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Sentenza 13 febbraio 2026
Sentenza 13 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XI, sentenza 13/02/2026, n. 2171 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 2171 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2171/2026
Depositata il 13/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 11, riunita in udienza il 27/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
BR PAOLO ANTONIO, Presidente
MAGRO MARIA BEATRICE, Relatore
NICOLETTI ALBERTO, Giudice
in data 27/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 7332/2025 depositato il 04/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Agenzia Entrate Direzione Regionale Lazio
elettivamente domiciliato presso dr.Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- SOSP RIMBORSO n. 3436 CARO BOLLETTE 2022
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 991/2026 depositato il
30/01/2026 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: si riporta ai propri scritti e chiede la condanna alla spese.
Resistente/Appellato: si riporta ai propri scritti, insiste per la compensazione delle spese.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La società Ricorrente_1 S.R.L. impugna il provvedimento di “SOSPENSIONE TOTALE RIMBORSO CONTRIBUTO DI SOLIDARIETA' TEMPORANEO - A.I. 2022”, prot. n. 3436/2025, notificato il 15 gennaio
2025, con cui l'Ufficio ha sospeso il rimborso di € 53.035.065,00 versati a titolo di Contributo Straordinario contro il Caro Bollette previsto dall'art. 37 del d.l. n. 21/2022, rimborso definitivamente riconosciuto in separato giudizio in applicazione della sentenza della Corte Costituzionale n. 111/2024. La ricorrente evidenzia che l'Ufficio oppone al rimborso richiesto dalla ricorrente tre “carichi pendenti”, costituiti da tre avvisi di accertamento per IRES, IVA e ritenute relativi all'annualità 2018. A fronte di “carichi” complessivamente quantificati in € 340.960.646,74, l'Ufficio ha quindi sospeso il rimborso del Contributo, sebbene tali “importi dovuti” siano pari a zero, in quanto tale pretesa è stata integralmente pagata. Pertanto, rappresenta l' insussistenza della causa ostativa all'erogazione del richiesto rimborso e sollecita l'annullamento dell'atto in via di autotutela da parte degli Uffici finanziari.
Chiede, previa sospensione degli effetti esecutivi dell'atto qui impugnato, in via principale, dichiararne l'illegittimità integrale e, per l'effetto, condannare l'intimata Agenzia delle Entrate all'erogazione immediata, in favore della Società, di € 53.035.065, oltre interessi maturati e maturandi;
in subordine, dichiararne l'illegittimità parziale e, per l'effetto, rideterminare i carichi pendenti opponibili alla Società nel minor importo di € 1.865.784,75 e conseguentemente condannare l'intimata Agenzia delle Entrate all'erogazione, in favore della Società, del rimborso eccedente rispetto a tale importo, pari a € 51.169.280,25, oltre interessi maturati e maturandi. Con condanna dell'intimata Agenzia delle Entrate alla refusione delle spese di lite.
Si costituisce in giudizio la Direzione Regionale del Lazio che rappresenta che la sospensione è stata disposta stante la sussistenza di pregressi debiti erariali pari ad € 340.960.646,74 a carico della società contribuente. Comunica di aver accolto le istanza di rimborso del contributo straordinario di cui all'art. 37 del d.l. n.21/2022 presentate dalla società in oggetto.
Con memoria difensiva la società ricorrente ha aderito alla richiesta di cessazione della materia del contendere, ravvisando l'integrale annullamento del provvedimento originariamente impugnato, opponendosi alla richiesta avanzata da controparte di compensazione delle spese di lite in virtù del principio di soccombenza virtuale.
All'udienza del27/01/2026, la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado, esaminato il ricorso e gli atti e i documenti prodotti, ha deciso come segue.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Emerge dagli atti di causa che gli ufficio finanziari, successivamente alla proposizione del ricorso e nelle more della presente costituzione in giudizio, avendo parzialmente annullato in autotutela con provvedimento
TJBX7010002/2025 del 10/03/2025 l'avviso di accertamento n. TJB070100052/2024 a causa di un vizio procedimentale relativo alla contestazione delle omesse ritenute 2018, ha annullato con autotutela prot. n.
30810/2025 del 03/04/2025 anche il provvedimento di sospensione del rimborso prot. n. 3436/2025.
Pertanto, deve essere dichiarata l'estinzione del procedimento per cessazione della materia del contendere
Le spese di lite sono compensate, in quanto la notifica dell' atto in autotutela ha preceduto, sotto il profilo cronologico, la costituzione in giudizio della società ricorrente. Infatti, l'annullamento del Provvedimento di sospensione del rimborso di € 53.035.065,22 prot. n. 3436/2025 è stata effettuata in data 03/04/2025, e la parte ricorrente ha incardinato il presente giudizio in data 04/04/2025.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado dichiara estinto il giudizio per cessata materia del contendere. Spese compensate.
