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- 1. Il principio di equivalenza - i chiarimenti del TARGruppodelfino.It · https://www.gruppodelfino.it/ · 25 ottobre 2024
Il TAR per la Campania con sentenza n. 1957/2024 del 22.10.2024 decidendo sull'annullamento dell'aggiudicazione di una fornitura e del relativo contratto ha ripercorso gli arresti della giurisprudenza amministrativa in merito al principio di equivalenza. In primo luogo il TAR ha evidenziato che il requisito dell'equivalenza non deve essere ricondotto “ad un mero attributo formale, suscettibile di strumentalizzazioni formalistiche, ma ad un elemento rispondente ad uno specifico interesse del committente pubblico, incidente sulla qualità della prestazione richiesta (Consiglio di Stato, sez. III, 7 luglio 2021, n. 5169)” ricordando, inoltre, affermato dalla giurisprudenza secondo cui: - “il …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. III, ordinanza collegiale 04/03/2025, n. 1799 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 1799 |
| Data del deposito : | 4 marzo 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01799/2025 REG.PROV.COLL.
N. 08937/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 8937 del 2024, proposto dalla società Steril S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Maurizio Goria, Simona Elena Viscio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
l’Azienda Sanitaria Locale Salerno, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Emma Tortora e Gennaro Galietta, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
la Tecsud S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Marco Esposito e Fabio Rossi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania sezione staccata di Salerno
n. 1957/2024, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Tecsud S.r.l. e dell’Azienda Sanitaria Locale Salerno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 27 febbraio 2025 il Cons. Antonio Massimo Marra e sentiti i difensori delle parti come in atti;
Considerato che:
- con ordinanza n. 434 emessa nella camera di consiglio dell’8 novembre 2023, il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, ha disposto una verificazione, ai sensi dell'art. 66 c.p.a., affidata al Coordinatore del corso di laurea in Ingegneria Biomedica istituito presso il Dipartimento di Ingegneria Elettrica e delle Tecnologie dell'Informazione dell’Università degli Studi di Napoli Federico II;
- il verificatore è stato chiamato ad accertare; se i prodotti offerti dall’aggiudicataria siano o meno idonei a ottemperare in maniera equivalente ai requisiti riportati nel Capitolato, e siano conformi, alle norme di settore in campo nazionale ed eurounitario, come richiamate dal medesimo Capitolato ;
- nella relazione depositata, il verificatore ha affermato che: “ il prodotto HELIX non soddisfa il requisito del capitolato in merito alla conformità UNI EN 11140 - 4, …senza, tuttavia, esprimere esplicitamente se, il prodotto in contestazione sia o meno equivalente a quanto richiesto dal capitolato;
- ritenuto, quindi, di dover disporre una integrazione istruttoria, con riferimento all’equivalenza o meno dei prodotti oggetto di gara, in relazione alle specifiche tecniche poste dalla lex specialis di gara;
- tale operazione sarà espletata nel termine di trenta giorni, decorrente dalla comunicazione della presente ordinanza all’organismo verificatore; entro tale termine – e comunque entro il 10 aprile 2025 - dovrà anche essere depositata apposita relazione, con la quale il verificatore dovrà sinteticamente dar conto dell’attività svolta, illustrando le modalità di espletamento dell’incarico e le conclusioni finali corredate dalla documentazione ritenuta necessaria;
- ritenuto di dover rinviare la trattazione di merito dell’appello all’udienza pubblica del 15 maggio 2025.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza) dispone gli incombenti istruttori di cui in motivazione.
Rinvia la trattazione del merito dell’appello alla udienza pubblica del 15 maggio 2025.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 27 febbraio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Giovanni Pescatore, Presidente FF
Nicola D'Angelo, Consigliere
Ezio Fedullo, Consigliere
Antonio Massimo Marra, Consigliere, Estensore
Luca Di Raimondo, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Antonio Massimo Marra | Giovanni Pescatore |
IL SEGRETARIO