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Sentenza 14 aprile 2025
Sentenza 14 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Massa, sentenza 14/04/2025, n. 188 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Massa |
| Numero : | 188 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI MASSA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Massa, in composizione monocratica, in persona del
Giudice Unico dott. Domenico Provenzano, ha pronunciato la presente
SENTENZA
nella causa in grado di appello iscritta al n. 2577/2021 R.G.A.C. promossa da
Parte_1
(Cod. Fisc. ), rappresentato e difeso dall'Avv. C.F._1
Gianluca Cavagnaro, giusta procura in atti, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio, in Carrara (MS), Viale XX Settembre, n. 268 appellante
nei confronti di
Controparte_1
(Cod. Fisc. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Antonio P.IVA_1
Peselli, in virtù di procura agli atti, elettivamente domiciliato presso il suo studio, in Carrara (MS), Via XX Settembre, n. 215/A appellato
Oggetto: ripetizione dell'indebito – appello avverso sentenza del Giudice di Pace di Carrara n. 106/2021
CONCLUSIONI
Per l'appellante (cfr. note scritte ex art. 127 ter c.p.c. depositate in sostituzione dell'udienza di p.c. del 06.12.2024):
“Voglia l' Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, per quanto esposto in premessa, accogliere l'appello per i motivi dedotti in narrativa e per l' effetto, in riforma della sentenza n 106/2021, resa dal G.di P., Dr
Locane, RG 474/2020, depositata il 05/07/2021, condannare la parte convenuta alla restituzione della somma indebitamente percepita pari ad €
2.668,00 ovvero dell' importo che verrà ritenuto dall' intestata Giustizia, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali sulle somme rivalutate dal dì dell' evento al saldo effettivo, vinte le spese di entrambi i gradi, diritti , onorari, previsti ex lege”.
Per l'appellato (cfr. note scritte ex art. 127 ter c.p.c. depositate in sostituzione dell'udienza di p.c. del 06.12.2024):
“Voglia l'Ill.mo Tribunale, quale Giudice dell'appello, richiamate le conclusioni già formulate in primo grado, contrariis rejectis, così giudicare:
1) Rigettare l'appello proposto perchè inammissibile ai sensi dell'art. 342 cpc. 2) Rigettare le domande avversarie perchè inammissibili, nulle, infondate in fatto e diritto e comunque non provate per i motivi esposti in narrativa che si hanno qui per interamente richiamati e trascritti;
3)
Confermare la sentenza impugnata o in subordine confermare il dispositivo della sentenza seppur con diversa motivazione. 4) In ogni caso, condannare la Controparte al pagamento delle spese e compensi di
2 causa sostenuti dal per resistere alle sue domande, oltre al CP_1
pagamento di una somma a titolo di risarcimento danni ex art. 96 cpc, trattandosi di domande palesemente infondate e inammissibili”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
conveniva in giudizio, dinnanzi a questo Tribunale, il Parte_1
, in persona del suo amministratore pro Controparte_1
tempore, proponendo appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Carrara n. 106/2021, depositata in data 05.07.2021, con la quale è stata dichiarata inammissibile la domanda, spiegata dallo stesso , Pt_1
volta alla ripetizione delle somme dal medesimo corrisposte in eccedenza, per € 900,00, in riferimento al bilancio consuntivo
2016/2017 per quanto di propria pertinenza per oneri condominiali (in qualità di condomino del predetto Condomino), e rigettata quella tesa alla restituzione delle spese legali dal medesimo versate direttamente al legale del Condominio (pari ad € 1.768,00), in relazione ad un pregresso contenzioso giudiziale inter partes (di cui alla causa n.
205457/2011 R.G.), nella misura liquidata a carico dello stesso Pt_1 con la sentenza con la quale esso era stato definito ed all'esito del quale l'odierno appellante era risultato soccombente, per un totale di €
2.668,00; essendo stata con la pronuncia impugnata rigettata la propria pretesa di restituzione delle somme versate a titolo di oneri condominiali previsti nel bilancio consuntivo condominiale dell'esercizio
2016/2017.
