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Sentenza 20 marzo 2025
Sentenza 20 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Frosinone, sentenza 20/03/2025, n. 213 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Frosinone |
| Numero : | 213 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI FROSINONE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice di IN, Dott. Stefano Troiani, ha pronunziato la seguente:
SENTENZA
Nella causa civile di primo grado iscritta al numero 1947 del Ruolo Generale
Affari Contenziosi dell'anno 2008 promossa
[corrente a IN (FR) in Via D. Alighieri 23; Parte_1
c.f. , in persona dell'amministratore Sig.ra P.IVA_1 [...]
, rappresentato e difeso dall'Avv. Giuseppe Follaro (c.f. Parte_2
), giusta procura alle liti posta a margine dell'atto di C.F._1
citazione, elettivamente domiciliata presso il suo studio sito a IN, Via
Marittima 194.
-Attore-
CONTRO
[nato a [...] l'[...]; c.f. Controparte_1
, rappresentato e difeso dall'Avv. Marco Pizzutelli (c.f. C.F._2
), giusta procura alle liti posta in calce alla comparsa di C.F._3
costituzione e risposta con domanda riconvenzionale, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito a IN (FR) in Via Firenze 100.
-Convenuto-
NONCHE'
con sede a Pontecorvo (FR) in Via Lenze 33; p.iva ] CP_2 P.IVA_2
in persona del legale rappresentante pro tempore], rappresentata e difesa giusta procura alle liti posta a margine della comparsa di costituzione dall'Avv. Gaetano 1 Palombo e domiciliata a IN in Via Aldo Moro n. 306 presso lo studio legale dell'Avv. Massimo Melo.
-Convenuta-
Oggetto: Richiesta risarcimento danni.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione il conveniva in giudizio innanzi il Parte_1
Tribunale di IN la l'Ing. chiedendone – CP_2 Controparte_1
previo accertamento delle rispettive responsabilità – la condanna in solido degli stessi al risarcimento dei danni nella misura di € 87.840,00, o in quella maggiore o minore risultante all'esito del giudizio, oltre ad € 1.000,00 per mancato utilizzo del piazzale e ad € 8.600,00 quale rimborso per le spese di CTU di cui all'espletato procedimento di ATP, il tutto con condanna alle spese di lite sia del procedimento di ATP che del presente giudizio di merito.
Argomentava parte attrice di aver appaltato delle opere di manutenzione straordinaria e risanamento del fabbricato condominiale alla società CP_2
[...]
Detti interventi venivano realizzati sulla scorta dei progetti redatti dall'Ing.
il quale assumeva anche l'incarico di Direttore dei Lavori. CP_1
All'esito dei lavori non veniva eseguita alcuna verifica di fine lavori e non veniva effettuato il collaudo delle opere.
Dopo pochi mesi dall'ultimazione degli interventi iniziavano a manifestarsi vizi alle opere come l'abbassamento dell'area cortiliva, lesioni ai muri con coinvolgimento anche del muro di contenimento dello stesso piazzale.
Il Direttore dei lavori, Ing. sollecitato dal alla verifica di tali CP_1 Parte_1
vizi, con propria relazione, confermava la sussistenza di tali anomalie e proponeva di procedere con un intervento di consolidamento delle fondazioni, ad opera della ditta realizzatrice dei lavori.
2 Non avendo ottenuto fattivi riscontri sul punto dalla il CP_2
stante l'aggravarsi dei vizi provvedeva ad effettuare Parte_1
degli interventi riparatori e contestualmente introduceva presso l'intestato
Tribunale di IN ricorso ex art. 696 e 696 bis cpc nei confronti di entrambi gli odierni convenuti.
Nel predetto procedimento di ATP veniva nominato come CTU l'Ing. Per_1
il quale - compiute le operazioni peritali - rispondendo ai quesiti
[...]
formulati riscontrava la situazione di danno e pericolo dei lavori, affermava la totale inefficienza solutoria del progetto redatto dall'Ing. rispetto alle CP_1
problematiche insorte, nonché, quantificava un costo presuntivo di € 67.500,00 oltre iva per l'eliminazione delle cause del dissesto e dei danni verificatesi.
Sulla scorta di tale accertamento il ecideva di agire con Parte_1
il presente giudizio, insistendo per l'accoglimento delle conclusioni sovra indicate.
