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Sentenza 20 gennaio 2025
Sentenza 20 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 20/01/2025, n. 272 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 272 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2025 |
Testo completo
Il giorno 20/01/2025, ore 9:37. davanti al g.o.p. Giuseppa Caraccia, nel processo iscritto al n. 1575/21R. si dà atto che è presente l'Avv. Ferrara per parte attrice e CP_1
Contr l'Avv. Aiello Massimo in sostituzione dell'Avv. Failla per i quali concludono come nei rispettivi atti introduttivi e note conclusive, discutono brevemente la causa e chiedono che venga decisa.
IL G.O.P.
Dopo la camera di consiglio, in cui si è ritirato dopo la trattazione degli altri procedimenti come da odierno ruolo di udienza, alle ore 14:20, riapre il verbale che allega alla sentenza emessa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., di cui, in assenza delle parti, dà lettura.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
Terza Sezione Civile
in composizione monocratica, in persona del giudice onorario, dott.ssa Giuseppa
Caraccia, all'esito della discussione orale, ha pronunciato e pubblicato mediante lettura in udienza del dispositivo e contestuale motivazione, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA
1 nel procedimento iscritto al n. 1575/2021 R.G. del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi
TRA
(C.F. ), nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'Avv. Roberta Ferrara ( giusta Email_1 procura in calce all'atto di citazione
ATTORE
E
, C.F. , in persona del Sindaco pro-tempore, Controparte_3 P.IVA_1 elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura Comunale sita in , Piazza Marina CP_3
n. 39 “Palazzo Rostagno”, rappresentato e difeso dall'Avv. Roberto Saetta
( alermo.it) per procura generale alle liti in notar di Email_2 CP_3 Per_1
del 31.5.2001, rep. n. 62788 CP_3
CONVENUTO
E
P.IVA , in persona Controparte_4 P.IVA_2
del legale rappresentante pro-tempore, con sede in , Piazzetta B. Cairoli, CP_3 rappresentata e difesa dall'Avv. Daniele Failla
( ) giusta procura in calce alla comparsa di Email_3
costituzione
TERZA CHIAMATA IN CAUSA
OGGETTO: risarcimento danni ex art. 2051 e 2043
………………
Il Tribunale, in persona del giudice onorario, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa domanda, eccezione e difesa, così provvede:
➢ condanna il , in persona del Sindaco pro-tempore, al pagamento, Controparte_3 in favore del sig. , della somma di € 15.481,39, oltre interessi legali Parte_1
dalla data della presente pronuncia fino al soddisfo;
➢ rigetta la domanda di manleva avanzata dal nei confronti di Controparte_3
Controparte_4
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➢ condanna il , in persona del pro-tempore, al pagamento Controparte_3 CP_5 delle spese di lite, in favore dell'attore, che vanno liquidate in complessive €
5.347,00 di cui € 270,00 per esborsi ed € 5.077,00 per onorario, oltre al rimborso delle spese forfettarie in misura pari al 15%, IVA e CPA come per legge;
➢ pone a carico del le spese di CTU anticipate da parte attrice Controparte_3
come liquidate in atti;
➢ compensa le spese processuali tra il Controparte_6 Controparte_4
[...]
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, il sig. ha chiesto la Parte_1
condanna, ai sensi degli artt. 2051 e 2043 c.c., del al risarcimento di Controparte_3 tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali, quantificati in € 22.175,40, oltre rivalutazione monetaria e interessi, riportati in seguito al sinistro verificatosi in CP_3
il giorno 12.07.2017, alle ore 17:30 circa.
L'attore ha esposto che quel giorno si trovava a piedi in Largo degli Abeti davanti l'ex cinema , allorché, mentre scendeva i gradini ivi posti per accedere in via Pt_2
OT (all'altezza del civ. n. 1), è caduto rovinosamente per terra a causa del distaccamento di un pezzo del gradino posto davanti lo scivolo per disabili, riportando lesioni per le quali è stato trasportato presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale 'Villa
Sofia di ove gli è stato accertato “trauma distorsivo ginocchio destro con CP_3 lesione muscolo tendinea del quadricipide della coscia destra” e, successivamente, è stato sottoposto ad intervento chirurgico.
