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Sentenza 13 gennaio 2026
Sentenza 13 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Milano, sez. XV, sentenza 13/01/2026, n. 135 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Milano |
| Numero : | 135 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 135/2026
Depositata il 13/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MILANO Sezione 15, riunita in udienza il 04/07/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
MARCELLINI ADELE, Presidente
DELL'ATTI VITTORIO, Relatore
MAMBRIANI ANGELO, Giudice
in data 04/07/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1902/2025 depositato il 24/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.a R.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate Ufficio Provinciale Di Milano-Territorio - Via Iginio Ugo Tarchetti 6
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- ATTI RELATIVI OPERAZIONI CATASTALI n. 2025MI0044184 CATASTO-RENDITA CATASTALE
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 2706/2025 depositato il 04/07/2025
Richieste delle parti:
Parte ricorrente si riporta agli atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorso
La società Ricorrente_1 S.a.r.l. Italian Branch, nella persona del proprio rappresentante legale, dott. Rappresentante_1, ha proposto ricorso avverso l'avviso di accertamento catastale n. 2025MI0044184, notificato in data 31.01.2025 dall'Agenzia delle Entrate – Ufficio Provinciale Territorio di
Milano, relativo ad un immobile sito in Novate Milanese, Indirizzo_1 SNC.
Con l'atto impugnato l'Ufficio aveva rettificato la rendita catastale dell'immobile, aumentandone il valore da
€ 19.110,80 a € 31.600,00, qualificando la struttura come “hotel” invece che come “campus universitario”.
Parte ricorrente ha chiesto l'annullamento dell'avviso di accertamento, deducendo la sua illegittimità per le ragioni che seguono:
1) violazione dell'onere probatorio della pretesa tributaria, nonché violazione dell'art. 7, co. 1 della Legge
212/2000 (Statuto del Contribuente);
2) omesso svolgimento del contraddittorio preventivo e prodromico alla rettifica del classamento (violazione dell'art.
6-bis e art. 12 della L. 212/2000);
3) la stima dei costi di costruzione su cui si fonda l'accertamento risulta inattendibile, poiché non tiene conto delle reali caratteristiche costruttive, funzionali e della concreta destinazione d'uso dell'immobile;
4) l'accertamento si basa su una valutazione dell'area di sedime non conforme alla reale destinazione urbanistica e ai parametri di riferimento normativi;
5) la determinazione della rendita catastale è viziata anche per l'errata individuazione del valore unitario dell'area edificabile, in quanto l'Ufficio ha calcolato il “valore del lotto” come se si trattasse di terreno libero e pienamente edificabile, senza tenere conto delle effettive condizioni e destinazioni dell'area.
Controdeduzioni dell'Ufficio
L'Agenzia delle Entrate – Ufficio Provinciale di Milano – Territorio si è costituita in giudizio, depositando atto di controdeduzioni in data 12 giugno 2025, con cui ha chiesto che venga dichiarata la cessazione della materia del contendere, ai sensi dell'art. 44 del D. Lgs. n. 546/92, avendo le parti raggiunto un accordo di conciliazione sull'oggetto della controversia, con contestuale richiesta di compensazione delle spese di lite.
All'udienza del 04.07.2025 è presente il solo rappresentante di parte ricorrente, il quale si riporta agli atti.
Il ricorso viene deciso in Camera di Consiglio come da dispositivo in pari data.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Come da istanza congiunta depositata in atti, le parti hanno dichiarato di aver definito l'odierna controversia attraverso l'accordo di conciliazione raggiunto ex art. 48 D. Lgs. n. 546/1992, convenendo altresì che le spese e gli onorari siano compensati, sicché hanno chiesto che venga dichiarata la cessazione della materia del contendere.
Stante ciò, osserva la Corte, va dichiarata l'estinzione del presente giudizio per cessata materia del contendere, con compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il giudizio per cessata materia del contendere. Spese compensate
Depositata il 13/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MILANO Sezione 15, riunita in udienza il 04/07/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
MARCELLINI ADELE, Presidente
DELL'ATTI VITTORIO, Relatore
MAMBRIANI ANGELO, Giudice
in data 04/07/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1902/2025 depositato il 24/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.a R.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate Ufficio Provinciale Di Milano-Territorio - Via Iginio Ugo Tarchetti 6
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- ATTI RELATIVI OPERAZIONI CATASTALI n. 2025MI0044184 CATASTO-RENDITA CATASTALE
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 2706/2025 depositato il 04/07/2025
Richieste delle parti:
Parte ricorrente si riporta agli atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorso
La società Ricorrente_1 S.a.r.l. Italian Branch, nella persona del proprio rappresentante legale, dott. Rappresentante_1, ha proposto ricorso avverso l'avviso di accertamento catastale n. 2025MI0044184, notificato in data 31.01.2025 dall'Agenzia delle Entrate – Ufficio Provinciale Territorio di
Milano, relativo ad un immobile sito in Novate Milanese, Indirizzo_1 SNC.
Con l'atto impugnato l'Ufficio aveva rettificato la rendita catastale dell'immobile, aumentandone il valore da
€ 19.110,80 a € 31.600,00, qualificando la struttura come “hotel” invece che come “campus universitario”.
Parte ricorrente ha chiesto l'annullamento dell'avviso di accertamento, deducendo la sua illegittimità per le ragioni che seguono:
1) violazione dell'onere probatorio della pretesa tributaria, nonché violazione dell'art. 7, co. 1 della Legge
212/2000 (Statuto del Contribuente);
2) omesso svolgimento del contraddittorio preventivo e prodromico alla rettifica del classamento (violazione dell'art.
6-bis e art. 12 della L. 212/2000);
3) la stima dei costi di costruzione su cui si fonda l'accertamento risulta inattendibile, poiché non tiene conto delle reali caratteristiche costruttive, funzionali e della concreta destinazione d'uso dell'immobile;
4) l'accertamento si basa su una valutazione dell'area di sedime non conforme alla reale destinazione urbanistica e ai parametri di riferimento normativi;
5) la determinazione della rendita catastale è viziata anche per l'errata individuazione del valore unitario dell'area edificabile, in quanto l'Ufficio ha calcolato il “valore del lotto” come se si trattasse di terreno libero e pienamente edificabile, senza tenere conto delle effettive condizioni e destinazioni dell'area.
Controdeduzioni dell'Ufficio
L'Agenzia delle Entrate – Ufficio Provinciale di Milano – Territorio si è costituita in giudizio, depositando atto di controdeduzioni in data 12 giugno 2025, con cui ha chiesto che venga dichiarata la cessazione della materia del contendere, ai sensi dell'art. 44 del D. Lgs. n. 546/92, avendo le parti raggiunto un accordo di conciliazione sull'oggetto della controversia, con contestuale richiesta di compensazione delle spese di lite.
All'udienza del 04.07.2025 è presente il solo rappresentante di parte ricorrente, il quale si riporta agli atti.
Il ricorso viene deciso in Camera di Consiglio come da dispositivo in pari data.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Come da istanza congiunta depositata in atti, le parti hanno dichiarato di aver definito l'odierna controversia attraverso l'accordo di conciliazione raggiunto ex art. 48 D. Lgs. n. 546/1992, convenendo altresì che le spese e gli onorari siano compensati, sicché hanno chiesto che venga dichiarata la cessazione della materia del contendere.
Stante ciò, osserva la Corte, va dichiarata l'estinzione del presente giudizio per cessata materia del contendere, con compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il giudizio per cessata materia del contendere. Spese compensate