TRIB
Sentenza 23 maggio 2025
Sentenza 23 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 23/05/2025, n. 1606 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 1606 |
| Data del deposito : | 23 maggio 2025 |
Testo completo
R. G. n° 12039/2024 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TARANTO SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Viviana Di Palma, a seguito della sostituzione dell'udienza del 20 MAGGIO 2025 mediante deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 - ter c.p.c. pronuncia, fuori udienza, la seguente
Sentenza nella causa per controversia di lavoro / previdenza e assistenza sociale promossa da:
, Parte_1 rappr. e dif. da avv. PETRELLI YLENIA e
- Ricorrente - contro
, CP_1 in persona del legale rappresentante pro tempore,
- Convenuto - Fatto e diritto Con atto introduttivo depositato il 9.12.2024 la parte ricorrente in epigrafe indicata formulava nei confronti di parte convenuta le domande specificate in ricorso. Peraltro, all'udienza odierna, fissata con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., con decreto emesso ex art. 415 cpc., nessuno ha depositato note scritte nel termine ultimo stabilito. Deve constatarsi che parte ricorrente, nemmeno comparsa all'udienza ex art. 420 cpc., non ha fornito alcuna prova della avvenuta notifica del ricorso introduttivo e, quindi, della instaurazione del contraddittorio (non essendosi peraltro costituita la parte convenuta), situazione che, secondo condivisibile giurisprudenza di legittimità (cfr. CASS. LAV. 30 MAGGIO 2001 N° 7360), nel rito del lavoro impedisce che si possa decidere sul merito e dunque comporta la necessaria declaratoria di improcedibilità della domanda. Né risulta essere stata formulata (tanto meno tempestivamente, cioè "prima della scadenza" del termine, ex art. 154 c.p.c.) alcuna eventuale istanza ex artt. 291 e 421 cpc. di fissazione di una nuova udienza e di assegnazione di un nuovo termine per procedere alla notificazione del ricorso (dovendosi sulla questione richiamare l'orientamento affermato da CASS. SS. UU., 30 LUGLIO 2008 N° 20604, basato sul principio costituzionalizzato della "ragionevole durata" del processo, sia pure con le puntualizzazioni specificamente riferite al rito del lavoro, come condivisibilmente evidenziate da 27 GENNAIO 2015 N° 1483). Parte_2
Nulla deve ovviamente disporsi in ordine alle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, dichiara il ricorso improcedibile; nulla per le spese. TARANTO, DATA DEL DEPOSITO IL TRIBUNALE - GIUDICE DEL LAVORO
(dott.ssa Viviana Di Palma)
TRIBUNALE DI TARANTO SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Viviana Di Palma, a seguito della sostituzione dell'udienza del 20 MAGGIO 2025 mediante deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 - ter c.p.c. pronuncia, fuori udienza, la seguente
Sentenza nella causa per controversia di lavoro / previdenza e assistenza sociale promossa da:
, Parte_1 rappr. e dif. da avv. PETRELLI YLENIA e
- Ricorrente - contro
, CP_1 in persona del legale rappresentante pro tempore,
- Convenuto - Fatto e diritto Con atto introduttivo depositato il 9.12.2024 la parte ricorrente in epigrafe indicata formulava nei confronti di parte convenuta le domande specificate in ricorso. Peraltro, all'udienza odierna, fissata con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., con decreto emesso ex art. 415 cpc., nessuno ha depositato note scritte nel termine ultimo stabilito. Deve constatarsi che parte ricorrente, nemmeno comparsa all'udienza ex art. 420 cpc., non ha fornito alcuna prova della avvenuta notifica del ricorso introduttivo e, quindi, della instaurazione del contraddittorio (non essendosi peraltro costituita la parte convenuta), situazione che, secondo condivisibile giurisprudenza di legittimità (cfr. CASS. LAV. 30 MAGGIO 2001 N° 7360), nel rito del lavoro impedisce che si possa decidere sul merito e dunque comporta la necessaria declaratoria di improcedibilità della domanda. Né risulta essere stata formulata (tanto meno tempestivamente, cioè "prima della scadenza" del termine, ex art. 154 c.p.c.) alcuna eventuale istanza ex artt. 291 e 421 cpc. di fissazione di una nuova udienza e di assegnazione di un nuovo termine per procedere alla notificazione del ricorso (dovendosi sulla questione richiamare l'orientamento affermato da CASS. SS. UU., 30 LUGLIO 2008 N° 20604, basato sul principio costituzionalizzato della "ragionevole durata" del processo, sia pure con le puntualizzazioni specificamente riferite al rito del lavoro, come condivisibilmente evidenziate da 27 GENNAIO 2015 N° 1483). Parte_2
Nulla deve ovviamente disporsi in ordine alle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, dichiara il ricorso improcedibile; nulla per le spese. TARANTO, DATA DEL DEPOSITO IL TRIBUNALE - GIUDICE DEL LAVORO
(dott.ssa Viviana Di Palma)