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Sentenza 19 maggio 2025
Sentenza 19 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 19/05/2025, n. 879 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 879 |
| Data del deposito : | 19 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 956/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
1 SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Giuseppe De Rosa Presidente dott. Antonella Allegra Consigliere dott. Mariangela Marrangoni Consigliere Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 956/2022 promossa da:
Parte_1 con il patrocinio dell'avv. PROTA MARGHERITA
APPELLANTE contro
Controparte_1 con il patrocinio dell'avv. ZUCCHIATTI DANILO e dell'avv. MARADEI LUCIA VIALE CORSICA
43 MILANO;
APPELLATA
IN PUNTO A: appello della sentenza del Tribunale di Parma in composizione monocratica n.
1542/2021 pubblicata il 24.11.2021 a definizione del giudizio RG n. 91/2021
Assegnata a decisione con ordinanza del 28.01.2025 sulle seguenti
CONCLUSIONI
per le parti come da note scritte tempestivamente depositate in considerazione della trattazione cartolare della causa
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE pagina 1 di 7 ha proposto opposizione ex art. 615 c.p.c. avverso il precetto su due sentenze Parte_2
notificatole in data 22.12.2020 per euro 29.117,43 chiedendone la nullità e dichiararsi di nulla dovere alla in forza dei titoli azionati giacché prescritti, previa sospensiva del titolo. Pt_1
Si è costituita chiedendo il rigetto dell'opposizione per essere la stessa infondata e la Parte_1
condanna alle spese di lite.
Istruita documentalmente la causa, poiché la natura delle questioni lo consentiva, è stata disposta la decisione nelle forme dell'art. 281 sexies c.p.c. con lettura del dispositivo e della concisa enunciazione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione all'udienza del 24.11.2021.
Il Primo Giudice ha così statuito: “Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone: in parziale accoglimento della opposizione, dichiara che non ha diritto a procedere a esecuzione forzata nella parte che eccede la somma di € Parte_1
13.701,112 oltre relativi accessori e spese di precetto. Compensa integralmente le spese di lite.”.
Il Giudice di Prime Cure ha ritenuto che la proposizione da parte di della eccezione di Pt_1
compensazione abbia fatto emergere in modo chiaro la volontà del creditore di far valere il suo diritto di credito nella misura in cui lo stesso era stato opposto in compensazione per contrastare la domanda della (€ 13.701,112) con chiaro effetto interruttivo e sospensione della decorrenza del relativo Pt_2
termine sino al deposito della sentenza Cassazione n. 5335/2012 emessa inter partes.
Per la restante parte il credito era prescritto. L'opposizione doveva, quindi, essere parzialmente accolta, dichiarando che non aveva diritto a procedere a esecuzione forzata nella parte Parte_1
eccedente la somma di € 13.701,112 oltre ai relativi accessori e spese di precetto.
Stante il parziale accoglimento e la particolarità della vicenda esaminata, il Tribunale ha ritenuto di compensare integralmente le spese di lite, anche con riferimento alla fase di sospensiva.
La ha, quindi, impugnato la sentenza innanzi a questa Corte per un unico motivo con il Parte_1 quale viene lamentata la nullità della sentenza per violazione dell'art. 112 c.p.c.
L'appellante ha, pertanto, concluso “ Voglia la Corte adita, in accoglimento del gravame e in riforma dell'appellata sentenza n. 1542/2021 del tribunale di Parma, rigettare l'opposizione a precetto della
nonché la richiesta cautelare di sospensiva in quanto nulle, irrituali e prive di qualsiasi CP_1 fondamento giuridico, condannando l'appellata al pagamento in favore della delle spese e Pt_1
competenze di entrambi i gradi del giudizio, compresa la fase sospensiva, oltre al rimborso forfetario del 15%, CPA e IVA.”.
pagina 2 di 7 si è costituita chiedendo il respingimento dell'impugnativa con condanna alle spese di Parte_2
lite.
La causa è stata trattenuta in decisione dalla Corte con ordinanza del 28.01.2025 con la concessione alle parti dei termini ex art. 190 c.p.c. di sessanta giorni per il deposito di comparse conclusionali e ulteriori venti giorni per le memorie di replica.
La Corte rileva che la ricostruzione storica premessa dall'appellante è la seguente:” Con la sentenza n.
