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Sentenza 9 aprile 2025
Sentenza 9 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rimini, sentenza 09/04/2025, n. 304 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rimini |
| Numero : | 304 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2832/2023
TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI
Sezione Unica CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 2832/2023
Oggi 9 aprile 2025, alle ore 10:18, innanzi al dott. Antonio Miele, sono comparsi:
Per 'avv. CECCAROLI LUCA oggi sostituito dall'Avv. Francolini Andrea Parte_1 Per l'avv. CECCAROLI LUCA oggi sostituito dall'Avv. Francolini Andrea Controparte_1
Per l'avv. CECCAROLI LUCA oggi sostituito dall'Avv. Francolini Andrea Controparte_2 Per . LI RC oggi sostituito dall'Avv. Simona Gessaroli Controparte_3
Il Giudice invita le parti a discutere la causa
L'Avv. Francolini si riporta alle note conclusive e chiede l'accoglimento dell'appello
L'Avv. Gessaroli si riporta alle difese in atti e chiede il rigetto dell'appello
Entrambe le parti rinunciano a presenziare alla lettura della sentenza.
Il Giudice preso atto di quanto sopra successivamente pronuncia sentenza ex art. 429 c.p.c.
Il Giudice
Dott. Antonio Miele
pagina 1 di 7 R.G. n. 2832/2023
TRIBUNALE DI RIMINI
SEZIONE UNICA CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Tribunale di Rimini, Dott. Antonio Miele, in funzione di giudice monocratico, sulle conclusioni precisate all'udienza odierna, come nel verbale che precede, ha pronunciato
SENTENZA nella causa iscritta al R.G. n. 2832/2023 tra
codice fiscale e partita IVA , in persona del legale rappresentante Pt_1 Parte_1 P.IVA_1 sig. , con sede legale in San Giovanni in Marignano (RN) via Malpasso n. 1486/D, il Controparte_1 sig. , codice fiscale , nato a [...] il Controparte_2 C.F._1
06.09.1979 e residente a [...], in proprio, e il sig.
[...]
, nato a [...] il [...] e residente a [...]
Francesca da Rimini n. 9, codice fiscale , in proprio, tutti rappresentati e difesi C.F._2 dall'avv. Luca Ceccaroli, codice fiscale ,, elettivamente domiciliati presso il suo C.F._3
Studio in Bologna (BO) via Santo Stefano n. 23, PEC giusta Email_1 procura in atti;
Appellanti
CONTRO
(C.F. ), in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso Controparte_3 P.IVA_2 dall'Avv. Marco Carulli (C.F. ), con domicilio eletto presso la Residenza Comunale C.F._4 in piazza Cavour n. 27, PEC: giusta procura in atti;
CP_3 Email_2
Appellato
Conclusioni: le parti hanno concluso come al verbale d'udienza del 9.04.2024, che sono qui da intendersi integralmente richiamate e trascritte pagina 2 di 7 RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE il sig. e il sig. hanno proposto Parte_1 Controparte_2 Controparte_1 appello avverso la sentenza n. 19/2023, pubblicata in data 2 marzo 2023 dal Giudice di Pace di resa CP_3
a definizione del giudizio a definizione del procedimento con R.G. n. 866/2022, avente ad oggetto impugnazione avvero il verbale di contestazione di violazione del Codice della Strada n. V14082634, Co registro n. 16872/2022, redatto dal Comune – Comando Polizia Locale. CP_3
Parte appellante ha in primo luogo eccepito il difetto e/o carenza di motivazione - errata e/o falsa applicazione della disciplina di cui agli artt. 383 d.p.r. n. 495/1992 e 201 d.lgs n. 285/1992 della sentenza qui impugnata. Più nel dettaglio, gli appellanti hanno evidenziato la erroneità della pronuncia del Giudice di
Pace nella parte in cui ha omesso di esaminare i vizi del verbale impugnato, tra i quali la non univoca indicazione della data in cui sarebbe stata commessa la violazione oggetto di sanzione. Infatti, gli appellanti hanno esposto che “nella copia del verbale di contestazione notificata viene riportato che l'accertamento della violazione sarebbe avvenuto in data 24.02.2022 alle ore 16:30 mentre nella copia del medesimo documento redatto dall'Organo accertatore la violazione risalirebbe al giorno 23.02.2022 alle ore 13.06”, con conseguente impossibilità di collocare con esattezza sul piano temporale il momento di commissione della infrazione.
