Articolo 8 della Legge 16 dicembre 1985, n. 752
Articolo 7Articolo 9
Versione
5 gennaio 1986
Art. 8.
La lavorazione del tartufo, per la conservazione e la successiva vendita, puo' essere effettuata:
1) dalle ditte iscritte alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, nel settore delle industrie produttrici di conserve alimentari, e soltanto per le specie indicate nell'allegato 2;
2) dai consorzi indicati nell'articolo 4;
3) da cooperative di conservazione e commercializzazione del tartufo.
Entrata in vigore il 5 gennaio 1986