Sentenza breve 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. IX, sentenza breve 22/12/2025, n. 8332 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 8332 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 08332/2025 REG.PROV.COLL.
N. 06556/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Nona)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 6556 del 2025, proposto da Italy Emergenza Cooperativa Sociale, in persona del legale rappresentante pro tempore , in relazione alla procedura CIG 8224532A81, rappresentata e difesa dagli avvocati Riccardo Rotigliano e Giuseppe Acierno, con domicilio digitale come da p.e.c. da Registri di Giustizia;
contro
RN OB Pausilipon, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Fulvio Ceglio, con domicilio digitale come da p.e.c. da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
previa sospensione:
della deliberazione n. 719 del 27 ottobre 2025, con la quale la Stazione Appaltante ha esercitato, oltre il termine contrattualmente previsto, l'opzione di rinnovo del contratto di appalto;
Nonché, ove occorra:
- della pec dell'Amministrazione del 24/10/2025, con la quale ha comunicato alla ricorrente l'imminente adozione del provvedimento di rinnovo;
- della nota prot. n. 24612 del 14/11/2025, con la quale la Stazione Appaltante ha rigettato la richiesta di annullamento in autotutela avanzata dalla ricorrente;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della RN OB Pausilipon;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore la dott.ssa IA AL nella camera di consiglio del giorno 16 dicembre 2025 e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
1.Con ricorso ritualmente introdotto la Italy Emergenza Cooperativa sociale contesta chiedendone l’annullamento la deliberazione n. 719 del 27 ottobre 2025, con la quale la stazione appaltante ha esercitato, oltre il termine contrattualmente previsto, l’opzione di rinnovo del contratto di appalto, unitamente agli atti presupposti come meglio in epigrafe indicati.
2. Espone in fatto:
-di essere divenuta affidataria, giusta contratto di appalto del 29 ottobre 2021, CIG: 8224532A81, sin dal 1° novembre 2021, presso l’Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale OB – Pausilipon del servizio di “ritiro delle unità di sangue cordonale dai Centri di Raccolta della Regione Campania e di trasporto presso il Centro Regionale di Crioconservazione e Banca del Sangue Cordone Ombelicale”;
-che in base all’art. 4, n. 1) del contratto di appalto (nonché del punto 4.2, n. 1, del disciplinare di gara, “ Come da art. 4.2 del Disciplinare di gara, il contratto di appalto potrà essere modificato, senza una nuova procedura di affidamento, ai sensi dell’art. 106, comma 1, lett. a) del Codice degli appalti, nei seguenti casi: 1. Rinnovo: la stazione appaltante si riserva la facoltà di rinnovare il contratto, alle medesime condizioni, per la durata pari a 12 mesi, per un importo di € 83.300,00 oltre iva se dovuta, nonché degli oneri per la scurezza dovuti a rischi da interferenze. La stazione appaltante esercita tale facoltà comunicandola all’appaltatore mediante pec ALMENO 15 giorni prima della scadenza del contratto originario ”;
-che in vista dell’approssimarsi della scadenza del contratto (data che parte ricorrente individua nel giorno 31 ottobre 2025), in data 10 ottobre 2025 la ricorrente, in assenza di una comunicazione ufficiale da parte dell’Amministrazione, ha inviato alla stessa missiva finalizzata a verificare se era intenzione dell’AORN esercitare l’opzione di rinnovo;
-che, tuttavia, a tale nota la Stazione Appaltante non ha fornito alcun riscontro.
3. Precisa, quindi, parte ricorrente che scaduto il termine per esercitare l’opzione di rinnovo, con successiva p.e.c del 23 ottobre 2025 la ricorrente ha informato l’Amministrazione che avrebbe garantito il servizio fino alle 24:00 del 31 ottobre 2025.
4. Sennonché solo a seguito di tale ultima nota, la Stazione Appaltante con nota del 24 ottobre 2025 ha informato la ricorrente che era in corso di adozione il provvedimento deliberativo di autorizzazione all'esercizio dell'opzione di proroga annuale.
5. Indi, con deliberazione n. 719 del 27 ottobre 2025, l’AORN ha disposto il rinnovo contrattuale per la durata di 12 mesi.
6. Parte ricorrente significa altresì di aver intimato alla Stazione appaltante l’annullamento in autotutela il provvedimento di rinnovo adottato, in ragione della sua illegittimità, significando comunque di essere disponibile a proseguire il servizio fino al 31 gennaio 2026, così da consentire all’AORN di individuare un nuovo operatore economico cui affidare l’appalto (diffida del 13 novembre 2025).
7. Con la nota prot. n. 24612 del 14 novembre 2025 l’Azienda intimata ha respinto l’istanza di annullamento in autotutela, sostenendo la natura meramente ordinatoria del termine di 15 giorni previsto dal contratto.
8. Parte ricorrente impugna le determinazioni dell’Amministrazione in quanto la formulazione della clausola contrattuale e la sua interpretazione letterale deporrebbero inequivocabilmente per l’essenzialità ( recte perentorietà) del termine ivi indicato per l’esercizio della facoltà di rinnovo del contratto.
9. Nel costituirsi in giudizio l’Azienda ospedaliera intimata ha eccepito preliminarmente il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo sostenendo che la delibera impugnata non ha natura di atto autoritativo che incide unilateralmente sulla sfera giuridica della ricorrente, ma costituisce la mera formalizzazione della volontà dell’AORN di avvalersi di una facoltà già prevista e disciplinata pattiziamente, il cui esercizio dà luogo a questioni inerenti a diritti e obblighi di natura privatistica; nel merito ha concluso per l’infondatezza del ricorso.
