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Sentenza 28 gennaio 2026
Sentenza 28 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Rieti, sez. II, sentenza 28/01/2026, n. 34 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Rieti |
| Numero : | 34 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 34/2026
Depositata il 28/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di RIETI Sezione 2, riunita in udienza il 01/12/2025 alle ore 13:00 in composizione monocratica:
SANTILLI VINCENZO LUCIANO, Giudice monocratico in data 01/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 271/2024 depositato il 17/10/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da Difensore_2 CF_Difensore_1 - Ricorrente_1 CF_Ricorrente_1 -
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Comune di Cittaducale - Corso Mazzini 111 02100 Rieti RI
Difeso da Difensore_3 CF_Difensore_2 -
Email_2 ed elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 109 2024 90024777 06 000 IMU 2012
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 109 2024 90024777 06 000 IMU 2013
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 109 2024 90024777 06 000 IMU 2014
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 109 2024 90024777 06 000 IMU 2015 - AVVISO DI INTIMAZIONE n. 109 2024 90024777 06 000 IMU 2016
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 109 2024 90024777 06 000 IMU 2017
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 109 2024 90024777 06 000 IMU 2018
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10920200003568514000 IMU 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO IMU 2015
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 788 IMU 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 126/2025 depositato il 16/12/2025
Richieste delle parti:
L' Ricorrente_1 si riporta al contenuto del ricorso ed all'istanza depositata in data 20/11/2025, riconfermando l'eccezione di nullità dell'ordinanza del 20/10/2025 per omessa comunicazione al codifensore Ricorrente_1 del link di collegamento necessario, ledendo il diritto di difesa e di contraddittorio, con conseguente nullità assoluta del processo tributario. Inoltre, richiede in subordine la rimessione nei termini, in quanto l'ordinanza della Corte è stata depositata in data 10/11/2025 e comunicata al solo codifensore avv. Difensore_2 l' 11/11/2025, ultimo giorno prima del ventesimo giorno “libero” antecedente l'udienza, concesso alla parte per il deposito dei documenti. Il Giudice, considerate ormai superate le eccezioni preliminari sollevate dalla ricorrente, chiede discutersi nel merito. Pertanto la ricorrente si riporta ai propri scritti difensivi, contestando la mancata notifica degli avvisi di accertamento.
L'avv. Nominativo_2 si riporta al contenuto delle controdeduzioni opponendosi all'accoglimento dell' istanza della ricorrente, stante l'infondatezza dei motivi addotti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato presso questa Corte il 17/10/2024, la Sig.ra Ricorrente_1 , rappresentata e difesa dall'Avv. Difensore_2 e da sé medesima, elettivamente domiciliata presso Email_1, si opponeva all'intimazione di pagamento n. 109 2024 9002477706/000, notificata via PEC in data 19/07/2024 dall'Agenzia delle
Entrate-Riscossione di Terni per la riscossione per conto del Comune di Cittaducale, delle seguenti somme a titolo di IMU: €. 415,46 per l'anno 2012; €. 2.810,24 per gli anni 2013 e 2014;
€. 1.397,84 per l'anno 2015; €. 1.331,12 per l'anno 2016; €. 1.310,63 per l'anno 2017 ed €. 1.296,51 per l'anno 2018.
La ricorrente rileva che l'intimazione in oggetto è illegittima e chiede che sia dichiarata la nullità della pretesa tributaria essendo i titoli privi di ogni fondamento per mancata prova di notifica degli atti prodromici, nonché per l'avvenuta decadenza dell'azione impositiva per assenza quinquennale di notifica degli atti pregressi all'intimazione stessa.
Chiede, l'accoglimento del ricorso, con vittoria di spese tutte, di lite. Si è costituito in giudizio il solo chiamato in causa, il Comune di Cittaducale, provando con documentazione varia (in atti) la regolarità del proprio operato e la regolare notifica degli atti presupposti.
Chiede, comunque, che venga dichiarato il ricorso in parte inammissibile ed in parte infondato nel merito, con conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese, competenze ed onorari di giudizio.
E' stata, media tempore alla camera di consiglio del 20/10/2025 respinta la richiesta di sospensione, con ordinanza n. 194/2025, depositata il 10/11/2025.
Alla pubblica udienza del 1° dicembre 2025 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Questo Giudice monocratico, esaminati la documentazione e le argomentazioni addotte dalle parti, ritiene che il ricorso debba essere respinto.
