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Sentenza 19 marzo 2025
Sentenza 19 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 19/03/2025, n. 1082 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 1082 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
III SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA
composta dai signori magistrati:
SCARAFONI dr. Stefano – Presidente
DEDOLA dr. Enrico Sigfrido - Consigliere
COSENTINO dr.ssa Maria Giulia – Consigliere rel.
All'udienza di discussione del 19 marzo 2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA CONTESTUALE
nella controversia in materia di lavoro in grado di appello iscritta al n. 1841 del Ruolo
Generale Affari Contenziosi dell'anno 2024
TRA
, con l'Avv. Francesco Battaglia Parte_1
Appellante
E
Controparte_1
[...]
Appellate
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale del Lavoro di Roma n. 298/2024 pubblicata il 12/01/2024
1 CONCLUSIONI DELL'APPELLANTE: come da atto di appello.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con la sentenza gravata il Tribunale di Roma aveva respinto l'opposizione promossa da avverso la cartella di pagamento n. 09720220188879214000 con la quale Parte_1
l , per conto della le ingiungeva di Controparte_2 CP_1
pagare euro 2.888,56 oltre accessori per contributo soggettivo minimo, contributo integrativo e contributo di maternità, ritenendo inapplicabili i termini previsti dalla legge n. 689/1981.
ha appellato la sentenza. Parte_1
Né la né l' si sono costituite in giudizio né risulta in CP_1 Controparte_3
atti la notifica del ricorso a ciascuna di esse.
All'udienza fissata per la discussione, nessuno è comparso.
Ai sensi dell'art. 436-bis c.p.c., introdotto con D.L. 22 giugno 2012 n. 83, convertito in l. 11 agosto 2012, n. 143, e successivamente modificato dal D. Lgs. 10 ottobre 2022, n.
149 (c.d. "Riforma Cartabia"), come modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197, la presente decisione viene resa con sentenza contestuale in forma sintetica.
L'appello va dichiarato improcedibile.
Questa Corte condivide, infatti, l'orientamento della S.C. (v. Cass. 7.3.91, n. 2366 e
Cass. SS.UU. n. 25.5.93, n. 5839), secondo cui la disciplina dell'inattività delle parti dettata dal codice di procedura civile, con riguardo sia al giudizio di primo grado che a quello di appello, si applica anche alle controversie di lavoro, non ostandovi la specialità del rito, né i principi cui si ispira la l. n. 533/73.
Pertanto, la carenza di prova della notifica del ricorso determina l'improcedibilità del gravame.
Invero, “nelle controversie di lavoro in grado d'appello, avente ad oggetto l'omesso versamento dei contributi, la mancata notificazione del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza determina l'improcedibilità dell'impugnazione, senza possibilità per il giudice di assegnare un termine perentorio per provvedervi, in quanto tale omissione lede la legittima aspettativa della controparte al consolidamento, entro un termine predefinito e ragionevolmente breve, di un provvedimento giudiziario già emesso, a differenza di quanto avviene nel processo del lavoro di primo grado, dove la notifica del ricorso
2 assolve unicamente la funzione di consentire l'instaurazione del contraddittorio” (Cass. civ., sez. lav., 03 luglio 2018, n. 17368).
Non vi è luogo a provvedere sulle spese, attesa la mancata costituzione di parte appellata.
Va però dato atto che sussistono per parte appellante le condizioni richieste dall'art. 13 comma 1 quater del DPR n. 115/2002 per il raddoppio del contributo unificato, ove oggettivamente dovuto.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando sull'appello proposto da con ricorso depositato Parte_1
il 5.7.2024 avverso la sentenza del Tribunale del Lavoro di Roma n. 298/2024 pubblicata il
12/01/2024 nei confronti di e Controparte_1 [...]
, così provvede: Controparte_1
- Dichiara improcedibile l'appello;
- Nulla per le spese;
- Dà atto che per l'appellante sussistono le condizioni richieste dall'art.13 comma 1 quater
D.P.R. 115/02 per il raddoppio del contributo unificato, ove dovuto.
Così deciso in Roma, il 19.3.2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Maria Giulia Cosentino Stefano Scarafoni
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