Si costituiva in giudizio, con comparsa di costituzione e domanda riconvenzionale,
l'Ing. il quale eccepiva di aver prestato la propria attività Controparte_1
professionale secondo le indicazioni contenute nella relazione geologica, allo stesso fornita dal Condominio.
Argomentava, inoltre, di aver progettato le opere che apparivano necessarie per ovviare a quelle che il Geologo, Dott.ssa aveva ritenuto le probabili cause Per_2
dei fenomeni di ammaloramento dello stabile.
Contestava le deduzioni di parte attrice ritenendo di non avere alcuna responsabilità per quanto accaduto, poiché, aveva apprestato una corretta vigilanza durante l'esecuzione dei lavori.
In tal senso, sosteneva che era stata la società convenuta ad abbandonare di fatto il cantiere, a partire dall'autunno del 2003, per tale ragione non venne mai emesso il certificato di regolare esecuzione dei lavori.
Dunque, ritenendo di aver svolto la propria prestazione in maniera diligente e puntuale l'Ing. rigettava ogni eventuale responsabilità per i vizi lamentati CP_1
3 dall'attrice, i quali viceversa dovevano essere rivolti ed attribuiti all'impresa che aveva eseguito i lavori.
Concludeva chiedendo il rigetto della domanda attorea, in subordine per la condanna a manleva della in via riconvenzionale per la CP_2
condanna del Condominio al pagamento in proprio favore dell'importo di €
570,00 quale saldo delle competenze maturate oltre interessi, contributo inarcassa e iva come per legge.
Si costituiva in giudizio anche la con comparsa di costituzione e CP_2
risposta, deducendo che i lavori commissionati erano stati eseguiti a regola d'arte.
Rilevava, inoltre, che la società nulla aveva a che fare con il progetto di risanamento redatto dall'Ing. il quale aveva rivestito anche il ruolo di CP_1
Direttore dei lavori.
Contestava, altresì, il difetto di prova dei danni lamentati dall'attrice e concludeva per il rigetto delle domande tutte spiegate da parte attrice.
Nel corso del giudizio, con provvedimento del 25.10.2010, veniva riunito il procedimento di cui al R.G. 1009/2009, promosso dal Parte_1
contro la al presente procedimento di cui al R.G. 1947/2088. CP_2
All'esito del deposito delle memorie istruttorie, all'udienza del 29.10.2013, veniva ammessa e disposta CTU, con nomina dell'Ing. volta a Persona_1
chiarire due aspetti della vicenda riassunti nei due quesiti ivi formulati, ovvero, se le soluzioni tecniche individuate dall'Ing. fossero conformi o meno alla CP_1
proposta di risanamento individuata dal Geologo, Dott.ssa nonché, se il Per_2
cedimento del muro di contenimento fosse o meno preesistente ai lavori di cui al presente giudizio che interessarono il cortile.
Il Ctu, Ing. che aveva redatto anche la consulenza di cui al Persona_1
procedimento di Atp, nel rispondere ai quesiti posti testualmente affermava che
“le soluzioni tecniche individuate dall'Ing. nel progetto poi eseguito dalla CP_1
ditta pur se formalmente conformi alla proposta di risanamento CP_2
individuata dal geologo Dott.ssa non sono risultate adeguate, non tanto Per_2
4 rispetto alle conclusioni cui giungeva il geologo, ma nei riguardi delle categorie di lavori previste per l'ottenimento del risultato atteso. Infatti a seguito delle opere così come progettate ed eseguite i dissesti si sono manifestati di nuovo ed aggravati in poco tempo”.
Rilevava il Ctu che il Direttore dei lavori (Ing. e l'impresa appaltatrice CP_1
( ), pur se operando in ossequio alle prescrizioni di progetto, avevano CP_2
comunque l'obbligo di appurare e risolvere carenze o mancanze progettuali nel corso dei lavori, nonché, di comunicare alla committenza l'impossibilità di giungere al risultato pattuito.
Rispondendo al secondo quesito posto, ovvero, se il cedimento del muro fosse o meno preesistente ai lavori oggetto di causa, il Ctu deduceva che il muro presentava dei segni di lesione già prima dei lavori di risanamento, tuttavia, questi ultimi, così come progettati e fatti eseguire dall'Ing. resistettero per CP_1
pochissimo tempo.
Dunque, l'intervento in questione, per il Ctu era “non solo errato concettualmente ma anche sostanzialmente”.