5264/1994 del tribunale di Milano, la proprietà dell'alloggio di Arma di Taggia via Lungomare n. 151
– già appartenuto a e, alla sua morte, appartenente in forza di legge alle coeredi CP_2 [...]
, figlia di primo letto, e , moglie in seconde nozze – era stata trasferita ex art. CP_1 Persona_1
2932 c.c. alla previo pagamento del residuo prezzo di L. 95.000.000, pari a L. Parte_1
47.500.000 a ciascuna coerede. La , che s'era opposta alla domanda ex art. 2931 c.c. Controparte_1
della era stata condannata a pagare le spese di causa, pari a L. 6.160.975, oltre a L. Pt_1
19.545.000 per la registrazione della sentenza per un totale di L. 25.705.975, pari ad € 13.276,03. La vertenza era poi proseguita in appello e in Cassazione. Nel frattempo, la aveva citato la CP_1
avanti al tribunale di Milano per far dichiarare inefficace l'effetto traslativo della sentenza Pt_1
costitutiva n. 5264/1994, ma il tribunale con la sentenza n. 11641/1997 aveva rigettato la domanda, censurando pesantemente l'attrice (“il cui credito non era ancora esigibile e neppure certo” “a causa esclusiva del suo comportamento inadempiente e riottoso”) e condannandola a pagare alla le Pt_1
spese di giudizio in L. 10.170.200. La Corte milanese, adita in appello dalla con la sentenza n. CP_1
2467 del 13 ottobre 2000, aveva dichiarato d'ufficio la nullità della decisione di primo grado per
l'omessa integrazione del contraddittorio nei confronti della coerede ed aveva Persona_1
rinviato la causa al primo giudice, condannando la a pagare alla le spese di giudizio CP_1 Pt_1
nella stessa misura liquidata in primo grado, nonché L. 10.198.000 per il grado di appello……………..Con la sentenza n. 17965/2003, il tribunale milanese – stavolta in contraddittorio anche con la - ha accolto la domanda della e ha dichiarato priva di effetti Persona_1 CP_1 traslativi la sentenza costitutiva n. 5264/1994, per cui l'alloggio di Arma di Taggia appartiene ora in quote eguali ed indivise alle coeredi e Su impugnazione della Controparte_1 Persona_1
la Corte milanese con la sentenza n. 1342 del 4 maggio 2010 e la Corte di Cassazione con la Pt_1
sentenza n. 5335 del 3 aprile 2012, hanno confermato la decisione di primo grado. La Suprema Corte ha conseguentemente azzerato, con autorità di giudicato, il debito di L. 47.500.000 della Pt_1
verso la perché, dalla data del 3 aprile 2012, è cessata la coesistenza del debito della CP_1 Pt_1
verso la e del debito della verso la per il pagamento delle spese processuali e CP_1 CP_1 Pt_1
di registro, liquidate dalle citate sentenze n. 5264/1994 e n. 2467/2000.”. pagina 3 di 7 La Corte rileva che le somme di cui al precetto oggetto di opposizione traggono origine in forza delle sentenze del Tribunale di Milano n. 5264/1994 e della Corte di Appello di Milano n. 2467/2000 e, pertanto, da due diversi titoli esecutivi. Segnatamente l'importo precettato dalla corrispondeva Pt_1
al credito da essa vantato nei confronti di per spese processuali liquidate nelle citate Controparte_1
sentenze. Il Primo Giudice ha riconosciuto l'interruzione del termine prescrizionale, per uno dei due crediti, e ritenuto, invece, prescritto l'altro parzialmente accogliendo la domanda, con motivazione immune da vizi che segue: “A tal proposito, la scrivente ritiene di confermare la conclusione cui si è giunti in sede di reclamo;
utile l'esame della sentenza resa tra le parti dalla Corte di Cassazione n.
5335/2012 ove si legge: “2.1. il secondo motivo, lamentando violazione e falsa applicazione degli artt.