Vanno, comunque, respinte tutte le eccezioni preliminari sollevate dalla ricorrente, e ritenuto che non ci sono ostacoli procedurali, si può discutere il merito della questione. Questo significa che, a differenza delle eccezioni sollevate in via preliminare, che riguardano questioni di procedura, il Giudice si concentrerà sulla validità della pretesa avanzata dalle parti in causa. In relazione al merito, va premesso, che trattandosi d'intimazione di pagamento, il ricorso doveva essere presentato anche all'Agenzia delle Entrate-Riscossione, quale demandato per legge alla richiesta esecutiva del pagamento portante diversi atti come riferimento, oltre a quelli oggi riguardanti l'oggetto del contendere;
e cioè l'IMU per gli anni 2016, 2017 e 2018, quale debito nei confronti del Comune di Cittaducale, per possesso di area edificabile (dove insiste un fabbricato in costruzione), a seguito di numero tre avvisi di accertamento non impugnati.
E' da chiarire, che, nella stessa intimazione è ben indicata l'autorità giurisdizionale presso cui ricorrere ed i termini e le modalità per l'impugnazione.
Si ritiene, quindi, che non è stato leso nessun diritto alla difesa ricorrente.
In relazione, poi, dell'eccepita nullità dell'intimazione per avvenuta prescrizione del credito preteso, stante l'avvenuta decadenza dell'azione impositiva per assenza quinquennale di notifica degli atti pregressi, va ritenuta del tutto infondata.
Di fatto, il pagamento è stato richiesto a seguito del mancato versamento delle somme richieste con gli avvisi di accertamento nn. 627, 642 e 788, atti presupposti, regolarmente notificati, non impugnati e quindi, divenuti definitivi. Gli avvisi di accertamento sono stati notificati dal Comune di Cittaducale, a mezzo del servizio postale, e la notifica si è perfezionata per compiuta giacenza, come comprovato dalla documentazione in atti e notificati entro il termine quinquennale. Il ricorso, quindi, è da rigettare, in quanto l'intimazione di pagamento non è stata impugnata solo per i vizi propri, ma eccependo dei vizi riferibili agli atti presupposti decaduti perché non impugnati. Le altre questioni debbono intendersi assorbite dalle argomentazioni che precedono.
Ai sensi dell'art. 15 comma 2 del D.Lgs. 546 del 31.12.1992, (come modificato dal D.L.
220/2023), questo Giudice monocratico ritiene che le spese di giudizio possono essere compensate.
P. Q. M.
Il Giudice monocratico respinge il ricorso. Spese compensate.
Rieti, 1° Dicembre 2025
Depositata il 28/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di RIETI Sezione 2, riunita in udienza il 01/12/2025 alle ore 13:00 in composizione monocratica:
SANTILLI VINCENZO LUCIANO, Giudice monocratico in data 01/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 271/2024 depositato il 17/10/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da Difensore_2 CF_Difensore_1 - Ricorrente_1 CF_Ricorrente_1 -
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Comune di Cittaducale - Corso Mazzini 111 02100 Rieti RI
Difeso da Difensore_3 CF_Difensore_2 -
Email_2 ed elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 109 2024 90024777 06 000 IMU 2012
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 109 2024 90024777 06 000 IMU 2013
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 109 2024 90024777 06 000 IMU 2014
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 109 2024 90024777 06 000 IMU 2015 - AVVISO DI INTIMAZIONE n. 109 2024 90024777 06 000 IMU 2016
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 109 2024 90024777 06 000 IMU 2017
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 109 2024 90024777 06 000 IMU 2018
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10920200003568514000 IMU 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO IMU 2015
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 788 IMU 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 126/2025 depositato il 16/12/2025
Richieste delle parti:
L' Ricorrente_1 si riporta al contenuto del ricorso ed all'istanza depositata in data 20/11/2025, riconfermando l'eccezione di nullità dell'ordinanza del 20/10/2025 per omessa comunicazione al codifensore Ricorrente_1 del link di collegamento necessario, ledendo il diritto di difesa e di contraddittorio, con conseguente nullità assoluta del processo tributario. Inoltre, richiede in subordine la rimessione nei termini, in quanto l'ordinanza della Corte è stata depositata in data 10/11/2025 e comunicata al solo codifensore avv. Difensore_2 l' 11/11/2025, ultimo giorno prima del ventesimo giorno “libero” antecedente l'udienza, concesso alla parte per il deposito dei documenti. Il Giudice, considerate ormai superate le eccezioni preliminari sollevate dalla ricorrente, chiede discutersi nel merito. Pertanto la ricorrente si riporta ai propri scritti difensivi, contestando la mancata notifica degli avvisi di accertamento.
