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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Potenza, sentenza 16/12/2025, n. 485 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Potenza |
| Numero : | 485 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
CORTE DI APPELLO DI POTENZA
Sezione Civile
La Corte, riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati
- dott.ssa Lucia GESUMMARIA presidente
- dott.ssa Alessia D'ALESSANDRO consigliere relatore
- dott. Pietro VINETTI consigliere a scioglimento della riserva ex art. 127 ter c.p.c.;
rilevato: che, con decreto depositato in data 25.11.2025, comunicato alle parti, è stata disposta la trattazione scritta dell'udienza del 16.12.2025; che sono state depositate note di trattazione scritta;
che l'odierna udienza è stata fissata per la discussione e decisione ai sensi dell'art. 350 bis
c.p.c.; ha emesso la seguente sentenza.
CORTE DI APPELLO DI POTENZA Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte, riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati
- dott.ssa Lucia GESUMMARIA presidente
- dott.ssa Alessia D'ALESSANDRO consigliere relatore
- dott. Pietro VINETTI consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel giudizio iscritto al n. 332/2025, vertente
TRA (C.F.: ), (C.F.: Parte_1 C.F._1 Parte_2
), (C.F.: ) C.F._2 Parte_3 C.F._3 Pt_4
(C.F.: e (C.F.:
[...] C.F._4 Parte_5 C.F._5 rappresentati e difesi dall'Avv. Francesco Giannitelli, ed elettivamente domiciliati in Policoro, alla via Brennero n.41
APPELLANTI
E
CP_1
APPELLATO CONTUMACE
Decisa ai sensi dell'art. 350 bis c.p.c. all'udienza del 16.12.2025 previa lettura, in luogo dell'ascolto della discussione orale, delle note di trattazione scritta depositate nell'interesse della parte costituita, che in questa sede si richiamano.
Oggetto: occupazione senza titolo di immobile.
SVOLGIMENTO del PROCESSO
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, , Parte_1 Parte_2 Pt_3
- in proprio e quale procuratore generale di - e convenivano in
[...] Parte_4 Parte_5 giudizio, dinanzi il Tribunale di Matera, , chiedendo: 1) di accertare, dichiarare e CP_1 statuire preliminarmente, attraverso l'esame di tutti i titoli di provenienza ed espletate tutte le necessarie ed ulteriori verifiche ritenute utili, che l'occupazione del terreno risultava sine titulo tenuto conto che gli attori avevano diritto di proprietà sulla res in modo unico ed esclusivo nei confronti di ogni altro e che non esistevano diritti concorrenti sulla medesima res di terzi, né servitù o altri diritti reali di godimento;
2) in conseguenza di ciò, di statuire che il convenuto non aveva diritto alcuno sulla res e pertanto condannare lo stesso a lasciare immediatamente il bene libero da persone o cose e nella piena disponibilità dei titolari comproprietari;
3) di ordinare, ai sensi dell'art 948 c.c.,
l'immediato rilascio della particella di terreno fissando contestualmente la data di esecuzione per il rilascio;
4) di condannare il convenuto al risarcimento danni anche per la restitutio in integrum da liquidarsi in via equitativa nell'importo ritenuto di giustizia sino all'effettivo rilascio;
5) di condannare il convenuto al pagamento delle spese, diritti e onorari da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Gli attori sostenevano: - di essere comproprietari del terreno sito in agro di Policoro di cui alla particella n. 151 foglio 7, e che su una porzione di suddetta particella, nonostante la presenza di una catena delimitante la proprietà, vi era stata, senza titolo alcuno, una occupazione abusiva da parte di;
CP_1
- che vi era anche un cancello sulla detta proprietà e che, da informazioni assunte, emergeva che tale cancello veniva apposto da con rimozione della catena preesistente;
CP_1
- che ogni tentativo di addivenire ad una bonaria soluzione della vicenda risultava vano e pertanto, si rivelava necessario ricorrere ad una formale diffida ad adempiere, inviata con nota del 4.5.2027, con cui veniva invitato al rilascio dell'aerea e alla rimozione di ogni opera;
CP_1
- che contestava la nota del 4.5.2017 con nota dell'11.5.2017 e gli attori, con ulteriore CP_1 nota del 3.1.2028 reiteravano la richiesta di rilascio per l'occupazione abusiva dell'area interessata, richiedendo al contempo la rimozione di ogni opera esistente nel termine di dieci giorni dalla trasmissione della nota;
- che in data 26.2.2018, vista l'indisponibilità di al rilascio del bene occupato, CP_1 esperivano la procedura di mediazione senza alcun esito, stante l'assenza del convenuto;
e che risultavano legittimati all'azione di rivendicazione ai sensi dell'art. 948 c.c.;
- che il danno ingiusto cagionato da consisteva nel mancato uso del proprio terreno a CP_1 partire dall'anno 2017, nonché delle somme necessarie per i lavori occorrenti per la restitutio in integrum;
2. Con comparsa di costituzione e risposta depositata il 10.3.2020, si costituiva , CP_1 chiedendo: - di rigettare tutte le domande attoree perché infondate in fatto ed in diritto;
- di accertare e dichiarare la temerarietà della lite proposta ex art. 96 c.p.c. e, per l'effetto, condannare parte attrice al risarcimento di tutti i danni, da quantificarsi in corso di causa e/o liquidarsi in via equitativa;
- in conseguenza di ciò, di disporre la restituzione della somma di denaro pari ad € 5.000,00 versata a titolo di acconto a per l'acquisto del piccolo terreno di proprietà della famiglia CP_1
. Pt_1
All'udienza del 16.10.2026, il Giudice riservava la causa in decisione.
3. Con sentenza n. 812/2024, pubblicata il 4.11.2024, il Tribunale di Matera: - rigettava la domanda di rivendicazione proposta dagli attori;
rigettava la domanda di risarcimento danni ex art. 96 c.p.c. formulata dal convenuto;
- condannava gli attori, in solido tra loro, alla rifusione delle spese processuali in favore del convenuto.