A sostengo di tale assunto deduceva il consulente che, solo con il secondo intervento realizzato con DIA del 25.07.2008 n. 509, effettuato da altro tecnico, le problematiche relative al cedimento e dissesto sul muro di contenimento, sul piazzale e sulle tamponature vennero risolte.
Nel corso del giudizio venivano richiesti ulteriori chiarimenti al Ctu, in merito alla perizia in atti, il quale nel rispondere agli stessi confermava che l'elaborato del
Geologo, Dott.ssa era stato predisposto sulla scorta di un esame esteriore Per_2
del piazzale, senza l'espletamento di sondaggi volti ad appurare la consistenza e natura del materiale sottostante.
In particolare, sulla scorta della differenza di materiale rinvenuto al momento dello scavo, rispetto a quello ipotizzato dal Geologo, escludeva di fatto l'operatività delle soluzioni prospettate da quest'ultimo.
5 Pertanto, accertata la difformità della situazione reale rispetto a quella ipotizzata dal Geologo, sarebbe stato onere dei convenuti individuare una soluzione più confacente alla sistemazione del piazzale ed opere accessorie.
Nel corso del giudizio veniva disposto l'interrogatorio ed espletato l'interrogatorio formale del convenuto, Ing. CP_1
Dopo diversi rinvii tutti finalizzati alla definizione bonaria della controversia, attraverso la formulazione di proposte transattive, la causa, all'udienza del
03.12.2024, veniva trattenuta in decisione, previa precisazione delle conclusioni delle parti e concessione dei termini ex art. 190 cpc, per il deposito/scambio di comparse conclusionali e memorie di replica.
La domanda proposta dal fondata. Parte_1
Da un punto di vista prettamente tecnico i fatti oggetto del presente giudizio venivano esaminati in più occasioni dal Ctu Ing. Persona_1
In particolare, il consulente nominato dal Tribunale, sia in sede di Atp che nel presente giudizio, ha avuto modo di esaminare dettagliatamente i documenti e i luoghi di causa in diverse occasioni e in un arco di tempo considerevole.
All'esito di tali attività le argomentazioni e deduzioni svolte dal CTU sono state tutte univoche e concordi nell'attribuire la responsabilità di quanto accaduto ai convenuti.
Questo Tribunale - ritenendo le argomentazioni, deduzioni e conclusioni rassegnate dal CTU del tutto logiche ed esaustive - non può che decidere la presente controversia sulla scorta delle conclusioni cui è pervenuto l'Ing. nel procedimento di cui all'ATP, R.G. 2754/07, ove quantificava una Per_1
spesa pari ad € 67.500,00 per l'espletamento dei lavori di ripristino dello stato dei luoghi e risoluzione delle problematiche insorte all'immobile in questione.
Posto ciò le argomentazioni difensive svolte dall'Ing. non hanno trovato CP_1
conferma nel corso del giudizio e, quindi, non possono essere accolte dal momento
6 che lo stesso ha rivestito un ruolo essenziale nella causazione dell'evento, in quanto, progettista e Direttore dei lavori.
Sotto tale duplice veste il convenuto aveva degli obblighi ed oneri specifici, che non possono essere limitati e/o ridotti dalla errata perizia del Geologo e/o dalla presunta limita spesa predisposta dal per la realizzazione degli Parte_1
interventi.
In generale, il progettista deve garantire l'idoneità qualitativa dell'opera commissionata ed il direttore dei lavori deve occuparsi dell'alta sorveglianza delle opere appaltate, il che comporta il controllo degli stati di realizzazione dell'opera, nonché, la verifica dell'osservanza delle regole dell'arte e della corrispondenza dei materiali impiegati.
Dunque, in caso di difetti di progettazione e/o di costruzione, il direttore dei lavori risponde in via solidale con l'appaltatore e con tutti i soggetti che, prestando a vario titolo la loro opera nella realizzazione dell'intervento edilizio, abbiano contribuito alla causazione dei vizi ed eventuali danni.
Sul punto, per quanto attiene all'Ing. devi osservarsi che la recente CP_1
ordinanza della Corte di Cassazione, n. 27045/2024, ha stabilito che il direttore dei lavori ha l'obbligo di controllare che l'esecuzione dell'opera sia conforme al progetto e alle regole dell'arte, anche qualora non vi sia una specifica richiesta del committente.
Dunque, la responsabilità del professionista è commisurata alla competenza tecnica richiesta, dalla natura dell'incarico e non può essere derogata o limitata dalla delega di alcune attività all'appaltatore. In altre parole, il direttore dei lavori
(anche progettista nel caso di specie) ha una responsabilità primaria nel garantire la conformità e la qualità dell'opera.