A sostegno dell'impugnazione, l'appellante svolgeva il seguente unico e complesso motivo di gravame:
3 - Violazione di legge e travisamento dei fatti, sul rilievo per cui le somme effettivamente corrisposte non fossero dovute e comunque risultassero conteggiate in maniera errata, come evincibile dalla documentazione dimessa a corredo dell'atto introduttivo e già allegata al fascicolo di primo grado;
e ciò in quanto, in particolare, nel prospetto del 24.10.2017 agli atti, predisposto dall'amministratore del CP_1
(ed aventi ad oggetto gli oneri condominiali dovuti dallo stesso odierno appellante per il bilancio dell'esercizio 2016-2017 al 30.04.2017 e le spese per il periodo 01.05.2017 – 30.10.2017 addebitategli in riferimento al bilancio preventivo approvato), non erano stati conteggiati i versamenti effettuati a mani dell'Avv. Peselli, per un totale di €
1.768,00 (con assegno bancario emesso il 05.05.2016 per € 1.268,00 e con versamento in contanti quietanzato in forma scritta del predetto legale), così come non erano stati considerati altri successivi versamenti per oneri condominiali (effettuati in data 10.11.2017 e
13.12.2017) pari a complessivi € 1.350,00, nè la rata condominiale del mese di dicembre 2017 di propria pertinenza, con conseguente eccedenza di quanto pagato per oneri condominiali, ammontante ad €
900,00 (€ 11.000,30 + € 450,00 – 1.350,00), cui doveva essere aggiunto l'importo oggetto della pretesa restitutoria per € 1.768,00
(relativa a quanto versato a mani dell'Avv. Peselli per rifusione delle spese processuali dovute in riferimento al pregresso contenzioso inter partes); con conseguente ammontare complessivo della somma oggetto della domanda di ripetizione corrispondente ad € 2.668,00 (€
900,00 + € 1.768,00).
Nel costituirsi in giudizio, il eccepiva, in via Controparte_1 pregiudiziale, l'inammissibilità del gravame, ex art. 342 c.p.c., sul rilievo per cui l'appellante non avesse indicato i punti o i capi della sentenza oggetto di impugnazione, né i motivi a sostegno del gravame.
Nel merito, rilevava l'infondatezza dell'impugnazione, che assumeva meramente dilatoria, contestando la documentazione ex adverso
4 prodotta. Concludeva per il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza di primo grado.
In grado di appello, la causa è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni precisate con note ex art. 127 ter c.p.c. depositate in sostituzione dell'udienza del 06.12.2024, come in epigrafe trascritte, alla scadenza dei termini di rito assegnati per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
§§§§§§§§§§§§§
Delineata la materia del contendere in sede di gravame nei termini sin qui sintetizzati, va premesso, ai fini di una corretta ricostruzione della vicenda in trattazione, che, allorquando l'appellante ha alienato il suo appartamento a terzi, ha provveduto a corrispondere € 11.000,00 al appellato per sanare la sua morosità nei confronti di CP_1 quest'ultimo, in modo che detta obbligazione non gravasse in via solidale sull'acquirente nuovo proprietario. E' pacifico, e non costituisce oggetto di contestazione, che la suddetta somma di € 11.000,00 sia stata effettivamente corrisposta al per il titolo appena CP_1
indicato, pur in difetto di scrittura o quietanza che attesti siffatto versamento e le relative specifiche ragioni di debito cui esso si riferisce.
A tale ultimo proposito, in difetto di prova contraria, si deve ragionevolmente ritenere – non fosse altro (stante la carenza di precedente diversa imputazione da parte del Condominio creditore all'atto del versamento in esame) che in virtù dell'imputazione di pagamento effettuata dal , in veste di debitore (ex art. 1193 c.c.), Pt_1 con l'atto introduttivo del giudizio - che si tratti delle voci di spesa indicate nel prospetto dell'esposizione debitoria predisposto dall'amministratore del Condominio in data 24.10.2017, prodotto a corredo della citazione in primo grado (sub doc. C); prospetto che, nell'indicare “gli oneri condominiali non pagati nel biennio (anno corrente e quello precedente)” di pertinenza dell'unità immobiliare già
5 appartenente al , non a caso, menziona un totale di € 11.000,30 – Pt_1 giova ribadire pacificamente pagati da quest'ultimo – e specifica le singole ragioni di credito in tal modo soddisfatte (“Saldo esercizio
2016/2027 al 30/04/17” per € 8.579,44, “Spese da preventivo approvato dal 01/05/2017 al 30.10.2017” per € 1.350,00, per complessivi €
8.829,44, al netto di quanto versato in acconto per € 1.100,00, oltre ad
€ 2.170,86 a titolo di “Gestione straordinaria marciapiede preventivo”).
L'appellante sostiene di aver corrisposto in relazione alla rata di dicembre 2017 una somma aggiuntiva rispetto a quella effettivamente dovuta e ne ha chiesto la ripetizione a titolo di indebito oggettivo ex artt.
2033 c.c.. In particolare, ha dedotto che, essendo il rogito di vendita con cui egli aveva alienato la propria unità immobiliare risalente al dicembre
2017 e considerato, altresì, che per lo stesso mese di dicembre 2017 la rata condominiale a proprio carico era pari ad € 450,00 (circostanza peraltro non espressamente contestata) - rata non inclusa nell'esposizione debitoria indicata nel richiamato prospetto datato
24.10.2017, non fosse altro che in quanto redatto anteriormente al dicembre 2017 – i pagamenti effettuati in favore del CP_1 risultano essere quello avente ad oggetto la somma di € 11.000,00 per i titoli indicati nel richiamato prospetto (prodotto dalla controparte sub doc. C), nonché i due ulteriori versamenti a titolo di acconto, ammontanti ad € 1.350,00 complessivi (il primo in data 10.11.2017 per
€ 350,00 ed il secondo in data 13.12.2017 pari ad € 1.000,00); allegando, quindi, una conseguente eccedenza di quanto pagato rispetto a quanto effettivamente dovuto per la rata di dicembre 2017, eccedenza pari ad € € 900,00, somma della quale ha richiesto la restituzione a titolo di indebito.
