Articolo 24 della Legge 11 giugno 1962, n. 546
Articolo 23Articolo 25
Versione
1 luglio 1962
Art. 24.
Dopo l' articolo 155 del decreto presidenziale 15 dicembre 1959, n. 1229 , e' inserito il seguente:

Art. 155-bis. - "Il capo dell'ufficio, sulla base dei dati risultanti dallo stato relativo ai diritti di cui allo articolo 149, determina, la somma dovuta all'Erario sulla parte dei diritti eccedenti i limiti di cui all'articolo 155, tenuto conto dei diritti computati e delle tasse versate nei mesi precedenti e ne indica l'importo sullo stato suddetto.
L'importo della tassa dovuta deve essere versato a cura dell'ufficiale giudiziario o, dove esiste dall'ufficiale giudiziario dirigente, entro il mese successivo a quello cui si riferisce, all'Ufficio del registro, al quale deve essere trasmesso un esemplare dello stato dei proventi. Detto importo o gli estremi del versamento debbono essere annotati nel registro di cui al terzo comma dell'articolo 149".
Entrata in vigore il 1 luglio 1962