2932, 1241, 1242 e 1455 cod. civ. nonché omessa e/o insufficiente motivazione, denuncia la violazione dei principi in materia di compensazione che opera ipso iure determinando l'estinzione dei reciproci rapporti obbligatori dal momento della loro coesistenza: nella specie il credito vantato da essa ricorrente era stato eccepito in sede giudiziale, era certo ed esigibile e ammontava complessivamente a
[..] 2.2. il motivo va disatteso. In primo luogo la sentenza non ha violato le norme invocate in quanto non ha omesso di considerare i crediti opposti che, secondo quanto dalla medesima accertato, sarebbero stati pari a lire 26.529.075 pari a euro 13.701,112 ma ha evidenziato l'inadempimento della promissaria acquirente osservando che la predetta, nonostante il lungo tempo trascorso, non aveva provveduto a saldare neppure la differenza fra la parte di prezzo che sarebbe estinta per effetto della compensazione e quella ancora dovuta dalla società [..]. Per quel che poi concerne la misura Pt_1
del maggior credito opposto in compensazione al quale si fa riferimento nel ricorso rispetto all'importo menzionato nella sentenza impugnata, il motivo difetta di autosufficienza laddove avrebbe dovuto allegare e dimostrare che l'ulteriore importo era stato oggetto di tempestiva e rituale eccezione proposta nel giudizio di merito, indicando l'atto o il verbale del giudizio di merito in cui era stato dedotto, dovendo qui considerarsi che seppure la compensazione legale estingue “ope legis” i debiti contrapporti in virtù del solo dato oggettivo della loro coesistenza – sicché la pronuncia del giudice si risolve in un accertamento della avvenuta estinzione dei reciproci crediti delle parti fino dal momento in cui sono venuti a coesistenza – la compensazione non può essere rilevata d'ufficio e deve essere eccepita dalla parte che intende avvalersene (Cass. 11146/2003)”. Ritiene in particolare la scrivente che la proposizione da parte di della eccezione di compensazione abbia fatto emergere in Pt_1
modo chiaro la volontà del creditore di far valere il suo diritto di credito nella misura in cui lo stesso era stato opposto in compensazione per contrastare la domanda della (€ 13.701,112, cfr. Pt_2
sentenza di cui sopra) con chiaro effetto interruttivo e sospensione della decorrenza del relativo
pagina 4 di 7 termine sino al deposito della sentenza Cassazione n. 5335/2012. Per la restante parte il credito è prescritto.”.
L'opponente, oggi appellata, non ha proposto appello incidentale in ordine alla somma di euro
13.701,112 relativamente alla quale il credito azionato è stato ritenuto sussistere ed è pertanto coperta da giudicato.
La Corte di legittimità afferma che (cfr. Cass. Sentenza n. 30303/2021) l'eccezione di prescrizione è validamente proposta quando la parte ne abbia allegato il fatto costitutivo, ossia l'inerzia del titolare, senza che rilevi l'erronea individuazione del termine applicabile, ovvero del momento iniziale o finale di esso, trattandosi di questione di diritto sulla quale il giudice non è vincolato dalle allegazioni di parte.
La Suprema Corte afferma altresì (cfr. Cass. Ordinanza n. 32456/2024) “La controeccezione con cui il creditore - a fronte dell'eccezione di prescrizione sollevata dal debitore - invoca l'applicabilità d'un termine maggiore rispetto a quello indicato dal convenuto rientra nel novero delle eccezioni in senso lato, il cui rilievo può avvenire anche d'ufficio, pure dopo il maturare delle preclusioni assertive o in appello, sempreché sia fondata su fatti già ritualmente introdotti nel giudizio.”.
È pacifico tra le parti che nei numerosi giudizi intercorsi tra le parti, la ha sempre eccepito la Pt_1
compensazione tra il credito di L. 47.500.000 vantato dalla ed il proprio. CP_1
L'art. 1242 c.c. dispone, quanto alla compensazione, che essa estingue i due debiti dal giorno della loro coesistenza. Inoltre, la prescrizione non impedisce la compensazione, se non era compiuta quando si è verificata la coesistenza dei due debiti. La Suprema Corte ha da tempo stabilito che la proposizione dell'eccezione di compensazione non necessita dell'uso di formule sacramentali e, pertanto, la stessa deve ritenersi ritualmente e tempestivamente proposta, ove il convenuto, nell'effettuare i conteggi delle somme spettanti all'attore, ha portato in detrazione l'importo del proprio contrapposto credito. (cfr.
Cass. sentenza n. 2289/2000 e Cass. sentenza 7257/2006).
L'eccezione di compensazione, in quanto eccezione in senso proprio, può anche essere formulata per la prima volta nel giudizio di appello, con lo stesso atto di impugnazione che segna i limiti del giudizio di secondo grado pur se amplia l'oggetto della controversia, perché essa tende esclusivamente a paralizzare in tutto o in parte la domanda avversaria (cfr. Cass. sentenza m. 8663/2001).