Il Giudice affermava: 3.1. che gli attori adivano il Tribunale di Matera per l'accertamento dell'occupazione abusiva del terreno di loro proprietà sito in Policoro, ad opera di chiedendone la CP_1 condanna al rilascio immediato del fondo in loro favore, oltre al risarcimento del danno per equivalente in ragione della necessità di procedere al ripristino dello stato dei luoghi oltre al mancato godimento del bene dall'anno 2017 fino al rilascio;
rappresentavano che il convenuto aveva tolto la catena da loro apposta per impedirvi l'accesso, e posizionato un cancello;
3.2. che il convenuto, costituendosi, riferiva di aver ottenuto dagli attori l'autorizzazione alla posa sulla particella in contestazione di alcuni box per il ricovero dei suoi cani da caccia nel
2007 e di aver utilizzato uti dominus in maniera pacifica ed indisturbata il terreno in questione fino al 2017, quando gli era stata rivolta la richiesta di restituzione dell'immobile con contestazione dell'occupazione abusiva;
inoltre, di avere convenuto verbalmente con gli attori, l'acquisto di detto terreno per il prezzo di € 6.000,00 e di aver versato la somma di €
5.000,00 a titolo di acconto, riscossa da e di aver più volte sollecitato gli Parte_2 attori alla stipulazione dell'atto definitivo di vendita, non verificatosi per esclusiva colpa dei promissari venditori;
3.3. che, con il deposito di memorie di appendice scritta: -gli attori contestavano la circostanza che il convenuto avesse mai realizzato sul loro terreno i box per i suoi cani da caccia, men che meno su loro autorizzazione;
-il convenuto subordinava la restituzione della somma di €
5.000,00 all'accoglimento della domanda attorea di restituzione del terreno, sostenendo che la porzione di terreno occupata dai box dei suoi cani era di circa 600 m² ed era sempre pulita e sgombera dai rifiuti, a differenza del terreno dei ricorrenti, pieno di rifiuti riconducibili alla loro attività commerciale;
3.4. che la domanda attorea non poteva trovare accoglimento in quanto, avendo assunto gli attori di essere proprietari della porzione di terreno illegittimamente occupata da
[...]
, chiedendone la restituzione, l'azione proposta doveva essere qualificata come CP_1 azione di rivendicazione ex art. 948 c.c. e non di restituzione, come asserito dalla difesa degli stessi. e il de cuius acquistavano da Parte_1 Parte_2 Controparte_2
la porzione di terreno sita in Policoro e identificata in catasto al foglio 7, particella
[...]
151 -come risultante all'atto di “conversione di scrittura privata in atto pubblico” del
13.3.1982 a mezzo di Notaio trascritto in data 18.3.1982-; poi, alla morte Persona_1 di e gli altri attori avevano acquistato pro quota la Parte_1 Parte_1 proprietà di detto bene spettane al de cuius, a seguito di successione legittima;
che tale situazione non era stata oggetto di contestazione da parte del convenuto, il quale aveva assunto una difesa con essa incompatibile, sostenendo di essere stato autorizzato dagli attori ad occupare il terreno rivendicato e di aver stipulato un accordo verbale con loro per il trasferimento del bene. Tuttavia, ciò non era sufficiente ai fini dell'accoglimento della domanda di rivendicazione, poiché gli attori non avevano dimostrato l'acquisto a titolo originario di uno dei loro danti causa a ritroso, né avevano allegato e dimostrato fatti storici probanti l'acquisto della proprietà del bene per usucapione conformemente al titolo derivato;
3.
5. che, dato il rigetto della domanda principale, rimanevano assorbite le domande ulteriori proposte dagli attori, nonché la domanda di parte convenuta, formulata in via subordinata all'accoglimento della domanda di rivendicazione;
3.6. che al rigetto della domanda attorea non poteva seguire la condanna al risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c. richiesta dal convenuto, sia perché la domanda attorea non appariva proposta con dolo o colpa grave, essendo il rigetto determinato dalla mancata allegazione probatoria dell'acquisto della proprietà, sia perché il convenuto non aveva allegato né provato il danno subito in ragione della avversa azione;
3.7. che le spese processuali seguivano la soccombenza.
4. Con atto di citazione -notificato a mezzo pec dell'1.5.2025 presso il difensore di CP_1 costituito in primo grado- , quale Parte_1 Parte_2 Controparte_3 procuratore di e , proponevano appello, chiedendo: - in via Parte_4 Parte_5 pregiudiziale e cautelare, di sospendere e/o revocare la provvisoria esecutorietà della sentenza impugnata;
- in via principale e nel merito, di accogliere l'appello, e per l'effetto, in riforma delle parti impugnate della sentenza n. 812/2024, accogliere tutte le conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado e conseguentemente disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dall'appellato dinanzi al Tribunale;
- con vittoria di spese da distrarsi in favore del procuratore antistatario;
- in via istruttoria, di ammettere le istanze istruttorie non ammesse in primo grado.
