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Sentenza 10 settembre 2025
Sentenza 10 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 10/09/2025, n. 4974 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 4974 |
| Data del deposito : | 10 settembre 2025 |
Testo completo
CORTE DI APPELLO DI ROMA
Sezione VI civile
R.G. 8710/2018
All'udienza collegiale del giorno 10/09/2025 ore 11:20
Presidente Dott. Antonio Perinelli
Consigliere Dott. Raffaele Miele
Consigliere Relatore Dott. Luca Ponzillo
Chiamata la causa
Appellante/i
Parte_1
Avv. LUPIA LUCA avv Piritore in sost.
Appellato/i
Controparte_1
Avv. BARTOLETTI VALENTINA avv Gallo in sost.
L'avv. Piritore insiste per l'accoglimento delle richieste istruttorie
La Corte invita le parti presenti a precisare le conclusioni ed alla discussione orale ex art 281 sexies cpc.
Le parti discutono riportandosi ai propri atti difensivi
La Corte trattiene la causa in decisione
IL PRESIDENTE
Antonio Perinelli
Maria Gabriella Sannino
Assistente giudiziario
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZIONE SESTA CIVILE così composta: dott. Antonio Perinelli Presidente dott. Raffaele Pasquale Luca Miele Consigliere dott. Luca Ponzillo Consigliere rel.
all'esito della camera di consiglio all'udienza del 10.09.2025 ha pronunciato - ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. - la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta al numero 8710 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2018, vertente
TRA
(c.f. ), domiciliato presso il difensore Parte_1 C.F._1 avv. Luca Lupia che lo rappresenta e difende giusta procura in atti.
APPELLANTE
E
( ), domiciliata presso il difensore avv. Controparte_1 CodiceFiscale_2
Valentina Bartoletti che la rappresenta e difende giusta procura in atti.
APPELLATA
OGGETTO: appello contro la sentenza n.20162/2018 pubblicata in data 22.10.2018 dal
Tribunale di Roma.
Ragioni in fatto e diritto della decisione
§ 1. - Con atto di citazione notificato in data 12.12.2018 ha proposto Parte_1 appello contro la sentenza n.20162/2018 pubblicata in data 22.10.2018 dal Tribunale di Roma, resa a definizione del procedimento civile r.g.n.841/2016, promosso da nei Controparte_1 confronti di ed avente ad oggetto azione di riduzione per lesione di Parte_1
2 legittima.
§ 2. - I fatti di causa sono così riassunti nella sentenza impugnata: “Il giudizio è stato introdotto nel gennaio del 2016 da al fine di ottenere, previa declaratoria dell'apertura Controparte_1 della successione del padre deceduto il 1° aprile 2012, Persona_1
l'accertamento della quota di legittima a lei spettante sull'eredità paterna, quota che a suo dire sarebbe stata lesa dal testamento pubblico del de cuius del 12 maggio 2004; per l'effetto, previa determinazione dell'importo a lei spettante a titolo di legittima, l'attribuzione di tale quota, oltre interessi e rivalutazione. L'attrice ha poi chiesto disporsi, in via subordinata, qualora dalle operazioni di riduzione fosse sorta una comunione ereditaria dei beni, lo scioglimento di tale comunione. si è costituito deducendo l'infondatezza delle domande Parte_1 attoree sia alla luce del valore del bene attribuito per testamento all'attrice (valore ritenuto sufficiente a coprire la quota di legittima alla medesima spettante) sia in considerazione delle donazioni effettuate in vita dal de cuius in favore dell'attrice e del di lei marito. Il convenuto ha inoltre chiesto la compensazione della somma di € 5.042,00 — asseritamente costituente oggetto di un suo credito per il rimborso pro quota di spese da lui sostenute per far fronte a oneri ereditari con eventuali crediti dell'attrice. In via subordinata ha domandato lo scioglimento della comunione ereditaria con collazione delle donazioni ricevute in vita dall'attrice e dal marito.”.
§ 3. - L'adito Tribunale con detta sentenza ha così deciso: “Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, istanza od eccezione disattesa, così provvede: dichiara aperta la successione di nato a [...] il [...] ed ivi Persona_1 deceduto il 1° aprile 2012, lasciando quali eredi testamentari la moglie Parte_2
nonché i figli e accerta la qualità di erede
[...] Parte_1 Controparte_1 legittimaria di avente diritto alla quota di riserva, ex 537, comma 2, c.c, di Controparte_1
1/4 dell'intero asse paterno;
dichiara che ha diritto di ricevere da Controparte_1 la somma di € 59.991,00; rigetta le ulteriori domande proposte dalle Parte_1 parti;
condanna al pagamento, in favore dello Stato ai sensi dell'art. 133 Parte_1
d.P.R. 20.5.2002, n. 115, delle spese del giudizio che liquida in complessivi € 3500,00 per compensi professionali, oltre oneri di legge;
pone definitivamente a carico di Parte_1
le spese della consulenza tecnica d'ufficio, liquidate con separato decreto.”.
[...]