In secondo luogo, parte appellante ha eccepito l'errata e/o falsa applicazione della disciplina di cui agli artt. 200 e 201 d.lgs. n. 285/1992 da parte del Giudice di Pace il quale, pronunciandosi in ordine alla omessa contestazione immediata del verbale, ha motivato la sua pronuncia, deducendo che sia stata del tutto giustificata la deroga alla regola della immediatezza della contestazione sul presupposto che “del tutto correttamente il prima di elevare il verbale ha compiuto i necessari accertamenti”. Gli appellanti hanno, Controparte_3
a riguardo, evidenziato che non è stata fornita nel verbale idonea giustificazione delle ragioni addotte a fondamento della deroga alla regola della contestazione immediata, non essendo individuabili quali sarebbero stati i necessari accertamenti compiuti prima di elevare il verbale.
In terzo luogo, il sig. e il sig. hanno Parte_1 Controparte_2 Controparte_1 eccepito la contraddittorietà e/o illogicità della motivazione della pronuncia impugnata nella parte in cui ha posto a fondamento del rigetto la seguente argomentazione: “la condotta di cantiere tenuta dal conducente del veicolo sanzionato, di proprietà della società attrice, non ha rispettato quanto imposto dalla Ordinanza con cui il Comune di aveva autorizzato i lavori in questione (omissis). Infatti nelle fotografie si vedono nettamente i veicoli che continuano a CP_3 circolare nonostante l'ingombrante presenza dell'autocarro in sosta per eseguire i lavori”, senza tuttavia prendere in considerazione il fatto che l'ordinanza del di prevedeva non la chiusura totale al traffico CP_3 CP_3 della strada ma la sola chiusura parziale. Gli stessi hanno altresì eccepito la impossibilità di ricostruire il percorso logico nel quale si è articolato il ragionamento che ha condotto al rigetto del loro ricorso.
In quarto luogo, parte appellante ha eccepito l'omessa e/o carente istruttoria - violazione e/o falsa applicazione degli artt. 132, co. 1, n. 4) e 118 disp. att. c.p.c. in ordine alla qualifica quali soggetti obbligati pagina 3 di 7 in solido a prescindere dalla diversità di ruoli ricoperti da ciascuno e in particolare hanno qualificato quale priva di ogni titolo la chiamata in solido dei sig.ri e i quali peraltro non erano Controparte_1 CP_2 neppure presenti sul luogo e nel momento dell'accertamento.
Si è costituito il il quale ha integralmente contestato quanto ex adverso dedotto. Controparte_3
In ordine al primo motivo di gravame, ossia la incerta collocazione sul piano temporale della infrazione, parte appellante ha evidenziato che dalla sola lettura dei verbali, è evidente che l'infrazione è stata commessa in data 23.2.2022, ma accertata in data 24.2.2022 poiché si rendeva necessario effettuare tutte le dovute verifiche prima della contestazione dell'infrazione ai trasgressori e all'obbligato in solido e la necessità di effettuare accertamenti presso il Comando di Polizia Locale spiega anche il perché, nel caso di specie, è avvenuta la contestazione differita dell'infrazione.
Con riferimento al secondo motivo di gravame, ossia quello relativo alla non immediata contestazione della infrazione commessa, l'appellato ha richiamato il disposto dell'art. art. 384 del D.P.R., 16/12/1992 n.
495 (regolamento esecutivo del c.d.s.) che individua in via esemplificativa i casi in cui è possibile la contestazione differita della violazione e ha esposto che la fattispecie di cui è causa rientra nell'ambito di applicazione di detta norma, in quanto gli agenti hanno dato atto di aver potuto, in un primo momento, effettuare solo una contestazione verbale della infrazione, in quanto si sarebbero dovuti tempestivamente recare a per l'espletamento del servizio scuole ed inoltre dovevano acquisire ulteriori elementi Pt_2 istruttori.
In ordine al terzo motivo di gravame, ha dedotto che è del tutto corretta ed esente da vizi logici la pronuncia del Giudice di Pace che ha rigettato il ricorso anche alla luce della disamina della documentazione depositata in atti.
Infine, parte appellante ha dedotto che correttamente sono stati qualificati quali obbligati in solido tutti gli odierni appellanti in quanto anche i legali rappresentanti della società , ossia i sig.ri e Parte_1 CP_1
, hanno tenuto una condotta omissiva che ha dato luogo all'infrazione, in violazione CP_2 CP_1 dell'obbligo di vigilanza a loro facente capo e in conformità al principio giurisprudenziale secondo il quale
“l'amministratore che deliberatamente si astiene dall'esercizio dei doveri inerenti alla carica (fra i quali rientra anche quello di vigilare sulla correttezza dell'amministrazione) concorre, oggettivamente e soggettivamente, con la propria omissione alla causazione dell'illecito e quindi, ne risponde per fatto proprio, ancorché a titolo di colpa”.