Gli appellanti sostenevano:
4.1. che la sentenza era erronea nella parte in cui non riteneva assolto l'onere della probatio diabolica del diritto di proprietà vantato dai deducenti;
che gli attori non avevano mai chiesto l'azione di restituzione, come ritenuto dal giudicante che, in contrasto rispetto alla qualificazione giuridica operata, aveva poi argomentato sulla azione di rivendicazione;
che il Tribunale ometteva di valutare compiutamente e per l'intero la copia dell'atto di “conversione di scrittura privata in atto pubblico” depositata dagli attori unitamente all'atto di citazione;
che nella sentenza gravata il
Tribunale non completava la lettura del detto atto fermandosi alla prima parte;
ed, invero, nell'atto di “conversione di scrittura privata in atto pubblico” veniva chiaramente osservato ed applicato il principio della continuità delle trascrizioni ex art. 2650 c.c., evincendosi, dall'atto in questione, provata senza alcun dubbio la proprietà del bene, potendosi risalire, anche attraverso i danti causa,
a ritroso sino all'acquisto a titolo originario -avendo dichiarato, nell'atto del Controparte_2
1982, che il terreno oggetto della scrittura privata faceva parte del podere n. 258 assegnato dall' in IA e NI al suo dante causa con patto di riservato dominio, con Parte_6
Per atto per Notar in data 15.11.1955 e dallo stesso riscattato con atto rogato dal dott. Persona_2 in data 24.3.1978-; che quindi il bene veniva assegnato originariamente dall' in Parte_6
IA e NI a , che lo riscattava nel 1978 dopo averlo detenuto e Controparte_4 posseduto per il periodo necessario al valido esercizio del diritto di riscatto;
che l'atto di
“conversione di scrittura privata in atto pubblico” veniva rogato il 3.3.1982 e il bene veniva intestato in quote uguali ai germani e deceduto il Parte_1 Parte_1
26.5.2008 e, alla data del decesso, il bene risultava pacificamente intestato ai germani per 26 anni senza trascrizioni in favore di terzi;
che, pertanto, gli attori dimostravano documentalmente la legittimità di tutti gli acquisti a titolo derivativo sino ad arrivare all'acquisto a titolo originario, mai formulando azione di restituzione;
4.2. che la sentenza era erronea nella parte in cui ometteva di valutare l'acquisto a titolo originario dall' , in quanto veniva depositata dagli attori, unitamente Parte_7 all'atto di citazione, la copia dell'atto di “conversione di scrittura privata in atto pubblico” del
3.3.1982, dalla quale risultava che il bene faceva parte del podere n. 258, assegnato a
[...]
dall' a seguito della legge 841/1950 (cd. Riforma CP_4 Parte_7
Fondiaria) denominata “Norme per la espropriazione, bonifica, trasformazione ed assegnazione dei terreni ai contadini”; l'espropriazione per le finalità previste dalla richiamata legge non era assimilabile ad una vicenda negoziale, essendo, invece, un atto autoritativo con cui l'amministrazione acquistava la proprietà a titolo originario, alla data dell'esproprio, con effetti che comportavano l'estinzione automatica di tutti i diritti gravanti sul bene espropriato, da far valere unicamente sull'indennità; al compimento ex lege del decreto di esproprio, si determinava il trasferimento della proprietà del bene all'ente espropriante, liberandolo da qualsiasi vincolo o peso precedente, con trasferimento a titolo originario, essendo la proprietà acquistata per legge;
pertanto, gli attori documentavano gli atti probanti l'acquisto della proprietà, dall'atto di
“conversione di scrittura privata in atto pubblico” del 3.3.1982 a mezzo atto rogato dal Notaio ed a ritroso sino all'acquisto del bene a titolo originario -l'Ente di Sviluppo in IA e Per_1
Basilicata, quale acquirente a titolo originario, assegnava il bene facente parte del podere n. 258 a con patto di riservato dominio, a mezzo atto per Notar in data Controparte_4 Persona_2 15.11.1955 e , dopo il riscatto del podere assegnatogli, con atto rogato dal Controparte_4
Per dott. il 24.3.1978, disponeva a favore della figlia con testamento Controparte_2 pubblico a mezzo del Notaio del 4.6.1970, poi , a mezzo atto Per_4 Controparte_2 di “conversione di scrittura privata in atto pubblico” del 3.3.1982, vendeva il bene in quote uguale ai germani e deceduto il 26.5.2008-; che, al contempo, Parte_1 Parte_1 risultava manifesto il periodo ultraventennale decorso alla data del decesso di , Parte_1 avvenuto il 26.5.2008, anche ai fini del tempo necessario per il maturarsi dell'acquisto della proprietà tramite usucapione, realizzatasi ope legis per il possesso ventennale continuato senza trascrizioni in favore di terzi;
che nulla provava sulla sua diretta disponibilità CP_1 nell'anno 2007, venendo palesemente smentito dall'accertamento effettuato dagli Agenti di Polizia
Locale del Comune di Policoro nel sopralluogo del 20.9.2012; inoltre, in ragione delle evidenze documentali, occorreva considerare che anche il convenuto riconosceva esplicitamente l'appartenenza del bene ai rivendicanti, senza alcuna specifica contestazione;
4.3. che vi era una omessa pronuncia sulla mancata adesione alla proposta di mediazione, in quanto il giudice, nonostante l'evidenza che avesse causato e protratto un processo, continuando ad CP_1 occupare il fondo senza titolo, nulla argomentava ai sensi dell'art. 116 c.p.c. sulla ingiustificata mancata partecipazione della parte al procedimento di mediazione avviato dagli attori al fine di evitare il giudizio;
4.4. che vi era una omessa pronuncia sulle eccezioni processuali e di merito formulate nell'interesse degli attori;
che pertanto andavano riproposte in appello tutte le eccezioni rimaste assorbite in primo grado;
che era stato eccepito, nella seconda memoria ex art. 183 c.p.c. del
12.2.2021, che il convenuto nella prima memoria ex art. 183 c.p.c. aveva formulato una domanda subordinata di restituzione della somma di € 5.000,00 che, se fosse stata qualificata come domanda riconvenzionale, non avrebbe potuto trovare ingresso nel processo, in quanto tardiva, poiché le domande riconvenzionali potevano essere proposte solo nel termine di venti giorni prima della udienza di prima comparizione;
4.5. che vi era una omessa valutazione e pronuncia sull'avvenuto rilascio del fondo e sul comportamento processuale del convenuto, in quanto, dopo il deposito da parte degli attori delle note scritte in vista dell'udienza del 16.10.24, si appurava che parte convenuta aveva dichiarato, nelle proprie note scritte, di aver sgomberato e lasciato il suolo oggetto di contestazione, smaltendo i materiali presenti e affidando i propri cani ad un'altra struttura protetta e aveva chiesto al giudice di valutare il comportamento collaborativo del convenuto e di compensare le spese di lite;
che, tuttavia, la valutazione dell'avvenuto rilascio volontario del bene occupato dal convenuto, era stata omessa dal giudice, che avrebbe potuto dichiarare cessata la materia del contendere, almeno rispetto ai punti dal n. 1 al n. 3 delle richieste indicate nell'atto di citazione e, tenuto conto del comportamento del convenuto, avrebbe dovuto compensare le spese di lite;
4.6. che era necessaria la sospensione della esecutività della sentenza impugnata, in quanto il giudice aveva omesso di valutare la richiesta di compensazione delle spese formulata da parte convenuta che, pur di evitare la verosimile condanna, rilasciava il fondo e chiedeva la compensazione delle spese.