Il si è costituito in giudizio eccependo, preliminarmente, il Controparte_3
proprio difetto di legittimazione passiva chiedendo la chiamata in causa di
[...]
al fine di essere manlevato e garantito (in virtù del contratto di Controparte_4 servizio del 06/08/2014 con cui aveva affidato all'Azienda la gestione del “Servizio di
Tutela e Manutenzione della Rete stradale”); nel merito ha rilevato l'infondatezza delle domande avverse e, in subordine, il concorso di colpa dell'attore nella causazione del sinistro chiedendo la riduzione delle pretese risarcitorie ex art. 1227 c.c.
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Con provvedimento del 22.04.2021, è stata autorizzata la predetta chiamata della la quale, nel costituirsi in giudizio, preliminarmente, ha eccepito il proprio CP_2
difetto di legittimazione passiva per estraneità ai fatti di causa;
ha chiesto il rigetto delle domande formulate dal e dall'attore nei propri confronti e, in Controparte_3 subordine, ha rilevato il concorso di colpa di quest'ultimo contestando l'entità delle pretese risarcitorie avanzate in quanto sproporzionate.
Espletata l'istruttoria mediante prova per testi e C.T.U. medico-legale, la causa è stata rinviata, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., all'udienza del 03/07/2025 e, poi anticipata all'udienza del 20.01.2025.
……………
Preliminarmente, va rigettata l'eccezione di difetto di legittimazione passiva del secondo cui l'affidamento a del servizio di Controparte_3 CP_4
manutenzione e sorveglianza della rete viaria comunale del 6 agosto 2014, lo priverebbe di legittimazione passiva rispetto alle pretese risarcitorie attrici.
Nella fattispecie, il soggetto preposto all'attività di vigilanza e controllo è il
[...]
in qualità di proprietario della rete stradale cittadina CP_3
In proposito, va precisato che la Suprema Corte ha espressamente chiarito
“L'affidamento della manutenzione stradale in appalto alle singole imprese non sottrae la sorveglianza ed il controllo al per assegnarli all'impresa appaltatrice, che CP_3
così risponde direttamente in caso d'inadempimento. Infatti, il contratto d'appalto per la manutenzione delle strade di parte del territorio comunale costituisce soltanto lo strumento tecnico-giuridico per la realizzazione in concreto del compito istituzionale, proprio dell'ente territoriale, di provvedere alla manutenzione, gestione e pulizia delle strade di sua proprietà ai sensi dell'art. 14 C.d.S. vigente, per cui deve ritenersi che
l'esistenza di tale contratto di appalto non vale affatto ad escludere la responsabilità del committente nei confronti degli utenti delle singole strade ai sensi dell'art. CP_3
2051 c.c.” (cfr. Cass. 19/02/2013 n.4039; Cass. civ. 23/01/2009 n. 1691).
In definitiva, l'ente comunale è tenuto all'esercizio del controllo, in qualità di custode, delle strade della città sicché, a prescindere dalla responsabilità eventualmente imputabile ad altri titoli a soggetti terzi, deve comunque rispondere dei danni subìti dal
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danneggiato in virtù della relazione qualificata con la res, in base al disposto normativo di cui all'art. 2051 c.c.
L'amministrazione, in ogni caso, non ha provato che, in forza del contratto di servizio, la custodia della cosa, sia dal punto vista materiale che giuridico, era stata, con pieni Contr poteri discrezionali e con i correlativi mezzi economici, trasferita a anzi, dalla lettura delle clausole contrattuali (v. art. 12) emerge proprio il contrario, cioè che l'amministrazione comunale, per garantire l'adempimento degli obblighi assunti da Contr per lo svolgimento dei servizi pubblici affidati, ha assoggettato tali attività al controllo del Settore comunale competente o di struttura all'uopo individuata
Risulta, pertanto, priva di consistenza la difesa formulata dal Controparte_3
secondo cui la legittimazione passiva in ordine alla domanda risarcitoria attrice spetterebbe unicamente a CP_4
…………
In punto di diritto, va evidenziato che, secondo la regola generale del processo, sancito dall'art. 2697 c.c. applicabile anche nel caso di responsabilità della pubblica amministrazione, è onere del danneggiato fornire la prova della verificazione dell'evento dannoso e del nesso causale tra il danno ed il bene di pertinenza della p.a. e ciò sia quando si richieda l'applicabilità della disposizione dell'art. 2051 c.c. ovvero di quella dell'art. 2043 c.c.
In particolare, in presenza di un fatto storico qualificabile come illecito ai sensi dell'art. 2043 c.c., il danneggiato è tenuto a provare la riconducibilità dell'evento all'esistenza di una situazione insidiosa caratterizzata dal doppio requisito della non visibilità oggettiva e della non prevedibilità subiettiva del pericolo (cfr. Cass.
