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Sentenza 1 luglio 2025
Sentenza 1 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Udine, sentenza 01/07/2025, n. 471 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Udine |
| Numero : | 471 |
| Data del deposito : | 1 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Udine
I Sezione Civile composto dai magistrati: dott.ssa Annamaria Antonini Presidente dott.ssa Marta Diamante Giudice dott.ssa Elisabetta Sartor Giudice rel. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di I grado iscritta al n. 4445/2025 R.C.F. promossa con ricorso congiunto depositato il 15/04/2025 da con il proc. e dom. avv. NADALIN LORIS e avv. Parte_1 Parte_2
MARA DEL BIANCO avente ad oggetto: separazione consensuale;
- sentito il giudice relatore,
- preso atto della volontà dei coniugi;
- preso atto della mancanza di rilievi ostativi da parte del P.M.;
- dato atto che i ricorrenti si sono uniti in matrimonio in data 22.05.2010 in Carlino, con atto trascritto presso il Comune di Carlino al numero 2 parte 2 serie A anno 2010;
- dato atto che dall'unione è nata la figlia in data 4.10.2011, minorenne;
Per_1
- dato atto che i ricorrenti hanno dichiarato espressamente di non volersi riconciliare, in quanto la prosecuzione della convivenza risulta intollerabile;
- dato atto che le condizioni di separazione risultano conformi alla legge, nonché agli interessi della figlia minore;
- preso atto degli accordi tra i coniugi;
letto l'art. 473 bis.51 c.p.c., in accoglimento dell'istanza,
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P.Q.M.
omologa la separazione personale dei sig.ri e , il cui Parte_1 Parte_2 matrimonio è stato celebrato in data 22.5.2010, in Carlino, con atto trascritto presso il comune di Carlino al n. 2 , Parte 2 , Serie A , alle seguenti condizioni:
1) autorizza i coniugi a vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
2) i coniugi vivranno separati, libero ciascuno di fissare la propria dimora ove lo ritenga più opportuno, prestandosi fin d'ora reciproco consenso al rilascio e/o al rinnovo di qualsiasi documento idoneo all'espatrio sia per sé stessi che per la figlia minorenne.
3) la casa coniugale, costituita dall'unità immobiliare, dalle sue pertinenze e parti accessorie, sita in Carlino (UD) via San Gervasio n. 33, in comproprietà tra il sig. Pt_2
e la di lui madre, rimarrà assegnata al suddetto, posto che la sig.ra
[...] Parte_1 ha già reperito altra soluzione abitativa, impegnandosi, per l'effetto, a rilasciare la casa coniugale entro e non oltre la data del 30.10.2025, trasferendo la propria residenza in
Carlino, Via Garibaldi 37, prelevando i propri effetti personali, nonché quanto concordato con il sig. . Pt_2
4) La figlia minore è affidata in modo condiviso ad entrambi i genitori, con Per_1 collocamento prelevante e residenza anagrafica presso la madre.
5) I genitori, autorizzati all'esercizio separato della responsabilità genitoriale limitatamente alle questioni di ordinaria amministrazione, provvederanno di comune accordo sulla salute, sull'educazione, sullo stile di vita e sull'istruzione della figlia, attuando congiuntamente ogni decisione nel preminente interesse della stessa, dandosi tempestiva e reciproca informazione dei fatti più rilevanti relativi alla salute e all'educazione della minore. I genitori si impegnano a determinare di comune accordo le linee guida dell'educazione di , tenendo conto delle sue capacità, delle sue inclinazioni Per_1 naturali e delle sue aspirazioni e desideri, collaborando per garantire alla minore di fruire nel modo migliore possibile dell'apporto di entrambi i genitori. Le decisioni di ordinaria amministrazione saranno prese dal genitore presso cui la figlia si troverà al momento in cui la decisione deve essere intrapresa.
6) Dispone che , in ragione dei rispettivi impegni di lavoro delle parti e delle Per_1 specifiche esigenze della minore, fatto salvo ogni diverso accordo, nel corso della settimana, terminate le lezioni scolastiche, abbia a stare presso l'abitazione della nonna
2 materna o paterna in base alle necessità del momento, ove la madre avrà a prelevarla al termine dell'impegno lavorativo onde tenerla con sé per cena e pernotto, resta fermo l'impegno e la disponibilità del sig. a tenere con sé la figlia per la cena e per il Pt_2 pernotto durante la settimana, laddove la madre abbia a comunicare con un congruo preavviso eventuali impegni lavorativi, istituzionali o sportivi. Nel corso del fine settimana la minore avrà a stare in via alternata presso l'abitazione di ciascun genitore, dal venerdì al termine degli impegni di lavoro degli stessi sino al lunedì mattina, con impegno del genitore di turno di provvedere all'accompagnamento della figlia a scuola ovvero presso l'abitazione della nonna materna o paterna durante il periodo estivo e/o di vacanze scolastiche.
7) Il calendario anzidetto verrà rispettato anche nel periodo estivo, fatti salvi eventuali diversi accordi tra i genitori e ferma la possibilità per ciascuno di trascorrere anche 15 giorni consecutivi con la minore in periodi da concordarsi con un congruo preavviso entro il mese di maggio. Le vacanze natalizie e pasquali saranno divise a metà tra ciascun genitore, di talchè la minore avrà a trascorrere, con alternanza di anno in anno tra i genitori, il periodo dal 23 al 31 dicembre con un genitore e dal 01 al 06.01 con l'altro, nonché parimenti il giorno di Pasqua e del Lunedì dell'Angelo, salvo diversi accordi alla luce dei desideri della figlia e degli impegni lavorativi dei genitori.
8) Il sig. provvederà alla corresponsione in favore della sig.ra a Parte_2 Parte_1 titolo di contributo al mantenimento di , di un assegno mensile pari ad euro Per_1
450,00 (quattrocentocinquanta//00) da corrispondersi entro il giorno 15 di ogni mese, somma che dovrà essere rivalutata, annualmente, in base agli indici ISTAT rilevati dalla
C.C.I.A.A. di Udine.
9) Le spese straordinarie necessarie per la minore, individuate secondo i criteri e le modalità stabilite dall'osservatorio nazionale del diritto di famiglia, che quivi si allega, saranno poste a carico di entrambi i genitori, nella misura del 50% ciascuno con obbligo a provvedere, previa esibizione delle pezze giustificative, al versamento della quota parte dovuta in favore del genitore che le ha anticipate per l'intero entro e non oltre il termine di 15 giorni dal ricevimento delle citate pezze giustificative.
10) Le parti convengono che la sig.ra abbia a beneficiare al 100% delle Parte_1 detrazioni fiscali inerenti le spese sostenute per la minore così come abbia a percepire in via unica ed esclusiva l'assegno unico universale per la stessa.
3 11) I coniugi dichiarano di nulla avere a pretendere l'un l'altro a titolo di mantenimento, essendo entrambi economicamente autosufficienti per avere ciascuno una propria attività lavorativa dalla quale trarre sostentamento.
12) Le parti, con il rispetto delle condizioni qui indicate, dichiarano di aver regolato ogni rapporto economico e quindi di non aver null'altro a pretendere vicendevolmente per qualsiasi titolo e ragione. ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Carlino di annotare la presente sentenza in calce all' atto n. 2 , parte 2 , serie A , del Registro degli atti di Matrimonio dell'anno 2010.
Udine, li 27/06/2025
Il giudice relatore Il Presidente dott.ssa Elisabetta Sartor dott.ssa Annamaria Antonini
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