5. All'udienza del 4.11.2025, la Corte sospendeva l'efficacia esecutiva della sentenza impugnata e fissava l'udienza di discussione ex art. 350 bis c.p.c. per il giorno 16.12.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
6. Preliminarmente, occorre rilevare la contumacia di , che non si è costituito, CP_1 nonostante la notifica avvenuta a mezzo pec dell'1.5.2025.
7. Nel merito, l'appello deve essere accolto, nei termini di seguito precisati.
Ed invero, col quinto motivo di appello -la cui fondatezza determina l'assorbimento degli altri motivi proposti-, l'appellante ha lamentato che il Tribunale abbia omesso di valutare il comportamento processuale del convenuto, il quale, nelle more del giudizio di primo grado, aveva rilasciato il fondo oggetto di causa;
ha, in particolare, dedotto l'appellante: che, nelle note di trattazione scritta depositate in vista dell'udienza del 16.10.24, parte convenuta aveva dichiarato di aver sgomberato e lasciato il suolo oggetto di contestazione, smaltendo i materiali presenti e affidando i propri cani ad un'altra struttura protetta e aveva chiesto al giudice di valutare il comportamento collaborativo del convenuto e di compensare le spese di lite;
che, tuttavia, la valutazione dell'avvenuto rilascio volontario del bene occupato dal convenuto era stata omessa dal giudice, che avrebbe potuto dichiarare cessata la materia del contendere, almeno rispetto ai punti dal n. 1 al n. 3 delle richieste indicate nell'atto di citazione e, tenuto conto del comportamento del convenuto, avrebbe dovuto compensare le spese di lite.
Il motivo è fondato.
Infatti, nelle note di trattazione scritta depositate in primo grado dalla parte convenuta il 15.10.2024, in vista dell'udienza del 16.10.2024, ha dichiarato di aver “sgomberato e lasciato il CP_1 suolo oggetto di contestazione agli odierni ricorrenti”, chiedendo “che le spese vengano compensate”.
E' pertanto evidente che -essendo venuto meno l'interesse delle parti ad ottenere una pronuncia sulla domanda di rilascio del bene formulata dalla parte attrice- sussistevano i presupposti, all'esito del giudizio di primo grado, per la declaratoria, anche officiosa, della intervenuta cessazione della materia del contendere in ordine alle prime tre domande formulate con l'atto di citazione introduttivo del giudizio -1) di accertare, dichiarare e statuire preliminarmente, attraverso l'esame di tutti i titoli di provenienza ed espletate tutte le necessarie ed ulteriori verifiche ritenute utili, che l'occupazione del terreno risultava sine titulo tenuto conto che gli attori avevano diritto di proprietà sulla res in modo unico ed esclusivo nei confronti di ogni altro e che non esistevano diritti concorrenti sulla medesima res di terzi, né servitù o altri diritti reali di godimento;
2) in conseguenza di ciò, di statuire che il convenuto non aveva diritto alcuno sulla res e pertanto condannare lo stesso a lasciare immediatamente il bene libero da persone o cose e nella piena disponibilità dei titolari comproprietari;
3) di ordinare, ai sensi dell'art 948 c.c., l'immediato rilascio della particella di terreno fissando contestualmente la data di esecuzione per il rilascio-.
Quanto alla quarta domanda formulata nell'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado
- di condannare il convenuto al risarcimento danni anche per la restitutio in integrum da liquidarsi in via equitativa nell'importo ritenuto di giustizia sino all'effettivo rilascio-, domanda dichiarata assorbita dal Tribunale in conseguenza del rigetto della domanda principale, premessa la non configurabilità di un danno in re ipsa, la domanda non risultava meritevole di accoglimento, in mancanza di alcuna prova in ordine all'asserito danno subito.
Nulla occorre statuire sulla domanda formulata in primo grado dalla parte convenuta in via subordinata -domanda dichiarata assorbita dal Tribunale- stante la mancata riproposizione della stessa da parte dell'appellato, che non si è costituito.
8. Spese di lite.
Tenuto conto dell'intervenuta riforma della sentenza impugnata, occorre applicare il principio secondo cui il giudice di appello, in caso di riforma totale o parziale della sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite.
Ciò posto, -tenuto conto della richiesta di compensazione delle spese formulata dalla parte convenuta in primo grado e sollecitata dalla parte appellante in secondo grado- sussistono i presupposti per disporre la compensazione tra le parti delle spese di lite del primo e del secondo grado di giudizio.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello promosso da , Parte_1 Pt_2
, -in proprio e quale procuratore generale di e
[...] Parte_3 Parte_4 Parte_5 nei confronti di , avverso la sentenza n. 812/2024 del Tribunale di Matera, così CP_1 provvede:
a) dichiara la contumacia di;
CP_1
b) accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza di primo grado, dichiara cessata la materia del contendere in ordine alle prime tre domande formulate nelle conclusioni dell'atto di citazione introduttivo del giudizio e rigetta la domanda di risarcimento danni formulata dalla parte attrice al n. 4 delle conclusioni dell'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado;
c) compensa tra le parti le spese del doppio grado di giudizio.
