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Sentenza 17 febbraio 2025
Sentenza 17 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 17/02/2025, n. 2447 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 2447 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
QUINTA SEZIONE in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Maria Grazia Berti, nella causa civile di primo grado iscritta al N. R.G. 63979/2022 ha pronunziato la seguente
SENTENZA
TRA
(C.F. ), in persona del suo legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante p.t. elettivamente domiciliati in Roma, Piazza Venezia n. 11, presso lo studio degli Avv.ti Sergio Esposito Farber, Francesco Dell'Atti Cecilia Altissimo, come da procura in atti
OPPONENTE
E
(C.F. Controparte_1
) in persona dell'amministratore p.t., elettivamente domiciliato in Roma, P.IVA_2
Via Amiterno n. 5, presso lo studio dell'Avv. Stefania Rondini, come da procura in atti
CONVENUTO IN OPPOSIZIONE
Avente ad oggetto: opposizione ad ingiunzione di pagamento
CONCLUSIONI
PARTE OPPONENTE: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, ogni eccezione e deduzione, sia di merito che istruttoria, rimossa, assunti i necessari provvedimenti e previe le opportune declaratorie, così giudicare:
- in via pregiudiziale in rito, accertati i presupposti ex art. 39 c.p.c., dichiarare con ordinanza la continenza del presente giudizio con quello pendente avanti codesto Ill.mo
pagina 1 di 8 Tribunale, dott.ssa Berti, R.G. n. 68172/2021 e fissare un termine per la riassunzione del presente giudizio avanti a quello avente R.G. n. 68172/2021;
- in via preliminare, accertati i gravi motivi ex art. 649 c.p.c., sospendere ai sensi della menzionata norma l'esecuzione provvisoria del decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Roma, Giudice Dott. Pietro Persico, n. 12632/2022 emesso in data 12 luglio 2022 e pubblicato in data 15 luglio 2022 a definizione del procedimento monitorio R.G. n.
45288/2022, anche per le ragioni di cui in parte motiva;
- nel merito, revocare il decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo emesso dal
Tribunale di Roma, Giudice Dott. Pietro Persico, n. 12632/2022 emesso in data 12 luglio 2022 e pubblicato in data 15 luglio 2022 a definizione del procedimento monitorio R.G. n. 45288/2022, anche per le ragioni di cui in parte motiva;
- in ogni caso, dichiarare che nulla deve l'attrice opponente al convenuto opposto e, per
l'effetto, revocare il decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo emesso dal Tribunale di Roma, Giudice Dott. Pietro Persico, n. 12632/2022 emesso in data 12 luglio 2022 e pubblicato in data 15 luglio 2022 a definizione del procedimento monitorio R.G.
45288/2022, anche per le ragioni di cui in parte motiva;
- in via riconvenzionale, accertato l'insussistenza del diritto di credito del , CP_1 condannare il medesimo , in persona del suo legale rappresentante pro CP_1 tempore, al pagamento in favore dell'esponente dell'importo non inferiore a Euro 58.038,28 maggiorato degli interessi dalla data del 3 ottobre 2022 sino al soddisfo ed oneri accessori, nonché dell'ulteriore importo di Euro 4.320,00, maggiorato delle spese forfettarie (15%), dell'IVA e degli accessori come per legge anche per le ragioni di cui in parte motiva, ovvero del maggiore o minore importo che verrà determinato all'esito del presente giudizio ovvero dell'importo che codesto Ill.mo riterrà equo e di giustizia.
Con vittoria di spese e competenze professionali del giudizio, anche per lite temeraria ex art. 96, comma 1 e/o 3, c.p.c.
PARTE CONVENUTA: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis:
1. I N V I A P R E L I M I N A R E rigettare la domanda di sospensione dell'esecuzione del decreto ingiuntivo ovvero sospenderlo nei limiti del corrisposto.
2. IN VIA PRINCIPALE, NEL MERITO, respingere tutte le domande formulate in quanto totalmente infondate in fatto e in diritto. Compresa la domanda riconvenzionale.