10. Alla camera di consiglio del 18 dicembre 2025, sentiti i difensori delle parti presenti, e fatto avviso agli stessi ex art. 60 c.p.a della possibile definizione del giudizio in forma semplificata, la causa è stata trattenuta in decisione.
11. È fondata l’eccezione di difetto di giurisdizione del G.A.
12. In linea generale la potestà cognitiva in merito alle condotte ed ai provvedimenti assunti prima della definizione della procedura di affidamento dei contratti di appalto (di lavori, servizi e forniture) o nella fase compresa tra l'aggiudicazione e la stipula del contratto deve essere ascritta entro il perimetro della giurisdizione esclusiva del g.a., mentre la cognizione di quelli afferenti all'esecuzione dell'accordo negoziale (con l'eccezione di quelli, espressamente riservati alla giurisdizione esclusiva amministrativa, relativi al divieto di rinnovo tacito dei contratti, alla revisione dei prezzi e al loro adeguamento) appartiene alla giurisdizione del g.o. (ex multis, T.A.R. Roma, Sez. I, 1 aprile 2019, n.4244).
13. In giurisprudenza, in particolare, si è precisato che laddove l'oggetto del ricorso sia l'accertamento del diritto della ricorrente a "svincolarsi" dall'obbligo di proseguire il rapporto contrattuale alle medesime condizioni economiche dell’originario affidamento del servizio, il vaglio della correttezza di tale pretesa involge una questione di interpretazione e di applicazione del contratto di appalto a monte che, come tutte le controversie attinenti all'esecuzione del contratto, deve essere ascritta alla giurisdizione ordinaria (in termini, T.A.R. Genova, Sez. II, 12 febbraio 2015, n.173).
14. Invero, in argomento, la Suprema Corte (cfr. Cass. Civ., Sez. Un., ord. n. 26792/2009) ha ritenuto che la controversia in tema di appalto pubblico avente ad oggetto l'annullamento della proroga del contratto, in precedenza disposta sulla base di una clausola contrattuale attributiva di tale facoltà, appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario, anche se nell'atto la Pubblica Amministrazione affermi di intervenire in regime di autotutela come conseguenza di una rinnovata valutazione della convenienza e degli interessi pubblici. Siffatta controversia, infatti, attiene alla cessazione del contratto con l'appaltatore (ovvero all'accertamento del diritto dell'appaltatore a proseguire il rapporto), avendo l'Amministrazione annullato un atto di esercizio di una facoltà che sorge dal contratto, incidendo su diritti soggettivi già perfezionati per effetto dell'accordo formatosi a seguito dell'iniziale decisione di disporre il rinnovo (cfr. T.A.R. Catania, Sez. II, 16 dicembre 2016, n.3272).
15. D’altra parte, il nuovo Codice dei Contratti disciplina separatamente la proroga “contrattuale” (art. 120 comma 10 dlgs. 36/2023) prevista a monte nella documentazione di gara e nel contratto dalla proroga tecnica (art. 120 comma 11 d.gs. 36/2023) che avviene per cause imprevedibili non imputabili all’Amministrazione al solo fine di garantire la continuità di un servizio e nell’attesa che si concluda la procedura di gara volta a selezionare il nuovo contraente.
16. Dunque, la proroga contrattuale trova la sua legittimazione nella lex specialis di gara e/o nel contratto e quindi in una circostanza di tipo negoziale che viene già individuata ab initio tra l’Amministrazione e l’operatore economico (cfr. Tar Lazio, Roma 13307/2025), laddove, al contrario, la proroga “tecnica” sussiste nel momento in cui la decisione di modificare la durata del contratto viene presa in un momento successivo e pur in assenza di una apposita previsione nella documentazione di gara o nel contratto, postulando, quindi, l’esercizio di un potere amministrativo (T.A.R. Lazio, Roma, Sez. I, 1° aprile 2019, n.4244)
17. Ora, nel caso in esame, il contratto attribuisce alla stazione appaltante una opzione di proroga negoziale piuttosto che di rinnovo del contratto (dovendo la facoltà di proroga essere esercitata prima dello spirare del termine di efficacia del contratto).
18. Inoltre, la parte ricorrente contesta esclusivamente l'interpretazione e l'esecuzione della clausola contrattuale (art. 4 del contratto Rep. n. 499/2021) che disciplina l’opzione di prosecuzione del rapporto già in essere inter partes , ritenendo l’Amministrazione sostanzialmente decaduta dall’esercizio del diritto di opzione.
19. La controversia, dunque, attiene alla effettiva cessazione del contratto con la stazione appaltante (ovvero all'accertamento del venir meno del diritto della stazione appaltante di proseguire il rapporto), avendo l'Amministrazione, in tesi di parte ricorrente, esercitato tardivamente la facoltà di proroga.
20. I provvedimenti impugnati, pertanto, incidono su diritti soggettivi (già perfezionati per effetto del contratto) la cui cognizione spetta al giudice ordinario.
21. Per quanto sopra il ricorso è inammissibile per difetto di giurisdizione dell’adito G.A sussistendo la giurisdizione del G.O innanzi al quale il giudizio potrà essere riproposto ai sensi e per gli effetti dell’art. 11 comma 2 c.p.a.
22. Sussistono nondimeno giusti motivi per compensare integralmente tra le parti le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Nona), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione dell’adito G.A sussistendo la giurisdizione del G.O. innanzi al quale il giudizio potrà essere riproposto ai sensi e per gli effetti dell’art. 11 comma 2 c.p.a.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in PO nella camera di consiglio del giorno 16 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
MO LL Di PO, Presidente
IA AL, Primo Referendario, Estensore
Alessandra Vallefuoco, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| IA AL | MO LL Di PO |
IL SEGRETARIO