TRIB
Sentenza 13 novembre 2025
Sentenza 13 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trento, sentenza 13/11/2025, n. 522 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trento |
| Numero : | 522 |
| Data del deposito : | 13 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Trento
Sezione Civile
N. R.G. 5821/2024 Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati
Dott. Luciano Spina Presidente rel. Dott.ssa Laura Di Bernardi Giudice Dott.ssa Alessandra Tolettini Giudice ha pronunziato la seguente SENTENZA nel procedimento per separazione e divorzio a domanda congiunta instaurato da
, con l'Avv. SONTACCHI SELENE e l'Avv. FILIPPI Parte_1
SILVIA; e
, con l'Avv. SONTACCHI SELENE e l'Avv. FILIPPI CP_1
SILVIA; RICORRENTI con l'intervento del Pubblico Ministero CONCLUSIONI
Le parti concludono come da ricorso congiunto e chiedono la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte. Si dà atto che il PM ha concluso in modo tacito, come da protocollo tra Tribunale e Procura della Repubblica dd. 14.3.2023. FATTO E DIRITTO Premesso che la Sig.ra e il Sig. hanno Parte_1 CP_1 contratto matrimonio concordatario, in Trento, il 19.05.1990 (atto trascritto al n.75 P.2 S. A, Uff.1, Comune di Trento, anno 1990) in costanza del quale sono nati due figli: , il 18.10.1994, ed , il 02.03.1997, entrambi Per_1 Per_2 maggiorenni ed economicamente autosufficienti.
Le parti, con ricorso congiunto depositato il 23.12.2024, esponevano la crisi coniugale dal 2015 e la cessazione della convivenza dal mese di settembre 2024 e, pertanto, presentavano, ai sensi dell'art. 473 bis. n.49 e n. 51 c.p.c., domanda di separazione e di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle seguenti condizioni: I) CON RIFERIMENTO ALLA SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI
1. i coniugi e continueranno a vivere separati nel Parte_1 CP_1 mutuo e reciproco rispetto, con ordine all'Ufficiale di Stato Civile di procedere alle conseguenti annotazioni;
2. il signor si impegna a corrispondere alla IG , a titolo di CP_1 Pt_1 assegno personale di mantenimento, l'importo di euro 350,00= (trecentocinquanta/00) mensili, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici
ISTAT con prima rivalutazione a gennaio 2027. Detto importo verrà corrisposto alla IG a decorrere dal mese di gennaio 2025, entro il giorno 5 di Pt_1 ogni mese tramite bonifico bancario sul conto corrente intestato alla moglie alle seguenti coordinate bancarie [...]. II. CON RIFERIMENTO ALLA CESSAZIONE DEGLI EFFETTI CIVILI DEL
MATRIMONIO previo accertamento del decorso dei termini di legge per la procedibilità della relativa domanda e del passaggio in giudicato della sentenza dichiarativa della separazione personale dei coniugi di cui al precedente punto I), e previa fissazione ex art. 473bis.51 c.p.c. di apposita udienza di comparizione delle parti, o concessione di termine per il deposito di note scritte sostitutive, onde recepire con dichiarazione attuale dei coniugi la loro volontà di non volersi riconciliare e di voler procedere al divorzio alle condizioni che seguono, pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato a Trento, il 19 maggio 1990, tra i signori e con omologazione Parte_1 CP_1 delle seguenti condizioni di divorzio 1. fermi gli impegni assunti dalle parti in sede di separazione, a decorrere dal passaggio in giudicato della sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio, l'importo dovuto dal signor a titolo di contributo al CP_1 mantenimento della IG così come stabilito nelle condizioni di Pt_1 separazione sarà attribuita alla predetta a titolo di assegno divorzile ex art. 5 comma 6 LD. Tale somma sarà oggetto di rivalutazione annuale e automatica secondo gli indici ISTAT con prima rivalutazione secondo quanto stabilito in sede di separazione e continuerà ad essere corrisposta dal signor alla CP_1 IG entro il giorno 5 di ogni mese tramite bonifico bancario sul Pt_1 conto corrente intestato a quest'ultima, alle coordinate bancarie già comunicate dalla predetta.
Pag. 2 di 4
2. con ordine al competente Ufficiale di Stato civile di annotazione delle emanande pronunce sullo stato. Il Tribunale di Trento, con sentenza n.104/2025 del 05.03.2025, pubblicata il 07.03.2025, omologava per ogni effetto di legge le condizioni di separazione concordate dalle parti;
ordinava l'annotazione della sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
nonché ordinava all'INPS di corrispondere direttamente alla IG , a titolo di assegno personale di mantenimento a carico Parte_1 del sig. , l'importo di euro 350,00= (trecentocinquanta/00) mensili, CP_1 da rivalutarsi annualmente secondo indici ISTAT, sulle coordinate bancarie [...] intestate alla stessa sig.ra . Pt_1
Con separata ordinanza di pari data il Tribunale fissava, per la prosecuzione del giudizio di divorzio, l'udienza del 12.11.2025. In data 10.11.2025 si certificava il passaggio in giudicato della sentenza n.104/2025, emessa il 05.03.2025, pubblicata il 07.03.2025, nel procedimento n.5821/2024 V.G.