3. IN VIA ISTRUTTORIA, con ogni più ampia riserva di aggiungere, integrare, modificare, precisare e di formulare istanze anche istruttorie nonché di produrre documenti nei modi e nei termini stabiliti dalla legge anche in relazione al comportamento processuale di controparte;
pagina 2 di 8
4. Con vittoria di spese e compensi oltre rimborso forfettario per spese generali oltre
IVA e CPA come per legge da distrarsi in favore del procuratore antistatario.”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La presente controversia prende avvio dall'opposizione al decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n. 12632/2022 (R.G. n. 45288/2022) emesso dal Tribunale di Roma in data 12 luglio 2022 con il quale è stato ingiunto a il Parte_1 pagamento in favore del Roma Controparte_1 della somma di euro 58.332,00, oltre interessi e spese della procedura, per oneri condominiali non corrisposti di natura straordinaria per lavori eseguiti nello stabile condominiale.
Nel monitorio il ha fondato il proprio complessivo credito come derivante CP_1 da due delibere assembleari e, precisamente, (i) la delibera del 3.6.2021 con la quale l'assemblea nominava la ditta Edil Habitas S.r.l. per l'esecuzione dei lavori straordinari (doc. n. 1) (ii) la delibera del 18.5.2021 con la quale veniva approvato il consuntivo ordinario 2020 e straordinario con ripartizione nonché il preventivo ordinario 2021 e la relativa ripartizione allegata (doc. n 3). Il ha prodotto, altresì, estratto conto CP_1 personale degli oneri a carico dell'attrice dal quale poter evincere le Parte_1 singole poste a debito riferite agli immobili di sua proprietà (doc. 1), nonché bilancio preventivo 2021/2022 lavori straordinari (doc. n. 4) e stato di ripartizione (doc. n. 5).
L'opponente, nel censurare la predetta ingiunzione, ha premesso in punto di fatto che il credito preteso dal era riferito alla quota parte delle spese condominiali CP_1 sostenute per l'esecuzione dei lavori straordinari commissionati alla società appaltatrice
Edil Habitas S.r.l. e deliberati nell'assemblea del 3.6.2021, delibera, quest'ultima, impugnata dall'attrice ex art. 1137 c.c. (procedimento RG n. 68172/2021). Ha altresì evidenziato che, nonostante le trattative avviate per un componimento bonario della lite, il , contravvenendo alle regole di correttezza e buona fede, aveva avviato il CP_1 procedimento monitorio per il recupero delle somme pretese pro quota e che, contestualmente alla predetta azione, anche la Edil Habitas s.r.l. aveva chiesto ed ottenuto in data 20 luglio 2022 l'emissione del decreto ingiuntivo n. 13044/2022 (R.G.
n. 42607/2022), notificato in data 26 luglio 2022, sia nei confronti del che CP_1 di per il medesimo importo ingiunto (euro 58.332,00). Ha ancora Parte_1 esposto che, al fine di evitare conseguenze pregiudizievoli derivanti dall'esecuzione di tale ultima ingiunzione, l'opponente, in data 29 settembre 2022, sottoscriveva, un accordo transattivo con la Edil Habitas s.r.l. in forza del quale, senza riconoscimento alcuno, provvedeva a saldare l'importo ingiunto in linea capitale di euro 58.332,00, in linea capitale, con rinuncia dell'appaltatore agli interessi ed alle spese di lite;
il tutto con pagina 3 di 8 espressa riserva di Colony di ogni diritto, azione ed eccezione nei confronti del
Condominio. Ha lamentato, pertanto, l'opponente che contro la stessa erano stati emessi due decreti ingiuntivi relativi al medesimo credito contestato e che il Condominio aveva, per lo più, notificato in data 9 settembre 2022, atto di precetto contestualmente al decreto di ingiunzione avverso il quale l'opponente era stata costretta a promuovere opposizione ex art. 615 c.p.c. con procedimento iscritto al n. 60611/2022.
