Articolo 94 del Regolamento per l'esecuzione del Codice della navigazione (Navigazione marittima)
Articolo 93Articolo 95
Versione
6 maggio 1952
Art. 94.
(Processo verbale di perdita della nave)


In caso di perdita della nave, dovunque avvenuta, l'autorita' marittima mercantile o consolare redige processo verbale nel quale deve indicare:
a) il nome, il numero, l'ufficio d'iscrizione, la stazza della nave e il nome del proprietario;
b) il nome, l'ufficio d'iscrizione e il numero di matiricola del comandante della nave, il numero dei componenti dell'equipaggio e dei passeggeri;
c) la provenienza della nave;
d) le generalita' e il domicilio delle persone perite con l'indicazione del numero di matricola e dell'ufficio di iscrizione per i componenti dell'equipaggio;
e) la qualita' e la quantita' del carico;
f) le cose salvate;
g) i documenti di bordo salvati e quelli perduti;
h) la societa' assicuratrice della nave e del carico;
i) la causa accertata o presunta del sinistro.
Il processo verbale e' sottoscritto da quattro delle persone salvate o in mancanza, qualora sia possibile, da altre persone che abbiano assistito al fatto, e dall'autorita' marittima che ha compilato il verbale.
Entrata in vigore il 6 maggio 1952
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