Art. 11.
E' sospeso il rilascio di concessioni per la costruzione di autostrade a partire dall'entrata in vigore della presente legge e sino all'approvazione da parte del Parlamento del prossimo programma economico nazionale.
E' sospeso il rilascio di concessioni per la costruzione di autostrade a partire dall'entrata in vigore della presente legge e sino all'approvazione da parte del Parlamento del prossimo programma economico nazionale.