--------------- AGGIORNAMENTO (3)
Il D.Lgs. del Capo Provvisorio dello Stato 21 ottobre 1947, n. 1250 ha disposto (con l'art. 7, comma 1) che il limite della pena pecuniaria preveduta nel presente articolo, per la concessione del perdono giudiziale, e' elevato a lire centoventimila.