Art. 1.
E' autorizzata la concessione di un contributo straordinario di lire 6.000 milioni per l'anno finanziario 1972 a favore dell'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta.
L'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta e' abilitato a utilizzare il citato contributo per corrispondere a favore delle imprese editoriali di giornali quotidiani, nonche' delle agenzie di stampa nazionali collegate per telescrivente con almeno dieci quotidiani una integrazione suppletiva straordinaria di prezzo sui consumi della carta destinata alla stampa dei giornali quotidiani e dei fogli di agenzia.
La misura dell'integrazione e' determinata in rapporto alla quantita' di carta utilizzata nel 1972 dalle imprese editoriali di cui al comma precedente; secondo il criterio di proporzionalita' decrescente rispetto al consumo di carta da parte dei singoli giornali quotidiani e delle singole agenzie.
Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri per l'industria, il commercio e l'artigianato e per il tesoro, sono stabilite la misura e le modalita' di erogazione dell'integrazione secondo il criterio di cui al precedente comma.
E' autorizzata la concessione di un contributo straordinario di lire 6.000 milioni per l'anno finanziario 1972 a favore dell'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta.
L'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta e' abilitato a utilizzare il citato contributo per corrispondere a favore delle imprese editoriali di giornali quotidiani, nonche' delle agenzie di stampa nazionali collegate per telescrivente con almeno dieci quotidiani una integrazione suppletiva straordinaria di prezzo sui consumi della carta destinata alla stampa dei giornali quotidiani e dei fogli di agenzia.
La misura dell'integrazione e' determinata in rapporto alla quantita' di carta utilizzata nel 1972 dalle imprese editoriali di cui al comma precedente; secondo il criterio di proporzionalita' decrescente rispetto al consumo di carta da parte dei singoli giornali quotidiani e delle singole agenzie.
Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri per l'industria, il commercio e l'artigianato e per il tesoro, sono stabilite la misura e le modalita' di erogazione dell'integrazione secondo il criterio di cui al precedente comma.