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Sentenza 24 marzo 2025
Sentenza 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 24/03/2025, n. 1715 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 1715 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4917/2023
TRIBUNALE DI CATANIA
QUARTA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 4917/2023
tra
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
ZAMMATARO MANFREDI
ATTORE
e
QUALE MANDATARIA LA Controparte_1 Controparte_2
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. GHIA IC RI
[...] P.IVA_1
CONVENUTO
Oggi 24 marzo 2025 alle ore 10.15 innanzi al GI dott. Vera Marletta, sono comparsi:
Per l'avv. ZAMMATARO MANFREDI Parte_1
Per E PER MANDATARIA LA IFIS Controparte_1 CP_3 [...] 'avv. GHIA IC RI, oggi sostituito dall'avv. ORLANDO PAOLO Controparte_2
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni.
I procuratori delle parti precisano le conclusioni come da atti e difese e chiedono che la causa venga decisa.
Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura.
IL GIUDICE
dott. Vera Marletta
pagina 1 di 11 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
QUARTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Vera Marletta, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 4917/2023 promossa da:
, (C.F. ), domiciliato in VIA CARONDA Parte_1 C.F._1
NR.14 95129 CATANIA;
rappresentato e difeso dall'avv. ZAMMATARO MANFREDI giusta procura in atti.
ATTORE
contro
CP_
QUALE MANDATARIA LA Controparte_1 CP_2
(C.F. ), domiciliato in VIA CORRIDONI 1 MILANO;
rappresentato e difeso
[...] P.IVA_1
dall'avv. GHIA IC RI giusta procura in atti.
CONVENUTO
Decisa all'udienza del 24 marzo 2025 ai sensi dell'art. 281 sexies cpc, sulle onclusioniprecisate come in atti pagina 2 di 11 MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione, ritualmente notificato via pec il 27.03.2023, conveniva Parte_1
in giudizio, avanti questo Tribunale, e per essa, quale mandataria, Controparte_1 [...] per sentire dichiarata la nullità e/o pronunciata l'annullabilità del decreto ingiuntivo Controparte_2
R.G. 15056/2022 n. 803/2023 del 31.01.2023, con il quale gli veniva ingiunto di pagare la complessiva somma di € 17.132,92, oltre interessi come da ricorso, nonché le spese della procedura di ingiunzione,
a titolo di saldo debitore derivante dal contratto di “prestito finalizzato e carta di credito” identificato, come da ricorso monitorio, ai nn. 10788787 e 81328896, rapporti stipulati originariamente dall'opponente rispettivamente con e “ . Controparte_4 CP_5
A sostegno della propria opposizione, parte opponente eccepiva preliminarmente il difetto di legittimazione attiva della cessionaria opposta, stante la mancata prova da parte dell'opposta dell'avvenuto perfezionamento della cessione e, conseguentemente, dell'iter di cessione tra l'originator del credito e l'odierna cessionaria;
di conseguenza, lamentava come non fosse possibile verificare se il credito da questa azionato potesse essere oggetto di pretesa nei confronti dell'odierno opponente.
Eccepiva, altresì in via preliminare, l'improcedibilità della domanda monitoria per mancato esperimento del tentativo di mediazione obbligatoria di cui al D.lgs. n. 28/2010.
Eccepiva, poi, l'indeterminatezza del credito ingiunto per mancato rispetto dei requisiti per la concessione del D.I., in particolare contestando come non fosse possibile individuare le singole voci dell'intero credito ingiunto, anche in forza della certificazione ex art. 50 T.U.B., insufficiente a dire dell'opponente a valere come indice ricostruttivo del credito.
Contestava, infine, l'illegittimità della pretesa creditoria, in particolare per l'erronea indicazione dei tassi convenuti in contratto, asserendo che questo non fossero stati calcolati secondo i parametri fissati dalla legge.
Pertanto, concludeva chiedendo al Tribunale adito di “- IN VIA PREGIUDIZIALE E CAUTELARE, concorrendo gravi e fondati motivi, denegare la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo, con provvedimento inaudita altera parte, ovvero nelle forme che la S.V. riterrà più opportune;
- IN VIA
PRELIMINARE, dichiarare la carenza di legittimazione ad agire da parte del Controparte_1
(già , in persona del legale rappresentante pro tempore, e per essa quale
[...] Controparte_1
mandataria di in persona del legale rappresentante pro tempore, - Sempre Controparte_2
IN VIA PRELIMINARE, dichiarare l'improcedibilità della domanda per il mancato esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione così come esplicitamente previsto dal D.lgs. nr. 28/2010,
[...]
: - Accertare e dichiarare, previo accertamento delle causali sopra spiegate, la nullità e/o CP_6
pagina 3 di 11 l'inefficacia del decreto ingiuntivo opposto e per l'effetto revocarlo, ovvero dichiarare inammissibili
e/o comunque infondate, sia in fatto che in diritto, per le causali sopra spiegate ovvero infine non provate, le pretese creditorie avanzate con decreto ingiuntivo di cui in premessa, - Dichiarare comunque non dovuto ogni addebito effettuato dalla e di qualsivoglia pretesa per interessi, CP_4
spese, commissioni e competenze per le causali di cui in narrativa;
- Accertare l'eventuale somma dovuta, anche con l'ausilio di un ctu al fine della verifica tecnico contabile alla stregua delle deduzioni di fatto e di diritto esposte, dichiarando comunque non dovuto ogni addebito illegittimo effettuato dalla
(già , in persona del legale rappresentante pro tempore, e Controparte_1 Controparte_1
per essa quale mandataria di in persona del legale rappresentante pro Controparte_2
tempore, e di qualsivoglia pretesa per interessi, spese, commissioni e competenze, con riserva di dedurre specificatamente i quesiti nei termini istruttori. Con vittoria di onorari, competenze spese del giudizio.”.
Con comparsa di costituzione e risposta del 19.09.2023, si costituiva in giudizio Controparte_1
e per essa, quale mandataria, chiedendo il rigetto della presente
[...] Controparte_2
opposizione e contestuale conferma del decreto ingiuntivo oggetto di opposizione, nonché la concessione della provvisoria esecutorietà dello stesso.
Con ordinanza del 25.09.2023 questo Giudice rigettava la richiesta di provvisoria esecutorietà del D.I. opposto, profilandosi questioni in ordine alla prova del credito ingiunto, e contestualmente assegnava alla società opposta termine di 15 giorni per l'avvio del procedimento obbligatorio di mediazione, conclusosi con esito negativo, come da verbale del 9.11.2023.
