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Sentenza 20 febbraio 2026
Sentenza 20 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XXXI, sentenza 20/02/2026, n. 2682 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 2682 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2682/2026
Depositata il 20/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 31, riunita in udienza il 12/02/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
SS BE, Giudice monocratico in data 12/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 12681/2025 depositato il 24/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 Telefono_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 Telefono_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 1
elettivamente domiciliato presso dp.1roma@pce.agenziaentrate.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720210255816280501 TASSA AUTO 2016
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720230224692984501 TASSA AUTO 2017
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720240198948850501 TASSA AUTO 2019
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720190261316359501 TASSA AUTO 2014
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1799/2026 depositato il
16/02/2026
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso n.12681/2025, depositato telematicamente, la Dott.ssa Ricorrente_1 , rappresentata a difenderla dal Dott. Difensore_2 e dall'Avv. Difensore_1 , ha impugnato le cartelle di pagamento n.097 2019 02613163 59-501, relativa ad addizionale erariale tassa automobilistica per anno
2014, dell'importo di €.108,68, cartella n.097 2024 089488 50-501, relativa ad addizionale erariale tassa automobilistica per anno 2019, dell'importo di €.46,94, entrambe notificate in data 23/06/2025, cartella n.097
2023 02246929 84-501, relativa a tassa automobilistica addizionale erariale per anno 2017, dell'importo di
101,71=, cartella n.097 2021 02558162 80-501, relativa a tassa automobilistica addizionale erariale per anno 2016, dell'importo 101,78=, entrambe notificate in data 30/06/2025, richiedendone l'annullamento, previa sospensione. Evidenzia di essere erede con beneficio di inventario della defunta madre Nominativo_3, intestataria del veicolo con targa Targa_1; e che tali cartelle sono il primo atto notificato alla erede oggi ricorrente non essendo alla stessa mai, in precedenza, stati notificati altri atti prodromici alle iscrizioni a ruolo. A motivi deduce che tutti i ruoli sono stati notificati nel mese di giugno 2025 e si riferiscono ad omessi pagamenti di tasse automobilistiche od addizionali erariali, sempre collegate a tasse automobilistiche, risalenti ad annualità che sono identificate negli anni 2014,2016,2018,2019 e 2020, tutte annualità che ricadono nel periodo prescrizionale e decadenziale di tre anni ribadito, anche da ultimo, con l'ordinanza 20425 della Suprema Corte di Cassazione che ha confermato, ancora una volta, il principio sancito dalla sezioni unite della Cassazione nel 2016 per cui la prescrizione del bollo auto si realizza alla fine del terzo anno successivo a quello in cui era dovuto il pagamento. Se è vero che l'erede risponde dei debiti, solo in capitale ed interessi, del de cuius è altresì vero che la debenza del debito nasce da quando l'erede viene a conoscenza della debenza stessa e quindi da questo momento può valutare le possibili tesi difensive che in un contradditorio naturale e legale sono ammissibili e questo include anche la valutazione della prescrizione del debito richiesto in pagamento. Ulteriormente sono state ricomprese nei ruoli de quo le sanzioni, calcolate con varie percentuali sull'imposta richiesta, sanzioni che non possono essere attribuite all'erede non essendo trasmissibili nemmeno se iscritte a ruolo così come disposto dall'art. 8 del D.lgs.
472/97 che sancisce a chiare lettere come “L'obbligazione al pagamento della sanzione non si trasmette agli eredi”. Inoltre, avendo accettato l'odierna erede ricorrente con beneficio di inventario, se da un lato può essere destinataria di atti tributari da altro lato la pretesa tributaria non può andare oltre al valore dei beni pervenuti dall'eredità, beni peraltro in parte con pignoramento in atto all'atto del decesso e con debiti verso istituti di credito ed altri come rilevabile dall'inventario delle passività ed attività, redatto ai fini del beneficio di inventario e dalla denuncia di successione.
La Direzione Provinciale I di Roma dell'Agenzia delle Entrate si è costituita in giudizio rappresentando di aver avviato un'istruttoria e chiesto agli uffici territoriali idonea documentazione al fine di valutare compiutamente le doglianze di parte ricorrente. L'Ufficio si riserva di rendere noto a codesta On. le Corte di
Giustizia Tributaria adita l'esito del procedimento istruttorio in corso e di presentare successive memorie difensive relative al merito della presente controversia.