Sotto il profilo della dinamica processuale, all'udienza di prima comparizione il Giudice si è riservato in ordine alle istanze di parte appellante e con ordinanza del 10.06.2024, ritenuta la causa matura per la decisione, ha rinviato per la discussione all'udienza del 9.04.2025, assegnando alle parti termine per note conclusive. Mutato il giudice istruttore nella persona fisica, il procedimento è stato chiamato dinanzi allo scrivente per la prima volta all'udienza odierna direttamente per la precisazione delle conclusioni;
incombenza che le parti sono state invitate ad espletare mediante discussione orale della lite. pagina 4 di 7 SUL SECONDO MOTIVO DI GRAVAME (ERRATA E/O FALSA APPLICAZIONE DELLA DISCIPLINA DI CUI
AGLI ARTT. 200 E 201 D.LGS. N. 285/1992.).
Parte appellante ha dedotto che è erronea la pronuncia del Giudice di Pace nella parte in cui, in contrasto con la disciplina ex artt. 200 e 201 C.d.s., l'illecito non è stato contestato nella immediatezza dell'accertamento ma successivamente, senza che siano state esplicitate nel verbale le ragioni in forza delle quali c'è stato detto differimento e con conseguente lesione del diritto al contraddittorio, tutelato dalla regola della immediatezza della contestazione.
Parte appellata, sul punto, ha motivato che la ragione per la quale il verbale è stato chiuso il giorno seguente e quindi la contestazione è stata fatta in modalità differita è ascrivibile alla necessità di effettuare ulteriori accertamenti, il cui compimento non è stato svolto nella immediatezza del fatto per le ragioni indicate nello stesso verbale. Più nel dettaglio, l'appellata ha riferito che “l'Organo accertatore specificava di aver potuto soltanto contestare verbalmente l'infrazione all'operatore della ditta presente sul luogo, invitandolo ad implementare la segnaletica mancante per garantire la sicurezza e l'incolumità delle persone, poiché doveva recarsi tempestivamente a Pt_2
(distante circa 17 km) per l'espletamento del servizio scuole”.
In punto di diritto, l'art. 200 codice della strada prevede che, fuori dei casi di cui all'articolo 201, comma 1 bis, C.d.s., la violazione, quando è possibile, deve essere immediatamente contestata tanto al quanto alla persona che sia obbligata in solido al pagamento della somma dovuta. Nel caso in CP_4 cui la violazione non possa essere immediatamente contestata, l'art. 201, comma 1, C.d.s. prevede che il verbale, con gli estremi precisi e dettagliati della violazione e con la indicazione dei motivi che hanno reso impossibile la contestazione immediata, deve, entro novanta giorni dall'accertamento, essere notificato all'effettivo trasgressore.
La regola generale in materia di contestazione è, quindi, quella della contestazione immediata della violazione onde consentire al trasgressore di discolparsi rispetto alla stessa. L'art. 385 reg. c.d.s. dispone testualmente che qualora la contestazione, nelle ipotesi di cui all'art. 384, non abbia potuto aver luogo all'atto dell'accertamento della violazione, l'organo accertatore compila il verbale con gli elementi di tempo, di luogo e di fatto che ha potuto acquisire specificando i motivi per i quali non è stato possibile procedere alla contestazione immediata. L'individuazione, contenuta nell'art. 384 del regolamento di esecuzione c.d.s., delle ipotesi in cui è consentita la mancata contestazione immediata della infrazione, che costituisce requisito di legittimità dei successivi atti del procedimento sanzionatorio, non ha carattere tassativo ma esemplificativo, sicché ben possono ricorrere casi ulteriori in cui una tale impossibilità sia ugualmente ravvisabile purché la circostanza impeditiva addotta risulti dal verbale di accertamento ed abbia una sua intrinseca logica.
In materia di contestazione differita la giurisprudenza di Cassazione ha affermato che in ipotesi di violazione delle norme del codice della strada, fuori dai casi indicati dal legislatore, per i quali non è pagina 5 di 7 necessaria la contestazione immediata, negli altri casi è necessario che, quando si proceda a contestazione differita, il verbale notificato agli interessati indichi anche l'indicazione dei motivi che hanno reso impossibile la contestazione immediata. In caso di mancata motivazione, è ammissibile il sindacato giurisdizionale, con il limite dell'insindacabilità delle modalità di organizzazione del servizio
(Cassazione civile, sez. VI, 26.11.2021, n. 36922).