La causa veniva rinviata per il prosieguo all'udienza del 28.02.2024, all'esito della quale questo
Giudice assegnava alle parti i termini per il deposito di memorie istruttorie ex art. 183, comma 6, c.p.c., rinviando per i provvedimenti conseguenti all'udienza del 23.09.2024.
Con ordinanza dell'1.10.2024, previo rigetto della richiesta di CTU tecnico-contabile formulata da parte opponente, la causa veniva rinviata per la decisione, disponendo la discussione orale ex art. 281- sexies c.p.c.
Indi all'udienza del 24.03.2025, sulle conclusioni precisate come in atti, la causa veniva decisa ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c.
L'opposizione è parzialmente fondata e va accolta limitatamente in ordine alle ragioni che seguono.
Quanto al mancato esperimento del procedimento di mediazione obbligatoria, si osserva preliminarmente che l'art. 5, comma 4, D. Lgs. 28/2010 prevede espressamente che: “I commi 1 e 2
[svolgimento tentativo obbligatorio di mediazione in relazione ad una controversia in materia di
“contratti bancari e finanziari”] non si applicano a) nei procedimenti per ingiunzione, inclusa
pagina 4 di 11 l'opposizione, fino alla pronuncia sulle istanze di concessione e sospensione della provvisoria esecuzione”. Ragion per la quale il procedimento di mediazione è stato esperito in seguito alla pronuncia di questo Giudice con ordinanza del 25.09.2023.
In ordine agli ulteriori motivi di opposizione, giova tenere distinte le due posizioni contrattuali per le quali il creditore opposto ha chiesto l'ingiunzione di pagamento.
Va debitamente premesso che, diversamente da quanto prospettato da parte ricorrente in sede monitoria e da quanto poi affermato da questo Giudice con ordinanza dell'1.10.2024, il credito per cui è contesa – sebbene inizialmente, nel ricorso per decreto ingiuntivo, venisse erroneamente affermato che il secondo rapporto n. 81328896 sia stato stipulato in data successiva con – si riferisce, in realtà, CP_5 all'utilizzo della carta di credito collegata al prestito finalizzato (identificato dall'opposta al n.
10788787).
Ciò detto, quanto all'eccezione di difetto di legittimazione attiva della cessionaria opposta ad azionare il credito opposto, si rappresenta quanto segue.
Con riferimento al contratto di “prestito finalizzato”, il cui rapporto viene identificato dalla Banca opposta al n. 10788787, l'eccezione di difetto di legittimazione attiva merita accoglimento.
Deve osservarsi che, sebbene ai sensi dell'art. 1260 c.c. il contratto di cessione del credito si perfezioni col consenso del cedente e del cessionario, dovendosi ritenere estraneo al rapporto il debitore ceduto, ciò non di meno, grava su quest'ultimo l'onere di accertamento non solo dell'avvenuta cessione ma anche dell'efficacia della stessa: ed infatti, se da un lato il debitore che paga al cedente non è liberato se paga dopo che abbia accettato la cessione o questa gli sia stata notificata o dopo che ne abbia avuto comunque conoscenza (art. 1264 c.c.), dall'altro lato lo stesso non è tenuto a pagare al preteso cessionario se la cessione non ha avuto luogo o se essa è inefficace perché in tal caso si tratta di un soggetto che non ha conseguito la titolarità del credito;
ciò in quanto, qualora la cessione fosse nulla o inefficace, la titolarità del credito resterebbe in capo al cedente al quale, solo, il debitore sarebbe tenuto ad adempiere. D'altro canto, la titolarità della posizione soggettiva, attiva o passiva, vantata in giudizio
è un elemento costitutivo della domanda e attiene al merito della decisione, sicché spetta all'attore (in senso sostanziale) allegarne e provarne l'esistenza mentre il convenuto (in senso sostanziale) ha l'onere di dedurne il difetto nei tempi e nei modi previsti per le eccezioni di parte.
In particolare, è ormai consolidato l'orientamento della giurisprudenza anche di legittimità, secondo cui la parte che, come nella specie, agisca affermandosi successore a titolo particolare della parte creditrice originaria in virtù di un'operazione di cessione in blocco ex art. 58 T.U.B. ha l'onere di dimostrare l'inclusione del credito oggetto di causa nell'operazione di cessione in blocco, in tal modo fornendo la pagina 5 di 11 prova documentale della propria legittimazione sostanziale, a meno che il resistente non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta (ex multis, Cass. 5617/2020).
La Corte di Cassazione, con sentenza n. 3405 del 6 febbraio 2024, ha poi affermato ancora una volta, in tema di prova della cessione di crediti in blocco, che la cessione va provata attraverso la produzione del contratto di cessione, non essendo da solo sufficiente l'estratto dell'avviso pubblicato in Gazzetta
Ufficiale, ex art. 58 TUB, per cui “In tema di cessione di crediti in blocco ex art. 58 del d.lgs. n. 385 del 1993, ove il debitore ceduto contesti l'esistenza dei contratti, ai fini della relativa prova non è sufficiente quella della notificazione della detta cessione, neppure se avvenuta mediante avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale ai sensi dell'art. 58 del citato d.lgs., dovendo il giudice procedere ad un accertamento complessivo delle risultanze di fatto, nell'ambito del quale la citata notificazione può rivestire, peraltro, un valore indiziario, specialmente allorquando avvenuta su iniziativa della parte cedente”.
Pertanto, non è sufficiente la produzione dell'avviso ex art. 58 T.U.B. pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale: l'unico effetto di tale pubblicazione è quello di esentare il cessionario dalla notifica della cessione al debitore ceduto, ma non prova certo l'avvenuta cessione.
Quest'ultima presuppone che l'avviso anzidetto, per poter fungere da prova dell'avvenuta cessione dei crediti in blocco, contenga tutti gli elementi necessari a identificare con precisione il credito, in modo tale da poter affermare con certezza la sua inclusione nella cessione.
Trattasi, in ogni caso, di un accertamento che può essere svolto anche d'ufficio dal giudice il quale, infatti, può rilevare la carenza di titolarità, attiva o passiva, del rapporto controverso se risultante dagli atti di causa.
Tutto ciò precisato, va rilevato che, con riferimento al contratto n. 10788787, l'odierna opposta non ha adeguatamente dato prova di essere l'effettiva titolare del credito per cui è causa.
In particolare, la creditrice ha affermato di essere divenuta titolare dei crediti in contestazione per effetto di distinti atti di cessione in blocco, intrattenuti tra Controparte_4 CP_5 [...]