La Direzione Provinciale I di Roma dell'Agenzia delle Entrate ha depositato Memorie ex Art. 32 del D.lgs.
31/12/1992, N. 546, con le quali evidenzia che Controparte nel proprio ricorso non lamenta vizi sostanziali in relazione alla pretesa erariale. Pertanto, occorre in primo luogo sottolineare che poiché nessuna contestazione viene specificatamente mossa con riferimento al merito delle pretese erariali, queste si considerano pacificamente acclarate. Evidenzia che controparte eccepisce l'illegittimità delle cartelle oggetto di impugnazione in quanto riferite a debiti tributari ascritti alla stessa in qualità di erede, rappresentando però di avere accettato la eredità con beneficio di inventario;
tale eccezione non è meritevole di accoglimento.
Il beneficio di inventario è solo una modalità di accettazione dell'eredità e, pertanto, non esime gli eredi dalla responsabilità patrimoniale per i debiti anche tributari, ma semplicemente conferisce loro il diritto a non risponderne per un valore superiore a quello dei beni lasciati dal de cuius. La legge consente l'accettazione dell'eredità con beneficio d'inventario, giacché al momento della successione non è sempre possibile conoscere la reale situazione patrimoniale del defunto, in modo da stabilire se sia economicamente conveniente accettare o meno l'eredità. L'istituto è posto a favore esclusivo dell'erede, il quale, pur essendo succeduto in tutte le attività e passività, limita la propria responsabilità patrimoniale, in quanto successore, ai soli beni pervenutigli, cioè al solo attivo;
pertanto, il suo patrimonio personale non sarà coinvolto dalle vicende obbligatorie già facenti capo al defunto. Coerentemente con ciò, la Corte di Cassazione con sentenza n. 6488 depositata il 19 marzo 2007, nello statuire che non viene meno la responsabilità patrimoniale dell'erede per i debiti tributari del de cuius, ha affermato che quando l'erede abbia accettato l'eredità con beneficio d'inventario "può essere convenuto in giudizio dai creditori del de cuius, i quali possono ottenere la condanna al pagamento del debito ereditario per l'intero, salva la limitazione della responsabilità dell'erede stesso entro il valore dei beni ereditari, qualora egli la abbia fatta valere, proponendo la relativa eccezione".
Secondo i giudici, l'accettazione dell'eredità con beneficio d'inventario non determina dunque automaticamente il venir meno della responsabilità patrimoniale dell'erede per i debiti (anche tributari), "ma fa solo sorgere il diritto dell'erede a non rispondere ultra vires hereditatis, ovverosia al di là della capacità dei beni lasciati dal de cuius". Nel caso di specie, infatti, nell'ipotesi del decesso del contribuente l'art. 65 del DPR 600/1973 prevede che gli eredi rispondano delle obbligazioni tributarie del dante causa (Cass.
11097/2025 e 22426/2014). Contesta l'eccezione relativa alla intervenuta prescrizione in quanto per l'addizionale erariale si applica il termine di prescrizione breve quinquennale previsto dall'art. 2948 nr. 4 del codice civile previsto per tutto ciò che deve pagarsi ad anno ocon cadenze più brevi (Corte di Giustizia
Tributaria di II Grado del Lazio, sez. 14, sent. 13/02/2024 n. 994; Corte dai Giustizia Tributaria di I Grado di
Roma, sez.2, sent. 05/03/2024 n. 8530). Alla luce di quanto sopra, ne discende la infondatezza della eccezione della intervenuta prescrizione, avendo l'Amministrazione finanziaria notificato l'accertamento in data 9/08/2024 e dunque entro i cinque anni dalla scadenza prevista per il pagamento del tributo, individuata al 1/02/2021. Nel caso di specie, infatti, prima di notificare le cartelle l'Ufficio ha correttamente notificato anche gli avvisi di liquidazione relativi alla autovettura targata Targa_1 per le annualità 2014, 2016, 2017 e 2019 come versate in atti e rispettivamente in data 4 agosto 2017, 23 luglio 2019, 28 aprile 2021 e 4 ottobre 2022. Contesta infine l'eccezione relativa alla intrasmissibilità agli eredi delle sanzioni, in quanto le somme richieste dall'erario, pari a complessivi 216,00 euro, non comprendono alcuna somma a titolo di sanzioni.
