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Sentenza 16 maggio 2025
Sentenza 16 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verbania, sentenza 16/05/2025, n. 179 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verbania |
| Numero : | 179 |
| Data del deposito : | 16 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1260/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Verbania
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Monica BARCO Presidente dott. Claudio MICHELUCCI Giudice dott.ssa Maria Cristina PERSICO Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1260/2024 promossa da:
(C.F. ) rappresentato e Parte_1 C.F._1
difeso dall'avv. Gaetano lombardo presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Arona, c.so
Liberazione, 18, giusta procura in calce al ricorso;
RICORRENTE contro
(C.F. ) rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_1 C.F._2
Barbara Pizzi presso il cui studio è elettivamente domiciliata in n Arona, c.so Liberazione, 18, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione;
RESISTENTE
e con l'intervento del PM
Oggetto: revisione delle condizioni di divorzio
CONCLUSIONI CONGIUNTE
“a) Affido condiviso della figlia in capo ai genitori, con Persona_1
collocazione prevalente della stessa presso la residenza del padre;
b) Diritto di visita madre – figlia compatibilmente con le esigenze della figlia e della di lei madre;
pagina 1 di 3 c) Contributo al mantenimento ordinario indiretto a carico della madre con versamento al Signor entro la data del 10 di ogni mese, dell'importo di € 200,00 annualmente Parte_1
rivalutabile secondo gli indici Istat, con previsione che le spese straordinarie scolastiche mediche secondo il protocollo della Corte di Appello di Torino, sono a carico esclusivo del solo padre, che percepirà in via esclusiva l'assegno unico
d) Impegno della Signora ad esito del soddisfo del contratto di mutuo di Parte_2
provvedere ad integrare assegno mensile di cui al punto c) in ragione del 20% del valore del detto contributo, in tale momento vigente
e) Per quanto non disposto dal presente accordo le parti si riportano alle precedenti condizioni di divorzio di cui alla sentenza n. 257/2016 di Codesto Ill.mo Tribunale
Spese di lite compensate”.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le odierne parti in causa hanno divorziato alle condizioni concordate e recepite dalla sentenza dell'intestato ufficio n. 257/2016, pubblicata il 28.4.2016 (doc. 2 ric.).
Il ricorrente ha adito il tribunale per ottenere la modifica della citata decisione sull'assunto della stabile collocazione della figlia nata il [...], presso di sé, con la conseguente Persona_1
necessità della previsione di un contributo in suo favore da porre a carico della madre.
La resistente, costituitasi in giudizio, ha dato atto di avere raggiunto, medio tempore, un accordo con la controparte, trasfuso nelle conclusioni congiunte.
Il tribunale, pertanto, non può che prendere atto, fermo l'affido condiviso ad entrambi i genitori della figlia minore, della stabile collocazione della stessa presso il padre;
l'età della figlia, inoltre, prossima alla maggiore età, importa che il diritto di visita madre-figlia vada rimesso alla sua volontà; a favore del padre, collocatario della figlia minore, poi, va disposto che la resistente versi, quale contributo perequativo al suo mantenimento, la somma concordata di € 200,00 mensili, annualmente rivalutabile secondo gli indici Istat;
il padre si farà carico in via esclusiva delle spese straordinarie scolastiche mediche secondo il protocollo della Corte di Appello di Torino e l'assegno unico sarà percepito dal medesimo in via esclusiva.
Va, infine, dato atto che la resistente si è impegnata, ad esito del soddisfo del contratto di mutuo di provvedere ad integrare assegno mensile di cui al punto c) in ragione del 20% del valore del detto contributo, in tale momento vigente.
Spese processuali compensate (come da conclusioni congiunte).
P.Q.M.
pagina 2 di 3 Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
a parziale modifica della sentenza del tribunale di Verbania n. 257/2016, pubblicata il 28.4.2016, immutate le ulteriori statuizioni:
- dispone che la figlia minore sia stabilmente collocata presso il padre;
- dispone che la figlia minore incontri e stia con la madre secondo la sua volontà;
- pone a carico della madre, quale assegno di mantenimento della figlia, la somma mensile di €
200,00, annualmente rivalutabile secondo gli indici Istat;
il padre si farà carico in via esclusiva delle spese straordinarie scolastiche mediche secondo il protocollo della Corte di Appello di
Torino;
- dispone che l'assegno unico venga percepito per intero dal padre.
Spese di lite compensate.