(odierna opposta): in particolare, nel ricorso per decreto ingiuntivo si specifica Controparte_1
che a ceduto pro soluto il proprio credito a ome da estratto Controparte_4 CP_5
GU Parte Seconda u.136 del 16- l 1-2021 (doc. 4 fasc. monitorio); a ceduto pro CP_5
soluto il proprio credito a con atto de1 01/11/2021 (doc. 5 fasc. monitorio); Controparte_1
1'intervenuta cessione del credito, con contestuale intimazione di pagamento, è stata notificata a a mezzo raccomandata A/R (docc.
6 -7 fasc. monitorio); Parte_1 Controparte_1
(mutata poi in , appartenente al Gruppo Banca IFIS e soggetta all'attività di Controparte_1
direzione e coordinamento di Banca IFIS S.p.A., quale conferitaria del ramo di azienda relativo pagina 6 di 11 all'attività di acquisto e gestione di portafogli di crediti deteriorati di Banca IFIS S.p.A., è divenuta titolare del [...] credito in virtù di verbale di assemblea e conferimento del ramo di azienda di data 29 giugno 2018 n.80566 Rep./n. 15510 Racc.
Tuttavia, anche dopo un attento esame della documentazione prodotta dalla parte a sostegno della pretesa, non è possibile evincere se il credito in esame sia oggetto delle singole cessioni.
Occorre premettere, al riguardo, che nell'unico contratto di cessione prodotto, ovvero quello tra
CP_ e del 28.10.2021, l'esatta identificazione dei crediti ceduti pare venga rimessa dalle CP_5
parti ad un allegato (“Schedule A - Date 31/03/2021”). Ora l'opposta precisa che dal documento n. 16, depositato solo in sede di memoria ex art. 183, comma 6, n. 2, c.p.c., c.d. si evincerebbe come il CP_7
credito in esame rientri tra quelli oggetto di cessione stante l'elenco dei nominativi allegato all'atto di cessione.
Ebbene, il documento in parola non costituisce prova idonea dell'inclusione dei crediti per cui è causa nelle cessioni intercorse tra l'odierna opposta e l'istituto di credito che originariamente hanno stipulato il contratto di finanziamento de quo.
Si evince, infatti - e la circostanza è, invero, dirimente - che il credito ivi indicato quale oggetto dell'intervenuta cessione tra e corrisponda unicamente al rapporto n. CP_5 CP_1
81328896 e al credito deteriorato di € 1.070,20 ceduto da , ma non anche al Controparte_4
prestito finalizzato di cui al n. 10788787. Né risulta dimostrato in atti che sia stata mutata, in corso di rapporto, la numerazione dei due rapporti, che rimane – in assenza di prova – la medesima di quella indicata dalla cessionaria opposta in sede di ricorso monitorio e di comparsa responsiva.
Orbene, il difetto di identità tra l'importo ceduto – così come risultanti dal contratto di cessione – e importo azionati dalla odierna opposta – la quale assume di esserne divenuta titolare proprio in virtù dei suddetti documenti contrattuali – impedisce evidentemente di ritenere raggiunta la prova richiesta (cfr., di recente, Tribunale di Napoli, sent. n. 375/2025 del 14.01.2025).
Quanto, invece, all'eccezione di difetto di legittimazione attiva della cessionaria opposta ad azionare il credito opposto con riferimento al contratto di “carta di credito” n. 81328896, essa è da ritenersi
CP_ infondata, in quanto ha dato prova della propria legittimazione attiva e ha ricostruito l'intervenuto iter di cessioni, dimostrando che il credito de quo è incluso nella cessione di cui trattasi e producendo, già in fase monitoria e meglio integrata in sede di giudizio di cognizione, l'avviso di pubblicazione della cessione dei crediti in Gazzetta Ufficiale, nonché degli ulteriori estratti degli avvisi della G.U. indicanti le ulteriori cessioni perfezionatasi nel tempo, comprensive di lettera raccomandata indicante financo l'avvenuta cessione del credito de quo (docc. 10, pag. 1, e 11 fasc. monitorio), nonché copia del contratto di cessione (all. 5 fascicolo monitorio) e lista dei crediti ceduti (doc. 16 allegato CP_7
pagina 7 di 11 alla memoria ex art. 186, comma 6, n. 2, c.p.c. di parte opposta), ove risulta indicata la posizione del debitore opponente.
Pertanto, diversamente da quanto ritenuto dall'odierno opponente, la suindicata documentazione, unitamente a quanto già prodotto in sede monitoria, prova la legittimazione attiva dell'odierna cessionaria opposta limitatamente a tale rapporto in contesa, nonché la conoscenza da parte dell'opponente della cessione del credito a questi intestato, con conseguente rigetto dell'eccezione avversa.
Il credito riferito al rapporto contrattuale intercorso tra la società originator del credito e l'odierno opponente, limitatamente al contratto n. 81328896 (erroneamente indicato quale separato dal contratto di prestito finalizzato in sede di ricorso monitorio), rientra pertanto all'interno della cessione sopra richiamata con conseguente legittimazione di ad intraprendere l'azione Controparte_1
monitoria.
L'accertamento e l'analisi dei motivi di opposizione si sofferma d'ora in avanti unicamente al contratto n. 81328896, su cui si ribadisce è stata data prova della titolarità del credito nascente dallo stesso in capo all'opposta.
Quando all'eccezione relativa alla nullità del D.I. opposto per l'assenza dei presupposti di legge per la relativa concessione, essa è da ritenersi superata.
Il credito portato dal decreto ingiuntivo opposto, con riferimento al contratto n. 81328896, infatti, risulta essere certo, liquido ed esigibile.
L'art. 50 del T.U.B. stabilisce, infatti, che il decreto ingiuntivo di pagamento previsto dall'art. 633
c.p.c. può essere richiesto anche in base all'e/c certificato conforme alle scritture contabili.
La Suprema Corte ha infatti affermato che i cessionari dei crediti acquistati nelle operazioni di cartolarizzazione ex L. n. 130/1999 (così come ai relativi mandatari) possono usufruire della speciale prerogativa concessa alle banche dall'art. 50 TUB, anche se i concessionari (o mandatari) non abbiano natura bancaria, trattandosi di una prerogativa che è stata attribuita ai cessionari dei crediti acquistati direttamente dalla legge (Cass. Civ., Sez. I, Sent. n. 31577 del 03.12.2019).