Nel caso di specie le lacune, l'inesatto adempimento, anche sotto il profilo della negligenza ed imperizia, dell'Ing. nell'espletamento dell'incarico CP_1
conferito appaiono evidenti e confermate dalle conclusioni rassegnate dal Ctu.
7 Per quanto attiene la deve osservarsi che, sin dalla consulenza CP_2
redatta in sede di Atp, il Ctu aveva riscontrato ed accertato la responsabilità della stessa nella causazione/determinazione dei vizi lamentati.
In tal senso, si legge a pagina 18 dell'elaborato peritale che “l'impresa appaltatrice, pur se operando in ossequio alle prescrizioni di progetto ed ai patti contrattuali, nel corso dei lavori aveva l'obbligo di rendersi parte diligente affinchè eventuali carenze o mancanze progettuali potessero essere risolte anche sulla scorta delle proprie capacità ed esperienza operativa, atteso che aveva pattuito eseguire tutti i lavori secondo la buona regola dell'arte sottoscrivendone contrattualmente ampia assicurazione, affidabilità e durabilità nel tempo”.
Posto ciò l'appaltatore, senza necessità di espressa pattuizione con il committente, risponde sia per i vizi che per la difformità dell'opera sia per la rovina dell'edificio.
La colpa dell'appaltatore si presume ai sensi del 1218 c.c., altresì egli soggiace alla responsabilità di cui all'articolo 1667 c.c. (così come confermato dalla Corte di
Cassazione, a Sezioni Unite, con la sentenza n. 2284 del 2014).
La presunzione di colpa può essere superata solo se il difetto dipende da un vizio contenuto nel progetto fornito dal committente, non riconoscibile secondo la perizia e l'ordinaria diligenza;
se i vizi dell'opera derivano dalla totale aderenza alle richieste del committente e non per una errata progettazione o deficienze tecniche;
se il vizio deriva dal caso fortuito;
l'appaltatore è stato un mero esecutore di ordini senza alcun potere direttivo e di esecuzione.
Ebbene nel caso in esame la non ha fornito prova di fatti e/o CP_2
elementi a propria discolpa ascrivibili a casi sovra elencati.
Ne consegue la responsabilità anche della predetta società convenuta.
In merito al quantum risarcitorio i convenuti dovranno provvedere a rifondere i danni così come quantificati dal CTU nella misura di € 67.500,00, oltre interessi legali sulla somma via via rivalutata (anno per anno) dalla domanda fino al saldo
8 effettivo, trattandosi di un debito di valore, nonché, il rimborso delle spese di Ctu di cui all'Atp nella misura di € 8.600,00.
Appare non fondata la richiesta di risarcimento del danno da mancato utilizzo del piazzale, poiché la domanda è rimasta sfornita di adeguata allegazione probatoria e il presunto danno non può ritenersi in re ipsa ai soli vizi di progettazione/esecuzione delle opere.
Si deve, peraltro, evidenziare che il aveva provveduto in tempi Parte_1
Cont ragionevoli dopo l' a riparare i danni derivanti dai lavori iniziali.
Infine, appare non fondata la domanda riconvenzionale proposta dall'Ing.
poiché rimasta priva di idonea allegazione probatoria, nonché, infondata CP_1
anche alla luce della accertata responsabilità professionale e mancata esecuzione/ultimazione delle prestazioni professionali oggetto del presente giudizio.
Le spese di lite seguono il principio della soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M
Accoglie la domanda proposta e per l'effetto condanna la in CP_2
persona del legale rappresentante pro tempore, e l'Ing. , in solido Controparte_1
tra loro, al risarcimento in favore del in persona Parte_1
dell'amministratore legale rappresentante pro tempore, dell'importo complessivo di € 76.100,00, oltre interessi legali e rivalutazione nei termini di cui in motivazione.
Condanna la e l'Ing. , in solido tra loro, al CP_2 Controparte_1
pagamento delle spese di lite, sia del presente giudizio che del procedimento di
ATP, liquidate complessivamente in € 500,00 per esborsi, € 10.879,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese forfettarie al 15%, iva se dovuta e cpa come per legge.
9 Pone definitivamente a carico dei convenuti, in solido tra loro, le spese di CTU del presente giudizio.
IN 18.03.2025 Il Giudice
Dott. Stefano Troiani
Alla redazione della presente sentenza ha contribuito l' Processo nella CP_4
persona del dott. Gianluca Fratarcangeli.