All'udienza il ricorso è stato riservato per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Commissione Tributaria Regionale del Lazio ha stabilito un importante principio riguardante la prescrizione del cosiddetto “superbollo”, ovvero l'addizionale erariale sulla tassa automobilistica applicata ai veicoli di grossa cilindrata. Con la sentenza n. 994/2024, depositata il 13 febbraio 2024, la Corte ha chiarito che, contrariamente a quanto avviene per il bollo auto ordinario, soggetto a un termine di prescrizione triennale, il recupero del superbollo è soggetto a un termine quinquennale.
Il ricorso va accolto parzialmente.
La cartella di pagamento n.097 2019 02613163 59-501, è stata preceduta da Avviso di accertamento n.TJP
14000340, notificato il 04/08/2017; in assenza di atti interruttivi la prescrizione è quindi maturata in data
03/08/2022.
La cartella di pagamento n.097 2024 089488 50-501, è stata preceduta da Avviso di accertamento n.TJP
16000152, notificato il 23/07/2019; in assenza di atti interruttivi la prescrizione è quindi maturata in data
22/07/2024.
La cartella di pagamento n.097 2023 02246929 84-501, è stata preceduta da Avviso di accertamento n.TJP
17000203, notificato il 28/04/2021; non è quindi maturata alcuna prescrizione.
La cartella di pagamento n.097 2021 02558162 80-501, è stata preceduta da Avviso di accertamento n.TJP 19000350, notificato il 04/10/2022; non è quindi maturata alcuna prescrizione.
In relazione alle eccezioni relative a sanzioni ed interessi il Giudice osserva che in base all'art. 8 del D.Lgs.
472/1997, le sanzioni tributarie non si trasmettono agli eredi, in quanto personali e riferibili solo all'autore della violazione (Cass. Civ. n. 25315 del 24/8/2022), al contrario gli eredi sono tenuti al pagamento della sorte capitale (l'imposta non versata) e dei relativi interessi maturati fino alla data del pagamento (Cass. Civ. ordinanza n.8684 del 02/04/2025).
Per quanto esposto il ricorso va accolto per intervenuta prescrizione in relazione alle cartelle di pagamento n.097 2019 02613163 59-501, e n.097 2024 089488 50-501; in relazione alle cartelle di pagamento n.097
2023 02246929 84-501, e n.097 2021 02558162 80-501, per il solo importo relativo alle sanzioni.
La parziale reciproca soccombenza induce alla compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso come in parte motiva. Spese compensate.
Depositata il 20/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 31, riunita in udienza il 12/02/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
SS BE, Giudice monocratico in data 12/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 12681/2025 depositato il 24/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 Telefono_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 Telefono_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 1
elettivamente domiciliato presso dp.1roma@pce.agenziaentrate.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720210255816280501 TASSA AUTO 2016
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720230224692984501 TASSA AUTO 2017
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720240198948850501 TASSA AUTO 2019
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720190261316359501 TASSA AUTO 2014
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1799/2026 depositato il
16/02/2026
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso n.12681/2025, depositato telematicamente, la Dott.ssa Ricorrente_1 , rappresentata a difenderla dal Dott. Difensore_2 e dall'Avv. Difensore_1 , ha impugnato le cartelle di pagamento n.097 2019 02613163 59-501, relativa ad addizionale erariale tassa automobilistica per anno
2014, dell'importo di €.108,68, cartella n.097 2024 089488 50-501, relativa ad addizionale erariale tassa automobilistica per anno 2019, dell'importo di €.46,94, entrambe notificate in data 23/06/2025, cartella n.097
2023 02246929 84-501, relativa a tassa automobilistica addizionale erariale per anno 2017, dell'importo di
101,71=, cartella n.097 2021 02558162 80-501, relativa a tassa automobilistica addizionale erariale per anno 2016, dell'importo 101,78=, entrambe notificate in data 30/06/2025, richiedendone l'annullamento, previa sospensione. Evidenzia di essere erede con beneficio di inventario della defunta madre Nominativo_3, intestataria del veicolo con targa Targa_1; e che tali cartelle sono il primo atto notificato alla erede oggi ricorrente non essendo alla stessa mai, in precedenza, stati notificati altri atti prodromici alle iscrizioni a ruolo. A motivi deduce che tutti i ruoli sono stati notificati nel mese di giugno 2025 e si riferiscono ad omessi pagamenti di tasse automobilistiche od addizionali erariali, sempre collegate a tasse automobilistiche, risalenti ad annualità che sono identificate negli anni 2014,2016,2018,2019 e 2020, tutte annualità che ricadono nel periodo prescrizionale e decadenziale di tre anni ribadito, anche da ultimo, con l'ordinanza 20425 della Suprema Corte di Cassazione che ha confermato, ancora una volta, il principio sancito dalla sezioni unite della Cassazione nel 2016 per cui la prescrizione del bollo auto si realizza alla fine del terzo anno successivo a quello in cui era dovuto il pagamento. Se è vero che l'erede risponde dei debiti, solo in capitale ed interessi, del de cuius è altresì vero che la debenza del debito nasce da quando l'erede viene a conoscenza della debenza stessa e quindi da questo momento può valutare le possibili tesi difensive che in un contradditorio naturale e legale sono ammissibili e questo include anche la valutazione della prescrizione del debito richiesto in pagamento. Ulteriormente sono state ricomprese nei ruoli de quo le sanzioni, calcolate con varie percentuali sull'imposta richiesta, sanzioni che non possono essere attribuite all'erede non essendo trasmissibili nemmeno se iscritte a ruolo così come disposto dall'art. 8 del D.lgs.
