella sfera patrimoniale del dipendente” (Cass. 18674/2014).
Sulla somma reclamata sono dovuti gli interessi legali – ancorché non formalmente ri- chiesti – che competono dalla data del pagamento, in conformità a quanto statuito dalla
Suprema Corte: “L'azione di ripetizione di somme pagate in esecuzione della sentenza di
3 primo grado provvisoriamente esecutiva, successivamente riformata in appello con sen- tenza confermata dalla Cassazione, non si inquadra nell'istituto della "condictio indebiti"
(art. 2033 cod. civ.), dal quale differisce per natura e funzione, non venendo, tra l'altro, in rilievo gli stati soggettivi di buona o mala fede dell'"accipiens", atteso che il diritto alla resti- tuzione sorge direttamente in conseguenza della riforma della sentenza, la quale, facendo venir meno "ex tunc" e definitivamente il titolo delle attribuzioni in base alla prima senten- za, impone di porre la controparte nella medesima situazione in cui si trovava in prece- denza. Pertanto, gli interessi legali devono essere riconosciuti dal giorno del pagamento e non da quello della domanda” (Cass. Sez lav. 16559/2005).
Il ricorso deve pertanto essere accolto come da dispositivo.
Le spese di lite, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e de- duzione disattesa, così provvede: dichiara che ha diritto alla restituzione dell'importo corrisposto alla convenuta in Pt_1
esecuzione della sentenza della Corte di Appello di Milano n.474/2015; per l'effetto, condanna al pagamento in favore della società ricorrente Controparte_1
della somma netta di euro 50.454,00 oltre interessi legali.
Condanna la convenuta al pagamento in favore della società ricorrente delle spese di lite, che liquida in euro 3.689,00 oltre accessori come per legge.
Roma, 5.6.2015
IL GIUDICE
Dott. Anna Baroncini
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