Dall'estratto conto certificato emergerebbe, in particolare, come il credito vantato dall'opposta ammonti nello specifico ad € 1.070,20. È ben vero il principio per cui l'esibizione dell'estratto conto certificato, ex art. 50 T.U.B. (che, come noto, consiste in una dichiarazione unilaterale di un funzionario della banca creditrice accompagnata dalla certificazione della sua conformità alle scritture contabili e da un'attestazione di verità e liquidità del credito), riveste efficacia probatoria nel solo procedimento per decreto ingiuntivo eventualmente instaurato dall'istituto. In sede di opposizione al decreto ingiuntivo, trovano applicazione le consuete regole di ripartizione dell'onere della prova, con la pagina 8 di 11 conseguenza che l'opposto, pur assumendo formalmente la posizione di convenuto, riveste la qualità di attore in senso sostanziale, sicché spetta a lui provare nel merito i fatti costitutivi del diritto dedotto in giudizio. Ne consegue che, nel caso in cui l'opposizione all'ingiunzione di pagamento del saldo sia stata fondata su motivi non solo formali (quale l'inutilizzabilità dell'estratto conto certificato), ma anche sostanziali (quali la contestazione dell'importo a debito, risultante dall'applicazione di tassi di interesse ultralegali e di interessi anatocistici vietati), nel giudizio a cognizione piena, spetta alla banca produrre il contratto su cui si fonda il rapporto, documentare l'andamento di quest'ultimo e fornire così la piena prova della propria pretesa.
Orbene, dalla lettura del contratto versato in atti, non è dato evincere alcuna previsione analitica delle condizioni contrattuali applicate al contratto di carta di credito né tantomeno è stato oggetto di allegazione dalla cessionaria opposta a fronte della eccezione sollevata da parte opponente, il quale, già in seno all'atto introduttivo, lamenta il mancato deposito delle pagine del contratto sub doc. 3 relative alle condizioni contrattuali, con il riepilogo delle spese applicate, del modulo SECCI, della polizza assicurativa a tutela del credito e del relativo piano di ammortamento. Se ne ricava, quindi, che la parte debitrice, non avendo sollevato specifiche contestazioni in ordine al quantum debeatur, debba essere condannata al pagamento della somma limitata alla sorte capitale di € 826,93 (sulla scorta della valuta all'11/06/2012, per come ricavabile dall'e/c certificato sub doc. 16 prod. opposta).
Difatti, la richiesta di CTU non si è rivelata necessaria ai fini probatori, stante la sua genericità e lo scopo meramente “esplorativo” sotteso ad essa. Difatti, la CTU non può essere utilizzata per colmare le lacune probatorie in cui sia incorsa una delle parti o per alleggerirne l'onere probatorio. Le parti, infatti, non possono sottrarsi all'onere probatorio di cui sono gravate, ai sensi dell'art. 2697 c.c., e pensare di poter rimettere l'accertamento dei propri diritti all'attività del consulente. Il ricorso al consulente deve essere disposto non per supplire alle carenze istruttorie delle parti o per svolgere una indagine esplorativa alla ricerca di fatti o circostanze non provati, ma per valutare tecnicamente i dati già acquisiti agli atti di causa come risultato dei mezzi di prova ammessi sulle richieste delle parti (cfr.
Cass. 06/12/2019, n. 31886).
Sicché, in tema di consulenza tecnica d'ufficio, il giudice di merito non è tenuto, anche a fronte di una esplicita richiesta di parte, la quale, ove ricorrente, non integra gli estremi di una istanza istruttoria, non essendo la CTU qualificabile come mezzo di prova in senso proprio, a disporre una nuova CTU, atteso che il rinnovo dell'indagine tecnica rientra tra i poteri discrezionali del giudice di merito, sicché non è neppure necessaria una espressa pronunzia al fine di motivare il non accoglimento della richiesta (da ultimo, cfr. Cass. Civ., sez. III, ordinanza 18 settembre 2020, n. 19631; nonché Cass. 24/09/2010,
n.20227; Cass. 19/07/2013, n.17693; Cass. 01/10/2019 n. 24487).
pagina 9 di 11 Va da ultimo rilevato come, sulla scorta del contratto versato in atti, la mancata allegazione delle condizioni contrattuali impedisce al Giudice di verificare l'eventuale abusività delle clausole dedotte in contratto in ossequio al rispetto della disciplina a tutela del consumatore, secondo la precisa indicazione della Cassazione a Sezioni unite civili n. 9473/2023.
Ne segue che, esauriti tutti i motivi di opposizione, per le ragioni supra esposte, l'opposizione dovrà essere parzialmente accolta con riferimento alla linea di credito identificata al n. 10788787, stante la mancata prova della legittimazione attiva da parte della cessionaria opposta e, per l'effetto, il decreto ingiuntivo de quo andrà revocato. L'opposizione va rigettata, poi, per quanto concerne la linea di credito identificata al n. 81328896, seppur limitando la condanna alla sola sorte capitale, in quanto allegata e provata.
All'accoglimento parziale dell'opposizione fanno, quindi, seguito la revoca del decreto opposto e la condanna dell'opponente al pagamento della minor somma effettivamente dovuta.
Ai fini della regolamentazione delle spese di lite, l'accoglimento parziale dell'opposizione avverso il decreto ingiuntivo comporta una reciproca soccombenza delle parti in giudizio, giustificando altresì la compensazione integrale delle spese processuali.
La compensazione integrale delle spese di lite, limitate al decisum, si giustifica in ordine al fatto che parte ricorrente - odierna opposta, pur essendo legittimata a ricevere il pagamento della sorte capitale derivante dal contratto di “carta di credito”, ha inizialmente errato, nel ricorso per decreto ingiuntivo, nel definire i contratti da cui sarebbe sorta la propria pretesa creditoria ed ha continuato, nella presente sede di cognizione, a non fornire ulteriore supporto documentale atto a dimostrare la specifica ed analitica pattuizione delle condizioni economiche (interessi, tassi di mora, ecc.) fatte oggetto di contestazione da parte dell'opponente.
P.Q.M.
Il Giudice del Tribunale di Catania, dott.ssa Vera Marletta, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 4917/2023 R.G., ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- ACCERTA il difetto di legittimazione attiva in capo alla cessionaria opposta con riferimento al rapporto n. 10788787;
- ACCOGLIE parzialmente l'opposizione spiegata da e, per Parte_1
l'effetto, REVOCA il decreto ingiuntivo n. 803/2023;
- CONDANNA parte opponente al pagamento in favore della società opposta della somma complessiva di € 826,93 oltre interessi legali dal ricorso monitorio al soddisfo lper le ragioni esposte in parte motiva.
- COMPENSA le spese di lite.
pagina 10 di 11 Letta in udienza in Catania, il 24 marzo 2025
IL GIUDICE dott.ssa Vera Marletta
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
Condanna altresì la parte a rimborsare alla parte le spese di lite, che si liquidano in € per spese, € per diritti, € per onorari, oltre i.v.a.,
c.p.a. e 12,50 % per spese generali.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti presenti ed allegazione al verbale.