Con l'appello la società lamenta la violazione dell'art. 112 c.p.c. e quindi l'ultrapetitum da Pt_1
parte del Primo Giudice.
pagina 5 di 7 La Corte osserva che i limiti soggettivi ed oggettivi della domanda sono fissati dalle parti in virtù del principio dispositivo in base al quale viene sottratta al giudice la facoltà di determinare il thema decidendum, per cui una sua decisione che superi quanto richiesto risulta viziata da ultra petizione, mentre una decisione caratterizzata da un sostanziale mutamento del petitum o della causa petendi, risulta viziata da extra petizione.
La norma in commento impone, quindi al giudicante di individuare sia il contenuto e la portata delle domande o delle eccezioni proposte e sollevate dalle parti sia di pronunciarsi entro determinati margini, fissati dalle parti o dalla legge, per le materie sottratte alla loro disponibilità.
Tale principio comporta che il giudice: i) deve decidere su tutta la domanda;
ii) non può pronunciare oltre i limiti della domanda formulata;
iii) c) non può pronunciare su eccezioni la cui rilevabilità è rimessa all'iniziativa delle parti.
La Cassazione afferma (cfr. Cass. ordinanza n. 16608/2021) “Il dovere imposto al giudice di non pronunciare oltre i limiti della domanda, né di pronunciare d'ufficio su eccezioni che possono essere proposte soltanto dalle parti, non comporta l'obbligo di attenersi all'interpretazione prospettata dalle parti in ordine ai fatti, agli atti ed ai negozi giuridici posti a base delle loro domande ed eccezioni, essendo la valutazione degli elementi documentali e processuali, necessaria per la decisione, pur sempre devoluta al giudice, indipendentemente dalle opinioni, ancorché concordi, espresse in proposito dai contendenti. Al riguardo non è configurabile un vizio di ultrapetizione, ravvisabile unicamente nel caso in cui il giudice attribuisca alla parte un bene non richiesto, o maggiore di quello richiesto.”.
Inoltre; (cfr. Cass. ordinanza n. 906/2018) “La violazione del principio della corrispondenza fra il chiesto ed il pronunciato, fissato dall'art. 112 c.p.c., sussiste quando il giudice attribuisca, o neghi, ad alcuno dei contendenti un bene diverso da quello richiesto e non compreso, nemmeno virtualmente, nella domanda, oppure ponga a fondamento della decisione fatti e situazioni estranei alla materia del contendere, introducendo nel processo un titolo nuovo e diverso da quello enunciato dalla parte a sostegno della domanda;
tale violazione, invece, non ricorre quando il giudice non interferisca nel potere dispositivo delle parti e non alteri nessuno degli elementi obiettivi di identificazione dell'azione.”.
Il Collegio ritiene, alla luce della giurisprudenza sopra richiamata che il motivo di appello è infondato non rilevandosi alcun vizio di ultrapetizione e l'impugnativa deve essere respinta con integrale conferma della sentenza gravata.
pagina 6 di 7 Le spese di lite seguono la totale soccombenza dell'appellante che deve essere condannata a rifonderle in favore della parte appellata e che sono liquidate ex D.M. 55/2014 aggiornati al D.M. n. 147 del
13/08/2022 come da dispositivo secondo il parametro dello scaglione applicabile (valore della causa da
5.2001 a 26.000,00) per l'attività effettivamente espletata.
Sussistono altresì i presupposti per il raddoppio del contributo unificato ex art. 13, c.
1-quater, T.U. di cui al D.P.R. n. 115/2002, introdotto con L.24/12/2012 n. 228, ove dovuto.
PQM
La Corte d'Appello di Bologna, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione assorbita e/o disattesa, così dispone:
I Respinge l'appello proposto per l'effetto conferma la sentenza gravata;
Parte_1
II Condanna l'appellante a rifondere le spese di lite in favore della parte appellante che si liquidano in euro 3.966,00 per compensi oltre 15% rimborso spese forfetario, IVA e CAP ove dovuti.
III Si dà atto del raddoppio del contributo unificato ai sensi dell'art.13, co. 1 quater T.U. di cui al d.P.R.
30.05.2002 n.115 introdotto con la L. 24.12.2012 n. 228.
Così deciso in Bologna nella Camera di Consiglio della Prima Sezione Civile in data 29.04.2025.
