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Sentenza 3 febbraio 2026
Sentenza 3 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Messina, sez. IX, sentenza 03/02/2026, n. 635 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Messina |
| Numero : | 635 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 635/2026
Depositata il 03/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 9, riunita in udienza il 12/12/2025 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
BUSACCA ROSSELLA, Giudice monocratico in data 12/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1464/2025 depositato il 05/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - NE - Messina
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ordine Degli Psicologi Del Lazio - 96251290589
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520240044607722000 QUOTA ISCR.ALBO 2015 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 7595/2025 depositato il
18/12/2025
Richieste delle parti:
come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha impugnato la cartella di pagamento n. 29520240044607722000 emessa dall' Agenzia delle Entrate-NE, notificata in data 13.12.2024, con la quale le è stato intimato il pagamento della somma di € 1.028,65 per il mancato versamento delle quote di iscrizione all'Albo dell'Ordine degli Psicologi del Lazio relative alle annualità 2010 (€ 160,00), 2011 (€ 175,00), 2012 (€ 175,00), 2013 (€ 175,00), 2014
(€ 155,00), 2015 (175,00).
La ricorrente, evidenziando di essere stata iscritta all'Albo degli Psicologi del Lazio dal 17.07.2009 al
16.03.2015 - data in cui è stata deliberata la sua cancellazione a seguito di sua richiesta - ha eccepito la maturata prescrizione quinquennale del credito indicato nella cartella.
L'AdER, costituitasi in giudizio, ha eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva e, affermando di riscuotere i tributi sulla base dei ruoli formati dagli enti impositori e dagli stessi resi esecutivi, ha evidenziato di avere ricevuto il ruolo in data 10/10/2024 e di avere successivamente provveduto – per quanto è di sua competenza – a notificare la cartella.
L'Ordine degli Psicologi del Lazio, costituitosi in giudizio, ha contestato quanto asserito dalla controparte per le ragioni meglio indicate in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato.
Preliminarmente occorre evidenziare che la quota annuale di iscrizione all'Albo degli Psicologi si prescrive in cinque anni, ai sensi dell'art. 2948 c.c., in quanto considerata una prestazione periodica annuale.
Il diritto dell'Ordine a riscuotere il contributo si rinnova annualmente e si interrompe con atti di messa in mora.
Dall'esame della documentazione in atti risulta che in data 25.3.2015 il resistente ha comunicato alla ricorrente un sollecito di pagamento per il saldo delle quote annuali non ancora corrisposte relative agli anni
2010, 2011, 2012, 2013, 2014 e 2015, precisando che “la cancellazione dall'Albo non comporta la chiusura delle posizioni debitorie, per il cui recupero l'Ordine è tenuto a procedere ai sensi dell'art. 12, lett. l), Legge
18 febbraio 1989, n. 56” (all. 2).
Successivamente alla prima comunicazione di sollecito, l'Ordine degli Psicologi del Lazio ha reiterato la richiesta di pagamento del contributo annuale di iscrizione dovuto per gli anni di appartenenza all'Albo con note prot. n. 9354 del 26.11.2015, prot. n. 9851 del 17.11.2016, prot. n. 5764 del 15.7.2019 E prot. n. 8764 dell'1.12.2020: tutte trasmesse con lettera raccomandata regolarmente consegnate all'indirizzo di residenza.
Orbene le suddette comunicazioni – regolarmente comunicate alla ricorrente – sono atti idonei ad interrompere il termine di prescrizione;
consegue che non vi sono elementi per ritenere fondato il ricorso in quanto sulla base della documentazione allegata risulta che la pretesa creditoria indicata nella cartella di pagamento non si è prescritta. Per le ragioni esposte il ricorso non merita accoglimento.