10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice di IN, Dott. Stefano Troiani, ha pronunziato la seguente:
SENTENZA
Nella causa civile di primo grado iscritta al numero 1947 del Ruolo Generale
Affari Contenziosi dell'anno 2008 promossa
[corrente a IN (FR) in Via D. Alighieri 23; Parte_1
c.f. , in persona dell'amministratore Sig.ra P.IVA_1 [...]
, rappresentato e difeso dall'Avv. Giuseppe Follaro (c.f. Parte_2
), giusta procura alle liti posta a margine dell'atto di C.F._1
citazione, elettivamente domiciliata presso il suo studio sito a IN, Via
Marittima 194.
-Attore-
CONTRO
[nato a [...] l'[...]; c.f. Controparte_1
, rappresentato e difeso dall'Avv. Marco Pizzutelli (c.f. C.F._2
), giusta procura alle liti posta in calce alla comparsa di C.F._3
costituzione e risposta con domanda riconvenzionale, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito a IN (FR) in Via Firenze 100.
-Convenuto-
NONCHE'
con sede a Pontecorvo (FR) in Via Lenze 33; p.iva ] CP_2 P.IVA_2
in persona del legale rappresentante pro tempore], rappresentata e difesa giusta procura alle liti posta a margine della comparsa di costituzione dall'Avv. Gaetano 1 Palombo e domiciliata a IN in Via Aldo Moro n. 306 presso lo studio legale dell'Avv. Massimo Melo.
-Convenuta-
Oggetto: Richiesta risarcimento danni.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione il conveniva in giudizio innanzi il Parte_1
Tribunale di IN la l'Ing. chiedendone – CP_2 Controparte_1
previo accertamento delle rispettive responsabilità – la condanna in solido degli stessi al risarcimento dei danni nella misura di € 87.840,00, o in quella maggiore o minore risultante all'esito del giudizio, oltre ad € 1.000,00 per mancato utilizzo del piazzale e ad € 8.600,00 quale rimborso per le spese di CTU di cui all'espletato procedimento di ATP, il tutto con condanna alle spese di lite sia del procedimento di ATP che del presente giudizio di merito.
Argomentava parte attrice di aver appaltato delle opere di manutenzione straordinaria e risanamento del fabbricato condominiale alla società CP_2
[...]
Detti interventi venivano realizzati sulla scorta dei progetti redatti dall'Ing.
il quale assumeva anche l'incarico di Direttore dei Lavori. CP_1
All'esito dei lavori non veniva eseguita alcuna verifica di fine lavori e non veniva effettuato il collaudo delle opere.
Dopo pochi mesi dall'ultimazione degli interventi iniziavano a manifestarsi vizi alle opere come l'abbassamento dell'area cortiliva, lesioni ai muri con coinvolgimento anche del muro di contenimento dello stesso piazzale.
Il Direttore dei lavori, Ing. sollecitato dal alla verifica di tali CP_1 Parte_1
vizi, con propria relazione, confermava la sussistenza di tali anomalie e proponeva di procedere con un intervento di consolidamento delle fondazioni, ad opera della ditta realizzatrice dei lavori.
2 Non avendo ottenuto fattivi riscontri sul punto dalla il CP_2
stante l'aggravarsi dei vizi provvedeva ad effettuare Parte_1
degli interventi riparatori e contestualmente introduceva presso l'intestato
Tribunale di IN ricorso ex art. 696 e 696 bis cpc nei confronti di entrambi gli odierni convenuti.
Nel predetto procedimento di ATP veniva nominato come CTU l'Ing. Per_1
il quale - compiute le operazioni peritali - rispondendo ai quesiti
[...]
formulati riscontrava la situazione di danno e pericolo dei lavori, affermava la totale inefficienza solutoria del progetto redatto dall'Ing. rispetto alle CP_1
problematiche insorte, nonché, quantificava un costo presuntivo di € 67.500,00 oltre iva per l'eliminazione delle cause del dissesto e dei danni verificatesi.
Sulla scorta di tale accertamento il ecideva di agire con Parte_1
il presente giudizio, insistendo per l'accoglimento delle conclusioni sovra indicate.
Si costituiva in giudizio, con comparsa di costituzione e domanda riconvenzionale,
l'Ing. il quale eccepiva di aver prestato la propria attività Controparte_1
professionale secondo le indicazioni contenute nella relazione geologica, allo stesso fornita dal Condominio.