472/97 che sancisce a chiare lettere come “L'obbligazione al pagamento della sanzione non si trasmette agli eredi”. Inoltre, avendo accettato l'odierna erede ricorrente con beneficio di inventario, se da un lato può essere destinataria di atti tributari da altro lato la pretesa tributaria non può andare oltre al valore dei beni pervenuti dall'eredità, beni peraltro in parte con pignoramento in atto all'atto del decesso e con debiti verso istituti di credito ed altri come rilevabile dall'inventario delle passività ed attività, redatto ai fini del beneficio di inventario e dalla denuncia di successione.
La Direzione Provinciale I di Roma dell'Agenzia delle Entrate si è costituita in giudizio rappresentando di aver avviato un'istruttoria e chiesto agli uffici territoriali idonea documentazione al fine di valutare compiutamente le doglianze di parte ricorrente. L'Ufficio si riserva di rendere noto a codesta On. le Corte di
Giustizia Tributaria adita l'esito del procedimento istruttorio in corso e di presentare successive memorie difensive relative al merito della presente controversia.
La Direzione Provinciale I di Roma dell'Agenzia delle Entrate ha depositato Memorie ex Art. 32 del D.lgs.
31/12/1992, N. 546, con le quali evidenzia che Controparte nel proprio ricorso non lamenta vizi sostanziali in relazione alla pretesa erariale. Pertanto, occorre in primo luogo sottolineare che poiché nessuna contestazione viene specificatamente mossa con riferimento al merito delle pretese erariali, queste si considerano pacificamente acclarate. Evidenzia che controparte eccepisce l'illegittimità delle cartelle oggetto di impugnazione in quanto riferite a debiti tributari ascritti alla stessa in qualità di erede, rappresentando però di avere accettato la eredità con beneficio di inventario;
tale eccezione non è meritevole di accoglimento.
Il beneficio di inventario è solo una modalità di accettazione dell'eredità e, pertanto, non esime gli eredi dalla responsabilità patrimoniale per i debiti anche tributari, ma semplicemente conferisce loro il diritto a non risponderne per un valore superiore a quello dei beni lasciati dal de cuius. La legge consente l'accettazione dell'eredità con beneficio d'inventario, giacché al momento della successione non è sempre possibile conoscere la reale situazione patrimoniale del defunto, in modo da stabilire se sia economicamente conveniente accettare o meno l'eredità. L'istituto è posto a favore esclusivo dell'erede, il quale, pur essendo succeduto in tutte le attività e passività, limita la propria responsabilità patrimoniale, in quanto successore, ai soli beni pervenutigli, cioè al solo attivo;
pertanto, il suo patrimonio personale non sarà coinvolto dalle vicende obbligatorie già facenti capo al defunto. Coerentemente con ciò, la Corte di Cassazione con sentenza n. 6488 depositata il 19 marzo 2007, nello statuire che non viene meno la responsabilità patrimoniale dell'erede per i debiti tributari del de cuius, ha affermato che quando l'erede abbia accettato l'eredità con beneficio d'inventario "può essere convenuto in giudizio dai creditori del de cuius, i quali possono ottenere la condanna al pagamento del debito ereditario per l'intero, salva la limitazione della responsabilità dell'erede stesso entro il valore dei beni ereditari, qualora egli la abbia fatta valere, proponendo la relativa eccezione".