L'assunto difensivo del risulta fondato e documentalmente Pt_1
provato. Sono state prodotte in causa (e non sono state contestate) le ricevute rilasciate dall'amministratore del Condominio in relazione ai due pagamenti effettuati dal;
in particolare, in merito al Pt_1 pagamento della somma di € 1.000,00 risulta versato in atti anche
6 l'assegno postale con cui esso è stato effettuato e la relativa ricevuta rilasciata dall'amministratore in data 13.12.2017 (recante quale causale la dicitura “acconto es.(esercizio) 2017/2018”, la stessa causale indicata nella ricevuta di pagamento del 10.11.2017, per l'importo di €
350,00). Si tratta, pertanto, versamenti documentati e regolarmente quietanzati, prodotti sub docc. 7 e 8 in allegato alla citazione introduttiva del primo grado di giudizio, il cui complessivo ammontare (€ 1.350,00) corrisponde esattamente a quello indicato nel già citato prospetto dell'esposizione debitoria datato 24.10.2017 predisposto dall'amministratore in relazione alle “Spese da preventivo approvato dal
01/05/2017 al 30.10.2017”); causale, quest'ultima, evidentemente compatibile con quella menzionata nelle ricevute di pagamento rilasciate dallo stesso amministratore e pertinenti a quei medesimi due versamenti appena richiamati, pari a complessivi € 1.350,00.
Mette conto ribadire che il mentovato prospetto dell'esposizione debitoria predisposto dall'amministratore per € 11.000,00 (doc. C parte appellata) non menziona la ragione relativa alla rata condominiale del dicembre 2017 di pertinenza del Figaia;
per cui sorprende che la difesa del possa sostenere che di quegli ulteriori pagamenti, CP_1 ammontanti a complessivi € 1.350,00, appena indicati e posti a sostegno dell'appello, si fosse già tenuto conto nel predisporre il medesimo prospetto contabile (datato 24.10.2017); e ciò a maggior ragione se si considera che, come chiarito, si tratta di versamenti a titolo di acconto per l'esercizio 2017-2018 (effettuati in date successive a quella di formazione del prospetto de quo), non già riferiti all'esercizio
2016-2017. A ben vedere, in effetti, le ricevute di pagamento relative ai due versamenti appena indicati (per l'ammontare complessivo di €
1.350,00) recano una causale precisa (acconto esercizio 2017-2018, diverso quindi dal saldo dell'esercizio 2016-2017, cui invece si riferisce il pagamento di € 11.000,00 già pacificamente effettuato dal ); Pt_1
causale nella quale può considerarsi inclusa la rata condominiale di
7 dicembre 2017 per l'importo di € 450,00 (che, evidentemente, non esaurisce tutti gli oneri condominiali di quest'ultimo esercizio).
In definitiva, se l'appellante non è tenuto a pagare alcunché per oneri condominiali in relazione all'esercizio 2018 (avendo ceduto la propria unità immobiliare a terzi con rogito di compravendita del 22.12.2017, trascritto il 02.01.2018), ma soltanto fino al mese di dicembre 2017
(allorquando alieno il suo appartamento), si ravvisa sicuramente un indebito pari ad € 900,00, in riferimento agli oneri condominiali a suo carico relativi agli esercizi 2016 – 2017 e 2017 – 2018; ciò non essendo evidentemente i due suindicati pagamenti del 10.11.2017 e del
13.12.2017, ammontanti a complessivi € 1.350,00 (somma corrispondente a quella dal a titolo di acconto per l'esercizio Pt_1
2017-2018) ricompresi nella somma di € 11.000,00 dal medesimo pacificamente pagata, non avendo quindi il prospetto contabile dell'esposizione debitoria datato 24.10.2017 predisposto dall'amministratore tenuto conto di quegli stessi due successivi versamenti (€ 11.000,00 + € 1.350,00 versati – 11.450,00, importo comprensivo della rata condominiale di dicembre 2017, dovuti). Deve comunque riconoscersi la sussistenza dell'indebito – come appena quantificato e ricostruito in forza della presente pronuncia - ed emettersi condanna del alla ripetizione, in favore dell'appellante per il CP_1
medesimo suindicato importo, in riforma della sentenza emessa dal
Giudice di prime cure.
