Sentenza 21 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 21/05/2025, n. 1795 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 1795 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2025 |
Testo completo
N. 5484/2017 R.G.A.C.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Nocera Inferiore, Seconda Civile, in composizione monocratica, in persona del G.M., dott. Stefania Fontanarosa, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 5484/2017 R.G.A.C. assegnata in decisione all'udienza a trattazione scritta del 13.2.2015 con la fissazione dei termini previsti dagli artt. 190 e 281-quinquies, comma 1, c.p.c.,
TRA
(c.f.: ), elettivamente Parte_1 C.F._1
domiciliato in VIALE GARIBALDI,19 84013 CAVA DE' TIRRENI, presso lo studio dell'Avv. DELLA MONICA UGO (c.f.: ) e dell'Avv. LODATO C.F._2
ANGELA ) VIALE GARIBALDI N.19 84013 CAVA DE' C.F._3
TIRRENI, dal quale è rappresentato e difeso;
ATTORE
E
(c.f.: ), elettivamente Controparte_1 P.IVA_1 domiciliato presso lo studio dell'Avv. DI MAURO RAFFAELLA ( ) C.F._4
VIA G. GARIBALDI 28 84018 NOCERA INFERIORE, dal quale è rappresentato e difeso;
CONVENUTO
Oggetto: Usucapione.
Conclusioni: Come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
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Ciò significa che, chi agisce proponendo domanda di accertamento dell'acquisito a titolo originario della proprietà per usucapione, deve dimostrare la ricorrenza dei due fondamentali presupposti: quello oggettivo del corpus, che si identifica con la relazione materiale che nel tempo il soggetto instaura con la res, esercitando su di essa un'attività corrispondente a quella del proprietario o del titolare di altro diritto reale, nonché quello soggettivo dell'animus possidendi, il quale consiste nella intenzione di possedere il bene comportandosi uti dominus.
In merito a tale profilo, deve precisarsi che si prescinde dallo stato soggettivo di buona fede del possessore, poiché ciò che rileva ai fini dell'usucapione non è la convinzione di esercitare un proprio diritto o l'ignoranza di lederne uno altrui, ma la volontà di disporre del bene che si estrinseca in un'attività corrispondente all'esercizio della proprietà o di altro diritto reale.
La giurisprudenza ha, infatti, chiarito che "l'acquisto della proprietà per usucapione dei beni immobili ha per fondamento una situazione di fatto caratterizzata dal mancato esercizio del diritto da parte del proprietario e dalla prolungata signoria di fatto sulla cosa da parte di chi si sostituisce a lui nell'utilizzazione di essa;
la pienezza e l'esclusività di questo potere che soddisfano il requisito dell'univocità del possesso e lo rendono idoneo a determinare il compiersi della prescrizione acquisitiva vanno dal giudice di merito apprezzate e valutate non in astratto ma con riferimento alla specifica natura del bene, alla sua destinazione economica eproduttiva, alle utilità che esso secondo un criterio di normalità è capace di procurare al proprietario ed il cui conseguimento costituisce secondo un analogo criterio il precipuo contenuto delle sue facoltà di godimento" (Cass. II, n. 4807/1992).
Più di recente, la Suprema Corte ha ribadito che "ai fini dell'usucapione è necessaria la manifestazione del dominio esclusivo sulla res da parte dell'interessato attraverso un'attività apertamente contrastante e inoppugnabilmente incompatibile con il possesso altrui, gravando l'onere della relativa prova su colui che invochi l'avvenuta usucapione del bene" (Cass. civile sez. II, 22/10/2021, n. 29594).
Secondo la più recente giurisprudenza di legittimità, la mera coltivazione del fondo “...non esprime in modo inequivocabile l'intento del coltivatore di possedere, occorrendo, invece, che tale attività materiale, corrispondente all'esercizio del diritto di proprietà, sia accompagnata da univoci indizi, i quali consentano di presumere che essa è svolta uti dominus;
costituisce, pertanto, accertamento di fatto, rimesso al giudice del merito, valutare, caso per caso, l'intero
Pagina 2 di 5 complesso dei poteri esercitati su un bene, non limitandosi a considerare l'attività di chi si pretende possessore, ma considerando anche il modo in cui tale attività si correla con il comportamento concretamente esercitato del proprietario” (Cass. Sez. 6 - 2, Ordinanza n.
6123 del 05.03.2020; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 18215 del 29.07.2013); la coltivazione deve essere accompagnata da “univoci indizi, i quali consentano di presumere che essa è svolta uti dominus” (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 17376 del 03.07.2018), non essendo le attività riferite possedere.
La Suprema Corte afferma che “merita di essere precisato [...] che il possesso utile ai fini della configurazione dell'acquisto del diritto di proprietà a titolo originario per usucapione non si risolve nella mera utilizzazione del fondo, ma deve concretarsi in atti idonei ad esprimere, in concreto, l'esercizio della signoria uti dominus sul bene.
La particolarità del caso in esame risiede nella circostanza che il bene immobile di cui è stata richiesta l'usucapione è un fondo agricolo, di proprietà del Comune convenuto, sul quale sono stati edificate delle costruzioni abusive, pacificamente acquisite al patrimonio comunale, giacché non vi è stata ottemperanza all'ordine di demolizione nel termine di novanta giorni assegnato a tal fine al padre dell'attore né rilascio di concessione edilizia in Parte_2
sanatoria in suo favore.