Argomentava, inoltre, di aver progettato le opere che apparivano necessarie per ovviare a quelle che il Geologo, Dott.ssa aveva ritenuto le probabili cause Per_2
dei fenomeni di ammaloramento dello stabile.
Contestava le deduzioni di parte attrice ritenendo di non avere alcuna responsabilità per quanto accaduto, poiché, aveva apprestato una corretta vigilanza durante l'esecuzione dei lavori.
In tal senso, sosteneva che era stata la società convenuta ad abbandonare di fatto il cantiere, a partire dall'autunno del 2003, per tale ragione non venne mai emesso il certificato di regolare esecuzione dei lavori.
Dunque, ritenendo di aver svolto la propria prestazione in maniera diligente e puntuale l'Ing. rigettava ogni eventuale responsabilità per i vizi lamentati CP_1
3 dall'attrice, i quali viceversa dovevano essere rivolti ed attribuiti all'impresa che aveva eseguito i lavori.
Concludeva chiedendo il rigetto della domanda attorea, in subordine per la condanna a manleva della in via riconvenzionale per la CP_2
condanna del Condominio al pagamento in proprio favore dell'importo di €
570,00 quale saldo delle competenze maturate oltre interessi, contributo inarcassa e iva come per legge.
Si costituiva in giudizio anche la con comparsa di costituzione e CP_2
risposta, deducendo che i lavori commissionati erano stati eseguiti a regola d'arte.
Rilevava, inoltre, che la società nulla aveva a che fare con il progetto di risanamento redatto dall'Ing. il quale aveva rivestito anche il ruolo di CP_1
Direttore dei lavori.
Contestava, altresì, il difetto di prova dei danni lamentati dall'attrice e concludeva per il rigetto delle domande tutte spiegate da parte attrice.
Nel corso del giudizio, con provvedimento del 25.10.2010, veniva riunito il procedimento di cui al R.G. 1009/2009, promosso dal Parte_1
contro la al presente procedimento di cui al R.G. 1947/2088. CP_2
All'esito del deposito delle memorie istruttorie, all'udienza del 29.10.2013, veniva ammessa e disposta CTU, con nomina dell'Ing. volta a Persona_1
chiarire due aspetti della vicenda riassunti nei due quesiti ivi formulati, ovvero, se le soluzioni tecniche individuate dall'Ing. fossero conformi o meno alla CP_1
proposta di risanamento individuata dal Geologo, Dott.ssa nonché, se il Per_2
cedimento del muro di contenimento fosse o meno preesistente ai lavori di cui al presente giudizio che interessarono il cortile.
Il Ctu, Ing. che aveva redatto anche la consulenza di cui al Persona_1
procedimento di Atp, nel rispondere ai quesiti posti testualmente affermava che
“le soluzioni tecniche individuate dall'Ing. nel progetto poi eseguito dalla CP_1
ditta pur se formalmente conformi alla proposta di risanamento CP_2
individuata dal geologo Dott.ssa non sono risultate adeguate, non tanto Per_2
4 rispetto alle conclusioni cui giungeva il geologo, ma nei riguardi delle categorie di lavori previste per l'ottenimento del risultato atteso. Infatti a seguito delle opere così come progettate ed eseguite i dissesti si sono manifestati di nuovo ed aggravati in poco tempo”.
Rilevava il Ctu che il Direttore dei lavori (Ing. e l'impresa appaltatrice CP_1
( ), pur se operando in ossequio alle prescrizioni di progetto, avevano CP_2
comunque l'obbligo di appurare e risolvere carenze o mancanze progettuali nel corso dei lavori, nonché, di comunicare alla committenza l'impossibilità di giungere al risultato pattuito.
Rispondendo al secondo quesito posto, ovvero, se il cedimento del muro fosse o meno preesistente ai lavori oggetto di causa, il Ctu deduceva che il muro presentava dei segni di lesione già prima dei lavori di risanamento, tuttavia, questi ultimi, così come progettati e fatti eseguire dall'Ing. resistettero per CP_1
pochissimo tempo.
Dunque, l'intervento in questione, per il Ctu era “non solo errato concettualmente ma anche sostanzialmente”.
A sostengo di tale assunto deduceva il consulente che, solo con il secondo intervento realizzato con DIA del 25.07.2008 n. 509, effettuato da altro tecnico, le problematiche relative al cedimento e dissesto sul muro di contenimento, sul piazzale e sulle tamponature vennero risolte.