A fronte delle allegazioni difensive dell'odierno appellato, quali trasfuse in atti ed evincibili dalla documentazione dimessa in causa, sostenere, come fa il , che l'atto di appello sia inammissibile per CP_1 carenza di specificità costituisce un'eccezione infondata e che, peraltro, pecca di astrattezza, perché non dà atto che la controparte ha prospettato il conto di quanto ha pagato e di quanto doveva pagare ed ha, dal canto suo, lamentato che il Giudice di Pace non ha valorizzato le prove documentali del proprio assunto circa il dedotto indebito (sotto forma di pagamento eccedente).
8 Il ha poi sostenuto di aver pagato ulteriori € 1.768,00 per le Pt_1
spese legali dovute al a titolo di rifusione delle spese CP_1
processuali per un pregresso contenzioso ed ha chiesto la ripetizione di questa somma affermando che sarebbe da ricondurre anch'essa all'esposizione debitoria estinta con il pagamento di € 11.000,00; ragion per cui, secondo tale assunto, alla somma di € 11.000,00 andrebbe sottratto anche il suddetto importo di € 1.768,00.
Sotto questo profilo, il gravame è destituito di fondamento. Invero, nel più volte richiamato prospetto dell'esposizione debitoria predisposto dall'amministratore (doc. C parte appellata) non si fa menzione di questa ragione di credito, né, in mancanza di specifica imputazione del pagamento in questione (in forma documentale o dimostrata in altro modo), anche per tale causale si può ritenere che la somma di €
1.768,00 debba essere restituita. Del resto, non è dato comprendere per quale causale detto importo dovrebbe essere restituito all'appellante, considerato che egli lo ha corrisposto al CP_1
perché è stato condannato a pagarlo con la sentenza (esecutiva) che ha definito il pregresso contenzioso giudiziale inter partes (inerente a morosità per oneri condominiali maturati anteriormente al 08.04.2011 e quindi non gravanti ex art. 63 disp. att. cod. proc. civ.), contenzioso all'esito del quale il medesimo è risultato soccombente. Su Pt_1 questo punto l'appello non può ritenersi fondato. Quanto sin qui esposto assorbe la questione della carenza di legittimazione passiva del
, in virtù della quale il Giudice di Pace ha respinto la CP_1
domanda del sotto tale profilo (anche se, al di là di ciò, non si Pt_1 comprenderebbe per quale ragione mai l'Avv. Peselli, difensore del in quel pregresso giudizio, avrebbe mai ricevuto il CP_1
pagamento di quella somma oggetto condanna alla di rifusione in base alla sentenza che lo aveva definito, se non in rappresentanza del stesso che egli assisteva ed in favore del quale esso CP_1
avrebbe dovuto essere effettuato).
9 In definitiva, il Giudice di Pace non ha operato correttamente i dovuti conteggi in ordine all'an ed al quantum debeatur: ha pagato di Pt_1 più di quanto doveva pagare ed ha diritto di ripetere l'importo corrisposto in eccedenza, nella misura come sopra quantificata.
La somma capitale di € 900,00 non può essere maggiorata di rivalutazione monetaria, costituendo oggetto di obbligazione di valuta ed in difetto di prova (ed ancor prima di allegazione), di ipotetico maggior danno ex art. 1224 ultimo comma c.c., ma soltanto di interessi legali, con decorrenza che si stima conforme a giustizia determinare nel
03.06.2020 (data di notificazione della citazione in primo grado) fino al saldo effettivo.
In considerazione dei reciproci profili di soccombenza, le spese processuali relative al doppio grado di giudizio (liquidate in base allo scaglione di valore relativo alla somma attribuita, piuttosto che a quella domandata, in conformità all'art. 5 del D.M. 10.03.2014 n. 55) vengono compensate tra le parti nella misura del 50% con conseguente condanna del , sul quale grava la prevalente soccombenza, CP_1
alla rifusione del restante 50% di dette spese.
P.Q.M.
Definitivamente decidendo nella causa di appello di cui in epigrafe ed in parziale accoglimento del gravame proposto, dichiara tenuto e condanna il al pagamento, in favore di Controparte_1
, della somma di € 900,00, a titolo di ripetizione di Parte_1
indebito oggettivo, ex art. 2033 c.c. oltre interessi legali maturati e maturandi su detta somma capitale, con decorrenza dal 03.06.2020 fino al saldo effettivo.
Compensa tra le parti le spese processuali relative al doppio grado di giudizio, condannando il alla rifusione in Controparte_1
favore di al restante 50% di dette spese, che, in tale Parte_1
10 ultima ridotta misura, liquida in complessivi € 200,00 in riferimento al primo grado (di cui € 35,00 per esborsi ed anticipazioni ed € 165,00 per compenso professionale), oltre IVA, CPA e rimborso spese generali, se dovuti come per legge ed in complessivi € 363,25, di cui € 32,25 per esborsi ed anticipazioni ed € 331,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese generali ed oltre IVA e CPA, se dovuti come per legge.