Secondo i giudici, l'accettazione dell'eredità con beneficio d'inventario non determina dunque automaticamente il venir meno della responsabilità patrimoniale dell'erede per i debiti (anche tributari), "ma fa solo sorgere il diritto dell'erede a non rispondere ultra vires hereditatis, ovverosia al di là della capacità dei beni lasciati dal de cuius". Nel caso di specie, infatti, nell'ipotesi del decesso del contribuente l'art. 65 del DPR 600/1973 prevede che gli eredi rispondano delle obbligazioni tributarie del dante causa (Cass.
11097/2025 e 22426/2014). Contesta l'eccezione relativa alla intervenuta prescrizione in quanto per l'addizionale erariale si applica il termine di prescrizione breve quinquennale previsto dall'art. 2948 nr. 4 del codice civile previsto per tutto ciò che deve pagarsi ad anno ocon cadenze più brevi (Corte di Giustizia
Tributaria di II Grado del Lazio, sez. 14, sent. 13/02/2024 n. 994; Corte dai Giustizia Tributaria di I Grado di
Roma, sez.2, sent. 05/03/2024 n. 8530). Alla luce di quanto sopra, ne discende la infondatezza della eccezione della intervenuta prescrizione, avendo l'Amministrazione finanziaria notificato l'accertamento in data 9/08/2024 e dunque entro i cinque anni dalla scadenza prevista per il pagamento del tributo, individuata al 1/02/2021. Nel caso di specie, infatti, prima di notificare le cartelle l'Ufficio ha correttamente notificato anche gli avvisi di liquidazione relativi alla autovettura targata Targa_1 per le annualità 2014, 2016, 2017 e 2019 come versate in atti e rispettivamente in data 4 agosto 2017, 23 luglio 2019, 28 aprile 2021 e 4 ottobre 2022. Contesta infine l'eccezione relativa alla intrasmissibilità agli eredi delle sanzioni, in quanto le somme richieste dall'erario, pari a complessivi 216,00 euro, non comprendono alcuna somma a titolo di sanzioni.
All'udienza il ricorso è stato riservato per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Commissione Tributaria Regionale del Lazio ha stabilito un importante principio riguardante la prescrizione del cosiddetto “superbollo”, ovvero l'addizionale erariale sulla tassa automobilistica applicata ai veicoli di grossa cilindrata. Con la sentenza n. 994/2024, depositata il 13 febbraio 2024, la Corte ha chiarito che, contrariamente a quanto avviene per il bollo auto ordinario, soggetto a un termine di prescrizione triennale, il recupero del superbollo è soggetto a un termine quinquennale.
Il ricorso va accolto parzialmente.
La cartella di pagamento n.097 2019 02613163 59-501, è stata preceduta da Avviso di accertamento n.TJP
14000340, notificato il 04/08/2017; in assenza di atti interruttivi la prescrizione è quindi maturata in data
03/08/2022.
La cartella di pagamento n.097 2024 089488 50-501, è stata preceduta da Avviso di accertamento n.TJP
16000152, notificato il 23/07/2019; in assenza di atti interruttivi la prescrizione è quindi maturata in data
22/07/2024.
La cartella di pagamento n.097 2023 02246929 84-501, è stata preceduta da Avviso di accertamento n.TJP
17000203, notificato il 28/04/2021; non è quindi maturata alcuna prescrizione.
La cartella di pagamento n.097 2021 02558162 80-501, è stata preceduta da Avviso di accertamento n.TJP 19000350, notificato il 04/10/2022; non è quindi maturata alcuna prescrizione.
In relazione alle eccezioni relative a sanzioni ed interessi il Giudice osserva che in base all'art. 8 del D.Lgs.
472/1997, le sanzioni tributarie non si trasmettono agli eredi, in quanto personali e riferibili solo all'autore della violazione (Cass. Civ. n. 25315 del 24/8/2022), al contrario gli eredi sono tenuti al pagamento della sorte capitale (l'imposta non versata) e dei relativi interessi maturati fino alla data del pagamento (Cass. Civ. ordinanza n.8684 del 02/04/2025).
Per quanto esposto il ricorso va accolto per intervenuta prescrizione in relazione alle cartelle di pagamento n.097 2019 02613163 59-501, e n.097 2024 089488 50-501; in relazione alle cartelle di pagamento n.097
2023 02246929 84-501, e n.097 2021 02558162 80-501, per il solo importo relativo alle sanzioni.
La parziale reciproca soccombenza induce alla compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso come in parte motiva. Spese compensate.