Nel corso del giudizio venivano richiesti ulteriori chiarimenti al Ctu, in merito alla perizia in atti, il quale nel rispondere agli stessi confermava che l'elaborato del
Geologo, Dott.ssa era stato predisposto sulla scorta di un esame esteriore Per_2
del piazzale, senza l'espletamento di sondaggi volti ad appurare la consistenza e natura del materiale sottostante.
In particolare, sulla scorta della differenza di materiale rinvenuto al momento dello scavo, rispetto a quello ipotizzato dal Geologo, escludeva di fatto l'operatività delle soluzioni prospettate da quest'ultimo.
5 Pertanto, accertata la difformità della situazione reale rispetto a quella ipotizzata dal Geologo, sarebbe stato onere dei convenuti individuare una soluzione più confacente alla sistemazione del piazzale ed opere accessorie.
Nel corso del giudizio veniva disposto l'interrogatorio ed espletato l'interrogatorio formale del convenuto, Ing. CP_1
Dopo diversi rinvii tutti finalizzati alla definizione bonaria della controversia, attraverso la formulazione di proposte transattive, la causa, all'udienza del
03.12.2024, veniva trattenuta in decisione, previa precisazione delle conclusioni delle parti e concessione dei termini ex art. 190 cpc, per il deposito/scambio di comparse conclusionali e memorie di replica.
La domanda proposta dal fondata. Parte_1
Da un punto di vista prettamente tecnico i fatti oggetto del presente giudizio venivano esaminati in più occasioni dal Ctu Ing. Persona_1
In particolare, il consulente nominato dal Tribunale, sia in sede di Atp che nel presente giudizio, ha avuto modo di esaminare dettagliatamente i documenti e i luoghi di causa in diverse occasioni e in un arco di tempo considerevole.
All'esito di tali attività le argomentazioni e deduzioni svolte dal CTU sono state tutte univoche e concordi nell'attribuire la responsabilità di quanto accaduto ai convenuti.
Questo Tribunale - ritenendo le argomentazioni, deduzioni e conclusioni rassegnate dal CTU del tutto logiche ed esaustive - non può che decidere la presente controversia sulla scorta delle conclusioni cui è pervenuto l'Ing. nel procedimento di cui all'ATP, R.G. 2754/07, ove quantificava una Per_1
spesa pari ad € 67.500,00 per l'espletamento dei lavori di ripristino dello stato dei luoghi e risoluzione delle problematiche insorte all'immobile in questione.
Posto ciò le argomentazioni difensive svolte dall'Ing. non hanno trovato CP_1
conferma nel corso del giudizio e, quindi, non possono essere accolte dal momento
6 che lo stesso ha rivestito un ruolo essenziale nella causazione dell'evento, in quanto, progettista e Direttore dei lavori.
Sotto tale duplice veste il convenuto aveva degli obblighi ed oneri specifici, che non possono essere limitati e/o ridotti dalla errata perizia del Geologo e/o dalla presunta limita spesa predisposta dal per la realizzazione degli Parte_1
interventi.
In generale, il progettista deve garantire l'idoneità qualitativa dell'opera commissionata ed il direttore dei lavori deve occuparsi dell'alta sorveglianza delle opere appaltate, il che comporta il controllo degli stati di realizzazione dell'opera, nonché, la verifica dell'osservanza delle regole dell'arte e della corrispondenza dei materiali impiegati.
Dunque, in caso di difetti di progettazione e/o di costruzione, il direttore dei lavori risponde in via solidale con l'appaltatore e con tutti i soggetti che, prestando a vario titolo la loro opera nella realizzazione dell'intervento edilizio, abbiano contribuito alla causazione dei vizi ed eventuali danni.
Sul punto, per quanto attiene all'Ing. devi osservarsi che la recente CP_1
ordinanza della Corte di Cassazione, n. 27045/2024, ha stabilito che il direttore dei lavori ha l'obbligo di controllare che l'esecuzione dell'opera sia conforme al progetto e alle regole dell'arte, anche qualora non vi sia una specifica richiesta del committente.
Dunque, la responsabilità del professionista è commisurata alla competenza tecnica richiesta, dalla natura dell'incarico e non può essere derogata o limitata dalla delega di alcune attività all'appaltatore. In altre parole, il direttore dei lavori
(anche progettista nel caso di specie) ha una responsabilità primaria nel garantire la conformità e la qualità dell'opera.