Catania, 24 marzo 2025
IL GIUDICE
dott. Vera Marletta
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
pagina 11 di 11
TRIBUNALE DI CATANIA
QUARTA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 4917/2023
tra
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
ZAMMATARO MANFREDI
ATTORE
e
QUALE MANDATARIA LA Controparte_1 Controparte_2
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. GHIA IC RI
[...] P.IVA_1
CONVENUTO
Oggi 24 marzo 2025 alle ore 10.15 innanzi al GI dott. Vera Marletta, sono comparsi:
Per l'avv. ZAMMATARO MANFREDI Parte_1
Per E PER MANDATARIA LA IFIS Controparte_1 CP_3 [...] 'avv. GHIA IC RI, oggi sostituito dall'avv. ORLANDO PAOLO Controparte_2
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni.
I procuratori delle parti precisano le conclusioni come da atti e difese e chiedono che la causa venga decisa.
Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura.
IL GIUDICE
dott. Vera Marletta
pagina 1 di 11 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
QUARTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Vera Marletta, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 4917/2023 promossa da:
, (C.F. ), domiciliato in VIA CARONDA Parte_1 C.F._1
NR.14 95129 CATANIA;
rappresentato e difeso dall'avv. ZAMMATARO MANFREDI giusta procura in atti.
ATTORE
contro
CP_
QUALE MANDATARIA LA Controparte_1 CP_2
(C.F. ), domiciliato in VIA CORRIDONI 1 MILANO;
rappresentato e difeso
[...] P.IVA_1
dall'avv. GHIA IC RI giusta procura in atti.
CONVENUTO
Decisa all'udienza del 24 marzo 2025 ai sensi dell'art. 281 sexies cpc, sulle onclusioniprecisate come in atti pagina 2 di 11 MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione, ritualmente notificato via pec il 27.03.2023, conveniva Parte_1
in giudizio, avanti questo Tribunale, e per essa, quale mandataria, Controparte_1 [...] per sentire dichiarata la nullità e/o pronunciata l'annullabilità del decreto ingiuntivo Controparte_2
R.G. 15056/2022 n. 803/2023 del 31.01.2023, con il quale gli veniva ingiunto di pagare la complessiva somma di € 17.132,92, oltre interessi come da ricorso, nonché le spese della procedura di ingiunzione,
a titolo di saldo debitore derivante dal contratto di “prestito finalizzato e carta di credito” identificato, come da ricorso monitorio, ai nn. 10788787 e 81328896, rapporti stipulati originariamente dall'opponente rispettivamente con e “ . Controparte_4 CP_5
A sostegno della propria opposizione, parte opponente eccepiva preliminarmente il difetto di legittimazione attiva della cessionaria opposta, stante la mancata prova da parte dell'opposta dell'avvenuto perfezionamento della cessione e, conseguentemente, dell'iter di cessione tra l'originator del credito e l'odierna cessionaria;
di conseguenza, lamentava come non fosse possibile verificare se il credito da questa azionato potesse essere oggetto di pretesa nei confronti dell'odierno opponente.
Eccepiva, altresì in via preliminare, l'improcedibilità della domanda monitoria per mancato esperimento del tentativo di mediazione obbligatoria di cui al D.lgs. n. 28/2010.
Eccepiva, poi, l'indeterminatezza del credito ingiunto per mancato rispetto dei requisiti per la concessione del D.I., in particolare contestando come non fosse possibile individuare le singole voci dell'intero credito ingiunto, anche in forza della certificazione ex art. 50 T.U.B., insufficiente a dire dell'opponente a valere come indice ricostruttivo del credito.
Contestava, infine, l'illegittimità della pretesa creditoria, in particolare per l'erronea indicazione dei tassi convenuti in contratto, asserendo che questo non fossero stati calcolati secondo i parametri fissati dalla legge.
Pertanto, concludeva chiedendo al Tribunale adito di “- IN VIA PREGIUDIZIALE E CAUTELARE, concorrendo gravi e fondati motivi, denegare la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo, con provvedimento inaudita altera parte, ovvero nelle forme che la S.V. riterrà più opportune;
- IN VIA
PRELIMINARE, dichiarare la carenza di legittimazione ad agire da parte del Controparte_1
(già , in persona del legale rappresentante pro tempore, e per essa quale
[...] Controparte_1
mandataria di in persona del legale rappresentante pro tempore, - Sempre Controparte_2
IN VIA PRELIMINARE, dichiarare l'improcedibilità della domanda per il mancato esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione così come esplicitamente previsto dal D.lgs. nr. 28/2010,
[...]
: - Accertare e dichiarare, previo accertamento delle causali sopra spiegate, la nullità e/o CP_6
pagina 3 di 11 l'inefficacia del decreto ingiuntivo opposto e per l'effetto revocarlo, ovvero dichiarare inammissibili
e/o comunque infondate, sia in fatto che in diritto, per le causali sopra spiegate ovvero infine non provate, le pretese creditorie avanzate con decreto ingiuntivo di cui in premessa, - Dichiarare comunque non dovuto ogni addebito effettuato dalla e di qualsivoglia pretesa per interessi, CP_4
spese, commissioni e competenze per le causali di cui in narrativa;
- Accertare l'eventuale somma dovuta, anche con l'ausilio di un ctu al fine della verifica tecnico contabile alla stregua delle deduzioni di fatto e di diritto esposte, dichiarando comunque non dovuto ogni addebito illegittimo effettuato dalla
(già , in persona del legale rappresentante pro tempore, e Controparte_1 Controparte_1
per essa quale mandataria di in persona del legale rappresentante pro Controparte_2
tempore, e di qualsivoglia pretesa per interessi, spese, commissioni e competenze, con riserva di dedurre specificatamente i quesiti nei termini istruttori. Con vittoria di onorari, competenze spese del giudizio.”.
Con comparsa di costituzione e risposta del 19.09.2023, si costituiva in giudizio Controparte_1
e per essa, quale mandataria, chiedendo il rigetto della presente
[...] Controparte_2
opposizione e contestuale conferma del decreto ingiuntivo oggetto di opposizione, nonché la concessione della provvisoria esecutorietà dello stesso.
Con ordinanza del 25.09.2023 questo Giudice rigettava la richiesta di provvisoria esecutorietà del D.I. opposto, profilandosi questioni in ordine alla prova del credito ingiunto, e contestualmente assegnava alla società opposta termine di 15 giorni per l'avvio del procedimento obbligatorio di mediazione, conclusosi con esito negativo, come da verbale del 9.11.2023.
La causa veniva rinviata per il prosieguo all'udienza del 28.02.2024, all'esito della quale questo
Giudice assegnava alle parti i termini per il deposito di memorie istruttorie ex art. 183, comma 6, c.p.c., rinviando per i provvedimenti conseguenti all'udienza del 23.09.2024.