26/04/2013 n. 10096 e Cass. 5/08/2010 n. 18204).
Allorquando, invece, viene invocata la responsabilità ex art. 2051 c.c., il danneggiato deve dimostrare che il fatto lesivo si sia prodotto nell'ambito del dinamismo connaturale del bene o per l'insorgenza in esso di un processo dannoso, ancorché provocato da elementi esterni, e che la cosa, pur combinandosi con l'elemento esterno, costituisca la causa o la concausa del danno (cfr. tra le tante, Cass. 13/01/2015 n. 295 e Cass.
13/07/2011 n. 15389).
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“La responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia è oggettivamente configurabile qualora la cosa custodita sia di per sé idonea a sprigionare un'energia o una dinamica interna alla sua struttura, tale da provocare il danno;
qualora, invece, si tratti di una cosa di per sé statica ed inerte e richieda che l'agire umano, e in particolare quello del danneggiato, si unisca al modo di essere della cosa, per la prova del nesso causale occorre dimostrare che lo stato dei luoghi presenti peculiarità tali da renderne potenzialmente dannosa la normale utilizzazione” (cfr. Cass. 21/06/2016 n.
12744).
Il custode per escludere la sua responsabilità deve, invece, offrire la prova del cd.
“caso fortuito”, ovvero dell'esistenza di un fattore estraneo alla sua sfera di custodia, avente, per i suoi caratteri di imprevedibilità ed assoluta eccezionalità, un'efficacia causale tale da interrompere del tutto il nesso eziologico tra cosa ed evento (cfr. Cass.
21/10/2022 n. 31106; Cass. 21/02/2017 n. 4390; Cass. 26/05/2014, n. 11661; Cass.
13/03/2013 n. 6306).
Con riferimento alla responsabilità della P.A. sui beni di sua proprietà, va ricordato che l'ente proprietario o manutentore di una strada aperta al pubblico transito si presume responsabile, ai sensi dell'art. 2051 c.c., dei sinistri causati dalla particolare conformazione della strada o delle sue pertinenze.
Tale responsabilità, come sopra detto, è esclusa quando l'amministrazione dimostri che l'evento è stato determinato da una causa estrinseca ed estemporanea creata da terzi
(che può consistere in una alterazione dello stato dei luoghi non conoscibile né tempestivamente eliminabile o segnalabile ai conducenti nemmeno con la più diligente attività di manutenzione) o dalla condotta della stessa vittima (qualora ometta le normali cautele esigibili in situazioni analoghe) che abbia determinato l'interruzione del nesso eziologico tra lo stesso bene in custodia ed il danno (cfr. Cass. 20/11/2020 n. 26524;
Cass. 30/10/2018 n. 27724; Cass. 19/03/2018 n. 67035).
In altri termini “La responsabilità civile della P.A. di cui all'art. 2051 c.c. opera anche in relazione alle strade comunali, con riguardo, tuttavia, alla causa concreta del danno, rimanendo gli enti locali liberati dalla responsabilità suddetta ove dimostrino che l'evento sia stato determinato da cause estrinseche ed estemporanee create da terzi,
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non conoscibili né eliminabili con immediatezza, neppure con la più diligente attività di manutenzione, ovvero da una situazione la quale imponga di qualificare come fortuito il fattore di pericolo, avendo esso esplicato la sua potenzialità offensiva prima che fosse ragionevolmente esigibile l'intervento riparatore dell'ente custode” (cfr. Cass.
18/06/2019 n. 16295; Cass. 19/03/2018 n. 6703; Cass. 08/05/2015 n. 9323).
Ciò posto, in merito alla dinamica dell'infortunio per cui è causa deve ritenersi che l'attore abbia ottemperato al suddetto onere probatorio alla luce delle deposizioni dei testi, sig.ri e , da considerarsi attendibili in quanto Testimone_1 Testimone_2 hanno assistito all'evento dannoso, non risultano legati da rapporti di parentela o dipendenza con le parti e le dichiarazioni dagli stessi rese sono precise e non contraddittorie con le altre risultanze probatorie.