Ciò premesso, l'opponente ha dedotto l'inesigibilità del credito con conseguente revoca dell'ingiunzione, per intervenuto pagamento del credito ingiunto a seguito dell'accordo transattivo stipulato con la Edil Capital s.r.l.. Ha poi evidenziato la pendenza della lite in merito all'impugnazione proposta ex art. 1137 c.c. avverso la delibera del 3.6.2021, sottesa al decreto ingiuntivo, e ha chiesto la riunione dei giudizi. Infine, ha sottolineato che la delibera impugnata, prevedendo lo sconto in fattura, non avrebbe consentivo all'opponente di beneficiare dello sconto fiscale applicato con grave pregiudizio dei propri diritti. Ha, dunque, chiesto in via riconvenzionale al convenuto la CP_1 restituzione di ogni spesa, costo, onere sostenuto in ragione della condotta posta in essere dal , in misura non inferiore a euro 58.038,28 (pari, cioè, a quanto CP_1 corrisposto all'appaltatore), oltre interessi dal 3 ottobre 2022 (data in cui è intervenuto l'anzidetto pagamento) al saldo effettivo, oltre alle spese legali sostenute per il perfezionamento della transazione con la ditta appaltatrice, quantificate in euro 4.320,00, spese forfettarie nella misura del 15% ed oneri di legge.
Si è costituito il convenuto impugnando e contestando le domande CP_1 dell'opponente e chiedendone il rigetto. Ha precisato che le trattative per un bonario componimento erano fallite proprio per il comportamento dilatorio dell'opponente che, a causa del mancato pagamento della quota posta a suo carico pari a circa euro 58.000,00, costringeva i condomini ad anticipare gli importi dovuti dalla Inoltre, il Parte_1 ricorso per ingiunzione era stato depositato all'esito delle trattative non andate a buon fine tra il e la ovvero il 27.6.2022, mentre il decreto CP_1 Parte_1 ingiuntivo opposto era stato emesso in data 12.7.2022, vale a dire prima di quello emesso, a sua insaputa, in favore di Edil Capital s.r.l. (in data 18.7.2022). Infine, ha contestato di aver agito in mala fede, atteso che l'azione promossa dal era CP_1 diretta semplicemente ad ottenere il pagamento degli oneri straordinari, e ha puntualizzato che il pagamento della sorte ingiunta in favore della Edil Capital s.r.l. era avvenuto solo in data 22.9.2022 e, quindi, dopo la notifica del decreto e precetto avvenuta il 9.9.2022. In ogni caso non poteva pretendersi la restituzione della somma da parte del , non avendo quest'ultimo incassato alcuna somma da CP_1 Pt_1
[...]
pagina 4 di 8 La causa, disposta la trattazione congiunta con il giudizio RG n. 68172/2021, è stata istruita sulla base degli atti e documenti depositati dalle parti.
E' stata tentata la conciliazione della lite mediante proposta formulata ai sensi dell'art. 185bis c.p.c. che non è stata accettata dalle parti e, all'esito, la causa, documentale, è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni per l'udienza del 8 novembre 2024. In detta udienza la causa è stata trattenuta in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
******************
L'opposizione è fondata e il decreto ingiuntivo emesso va revocato per le ragioni che seguono.
Deve osservarsi che il procedimento di ingiunzione si caratterizza per la sua sommarietà per cui il giudizio che viene ad instaurarsi, ispirato ad un principio di semplificazione processuale, si basa sulle allegazioni probatorie del solo ricorrente da valutarsi in assenza del contraddittorio delle parti. Le prove necessarie alla concessione del decreto ingiuntivo sono prove scritte che il ricorrente è chiamato ad allegare a supporto delle proprie argomentazioni e domande.
Con il procedimento di opposizione avverso il decreto così ottenuto si istaura, invece, un giudizio a cognizione piena, nel pieno contraddittorio (seppur a parti invertite), caratterizzato dalle ordinarie regole processuali (cfr. art. 645, 2 comma, c.p.c.) anche in relazione al regime degli oneri allegatori e probatori (cfr. Cass. 17371/03; Cass.
