Articolo 19 del Regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404
Articolo 18Articolo 21
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1 gennaio 2023
Art. 19. (( (Perdono giudiziale). )) ((Se per il reato commesso da minore degli anni diciotto il tribunale per i minorenni ritiene che si possa applicare una pena restrittiva della liberta' personale non superiore a due anni, ovvero una pena pecuniaria non superiore a lire tre milioni, anche se congiunta a detta pena, puo' applicare il perdono giudiziale, sia quando provvede a norma dell'articolo 14 sia nel giudizio)) .

--------------- AGGIORNAMENTO (3)
Il D.Lgs. del Capo Provvisorio dello Stato 21 ottobre 1947, n. 1250 ha disposto (con l'art. 7, comma 1) che il limite della pena pecuniaria preveduta nel presente articolo, per la concessione del perdono giudiziale, e' elevato a lire centoventimila.
Entrata in vigore il 1 gennaio 2023
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