Invero, i testi hanno confermato tutti i capitoli articolati in citazione ovvero che in data 12/07/2017, alle ore 17.30 circa, hanno visto cadere l'attore mentre stava scendendo i gradini posti davanti uno scivolo per disabili all'altezza del civico 1 di via
OT e che la caduta è stata causata dal distacco di un pezzo del gradino;
hanno riferito che è stato necessario l'intervento del 118 e che l'attore lamentava dolore toccandosi “un ginocchio e la gamba”; inoltre, hanno riconosciuto il luogo del sinistro nelle foto che sono state loro mostrate.
In particolare, il teste ha poi precisato: “...le scale su cui stava scendendo Tes_1
l'attore, provenendo da via OT verso via Libertà, si trovavano a destra ed io ero sul lato opposto della carreggiata a circa 8 metri di distanza dal punto dell'occorso. Aggiungo che il gradino per buona parte era rotto anche se non so indicare se si è rotto mentre il sig. stava scendendo le scale, ho visto che in quel Pt_1 punto c'era del terriccio e pietre…ricordo che dopo la caduta il sig. è andato a Pt_1
finire sul marciapiedi vicino uno scivolo per disabili ed è rimasto là impossibilitato a muoversi…lo stato del luogo ritratto nelle foto corrisponde a quello dell'epoca del sinistro, il gradino su cui è caduto l'attore interessava il lato sinistro, scendendo, della scala. Aggiungo che sui gradini vi era anche del fogliame e terra” (cfr. verbale udienza
03/11/2022).
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Il teste ha aggiunto: “…mi trovavo dietro l'attore a circa due metri di Tes_2 distanza…il gradino si è sgretolato nel momento in cui il ha messo il piede sullo Pt_1 stesso” (cfr. verbale udienza 16.01.2023).
Dalla relazione redatta dal consulente tecnico d'ufficio è poi desumibile la compatibilità eziologica tra il predetto incidente e le lesioni lamentate nell'atto introduttivo: “I postumi riscontrati sono riconducibili all'infortunio de quo…” (cfr. relazione CTU dott.ssa ). Persona_2
È stata, pertanto, raggiunta la prova dell'evento di danno e della sua riconducibilità
CP_ causale ad un bene di proprietà dell' convenuto che nell'occasione si presentava in condizioni tali da rappresentare un pericolo per l'utenza a causa della presenza del dissesto della scalinata, non segnalato e non visibile.
“In tema di responsabilità dell'Ente proprietario della strada da danno cagionato al pedone caduto in una buca a causa di una sua condotta negligente, è sempre onere della Pubblica Amministrazione dimostrare, da un lato, di essersi attivata per evitare le situazioni di pericolo ai fruitori della strada;
dall'altro lato, che il comportamento colposo della vittima, avendo i caratteri della imprevedibilità e della inevitabilità, poteva assurgere a caso fortuito ed escludere la responsabilità ex art. 2051 c.c.” (cfr.
Cass. 20/11/2020 n. 26524).
Nella fattispecie, l'amministrazione convenuta per escludere la sua totale responsabilità avrebbe dovuto provare che l'anomalia del marciapiede non era circostanza conoscibile o tempestivamente eliminabile o segnalabile ai passanti.
Tale prova non è stata fornita.
È pur vero che, secondo quanto ha riferito uno dei testi, il gradino si è sgretolato nel momento in cui il ha messo il piede sullo stesso ma, dalla documentazione Pt_1
fotografica in atti, si evince uno stato di degrado della scalinata risalente sicuramente negli anni, atteso che i gradini sono in larga parte smussati e spizzicati nei bordi e presentano evidenti crepe;
dunque, costituivano uno stato di pericolo già da tempo.
L'amministrazione proprietaria della strada non ha dimostrato, neanche, l'intervento, nel processo causale di verificazione dell'infortunio, di alcun fattore estraneo al bene di
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sua proprietà avente i caratteri del “caso fortuito” idoneo ad escludere la responsabilità del custode.
Ciò detto, va osservato che nelle pronunce più recenti della Suprema Corte, i giudici di legittimità hanno affermato che " In tema di responsabilità civile per i danni cagionati da cose in custodia, ove sia dedotta la responsabilità del custode per la caduta di un pedone in corrispondenza della sconnessione o buca di un marciapiede,
l'accertamento della responsabilità deve essere condotto ai sensi dell'art. 2051 c.c. e non risulta predicabile la ricorrenza del caso fortuito a fronte del mero accertamento di una condotta colposa della vittima (la quale potrà invece assumere rilevanza, ai fini della riduzione o dell'esclusione del risarcimento, ai sensi dell'art. 1227, comma 1 o 2
c.c.), richiedendosi, per l'integrazione del fortuito, che detta condotta presenti anche caratteri di imprevedibilità ed eccezionalità tali da interrompere il nesso causale tra la cosa in custodia e il danno” (cfr. Cass.16/02/2021 n. 4035).
