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Sentenza 7 febbraio 2025
Sentenza 7 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vasto, sentenza 07/02/2025, n. 37 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vasto |
| Numero : | 37 |
| Data del deposito : | 7 febbraio 2025 |
Testo completo
RREEPPUUBBBBLLIICCAA IITTAALLIIAANNAA IINN NNOOMMEE DDEELL PPOOPPOOLLOO IITTAALLIIAANNOO ________________________________________________________________________________________________________________________________
IILL TTRRIIBBUUNNAALLEE DDII VVAASSTTOO
in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Franca Malatesta, alla pubblica udienza del 07/02/2025 al termine della discussione orale disposta ai sensi dell'art. 429 c.p.c., ha pronunciato la seguente ha pronunciato la seguente
SSEENNTTEENNZZAA
dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, nel procedimento civile iscritto al n. 112/2023 del Ruolo
Generale Affari Civili, avente ad oggetto: Altri istituti e leggi speciali.
TRA
[...
( , ( ), Parte_1 C.F._1 Parte_2 C.F._2
( ), ( , Parte_3 C.F._3 Parte_4 C.F._4 Pt_5
( ), ( ),
[...] C.F._5 Parte_6 C.F._6 Parte_7
( ), ( ), C.F._7 Parte_8 C.F._8 Parte_9
( ), ( ), C.F._9 Parte_10 C.F._10 [...]
( , ( ), Parte_11 C.F._11 Parte_12 C.F._12
( , tutti residenti a [...]e con domicilio digitale Parte_13 C.F._13
eletto presso la PEC intestata all'avv. Cristiano Email_1
Bertoncini del foro di Vasto, che li rappresenta e difende unitamente e disgiuntamente agli avv.ti Nicola Del Villano e Massimiliano Fiore, in forza di mandato esteso in calce al TRIBUNALE DI VASTO pagina nr. 2 Setto re Civile
ricorso;
RICORRENTI
E
( ), , in persona del Controparte_1 P.IVA_1 Controparte_2
Direttore arch. , ai sensi dell'art. 6, co. 9 del D.Lgs. n. 150/2011, con Controparte_3
sede a L'Aquila in Via Leonardo da Vinci, 6;
RESISTENTE
PREMESSO IN FATTO CHE
, , , , , Parte_14 Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5
, , , Parte_6 Parte_7 Parte_8 Parte_9 Parte_10
, , , hanno presentato ricorso in Parte_11 Parte_12 Parte_13
opposizione, ai sensi della legge n.689/1981, innanzi a questo Tribunale, per ivi sentir dichiarare l'annullamento delle ingiunzioni di pagamento DPC17/398-391-400-387-397-
394-393-395-399 emesse dalla in data 1/12/2022, DPC17/420-432-417- Controparte_1
413, emesse dalla in data 5/6/12/2022 in relazione ai verbali di Controparte_1
accertamento di illecito amministrativo per l'asserita violazione dell'art. 124, comma 1
del D. Lgs. 152/2006.
Hanno assunto i ricorrenti che, per immissione asseritamente non autorizzata di scarichi reflui fognari domestici provenienti dalle loro abitazioni, i Carabinieri Forestali accertavano in capo ai ricorrenti la violazione dell'art. 124 D. Lgs. 152/2006,
[...]
. CP_4
Hanno riferito di aver presentato scritti difensivi, evidenziando di aver sollecitato a lungo ed inutilmente l'amministrazione comunale di Vasto alla realizzazione degli
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scarichi; che l'ente civico, nonostante ampie rassicurazioni, aveva sempre differito l'intervento rappresentando la mancanza di fondi sufficienti ad eseguire l'opera.
Hanno dedotto di aver realizzato l'intervento attraverso l'autofinanziamento e di aver presentato al il progetto di “Realizzazione rete acque nere in Località Controparte_5
Piano di Marco a Vasto”, che prevedeva l'allacciamento all'infrastruttura fognaria di
San Salvo;
che detto progetto era approvato in data 19/03/2020, con deliberazione n.64 della giunta comunale di Vasto e in data 16/09/2020 era stipulata Convenzione tra essi ricorrenti – riuniti nel Comitato di Piano di Marco -, il e la Controparte_5 CP_6
compartecipante al finanziamento dell'opera; che con atti datati 1/12/2022 la CP_1
notificava le ingiunzioni di pagamento ex art. 18 Legge 689/1981 intimando il
[...]
pagamento di una sanzione pecuniaria.
Hanno eccepito violazione e falsa applicazione della L. n. 689/1981, violazione e falsa applicazione del D. Lgs. n.152.2006, eccesso di potere sotto diversi profili: difetto di istruttoria, difetto di motivazione, difetto dei presupposti.