§ 4. - La decisione è motivata come di seguito riportato: “Premessa, ex art.456 c.c., la dichiarazione di apertura della successione di nato a [...] il 24 Persona_1 settembre 1924 e deceduto in Roma il 1° aprile 2012, si osserva che la risoluzione della controversia presuppone, inprimo luogo, l'individuazione della massa ereditaria su cui determinare la porzione disponibile e la quota di riserva di cui l'attrice lamenta la lesione;
massa che, ai sensi dell'art. 556 c.c., è comprensiva dei beni che appartenevano al de cuius al
3 momento della sua morte, cui vanno detratti i debiti e fittiziamente riuniti i beni di cui il defunto abbia eventualmente disposto in vita a titolo di donazione. Tale operazione va peraltro svolta tenendo conto del valore che i beni avevano al momento dell'apertura della successione, giusta la previsione dell'art, 556 c.c. Ebbene, deve in primo luogo escludersi l'esistenza di debiti del de cuius (invero non dedotti da nessuna delle parti) mentre è incontroverso, oltre che documentalmente provato, che il relictum fosse costituito dal saldo attivo di un conto corrente nonché dall'intera proprietà di due immobili, l'uno sito in Roma, alla via Gaetano Casati n.38,
l'altro sito in GI, frazione di Rivodutri (Rieti), alla via San Michele n.16. Sulla base degli accertamenti compiuti dal consulente d'ufficio incaricato, il valore dei due immobili risultava essere, al momento dell'apertura della successione, rispettivamente pari ad €
355.229,00 e ad € 42.646,00.Le conclusioni del consulente, arch. Persona_2 possono essere assunte a base della decisione del Tribunale in quanto sono il frutto di un'indagine approfondita e risultano logicamente connesse alle risultanze complessive dell'esame peritale. Vanno invece disattese le contestazioni che il convenuto, per mezzo del tecnico da lui nominato, ha mosso alle risultanze della consulenza tecnica d'ufficio. Al riguardo si osserva che: a) contrariamente a quanto sostenuto dal consulente tecnico di parte, la DD
65/2012 non dà alcun indicazione in merito alla valutazione commerciale degli immobili ma indica i parametri minimi dimensionali derogabili in fase di concessione in sanatoria e comunque la minore fruibilità dell'immobile romano a causa della ridotta altezza è stata considerata mediante l'applicazione in sede di stima di una riduzione del 10%; b) la chiusura della tettoia nell'immobile di Roma quale proposto dal CTU non costituisce indebito aumento di cubatura ma rappresenta un restauro conservativo perfettamente in linea con la concessione in sanatoria che prevede tra l'altro una veranda quale ambiente chiuso da vetrate, oggi non presenti;
c) la valutazione proposta dal consulente incaricato dal convenuto è palesemente erronea perché fondata sull'applicazione di valori riferiti ad una zona OMI non corrispondente a quella ove si trova l'unità immobiliare di via Gaetano Casati;
d) il CTU ha correttamente applicato dei coefficienti correttivi che riducono la stima del bene in considerazione della minore altezza, dell'accessibilità tramite una rampa di scale e dell'esistenza di servitù di passaggio per l'accesso ai serbatoi condominiali;
e) le contestazioni circa la misurazione della superficie dell'appartamento romano sono prive di rilievo perché la differenza rilevata dal
CTP è di appena mq. 0,15; f) alcune delle criticità evidenziate dal tecnico del convenuto (ridotte dimensioni di uno stanzino, muri e tetti non coibentati, dislivello dei pavimenti) non sono state considerate dal CTU per l'applicazione di ulteriori riduzioni giacché trattasi di elementi ricorrenti nelle abitazioni di tipo economico, categoria edilizia che l'ausiliario del magistrato ha già di per sé utilizzato come base della stima;
g) la superficie dell'immobile di Rivodutri è stata esattamente calcolata dal CTU con il metodo delle trilaterazioni;
h) la posizione
4 dominante, la vista panoramica e l'ingresso esclusivo risultano caratteristiche comuni e ricorrenti negli edifici siti nella piccola frazione di GI per cui correttamente non sono stati assunti ad elementi di distinzione e di valore aggiunto;
i) l'esposizione favorevole a sud si compensa con quella sfavorevole a nord e non può dunque giustificare all'applicazione di un coefficiente correttivo in rialzo;
l) avendo l'OMI inserito la frazione di GI all'interno della zona agricola R e mancando la valorizzazione della tipologia residenziale, correttamente il CTU ha assunto come base di stima il valore medio OMI per residenze ricadenti nella zona centrale B1 del Comune di Rivodutri con deprezzamento del 25% e altrettanto correttamente ha interpellato operatori di zona del settore immobiliare che hanno rappresentato l'andamento recessivo del mercato immobiliare negli ultimi anni;
m) nella valutazione dell'immobile reatino si è giustamente tenuto conto della necessità di richiedere una nuova autorizzazione paesaggistica giacché quella agli atti della sanatoria risulta essere scaduta. Quanto al saldo attivo del conto corrente n.1000/508 presso Intesa San Paolo cointestato tra il de cuius e la moglie , è pacifico che lo stesso, alla data del 31 marzo 2012, Parte_2 ammontasse ad € 11.908,47, sicché il valore della quota di spettanza del de cuius risultava di
€ 5.954,24. È infatti noto che la cointestazione di un conto corrente, attribuendo agli intestatari la qualità di creditori o debitori solidali dei saldi del conto (art. 1854 c.c.) sia nei confronti dei terzi, che nei rapporti interni, fa presumere la contitolarità dell'oggetto del contratto (art. 1298 c.c., comma 2); presunzione che nella specie non è stata superata, non avendo alcuna delle parti allegato elementi utili allo scopo (cfr. cass., n. 28839 del 2008; cass. n. 4496 del
2010; cass., n. 809 del 2014). L'attrice ha inoltre dedotto l'esistenza di una donazione effettuata in vita dal padre in favore di consistente nella corresponsione della Parte_1 somma di € 10.000,00 mediante bonifico bancario effettuato in data 30.6.2010. La circostanza può considerarsi provata dal momento che non è stata specificamente contestata dal convenuto il quale si è invece limitato a precisare che la dazione della somma in questione sarebbe avvenuta in occasione del proprio matrimonio "quale dono obnunziale e, comunque, quale contributo che il padre ha riconosciuto al figlio, a titolo di restituzione per le spese che questi stava affrontando, da anni, per la cura e l'assistenza al vecchio padre malato " (cfr. pag.8 della comparsa di costituzione e risposta); precisazione che, se da un lato è irrilevante, non essendo escluse le donazioni obnuziali dal novero di quelle che vanno riunite fittiziamente ai sensi dell'art. 556 c.c., dall'altro è rimasta indimostrata, non avendo il convenuto provato la finalità solutoria di tale dazione. Così accertato che la menzionata dazione di € 10.000,00 configura un'ipotesi di donazione da sottoporre a riunione fittizia ex art. 556 c.c., deve ritenersi che essa sia compresa nella massa del de cuius sulla quale calcolare la quota disponibile e, correlativamente, quella riservata alla figlia e odierna attrice quale Controparte_1 legittimaria. A diversa soluzione deve giungersi, invece, con riferimento alla donazione di lire
5 3.000.000 che il convenuto asserisce, senza peraltro fornirne attestazione documentale, essere stata compiuta dal padre in favore del marito dell'attrice nonché con riguardo ad asserite donazioni di gioielli e preziosi di cui la stessa attrice sarebbe stata beneficiaria. Di tali donazioni — peraltro assai genericamente allegate senza fare alcun riferimento al tempo in cui si sarebbero perfezionate e senza neppure specificare in modo sufficientemente definito le cose che ne avrebbero formato oggetto — non è stata infatti fornita prova di sorta. Alla luce di quanto finora precisato, il valore complessivo dei beni relitti e di quelli donati — ovviamente calcolato all'epoca della apertura della successione di come Persona_1 prescritto dagli artt. 747 e 750 c.c. cui fa rinvio l'art. 556 - ammonta dunque ad € 413.829,24
(€ 355.229,00 + €42.646,00 + €5.954,24 + €10.000,00).