Con ordinanza dell'1.10.2024, previo rigetto della richiesta di CTU tecnico-contabile formulata da parte opponente, la causa veniva rinviata per la decisione, disponendo la discussione orale ex art. 281- sexies c.p.c.
Indi all'udienza del 24.03.2025, sulle conclusioni precisate come in atti, la causa veniva decisa ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c.
L'opposizione è parzialmente fondata e va accolta limitatamente in ordine alle ragioni che seguono.
Quanto al mancato esperimento del procedimento di mediazione obbligatoria, si osserva preliminarmente che l'art. 5, comma 4, D. Lgs. 28/2010 prevede espressamente che: “I commi 1 e 2
[svolgimento tentativo obbligatorio di mediazione in relazione ad una controversia in materia di
“contratti bancari e finanziari”] non si applicano a) nei procedimenti per ingiunzione, inclusa
pagina 4 di 11 l'opposizione, fino alla pronuncia sulle istanze di concessione e sospensione della provvisoria esecuzione”. Ragion per la quale il procedimento di mediazione è stato esperito in seguito alla pronuncia di questo Giudice con ordinanza del 25.09.2023.
In ordine agli ulteriori motivi di opposizione, giova tenere distinte le due posizioni contrattuali per le quali il creditore opposto ha chiesto l'ingiunzione di pagamento.
Va debitamente premesso che, diversamente da quanto prospettato da parte ricorrente in sede monitoria e da quanto poi affermato da questo Giudice con ordinanza dell'1.10.2024, il credito per cui è contesa – sebbene inizialmente, nel ricorso per decreto ingiuntivo, venisse erroneamente affermato che il secondo rapporto n. 81328896 sia stato stipulato in data successiva con – si riferisce, in realtà, CP_5 all'utilizzo della carta di credito collegata al prestito finalizzato (identificato dall'opposta al n.
10788787).
Ciò detto, quanto all'eccezione di difetto di legittimazione attiva della cessionaria opposta ad azionare il credito opposto, si rappresenta quanto segue.
Con riferimento al contratto di “prestito finalizzato”, il cui rapporto viene identificato dalla Banca opposta al n. 10788787, l'eccezione di difetto di legittimazione attiva merita accoglimento.
Deve osservarsi che, sebbene ai sensi dell'art. 1260 c.c. il contratto di cessione del credito si perfezioni col consenso del cedente e del cessionario, dovendosi ritenere estraneo al rapporto il debitore ceduto, ciò non di meno, grava su quest'ultimo l'onere di accertamento non solo dell'avvenuta cessione ma anche dell'efficacia della stessa: ed infatti, se da un lato il debitore che paga al cedente non è liberato se paga dopo che abbia accettato la cessione o questa gli sia stata notificata o dopo che ne abbia avuto comunque conoscenza (art. 1264 c.c.), dall'altro lato lo stesso non è tenuto a pagare al preteso cessionario se la cessione non ha avuto luogo o se essa è inefficace perché in tal caso si tratta di un soggetto che non ha conseguito la titolarità del credito;
ciò in quanto, qualora la cessione fosse nulla o inefficace, la titolarità del credito resterebbe in capo al cedente al quale, solo, il debitore sarebbe tenuto ad adempiere. D'altro canto, la titolarità della posizione soggettiva, attiva o passiva, vantata in giudizio
è un elemento costitutivo della domanda e attiene al merito della decisione, sicché spetta all'attore (in senso sostanziale) allegarne e provarne l'esistenza mentre il convenuto (in senso sostanziale) ha l'onere di dedurne il difetto nei tempi e nei modi previsti per le eccezioni di parte.
In particolare, è ormai consolidato l'orientamento della giurisprudenza anche di legittimità, secondo cui la parte che, come nella specie, agisca affermandosi successore a titolo particolare della parte creditrice originaria in virtù di un'operazione di cessione in blocco ex art. 58 T.U.B. ha l'onere di dimostrare l'inclusione del credito oggetto di causa nell'operazione di cessione in blocco, in tal modo fornendo la pagina 5 di 11 prova documentale della propria legittimazione sostanziale, a meno che il resistente non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta (ex multis, Cass. 5617/2020).
La Corte di Cassazione, con sentenza n. 3405 del 6 febbraio 2024, ha poi affermato ancora una volta, in tema di prova della cessione di crediti in blocco, che la cessione va provata attraverso la produzione del contratto di cessione, non essendo da solo sufficiente l'estratto dell'avviso pubblicato in Gazzetta
Ufficiale, ex art. 58 TUB, per cui “In tema di cessione di crediti in blocco ex art. 58 del d.lgs. n. 385 del 1993, ove il debitore ceduto contesti l'esistenza dei contratti, ai fini della relativa prova non è sufficiente quella della notificazione della detta cessione, neppure se avvenuta mediante avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale ai sensi dell'art. 58 del citato d.lgs., dovendo il giudice procedere ad un accertamento complessivo delle risultanze di fatto, nell'ambito del quale la citata notificazione può rivestire, peraltro, un valore indiziario, specialmente allorquando avvenuta su iniziativa della parte cedente”.
Pertanto, non è sufficiente la produzione dell'avviso ex art. 58 T.U.B. pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale: l'unico effetto di tale pubblicazione è quello di esentare il cessionario dalla notifica della cessione al debitore ceduto, ma non prova certo l'avvenuta cessione.
Quest'ultima presuppone che l'avviso anzidetto, per poter fungere da prova dell'avvenuta cessione dei crediti in blocco, contenga tutti gli elementi necessari a identificare con precisione il credito, in modo tale da poter affermare con certezza la sua inclusione nella cessione.
Trattasi, in ogni caso, di un accertamento che può essere svolto anche d'ufficio dal giudice il quale, infatti, può rilevare la carenza di titolarità, attiva o passiva, del rapporto controverso se risultante dagli atti di causa.
Tutto ciò precisato, va rilevato che, con riferimento al contratto n. 10788787, l'odierna opposta non ha adeguatamente dato prova di essere l'effettiva titolare del credito per cui è causa.
In particolare, la creditrice ha affermato di essere divenuta titolare dei crediti in contestazione per effetto di distinti atti di cessione in blocco, intrattenuti tra Controparte_4 CP_5 [...]
(odierna opposta): in particolare, nel ricorso per decreto ingiuntivo si specifica Controparte_1
che a ceduto pro soluto il proprio credito a ome da estratto Controparte_4 CP_5
GU Parte Seconda u.136 del 16- l 1-2021 (doc. 4 fasc. monitorio); a ceduto pro CP_5
soluto il proprio credito a con atto de1 01/11/2021 (doc. 5 fasc. monitorio); Controparte_1
1'intervenuta cessione del credito, con contestuale intimazione di pagamento, è stata notificata a a mezzo raccomandata A/R (docc.