6421/03). A seguito dell'opposizione, dunque, il giudizio, da sommario si trasforma in giudizio di cognizione dove il giudice non si limita ad esaminare se l'ingiunzione sia stata emessa legittimamente, ma procede all'esame del merito della controversia, con poteri di cognizione piena, sulla base sia dei documenti prodotti nella fase monitoria che dei mezzi istruttori eventualmente ammessi ed assunti nel corso del giudizio. Pertanto, il creditore (al quale compete la posizione sostanziale di attore, per aver richiesto l'emissione del decreto) ha, nella presente fase, l'onere di provare tutti i fatti costitutivi del diritto e, in particolare, l'esistenza e la misura del credito azionato nelle forme della tutela monitoria.
Nell'opposizione a decreto ingiuntivo avente ad oggetto il pagamento delle spese condominiali, il creditore ingiungente – ossia il condominio - soddisfa l'onere probatorio producendo il verbale dell'assemblea con cui le spese oggetto dell'ingiunzione sono state deliberate nonché i relativi documenti (Cass. 15696/2020; Cass. 7569/1994).
Pertanto, è onere del dimostrare l'esistenza del credito, la sua esigibilità e la CP_1 titolarità dello stesso. La delibera assembleare di approvazione della spesa, pertanto, (i) costituisce titolo sufficiente del credito, (ii) legittima la concessione del decreto pagina 5 di 8 ingiuntivo, (iii) legittima, altresì, la condanna del a pagare le somme nel CP_1 processo di opposizione.
Va precisato che qualora si tratti di lavori straordinari, la delibera che approva la spesa ha valore costitutivo dell'obbligazione di contribuzione mentre l'approvazione della ripartizione (che indica la misura del contributo di ciascun condomino) ha valore semplicemente dichiarativo in quanto serve solo ad esprimere in precisi termini aritmetici un già preesistente rapporto di valore secondo i criteri di calcolo stabiliti dalla legge o regolamento (di natura contrattuale).
L'approvazione dello stato di riparto della spesa, pertanto, è presupposto necessario per ottenere, secondo la previsione contenuta nell'art. 63 disp. att. c.c., un decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo, posto che il legislatore ha ad essa riconosciuto valore probatorio privilegiato in ordine alla certezza del credito del condominio, al pari dei documenti previsti dall'art. 642, co. 1, c.p.c. Ne consegue che, pur in assenza dell'approvazione dello stato di riparto, l'amministratore è pur sempre legittimato ad agire per il recupero del credito nei confronti del condomino moroso ai sensi dell'art. 1130, n. 3, c.c. essendo sufficiente la sola delibera che approva la spesa. Né può essere di ostacolo alla riscossione degli oneri per lavori straordinari la mancata approvazione del consuntivo in quanto, mentre per l'erogazione delle spese di manutenzione ordinaria e di quelle relative ai servizi comuni essenziali, non è richiesta la necessaria preventiva approvazione dell'assemblea (ma l'amministratore per poter agire contro i condomini morosi necessita dell'approvazione del consuntivo delle spese sostenute), per i lavori di straordinaria manutenzione ristrutturazione e innovazione sulle parti comuni, invece, la delibera assembleare che dispone l'esecuzione di detti interventi ha ex se valore costitutivo della relativa obbligazione di contribuzione (cfr. Cass. n. 15696/2020 e Cass. n. 25839/2019).
In ogni caso, nel giudizio di opposizione, il giudice deve verificare la perdurante esistenza ed efficacia della delibera di approvazione della spesa e di (eventuale) ripartizione dell'onere, posto che essa costituisce il titolo del relativo credito. In sede di opposizione, il giudice può sindacare (i) la nullità della delibera – posta a fondamento dell'ingiunzione – dedotta dalla parte o rilevata d'ufficio, (ii) l'annullabilità della delibera, purché sia dedotta con apposita domanda riconvenzionale di annullamento contenuta nell'atto di citazione ex art. 1137 c. 2 c.c. nel termine perentorio di 30 giorni ivi previsto, e non in via di eccezione (cfr. Cass. SS. UU. n. 9839/2021).
Fatte tali doverose premesse di ordine generale, occorre innanzitutto procedere con la disamina della documentazione versata dal convenuto (attore in senso CP_1 sostanziale), avuto riguardo tanto alla fase monitoria che alla presente fase giudiziale.
pagina 6 di 8 Il fin dal monitorio, ha Controparte_2 posto a fondamento del proprio credito le due delibere del 18.5.2021 e del 3.6.2021.