Nel caso di specie le lacune, l'inesatto adempimento, anche sotto il profilo della negligenza ed imperizia, dell'Ing. nell'espletamento dell'incarico CP_1
conferito appaiono evidenti e confermate dalle conclusioni rassegnate dal Ctu.
7 Per quanto attiene la deve osservarsi che, sin dalla consulenza CP_2
redatta in sede di Atp, il Ctu aveva riscontrato ed accertato la responsabilità della stessa nella causazione/determinazione dei vizi lamentati.
In tal senso, si legge a pagina 18 dell'elaborato peritale che “l'impresa appaltatrice, pur se operando in ossequio alle prescrizioni di progetto ed ai patti contrattuali, nel corso dei lavori aveva l'obbligo di rendersi parte diligente affinchè eventuali carenze o mancanze progettuali potessero essere risolte anche sulla scorta delle proprie capacità ed esperienza operativa, atteso che aveva pattuito eseguire tutti i lavori secondo la buona regola dell'arte sottoscrivendone contrattualmente ampia assicurazione, affidabilità e durabilità nel tempo”.
Posto ciò l'appaltatore, senza necessità di espressa pattuizione con il committente, risponde sia per i vizi che per la difformità dell'opera sia per la rovina dell'edificio.
La colpa dell'appaltatore si presume ai sensi del 1218 c.c., altresì egli soggiace alla responsabilità di cui all'articolo 1667 c.c. (così come confermato dalla Corte di
Cassazione, a Sezioni Unite, con la sentenza n. 2284 del 2014).
La presunzione di colpa può essere superata solo se il difetto dipende da un vizio contenuto nel progetto fornito dal committente, non riconoscibile secondo la perizia e l'ordinaria diligenza;
se i vizi dell'opera derivano dalla totale aderenza alle richieste del committente e non per una errata progettazione o deficienze tecniche;
se il vizio deriva dal caso fortuito;
l'appaltatore è stato un mero esecutore di ordini senza alcun potere direttivo e di esecuzione.
Ebbene nel caso in esame la non ha fornito prova di fatti e/o CP_2
elementi a propria discolpa ascrivibili a casi sovra elencati.
Ne consegue la responsabilità anche della predetta società convenuta.
In merito al quantum risarcitorio i convenuti dovranno provvedere a rifondere i danni così come quantificati dal CTU nella misura di € 67.500,00, oltre interessi legali sulla somma via via rivalutata (anno per anno) dalla domanda fino al saldo
8 effettivo, trattandosi di un debito di valore, nonché, il rimborso delle spese di Ctu di cui all'Atp nella misura di € 8.600,00.
Appare non fondata la richiesta di risarcimento del danno da mancato utilizzo del piazzale, poiché la domanda è rimasta sfornita di adeguata allegazione probatoria e il presunto danno non può ritenersi in re ipsa ai soli vizi di progettazione/esecuzione delle opere.
Si deve, peraltro, evidenziare che il aveva provveduto in tempi Parte_1
Cont ragionevoli dopo l' a riparare i danni derivanti dai lavori iniziali.
Infine, appare non fondata la domanda riconvenzionale proposta dall'Ing.
poiché rimasta priva di idonea allegazione probatoria, nonché, infondata CP_1
anche alla luce della accertata responsabilità professionale e mancata esecuzione/ultimazione delle prestazioni professionali oggetto del presente giudizio.
Le spese di lite seguono il principio della soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M
Accoglie la domanda proposta e per l'effetto condanna la in CP_2
persona del legale rappresentante pro tempore, e l'Ing. , in solido Controparte_1
tra loro, al risarcimento in favore del in persona Parte_1
dell'amministratore legale rappresentante pro tempore, dell'importo complessivo di € 76.100,00, oltre interessi legali e rivalutazione nei termini di cui in motivazione.
Condanna la e l'Ing. , in solido tra loro, al CP_2 Controparte_1
pagamento delle spese di lite, sia del presente giudizio che del procedimento di
ATP, liquidate complessivamente in € 500,00 per esborsi, € 10.879,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese forfettarie al 15%, iva se dovuta e cpa come per legge.
9 Pone definitivamente a carico dei convenuti, in solido tra loro, le spese di CTU del presente giudizio.
IN 18.03.2025 Il Giudice
Dott. Stefano Troiani
Alla redazione della presente sentenza ha contribuito l' Processo nella CP_4
persona del dott. Gianluca Fratarcangeli.
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