Così deciso in Massa, il 11.04.2025
Il Giudice dott. Domenico Provenzano
11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Massa, in composizione monocratica, in persona del
Giudice Unico dott. Domenico Provenzano, ha pronunciato la presente
SENTENZA
nella causa in grado di appello iscritta al n. 2577/2021 R.G.A.C. promossa da
Parte_1
(Cod. Fisc. ), rappresentato e difeso dall'Avv. C.F._1
Gianluca Cavagnaro, giusta procura in atti, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio, in Carrara (MS), Viale XX Settembre, n. 268 appellante
nei confronti di
Controparte_1
(Cod. Fisc. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Antonio P.IVA_1
Peselli, in virtù di procura agli atti, elettivamente domiciliato presso il suo studio, in Carrara (MS), Via XX Settembre, n. 215/A appellato
Oggetto: ripetizione dell'indebito – appello avverso sentenza del Giudice di Pace di Carrara n. 106/2021
CONCLUSIONI
Per l'appellante (cfr. note scritte ex art. 127 ter c.p.c. depositate in sostituzione dell'udienza di p.c. del 06.12.2024):
“Voglia l' Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, per quanto esposto in premessa, accogliere l'appello per i motivi dedotti in narrativa e per l' effetto, in riforma della sentenza n 106/2021, resa dal G.di P., Dr
Locane, RG 474/2020, depositata il 05/07/2021, condannare la parte convenuta alla restituzione della somma indebitamente percepita pari ad €
2.668,00 ovvero dell' importo che verrà ritenuto dall' intestata Giustizia, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali sulle somme rivalutate dal dì dell' evento al saldo effettivo, vinte le spese di entrambi i gradi, diritti , onorari, previsti ex lege”.
Per l'appellato (cfr. note scritte ex art. 127 ter c.p.c. depositate in sostituzione dell'udienza di p.c. del 06.12.2024):
“Voglia l'Ill.mo Tribunale, quale Giudice dell'appello, richiamate le conclusioni già formulate in primo grado, contrariis rejectis, così giudicare:
1) Rigettare l'appello proposto perchè inammissibile ai sensi dell'art. 342 cpc. 2) Rigettare le domande avversarie perchè inammissibili, nulle, infondate in fatto e diritto e comunque non provate per i motivi esposti in narrativa che si hanno qui per interamente richiamati e trascritti;
3)
Confermare la sentenza impugnata o in subordine confermare il dispositivo della sentenza seppur con diversa motivazione. 4) In ogni caso, condannare la Controparte al pagamento delle spese e compensi di
2 causa sostenuti dal per resistere alle sue domande, oltre al CP_1
pagamento di una somma a titolo di risarcimento danni ex art. 96 cpc, trattandosi di domande palesemente infondate e inammissibili”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
conveniva in giudizio, dinnanzi a questo Tribunale, il Parte_1
, in persona del suo amministratore pro Controparte_1
tempore, proponendo appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Carrara n. 106/2021, depositata in data 05.07.2021, con la quale è stata dichiarata inammissibile la domanda, spiegata dallo stesso , Pt_1
volta alla ripetizione delle somme dal medesimo corrisposte in eccedenza, per € 900,00, in riferimento al bilancio consuntivo
2016/2017 per quanto di propria pertinenza per oneri condominiali (in qualità di condomino del predetto Condomino), e rigettata quella tesa alla restituzione delle spese legali dal medesimo versate direttamente al legale del Condominio (pari ad € 1.768,00), in relazione ad un pregresso contenzioso giudiziale inter partes (di cui alla causa n.
205457/2011 R.G.), nella misura liquidata a carico dello stesso Pt_1 con la sentenza con la quale esso era stato definito ed all'esito del quale l'odierno appellante era risultato soccombente, per un totale di €
2.668,00; essendo stata con la pronuncia impugnata rigettata la propria pretesa di restituzione delle somme versate a titolo di oneri condominiali previsti nel bilancio consuntivo condominiale dell'esercizio
2016/2017.