Tuttavia, la delibera del 18.5.2021 ha ad oggetto l'approvazione del consuntivo ordinario 2020 e l'approvazione del preventivo ordinario 2021 (quindi, bilanci totalmente inconferenti rispetto al credito ingiunto) mentre i bilanci allegati nel monitorio sub doc. n. 4 e 5 (preventivo lavori straordinari 2021/2022 e stato di riparto) non risultano essere stati oggetto di approvazione con la predetta delibera del 18.5.2021 non essendo neanche menzionati nel verbale. Ad ogni buon conto, la mancata approvazione del preventivo o consuntivo di spesa non è di ostacolo alla riscossione dei contributi inerenti alla manutenzione straordinaria approvata dall'assemblea. Tuttavia, la spesa per lavori straordinari approvati con la delibera del 18.5.2021 è stata sostituita con la spesa deliberata in data 3.6.2021 ed è a quest'ultima che va fatto riferimento per la richiesta di pagamento della somma ingiunta. Invero, con tale ultima delibera l'assemblea dei condomini, a seguito della rinegoziazione dei preventivi e offerte già esaminate con il precedente deliberato, ha scelto, quale impresa esecutrice dei lavori, la
Edil Habitas s.r.l. e ha deliberato la spesa dell'appalto in euro 533.000,00 + IVA, autorizzando l'amministratore a sottoscrivere il relativo contratto di appalto.
Tale delibera, come anche eccepito nella presente sede dalla parte opponente, non prevede la costituzione del fondo previsto obbligatoriamente dall'art. 1135, co. 1 n. 4
c.c.. (“L'assemblea dei condomini provvede... alle opere di manutenzione straordinaria e alle innovazioni, costituendo obbligatoriamente un fondo speciale di importo pari all'ammontare dei lavori”) producendo, tale mancanza, la nullità della delibera. Va dato atto che questo giudicante con sentenza resa in pari data nel giudizio RG n. 68172/2021 ha dichiarato nulla la delibera del 3.6.2021 per inosservanza della norma imperativa dell'art. 1135, co. 1 n. 4, c.c., non derogabile dalla volontà dei privati.
Pertanto, venuto meno il titolo fondante il credito ingiunto dal , il decreto CP_1 ingiuntivo va revocato.
Quanto alla domanda restitutoria avanzata dalla essa non può Parte_1 trovare accoglimento posto che la somma versata in favore di Edil Habitas s.r.l. è frutto di accordo transattivo intercorso tra le parti (con esclusione del Condominio opposto che ne è rimasto estraneo) ed ha avuto effetto estintivo dell'intero credito vantato dall'appaltatrice per le opere eseguite.
Va altresì rigettata la domanda ex art. 96 c.p.c. avanzata dall'opponente.
Nella specie, va esclusa la configurabilità di un abuso dello strumento processuale sanzionabile con la condanna invocata non essendo stata in alcun modo provata la dedotta temerarietà della lite posta a fondamento della domanda di risarcimento del danno ex art. 96 co. 3 c.p.c.. pagina 7 di 8 Le spese di lite, secondo le regole della soccombenza, vanno poste a carico del
(con compensazione e nella Controparte_2 misura del 30% per il rigetto delle ulteriori domande proposte) che si liquidano come in dispositivo in applicazione dei parametri di legge (ex DM n. 55/2014 aggiornati dal DM
n. 147/2022).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitamente pronunciando, disattesa o assorbita ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
- in accoglimento dell'opposizione, revoca il decreto ingiuntivo n. 12632/2022 emesso in data 12 luglio 2022 dal Tribunale di Roma nel procedimento monitorio
R.G. n. 45288/2022;
- rigetta le restanti domande;
- condanna il al Controparte_2 pagamento in favore della attori delle spese di lite che Controparte_3 liquida in complessivi euro 4.936,40 per onorari di giudizio ed euro 400,00 per spese vive, oltre spese generali, i.v.a. e c.p.a. nella misura di legge.
Così deciso in Roma il 17 febbraio 2025
Il Giudice
Maria Grazia Berti
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