6 -7 fasc. monitorio); Parte_1 Controparte_1
(mutata poi in , appartenente al Gruppo Banca IFIS e soggetta all'attività di Controparte_1
direzione e coordinamento di Banca IFIS S.p.A., quale conferitaria del ramo di azienda relativo pagina 6 di 11 all'attività di acquisto e gestione di portafogli di crediti deteriorati di Banca IFIS S.p.A., è divenuta titolare del [...] credito in virtù di verbale di assemblea e conferimento del ramo di azienda di data 29 giugno 2018 n.80566 Rep./n. 15510 Racc.
Tuttavia, anche dopo un attento esame della documentazione prodotta dalla parte a sostegno della pretesa, non è possibile evincere se il credito in esame sia oggetto delle singole cessioni.
Occorre premettere, al riguardo, che nell'unico contratto di cessione prodotto, ovvero quello tra
CP_ e del 28.10.2021, l'esatta identificazione dei crediti ceduti pare venga rimessa dalle CP_5
parti ad un allegato (“Schedule A - Date 31/03/2021”). Ora l'opposta precisa che dal documento n. 16, depositato solo in sede di memoria ex art. 183, comma 6, n. 2, c.p.c., c.d. si evincerebbe come il CP_7
credito in esame rientri tra quelli oggetto di cessione stante l'elenco dei nominativi allegato all'atto di cessione.
Ebbene, il documento in parola non costituisce prova idonea dell'inclusione dei crediti per cui è causa nelle cessioni intercorse tra l'odierna opposta e l'istituto di credito che originariamente hanno stipulato il contratto di finanziamento de quo.
Si evince, infatti - e la circostanza è, invero, dirimente - che il credito ivi indicato quale oggetto dell'intervenuta cessione tra e corrisponda unicamente al rapporto n. CP_5 CP_1
81328896 e al credito deteriorato di € 1.070,20 ceduto da , ma non anche al Controparte_4
prestito finalizzato di cui al n. 10788787. Né risulta dimostrato in atti che sia stata mutata, in corso di rapporto, la numerazione dei due rapporti, che rimane – in assenza di prova – la medesima di quella indicata dalla cessionaria opposta in sede di ricorso monitorio e di comparsa responsiva.
Orbene, il difetto di identità tra l'importo ceduto – così come risultanti dal contratto di cessione – e importo azionati dalla odierna opposta – la quale assume di esserne divenuta titolare proprio in virtù dei suddetti documenti contrattuali – impedisce evidentemente di ritenere raggiunta la prova richiesta (cfr., di recente, Tribunale di Napoli, sent. n. 375/2025 del 14.01.2025).
Quanto, invece, all'eccezione di difetto di legittimazione attiva della cessionaria opposta ad azionare il credito opposto con riferimento al contratto di “carta di credito” n. 81328896, essa è da ritenersi
CP_ infondata, in quanto ha dato prova della propria legittimazione attiva e ha ricostruito l'intervenuto iter di cessioni, dimostrando che il credito de quo è incluso nella cessione di cui trattasi e producendo, già in fase monitoria e meglio integrata in sede di giudizio di cognizione, l'avviso di pubblicazione della cessione dei crediti in Gazzetta Ufficiale, nonché degli ulteriori estratti degli avvisi della G.U. indicanti le ulteriori cessioni perfezionatasi nel tempo, comprensive di lettera raccomandata indicante financo l'avvenuta cessione del credito de quo (docc. 10, pag. 1, e 11 fasc. monitorio), nonché copia del contratto di cessione (all. 5 fascicolo monitorio) e lista dei crediti ceduti (doc. 16 allegato CP_7
pagina 7 di 11 alla memoria ex art. 186, comma 6, n. 2, c.p.c. di parte opposta), ove risulta indicata la posizione del debitore opponente.
Pertanto, diversamente da quanto ritenuto dall'odierno opponente, la suindicata documentazione, unitamente a quanto già prodotto in sede monitoria, prova la legittimazione attiva dell'odierna cessionaria opposta limitatamente a tale rapporto in contesa, nonché la conoscenza da parte dell'opponente della cessione del credito a questi intestato, con conseguente rigetto dell'eccezione avversa.
Il credito riferito al rapporto contrattuale intercorso tra la società originator del credito e l'odierno opponente, limitatamente al contratto n. 81328896 (erroneamente indicato quale separato dal contratto di prestito finalizzato in sede di ricorso monitorio), rientra pertanto all'interno della cessione sopra richiamata con conseguente legittimazione di ad intraprendere l'azione Controparte_1
monitoria.
L'accertamento e l'analisi dei motivi di opposizione si sofferma d'ora in avanti unicamente al contratto n. 81328896, su cui si ribadisce è stata data prova della titolarità del credito nascente dallo stesso in capo all'opposta.
Quando all'eccezione relativa alla nullità del D.I. opposto per l'assenza dei presupposti di legge per la relativa concessione, essa è da ritenersi superata.
Il credito portato dal decreto ingiuntivo opposto, con riferimento al contratto n. 81328896, infatti, risulta essere certo, liquido ed esigibile.
L'art. 50 del T.U.B. stabilisce, infatti, che il decreto ingiuntivo di pagamento previsto dall'art. 633
c.p.c. può essere richiesto anche in base all'e/c certificato conforme alle scritture contabili.
La Suprema Corte ha infatti affermato che i cessionari dei crediti acquistati nelle operazioni di cartolarizzazione ex L. n. 130/1999 (così come ai relativi mandatari) possono usufruire della speciale prerogativa concessa alle banche dall'art. 50 TUB, anche se i concessionari (o mandatari) non abbiano natura bancaria, trattandosi di una prerogativa che è stata attribuita ai cessionari dei crediti acquistati direttamente dalla legge (Cass. Civ., Sez. I, Sent. n. 31577 del 03.12.2019).
