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Sentenza 26 gennaio 2026
Sentenza 26 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. VI, sentenza 26/01/2026, n. 492 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Reggio Calabria |
| Numero : | 492 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 492/2026
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 6, riunita in udienza il
09/12/2025 alle ore 15:00 con la seguente composizione collegiale:
MU TE NC EUG, Presidente
DRAGO TIZIANA, Relatore
SERRANO' MARIA VITTORIA, Giudice
in data 09/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5027/2025 depositato il 30/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Reggio Calabria
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Reggio Di Calabria
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INTIMAZIONE n. 09420259004780781000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2007
- INTIMAZIONE n. 09420259004780781000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2007
- INTIMAZIONE n. 09420259004780781000 IRPEF-ALTRO 2007 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 7267/2025 depositato il
11/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato ad Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Reggio Calabria e Agenzia Entrate Riscossione Ricorrente_1 ha impugnato l'intimazione di pagamento in epigrafe indicata relativa a: Avviso di accertamento n. TD7010203458/2012, notificato il 12/12/2012 (riferimento interno n.69413010102114005000) della somma di € 9.506,52 per addizionale comunale IRPEF comprensiva di interessi, addizionale regionale e relativi interessi;
IRPEF (per € 5.286,66) ed interessi oltre spese relativa all'anno d'imposta 2007; Intimazione di pagamento n.TD7IPRD002462021, notificata il 23/11/2021 successiva all'avviso di accertamento n.TD7010203458/2012, notificato il 12/12/2012 (riferimento interno n. 69422017503511002000) della somma di € 38.449,48 per addizionale comunale IRPEF comprensiva di interessi, addizionale regionale e relativi interessi;
IRPEF (per € 10.573,33) ed interessi oltre spese relativa all'anno d'imposta 2007.
A sostegno del ricorso ha eccepito il difetto di motivazione;
l'omessa notifica degli atti presupposti;
la prescrizione;
la decadenza.
Si è costituito l'ente impositore che ha resistito al ricorso.
Con le memorie illustrative il ricorrente ha chiesto un rinvio per esaminare la documentazione depositata da controparte.
All'udienza del 09.12.2025 la causa è stata decisa come da dispositivo in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente va respinta la richiesta di rinvio, formulata dal ricorrente, al fine di esaminare la documentazione prodotta da Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Reggio Calabria. I documenti in questione risultano, infatti, depositati in data 24.10.2025 sicchè la parte disponeva di un congruo termine per il loro esame.
Ritiene la Corte che il ricorso non possa trovare accoglimento.
L'atto impugnato riguarda imposte, interessi e sanzioni dovuti, a seguito della sentenza n. 4363/06/19, divenuta definitiva il 28/07/2020, con riguardo all'avviso di accertamento n. TD7010203458 per l'anno 2007.
Risultano inoltre notificati i seguenti atti interruttivi: AVI n. 09420169008534716000 il 06/02/2017, AVI n.
09420229000793766000 il 25/07/2022, AVI n. 09420239008774058000 il 01/02/2024, AVI n.
09420189007772377000 il 06/12/2018, AVI n. 09420229006728479000 il 10/12/2022. Ciò posto, occorre considerare che nella giurisprudenza della Suprema Corte è fermo il principio della non impugnabilità se non per vizi propri di un atto successivo, ad altro divenuto definitivo perché rimasto incontestato (tra le tante Cass., Sez. 5^, 29 luglio 2011, n. 16641; Cass., Sez. 5^, 10 aprile 2013, n. 8704;
Cass., Sez. 5^, 7 febbraio 2020, n. 3005; Cass., Sez. 5^, 29 novembre 2021, n. 37259; Cass., Sez. 6^-5,
28 aprile 2022, n. 13260; Cass., Sez. 5^, 13 dicembre 2023, n. 34902). Si è anche detto che l'affermazione del principio secondo cui il meccanismo di cui all'art. 19, comma 3, ultimo periodo, del d.lgs. 31 dicembre
1992, n. 546 (a mente del quale la mancata notificazione di atti autonomamente impugnabili, adottati precedentemente all'atto notificato, ne consente l'impugnazione unitamente a quest'ultimo), comporta che, se l'intimazione di pagamento non viene impugnata (facendo valere la sua sola nullità per mancata notifica degli atti presupposti o anche l'illegittimità della pretesa per vicende ad essa attinenti, come la prescrizione della stessa), il relativo credito si consolida e non possono essere fatte valere vicende estintive anteriori alla sua notifica (da ultimo: Cass., Sez. 5^, 22 aprile 2024, n. 10736 e Cass. 5 agosto 2024 n. 22108 che ha precisato che l'intimazione di pagamento in senso proprio è, invero, atto tipico, assimilato all'avviso di cui all'art. 50, comma 2, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 (sulla corrispondenza del quale al “vecchio” avviso di mora ex art. 46 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, nel testo previgente, cui fa espresso riferimento l'art. 19, comma 1, lett. e, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, vedansi: Cass., Sez. Un., 31 marzo 2008, n. 8279;
Cass., Sez. 5^, 24 gennaio 2013, n. 1658; Cass., Sez. 5^, 30 gennaio 2018, n. 2227; Cass., Sez. 5^, 27 novembre 2019, n. 30911), il cui scopo è quello di invitare il contribuente al pagamento, entro cinque giorni, prima di dare avvio all'esecuzione forzata, nel caso in cui la cartella di pagamento sia stata notificata da più di un anno (tra le tante: Cass., Sez. 5^, 9 novembre 2018, n. 28689; Cass., Sez. 6^-5, 14 settembre 2022,
n. 27093).