A sostegno dell'impugnazione, l'appellante svolgeva il seguente unico e complesso motivo di gravame:
3 - Violazione di legge e travisamento dei fatti, sul rilievo per cui le somme effettivamente corrisposte non fossero dovute e comunque risultassero conteggiate in maniera errata, come evincibile dalla documentazione dimessa a corredo dell'atto introduttivo e già allegata al fascicolo di primo grado;
e ciò in quanto, in particolare, nel prospetto del 24.10.2017 agli atti, predisposto dall'amministratore del CP_1
(ed aventi ad oggetto gli oneri condominiali dovuti dallo stesso odierno appellante per il bilancio dell'esercizio 2016-2017 al 30.04.2017 e le spese per il periodo 01.05.2017 – 30.10.2017 addebitategli in riferimento al bilancio preventivo approvato), non erano stati conteggiati i versamenti effettuati a mani dell'Avv. Peselli, per un totale di €
1.768,00 (con assegno bancario emesso il 05.05.2016 per € 1.268,00 e con versamento in contanti quietanzato in forma scritta del predetto legale), così come non erano stati considerati altri successivi versamenti per oneri condominiali (effettuati in data 10.11.2017 e
13.12.2017) pari a complessivi € 1.350,00, nè la rata condominiale del mese di dicembre 2017 di propria pertinenza, con conseguente eccedenza di quanto pagato per oneri condominiali, ammontante ad €
900,00 (€ 11.000,30 + € 450,00 – 1.350,00), cui doveva essere aggiunto l'importo oggetto della pretesa restitutoria per € 1.768,00
(relativa a quanto versato a mani dell'Avv. Peselli per rifusione delle spese processuali dovute in riferimento al pregresso contenzioso inter partes); con conseguente ammontare complessivo della somma oggetto della domanda di ripetizione corrispondente ad € 2.668,00 (€
900,00 + € 1.768,00).
Nel costituirsi in giudizio, il eccepiva, in via Controparte_1 pregiudiziale, l'inammissibilità del gravame, ex art. 342 c.p.c., sul rilievo per cui l'appellante non avesse indicato i punti o i capi della sentenza oggetto di impugnazione, né i motivi a sostegno del gravame.
Nel merito, rilevava l'infondatezza dell'impugnazione, che assumeva meramente dilatoria, contestando la documentazione ex adverso
4 prodotta. Concludeva per il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza di primo grado.
In grado di appello, la causa è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni precisate con note ex art. 127 ter c.p.c. depositate in sostituzione dell'udienza del 06.12.2024, come in epigrafe trascritte, alla scadenza dei termini di rito assegnati per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
§§§§§§§§§§§§§
Delineata la materia del contendere in sede di gravame nei termini sin qui sintetizzati, va premesso, ai fini di una corretta ricostruzione della vicenda in trattazione, che, allorquando l'appellante ha alienato il suo appartamento a terzi, ha provveduto a corrispondere € 11.000,00 al appellato per sanare la sua morosità nei confronti di CP_1 quest'ultimo, in modo che detta obbligazione non gravasse in via solidale sull'acquirente nuovo proprietario. E' pacifico, e non costituisce oggetto di contestazione, che la suddetta somma di € 11.000,00 sia stata effettivamente corrisposta al per il titolo appena CP_1
indicato, pur in difetto di scrittura o quietanza che attesti siffatto versamento e le relative specifiche ragioni di debito cui esso si riferisce.
A tale ultimo proposito, in difetto di prova contraria, si deve ragionevolmente ritenere – non fosse altro (stante la carenza di precedente diversa imputazione da parte del Condominio creditore all'atto del versamento in esame) che in virtù dell'imputazione di pagamento effettuata dal , in veste di debitore (ex art. 1193 c.c.), Pt_1 con l'atto introduttivo del giudizio - che si tratti delle voci di spesa indicate nel prospetto dell'esposizione debitoria predisposto dall'amministratore del Condominio in data 24.10.2017, prodotto a corredo della citazione in primo grado (sub doc. C); prospetto che, nell'indicare “gli oneri condominiali non pagati nel biennio (anno corrente e quello precedente)” di pertinenza dell'unità immobiliare già
5 appartenente al , non a caso, menziona un totale di € 11.000,30 – Pt_1 giova ribadire pacificamente pagati da quest'ultimo – e specifica le singole ragioni di credito in tal modo soddisfatte (“Saldo esercizio
2016/2027 al 30/04/17” per € 8.579,44, “Spese da preventivo approvato dal 01/05/2017 al 30.10.2017” per € 1.350,00, per complessivi €
8.829,44, al netto di quanto versato in acconto per € 1.100,00, oltre ad
€ 2.170,86 a titolo di “Gestione straordinaria marciapiede preventivo”).
L'appellante sostiene di aver corrisposto in relazione alla rata di dicembre 2017 una somma aggiuntiva rispetto a quella effettivamente dovuta e ne ha chiesto la ripetizione a titolo di indebito oggettivo ex artt.
2033 c.c.. In particolare, ha dedotto che, essendo il rogito di vendita con cui egli aveva alienato la propria unità immobiliare risalente al dicembre
2017 e considerato, altresì, che per lo stesso mese di dicembre 2017 la rata condominiale a proprio carico era pari ad € 450,00 (circostanza peraltro non espressamente contestata) - rata non inclusa nell'esposizione debitoria indicata nel richiamato prospetto datato
24.10.2017, non fosse altro che in quanto redatto anteriormente al dicembre 2017 – i pagamenti effettuati in favore del CP_1 risultano essere quello avente ad oggetto la somma di € 11.000,00 per i titoli indicati nel richiamato prospetto (prodotto dalla controparte sub doc. C), nonché i due ulteriori versamenti a titolo di acconto, ammontanti ad € 1.350,00 complessivi (il primo in data 10.11.2017 per
€ 350,00 ed il secondo in data 13.12.2017 pari ad € 1.000,00); allegando, quindi, una conseguente eccedenza di quanto pagato rispetto a quanto effettivamente dovuto per la rata di dicembre 2017, eccedenza pari ad € € 900,00, somma della quale ha richiesto la restituzione a titolo di indebito.