Così deciso in Potenza, nella camera di consiglio del 16.12.2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
dott.ssa Alessia D'Alessandro dott.ssa Lucia Gesummaria
Sezione Civile
La Corte, riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati
- dott.ssa Lucia GESUMMARIA presidente
- dott.ssa Alessia D'ALESSANDRO consigliere relatore
- dott. Pietro VINETTI consigliere a scioglimento della riserva ex art. 127 ter c.p.c.;
rilevato: che, con decreto depositato in data 25.11.2025, comunicato alle parti, è stata disposta la trattazione scritta dell'udienza del 16.12.2025; che sono state depositate note di trattazione scritta;
che l'odierna udienza è stata fissata per la discussione e decisione ai sensi dell'art. 350 bis
c.p.c.; ha emesso la seguente sentenza.
CORTE DI APPELLO DI POTENZA Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte, riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati
- dott.ssa Lucia GESUMMARIA presidente
- dott.ssa Alessia D'ALESSANDRO consigliere relatore
- dott. Pietro VINETTI consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel giudizio iscritto al n. 332/2025, vertente
TRA (C.F.: ), (C.F.: Parte_1 C.F._1 Parte_2
), (C.F.: ) C.F._2 Parte_3 C.F._3 Pt_4
(C.F.: e (C.F.:
[...] C.F._4 Parte_5 C.F._5 rappresentati e difesi dall'Avv. Francesco Giannitelli, ed elettivamente domiciliati in Policoro, alla via Brennero n.41
APPELLANTI
E
CP_1
APPELLATO CONTUMACE
Decisa ai sensi dell'art. 350 bis c.p.c. all'udienza del 16.12.2025 previa lettura, in luogo dell'ascolto della discussione orale, delle note di trattazione scritta depositate nell'interesse della parte costituita, che in questa sede si richiamano.
Oggetto: occupazione senza titolo di immobile.
SVOLGIMENTO del PROCESSO
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, , Parte_1 Parte_2 Pt_3
- in proprio e quale procuratore generale di - e convenivano in
[...] Parte_4 Parte_5 giudizio, dinanzi il Tribunale di Matera, , chiedendo: 1) di accertare, dichiarare e CP_1 statuire preliminarmente, attraverso l'esame di tutti i titoli di provenienza ed espletate tutte le necessarie ed ulteriori verifiche ritenute utili, che l'occupazione del terreno risultava sine titulo tenuto conto che gli attori avevano diritto di proprietà sulla res in modo unico ed esclusivo nei confronti di ogni altro e che non esistevano diritti concorrenti sulla medesima res di terzi, né servitù o altri diritti reali di godimento;
2) in conseguenza di ciò, di statuire che il convenuto non aveva diritto alcuno sulla res e pertanto condannare lo stesso a lasciare immediatamente il bene libero da persone o cose e nella piena disponibilità dei titolari comproprietari;
3) di ordinare, ai sensi dell'art 948 c.c.,
l'immediato rilascio della particella di terreno fissando contestualmente la data di esecuzione per il rilascio;
4) di condannare il convenuto al risarcimento danni anche per la restitutio in integrum da liquidarsi in via equitativa nell'importo ritenuto di giustizia sino all'effettivo rilascio;
5) di condannare il convenuto al pagamento delle spese, diritti e onorari da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Gli attori sostenevano: - di essere comproprietari del terreno sito in agro di Policoro di cui alla particella n. 151 foglio 7, e che su una porzione di suddetta particella, nonostante la presenza di una catena delimitante la proprietà, vi era stata, senza titolo alcuno, una occupazione abusiva da parte di;
CP_1
- che vi era anche un cancello sulla detta proprietà e che, da informazioni assunte, emergeva che tale cancello veniva apposto da con rimozione della catena preesistente;
CP_1
- che ogni tentativo di addivenire ad una bonaria soluzione della vicenda risultava vano e pertanto, si rivelava necessario ricorrere ad una formale diffida ad adempiere, inviata con nota del 4.5.2027, con cui veniva invitato al rilascio dell'aerea e alla rimozione di ogni opera;
CP_1
- che contestava la nota del 4.5.2017 con nota dell'11.5.2017 e gli attori, con ulteriore CP_1 nota del 3.1.2028 reiteravano la richiesta di rilascio per l'occupazione abusiva dell'area interessata, richiedendo al contempo la rimozione di ogni opera esistente nel termine di dieci giorni dalla trasmissione della nota;
- che in data 26.2.2018, vista l'indisponibilità di al rilascio del bene occupato, CP_1 esperivano la procedura di mediazione senza alcun esito, stante l'assenza del convenuto;
e che risultavano legittimati all'azione di rivendicazione ai sensi dell'art. 948 c.c.;
- che il danno ingiusto cagionato da consisteva nel mancato uso del proprio terreno a CP_1 partire dall'anno 2017, nonché delle somme necessarie per i lavori occorrenti per la restitutio in integrum;
2. Con comparsa di costituzione e risposta depositata il 10.3.2020, si costituiva , CP_1 chiedendo: - di rigettare tutte le domande attoree perché infondate in fatto ed in diritto;
- di accertare e dichiarare la temerarietà della lite proposta ex art. 96 c.p.c. e, per l'effetto, condannare parte attrice al risarcimento di tutti i danni, da quantificarsi in corso di causa e/o liquidarsi in via equitativa;
- in conseguenza di ciò, di disporre la restituzione della somma di denaro pari ad € 5.000,00 versata a titolo di acconto a per l'acquisto del piccolo terreno di proprietà della famiglia CP_1
. Pt_1
All'udienza del 16.10.2026, il Giudice riservava la causa in decisione.
3. Con sentenza n. 812/2024, pubblicata il 4.11.2024, il Tribunale di Matera: - rigettava la domanda di rivendicazione proposta dagli attori;
rigettava la domanda di risarcimento danni ex art. 96 c.p.c. formulata dal convenuto;
- condannava gli attori, in solido tra loro, alla rifusione delle spese processuali in favore del convenuto.