Sulla base dell'art. 542, comma 2, c.c., la quota di riserva destinata ai due figli (pari ad ½ dell'asse ereditario stante il concorso con il coniuge superstite ) Parte_2 risulta corrispondente ad € 206.914,62; conseguentemente la quota riservata alla sola attrice risulta essere di € 103.457,31. Orbene, risulta che con testamento Persona_1 pubblico del 12 maggio 2004, ha nominato eredi universali la moglie e i due figli lasciando alla prima e al figlio l'immobile sito a Roma, via Gaetano Casati n. 38, Parte_1 comprensivo di tutti gli arredi e i beni mobili all'interno dello stesso, e alla figlia CP_1
l'immobile sito in GI, frazione di Rivodutri (Rieti), via San Michele n. 16, comprensivo di mobili e pertinenze. Nel testamento il de cuius ha attribuito alla moglie e al figlio anche tutti gli altri beni, mobili e immobili, non specificamente contemplati che fossero risultati di sua proprietà al momento della sua morte, prevedendo altresì, in caso di lesione della quota di legittima spettante alla figlia, la corresponsione, in favore di quest'ultima e a carico degli altri due eredi, di un conguaglio in denaro fino al raggiungimento del valore di detta quota (cfr. doc. n. 4 fascicolo attoreo). L'immobile attribuito per testamento all'attrice, del valore di appena € 42.646,00, non risulta certo satisfattivo del suo diritto di legittimaria;
diritto che è pari a 1/4 dell'asse e che, come detto, ammonta ad € 103.457,31. Purtuttavia deve escludersi che il testamento per cui è causa sia lesivo della quota di legittima di e ciò Controparte_1 in quanto lo stesso testatore ha espressamente previsto, per il caso in cui l'appartamento di
Rivodutri non fosse stato sufficiente a soddisfare le ragioni ereditarie della figlia, l'obbligo degli altri coeredi di "versarle un conguaglio in denaro fino al raggiungimento del valore” della quota di riserva. Così facendo il testatore ha in sostanza disposto un legato obbligatorio condizionale — la cui efficacia è stata, cioè, condizionata all'eventuale insufficienza dell'immobile reatino a coprire il valore della legittima spettante alla figlia — con funzione compensativa;
legato che, ai sensi dell'art. 564, comma 2, c.c., il legittimario che agisce in riduzione deve imputare alla sua porzione legittima. Nella specie, tenuto conto che il valore dei beni assegnati a è di € 42.646,00 e che la quota di legittima alla stessa Controparte_1
6 spettante è pari ad € 103.457,31, il legato compensativo cui si è fatto poc'anzi riferimento non può che ammontare ad € 60.811,00. Dell'esistenza e della consistenza di tale legato non può, in questa sede, che darsi atto con pronuncia di mero accertamento, non avendo invero l'attrice formulato alcuna domanda di adempimento e di condanna delle controparti e dovendosi ritenere tale pronuncia quella più in linea - pena la violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato di cui all'art. 112 c.p.c. - con le conclusioni rassegnate dalla CP_1 che si è invero limitata a chiedere la determinazione "dell'importo a lei spettante in conformità alla sua quota di legittima di un 1/4 " Rispetto alla somma costituente oggetto di legato il convenuto ha poi eccepito in compensazione un proprio controcredito di € 5.042,00 quale rimborso cui egli avrebbe diritto nei confronti dell'attrice in ragione del pagamento da parte sua di taluni oneri ereditari. Come chiarito dalla costante giurisprudenza di legittimità, in tema di compensazione dei crediti, se è controversa, nel medesimo giudizio instaurato dal creditore principale o in altro già pendente, l'esistenza del controcredito opposto in compensazione, il giudice non può pronunciare la compensazione, neppure quella giudiziale, in quanto la contestazione esclude la liquidità del credito medesimo laddove la legge richiede, affinché la compensazione si verifichi, la contestuale presenza dei requisiti della certezza, liquidità ed esigibilità del credito (cfr. Cass., sez. un., 15.11.2016, n. 23225; Cass.18.10.2002, n. 14818).
Orbene, nella specie l'attrice ha espressamente riconosciuto quale adempimento di debiti
(rectius, pesi) ereditari soltanto le spese funerarie per € 6.000,00 le spese notarili per la pubblicazione (rectius, registrazione) del testamento pubblico per € 1.000,00 le spese per estinzione del modello 730 per € 22,00 nonché le spese documentate inerenti alla dichiarazione di successione per € 936,66; per un totale di € 7.958,66. Dal momento che la quota ereditaria di è pari al 10,3% (€42.646,00 / €413.829,24), il credito che il convenuto Controparte_1 può legittimamente opporre in compensazione ammonta ad € 819,74 (il 10,3% di 7.958,66).
Non può invece riconoscersi alla una quota ereditaria di 1/4 dal momento che il legato CP_1 compensativo disposto a suo favore al fine di soddisfare la quota di legittima è una disposizione a titolo particolare che ovviamente non incide sulla quota ereditaria che costituisce misura di ripartizione dei debiti ereditari tra gli eredi ex art. 752 c.c..
La somma che l'attrice ha diritto di ricevere dai coeredi (in realtà dal solo Parte_1 dal momento che questi è a sua volta erede unico dell'altra coerede di
[...] Persona_1
) tenuto conto del legato e del controcredito opposto in
[...] Parte_2 compensazione ammonta dunque ad € 59.991,57(€ 60.811,31 - € 819,74).
Gli assetti proprietari delineati dal testamento escludono la sussistenza di una comunione tra l'attrice e gli altri coeredi sicché le domande di divisione proposte dalle parti (sia pure condizionatamente alla formazione di una comunione in seguito ad un'eventuale riduzione delle disposizioni testamentarie) non possono che essere respinte. Le spese legali di lite
7 seguono la soccombenza prevalente e, stante l'ammissione dell'attrice al patrocinio a spese dello Stato (v, doc. 1 fascicolo attoreo), vanno liquidate come in dispositivo con il dimezzamento di cui all'art. 130 d.P.R. 30.5.2002, n. 115 (Cass. Pen., 8.11.2011, n. 46537;
Cost. Cost., ordinanza n. 270/2012) e devono essere corrisposte in favore dello Stato ai sensi dell'art. 133 d.PR. 20.5.2002, n. 115. Le spese della consulenza tecnica, già liquidate in corso di giudizio, possono definitivamente porsi a carico del convenuto.”.