Invero, la visibilità e la riconoscibilità del pericolo non sono idonee ad escludere la responsabilità dell'amministrazione ex art. 2051 c.c., non integrando l'estremo del caso fortuito, trattandosi semmai di elementi da valutare ai fini di un eventuale concorso di colpa del fatto del danneggiato ex art. 1227 c.c.
“Stante la natura oggettiva della responsabilità da cose in custodia di cui all'art.
2051 c.c., la condotta del danneggiato rileva solo nella misura in cui costituisca un caso fortuito, con caratteri tali da costituire essa la causa del danno. Cosicché in caso di interazione tra la cosa e la condotta del danneggiato, quest'ultima affinché sia idonea ad escludere totalmente l'oggettività della responsabilità della cosa deve essere imprevedibile e non prevenibile tanto da essere causa stessa del danno. Tale situazione non può ritenersi ricorrente in caso di caduta del pedone in una buca stradale, in quanto l'evento caduta non è imprevedibile ed imprevenibile rispetto ad una buca del manto stradale” (cfr. Cass. 16/12/2022 n. 36901; Cass. SSUU 30/06/2022 n. 20943).
Ne consegue che, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel
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dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso (cfr. Cass. 12/11/2020 n.
25460; Cass. 03/04/2019 n. 9315).
La diligenza del comportamento dell'utente del bene demaniale va valutata anche in relazione all'affidamento che era ragionevole porre nell'utilizzo ordinario di quel bene con riguardo alle specifiche condizioni di luogo e di tempo.
Nel caso in esame non si rinviene alcuna prova che possa far presumere un comportamento colposo, neppure parziale, dell'attore atteso che le concrete modalità di accadimento dell'evento dannoso inducono a ritenere che questi non potesse in alcuno modo evitare l'accaduto.
Infatti, pur se l'infortunio si è verificato in un pomeriggio di piena estate, quindi in presenza di condizioni di ottima visibilità, la caduta è stata provocata dallo sgretolamento di una parte del gradino proprio mentre l'attore ha posto il piede sullo stesso e, quindi, l'anomalia non era avvistabile ed evitabile neanche con l'utilizzo della normale diligenza e prudenza che si richiede all'utente della strada di uso pubblico ed il danneggiato non era in grado di prevenire l'accaduto.
Alla luce delle superiori considerazioni, la domanda dell'attore va accolta ed il va condannato a risarcire i danni dallo stesso sofferti in Controparte_3
conseguenza del sinistro.
………………
Per quanto concerne la quantificazione dei danni risarcibili all'attore, va precisato che le SSUU della Suprema Corte con le sentenze nn. 26972, 26973, 26974 e 26975 del
2008 hanno affermato il principio secondo cui il danno biologico, quale lesione del diritto inviolabile alla salute (art. 32 Cost.), va ricondotto nell'alveo del danno non patrimoniale di cui all'art. 2059 c.c. ed ha una portata tendenzialmente onnicomprensiva.
Conseguentemente nella nozione di danno biologico sono compresi i pregiudizi attinenti ai profili dinamico-relazionali della vita del soggetto danneggiato nonché ogni aspetto concernente la sofferenza morale conseguente all'evento lesivo.
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“Il danno biologico (cioè la lesione della salute), quello morale (cioè la sofferenza interiore) e quello dinamico-relazionale (altrimenti definibile "esistenziale", e consistente nel peggioramento delle condizioni di vita quotidiane, risarcibile nel caso in cui l'illecito abbia violato diritti fondamentali della persona) costituiscono pregiudizi non patrimoniali ontologicamente diversi e tutti risarcibili;
né tale conclusione contrasta col principio di unitarietà del danno non patrimoniale, sancito dalla sentenza
n. 26972 del 2008 delle sezioni unite della Corte di cassazione, giacché quel principio impone una liquidazione unitaria del danno, ma non una considerazione atomistica dei suoi effetti “ (Cass. 20/05/2016 n. 10414).
Va evidenziato che il Supremo Collegio ha affermano che la voce di danno morale, sostanziandosi in uno stato d'animo di sofferenza interiore, è autonoma e non assimilabile al danno biologico stricto sensu, in quanto sofferenza interiore e non relazionale e, perciò, meritevole di un compenso aggiuntivo rispetto a quello tabellare, al di là anche della personalizzazione prevista per gli aspetti dinamici compromessi.