Il Giudice affermava: 3.1. che gli attori adivano il Tribunale di Matera per l'accertamento dell'occupazione abusiva del terreno di loro proprietà sito in Policoro, ad opera di chiedendone la CP_1 condanna al rilascio immediato del fondo in loro favore, oltre al risarcimento del danno per equivalente in ragione della necessità di procedere al ripristino dello stato dei luoghi oltre al mancato godimento del bene dall'anno 2017 fino al rilascio;
rappresentavano che il convenuto aveva tolto la catena da loro apposta per impedirvi l'accesso, e posizionato un cancello;
3.2. che il convenuto, costituendosi, riferiva di aver ottenuto dagli attori l'autorizzazione alla posa sulla particella in contestazione di alcuni box per il ricovero dei suoi cani da caccia nel
2007 e di aver utilizzato uti dominus in maniera pacifica ed indisturbata il terreno in questione fino al 2017, quando gli era stata rivolta la richiesta di restituzione dell'immobile con contestazione dell'occupazione abusiva;
inoltre, di avere convenuto verbalmente con gli attori, l'acquisto di detto terreno per il prezzo di € 6.000,00 e di aver versato la somma di €
5.000,00 a titolo di acconto, riscossa da e di aver più volte sollecitato gli Parte_2 attori alla stipulazione dell'atto definitivo di vendita, non verificatosi per esclusiva colpa dei promissari venditori;
3.3. che, con il deposito di memorie di appendice scritta: -gli attori contestavano la circostanza che il convenuto avesse mai realizzato sul loro terreno i box per i suoi cani da caccia, men che meno su loro autorizzazione;
-il convenuto subordinava la restituzione della somma di €
5.000,00 all'accoglimento della domanda attorea di restituzione del terreno, sostenendo che la porzione di terreno occupata dai box dei suoi cani era di circa 600 m² ed era sempre pulita e sgombera dai rifiuti, a differenza del terreno dei ricorrenti, pieno di rifiuti riconducibili alla loro attività commerciale;
3.4. che la domanda attorea non poteva trovare accoglimento in quanto, avendo assunto gli attori di essere proprietari della porzione di terreno illegittimamente occupata da
[...]
, chiedendone la restituzione, l'azione proposta doveva essere qualificata come CP_1 azione di rivendicazione ex art. 948 c.c. e non di restituzione, come asserito dalla difesa degli stessi. e il de cuius acquistavano da Parte_1 Parte_2 Controparte_2
la porzione di terreno sita in Policoro e identificata in catasto al foglio 7, particella
[...]
151 -come risultante all'atto di “conversione di scrittura privata in atto pubblico” del
13.3.1982 a mezzo di Notaio trascritto in data 18.3.1982-; poi, alla morte Persona_1 di e gli altri attori avevano acquistato pro quota la Parte_1 Parte_1 proprietà di detto bene spettane al de cuius, a seguito di successione legittima;
che tale situazione non era stata oggetto di contestazione da parte del convenuto, il quale aveva assunto una difesa con essa incompatibile, sostenendo di essere stato autorizzato dagli attori ad occupare il terreno rivendicato e di aver stipulato un accordo verbale con loro per il trasferimento del bene. Tuttavia, ciò non era sufficiente ai fini dell'accoglimento della domanda di rivendicazione, poiché gli attori non avevano dimostrato l'acquisto a titolo originario di uno dei loro danti causa a ritroso, né avevano allegato e dimostrato fatti storici probanti l'acquisto della proprietà del bene per usucapione conformemente al titolo derivato;
3.
5. che, dato il rigetto della domanda principale, rimanevano assorbite le domande ulteriori proposte dagli attori, nonché la domanda di parte convenuta, formulata in via subordinata all'accoglimento della domanda di rivendicazione;
3.6. che al rigetto della domanda attorea non poteva seguire la condanna al risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c. richiesta dal convenuto, sia perché la domanda attorea non appariva proposta con dolo o colpa grave, essendo il rigetto determinato dalla mancata allegazione probatoria dell'acquisto della proprietà, sia perché il convenuto non aveva allegato né provato il danno subito in ragione della avversa azione;
3.7. che le spese processuali seguivano la soccombenza.
4. Con atto di citazione -notificato a mezzo pec dell'1.5.2025 presso il difensore di CP_1 costituito in primo grado- , quale Parte_1 Parte_2 Controparte_3 procuratore di e , proponevano appello, chiedendo: - in via Parte_4 Parte_5 pregiudiziale e cautelare, di sospendere e/o revocare la provvisoria esecutorietà della sentenza impugnata;
- in via principale e nel merito, di accogliere l'appello, e per l'effetto, in riforma delle parti impugnate della sentenza n. 812/2024, accogliere tutte le conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado e conseguentemente disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dall'appellato dinanzi al Tribunale;
- con vittoria di spese da distrarsi in favore del procuratore antistatario;
- in via istruttoria, di ammettere le istanze istruttorie non ammesse in primo grado.