§ 5. - Con l'atto di appello ha chiesto di accogliersi le seguenti Parte_1 conclusioni: “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Roma, contrariis reiectis, riformare la sentenza n.20162/2018 emessa dal Tribunale Ordinario di Roma, Ottava Sezione Civile il
22.10.2018, in persona del Giudice dott. Luigi D'Alessandro, pubblicata nella causa n.
841/2016 e notificata, via pec il 12.11.2018 ed in accoglimento del presente appello proposto dal signor in via preliminare disporre la rinnovazione della ctu, in Parte_1 ragione delle argomentazioni e censure sollevate al riguardo nel presente atto, nonché in base alle argomentazioni di cui alle note critiche versate in atti ed alle verbalizzazioni d'udienza effettuate da parte del convenuto, in sede di esame ctu e di precisazione delle conclusioni in primo grado e quindi disporre nuova ctu per rinnovare con la nomina di altro professionista,
l'accertamento tecnico assolutamente inadeguato erroneo e tecnicamente criticabile effettuato, in primo grado, dal ctu ivi nominato;
sempre in via preliminare, comunque, accogliere le richieste istruttorie formulate dalla parte appellante, in quanto formulate e non ammesse dal
Giudice di primo grado e, per effetto disporre l'assunzione delle prove costituende non ammesse in primo grado, per come articolate nelle memorie ex art. 183 c.p.c. 1, 2 e 3; in via principale, accertare e dichiarare l'infondatezza delle domande formulate dalla attrice (in primo grado) nei confronti del Signor per le ragioni tutte di cui al Parte_1 presente atto e, per l'effetto, respingere le domande medesime, in quanto destituite di ogni fondamento, sia in, fatto, che in diritto, sia nell'an che nel quantum, nonché prive di ogni riscontro probatorio, accertare e dichiarare che con il testamento pubblico del 12.5.2004 il signor non ha leso la quota di legittima spettante alla figlia Controparte_2 CP_1
avendole devoluto in successione non solo l'immobile sito in GI, via San
[...]
Michele n 16 il cui valore è di per se, ben superiore alla quota di legittima alla stessa spettante per legge, pari ad 1/4 dell'intero asse ereditario, ma anche ori, gioielli e denaro donati in vita dal de cuius, che concorrono, comunque, ad aumentare il valore della quota alla stessa attribuita e, per l'effetto respingere ogni pretesa avanzata dall'attrice, sia in via principale che subordinata, dichiarando valido ed efficace il testamento in parola, nonché accertando che nessun conguaglio in denaro è dovuto dal convenuto alla attrice, per tutte le ragioni indicate nel presente atto;
accertare e dichiarare che il Signor è creditore, nei Parte_1 confronti dell'attrice, per la somma di euro 5.042,00 per le causali indicate nel presente atto e,
8 per l'effetto compensare dette somme con eventuali
contro
-crediti dell'attrice, ovvero, condannare la OR al versamento della predetta somma oltre interessi Controparte_1 dal dovuto al soddisfo;
solo in via subordinata e solo nella denegata e non creduta ipotesi di dichiarazione di invalidità del testamento, ove il Giudice accertasse l'esistenza di una comunione ereditaria sui beni caduti in successione: procedersi allo scioglimento della comunione ereditaria, con collazione in favore del coerede delle donazioni ricevute in vita dall'attrice, riconoscendo al signor la quota di legge dell'asse ereditario Parte_1 del de cuius, sia in proprio che in qualità di unico erede della signora , Parte_2 avendo riguardo anche al decremento di valore dell'immobile di Roma, via Casati n. 38 conseguente al diritto di abitazione riservato alla signora , al momento Parte_2 dell'apertura della successione, nonché, comunque, condannare la signora Controparte_1 al versamento somma di euro 5.042,00 in favore del convenuto, per le causali indicate nel presente atto, oltre interessi dal dovuto al soddisfo;
Condannare l'appellata alla rifusione delle spese di lite, di entrambi i gradi di giudizio, oltre spese vive, spese generati, iva e cassa, come per legge.”.
§ 6. - costituitasi con comparsa depositata il 24.06.2019 ha resistito al Controparte_1 gravame, rassegnando le seguenti conclusioni “Rigettare l'appello proposto da
[...]
avverso la sentenza n. 20162/2018 del Tribunale di Roma, con integrale Parte_1 conferma della stessa. Con vittoria di spese e compensi professionali oltre spese generali, c.p.a. ed i.v.a..”.
§ 7. - All'odierna udienza i difensori delle parti hanno precisato le conclusioni, riportandosi ai rispettivi scritti ed hanno discusso oralmente la causa.
§ 8. - L'appello è articolato in due motivi.
§ 8.1. - Con il primo motivo intestato “ERRONEA VALUTAZIONE DEL GIUDICE DI
PRIMO GRADO DELLE COMPLESSIVE RISULTANZE ISTRUTTORIE, IN MERITO
ALLA STIMA DEL VALORE DEGLI IMMOBILI CADUTI NELLA SUCCESSIONE DI
IS IO TA E SUI VIZI DELLA CONSULENZA TECNICA
D'UFFICIO” l'appellante ha impugnato la sentenza di primo grado nella parte in cui ha accolto la domanda della sorella avente ad oggetto la lesione della quota di legittima dell'eredità del padre, Persona_1
Deduceva l'appellante che la decisione del Tribunale era viziata da errori di valutazione, essendo fondata su una consulenza tecnica d'ufficio inattendibile e non conforme alla realtà dei beni caduti in successione.
Evidenziava in relazione alla stima degli immobili che il c.t.u. aveva attribuito all'immobile di
Roma un valore di 355.229,00 euro mentre a quello di GI (Rivodutri) di circa 42.646,00 euro, valori non conformi alla realtà.
9 Preliminarmente deduceva che l'immobile in via G. Casati n.38 si trovava in zona periferica e degradata di Roma e che il valore medio al metro quadro da attribuirsi al bene era pari ad euro
3.500,00/mq., inoltre che l'immobile era costituito da un ex lavatoio ampliato e condonato essendo stato adibito ad immobile ad uso civile abitazione.
Precisava che il bene aveva una diversa superficie pari a circa 94 mq., inferiore a quella considerata dal c.t.u. e che i locali avevano una altezza di m. 2,40 inferiore alla soglia minima di m.2,70.
Deduceva che l'appartamento non era servito da ascensore che si fermava al piano sottostante e che aveva muri non coibentati e di spessore ridotto.
