Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. VI, sentenza 26/01/2026, n. 492
CGT1
Sentenza 26 gennaio 2026

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  • Rigettato
    Difetto di motivazione

    Il lamentato difetto di motivazione è insussistente dal momento che l'intimazione impugnata richiama atti regolarmente portati a conoscenza del contribuente.

  • Rigettato
    Omessa notifica degli atti presupposti

    Gli atti interruttivi non sono stati impugnati dal contribuente, il quale non può più opporre fatti estintivi e/o modificativi verificatisi prima della notifica dei predetti atti, essendosi formato il giudicato interno in ordine alla legittimità della pretesa.

  • Rigettato
    Prescrizione

    Nessuna prescrizione risulta maturata, avuto riguardo alla data degli atti interruttivi.

  • Rigettato
    Decadenza

    La Corte ritiene che il ricorso non possa trovare accoglimento, in quanto gli atti interruttivi non sono stati impugnati dal contribuente, il quale non può più opporre fatti estintivi e/o modificativi verificatisi prima della notifica dei predetti atti, essendosi formato il giudicato interno in ordine alla legittimità della pretesa.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. VI, sentenza 26/01/2026, n. 492
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Reggio Calabria
    Numero : 492
    Data del deposito : 26 gennaio 2026

    Testo completo