Nel caso in esame dalla documentazione in atti e, in particolare, dal verbale di contestazione
V14082634 risulta che “in data 24.02.2022 alle ore 16:30 è stato accertato che il conducente dell'autocarro targato
BX856JV ha commesso le seguenti violazioni…il presente verbale viene redatto in data 24.02.2022 alle ore 16:30 dopo accertamenti presso polizia Locale Via Brighenti, 24”. Soltanto nel documento avente ad oggetto: precisazioni relative al verbale n. V14082634 è evidenziato che in data 23.02.2022 alle ore 12:23 veniva effettuato un controllo di polizia presso il cantiere sito in Viale Vespucci civ. 42-44 nei pressi dell'Hotel Savoia e CP_3 che la ragione della mancata contestazione immediata è stata dovuta al fatto che: “l'agente intervenuto sul cantiere alle ore 12:23 riusciva a fare una documentazione fotografica della zona, a contestare verbalmente all'operatore della ditta presente sul posto la verbalizzazione per le carenze riscontrate invitandolo ad implementare la segnaletica mancante per poi doversi recare tempestivamente nella frazione di (distante circa 17 km) per adempiere alle ore 12:50 al servizio Pt_2 di istituto della vigilanza all'uscita scolastica”.
Ritiene il presente Tribunale che sia illegittimo il verbale di contestazione con conseguente accoglimento del motivo di gravame proposto, in quanto dallo stesso non sono evincibili le ragioni per le quali gli agenti hanno derogato alla regola della contestazione immediata né è possibile fare rinvio al documento avente ad oggetto precisazioni relative al verbale n. V14082634, in quanto le motivazioni della deroga devono emergere in via diretta ed immediata dal verbale stesso e non possono essere integrate da documentazione successiva, venendo altrimenti leso il principio del contraddittorio. Nel caso di specie l'inciso “il presente verbale viene redatto in data 24.02.2022 alle ore 16:30 dopo accertamenti presso polizia Locale Via
Brighenti”, contenuto nel verbale, non consente di comprendere le ragioni per le quali la contestazione sia avvenuta in modalità differita, non essendo state indicate le tipologie di accertamenti che sono stati svolti.
L'accoglimento del secondo motivo di gravame per le ragioni sopra illustrate comporta l'assorbimento dei restanti motivi di impugnazione.
SULLE SPESE DI LITE
Quanto alla regolamentazione delle spese di lite, si deve tener conto del principio secondo cui il giudice d'appello, allorché riforma in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio a una nuova regolamentazione delle intere spese processuali, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, poiché l'onere delle stesse deve essere attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della controversia e tenuto presente, altresì, che in base al principio fissato dall'art. 336, comma 1, c.p.c. (c.d. effetto espansivo interno), la riforma della sentenza ha effetto anche sulle parti dipendenti dalla parte pagina 6 di 7 riformata, sì che la riforma, anche parziale, della sentenza di primo grado determina la caducazione ex lege della statuizione sulle spese (Cassazione civile, sez. III, 13 aprile 2010, n. 8727 nonché in tal senso, da ultimo, Cassazione civile, sez. VI, 7 marzo 2013, n. 5692; ancora, Sez.
3 - Ordinanza n. 9064 del
12.04.2018, Rv. 648466 – 01 secondo cui “…il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale, mentre, in caso di conferma della sentenza impugnata, la decisione sulle spese può essere modificata soltanto se il relativo capo della sentenza abbia costituito oggetto di specifico motivo d'impugnazione…”. Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza di appello che, pur confermando la soccombenza della parte appellante, aveva disposto la compensazione anche delle spese del primo grado, con ciò parzialmente riformando la relativa sentenza, senza che il gravame fosse indirizzato al regolamento delle spese con richiesta di sua revisione anche in ipotesi di conferma di rigetto della domanda di merito;
Cassazione civile sez. III, 13.12.2019, n.32778).
Nel caso di specie, pertanto, in conformità al principio della soccombenza, debbono essere poste a carico di parte appellata le spese sia del primo che del secondo grado di giudizio, precisandosi che dal calcolo viene esclusa la fase istruttoria e viene fatta applicazione in ordine a tutte le fasi dei minimi tabellari, stante la non particolare complessità delle questioni trattate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Rimini, definitivamente pronunciando sulla causa di cui in epigrafe, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
➢ Accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata accoglie il ricorso avverso il verbale n. V14082634, registro n. 16872/2022, redatto dal Controparte_5
e, per l'effetto, lo dichiara illegittimo;
[...]