Soggiungeva, quindi, che tanto il c.t.u., quanto il Tribunale in sede di decisione, che aveva recepito acriticamente le conclusioni dell'ausiliario, non avevano tenuto conto delle osservazioni svolte alla stima dei beni e che il reale valore da attribuirsi all'immobile in Roma era di euro 171.850,00 mentre il valore dell'immobile di GI (Rivodutri) era pari ad euro
107.736,00 con la conseguenza che la quota di legittima di ¼ rispetto al valore complessivo dell'eredità (euro 284.830,24) non era stata affatto lesa.
Precisava inoltre che la dd 65/2012 non poteva trovare applicazione essendo successiva al decesso del de cuius e che il coefficiente di riduzione per l'altezza dei locali doveva corrispondere al 25% e non al 10% applicato dal c.t.u., peraltro compensato con una maggiorazione del 10% trattandosi di immobile posto al “piano alto”.
Allegava inoltre che il c.t.u. non aveva considerato l'immobile nello stato di fatto in cui si trovava, quanto all'esito di un intervento edilizio da eseguirsi, considerando il cambio di destinazione d'uso della veranda, giungendo ad incrementare la superficie calcolabile dell'immobile di circa 12 mq, così aumentando il valore dell'immobile di circa 42.000,00 euro, non rientrando comunque l'intervento nel restauro conservativo per l'aumento di cubatura.
Deduceva inoltre che il criterio di stima relativo ad immobili situati in zona Garbatella non doveva applicarsi al bene che era invece prossimo alla stazione Ostiense e che l'immobile era attinto da infiltrazioni e privo di isolamento termico.
Evidenziava inoltre costi ben più elevati di euro 9.857,74 quali indicati dal c.t.u. per opere di ristrutturazione rispetto a preventivi di ammontare pari ad euro 116.468,33 euro.
Quanto all'immobile in Rivodutri, contestava, essendosi vieppiù applicato il metodo di calcolo della trilaterazione, la mancanza delle superfici del balcone al piano terreno, del portico e del forno, inoltre l'incidenza della mancanza di autorizzazione paesaggistica da rinnovarsi e la non corretta valutazione della posizione favorevole del bene, inclusa la valutazione dell'andamento recessivo del mercato immobiliare per la zona in questione.
§ 8.2 - Con il secondo motivo intestato “VIZIO DI OMESSA PRONUNCIA SULLA
DOMANDA -VIOLAZIONE EX ART.112 CPC.” parte appellante ha censurato la sentenza di
10 primo grado per aver omesso di pronunciarsi su una questione decisiva ai fini della definizione della controversia.
In particolare, deduceva che il Tribunale non aveva considerato il decremento di valore dell'immobile sito in Roma, via Gaetano Casati n. 38, derivante dal diritto di abitazione spettante ex lege alla vedova , pari al 25% del valore del bene e precisava che tale Parte_2 omissione aveva comportato una errata valutazione dell'asse ereditario e, di conseguenza, della quantificazione delle quote di legittima spettanti agli eredi.
Concludeva evidenziando la corretta stima del compendio ereditario:
- Immobile sito in Roma: euro 171.850,00 (al netto del diritto di abitazione)
- Immobile sito in Aporeggia: euro 107.736,00
- Conto corrente: euro 5.954,24.
Con la conseguenza che, tenuto conto del valore complessivo dell'asse ereditario, pari ad euro
284.830,24, la quota di legittima spettante alla sorella risultava pari ad euro 71.207,56 e la stessa aveva quindi ricevuto beni di valore superiore alla legittima.
§ 9. – Tali i motivi d'appello e le conclusioni delle parti osserva il Collegio che i motivi d'impugnazione da trattarsi congiuntamente in ragione della stretta connessione, in quanto volti entrambi ad evidenziare l'assenza della lesione della legittima, sono infondati.
Deve inoltre preliminarmente rilevarsi l'inammissibilità delle istanze istruttorie riproposte dall'appellante mediante la generica espressione di rimando alle “prove costituende non ammesse in primo grado come articolate nelle memorie ex art.183 c.p.c. n.1, 2 e 3”, ciò in difetto del principio di specifica riproposizione delle singole istanze istruttorie, anche in termini di rilevanza ai fini della decisione (cfr., Cass.civ.n.16420/2023).
Quanto all'istanza di rinnovo della c.t.u. deve osservarsi che secondo costante orientamento di legittimità (cfr., Cass.civ.n.21525/2019) “rientra nel potere discrezionale del giudice di merito accogliere o rigettare l'istanza di riconvocazione del consulente d'ufficio per chiarimenti o per un supplemento di consulenza, senza che l'eventuale provvedimento negativo possa essere censurato in sede di legittimità deducendo la carenza di motivazione espressa al riguardo, quando dal complesso delle ragioni svolte in sentenza, in base ad elementi di convincimento tratti dalle risultanze probatorie già acquisite e valutate con un giudizio immune da vizi logici e giuridici, risulti l'irrilevanza o la superfluità dell'indagine richiesta, non sussistendo la necessità, ai fini della completezza della motivazione, che il giudice dia conto delle contrarie motivazioni dei consulenti di fiducia che, anche se non espressamente confutate, si hanno per disattese perché incompatibili con le argomentazioni poste a base della motivazione”.
Tanto premesso e passando al merito deve evidenziarsi che dalle motivazioni della sentenza di primo grado e dall'esame della consulenza tecnica d'ufficio non siano state affatto pretermesse le osservazioni critiche svolte dal consulente della parte convenuta in primo grado.