Pertanto, la Corte ha precisato che, qualora non sia accertata tale sofferenza, nell'applicare le tabelle si dovrà considerare la sola voce del danno biologico senza applicare l'aumento automatico previso dalle tabelle stesse (cfr. Cass. 10/11/2020 n.
25164; Cass. 27.03.2018 n. 7513; Cass. n. 910/2018; Cass. n. 28989/2019).
Il danno morale va, quindi, liquidato qualora la menomazione accertata incida in maniera rilevante su specifici aspetti dinamico- relazionali personali documentati e obiettivamente accertati.
In altre parole, deve farsi rientrare nel danno biologico la lesione temporanea o permanente all'integrità psico-fisica della persona suscettibile di accertamento medico- legale, che esplica anche un'incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato, al fine di considerare la componente morale da lesione dell'integrità. Così componendo il punto percentuale riferito alle tabelle nazionali con il danno alla salute, personalizzato a seconda dell'impatto di questo sulla psiche del danneggiato.
Nel caso in cui manchi la prova della sofferenza del danno morale, da valutarsi sempre in concreto, il quantum risarcitorio deve essere ridotto della relativa voce, ossia limitato
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al valore del solo danno biologico e, ove provato, a quello, in quest'ultimo ricompreso, del dinamico – relazionale (cfr. Cass. 10/11/2020 n. 25164).
Va evidenziato, inoltre, che “L'accertamento e la liquidazione del danno morale
(sofferenza interiore) non deve essere confuso con il differente criterio di
"personalizzazione" del danno biologico : ipotesi che ricorre esclusivamente nel caso in cui il criterio tabellare di valutazione del danno biologico - destinato alla riparazione delle conseguenze "ordinarie" inerenti ai pregiudizi che qualunque vittima di lesioni analoghe normalmente subirebbe - non appare esaustivo a compensare idoneamente la perdita della capacità dinamico-relazionale essendo emerse dalle risultanze istruttorie
"specifiche circostanze di fatto, peculiari al caso sottoposto ad esame, legate all'irripetibile singolarità dell'esperienza di vita individuale... di per sé tali da presentare obiettive e riconoscibili ragioni di apprezzamento" (cfr. Corte cass. Sez. 3 -,
Sentenza n. 2788 del 31/01/2019): si tratta pertanto di circostanze peculiari che, qualificando in modo assolutamente non comune il vissuto del soggetto, vengono ad incidere -incrementandone la perdita- sulla capacità biologica, risultando dunque la
"personalizzazione" del tutto estranea all'autonoma voce di danno inerente la sofferenza interiore (danno morale)” (cfr. Cass. 26/05/2020 n. 9865).
In altre parole, la personalizzazione del danno deve mettere in evidenza le circostanze eccezionali e specifiche che caratterizzano il caso concreto, così che la valutazione dello stesso tenga conto non solo del danno che astrattamente ci si attende quale conseguenza di un dato evento lesivo, bensì anche del particolare nocumento che la persona del danneggiato concretamente può soffrire.
Per la Suprema Corte non può essere accordata alcuna personalizzazione del danno con conseguente aumento (o diminuzione) del valore tabellare di ristoro se non quando questa guardi esclusivamente alle specificità del caso concreto.
Alla luce delle superiori considerazioni è evidente che il risarcimento del danno alla persona deve essere integrale e quindi dovrà essere il giudice a procedere ad un'adeguata personalizzazione del danno non patrimoniale, valutando nella loro effettiva consistenza le sofferenze fisiche e psichiche patite dal soggetto leso onde pervenire al complessivo ristoro del danno.
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Orbene, nella liquidazione di tale voce di danno, avente natura essenzialmente equitativa e l'equità deve essere intesa come parità di trattamento, va applicato il criterio del cosiddetto “punto tabellare”, in base al quale l'ammontare del danno viene calcolato in relazione all'età della parte lesa ed al grado di invalidità.