➢ Condanna il di al pagamento delle spese di lite, che si liquidano in euro 139,00 CP_3 CP_3 oltre accessori fiscali e previdenziali e rimborso forfetario (15%) come per legge relativi al primo grado di giudizio, nonché euro 64,50 per spese ed euro 232,00 per compensi professionali oltre accessori fiscali e previdenziali e rimborso forfetario (15%) come per legge relativi al secondo grado di giudizio;
Rimini, 9.04.2025
Il Giudice
Dott. Antonio Miele
pagina 7 di 7
TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI
Sezione Unica CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 2832/2023
Oggi 9 aprile 2025, alle ore 10:18, innanzi al dott. Antonio Miele, sono comparsi:
Per 'avv. CECCAROLI LUCA oggi sostituito dall'Avv. Francolini Andrea Parte_1 Per l'avv. CECCAROLI LUCA oggi sostituito dall'Avv. Francolini Andrea Controparte_1
Per l'avv. CECCAROLI LUCA oggi sostituito dall'Avv. Francolini Andrea Controparte_2 Per . LI RC oggi sostituito dall'Avv. Simona Gessaroli Controparte_3
Il Giudice invita le parti a discutere la causa
L'Avv. Francolini si riporta alle note conclusive e chiede l'accoglimento dell'appello
L'Avv. Gessaroli si riporta alle difese in atti e chiede il rigetto dell'appello
Entrambe le parti rinunciano a presenziare alla lettura della sentenza.
Il Giudice preso atto di quanto sopra successivamente pronuncia sentenza ex art. 429 c.p.c.
Il Giudice
Dott. Antonio Miele
pagina 1 di 7 R.G. n. 2832/2023
TRIBUNALE DI RIMINI
SEZIONE UNICA CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Tribunale di Rimini, Dott. Antonio Miele, in funzione di giudice monocratico, sulle conclusioni precisate all'udienza odierna, come nel verbale che precede, ha pronunciato
SENTENZA nella causa iscritta al R.G. n. 2832/2023 tra
codice fiscale e partita IVA , in persona del legale rappresentante Pt_1 Parte_1 P.IVA_1 sig. , con sede legale in San Giovanni in Marignano (RN) via Malpasso n. 1486/D, il Controparte_1 sig. , codice fiscale , nato a [...] il Controparte_2 C.F._1
06.09.1979 e residente a [...], in proprio, e il sig.
[...]
, nato a [...] il [...] e residente a [...]
Francesca da Rimini n. 9, codice fiscale , in proprio, tutti rappresentati e difesi C.F._2 dall'avv. Luca Ceccaroli, codice fiscale ,, elettivamente domiciliati presso il suo C.F._3
Studio in Bologna (BO) via Santo Stefano n. 23, PEC giusta Email_1 procura in atti;
Appellanti
CONTRO
(C.F. ), in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso Controparte_3 P.IVA_2 dall'Avv. Marco Carulli (C.F. ), con domicilio eletto presso la Residenza Comunale C.F._4 in piazza Cavour n. 27, PEC: giusta procura in atti;
CP_3 Email_2
Appellato
Conclusioni: le parti hanno concluso come al verbale d'udienza del 9.04.2024, che sono qui da intendersi integralmente richiamate e trascritte pagina 2 di 7 RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE il sig. e il sig. hanno proposto Parte_1 Controparte_2 Controparte_1 appello avverso la sentenza n. 19/2023, pubblicata in data 2 marzo 2023 dal Giudice di Pace di resa CP_3
a definizione del giudizio a definizione del procedimento con R.G. n. 866/2022, avente ad oggetto impugnazione avvero il verbale di contestazione di violazione del Codice della Strada n. V14082634, Co registro n. 16872/2022, redatto dal Comune – Comando Polizia Locale. CP_3
Parte appellante ha in primo luogo eccepito il difetto e/o carenza di motivazione - errata e/o falsa applicazione della disciplina di cui agli artt. 383 d.p.r. n. 495/1992 e 201 d.lgs n. 285/1992 della sentenza qui impugnata. Più nel dettaglio, gli appellanti hanno evidenziato la erroneità della pronuncia del Giudice di
Pace nella parte in cui ha omesso di esaminare i vizi del verbale impugnato, tra i quali la non univoca indicazione della data in cui sarebbe stata commessa la violazione oggetto di sanzione. Infatti, gli appellanti hanno esposto che “nella copia del verbale di contestazione notificata viene riportato che l'accertamento della violazione sarebbe avvenuto in data 24.02.2022 alle ore 16:30 mentre nella copia del medesimo documento redatto dall'Organo accertatore la violazione risalirebbe al giorno 23.02.2022 alle ore 13.06”, con conseguente impossibilità di collocare con esattezza sul piano temporale il momento di commissione della infrazione.