Ne consegue che l'atto della riscossione che faccia seguito ad una pluralità di atti prodromici divenuti definitivi per mancata impugnazione, non integrando un nuovo e autonomo atto impositivo, è sindacabile in giudizio, ai sensi dell'art. 19, comma 3, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, soltanto per vizi propri e non per vizi attinenti ad un atto prodromico, che, peraltro, si sarebbe potuto far valere con l'impugnazione dell'atto prodromico immediatamente successivo nella progressione della sequenza procedimentale.
Poiché dunque gli indicati atti interruttivi non sono stati impugnati dal contribuente, lo stesso non può più opporre, in questa sede, quei fatti estintivi e/o modificativi che si assumono verificati prima della notifica dei predetti atti, essendosi formato il giudicato interno in ordine alla legittimità della pretesa.
Quanto alla prescrizione successiva alla notifica degli atti interruttivi, avuto riguardo alla data della stessa, nessuna prescrizione risulta maturata.
Il lamentato difetto di motivazione è insussistente dal momento che l'intimazione impugnata richiama atti regolarmente portati a conoscenza del contribuente, per quanto sopra esposto.
Per tutte le considerazioni svolte il ricorso deve essere rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di I Grado di Reggio Calabria – Sez. VI – in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede: rigetta il ricorso;
condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore di Agenzia delle Entrate Dir. Prov. di Reggio Calabria che liquida in €780,00 oltre accessori se dovuti. Reggio Calabria, 09.12.2025
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 6, riunita in udienza il
09/12/2025 alle ore 15:00 con la seguente composizione collegiale:
MU TE NC EUG, Presidente
DRAGO TIZIANA, Relatore
SERRANO' MARIA VITTORIA, Giudice
in data 09/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5027/2025 depositato il 30/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Reggio Calabria
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Reggio Di Calabria
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INTIMAZIONE n. 09420259004780781000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2007
- INTIMAZIONE n. 09420259004780781000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2007
- INTIMAZIONE n. 09420259004780781000 IRPEF-ALTRO 2007 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 7267/2025 depositato il
11/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato ad Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Reggio Calabria e Agenzia Entrate Riscossione Ricorrente_1 ha impugnato l'intimazione di pagamento in epigrafe indicata relativa a: Avviso di accertamento n. TD7010203458/2012, notificato il 12/12/2012 (riferimento interno n.69413010102114005000) della somma di € 9.506,52 per addizionale comunale IRPEF comprensiva di interessi, addizionale regionale e relativi interessi;
IRPEF (per € 5.286,66) ed interessi oltre spese relativa all'anno d'imposta 2007; Intimazione di pagamento n.TD7IPRD002462021, notificata il 23/11/2021 successiva all'avviso di accertamento n.TD7010203458/2012, notificato il 12/12/2012 (riferimento interno n. 69422017503511002000) della somma di € 38.449,48 per addizionale comunale IRPEF comprensiva di interessi, addizionale regionale e relativi interessi;
IRPEF (per € 10.573,33) ed interessi oltre spese relativa all'anno d'imposta 2007.
A sostegno del ricorso ha eccepito il difetto di motivazione;
l'omessa notifica degli atti presupposti;
la prescrizione;
la decadenza.
Si è costituito l'ente impositore che ha resistito al ricorso.
Con le memorie illustrative il ricorrente ha chiesto un rinvio per esaminare la documentazione depositata da controparte.
All'udienza del 09.12.2025 la causa è stata decisa come da dispositivo in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente va respinta la richiesta di rinvio, formulata dal ricorrente, al fine di esaminare la documentazione prodotta da Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Reggio Calabria. I documenti in questione risultano, infatti, depositati in data 24.10.2025 sicchè la parte disponeva di un congruo termine per il loro esame.