Il Consigliere Ausiliario Est. Il Presidente
Dott.ssa Mariangela Marrangoni Dott. Giuseppe de Rosa
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
1 SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Giuseppe De Rosa Presidente dott. Antonella Allegra Consigliere dott. Mariangela Marrangoni Consigliere Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 956/2022 promossa da:
Parte_1 con il patrocinio dell'avv. PROTA MARGHERITA
APPELLANTE contro
Controparte_1 con il patrocinio dell'avv. ZUCCHIATTI DANILO e dell'avv. MARADEI LUCIA VIALE CORSICA
43 MILANO;
APPELLATA
IN PUNTO A: appello della sentenza del Tribunale di Parma in composizione monocratica n.
1542/2021 pubblicata il 24.11.2021 a definizione del giudizio RG n. 91/2021
Assegnata a decisione con ordinanza del 28.01.2025 sulle seguenti
CONCLUSIONI
per le parti come da note scritte tempestivamente depositate in considerazione della trattazione cartolare della causa
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE pagina 1 di 7 ha proposto opposizione ex art. 615 c.p.c. avverso il precetto su due sentenze Parte_2
notificatole in data 22.12.2020 per euro 29.117,43 chiedendone la nullità e dichiararsi di nulla dovere alla in forza dei titoli azionati giacché prescritti, previa sospensiva del titolo. Pt_1
Si è costituita chiedendo il rigetto dell'opposizione per essere la stessa infondata e la Parte_1
condanna alle spese di lite.
Istruita documentalmente la causa, poiché la natura delle questioni lo consentiva, è stata disposta la decisione nelle forme dell'art. 281 sexies c.p.c. con lettura del dispositivo e della concisa enunciazione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione all'udienza del 24.11.2021.
Il Primo Giudice ha così statuito: “Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone: in parziale accoglimento della opposizione, dichiara che non ha diritto a procedere a esecuzione forzata nella parte che eccede la somma di € Parte_1
13.701,112 oltre relativi accessori e spese di precetto. Compensa integralmente le spese di lite.”.
Il Giudice di Prime Cure ha ritenuto che la proposizione da parte di della eccezione di Pt_1
compensazione abbia fatto emergere in modo chiaro la volontà del creditore di far valere il suo diritto di credito nella misura in cui lo stesso era stato opposto in compensazione per contrastare la domanda della (€ 13.701,112) con chiaro effetto interruttivo e sospensione della decorrenza del relativo Pt_2
termine sino al deposito della sentenza Cassazione n. 5335/2012 emessa inter partes.
Per la restante parte il credito era prescritto. L'opposizione doveva, quindi, essere parzialmente accolta, dichiarando che non aveva diritto a procedere a esecuzione forzata nella parte Parte_1
eccedente la somma di € 13.701,112 oltre ai relativi accessori e spese di precetto.
Stante il parziale accoglimento e la particolarità della vicenda esaminata, il Tribunale ha ritenuto di compensare integralmente le spese di lite, anche con riferimento alla fase di sospensiva.
La ha, quindi, impugnato la sentenza innanzi a questa Corte per un unico motivo con il Parte_1 quale viene lamentata la nullità della sentenza per violazione dell'art. 112 c.p.c.
L'appellante ha, pertanto, concluso “ Voglia la Corte adita, in accoglimento del gravame e in riforma dell'appellata sentenza n. 1542/2021 del tribunale di Parma, rigettare l'opposizione a precetto della
nonché la richiesta cautelare di sospensiva in quanto nulle, irrituali e prive di qualsiasi CP_1 fondamento giuridico, condannando l'appellata al pagamento in favore della delle spese e Pt_1
competenze di entrambi i gradi del giudizio, compresa la fase sospensiva, oltre al rimborso forfetario del 15%, CPA e IVA.”.
pagina 2 di 7 si è costituita chiedendo il respingimento dell'impugnativa con condanna alle spese di Parte_2
lite.
La causa è stata trattenuta in decisione dalla Corte con ordinanza del 28.01.2025 con la concessione alle parti dei termini ex art. 190 c.p.c. di sessanta giorni per il deposito di comparse conclusionali e ulteriori venti giorni per le memorie di replica.
La Corte rileva che la ricostruzione storica premessa dall'appellante è la seguente:” Con la sentenza n.
5264/1994 del tribunale di Milano, la proprietà dell'alloggio di Arma di Taggia via Lungomare n. 151
– già appartenuto a e, alla sua morte, appartenente in forza di legge alle coeredi CP_2 [...]