In secondo luogo, parte appellante ha eccepito l'errata e/o falsa applicazione della disciplina di cui agli artt. 200 e 201 d.lgs. n. 285/1992 da parte del Giudice di Pace il quale, pronunciandosi in ordine alla omessa contestazione immediata del verbale, ha motivato la sua pronuncia, deducendo che sia stata del tutto giustificata la deroga alla regola della immediatezza della contestazione sul presupposto che “del tutto correttamente il prima di elevare il verbale ha compiuto i necessari accertamenti”. Gli appellanti hanno, Controparte_3
a riguardo, evidenziato che non è stata fornita nel verbale idonea giustificazione delle ragioni addotte a fondamento della deroga alla regola della contestazione immediata, non essendo individuabili quali sarebbero stati i necessari accertamenti compiuti prima di elevare il verbale.
In terzo luogo, il sig. e il sig. hanno Parte_1 Controparte_2 Controparte_1 eccepito la contraddittorietà e/o illogicità della motivazione della pronuncia impugnata nella parte in cui ha posto a fondamento del rigetto la seguente argomentazione: “la condotta di cantiere tenuta dal conducente del veicolo sanzionato, di proprietà della società attrice, non ha rispettato quanto imposto dalla Ordinanza con cui il Comune di aveva autorizzato i lavori in questione (omissis). Infatti nelle fotografie si vedono nettamente i veicoli che continuano a CP_3 circolare nonostante l'ingombrante presenza dell'autocarro in sosta per eseguire i lavori”, senza tuttavia prendere in considerazione il fatto che l'ordinanza del di prevedeva non la chiusura totale al traffico CP_3 CP_3 della strada ma la sola chiusura parziale. Gli stessi hanno altresì eccepito la impossibilità di ricostruire il percorso logico nel quale si è articolato il ragionamento che ha condotto al rigetto del loro ricorso.
In quarto luogo, parte appellante ha eccepito l'omessa e/o carente istruttoria - violazione e/o falsa applicazione degli artt. 132, co. 1, n. 4) e 118 disp. att. c.p.c. in ordine alla qualifica quali soggetti obbligati pagina 3 di 7 in solido a prescindere dalla diversità di ruoli ricoperti da ciascuno e in particolare hanno qualificato quale priva di ogni titolo la chiamata in solido dei sig.ri e i quali peraltro non erano Controparte_1 CP_2 neppure presenti sul luogo e nel momento dell'accertamento.
Si è costituito il il quale ha integralmente contestato quanto ex adverso dedotto. Controparte_3
In ordine al primo motivo di gravame, ossia la incerta collocazione sul piano temporale della infrazione, parte appellante ha evidenziato che dalla sola lettura dei verbali, è evidente che l'infrazione è stata commessa in data 23.2.2022, ma accertata in data 24.2.2022 poiché si rendeva necessario effettuare tutte le dovute verifiche prima della contestazione dell'infrazione ai trasgressori e all'obbligato in solido e la necessità di effettuare accertamenti presso il Comando di Polizia Locale spiega anche il perché, nel caso di specie, è avvenuta la contestazione differita dell'infrazione.
Con riferimento al secondo motivo di gravame, ossia quello relativo alla non immediata contestazione della infrazione commessa, l'appellato ha richiamato il disposto dell'art. art. 384 del D.P.R., 16/12/1992 n.
495 (regolamento esecutivo del c.d.s.) che individua in via esemplificativa i casi in cui è possibile la contestazione differita della violazione e ha esposto che la fattispecie di cui è causa rientra nell'ambito di applicazione di detta norma, in quanto gli agenti hanno dato atto di aver potuto, in un primo momento, effettuare solo una contestazione verbale della infrazione, in quanto si sarebbero dovuti tempestivamente recare a per l'espletamento del servizio scuole ed inoltre dovevano acquisire ulteriori elementi Pt_2 istruttori.
In ordine al terzo motivo di gravame, ha dedotto che è del tutto corretta ed esente da vizi logici la pronuncia del Giudice di Pace che ha rigettato il ricorso anche alla luce della disamina della documentazione depositata in atti.
Infine, parte appellante ha dedotto che correttamente sono stati qualificati quali obbligati in solido tutti gli odierni appellanti in quanto anche i legali rappresentanti della società , ossia i sig.ri e Parte_1 CP_1
, hanno tenuto una condotta omissiva che ha dato luogo all'infrazione, in violazione CP_2 CP_1 dell'obbligo di vigilanza a loro facente capo e in conformità al principio giurisprudenziale secondo il quale
“l'amministratore che deliberatamente si astiene dall'esercizio dei doveri inerenti alla carica (fra i quali rientra anche quello di vigilare sulla correttezza dell'amministrazione) concorre, oggettivamente e soggettivamente, con la propria omissione alla causazione dell'illecito e quindi, ne risponde per fatto proprio, ancorché a titolo di colpa”.