Dall'estratto conto certificato emergerebbe, in particolare, come il credito vantato dall'opposta ammonti nello specifico ad € 1.070,20. È ben vero il principio per cui l'esibizione dell'estratto conto certificato, ex art. 50 T.U.B. (che, come noto, consiste in una dichiarazione unilaterale di un funzionario della banca creditrice accompagnata dalla certificazione della sua conformità alle scritture contabili e da un'attestazione di verità e liquidità del credito), riveste efficacia probatoria nel solo procedimento per decreto ingiuntivo eventualmente instaurato dall'istituto. In sede di opposizione al decreto ingiuntivo, trovano applicazione le consuete regole di ripartizione dell'onere della prova, con la pagina 8 di 11 conseguenza che l'opposto, pur assumendo formalmente la posizione di convenuto, riveste la qualità di attore in senso sostanziale, sicché spetta a lui provare nel merito i fatti costitutivi del diritto dedotto in giudizio. Ne consegue che, nel caso in cui l'opposizione all'ingiunzione di pagamento del saldo sia stata fondata su motivi non solo formali (quale l'inutilizzabilità dell'estratto conto certificato), ma anche sostanziali (quali la contestazione dell'importo a debito, risultante dall'applicazione di tassi di interesse ultralegali e di interessi anatocistici vietati), nel giudizio a cognizione piena, spetta alla banca produrre il contratto su cui si fonda il rapporto, documentare l'andamento di quest'ultimo e fornire così la piena prova della propria pretesa.
Orbene, dalla lettura del contratto versato in atti, non è dato evincere alcuna previsione analitica delle condizioni contrattuali applicate al contratto di carta di credito né tantomeno è stato oggetto di allegazione dalla cessionaria opposta a fronte della eccezione sollevata da parte opponente, il quale, già in seno all'atto introduttivo, lamenta il mancato deposito delle pagine del contratto sub doc. 3 relative alle condizioni contrattuali, con il riepilogo delle spese applicate, del modulo SECCI, della polizza assicurativa a tutela del credito e del relativo piano di ammortamento. Se ne ricava, quindi, che la parte debitrice, non avendo sollevato specifiche contestazioni in ordine al quantum debeatur, debba essere condannata al pagamento della somma limitata alla sorte capitale di € 826,93 (sulla scorta della valuta all'11/06/2012, per come ricavabile dall'e/c certificato sub doc. 16 prod. opposta).
Difatti, la richiesta di CTU non si è rivelata necessaria ai fini probatori, stante la sua genericità e lo scopo meramente “esplorativo” sotteso ad essa. Difatti, la CTU non può essere utilizzata per colmare le lacune probatorie in cui sia incorsa una delle parti o per alleggerirne l'onere probatorio. Le parti, infatti, non possono sottrarsi all'onere probatorio di cui sono gravate, ai sensi dell'art. 2697 c.c., e pensare di poter rimettere l'accertamento dei propri diritti all'attività del consulente. Il ricorso al consulente deve essere disposto non per supplire alle carenze istruttorie delle parti o per svolgere una indagine esplorativa alla ricerca di fatti o circostanze non provati, ma per valutare tecnicamente i dati già acquisiti agli atti di causa come risultato dei mezzi di prova ammessi sulle richieste delle parti (cfr.
Cass. 06/12/2019, n. 31886).
Sicché, in tema di consulenza tecnica d'ufficio, il giudice di merito non è tenuto, anche a fronte di una esplicita richiesta di parte, la quale, ove ricorrente, non integra gli estremi di una istanza istruttoria, non essendo la CTU qualificabile come mezzo di prova in senso proprio, a disporre una nuova CTU, atteso che il rinnovo dell'indagine tecnica rientra tra i poteri discrezionali del giudice di merito, sicché non è neppure necessaria una espressa pronunzia al fine di motivare il non accoglimento della richiesta (da ultimo, cfr. Cass. Civ., sez. III, ordinanza 18 settembre 2020, n. 19631; nonché Cass. 24/09/2010,
n.20227; Cass. 19/07/2013, n.17693; Cass. 01/10/2019 n. 24487).
pagina 9 di 11 Va da ultimo rilevato come, sulla scorta del contratto versato in atti, la mancata allegazione delle condizioni contrattuali impedisce al Giudice di verificare l'eventuale abusività delle clausole dedotte in contratto in ossequio al rispetto della disciplina a tutela del consumatore, secondo la precisa indicazione della Cassazione a Sezioni unite civili n. 9473/2023.
Ne segue che, esauriti tutti i motivi di opposizione, per le ragioni supra esposte, l'opposizione dovrà essere parzialmente accolta con riferimento alla linea di credito identificata al n. 10788787, stante la mancata prova della legittimazione attiva da parte della cessionaria opposta e, per l'effetto, il decreto ingiuntivo de quo andrà revocato. L'opposizione va rigettata, poi, per quanto concerne la linea di credito identificata al n. 81328896, seppur limitando la condanna alla sola sorte capitale, in quanto allegata e provata.
All'accoglimento parziale dell'opposizione fanno, quindi, seguito la revoca del decreto opposto e la condanna dell'opponente al pagamento della minor somma effettivamente dovuta.
Ai fini della regolamentazione delle spese di lite, l'accoglimento parziale dell'opposizione avverso il decreto ingiuntivo comporta una reciproca soccombenza delle parti in giudizio, giustificando altresì la compensazione integrale delle spese processuali.
La compensazione integrale delle spese di lite, limitate al decisum, si giustifica in ordine al fatto che parte ricorrente - odierna opposta, pur essendo legittimata a ricevere il pagamento della sorte capitale derivante dal contratto di “carta di credito”, ha inizialmente errato, nel ricorso per decreto ingiuntivo, nel definire i contratti da cui sarebbe sorta la propria pretesa creditoria ed ha continuato, nella presente sede di cognizione, a non fornire ulteriore supporto documentale atto a dimostrare la specifica ed analitica pattuizione delle condizioni economiche (interessi, tassi di mora, ecc.) fatte oggetto di contestazione da parte dell'opponente.
P.Q.M.
Il Giudice del Tribunale di Catania, dott.ssa Vera Marletta, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 4917/2023 R.G., ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- ACCERTA il difetto di legittimazione attiva in capo alla cessionaria opposta con riferimento al rapporto n. 10788787;
- ACCOGLIE parzialmente l'opposizione spiegata da e, per Parte_1
l'effetto, REVOCA il decreto ingiuntivo n. 803/2023;
- CONDANNA parte opponente al pagamento in favore della società opposta della somma complessiva di € 826,93 oltre interessi legali dal ricorso monitorio al soddisfo lper le ragioni esposte in parte motiva.
- COMPENSA le spese di lite.
pagina 10 di 11 Letta in udienza in Catania, il 24 marzo 2025
IL GIUDICE dott.ssa Vera Marletta
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
Condanna altresì la parte a rimborsare alla parte le spese di lite, che si liquidano in € per spese, € per diritti, € per onorari, oltre i.v.a.,
c.p.a. e 12,50 % per spese generali.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti presenti ed allegazione al verbale.
Catania, 24 marzo 2025
IL GIUDICE
dott. Vera Marletta
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
pagina 11 di 11