, figlia di primo letto, e , moglie in seconde nozze – era stata trasferita ex art. CP_1 Persona_1
2932 c.c. alla previo pagamento del residuo prezzo di L. 95.000.000, pari a L. Parte_1
47.500.000 a ciascuna coerede. La , che s'era opposta alla domanda ex art. 2931 c.c. Controparte_1
della era stata condannata a pagare le spese di causa, pari a L. 6.160.975, oltre a L. Pt_1
19.545.000 per la registrazione della sentenza per un totale di L. 25.705.975, pari ad € 13.276,03. La vertenza era poi proseguita in appello e in Cassazione. Nel frattempo, la aveva citato la CP_1
avanti al tribunale di Milano per far dichiarare inefficace l'effetto traslativo della sentenza Pt_1
costitutiva n. 5264/1994, ma il tribunale con la sentenza n. 11641/1997 aveva rigettato la domanda, censurando pesantemente l'attrice (“il cui credito non era ancora esigibile e neppure certo” “a causa esclusiva del suo comportamento inadempiente e riottoso”) e condannandola a pagare alla le Pt_1
spese di giudizio in L. 10.170.200. La Corte milanese, adita in appello dalla con la sentenza n. CP_1
2467 del 13 ottobre 2000, aveva dichiarato d'ufficio la nullità della decisione di primo grado per
l'omessa integrazione del contraddittorio nei confronti della coerede ed aveva Persona_1
rinviato la causa al primo giudice, condannando la a pagare alla le spese di giudizio CP_1 Pt_1
nella stessa misura liquidata in primo grado, nonché L. 10.198.000 per il grado di appello……………..Con la sentenza n. 17965/2003, il tribunale milanese – stavolta in contraddittorio anche con la - ha accolto la domanda della e ha dichiarato priva di effetti Persona_1 CP_1 traslativi la sentenza costitutiva n. 5264/1994, per cui l'alloggio di Arma di Taggia appartiene ora in quote eguali ed indivise alle coeredi e Su impugnazione della Controparte_1 Persona_1
la Corte milanese con la sentenza n. 1342 del 4 maggio 2010 e la Corte di Cassazione con la Pt_1
sentenza n. 5335 del 3 aprile 2012, hanno confermato la decisione di primo grado. La Suprema Corte ha conseguentemente azzerato, con autorità di giudicato, il debito di L. 47.500.000 della Pt_1
verso la perché, dalla data del 3 aprile 2012, è cessata la coesistenza del debito della CP_1 Pt_1
verso la e del debito della verso la per il pagamento delle spese processuali e CP_1 CP_1 Pt_1
di registro, liquidate dalle citate sentenze n. 5264/1994 e n. 2467/2000.”. pagina 3 di 7 La Corte rileva che le somme di cui al precetto oggetto di opposizione traggono origine in forza delle sentenze del Tribunale di Milano n. 5264/1994 e della Corte di Appello di Milano n. 2467/2000 e, pertanto, da due diversi titoli esecutivi. Segnatamente l'importo precettato dalla corrispondeva Pt_1
al credito da essa vantato nei confronti di per spese processuali liquidate nelle citate Controparte_1
sentenze. Il Primo Giudice ha riconosciuto l'interruzione del termine prescrizionale, per uno dei due crediti, e ritenuto, invece, prescritto l'altro parzialmente accogliendo la domanda, con motivazione immune da vizi che segue: “A tal proposito, la scrivente ritiene di confermare la conclusione cui si è giunti in sede di reclamo;
utile l'esame della sentenza resa tra le parti dalla Corte di Cassazione n.
5335/2012 ove si legge: “2.1. il secondo motivo, lamentando violazione e falsa applicazione degli artt.