Le spese di lite seguono il principio della soccombenza e sono liquidate nel dispositivo secondo i parametri vigenti.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Messina, sezione IX, così provvede: rigetta il ricorso;
condanna parte ricorrente a corrispondere in favore di ciascuna parte resistente le spese di lite che liquida in € 300,00, oltre accessori se dovuti come per legge. Così deciso in Messina, 12.12.2025 Il
Giudice dott.ssa Rossella Busacca
Depositata il 03/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 9, riunita in udienza il 12/12/2025 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
BUSACCA ROSSELLA, Giudice monocratico in data 12/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1464/2025 depositato il 05/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - NE - Messina
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ordine Degli Psicologi Del Lazio - 96251290589
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520240044607722000 QUOTA ISCR.ALBO 2015 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 7595/2025 depositato il
18/12/2025
Richieste delle parti:
come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha impugnato la cartella di pagamento n. 29520240044607722000 emessa dall' Agenzia delle Entrate-NE, notificata in data 13.12.2024, con la quale le è stato intimato il pagamento della somma di € 1.028,65 per il mancato versamento delle quote di iscrizione all'Albo dell'Ordine degli Psicologi del Lazio relative alle annualità 2010 (€ 160,00), 2011 (€ 175,00), 2012 (€ 175,00), 2013 (€ 175,00), 2014
(€ 155,00), 2015 (175,00).
La ricorrente, evidenziando di essere stata iscritta all'Albo degli Psicologi del Lazio dal 17.07.2009 al
16.03.2015 - data in cui è stata deliberata la sua cancellazione a seguito di sua richiesta - ha eccepito la maturata prescrizione quinquennale del credito indicato nella cartella.
L'AdER, costituitasi in giudizio, ha eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva e, affermando di riscuotere i tributi sulla base dei ruoli formati dagli enti impositori e dagli stessi resi esecutivi, ha evidenziato di avere ricevuto il ruolo in data 10/10/2024 e di avere successivamente provveduto – per quanto è di sua competenza – a notificare la cartella.
L'Ordine degli Psicologi del Lazio, costituitosi in giudizio, ha contestato quanto asserito dalla controparte per le ragioni meglio indicate in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato.
Preliminarmente occorre evidenziare che la quota annuale di iscrizione all'Albo degli Psicologi si prescrive in cinque anni, ai sensi dell'art. 2948 c.c., in quanto considerata una prestazione periodica annuale.
Il diritto dell'Ordine a riscuotere il contributo si rinnova annualmente e si interrompe con atti di messa in mora.
Dall'esame della documentazione in atti risulta che in data 25.3.2015 il resistente ha comunicato alla ricorrente un sollecito di pagamento per il saldo delle quote annuali non ancora corrisposte relative agli anni
2010, 2011, 2012, 2013, 2014 e 2015, precisando che “la cancellazione dall'Albo non comporta la chiusura delle posizioni debitorie, per il cui recupero l'Ordine è tenuto a procedere ai sensi dell'art. 12, lett. l), Legge
18 febbraio 1989, n. 56” (all. 2).
Successivamente alla prima comunicazione di sollecito, l'Ordine degli Psicologi del Lazio ha reiterato la richiesta di pagamento del contributo annuale di iscrizione dovuto per gli anni di appartenenza all'Albo con note prot. n. 9354 del 26.11.2015, prot. n. 9851 del 17.11.2016, prot. n. 5764 del 15.7.2019 E prot. n. 8764 dell'1.12.2020: tutte trasmesse con lettera raccomandata regolarmente consegnate all'indirizzo di residenza.
Orbene le suddette comunicazioni – regolarmente comunicate alla ricorrente – sono atti idonei ad interrompere il termine di prescrizione;
consegue che non vi sono elementi per ritenere fondato il ricorso in quanto sulla base della documentazione allegata risulta che la pretesa creditoria indicata nella cartella di pagamento non si è prescritta. Per le ragioni esposte il ricorso non merita accoglimento.
Le spese di lite seguono il principio della soccombenza e sono liquidate nel dispositivo secondo i parametri vigenti.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Messina, sezione IX, così provvede: rigetta il ricorso;
condanna parte ricorrente a corrispondere in favore di ciascuna parte resistente le spese di lite che liquida in € 300,00, oltre accessori se dovuti come per legge. Così deciso in Messina, 12.12.2025 Il
Giudice dott.ssa Rossella Busacca