11 Il Tribunale risulta invero aver confutato analiticamente le osservazioni critiche del c.t.p. dell'appellante così motivando alle pag.n.5 e 6 della sentenza di primo grado “Vanno invece disattese le contestazioni che il convenuto, per mezzo del tecnico da lui nominato, ha mosso alle risultanze della consulenza tecnica d'ufficio. Al riguardo si osserva che: a) contrariamente a quanto sostenuto dal consulente tecnico di parte, la DD 65/2012 non dà alcun indicazione in merito alla valutazione commerciale degli immobili ma indica i parametri minimi dimensionali derogabili in fase di concessione in sanatoria e comunque la minore fruibilità dell'immobile romano a causa della ridotta altezza è stata considerata mediante l'applicazione in sede di stima di una riduzione del 10%; b) la chiusura della tettoia nell'immobile di Roma quale proposto dal CTU non costituisce indebito aumento di cubatura marappresenta un restauro conservativo perfettamente in linea con la concessione in sanatoria che prevede tra l'altro una veranda quale ambiente chiuso da vetrate, oggi non presenti;
c) la valutazione proposta dal consulente incaricato dal convenuto è palesemente erronea perché fondata sull'applicazione di valori riferiti ad una zona OMI non corrispondente a quella ove si trova l'unità immobiliare di via Gaetano Casati;
d) il CTU ha correttamente applicato dei coefficienti correttivi che riducono la stima del bene in considerazione della minore altezza, dell'accessibilità tramite una rampa di scale e dell'esistenza di servitù di passaggio per l'accesso ai serbatoi condominiali;
e) le contestazioni circa la misurazione della superficie dell'appartamento romano sono prive di rilievo perché la differenza rilevata dal CTP è di appena mq. 0,15; f) alcune delle criticità evidenziate dal tecnico del convenuto (ridotte dimensioni di uno stanzino, muri e tetti non coibentati, dislivello dei pavimenti) non sono state considerate dal CTU per l' applicazione di ulteriori riduzioni giacché trattasi di elementi ricorrenti nelle abitazioni di tipo economico, categoria edilizia che l'ausiliario del magistrato ha già di per sé utilizzato come base della stima;
g) la superficie dell'immobile di Rivodutri è stata esattamente calcolata dal
CTU con il metodo delle trilaterazioni;
h) la posizione dominante, la vista panoramica e l'ingresso esclusivo risultano caratteristiche comuni e ricorrenti negli edifici siti nella piccola frazione di GI per cui correttamente non sono stati assunti ad elementi di distinzione e di valore aggiunto;
i) l'esposizione favorevole a sud si compensa con quella sfavorevole a nord e non può dunque giustificare all'applicazione di un coefficiente correttivo in rialzo;
l) avendo l'OMI inserito la frazione di GI all'interno della zona agricola R e mancando la valorizzazione della tipologia residenziale, correttamente il CTU ha assunto come base di stima il valore medio OMI per residenze ricadenti nella zona centrale B1 del Comune di Rivodutri con deprezzamento del 25% e altrettanto correttamente ha interpellato operatori di zona del settore immobiliare che hanno rappresentato l'andamento recessivo del mercato immobiliare negli ultimi anni;
m) nella valutazione dell'immobile reatino si è giustamente tenuto conto della necessità di richiedere una nuova autorizzazione paesaggistica giacché quella agli atti della
12 sanatoria risulta essere scaduta”.
Orbene, a fronte di tale puntuale e motivato esame delle risultanze della c.t.u. estimativa, non è condivisibile ritenere che il giudice di primo grado abbia trascurato di valutare lo stato e le caratteristiche dei due immobili ubicati in Roma e Rivodutri.
Deve infatti osservarsi che il c.t.u. ha così motivato a pag.n.24 della relazione depositata in primo grado “Per il computo delle superfici coperte è stato fatto riferimento alla Norma UNI
10750. Sono stati quindi applicati i seguenti parametri compensativi: 100% superfici calpestabili;
100% delle superfici divisorie non portanti;
le superfici delle pareti perimetrali sono ponderate al 50% se adiacenti ad altra proprietà e al 100% in caso contrario fino ad uno spessore massimo di 50 cm. Per la valutazione del terrazzo pertinenziale e del ripostiglio sono stati seguiti i criteri OMI = 30% superficie commerciale per il terrazzo e 40% superficie commerciale per il ripostiglio;
la veranda, condonata, avendo requisiti costruttivi diversi da quella dell'unità immobiliare, verrà computata l'80% della superficie commerciale. La superficie commerciale unità abitativa, da rilievo effettuato, risulta essere la seguente: -
Superficie commerciale abitazione = mq 87; - Superficie commerciale veranda: mq 18.66 x
80/100 = mq 14.92; - Superficie commerciale ripostiglio: mq 1.76 x 40/100 = mq 0.70; -
Superficie commerciale terrazzo: mq 11.07 x 30/100 = mq 3.32, Totale della superficie commerciale = mq 106. Inoltre, per la valutazione dell'immobile in oggetto, è stato considerato lo scomodo della altezza interna inferiore a quella prevista dal R.E. (-10%), lo scomodo dell'accessibilità tramite una rampa di scale (-5%), lo scomodo della servitù di passaggio per l'accesso ai serbatoi condominiali (-2%) ed il comodo del piano alto senza le caratteristiche dell'attico (+10%), inserendoli nel calcolo dei mq di superficie commerciale, che risulta quindi essere la seguente = mq 106 – (106 x 7/100) = 106 – 7.32 = Totale della superficie commerciale
= mq 98,68”, dunque, il calcolo della superficie valutabile non è stato effettuato in mq.106, sovrastimando la superficie del bene, quanto considerando anche il ripostiglio, la terrazza e la veranda ed infine applicando anche i criteri di riduzione del valore in considerazione della necessità di percorrere una rampa di scale e dell'altezza inferiore dei locali.
Del resto, le ragioni dell'impiego di tali coefficienti è proprio quello di ottenere una superficie che rappresenti in modo più realistico l'effettivo valore dell'immobile, rispetto alla sola superficie catastale o calpestabile.
Quanto poi alla compensazione tra la riduzione per l'altezza dei locali e l'ubicazione dell'appartamento al piano alto risulta operazione pienamente condivisibile atteso che il cd.
“coefficiente di piano” è un parametro utilizzato per adeguare il valore di base di un immobile in relazione al livello in cui si trova e gli attici ed i piani più elevati generalmente sono valorizzati per la maggiore luminosità, la vista e la privacy.
Quanto poi al coefficiente utilizzato per la riduzione dell'altezza dei locali da parte del c.t.u. lo
13 stesso rientra nei margini di discrezionalità rimessi pur sempre ad una valutazione del tecnico come del resto il valore utilizzato di euro 3.700,00 al mq., tenuto conto dei valori e della forbice prevista nell'estratto OMI allegato alla relazione dal c.t.u. oscillante tra euro 2.950,00 ed euro
4.400,00 al mq. per le abitazioni di tipo economico come quella in esame per la zona Ostiense
2 (Largo delle Sette Chiese), dovendosi altresì considerare che lo stesso c.t.p. dell'appellante ha comunque indicato un valore di poco inferiore pari ad euro 3.500,00 al mq..
Sul punto il c.t.u. ha compiutamente replicato evidenziando a pag.n.32 della relazione in atti che “Per la valutazione dell'immobile riporta quali riferimento i valori OMI per la zona semicentrale/Ostiense 2B in via del Commercio, ritenendo altresì privi di ufficialità i valori desunti dal CTU presso operatori immobiliari. L'osservazione è respinta giacché la zona OMI di riferimento indicata dal CTP non corrispondente a quella dove è sita l'unità immobiliare,
Garbatella - Via delle Sette chiese, zona OMI classificata C10, come individuato nella mappa di seguito rappresentata estratta dal sito delle Agenzia delle Entrate (servizio geopoi)”.