Gli appellanti sostenevano:
4.1. che la sentenza era erronea nella parte in cui non riteneva assolto l'onere della probatio diabolica del diritto di proprietà vantato dai deducenti;
che gli attori non avevano mai chiesto l'azione di restituzione, come ritenuto dal giudicante che, in contrasto rispetto alla qualificazione giuridica operata, aveva poi argomentato sulla azione di rivendicazione;
che il Tribunale ometteva di valutare compiutamente e per l'intero la copia dell'atto di “conversione di scrittura privata in atto pubblico” depositata dagli attori unitamente all'atto di citazione;
che nella sentenza gravata il
Tribunale non completava la lettura del detto atto fermandosi alla prima parte;
ed, invero, nell'atto di “conversione di scrittura privata in atto pubblico” veniva chiaramente osservato ed applicato il principio della continuità delle trascrizioni ex art. 2650 c.c., evincendosi, dall'atto in questione, provata senza alcun dubbio la proprietà del bene, potendosi risalire, anche attraverso i danti causa,
a ritroso sino all'acquisto a titolo originario -avendo dichiarato, nell'atto del Controparte_2
1982, che il terreno oggetto della scrittura privata faceva parte del podere n. 258 assegnato dall' in IA e NI al suo dante causa con patto di riservato dominio, con Parte_6
Per atto per Notar in data 15.11.1955 e dallo stesso riscattato con atto rogato dal dott. Persona_2 in data 24.3.1978-; che quindi il bene veniva assegnato originariamente dall' in Parte_6
IA e NI a , che lo riscattava nel 1978 dopo averlo detenuto e Controparte_4 posseduto per il periodo necessario al valido esercizio del diritto di riscatto;
che l'atto di
“conversione di scrittura privata in atto pubblico” veniva rogato il 3.3.1982 e il bene veniva intestato in quote uguali ai germani e deceduto il Parte_1 Parte_1
26.5.2008 e, alla data del decesso, il bene risultava pacificamente intestato ai germani per 26 anni senza trascrizioni in favore di terzi;
che, pertanto, gli attori dimostravano documentalmente la legittimità di tutti gli acquisti a titolo derivativo sino ad arrivare all'acquisto a titolo originario, mai formulando azione di restituzione;
4.2. che la sentenza era erronea nella parte in cui ometteva di valutare l'acquisto a titolo originario dall' , in quanto veniva depositata dagli attori, unitamente Parte_7 all'atto di citazione, la copia dell'atto di “conversione di scrittura privata in atto pubblico” del
3.3.1982, dalla quale risultava che il bene faceva parte del podere n. 258, assegnato a
[...]
dall' a seguito della legge 841/1950 (cd. Riforma CP_4 Parte_7
Fondiaria) denominata “Norme per la espropriazione, bonifica, trasformazione ed assegnazione dei terreni ai contadini”; l'espropriazione per le finalità previste dalla richiamata legge non era assimilabile ad una vicenda negoziale, essendo, invece, un atto autoritativo con cui l'amministrazione acquistava la proprietà a titolo originario, alla data dell'esproprio, con effetti che comportavano l'estinzione automatica di tutti i diritti gravanti sul bene espropriato, da far valere unicamente sull'indennità; al compimento ex lege del decreto di esproprio, si determinava il trasferimento della proprietà del bene all'ente espropriante, liberandolo da qualsiasi vincolo o peso precedente, con trasferimento a titolo originario, essendo la proprietà acquistata per legge;
pertanto, gli attori documentavano gli atti probanti l'acquisto della proprietà, dall'atto di
“conversione di scrittura privata in atto pubblico” del 3.3.1982 a mezzo atto rogato dal Notaio ed a ritroso sino all'acquisto del bene a titolo originario -l'Ente di Sviluppo in IA e Per_1
Basilicata, quale acquirente a titolo originario, assegnava il bene facente parte del podere n. 258 a con patto di riservato dominio, a mezzo atto per Notar in data Controparte_4 Persona_2 15.11.1955 e , dopo il riscatto del podere assegnatogli, con atto rogato dal Controparte_4
Per dott. il 24.3.1978, disponeva a favore della figlia con testamento Controparte_2 pubblico a mezzo del Notaio del 4.6.1970, poi , a mezzo atto Per_4 Controparte_2 di “conversione di scrittura privata in atto pubblico” del 3.3.1982, vendeva il bene in quote uguale ai germani e deceduto il 26.5.2008-; che, al contempo, Parte_1 Parte_1 risultava manifesto il periodo ultraventennale decorso alla data del decesso di , Parte_1 avvenuto il 26.5.2008, anche ai fini del tempo necessario per il maturarsi dell'acquisto della proprietà tramite usucapione, realizzatasi ope legis per il possesso ventennale continuato senza trascrizioni in favore di terzi;
che nulla provava sulla sua diretta disponibilità CP_1 nell'anno 2007, venendo palesemente smentito dall'accertamento effettuato dagli Agenti di Polizia
Locale del Comune di Policoro nel sopralluogo del 20.9.2012; inoltre, in ragione delle evidenze documentali, occorreva considerare che anche il convenuto riconosceva esplicitamente l'appartenenza del bene ai rivendicanti, senza alcuna specifica contestazione;
4.3. che vi era una omessa pronuncia sulla mancata adesione alla proposta di mediazione, in quanto il giudice, nonostante l'evidenza che avesse causato e protratto un processo, continuando ad CP_1 occupare il fondo senza titolo, nulla argomentava ai sensi dell'art. 116 c.p.c. sulla ingiustificata mancata partecipazione della parte al procedimento di mediazione avviato dagli attori al fine di evitare il giudizio;
4.4. che vi era una omessa pronuncia sulle eccezioni processuali e di merito formulate nell'interesse degli attori;
che pertanto andavano riproposte in appello tutte le eccezioni rimaste assorbite in primo grado;
che era stato eccepito, nella seconda memoria ex art. 183 c.p.c. del
12.2.2021, che il convenuto nella prima memoria ex art. 183 c.p.c. aveva formulato una domanda subordinata di restituzione della somma di € 5.000,00 che, se fosse stata qualificata come domanda riconvenzionale, non avrebbe potuto trovare ingresso nel processo, in quanto tardiva, poiché le domande riconvenzionali potevano essere proposte solo nel termine di venti giorni prima della udienza di prima comparizione;
4.5. che vi era una omessa valutazione e pronuncia sull'avvenuto rilascio del fondo e sul comportamento processuale del convenuto, in quanto, dopo il deposito da parte degli attori delle note scritte in vista dell'udienza del 16.10.24, si appurava che parte convenuta aveva dichiarato, nelle proprie note scritte, di aver sgomberato e lasciato il suolo oggetto di contestazione, smaltendo i materiali presenti e affidando i propri cani ad un'altra struttura protetta e aveva chiesto al giudice di valutare il comportamento collaborativo del convenuto e di compensare le spese di lite;
che, tuttavia, la valutazione dell'avvenuto rilascio volontario del bene occupato dal convenuto, era stata omessa dal giudice, che avrebbe potuto dichiarare cessata la materia del contendere, almeno rispetto ai punti dal n. 1 al n. 3 delle richieste indicate nell'atto di citazione e, tenuto conto del comportamento del convenuto, avrebbe dovuto compensare le spese di lite;
4.6. che era necessaria la sospensione della esecutività della sentenza impugnata, in quanto il giudice aveva omesso di valutare la richiesta di compensazione delle spese formulata da parte convenuta che, pur di evitare la verosimile condanna, rilasciava il fondo e chiedeva la compensazione delle spese.