Sotto il profilo della dinamica processuale, all'udienza di prima comparizione il Giudice si è riservato in ordine alle istanze di parte appellante e con ordinanza del 10.06.2024, ritenuta la causa matura per la decisione, ha rinviato per la discussione all'udienza del 9.04.2025, assegnando alle parti termine per note conclusive. Mutato il giudice istruttore nella persona fisica, il procedimento è stato chiamato dinanzi allo scrivente per la prima volta all'udienza odierna direttamente per la precisazione delle conclusioni;
incombenza che le parti sono state invitate ad espletare mediante discussione orale della lite. pagina 4 di 7 SUL SECONDO MOTIVO DI GRAVAME (ERRATA E/O FALSA APPLICAZIONE DELLA DISCIPLINA DI CUI
AGLI ARTT. 200 E 201 D.LGS. N. 285/1992.).
Parte appellante ha dedotto che è erronea la pronuncia del Giudice di Pace nella parte in cui, in contrasto con la disciplina ex artt. 200 e 201 C.d.s., l'illecito non è stato contestato nella immediatezza dell'accertamento ma successivamente, senza che siano state esplicitate nel verbale le ragioni in forza delle quali c'è stato detto differimento e con conseguente lesione del diritto al contraddittorio, tutelato dalla regola della immediatezza della contestazione.
Parte appellata, sul punto, ha motivato che la ragione per la quale il verbale è stato chiuso il giorno seguente e quindi la contestazione è stata fatta in modalità differita è ascrivibile alla necessità di effettuare ulteriori accertamenti, il cui compimento non è stato svolto nella immediatezza del fatto per le ragioni indicate nello stesso verbale. Più nel dettaglio, l'appellata ha riferito che “l'Organo accertatore specificava di aver potuto soltanto contestare verbalmente l'infrazione all'operatore della ditta presente sul luogo, invitandolo ad implementare la segnaletica mancante per garantire la sicurezza e l'incolumità delle persone, poiché doveva recarsi tempestivamente a Pt_2
(distante circa 17 km) per l'espletamento del servizio scuole”.
In punto di diritto, l'art. 200 codice della strada prevede che, fuori dei casi di cui all'articolo 201, comma 1 bis, C.d.s., la violazione, quando è possibile, deve essere immediatamente contestata tanto al quanto alla persona che sia obbligata in solido al pagamento della somma dovuta. Nel caso in CP_4 cui la violazione non possa essere immediatamente contestata, l'art. 201, comma 1, C.d.s. prevede che il verbale, con gli estremi precisi e dettagliati della violazione e con la indicazione dei motivi che hanno reso impossibile la contestazione immediata, deve, entro novanta giorni dall'accertamento, essere notificato all'effettivo trasgressore.
La regola generale in materia di contestazione è, quindi, quella della contestazione immediata della violazione onde consentire al trasgressore di discolparsi rispetto alla stessa. L'art. 385 reg. c.d.s. dispone testualmente che qualora la contestazione, nelle ipotesi di cui all'art. 384, non abbia potuto aver luogo all'atto dell'accertamento della violazione, l'organo accertatore compila il verbale con gli elementi di tempo, di luogo e di fatto che ha potuto acquisire specificando i motivi per i quali non è stato possibile procedere alla contestazione immediata. L'individuazione, contenuta nell'art. 384 del regolamento di esecuzione c.d.s., delle ipotesi in cui è consentita la mancata contestazione immediata della infrazione, che costituisce requisito di legittimità dei successivi atti del procedimento sanzionatorio, non ha carattere tassativo ma esemplificativo, sicché ben possono ricorrere casi ulteriori in cui una tale impossibilità sia ugualmente ravvisabile purché la circostanza impeditiva addotta risulti dal verbale di accertamento ed abbia una sua intrinseca logica.
In materia di contestazione differita la giurisprudenza di Cassazione ha affermato che in ipotesi di violazione delle norme del codice della strada, fuori dai casi indicati dal legislatore, per i quali non è pagina 5 di 7 necessaria la contestazione immediata, negli altri casi è necessario che, quando si proceda a contestazione differita, il verbale notificato agli interessati indichi anche l'indicazione dei motivi che hanno reso impossibile la contestazione immediata. In caso di mancata motivazione, è ammissibile il sindacato giurisdizionale, con il limite dell'insindacabilità delle modalità di organizzazione del servizio
(Cassazione civile, sez. VI, 26.11.2021, n. 36922).