La Regione Abruzzo non si costituiva. Ammessa ed assunta la prova testimoniale articolata dai ricorrenti, all'udienza dell'8 marzo 2024 il giudice disponeva procedersi a cura della Cancelleria “alla notifica del ricorso, del decreto del 9 febbraio 2023, dei verbali delle udienze del 7 aprile 2023, 7 luglio 2023, 6 ottobre 2023 e 1 dicembre 2023
nonché del presente verbale alla parte resistente, almeno trenta giorni prima della data fissata per l'udienza di discussione, avvisando parte ricorrente che in caso di sua mancata comparizione all'udienza fissata, senza alcuna tempestiva comunicazione di legittimo impedimento, l'atto amministrativo impugnato con la relativa sanzione sarà
convalidato ai sensi dell'art. 6, comma 10, lett. b), del D. Lgs. n. 150/2011, salvo che l'illegittimità del provvedimento risulti palese dalla documentazione allegata
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dall'opponente”.
In data 19 aprile 2024 si è costituita la , contestando tutto quanto ex Controparte_1
adverso esposto, dedotto, richiesto e/o prodotto e depositando fascicolo di parte.
Ha dedotto la che rinvenuta in giorni diversi – a seguito di sopralluogo - Controparte_1
fossa Imhoff nella quale confluivano le acque reflue provenienti dall'abitazione di ciascuno degli odierni opponenti, veniva emesso per ognuno di loro verbale di accertamento di illecito amministrativo, cui ha fatto seguito – tranne che per gli opponenti , ed – la presentazione Parte_8 Parte_3 Parte_9
di scritti difensivi;
e che dipoi, sempre per ciascuno degli odierni opponenti, veniva emessa relativa determinazione con la quale la Regione Abruzzo - Servizio Demanio
Idrico e Fluviale - Ufficio Procedimenti Sanzionatori emetteva ingiunzione di pagamento per la somma di € 610,00 (seicentodieci/00) a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria per la violazione contestata con il rispettivo verbale di accertamento.
Ha dedotto l'opposta che la normativa nazionale in materia di difesa del suolo,
precisamente l'art. 74, co. 1, lett. ff) del D.Lgs. n. 152/2006, definisce lo scarico come
“qualsiasi immissione di acque reflue in acque superficiali, sul suolo, nel sottosuolo e
in rete fognaria, indipendentemente dalla loro natura inquinante, anche sottoposte a preventivo trattamento di depurazione. Sono esclusi i rilasci di acque previsti
all'articolo 114.”; e che ex art. 124 del D.Lgs. n. 152/2006 “Tutti gli scarichi devono essere preventivamente autorizzati”, essendo previste in caso di inosservanza sanzioni amministrative (artt. 133-136) e sanzioni penali (artt. 137-140).
Ha affermato che con la Legge n. 319/1976 (c.d. Legge Merli) era stata predisposta una prima disciplina dedicata a queste situazioni assentite, ma non formalmente autorizzate;
per cui gli scarichi civili – recapitanti non in pubblica fognatura – non
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necessitavano di autorizzazione allo scarico a seguito dell'entrata in vigore della Legge
Merli, diversamente dagli scarichi industriali.
Ha richiamato il D.Lgs. n. 152/1999 in materia di autorizzazione allo scarico il quale,
all'art. 45, disponeva che “Tutti gli scarichi devono essere preventivamente autorizzati”
e all'art. 62 (Norme transitorie e finali) che “Fatte salve le disposizioni specifiche previste dal presente decreto, i titolari degli scarichi esistenti devono adeguarsi alla nuova disciplina entro tre anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto”,
con la conseguenza che entro il 2002 tutti gli scarichi esistenti, di qualsiasi tipologia, con qualunque recapito, avrebbero dovuto adeguarsi alle disposizioni introdotte dal
D.Lvo n. 152/1999.
Ha evidenziato l'esistenza di specifica normativa regionale in materia, essendo state approvate, con Delibera di Giunta Regionale n. 1045 del 28.12.2018 le nuove “Linee
Guida per il rilascio delle autorizzazioni allo scarico di acque reflue” e l'assenza di prova della violazione della norma in buona fede, necessaria a superare la presunzione semplice di sussistenza dell'elemento psicologico colposo a carico del destinatario della sanzione.
In corso di causa sono stati escussi i testi ammessi, quindi la causa è stata discussa all'udienza del 7 febbraio 2025, previo deposito di note conclusionali nel termine assegnato.
RITENUTO IN DIRITTO CHE
La domanda è fondata e, pertanto, meritevole di accoglimento.
A parte quanto emerso dall'istruttoria e, in particolare, dall'escussione dei testimoni ammessi, dall'esame della documentazione versata in atti, nonché dalle deduzioni difensive delle parti, ovvero che gli odierni ricorrenti hanno compartecipato alle spese
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necessarie per apprestare il sistema fognante, sopperendo all'inerzia del CP_5
e della la decisione della causa passa attraverso l'esame delle norme
[...] CP_6
che regolamentano la materia.