Quanto poi alla superficie da considerarsi il c.t.u. risulta aver compiutamente risposto a pag.n.32
e ss. evidenziando che “Si rileva che la somma delle superfici rilevate dal CTP, pari a mq
118,34, risulta essere differente di soli mq 0.15 da quella rilevata dal CTU pari a mq 118.49.
L'osservazione è respinta ritenendola non consistente” precisando ulteriormente quanto alla superficie commerciale: “si riportano superfici commerciali calcolate con coefficienti di ragguaglio diversi da quelli usati dal CTU. La somma delle superfici ragguagliate commerciali calcolate dal CTP, pari a mq 96.28, è inferiore a quella valutata dal CTU, pari a mq 105.94, per mq 9.66. L'osservazione non è quindi accolta giacché il CTP erroneamente ragguaglia con coefficiente riduttivo = 0.35 la superficie della veranda equiparandola a tettoia/portico, non tenendo conto della destinazione residenziale legittimata dalla Concessione in Sanatoria.
Coefficienti di riduzione del valore: Si osserva che si doveva tenere conto di riduzioni di valore stabilite dal “Borsino”. L'osservazione non è accolta giacché congrui i coefficienti adottati.
Inoltre, alcuni fattori di riduzione evidenziati dal CTP (dimensioni stanzino, cortina della facciata, bocchettoni terrazza, muri e tetti non coibentati, dislivello pavimenti) non sono stati considerati dal CTU essenziali e determinanti per la stima del valore dell'immobile in quanto caratteristiche ricorrenti nelle abitazioni di tipo economico, categoria edilizia valutata per la stima stessa”.
Passando quindi alla questione della veranda, anche su tale aspetto il c.t.u. risulta aver compiutamente risposto a pag.n.31 ove risulta essersi così espresso: “L'osservazione non è accolta in quanto l'opera stimata consiste nel necessario ripristino della conformità dell'immobile, in particolare della veranda, in virtu' di quanto autorizzato dalla Concessione
Edilizia in Sanatoria n.209493 del 22.12.1999. La planimetria catastale oggetto del rilascio della Concessione in Sanatoria, nonché il grafico e la dichiarazione allegate alla domanda di
14 sanatoria, che si integrano nell' allegano n. 7 della relazione, attestano la veranda oggetto della sanatoria, quale ambiente chiuso da vetrate, oggi non presenti, per cui l'intervento di ripristino delle vetrate stesse non costituisce intervento di Ampliamento o Nuova edificazione, bensì di Restauro Conservativo consentito dalle NTA del PRG vigente”.
A tale riguardo deve evidenziarsi che trattasi di risposta pienamente conforme a quanto stabilito nell'art.3 del d.p.r.n.380/2001 per cui “c) sono "interventi di restauro e di risanamento conservativo", gli interventi edilizi rivolti a conservare l'organismo edilizio e ad assicurarne la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell'organismo stesso, ne consentano anche il mutamento delle destinazioni d'uso purché con tali elementi compatibili, nonché conformi a quelle previste dallo strumento urbanistico generale e dai relativi piani attuativi. Tali interventi comprendono il consolidamento, il ripristino e il rinnovo degli elementi costitutivi dell'edificio, l'inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell'uso, l'eliminazione degli elementi estranei all'organismo edilizio”.
Dunque, non si trattava di alterare volumetrie o di modificare ampiezza e caratteristiche di quanto già realizzato e comunque consentito in sanatoria, quanto di ripristinare le sole vetrate.
Deve infine evidenziarsi che dalle fotografie allegate alla relazione del c.t.u., effettuate in corso di sopralluogo, non si evince affatto un cattivo stato di conservazione e coibentazione dell'immobile e relativi locali tantomeno la presenza di infiltrazioni con necessità di effettuare gli esborsi quali allegati dall'appellante nell'atto di impugnazione e neppure quantificati dal c.t.p. nella propria relazione tecnica.
Il c.t.u. risulta aver quindi correttamente considerato ed inserito l'immobile tra quelli di tipo economico e quantificato in euro 9.857,00 le spese necessarie al fine di rendere l'immobile conforme al titolo edilizio autorizzativo e alla planimetria catastale.
Passando poi all'immobile di GI deve anzitutto osservarsi che il c.t.u. ha chiaramente evidenziato che l'immobile era stato valutato con riserva, in quanto privo di legittimità urbanistica e privo di diritti d'uso del suolo di proprietà del Comune di Rivodutri sul quale era stata realizzata l'unica via di accesso al bene.
Inoltre, a pag.n.36 e 37 della relazione rispondendo alle osservazioni del c.t.p. dell'appellante, il c.t.u. ha chiaramente evidenziato le criticità nella stima del valore dell'immobile evidenziando che “Per la valutazione dell'immobile si è tenuto conto della localizzazione dell'immobile in una frazione del Comune di Rivodutri e dell'andamento recessivo del mercato immobiliare anche a causa dei recenti eventi sismici. L'OMI inserisce la frazione di GI all'interno della zona agricola R, ove non è specificatamente valorizzata la tipologia residenziale, vedi immagine a pagina 19 ed allegato n. 16, per cui, in mancanza di un preciso riferimento di valutazione, è stato adottato il valore medio OMI per residenze ricadenti nella
15 zona centrale B1 del Comune di Rivodutri ragguagliato con una percentuale di deprezzamento per immobile in frazione pari al 25%. Per adottare questo procedimento si è reso necessario conoscere, dagli operatori di mercato, i prezzi di vendita di altri immobili analoghi a quello da stimare per consistenza, parametri tecnici ed in stato ordinario esente da vizi. Gli operatori del settore immobiliare interpellati hanno inoltre riferito che le vendite sono bloccate da un anno anche a causa degli eventi sismici. Gli annunci immobiliari individuati dal CTP, pur trovandosi nella frazione di GI non sono comparabili per consistenza, tipologia e stato manutentivo con l'immobile oggetto di causa. Si fa inoltre presente che questo tipo di inserzioni pubblicitarie presenti sul web anche da molto tempo, riferiscono i prezzi richiesti, ma non quelli effettivi di compravendita”, ha quindi aggiunto alle precedenti considerazioni “Nella presente relazione è chiaramente indicato che per l'immobile oggetto di causa è stata presentata da solo una domanda di sanatoria e per dovuta completezza di Persona_1 informazioni è solo menzionata la Domanda di Sanatoria relativa all'altra unità immobiliare facente parte dell'edificio presentata dal proprietario non in causa. È necessario richiedere una nuova Autorizzazione Paesaggistica giacché quella agli atti, della sanatoria risulta essere scaduta, in quanto trascorsi più di cinque anni dal rilascio della stessa avvenuto in data
12.6.2001, così come stabilito dall' art. 146, comma 4 del Dlgsn.4 del 22.1.2004 e ss.mm.ii. In merito all' acquisizione per usucapione dell'area della particella 162, a seguito delle ispezioni ipotecarie effettuate dalla scrivente ed allegate alla presente relazione, non risultano trasferimenti di proprietà dell'area che, dalla visura storica catastale, risulta proprietà superficiaria intestata a , senza citazione di un relativo atto, e proprietà Controparte_1 dell'area intestata al Comune di Rivodutri. Non risulta presentata al Comune di Rivodutri domanda di disponibilità del suolo. Non si può accertare la sussistenza del diritto di usucapione, non prevedibile a priori, giacché non si riportano sentenze o altri atti in merito”.