Nella fattispecie, le lesioni riportate dall'attore nell'occorso (Trauma distorsivo ginocchio dx con lesione muscolo tendineo del quadricipite coscia dx...lesione muscolare del muscolo retto femorale) hanno provocato una inabilità temporanea assoluta delle attitudini del soggetto di 3 giorni, una inabilità temporanea delle attitudini del soggetto al 75% di 51 giorni, una inabilità temporanea delle attitudini del soggetto al 50% di 20 giorni, una inabilità temporanea delle attitudini del soggetto al 25% di 30 giorni ed, infine, un danno biologico permanente pari al 4% dell'integrità psico-fisica totale, come accertato in modo esaustivo dal C.T.U, le cui argomentazioni vanno condivise sia con riferimento alle conclusioni che alle considerazioni cliniche relative ai dati rilevati;
argomentazioni coerenti ed immuni da errori logici e scientifici, atte a renderle attendibili e rilevanti (cfr. relazione della C.T.U., dott.ssa ). Persona_2
Pertanto, in base al parametro di riferimento rappresentato dalle tabelle elaborate dal
Tribunale di Milano per l'anno 2024 (il cui utilizzo, per tutti i postumi non connessi alla circolazione stradale, è stato generalizzato da Cass. 22/11/2023 n. 32373; Cass.
7/7/2011 n. 12408; Cass. 30/6/2011 n. 14402), parte attrice ha subito un danno non patrimoniale di carattere permanente che, tenuto conto della invalidità del 4% e dell'età dello stesso all'epoca del sinistro (46 anni), va quantificato in € 6.411,00 secondo i valori attuali, utilizzando il “valore punto” di € 2.068,15 (considerato l'aumento del
25% per il danno morale).
Infatti, va riconosciuto il danno morale stante le sofferenze patite a seguito del lungo utilizzo delle stampelle prima del carico graduale sulla gamba.
Non va applicato alcun aumento per la personalizzazione del danno, in assenza di allegazioni in ordine a condizioni soggettive specifiche dell'attore che fuoriescono dalle conseguenze ordinariamente riconducibili al grado di invalidità accertato.
Con riferimento al periodo di inabilità temporanea assoluta e parziale, così come accertato dal C.T.U., va riconosciuta – sempre sulla scorta delle tabelle milanesi – la
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somma di € 115,00 al giorno, per un totale di € 6.756,25
(345,00+4.398,75+1.150,00+862,50) in valori attuali.
Va riconosciuta all'attore la somma di € 817,50 per spese mediche documentate.
Ebbene, l'importo complessivo dovuto all'attore per danno non patrimoniale ammonta ad € 13.167,25 ed € 817,50 per danno patrimoniale.
Considerato, però, che i danni liquidati per il danno non patrimoniale sono espressi in valuta attuale e per il danno patrimoniale in valuta dell'epoca d'insorgenza, appare necessario equalizzare i calcoli sia al fine di stabilire quale sia la somma risarcitoria concreta al momento della decisione sia al fine di conteggiare correttamente gli interessi.
Per tale ragione è necessaria una “devalutazione” nominale delle voci liquidate in valuta attuale, rapportandole all'equivalente della data in cui è sorto il danno e poi procedere alla rivalutazione applicando gli interessi da “ritardato pagamento” o interessi compensativi (cioè l'ulteriore e diverso danno rappresentato dalla mancata disponibilità della somma dovuta provocata dal ritardo con cui viene liquidato al danneggiato l'equivalente in denaro del bene leso) sulla “somma capitale” originaria rivalutata di anno in anno, conformemente al noto principio enunciato dalle SSUU della Cassazione con sentenza 17/02/1995 n. 1712.
Sulla scorta di tali dati, all'attrice spetta la somma complessiva, espressa in valore attuale ed interessi calcolati ad oggi, di € 15.481,39 (di cui € 1.342,13 per interessi), il tutto oltre gli interessi legali dalla data della presente sentenza fino al soddisfo.
……….. Contr
Ciò detto, occorre rilevare che anche la società è, almeno in linea teorica, legittimata passivamente.
Invero, il fatto che il permanga comunque in una posizione di vigilanza, CP_3
Contr responsabilità e controllo concorrente sulla rete viaria, non esime da eventuali responsabilità nei confronti di terzi per fatti colposi derivanti dalla propria attività.
Al riguardo, il contratto di Servizio del 6/08/2014 con cui il ha affidato alla CP_3 il compito di custodire, manutenere e sorvegliare le strade, all'art. 11 recita che CP_4
Cont
“La società , espleterà il servizio di sorveglianza e monitoraggio, emergenza,
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pronto intervento e manutenzione ordinaria e straordinaria della rete stradale e dei marciapiedi di proprietà del aperti al transito e/o veicolare, Controparte_3 secondo le modalità descritte negli allegati tecnici”.