2932, 1241, 1242 e 1455 cod. civ. nonché omessa e/o insufficiente motivazione, denuncia la violazione dei principi in materia di compensazione che opera ipso iure determinando l'estinzione dei reciproci rapporti obbligatori dal momento della loro coesistenza: nella specie il credito vantato da essa ricorrente era stato eccepito in sede giudiziale, era certo ed esigibile e ammontava complessivamente a
[..] 2.2. il motivo va disatteso. In primo luogo la sentenza non ha violato le norme invocate in quanto non ha omesso di considerare i crediti opposti che, secondo quanto dalla medesima accertato, sarebbero stati pari a lire 26.529.075 pari a euro 13.701,112 ma ha evidenziato l'inadempimento della promissaria acquirente osservando che la predetta, nonostante il lungo tempo trascorso, non aveva provveduto a saldare neppure la differenza fra la parte di prezzo che sarebbe estinta per effetto della compensazione e quella ancora dovuta dalla società [..]. Per quel che poi concerne la misura Pt_1
del maggior credito opposto in compensazione al quale si fa riferimento nel ricorso rispetto all'importo menzionato nella sentenza impugnata, il motivo difetta di autosufficienza laddove avrebbe dovuto allegare e dimostrare che l'ulteriore importo era stato oggetto di tempestiva e rituale eccezione proposta nel giudizio di merito, indicando l'atto o il verbale del giudizio di merito in cui era stato dedotto, dovendo qui considerarsi che seppure la compensazione legale estingue “ope legis” i debiti contrapporti in virtù del solo dato oggettivo della loro coesistenza – sicché la pronuncia del giudice si risolve in un accertamento della avvenuta estinzione dei reciproci crediti delle parti fino dal momento in cui sono venuti a coesistenza – la compensazione non può essere rilevata d'ufficio e deve essere eccepita dalla parte che intende avvalersene (Cass. 11146/2003)”. Ritiene in particolare la scrivente che la proposizione da parte di della eccezione di compensazione abbia fatto emergere in Pt_1
modo chiaro la volontà del creditore di far valere il suo diritto di credito nella misura in cui lo stesso era stato opposto in compensazione per contrastare la domanda della (€ 13.701,112, cfr. Pt_2
sentenza di cui sopra) con chiaro effetto interruttivo e sospensione della decorrenza del relativo
pagina 4 di 7 termine sino al deposito della sentenza Cassazione n. 5335/2012. Per la restante parte il credito è prescritto.”.
L'opponente, oggi appellata, non ha proposto appello incidentale in ordine alla somma di euro
13.701,112 relativamente alla quale il credito azionato è stato ritenuto sussistere ed è pertanto coperta da giudicato.
La Corte di legittimità afferma che (cfr. Cass. Sentenza n. 30303/2021) l'eccezione di prescrizione è validamente proposta quando la parte ne abbia allegato il fatto costitutivo, ossia l'inerzia del titolare, senza che rilevi l'erronea individuazione del termine applicabile, ovvero del momento iniziale o finale di esso, trattandosi di questione di diritto sulla quale il giudice non è vincolato dalle allegazioni di parte.
La Suprema Corte afferma altresì (cfr. Cass. Ordinanza n. 32456/2024) “La controeccezione con cui il creditore - a fronte dell'eccezione di prescrizione sollevata dal debitore - invoca l'applicabilità d'un termine maggiore rispetto a quello indicato dal convenuto rientra nel novero delle eccezioni in senso lato, il cui rilievo può avvenire anche d'ufficio, pure dopo il maturare delle preclusioni assertive o in appello, sempreché sia fondata su fatti già ritualmente introdotti nel giudizio.”.
È pacifico tra le parti che nei numerosi giudizi intercorsi tra le parti, la ha sempre eccepito la Pt_1
compensazione tra il credito di L. 47.500.000 vantato dalla ed il proprio. CP_1
L'art. 1242 c.c. dispone, quanto alla compensazione, che essa estingue i due debiti dal giorno della loro coesistenza. Inoltre, la prescrizione non impedisce la compensazione, se non era compiuta quando si è verificata la coesistenza dei due debiti. La Suprema Corte ha da tempo stabilito che la proposizione dell'eccezione di compensazione non necessita dell'uso di formule sacramentali e, pertanto, la stessa deve ritenersi ritualmente e tempestivamente proposta, ove il convenuto, nell'effettuare i conteggi delle somme spettanti all'attore, ha portato in detrazione l'importo del proprio contrapposto credito. (cfr.
Cass. sentenza n. 2289/2000 e Cass. sentenza 7257/2006).
L'eccezione di compensazione, in quanto eccezione in senso proprio, può anche essere formulata per la prima volta nel giudizio di appello, con lo stesso atto di impugnazione che segna i limiti del giudizio di secondo grado pur se amplia l'oggetto della controversia, perché essa tende esclusivamente a paralizzare in tutto o in parte la domanda avversaria (cfr. Cass. sentenza m. 8663/2001).