La materia oggetto della presente causa è disciplinata dal decreto legislativo 3 aprile
2006, n. 152, il quale all'art. 124, co. 1, statuisce che “Tutti gli scarichi devono essere
preventivamente autorizzati.” e al successivo art. 133, co.2, che “Chiunque apra o comunque effettui scarichi di acque reflue domestiche o di reti fognarie, servite o
meno da impianti pubblici di depurazione, senza l'autorizzazione di cui all'articolo 124, oppure continui ad effettuare o mantenere detti scarichi dopo che l'autorizzazione sia
stata sospesa o revocata, è punito con la sanzione amministrativa da seimila euro a
sessantamila euro. Nell'ipotesi di scarichi relativi ad edifici isolati adibiti ad uso abitativo la sanzione è da seicento euro a tremila euro.”.
Le abitazioni dei ricorrenti, tuttavia, come è emerso dagli atti di causa, preesistono all'entrata in vigore del citato decreto legislativo e risalgono ad epoca in cui non era prevista la previa autorizzazione, con la conseguenza che non rientrano – per ovvia ragione - nella prima previsione dell'articolo 133, co. 2, D. Lgs. n.152/2006 (“Chiunque
apra o comunque effettui scarichi … senza l'autorizzazione di cui all'art. 124”); e che non rientrano neppure nella seconda previsione del detto articolo (“oppure continui ad effettuare o mantenere detti scarichi dopo che l'autorizzazione sia stata sospesa o revocata”) poiché non si verte in ipotesi di autorizzazioni sospese o revocate.
Il D. Lgs. n.152/2006, peraltro, ha disposto all'art. 175 (abrogazione di norme), co. 1, lettera bb), l'abrogazione del D. Lgs. n. 152/1999, il quale all'art. 62 (Norme transitorie e finali) recitava: “Fatte salve le disposizioni specifiche previste dal presente decreto, i titolari degli scarichi esistenti devono adeguarsi alla nuova disciplina entro tre anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto”, senza a sua volta introdurre
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norme transitorie o, comunque, disciplinare l'ipotesi di scarichi preesistenti, risalenti ad epoca in cui non era necessaria l'autorizzazione, ipotesi alle quali, come detto, non si attaglia il comma 2 dell'art. 133 del citato decreto.
Le ingiunzioni di pagamento oggetto di opposizione, pertanto, devono essere annullate.
Il regime delle spese processuali è regolato dal principio della soccombenza;
questo implica che all'accoglimento della domanda segue la condanna di parte convenuta opposta al pagamento delle spese del presente giudizio, che si liquidano come in dispositivo, secondo lo scaglione corrispondente al valore della presente controversia, determinato avendo riguardo alla minore somma attribuita alla parte vincitrice rispetto a quella da essa domandata. In particolare, tenuto conto delle caratteristiche,
dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, dell'importanza, della natura, della difficoltà e del valore dell'affare, delle condizioni soggettive del cliente, dei risultati conseguiti, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate, il calcolo dei compensi professionali è stato effettuato sulla base dei valori medi dei parametri tabellari applicabili allo scaglione di riferimento, ai sensi del D.M. n. 55 del
10 marzo 2014, aumentati in percentuale, per la presenza di più parti aventi la stessa posizione processuale (art. 4, comma 2).
Vista l'istanza avanzata ex art. 93 c.p.c. dai procuratori di parte opponente nelle note conclusionali, va disposta la distrazione, in favore dei medesimi, delle spese liquidate in dispositivo.
La richiesta di distrazione delle spese in suo favore, infatti, può essere formulata dall'avvocato anche nelle conclusioni o in comparsa conclusionale: per tale domanda,
che è autonoma rispetto all'oggetto del giudizio, non sussiste infatti l'esigenza di osservare il principio del contraddittorio, per difetto di interesse della controparte a contrastarla (Cass. civ. Sez. III, 12/01/2006, n. 412).
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Per Questi Motivi
Il Tribunale di Vasto, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da , , , Parte_14 Parte_2 Parte_3 [...]
, , , , , Pt_4 Parte_5 Parte_6 Parte_7 Parte_8 Parte_9
, , , nei Parte_10 Parte_11 Parte_12 Parte_13
confronti della Abruzzo, in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_1
disattesa ogni diversa richiesta, eccezione o conclusione, così provvede:
ACCOGLIE la domanda di cui in epigrafe e, per l'effetto, dichiara l'annullamento delle ingiunzioni di pagamento DPC17/398-391-400-387-397-394-393-395-399 emesse dalla in data 1/12/2022 e DPC17/420-432-417-413, emesse dalla Controparte_1 CP_1
in data 5/6/12/2022 in relazione ai relativi verbali di accertamento di illecito
[...]
amministrativo;
CONDANNA la al pagamento, in favore di parte opponente – e, per Controparte_1
essa, in solido in favore degli avvocati Bertoncini Cristiano, Del Villano Nicola e Fiore
Massimiliano - delle spese del presente giudizio, che liquida in complessivi € 2.581,80
(di cui € 662,00 per compensi professionali ed € 1.919,80 per maggiorazione dovuta alla presenza di più parti aventi la stessa posizione processuale), oltre rimborso forfettario spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
MANDA alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Vasto, 07/02/2025.
IL GIUDICE On. dott.ssa Franca Malatesta
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