L'art. 7 della legge 28 febbraio 1985, n. 47 (ora, art. 31 del d.P.R. 380 del 2001), stabilisce che l'esecuzione di interventi edilizi in assenza, totale difformità o variazione essenziale della concessione (ora, permesso) importa l'ordine di demolizione da parte dell'autorità comunale, la quale provvede alla demolizione delle opere abusive ed al ripristino dello stato dei luoghi a spese dei responsabili dell'abuso.
Se il responsabile dell'abuso non provvede alla demolizione e al ripristino dello stato dei luoghi nel termine di novanta giorni dall'ingiunzione, il bene e l'area di sedime, nonché quella necessaria, secondo le vigenti prescrizioni urbanistiche, alla realizzazione di opere analoghe a quelle abusive, sono acquisiti di diritto gratuitamente al patrimonio del comune.
Ai fini dell'acquisizione delle opere abusive al patrimonio comunale, è irrilevante la mancanza della previa notifica di un verbale (o atto) di accertamento di inottemperanza alla demolizione, e ciò in quanto l'effetto acquisitivo si produce di diritto a seguito dell'inutile scadenza del termine fissato nell'ordine demolitorio (pari ex lege a novanta giorni); invero, il verbale di accertamento di inottemperanza ha natura meramente dichiarativa e non esplica alcun effetto proprio nella sfera giuridica del destinatario (tanto è vero che ne è pacificamente esclusa l'impugnabilità).
Pagina 3 di 5 Conseguentemente, l'acquisizione non presuppone necessariamente che sia comunicato l'accertamento di inottemperanza alla demolizione, poiché tale accertamento è insito nell'apposito provvedimento che segue alla mancata esecuzione dell'ordine di demolizione e che conclude l'iter sanzionatorio, essendo l'interessato edotto dell'effetto scaturente per legge dal comportamento omissivo tenuto” (cfr Napoli, sent. n. 744 del Controparte_2
02.02.2022; in termini , Roma, sent. n. 176 del 10.01.2022; Parte_3 Controparte_2
Napoli, sent. n. 21 del 03.01.2022; Napoli, sent. n. 6392 del 11.10.2021; Controparte_2
Napoli, sent. n. 5561 del 19.08.2021; Cons. di Stato sent. n. 5901 del Controparte_2
17.08.2021; Napoli, sent. n. 5088 del 21.07.2021). Controparte_2
Ritenuto, quindi, provato che l'area di sedime di cui è stata richiesta l'usucapione sia stata acquisita al patrimonio comunale, per effetto di tale acquisizione sia l'area di sedime su cui sorgono i fabbricati abusivi realizzati in assenza di titolo abilitativo, che i fabbricati medesimi, sono stati acquistati a titoli originario al patrimonio comunale, trasformando
“irreversibilmente il bene in res extra commercium” (cfr Cass. civ., sent. n. 2194 del
30.01.2020 la quale richiama, in motivazione, Cass. civ., civ., ord. n. 23453 del 06.10.2017;
Cass. civ., sent. n. 1693 del 26.01.2006).
Va osservato che, per effetto dell'acquisizione al patrimonio comunale, l'attore è divenuto detentore nomine alieno degli immobili acquisiti al patrimonio comunale e della relativa area di sedime.
Affinché possa maturare in suo favore l'usucapione dell'area di sedime degli immobili abusivi non è perciò sufficiente la mera inerzia dell'amministrazione e la protratta disponibilità materiale dei beni, occorrendo, invece, un atto di interversione del possesso di cui l'ente proprietario sia messo a conoscenza (cfr sent. n. 1041 del 08.07.2019). Parte_4
Pertanto, di fronte al potere repressivo dell'abuso edilizio non è opponibile, da parte del privato, l'usucapione.
Depone in tal senso anche il fatto che la traslazione del diritto di proprietà al Comune, a seguito dell'inottemperanza all'ordine di demolizione, trasforma la posizione del privato da possessore a detentore, similmente a quanto avviene in caso di notifica di decreto di espropriazione di un'area la quale resti nella disponibilità materiale dell'espropriato per mancata attuazione del progetto di opera pubblica.
Pertanto, ai fini della configurabilità del possesso invocabile ai fini dell'usucapione a favore del privato rimasto, dopo il decreto di esproprio o dopo l'acquisizione ipso iure del bene al patrimonio pubblico, detentore (e non possessore) del bene, occorre un esplicito atto di interversione, di cui il nuovo proprietario (cioè il deve essere messo a conoscenza, e CP_1
Pagina 4 di 5 l'atto di interversione nel possesso non può consistere in un atto di volizione interna ma deve estrinsecarsi in una manifestazione esteriore dalla quale sia dato desumere che il detentore abbia cessato di esercitare il potere di fatto sulla cosa in nome altrui e abbia iniziato a esercitarlo in nome proprio.
Nel caso di specie, la prova dell'interversione non è stata fornita.
Pertanto, la domanda attorea deve essere rigettata.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in base ai parametri di cui al D.M.
2014/55, tenuto conto del valore dichiarato della causa e dell'attività esercitata.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nocera Inferiore, definitivamente pronunciando così provvede:
1) Rigetta la domanda attorea;
2) Condanna al pagamento delle spese di lite in favore del Parte_5 [...]
che si liquidano in euro 1.300,00 per compenso, oltre iva, cpa e rimb. forf. Controparte_1
del 15%.
Così deciso in Nocera Inferiore, 20/05/2025
IL GIUDICE
dott.ssa Stefania Fontanarosa
L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21 e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e 35, comma 1, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209, e succ. mod..
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