L'assunto difensivo del risulta fondato e documentalmente Pt_1
provato. Sono state prodotte in causa (e non sono state contestate) le ricevute rilasciate dall'amministratore del Condominio in relazione ai due pagamenti effettuati dal;
in particolare, in merito al Pt_1 pagamento della somma di € 1.000,00 risulta versato in atti anche
6 l'assegno postale con cui esso è stato effettuato e la relativa ricevuta rilasciata dall'amministratore in data 13.12.2017 (recante quale causale la dicitura “acconto es.(esercizio) 2017/2018”, la stessa causale indicata nella ricevuta di pagamento del 10.11.2017, per l'importo di €
350,00). Si tratta, pertanto, versamenti documentati e regolarmente quietanzati, prodotti sub docc. 7 e 8 in allegato alla citazione introduttiva del primo grado di giudizio, il cui complessivo ammontare (€ 1.350,00) corrisponde esattamente a quello indicato nel già citato prospetto dell'esposizione debitoria datato 24.10.2017 predisposto dall'amministratore in relazione alle “Spese da preventivo approvato dal
01/05/2017 al 30.10.2017”); causale, quest'ultima, evidentemente compatibile con quella menzionata nelle ricevute di pagamento rilasciate dallo stesso amministratore e pertinenti a quei medesimi due versamenti appena richiamati, pari a complessivi € 1.350,00.
Mette conto ribadire che il mentovato prospetto dell'esposizione debitoria predisposto dall'amministratore per € 11.000,00 (doc. C parte appellata) non menziona la ragione relativa alla rata condominiale del dicembre 2017 di pertinenza del Figaia;
per cui sorprende che la difesa del possa sostenere che di quegli ulteriori pagamenti, CP_1 ammontanti a complessivi € 1.350,00, appena indicati e posti a sostegno dell'appello, si fosse già tenuto conto nel predisporre il medesimo prospetto contabile (datato 24.10.2017); e ciò a maggior ragione se si considera che, come chiarito, si tratta di versamenti a titolo di acconto per l'esercizio 2017-2018 (effettuati in date successive a quella di formazione del prospetto de quo), non già riferiti all'esercizio
2016-2017. A ben vedere, in effetti, le ricevute di pagamento relative ai due versamenti appena indicati (per l'ammontare complessivo di €
1.350,00) recano una causale precisa (acconto esercizio 2017-2018, diverso quindi dal saldo dell'esercizio 2016-2017, cui invece si riferisce il pagamento di € 11.000,00 già pacificamente effettuato dal ); Pt_1
causale nella quale può considerarsi inclusa la rata condominiale di
7 dicembre 2017 per l'importo di € 450,00 (che, evidentemente, non esaurisce tutti gli oneri condominiali di quest'ultimo esercizio).
In definitiva, se l'appellante non è tenuto a pagare alcunché per oneri condominiali in relazione all'esercizio 2018 (avendo ceduto la propria unità immobiliare a terzi con rogito di compravendita del 22.12.2017, trascritto il 02.01.2018), ma soltanto fino al mese di dicembre 2017
(allorquando alieno il suo appartamento), si ravvisa sicuramente un indebito pari ad € 900,00, in riferimento agli oneri condominiali a suo carico relativi agli esercizi 2016 – 2017 e 2017 – 2018; ciò non essendo evidentemente i due suindicati pagamenti del 10.11.2017 e del
13.12.2017, ammontanti a complessivi € 1.350,00 (somma corrispondente a quella dal a titolo di acconto per l'esercizio Pt_1
2017-2018) ricompresi nella somma di € 11.000,00 dal medesimo pacificamente pagata, non avendo quindi il prospetto contabile dell'esposizione debitoria datato 24.10.2017 predisposto dall'amministratore tenuto conto di quegli stessi due successivi versamenti (€ 11.000,00 + € 1.350,00 versati – 11.450,00, importo comprensivo della rata condominiale di dicembre 2017, dovuti). Deve comunque riconoscersi la sussistenza dell'indebito – come appena quantificato e ricostruito in forza della presente pronuncia - ed emettersi condanna del alla ripetizione, in favore dell'appellante per il CP_1
medesimo suindicato importo, in riforma della sentenza emessa dal
Giudice di prime cure.