È in sintesi evidente che se è vero che il non ha trasferito la titolarità e/o il CP_3
controllo esclusivo alla questa deve ritenersi responsabile per la mancata CP_2
manutenzione (quanto meno nei rapporti interni), atteso che tale compito rientra specificamente tra quelli oggetto della convenzione.
Nel caso in esame, La RAP ha eccepito che il luogo dell'evento dannoso non rientrerebbe tra i beni oggetto di manutenzione della società e, comunque, ha evidenziato che il citato contratto di servizio non la onera dalla indiscriminata manutenzione di tutta la rete stradale comunale ma solo, alle condizioni e nei limiti di estensione viaria e pedonale previsti dal menzionato art. 11 del contratto, di quelle strade e marciapiedi inseriti nel programma di manutenzione che annualmente le parti si sono reciprocamente impegnate a realizzare.
“...Sarà cura della pubblica amministrazione fornire, alla sottoscrizione del presente contratto, l'elenco delle strade e marciapiedi pubblici oggetto di sorveglianza e monitoraggio provvedendo annualmente all'aggiornamento.
La società si impegna ad eseguire la manutenzione delle sedi stradali e pedonali CP_2
atte a garantire una funzionalità in sicurezza sino alla concorrenza delle seguenti quantità:
400.000 mq/anno per sedi viarie in clb;
30.000 mq/anno per le sedi pedonali in cls o similari.
Il programma degli interventi estesi sarà concordato annualmente con la pubblica amministrazione sulla base della relazione che la R.A.P. si impegna a consegnare annualmente sulla scorta delle elaborazioni derivanti dal servizio di monitoraggio in funzione dei gradi di ammaloramento rilevati e ritenuti pericolosi per la pubblica incolumità...”.
Sennonché, di tale programmata attività contrattuale di manutenzione nell'anno 2017
e, in particolare, dell'inserimento al suo interno della manutenzione della scalinata della
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Villa Comunale di Largo degli Abeti, ove si è verificato il sinistro, non v'è traccia in atti.
Il avrebbe dovuto produrre il predetto elenco, essendo lo stesso funzionale ad CP_3 identificare l'oggetto dell'obbligazione dedotta nel titolo contrattuale, al fine di provare che il luogo teatro dell'evento lesivo rientrava fra quelli per i quali sussisteva l'obbligo di di curare la manutenzione, in particolare a seguito della contestazione CP_4
operata dalla società terza chiamata.
Inoltre, va osservato che l'art. 11 del predetto contratto di servizio prevede che “….
In caso di pericolo immediato e/o potenziale per la pubblica incolumità, la società assicurerà il servizio a richiesta di emergenza e pronto intervento per il ripristino di inefficienze strutturali sulle sedi stradali e sui marciapiedi, previa segnalazione proveniente dal Corpo di Polizia Municipale, ovvero entro 24 ore dal ricevimento di tutte le altre segnalazioni ...”.
Appare evidente che, in base a tale pattuizione, ha l'obbligo contrattuale di CP_2
intervenire, entro le 24,00 ore, solo a seguito di ricezione di specifica richiesta da parte della Polizia Municipale o di altra diversa segnalazione ma, nella specie, tale intervento pare non sia stato richiesto o comunque non risulta agli atti.
Ne consegue che la domanda di manleva dell'amministrazione va disattesa in quanto va escluso un qualsivoglia inadempimento contrattuale da parte di la quale CP_4
potrà essere tenuta a rispondere degli infortuni da insidia stradale e manlevare il degli stessi esclusivamente in ordine a quei fatti lesivi causati da insidie CP_3
imputabili ad inadempimento della propria precitata attività annuale di manutenzione programmata della rete stradale e pedonale della Città.
………..
In ultimo, in base al principio della soccombenza, l'amministrazione convenuta va condannata al pagamento, in favore dell'attore delle spese di lite ivi comprese le spese per la CTU come liquidata in atti.
La quantificazione di tali spese, come specificate in dispositivo, va effettuata sulla base dei parametri introdotti dal DM Giustizia n. 55/14, come modificato dal D.M. n.
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147/22, facendo riferimento ai valori medi della tabella n. 2 per le cause di valore da €
5.200,01 fino a € 26.000,00.
Nei rapporti tra il e la le spese di lite vanno Controparte_3 CP_4
compensate.
Così deciso in Palermo, 20 gennaio 2025
Il Giudice
Dott.ssa Giuseppa Caraccia
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