Così deciso in Verbania il 12.5.2025
Il Giudice rel. dott.ssa Maria Cristina PERSICO
Il Presidente dott.ssa Monica BARCO
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Verbania
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Monica BARCO Presidente dott. Claudio MICHELUCCI Giudice dott.ssa Maria Cristina PERSICO Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1260/2024 promossa da:
(C.F. ) rappresentato e Parte_1 C.F._1
difeso dall'avv. Gaetano lombardo presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Arona, c.so
Liberazione, 18, giusta procura in calce al ricorso;
RICORRENTE contro
(C.F. ) rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_1 C.F._2
Barbara Pizzi presso il cui studio è elettivamente domiciliata in n Arona, c.so Liberazione, 18, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione;
RESISTENTE
e con l'intervento del PM
Oggetto: revisione delle condizioni di divorzio
CONCLUSIONI CONGIUNTE
“a) Affido condiviso della figlia in capo ai genitori, con Persona_1
collocazione prevalente della stessa presso la residenza del padre;
b) Diritto di visita madre – figlia compatibilmente con le esigenze della figlia e della di lei madre;
pagina 1 di 3 c) Contributo al mantenimento ordinario indiretto a carico della madre con versamento al Signor entro la data del 10 di ogni mese, dell'importo di € 200,00 annualmente Parte_1
rivalutabile secondo gli indici Istat, con previsione che le spese straordinarie scolastiche mediche secondo il protocollo della Corte di Appello di Torino, sono a carico esclusivo del solo padre, che percepirà in via esclusiva l'assegno unico
d) Impegno della Signora ad esito del soddisfo del contratto di mutuo di Parte_2
provvedere ad integrare assegno mensile di cui al punto c) in ragione del 20% del valore del detto contributo, in tale momento vigente
e) Per quanto non disposto dal presente accordo le parti si riportano alle precedenti condizioni di divorzio di cui alla sentenza n. 257/2016 di Codesto Ill.mo Tribunale
Spese di lite compensate”.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le odierne parti in causa hanno divorziato alle condizioni concordate e recepite dalla sentenza dell'intestato ufficio n. 257/2016, pubblicata il 28.4.2016 (doc. 2 ric.).
Il ricorrente ha adito il tribunale per ottenere la modifica della citata decisione sull'assunto della stabile collocazione della figlia nata il [...], presso di sé, con la conseguente Persona_1
necessità della previsione di un contributo in suo favore da porre a carico della madre.
La resistente, costituitasi in giudizio, ha dato atto di avere raggiunto, medio tempore, un accordo con la controparte, trasfuso nelle conclusioni congiunte.
Il tribunale, pertanto, non può che prendere atto, fermo l'affido condiviso ad entrambi i genitori della figlia minore, della stabile collocazione della stessa presso il padre;
l'età della figlia, inoltre, prossima alla maggiore età, importa che il diritto di visita madre-figlia vada rimesso alla sua volontà; a favore del padre, collocatario della figlia minore, poi, va disposto che la resistente versi, quale contributo perequativo al suo mantenimento, la somma concordata di € 200,00 mensili, annualmente rivalutabile secondo gli indici Istat;
il padre si farà carico in via esclusiva delle spese straordinarie scolastiche mediche secondo il protocollo della Corte di Appello di Torino e l'assegno unico sarà percepito dal medesimo in via esclusiva.
Va, infine, dato atto che la resistente si è impegnata, ad esito del soddisfo del contratto di mutuo di provvedere ad integrare assegno mensile di cui al punto c) in ragione del 20% del valore del detto contributo, in tale momento vigente.
Spese processuali compensate (come da conclusioni congiunte).
P.Q.M.
pagina 2 di 3 Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
a parziale modifica della sentenza del tribunale di Verbania n. 257/2016, pubblicata il 28.4.2016, immutate le ulteriori statuizioni:
- dispone che la figlia minore sia stabilmente collocata presso il padre;
- dispone che la figlia minore incontri e stia con la madre secondo la sua volontà;
- pone a carico della madre, quale assegno di mantenimento della figlia, la somma mensile di €
200,00, annualmente rivalutabile secondo gli indici Istat;
il padre si farà carico in via esclusiva delle spese straordinarie scolastiche mediche secondo il protocollo della Corte di Appello di
Torino;
- dispone che l'assegno unico venga percepito per intero dal padre.
Spese di lite compensate.
Così deciso in Verbania il 12.5.2025
Il Giudice rel. dott.ssa Maria Cristina PERSICO
Il Presidente dott.ssa Monica BARCO
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