A fronte delle allegazioni difensive dell'odierno appellato, quali trasfuse in atti ed evincibili dalla documentazione dimessa in causa, sostenere, come fa il , che l'atto di appello sia inammissibile per CP_1 carenza di specificità costituisce un'eccezione infondata e che, peraltro, pecca di astrattezza, perché non dà atto che la controparte ha prospettato il conto di quanto ha pagato e di quanto doveva pagare ed ha, dal canto suo, lamentato che il Giudice di Pace non ha valorizzato le prove documentali del proprio assunto circa il dedotto indebito (sotto forma di pagamento eccedente).
8 Il ha poi sostenuto di aver pagato ulteriori € 1.768,00 per le Pt_1
spese legali dovute al a titolo di rifusione delle spese CP_1
processuali per un pregresso contenzioso ed ha chiesto la ripetizione di questa somma affermando che sarebbe da ricondurre anch'essa all'esposizione debitoria estinta con il pagamento di € 11.000,00; ragion per cui, secondo tale assunto, alla somma di € 11.000,00 andrebbe sottratto anche il suddetto importo di € 1.768,00.
Sotto questo profilo, il gravame è destituito di fondamento. Invero, nel più volte richiamato prospetto dell'esposizione debitoria predisposto dall'amministratore (doc. C parte appellata) non si fa menzione di questa ragione di credito, né, in mancanza di specifica imputazione del pagamento in questione (in forma documentale o dimostrata in altro modo), anche per tale causale si può ritenere che la somma di €
1.768,00 debba essere restituita. Del resto, non è dato comprendere per quale causale detto importo dovrebbe essere restituito all'appellante, considerato che egli lo ha corrisposto al CP_1
perché è stato condannato a pagarlo con la sentenza (esecutiva) che ha definito il pregresso contenzioso giudiziale inter partes (inerente a morosità per oneri condominiali maturati anteriormente al 08.04.2011 e quindi non gravanti ex art. 63 disp. att. cod. proc. civ.), contenzioso all'esito del quale il medesimo è risultato soccombente. Su Pt_1 questo punto l'appello non può ritenersi fondato. Quanto sin qui esposto assorbe la questione della carenza di legittimazione passiva del
, in virtù della quale il Giudice di Pace ha respinto la CP_1
domanda del sotto tale profilo (anche se, al di là di ciò, non si Pt_1 comprenderebbe per quale ragione mai l'Avv. Peselli, difensore del in quel pregresso giudizio, avrebbe mai ricevuto il CP_1
pagamento di quella somma oggetto condanna alla di rifusione in base alla sentenza che lo aveva definito, se non in rappresentanza del stesso che egli assisteva ed in favore del quale esso CP_1
avrebbe dovuto essere effettuato).
9 In definitiva, il Giudice di Pace non ha operato correttamente i dovuti conteggi in ordine all'an ed al quantum debeatur: ha pagato di Pt_1 più di quanto doveva pagare ed ha diritto di ripetere l'importo corrisposto in eccedenza, nella misura come sopra quantificata.
La somma capitale di € 900,00 non può essere maggiorata di rivalutazione monetaria, costituendo oggetto di obbligazione di valuta ed in difetto di prova (ed ancor prima di allegazione), di ipotetico maggior danno ex art. 1224 ultimo comma c.c., ma soltanto di interessi legali, con decorrenza che si stima conforme a giustizia determinare nel
03.06.2020 (data di notificazione della citazione in primo grado) fino al saldo effettivo.
In considerazione dei reciproci profili di soccombenza, le spese processuali relative al doppio grado di giudizio (liquidate in base allo scaglione di valore relativo alla somma attribuita, piuttosto che a quella domandata, in conformità all'art. 5 del D.M. 10.03.2014 n. 55) vengono compensate tra le parti nella misura del 50% con conseguente condanna del , sul quale grava la prevalente soccombenza, CP_1
alla rifusione del restante 50% di dette spese.
P.Q.M.
Definitivamente decidendo nella causa di appello di cui in epigrafe ed in parziale accoglimento del gravame proposto, dichiara tenuto e condanna il al pagamento, in favore di Controparte_1
, della somma di € 900,00, a titolo di ripetizione di Parte_1
indebito oggettivo, ex art. 2033 c.c. oltre interessi legali maturati e maturandi su detta somma capitale, con decorrenza dal 03.06.2020 fino al saldo effettivo.
Compensa tra le parti le spese processuali relative al doppio grado di giudizio, condannando il alla rifusione in Controparte_1
favore di al restante 50% di dette spese, che, in tale Parte_1
10 ultima ridotta misura, liquida in complessivi € 200,00 in riferimento al primo grado (di cui € 35,00 per esborsi ed anticipazioni ed € 165,00 per compenso professionale), oltre IVA, CPA e rimborso spese generali, se dovuti come per legge ed in complessivi € 363,25, di cui € 32,25 per esborsi ed anticipazioni ed € 331,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese generali ed oltre IVA e CPA, se dovuti come per legge.
Così deciso in Massa, il 11.04.2025
Il Giudice dott. Domenico Provenzano
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