Dunque, in merito alle stime di cui si controverte, pare, che, in conclusione, l'immobile in questione di GI sia stato correttamente valutato dal c.t.u., se non addirittura sovrastimato in considerazione delle problematiche edilizie ed urbanistiche dello stesso, dovendosi altresì considerare le effettive condizioni di commerciabilità, tenuto conto della piccola frazione in cui
è ubicato, l'effettiva domanda e la zona sismica in cui si trova.
Passando infine alla mancata considerazione del valore del diritto di abitazione gravante sull'immobile di Roma ritiene il Collegio che tale questione non incida sulla determinazione del valore dell'intero compendio ereditario ai fini della verifica della lesione o meno della quota di legittima, se non – ma il caso non attiene al presente giudizio - laddove tale immobile fosse stato in concreto attribuito dal testatore all'odierna appellata.
Trattasi invero di aspetto che poteva aver al più un riflesso pratico nella valutazione delle singole quote ereditarie anche in fase di divisione (questione estranea al giudizio), ma di tali
16 aspetti non si è occupato il giudice di primo grado che si è limitato ad accertare la lesione della legittima e l'importo per la sua reintegrazione.
Sul punto giovi per l'appunto richiamare Cass.civ.n.9651 del 2013 per cui in tema di successione necessaria, i diritti di abitazione sulla casa adibita a residenza familiare e di uso sui mobili che la corredano, riservati al coniuge ai sensi dell'art.540, secondo comma, cod. civ., si sommano alla quota spettante a questo in proprietà, e gravano in primo luogo sulla porzione disponibile, determinata, a norma dell'art. 556 cod. civ., considerando il valore del "relictum"
(e del "donatum", se vi sia stato) comprensivo del valore capitale della casa familiare in piena proprietà, mentre, in caso di incapienza della disponibile, comportano la proporzionale riduzione della quota di riserva del medesimo coniuge, nonché, ove pure questa risulti insufficiente, delle quote riservate ai figli o agli altri legittimari (nella specie, alla luce dell'enunciato principio, la S.C. ha cassato la sentenza di merito la quale, allo scopo di determinare la legittima riservata ai figli del "de cuius", aveva calcolato la consistenza dell'asse ereditario dopo aver preliminarmente detratto il valore dei diritti di abitazione e di uso spettanti al coniuge).
Dunque, il Tribunale nel procedere alla determinazione della legittima risulta essersi correttamente attenuto al seguente principio di diritto più volte enunciato nella giurisprudenza della S.C. per cui “per accertare la lesione della quota di riserva va determinato il valore della massa ereditaria, quello della quota disponibile e della quota di legittima. A tal fine, occorre procedere alla formazione del compendio dei beni relitti ed alla determinazione del loro valore al momento dell'apertura della successione;
quindi, alla detrazione dal "relictum" dei debiti, da valutare con riferimento alla stessa data;
e, ancora, alla riunione fittizia, cioè meramente contabile, tra attivo netto e "donatum", costituito dai beni di cui sia stato disposto a titolo di donazione, da stimare, in relazione ai beni immobili ed ai beni mobili, secondo il loro valore al momento dell'apertura della successione (artt. 747 e 750 cod. civ.) e, con riferimento al valore nominale, quanto alle donazioni in denaro (art. 751 cod. civ.). Devono calcolarsi, poi, la quota disponibile e la quota indisponibile sulla massa risultante dalla somma tra il valore del "relictum" al netto ed il valore del "donatum" ed imputarsi, infine, le liberalità fatte al legittimario, con conseguente diminuzione, in concreto, della quota ad esso spettante ex art. 564 c.c.” (cfr., ex multis, Cass.civ.n.12919/2012 e ss.).
A ciò deve inoltre aggiungersi – pur dirimente quanto sopra osservato – che la moglie del de cuius risulta essere deceduta pochi anni dopo la morte del marito, ossia in data 11.12.2015.
Ne consegue che nel caso di specie avendo il Tribunale effettuato il calcolo di cui sopra alla stregua di quanto evidenziato dalla S.C. e nei seguenti termini, determinando in euro 413.829,24
l'ammontare del relictum comprensivo del donatum, tenendo conto del valore dei beni e delle donazioni effettivamente comprovate dalle parti (€ 355.229,00 + €42.646,00 + €5.954,24 +
17 €10.000,00), la quota di legittima era pari ad euro 103.457,31 con l'ulteriore conseguenza che ai sensi dell'art.542 c.c. la quota di riserva in favore della figlia (pari ad un quarto del totale) era stata certamente lesa, spettando alla stessa di essere reintegrata alla stregua di quanto disposto nel testamento pubblico del padre secondo i conteggi ulteriormente sviluppati dal
Tribunale che invero non sono stati oggetto di alcuno specifico motivo di gravame.
Dunque, per tutte le ragioni che precedono l'appello deve essere rigettato.
§ 10. – Quanto alle spese di lite ritiene il Collegio che le stesse possano trovare integrale compensazione in considerazione della complessità delle questioni affrontate aventi ad oggetto vieppiù valutazioni discrezionali in materia di estimo.
§ 11. - Ai sensi dell'art.13, comma 1-quater, d.p.r.n.115/2002, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione integralmente rigettata.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da con atto Parte_1 di citazione notificato in data 12.12.2018, avverso la sentenza n.20162/2018 pubblicata in data
22.10.2018 dal Tribunale di Roma, così provvede:
1) Rigetta l'appello.
2) Compensa integralmente le spese di lite del grado.
3) Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art.13, comma 1 quater del d.p.r.n.115 del
2002 a carico dell'appellante Parte_1
Roma, 10.09.2025
Il consigliere est. dott. Luca Ponzillo
Il Presidente
dott. Antonio Perinelli
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