Ritiene la Corte che il ricorso non possa trovare accoglimento.
L'atto impugnato riguarda imposte, interessi e sanzioni dovuti, a seguito della sentenza n. 4363/06/19, divenuta definitiva il 28/07/2020, con riguardo all'avviso di accertamento n. TD7010203458 per l'anno 2007.
Risultano inoltre notificati i seguenti atti interruttivi: AVI n. 09420169008534716000 il 06/02/2017, AVI n.
09420229000793766000 il 25/07/2022, AVI n. 09420239008774058000 il 01/02/2024, AVI n.
09420189007772377000 il 06/12/2018, AVI n. 09420229006728479000 il 10/12/2022. Ciò posto, occorre considerare che nella giurisprudenza della Suprema Corte è fermo il principio della non impugnabilità se non per vizi propri di un atto successivo, ad altro divenuto definitivo perché rimasto incontestato (tra le tante Cass., Sez. 5^, 29 luglio 2011, n. 16641; Cass., Sez. 5^, 10 aprile 2013, n. 8704;
Cass., Sez. 5^, 7 febbraio 2020, n. 3005; Cass., Sez. 5^, 29 novembre 2021, n. 37259; Cass., Sez. 6^-5,
28 aprile 2022, n. 13260; Cass., Sez. 5^, 13 dicembre 2023, n. 34902). Si è anche detto che l'affermazione del principio secondo cui il meccanismo di cui all'art. 19, comma 3, ultimo periodo, del d.lgs. 31 dicembre
1992, n. 546 (a mente del quale la mancata notificazione di atti autonomamente impugnabili, adottati precedentemente all'atto notificato, ne consente l'impugnazione unitamente a quest'ultimo), comporta che, se l'intimazione di pagamento non viene impugnata (facendo valere la sua sola nullità per mancata notifica degli atti presupposti o anche l'illegittimità della pretesa per vicende ad essa attinenti, come la prescrizione della stessa), il relativo credito si consolida e non possono essere fatte valere vicende estintive anteriori alla sua notifica (da ultimo: Cass., Sez. 5^, 22 aprile 2024, n. 10736 e Cass. 5 agosto 2024 n. 22108 che ha precisato che l'intimazione di pagamento in senso proprio è, invero, atto tipico, assimilato all'avviso di cui all'art. 50, comma 2, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 (sulla corrispondenza del quale al “vecchio” avviso di mora ex art. 46 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, nel testo previgente, cui fa espresso riferimento l'art. 19, comma 1, lett. e, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, vedansi: Cass., Sez. Un., 31 marzo 2008, n. 8279;
Cass., Sez. 5^, 24 gennaio 2013, n. 1658; Cass., Sez. 5^, 30 gennaio 2018, n. 2227; Cass., Sez. 5^, 27 novembre 2019, n. 30911), il cui scopo è quello di invitare il contribuente al pagamento, entro cinque giorni, prima di dare avvio all'esecuzione forzata, nel caso in cui la cartella di pagamento sia stata notificata da più di un anno (tra le tante: Cass., Sez. 5^, 9 novembre 2018, n. 28689; Cass., Sez. 6^-5, 14 settembre 2022,
n. 27093).
Ne consegue che l'atto della riscossione che faccia seguito ad una pluralità di atti prodromici divenuti definitivi per mancata impugnazione, non integrando un nuovo e autonomo atto impositivo, è sindacabile in giudizio, ai sensi dell'art. 19, comma 3, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, soltanto per vizi propri e non per vizi attinenti ad un atto prodromico, che, peraltro, si sarebbe potuto far valere con l'impugnazione dell'atto prodromico immediatamente successivo nella progressione della sequenza procedimentale.
Poiché dunque gli indicati atti interruttivi non sono stati impugnati dal contribuente, lo stesso non può più opporre, in questa sede, quei fatti estintivi e/o modificativi che si assumono verificati prima della notifica dei predetti atti, essendosi formato il giudicato interno in ordine alla legittimità della pretesa.
Quanto alla prescrizione successiva alla notifica degli atti interruttivi, avuto riguardo alla data della stessa, nessuna prescrizione risulta maturata.
Il lamentato difetto di motivazione è insussistente dal momento che l'intimazione impugnata richiama atti regolarmente portati a conoscenza del contribuente, per quanto sopra esposto.
Per tutte le considerazioni svolte il ricorso deve essere rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di I Grado di Reggio Calabria – Sez. VI – in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede: rigetta il ricorso;
condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore di Agenzia delle Entrate Dir. Prov. di Reggio Calabria che liquida in €780,00 oltre accessori se dovuti. Reggio Calabria, 09.12.2025