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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 22/12/2025, n. 6135 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 6135 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
N.R.G. 15264/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
Terza Sezione Civile
Nella persona del dott. Gaetano Cataldo, in funzione di Giudice Unico ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero in epigrafe promossa da
( ), nato a [...], il [...]; Parte_1 C.F._1 CP_1
( ), nata a [...], il [...]; e C.F._2 Controparte_2
( ), nata a [...], il [...]; con l'avv. Francesco Giovanni Enrico C.F._3
Fichera e con l'avv. Francesco Maria Scudero;
contro
), nata a [...] il [...], con l'avv. Stefano Massimino;
CP_3 C.F._4
e
( , nato a [...] il [...], con gli avv.ti Samantha Di Controparte_4 C.F._5
NA e RI Arcifa;
conclusioni: come da verbale del 21 ottobre 2025.
***
MOTIVAZIONE CONCISA E SUCCINTA
(ex art. 132 c. p. c. ed ex art. 118 disp. att. c. p. c.) ______________
Le domande degli attori – rivolte a far condannare solidalmente i convenuti al pagamento in favore degli attori delle somme da loro sborsate per sanare gli abusi degli immobili in precedenza acquistati dagli stessi attori dalla Cristal Costruzioni, società cancellata dal registro delle imprese, ancora formalmente proprietaria di immobili da ritenersi devoluti quale attività ai convenuti – è fondata e va accolta.
Le eccezioni di prescrizione sollevate dai convenuti vanno disattese.
Nel caso di specie la prescrizione è decennale, rilevando in ispecie esborsi sopportati dagli attori a causa dell'inadempimento dell'obbligazione assunta dalla società, di cui gli attori sono successori, con i contratti di compravendita.
Il diritto degli attori al rimborso è diventato azionabile solo a fine 2019, a seguito della comunicazione del rigetto della pratica di sanatoria presentata dalla società.
Anche l'eccezione ex art. 2945, co. 2, c. c. va disattesa.
La società è stata cancellata d'ufficio nel 2017 a causa del mancato deposito dei bilanci, con devoluzione delle attività, costituite da tre beni immobili, ai due soci.
Le spese seguono la soccombenza, e vanno liquidate in Euro 254,00 per spese vive e in Euro 3.715,00 per compensi (d. m. 55/2014; scaglione delle cause di valore immediatamente superiore a Euro
5.200,00; massimo abbattimento della fase istruttoria in ragione del mancato raccoglimento di prova orale).
P. t. m.
Il Dott. Gaetano Cataldo,
definitivamente pronunziando nella causa iscritta al n. in epigrafe, condanna e CP_3 [...]
a pagare a e Euro 9.432,72, nonché a CP_4 Parte_1 CP_1 [...]
Euro 8.633,09, condanna altresì i convenuti a rifondere gli attori delle spese di lite, che CP_2 liquida in Euro 254,00 per spese vive e in Euro 3.715,00 per compensi di difesa, oltre c. p. a. e i. v.
a. come per legge, rimborso a forfait come da d. m. 55/2014;
Catania, 22 dicembre 2025.
Il g. u.
Dott. Gaetano Cataldo
ATTO DEPOSITATO TELEMATICAMENTE EX ART. 15 D. M. 44/2011
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
Terza Sezione Civile
Nella persona del dott. Gaetano Cataldo, in funzione di Giudice Unico ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero in epigrafe promossa da
( ), nato a [...], il [...]; Parte_1 C.F._1 CP_1
( ), nata a [...], il [...]; e C.F._2 Controparte_2
( ), nata a [...], il [...]; con l'avv. Francesco Giovanni Enrico C.F._3
Fichera e con l'avv. Francesco Maria Scudero;
contro
), nata a [...] il [...], con l'avv. Stefano Massimino;
CP_3 C.F._4
e
( , nato a [...] il [...], con gli avv.ti Samantha Di Controparte_4 C.F._5
NA e RI Arcifa;
conclusioni: come da verbale del 21 ottobre 2025.
***
MOTIVAZIONE CONCISA E SUCCINTA
(ex art. 132 c. p. c. ed ex art. 118 disp. att. c. p. c.) ______________
Le domande degli attori – rivolte a far condannare solidalmente i convenuti al pagamento in favore degli attori delle somme da loro sborsate per sanare gli abusi degli immobili in precedenza acquistati dagli stessi attori dalla Cristal Costruzioni, società cancellata dal registro delle imprese, ancora formalmente proprietaria di immobili da ritenersi devoluti quale attività ai convenuti – è fondata e va accolta.
Le eccezioni di prescrizione sollevate dai convenuti vanno disattese.
Nel caso di specie la prescrizione è decennale, rilevando in ispecie esborsi sopportati dagli attori a causa dell'inadempimento dell'obbligazione assunta dalla società, di cui gli attori sono successori, con i contratti di compravendita.
Il diritto degli attori al rimborso è diventato azionabile solo a fine 2019, a seguito della comunicazione del rigetto della pratica di sanatoria presentata dalla società.
Anche l'eccezione ex art. 2945, co. 2, c. c. va disattesa.
La società è stata cancellata d'ufficio nel 2017 a causa del mancato deposito dei bilanci, con devoluzione delle attività, costituite da tre beni immobili, ai due soci.
Le spese seguono la soccombenza, e vanno liquidate in Euro 254,00 per spese vive e in Euro 3.715,00 per compensi (d. m. 55/2014; scaglione delle cause di valore immediatamente superiore a Euro
5.200,00; massimo abbattimento della fase istruttoria in ragione del mancato raccoglimento di prova orale).
P. t. m.
Il Dott. Gaetano Cataldo,
definitivamente pronunziando nella causa iscritta al n. in epigrafe, condanna e CP_3 [...]
a pagare a e Euro 9.432,72, nonché a CP_4 Parte_1 CP_1 [...]
Euro 8.633,09, condanna altresì i convenuti a rifondere gli attori delle spese di lite, che CP_2 liquida in Euro 254,00 per spese vive e in Euro 3.715,00 per compensi di difesa, oltre c. p. a. e i. v.
a. come per legge, rimborso a forfait come da d. m. 55/2014;
Catania, 22 dicembre 2025.
Il g. u.
Dott. Gaetano Cataldo
ATTO DEPOSITATO TELEMATICAMENTE EX ART. 15 D. M. 44/2011