All'udienza del 12.11.2025 la Sig.ra e il Sig. Parte_1 CP_1 confermavano la volontà di non riconciliarsi e quella di ottenere la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni indicate in ricorso. La procuratrice delle parti insisteva per l'accoglimento del ricorso. Il Presidente tratteneva la causa in decisione. Ritiene il Collegio che la domanda è fondata e merita accoglimento.
Dalla documentazione in atti si evince il passaggio in giudicato della sentenza n.104/2025, emessa il 05.03.2025, pubblicata il 07.03.2025, e l'integrale decorrenza del termine previsto ai sensi dell'art. 3, comma 3, legge n. 898/70. È poi incontroverso che la separazione sia durata ininterrottamente dall'inizio del procedimento;
che non vi è mai stata riconciliazione e che è impossibile la ricostituzione del consorzio matrimoniale essendo venuta meno la comunione morale e spirituale ed avendo le parti dichiarato espressamente di non volersi più riconciliare. Ricorrono, pertanto, i presupposti per dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto tra e , in Parte_1 CP_1
Trento, il 19.05.1990 (atto trascritto al n.75 P.2 S. A, Uff.1, Comune di Trento- anno 1990) alle condizioni concordate tra le parti , condizioni che non trovano ostacolo nella legge
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa domanda, istanza, deduzione ed eccezione così dispone:
Pag. 3 di 4 - dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto tra e , in Trento, il 19.05.1990 (atto trascritto al Parte_1 CP_1
n.75 P.2 S. A, Uff.1, Comune di Trento-anno 1990) alle condizioni concordate tra le parti e riportate nel presente provvedimento;
-dispone, ai sensi dell'art. 10, l. n. 898/70 e succ. mod., che copia autentica della presente sentenza sia trasmessa al competente Ufficiale dello stato civile per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al R.D. n. 1238/1939. Così deciso in Trento nella Camera di Consiglio del 12 novembre 2025
Il Presidente est.
Dott. Luciano Spina
Pag. 4 di 4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Trento
Sezione Civile
N. R.G. 5821/2024 Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati
Dott. Luciano Spina Presidente rel. Dott.ssa Laura Di Bernardi Giudice Dott.ssa Alessandra Tolettini Giudice ha pronunziato la seguente SENTENZA nel procedimento per separazione e divorzio a domanda congiunta instaurato da
, con l'Avv. SONTACCHI SELENE e l'Avv. FILIPPI Parte_1
SILVIA; e
, con l'Avv. SONTACCHI SELENE e l'Avv. FILIPPI CP_1
SILVIA; RICORRENTI con l'intervento del Pubblico Ministero CONCLUSIONI
Le parti concludono come da ricorso congiunto e chiedono la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte. Si dà atto che il PM ha concluso in modo tacito, come da protocollo tra Tribunale e Procura della Repubblica dd. 14.3.2023. FATTO E DIRITTO Premesso che la Sig.ra e il Sig. hanno Parte_1 CP_1 contratto matrimonio concordatario, in Trento, il 19.05.1990 (atto trascritto al n.75 P.2 S. A, Uff.1, Comune di Trento, anno 1990) in costanza del quale sono nati due figli: , il 18.10.1994, ed , il 02.03.1997, entrambi Per_1 Per_2 maggiorenni ed economicamente autosufficienti.