Con l'appello la società lamenta la violazione dell'art. 112 c.p.c. e quindi l'ultrapetitum da Pt_1
parte del Primo Giudice.
pagina 5 di 7 La Corte osserva che i limiti soggettivi ed oggettivi della domanda sono fissati dalle parti in virtù del principio dispositivo in base al quale viene sottratta al giudice la facoltà di determinare il thema decidendum, per cui una sua decisione che superi quanto richiesto risulta viziata da ultra petizione, mentre una decisione caratterizzata da un sostanziale mutamento del petitum o della causa petendi, risulta viziata da extra petizione.
La norma in commento impone, quindi al giudicante di individuare sia il contenuto e la portata delle domande o delle eccezioni proposte e sollevate dalle parti sia di pronunciarsi entro determinati margini, fissati dalle parti o dalla legge, per le materie sottratte alla loro disponibilità.
Tale principio comporta che il giudice: i) deve decidere su tutta la domanda;
ii) non può pronunciare oltre i limiti della domanda formulata;
iii) c) non può pronunciare su eccezioni la cui rilevabilità è rimessa all'iniziativa delle parti.
La Cassazione afferma (cfr. Cass. ordinanza n. 16608/2021) “Il dovere imposto al giudice di non pronunciare oltre i limiti della domanda, né di pronunciare d'ufficio su eccezioni che possono essere proposte soltanto dalle parti, non comporta l'obbligo di attenersi all'interpretazione prospettata dalle parti in ordine ai fatti, agli atti ed ai negozi giuridici posti a base delle loro domande ed eccezioni, essendo la valutazione degli elementi documentali e processuali, necessaria per la decisione, pur sempre devoluta al giudice, indipendentemente dalle opinioni, ancorché concordi, espresse in proposito dai contendenti. Al riguardo non è configurabile un vizio di ultrapetizione, ravvisabile unicamente nel caso in cui il giudice attribuisca alla parte un bene non richiesto, o maggiore di quello richiesto.”.
Inoltre; (cfr. Cass. ordinanza n. 906/2018) “La violazione del principio della corrispondenza fra il chiesto ed il pronunciato, fissato dall'art. 112 c.p.c., sussiste quando il giudice attribuisca, o neghi, ad alcuno dei contendenti un bene diverso da quello richiesto e non compreso, nemmeno virtualmente, nella domanda, oppure ponga a fondamento della decisione fatti e situazioni estranei alla materia del contendere, introducendo nel processo un titolo nuovo e diverso da quello enunciato dalla parte a sostegno della domanda;
tale violazione, invece, non ricorre quando il giudice non interferisca nel potere dispositivo delle parti e non alteri nessuno degli elementi obiettivi di identificazione dell'azione.”.
Il Collegio ritiene, alla luce della giurisprudenza sopra richiamata che il motivo di appello è infondato non rilevandosi alcun vizio di ultrapetizione e l'impugnativa deve essere respinta con integrale conferma della sentenza gravata.
pagina 6 di 7 Le spese di lite seguono la totale soccombenza dell'appellante che deve essere condannata a rifonderle in favore della parte appellata e che sono liquidate ex D.M. 55/2014 aggiornati al D.M. n. 147 del
13/08/2022 come da dispositivo secondo il parametro dello scaglione applicabile (valore della causa da
5.2001 a 26.000,00) per l'attività effettivamente espletata.
Sussistono altresì i presupposti per il raddoppio del contributo unificato ex art. 13, c.
1-quater, T.U. di cui al D.P.R. n. 115/2002, introdotto con L.24/12/2012 n. 228, ove dovuto.
PQM
La Corte d'Appello di Bologna, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione assorbita e/o disattesa, così dispone:
I Respinge l'appello proposto per l'effetto conferma la sentenza gravata;
Parte_1
II Condanna l'appellante a rifondere le spese di lite in favore della parte appellante che si liquidano in euro 3.966,00 per compensi oltre 15% rimborso spese forfetario, IVA e CAP ove dovuti.
III Si dà atto del raddoppio del contributo unificato ai sensi dell'art.13, co. 1 quater T.U. di cui al d.P.R.
30.05.2002 n.115 introdotto con la L. 24.12.2012 n. 228.
Così deciso in Bologna nella Camera di Consiglio della Prima Sezione Civile in data 29.04.2025.
Il Consigliere Ausiliario Est. Il Presidente
Dott.ssa Mariangela Marrangoni Dott. Giuseppe de Rosa
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