5. All'udienza del 4.11.2025, la Corte sospendeva l'efficacia esecutiva della sentenza impugnata e fissava l'udienza di discussione ex art. 350 bis c.p.c. per il giorno 16.12.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
6. Preliminarmente, occorre rilevare la contumacia di , che non si è costituito, CP_1 nonostante la notifica avvenuta a mezzo pec dell'1.5.2025.
7. Nel merito, l'appello deve essere accolto, nei termini di seguito precisati.
Ed invero, col quinto motivo di appello -la cui fondatezza determina l'assorbimento degli altri motivi proposti-, l'appellante ha lamentato che il Tribunale abbia omesso di valutare il comportamento processuale del convenuto, il quale, nelle more del giudizio di primo grado, aveva rilasciato il fondo oggetto di causa;
ha, in particolare, dedotto l'appellante: che, nelle note di trattazione scritta depositate in vista dell'udienza del 16.10.24, parte convenuta aveva dichiarato di aver sgomberato e lasciato il suolo oggetto di contestazione, smaltendo i materiali presenti e affidando i propri cani ad un'altra struttura protetta e aveva chiesto al giudice di valutare il comportamento collaborativo del convenuto e di compensare le spese di lite;
che, tuttavia, la valutazione dell'avvenuto rilascio volontario del bene occupato dal convenuto era stata omessa dal giudice, che avrebbe potuto dichiarare cessata la materia del contendere, almeno rispetto ai punti dal n. 1 al n. 3 delle richieste indicate nell'atto di citazione e, tenuto conto del comportamento del convenuto, avrebbe dovuto compensare le spese di lite.
Il motivo è fondato.
Infatti, nelle note di trattazione scritta depositate in primo grado dalla parte convenuta il 15.10.2024, in vista dell'udienza del 16.10.2024, ha dichiarato di aver “sgomberato e lasciato il CP_1 suolo oggetto di contestazione agli odierni ricorrenti”, chiedendo “che le spese vengano compensate”.
E' pertanto evidente che -essendo venuto meno l'interesse delle parti ad ottenere una pronuncia sulla domanda di rilascio del bene formulata dalla parte attrice- sussistevano i presupposti, all'esito del giudizio di primo grado, per la declaratoria, anche officiosa, della intervenuta cessazione della materia del contendere in ordine alle prime tre domande formulate con l'atto di citazione introduttivo del giudizio -1) di accertare, dichiarare e statuire preliminarmente, attraverso l'esame di tutti i titoli di provenienza ed espletate tutte le necessarie ed ulteriori verifiche ritenute utili, che l'occupazione del terreno risultava sine titulo tenuto conto che gli attori avevano diritto di proprietà sulla res in modo unico ed esclusivo nei confronti di ogni altro e che non esistevano diritti concorrenti sulla medesima res di terzi, né servitù o altri diritti reali di godimento;
2) in conseguenza di ciò, di statuire che il convenuto non aveva diritto alcuno sulla res e pertanto condannare lo stesso a lasciare immediatamente il bene libero da persone o cose e nella piena disponibilità dei titolari comproprietari;
3) di ordinare, ai sensi dell'art 948 c.c., l'immediato rilascio della particella di terreno fissando contestualmente la data di esecuzione per il rilascio-.
Quanto alla quarta domanda formulata nell'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado
- di condannare il convenuto al risarcimento danni anche per la restitutio in integrum da liquidarsi in via equitativa nell'importo ritenuto di giustizia sino all'effettivo rilascio-, domanda dichiarata assorbita dal Tribunale in conseguenza del rigetto della domanda principale, premessa la non configurabilità di un danno in re ipsa, la domanda non risultava meritevole di accoglimento, in mancanza di alcuna prova in ordine all'asserito danno subito.
Nulla occorre statuire sulla domanda formulata in primo grado dalla parte convenuta in via subordinata -domanda dichiarata assorbita dal Tribunale- stante la mancata riproposizione della stessa da parte dell'appellato, che non si è costituito.
8. Spese di lite.
Tenuto conto dell'intervenuta riforma della sentenza impugnata, occorre applicare il principio secondo cui il giudice di appello, in caso di riforma totale o parziale della sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite.
Ciò posto, -tenuto conto della richiesta di compensazione delle spese formulata dalla parte convenuta in primo grado e sollecitata dalla parte appellante in secondo grado- sussistono i presupposti per disporre la compensazione tra le parti delle spese di lite del primo e del secondo grado di giudizio.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello promosso da , Parte_1 Pt_2
, -in proprio e quale procuratore generale di e
[...] Parte_3 Parte_4 Parte_5 nei confronti di , avverso la sentenza n. 812/2024 del Tribunale di Matera, così CP_1 provvede:
a) dichiara la contumacia di;
CP_1
b) accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza di primo grado, dichiara cessata la materia del contendere in ordine alle prime tre domande formulate nelle conclusioni dell'atto di citazione introduttivo del giudizio e rigetta la domanda di risarcimento danni formulata dalla parte attrice al n. 4 delle conclusioni dell'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado;
c) compensa tra le parti le spese del doppio grado di giudizio.
Così deciso in Potenza, nella camera di consiglio del 16.12.2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
dott.ssa Alessia D'Alessandro dott.ssa Lucia Gesummaria