Le parti, con ricorso congiunto depositato il 23.12.2024, esponevano la crisi coniugale dal 2015 e la cessazione della convivenza dal mese di settembre 2024 e, pertanto, presentavano, ai sensi dell'art. 473 bis. n.49 e n. 51 c.p.c., domanda di separazione e di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle seguenti condizioni: I) CON RIFERIMENTO ALLA SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI
1. i coniugi e continueranno a vivere separati nel Parte_1 CP_1 mutuo e reciproco rispetto, con ordine all'Ufficiale di Stato Civile di procedere alle conseguenti annotazioni;
2. il signor si impegna a corrispondere alla IG , a titolo di CP_1 Pt_1 assegno personale di mantenimento, l'importo di euro 350,00= (trecentocinquanta/00) mensili, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici
ISTAT con prima rivalutazione a gennaio 2027. Detto importo verrà corrisposto alla IG a decorrere dal mese di gennaio 2025, entro il giorno 5 di Pt_1 ogni mese tramite bonifico bancario sul conto corrente intestato alla moglie alle seguenti coordinate bancarie [...]. II. CON RIFERIMENTO ALLA CESSAZIONE DEGLI EFFETTI CIVILI DEL
MATRIMONIO previo accertamento del decorso dei termini di legge per la procedibilità della relativa domanda e del passaggio in giudicato della sentenza dichiarativa della separazione personale dei coniugi di cui al precedente punto I), e previa fissazione ex art. 473bis.51 c.p.c. di apposita udienza di comparizione delle parti, o concessione di termine per il deposito di note scritte sostitutive, onde recepire con dichiarazione attuale dei coniugi la loro volontà di non volersi riconciliare e di voler procedere al divorzio alle condizioni che seguono, pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato a Trento, il 19 maggio 1990, tra i signori e con omologazione Parte_1 CP_1 delle seguenti condizioni di divorzio 1. fermi gli impegni assunti dalle parti in sede di separazione, a decorrere dal passaggio in giudicato della sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio, l'importo dovuto dal signor a titolo di contributo al CP_1 mantenimento della IG così come stabilito nelle condizioni di Pt_1 separazione sarà attribuita alla predetta a titolo di assegno divorzile ex art. 5 comma 6 LD. Tale somma sarà oggetto di rivalutazione annuale e automatica secondo gli indici ISTAT con prima rivalutazione secondo quanto stabilito in sede di separazione e continuerà ad essere corrisposta dal signor alla CP_1 IG entro il giorno 5 di ogni mese tramite bonifico bancario sul Pt_1 conto corrente intestato a quest'ultima, alle coordinate bancarie già comunicate dalla predetta.
Pag. 2 di 4
2. con ordine al competente Ufficiale di Stato civile di annotazione delle emanande pronunce sullo stato. Il Tribunale di Trento, con sentenza n.104/2025 del 05.03.2025, pubblicata il 07.03.2025, omologava per ogni effetto di legge le condizioni di separazione concordate dalle parti;
ordinava l'annotazione della sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
nonché ordinava all'INPS di corrispondere direttamente alla IG , a titolo di assegno personale di mantenimento a carico Parte_1 del sig. , l'importo di euro 350,00= (trecentocinquanta/00) mensili, CP_1 da rivalutarsi annualmente secondo indici ISTAT, sulle coordinate bancarie [...] intestate alla stessa sig.ra . Pt_1
Con separata ordinanza di pari data il Tribunale fissava, per la prosecuzione del giudizio di divorzio, l'udienza del 12.11.2025. In data 10.11.2025 si certificava il passaggio in giudicato della sentenza n.104/2025, emessa il 05.03.2025, pubblicata il 07.03.2025, nel procedimento n.5821/2024 V.G.
All'udienza del 12.11.2025 la Sig.ra e il Sig. Parte_1 CP_1 confermavano la volontà di non riconciliarsi e quella di ottenere la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni indicate in ricorso. La procuratrice delle parti insisteva per l'accoglimento del ricorso. Il Presidente tratteneva la causa in decisione. Ritiene il Collegio che la domanda è fondata e merita accoglimento.
Dalla documentazione in atti si evince il passaggio in giudicato della sentenza n.104/2025, emessa il 05.03.2025, pubblicata il 07.03.2025, e l'integrale decorrenza del termine previsto ai sensi dell'art. 3, comma 3, legge n. 898/70. È poi incontroverso che la separazione sia durata ininterrottamente dall'inizio del procedimento;
che non vi è mai stata riconciliazione e che è impossibile la ricostituzione del consorzio matrimoniale essendo venuta meno la comunione morale e spirituale ed avendo le parti dichiarato espressamente di non volersi più riconciliare. Ricorrono, pertanto, i presupposti per dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto tra e , in Parte_1 CP_1
Trento, il 19.05.1990 (atto trascritto al n.75 P.2 S. A, Uff.1, Comune di Trento- anno 1990) alle condizioni concordate tra le parti , condizioni che non trovano ostacolo nella legge
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa domanda, istanza, deduzione ed eccezione così dispone:
Pag. 3 di 4 - dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto tra e , in Trento, il 19.05.1990 (atto trascritto al Parte_1 CP_1
n.75 P.2 S. A, Uff.1, Comune di Trento-anno 1990) alle condizioni concordate tra le parti e riportate nel presente provvedimento;
-dispone, ai sensi dell'art. 10, l. n. 898/70 e succ. mod., che copia autentica della presente sentenza sia trasmessa al competente Ufficiale dello stato civile per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al R.D. n. 1238/1939. Così deciso in Trento nella Camera di Consiglio del 12 novembre 2025
Il Presidente est.
Dott. Luciano Spina
Pag. 4 di 4