Così deciso a Roma il 27 gennaio 2026
IL GIUDICE EST. IL PRESICENTE
AR AT AG LO AN NO
Depositata il 13/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 11, riunita in udienza il 27/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
BR PAOLO ANTONIO, Presidente
MAGRO MARIA BEATRICE, Relatore
NICOLETTI ALBERTO, Giudice
in data 27/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 7332/2025 depositato il 04/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Agenzia Entrate Direzione Regionale Lazio
elettivamente domiciliato presso dr.Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- SOSP RIMBORSO n. 3436 CARO BOLLETTE 2022
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 991/2026 depositato il
30/01/2026 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: si riporta ai propri scritti e chiede la condanna alla spese.
Resistente/Appellato: si riporta ai propri scritti, insiste per la compensazione delle spese.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La società Ricorrente_1 S.R.L. impugna il provvedimento di “SOSPENSIONE TOTALE RIMBORSO CONTRIBUTO DI SOLIDARIETA' TEMPORANEO - A.I. 2022”, prot. n. 3436/2025, notificato il 15 gennaio
2025, con cui l'Ufficio ha sospeso il rimborso di € 53.035.065,00 versati a titolo di Contributo Straordinario contro il Caro Bollette previsto dall'art. 37 del d.l. n. 21/2022, rimborso definitivamente riconosciuto in separato giudizio in applicazione della sentenza della Corte Costituzionale n. 111/2024. La ricorrente evidenzia che l'Ufficio oppone al rimborso richiesto dalla ricorrente tre “carichi pendenti”, costituiti da tre avvisi di accertamento per IRES, IVA e ritenute relativi all'annualità 2018. A fronte di “carichi” complessivamente quantificati in € 340.960.646,74, l'Ufficio ha quindi sospeso il rimborso del Contributo, sebbene tali “importi dovuti” siano pari a zero, in quanto tale pretesa è stata integralmente pagata. Pertanto, rappresenta l' insussistenza della causa ostativa all'erogazione del richiesto rimborso e sollecita l'annullamento dell'atto in via di autotutela da parte degli Uffici finanziari.
Chiede, previa sospensione degli effetti esecutivi dell'atto qui impugnato, in via principale, dichiararne l'illegittimità integrale e, per l'effetto, condannare l'intimata Agenzia delle Entrate all'erogazione immediata, in favore della Società, di € 53.035.065, oltre interessi maturati e maturandi;
in subordine, dichiararne l'illegittimità parziale e, per l'effetto, rideterminare i carichi pendenti opponibili alla Società nel minor importo di € 1.865.784,75 e conseguentemente condannare l'intimata Agenzia delle Entrate all'erogazione, in favore della Società, del rimborso eccedente rispetto a tale importo, pari a € 51.169.280,25, oltre interessi maturati e maturandi. Con condanna dell'intimata Agenzia delle Entrate alla refusione delle spese di lite.
Si costituisce in giudizio la Direzione Regionale del Lazio che rappresenta che la sospensione è stata disposta stante la sussistenza di pregressi debiti erariali pari ad € 340.960.646,74 a carico della società contribuente. Comunica di aver accolto le istanza di rimborso del contributo straordinario di cui all'art. 37 del d.l. n.21/2022 presentate dalla società in oggetto.
Con memoria difensiva la società ricorrente ha aderito alla richiesta di cessazione della materia del contendere, ravvisando l'integrale annullamento del provvedimento originariamente impugnato, opponendosi alla richiesta avanzata da controparte di compensazione delle spese di lite in virtù del principio di soccombenza virtuale.
All'udienza del27/01/2026, la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado, esaminato il ricorso e gli atti e i documenti prodotti, ha deciso come segue.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Emerge dagli atti di causa che gli ufficio finanziari, successivamente alla proposizione del ricorso e nelle more della presente costituzione in giudizio, avendo parzialmente annullato in autotutela con provvedimento
TJBX7010002/2025 del 10/03/2025 l'avviso di accertamento n. TJB070100052/2024 a causa di un vizio procedimentale relativo alla contestazione delle omesse ritenute 2018, ha annullato con autotutela prot. n.
30810/2025 del 03/04/2025 anche il provvedimento di sospensione del rimborso prot. n. 3436/2025.
Pertanto, deve essere dichiarata l'estinzione del procedimento per cessazione della materia del contendere
Le spese di lite sono compensate, in quanto la notifica dell' atto in autotutela ha preceduto, sotto il profilo cronologico, la costituzione in giudizio della società ricorrente. Infatti, l'annullamento del Provvedimento di sospensione del rimborso di € 53.035.065,22 prot. n. 3436/2025 è stata effettuata in data 03/04/2025, e la parte ricorrente ha incardinato il presente giudizio in data 04/04/2025.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado dichiara estinto il giudizio per cessata materia del contendere. Spese compensate.
Così deciso a Roma il 27 gennaio 2026
IL GIUDICE EST. IL PRESICENTE
AR AT AG LO AN NO