Nel caso in esame dalla documentazione in atti e, in particolare, dal verbale di contestazione
V14082634 risulta che “in data 24.02.2022 alle ore 16:30 è stato accertato che il conducente dell'autocarro targato
BX856JV ha commesso le seguenti violazioni…il presente verbale viene redatto in data 24.02.2022 alle ore 16:30 dopo accertamenti presso polizia Locale Via Brighenti, 24”. Soltanto nel documento avente ad oggetto: precisazioni relative al verbale n. V14082634 è evidenziato che in data 23.02.2022 alle ore 12:23 veniva effettuato un controllo di polizia presso il cantiere sito in Viale Vespucci civ. 42-44 nei pressi dell'Hotel Savoia e CP_3 che la ragione della mancata contestazione immediata è stata dovuta al fatto che: “l'agente intervenuto sul cantiere alle ore 12:23 riusciva a fare una documentazione fotografica della zona, a contestare verbalmente all'operatore della ditta presente sul posto la verbalizzazione per le carenze riscontrate invitandolo ad implementare la segnaletica mancante per poi doversi recare tempestivamente nella frazione di (distante circa 17 km) per adempiere alle ore 12:50 al servizio Pt_2 di istituto della vigilanza all'uscita scolastica”.
Ritiene il presente Tribunale che sia illegittimo il verbale di contestazione con conseguente accoglimento del motivo di gravame proposto, in quanto dallo stesso non sono evincibili le ragioni per le quali gli agenti hanno derogato alla regola della contestazione immediata né è possibile fare rinvio al documento avente ad oggetto precisazioni relative al verbale n. V14082634, in quanto le motivazioni della deroga devono emergere in via diretta ed immediata dal verbale stesso e non possono essere integrate da documentazione successiva, venendo altrimenti leso il principio del contraddittorio. Nel caso di specie l'inciso “il presente verbale viene redatto in data 24.02.2022 alle ore 16:30 dopo accertamenti presso polizia Locale Via
Brighenti”, contenuto nel verbale, non consente di comprendere le ragioni per le quali la contestazione sia avvenuta in modalità differita, non essendo state indicate le tipologie di accertamenti che sono stati svolti.
L'accoglimento del secondo motivo di gravame per le ragioni sopra illustrate comporta l'assorbimento dei restanti motivi di impugnazione.
SULLE SPESE DI LITE
Quanto alla regolamentazione delle spese di lite, si deve tener conto del principio secondo cui il giudice d'appello, allorché riforma in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio a una nuova regolamentazione delle intere spese processuali, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, poiché l'onere delle stesse deve essere attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della controversia e tenuto presente, altresì, che in base al principio fissato dall'art. 336, comma 1, c.p.c. (c.d. effetto espansivo interno), la riforma della sentenza ha effetto anche sulle parti dipendenti dalla parte pagina 6 di 7 riformata, sì che la riforma, anche parziale, della sentenza di primo grado determina la caducazione ex lege della statuizione sulle spese (Cassazione civile, sez. III, 13 aprile 2010, n. 8727 nonché in tal senso, da ultimo, Cassazione civile, sez. VI, 7 marzo 2013, n. 5692; ancora, Sez.
3 - Ordinanza n. 9064 del
12.04.2018, Rv. 648466 – 01 secondo cui “…il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale, mentre, in caso di conferma della sentenza impugnata, la decisione sulle spese può essere modificata soltanto se il relativo capo della sentenza abbia costituito oggetto di specifico motivo d'impugnazione…”. Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza di appello che, pur confermando la soccombenza della parte appellante, aveva disposto la compensazione anche delle spese del primo grado, con ciò parzialmente riformando la relativa sentenza, senza che il gravame fosse indirizzato al regolamento delle spese con richiesta di sua revisione anche in ipotesi di conferma di rigetto della domanda di merito;
Cassazione civile sez. III, 13.12.2019, n.32778).
Nel caso di specie, pertanto, in conformità al principio della soccombenza, debbono essere poste a carico di parte appellata le spese sia del primo che del secondo grado di giudizio, precisandosi che dal calcolo viene esclusa la fase istruttoria e viene fatta applicazione in ordine a tutte le fasi dei minimi tabellari, stante la non particolare complessità delle questioni trattate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Rimini, definitivamente pronunciando sulla causa di cui in epigrafe, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
➢ Accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata accoglie il ricorso avverso il verbale n. V14082634, registro n. 16872/2022, redatto dal Controparte_5
e, per l'effetto, lo dichiara illegittimo;
[...]
➢ Condanna il di al pagamento delle spese di lite, che si liquidano in euro 139,00 CP_3 CP_3 oltre accessori fiscali e previdenziali e rimborso forfetario (15%) come per legge relativi al primo grado di giudizio, nonché euro 64,50 per spese ed euro 232,00 per compensi professionali oltre accessori fiscali e previdenziali e rimborso forfetario (15%) come per legge relativi al secondo grado di giudizio;
Rimini, 9.04.2025
Il Giudice
Dott. Antonio Miele
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