L'avv. Nominativo_2 si riporta al contenuto delle controdeduzioni opponendosi all'accoglimento dell' istanza della ricorrente, stante l'infondatezza dei motivi addotti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato presso questa Corte il 17/10/2024, la Sig.ra Ricorrente_1 , rappresentata e difesa dall'Avv. Difensore_2 e da sé medesima, elettivamente domiciliata presso Email_1, si opponeva all'intimazione di pagamento n. 109 2024 9002477706/000, notificata via PEC in data 19/07/2024 dall'Agenzia delle
Entrate-Riscossione di Terni per la riscossione per conto del Comune di Cittaducale, delle seguenti somme a titolo di IMU: €. 415,46 per l'anno 2012; €. 2.810,24 per gli anni 2013 e 2014;
€. 1.397,84 per l'anno 2015; €. 1.331,12 per l'anno 2016; €. 1.310,63 per l'anno 2017 ed €. 1.296,51 per l'anno 2018.
La ricorrente rileva che l'intimazione in oggetto è illegittima e chiede che sia dichiarata la nullità della pretesa tributaria essendo i titoli privi di ogni fondamento per mancata prova di notifica degli atti prodromici, nonché per l'avvenuta decadenza dell'azione impositiva per assenza quinquennale di notifica degli atti pregressi all'intimazione stessa.
Chiede, l'accoglimento del ricorso, con vittoria di spese tutte, di lite. Si è costituito in giudizio il solo chiamato in causa, il Comune di Cittaducale, provando con documentazione varia (in atti) la regolarità del proprio operato e la regolare notifica degli atti presupposti.
Chiede, comunque, che venga dichiarato il ricorso in parte inammissibile ed in parte infondato nel merito, con conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese, competenze ed onorari di giudizio.
E' stata, media tempore alla camera di consiglio del 20/10/2025 respinta la richiesta di sospensione, con ordinanza n. 194/2025, depositata il 10/11/2025.
Alla pubblica udienza del 1° dicembre 2025 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Questo Giudice monocratico, esaminati la documentazione e le argomentazioni addotte dalle parti, ritiene che il ricorso debba essere respinto.
Vanno, comunque, respinte tutte le eccezioni preliminari sollevate dalla ricorrente, e ritenuto che non ci sono ostacoli procedurali, si può discutere il merito della questione. Questo significa che, a differenza delle eccezioni sollevate in via preliminare, che riguardano questioni di procedura, il Giudice si concentrerà sulla validità della pretesa avanzata dalle parti in causa. In relazione al merito, va premesso, che trattandosi d'intimazione di pagamento, il ricorso doveva essere presentato anche all'Agenzia delle Entrate-Riscossione, quale demandato per legge alla richiesta esecutiva del pagamento portante diversi atti come riferimento, oltre a quelli oggi riguardanti l'oggetto del contendere;
e cioè l'IMU per gli anni 2016, 2017 e 2018, quale debito nei confronti del Comune di Cittaducale, per possesso di area edificabile (dove insiste un fabbricato in costruzione), a seguito di numero tre avvisi di accertamento non impugnati.
E' da chiarire, che, nella stessa intimazione è ben indicata l'autorità giurisdizionale presso cui ricorrere ed i termini e le modalità per l'impugnazione.
Si ritiene, quindi, che non è stato leso nessun diritto alla difesa ricorrente.
In relazione, poi, dell'eccepita nullità dell'intimazione per avvenuta prescrizione del credito preteso, stante l'avvenuta decadenza dell'azione impositiva per assenza quinquennale di notifica degli atti pregressi, va ritenuta del tutto infondata.
Di fatto, il pagamento è stato richiesto a seguito del mancato versamento delle somme richieste con gli avvisi di accertamento nn. 627, 642 e 788, atti presupposti, regolarmente notificati, non impugnati e quindi, divenuti definitivi. Gli avvisi di accertamento sono stati notificati dal Comune di Cittaducale, a mezzo del servizio postale, e la notifica si è perfezionata per compiuta giacenza, come comprovato dalla documentazione in atti e notificati entro il termine quinquennale. Il ricorso, quindi, è da rigettare, in quanto l'intimazione di pagamento non è stata impugnata solo per i vizi propri, ma eccependo dei vizi riferibili agli atti presupposti decaduti perché non impugnati. Le altre questioni debbono intendersi assorbite dalle argomentazioni che precedono.
Ai sensi dell'art. 15 comma 2 del D.Lgs. 546 del 31.12.1992, (come modificato dal D.L.
220/2023), questo Giudice monocratico ritiene che le spese di giudizio possono essere compensate.
P. Q. M.
Il Giudice monocratico respinge il ricorso. Spese compensate.
Rieti, 1° Dicembre 2025