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29 ottobre 1934
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7 dicembre 1947
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8 agosto 1961
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15 dicembre 1981
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1 gennaio 2023
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Art. 19. (( (Perdono giudiziale). )) ((Se per il reato commesso da minore degli anni diciotto il tribunale per i minorenni ritiene che si possa applicare una pena restrittiva della liberta' personale non superiore a due anni, ovvero una pena pecuniaria non superiore a lire tre milioni, anche se congiunta a detta pena, puo' applicare il perdono giudiziale, sia quando provvede a norma dell'articolo 14 sia nel giudizio)) .
--------------- AGGIORNAMENTO (3)
Il D.Lgs. del Capo Provvisorio dello Stato 21 ottobre 1947, n. 1250 ha disposto (con l'art. 7, comma 1) che il limite della pena pecuniaria preveduta nel presente articolo, per la concessione del perdono giudiziale, e' elevato a lire centoventimila.
--------------- AGGIORNAMENTO (3)
Il D.Lgs. del Capo Provvisorio dello Stato 21 ottobre 1947, n. 1250 ha disposto (con l'art. 7, comma 1) che il limite della pena pecuniaria preveduta nel presente articolo, per la concessione del perdono giudiziale, e' elevato a lire centoventimila.
Commentari • 7
- 1. La Corte Costituzionale ridisegna l’architettura della pena pecuniaria sostitutiva della pena detentiva, sanando le fratture tra il volto iniquo della stessa e la…Elena Quarta · https://www.giustiziainsieme.it/it/home · 1
1. La sentenza della Corte costituzionale n. 28/2022: volano per la riqualificazione del sistema delle pene pecuniarie Con la sentenza n. 28 depositata il 1 febbraio 2022 la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 53, secondo comma, della legge 24 novembre 1981 n. 689 (Modifiche al sistema penale), nella parte in cui prevede che «[i]l valore giornaliero non può essere inferiore alla somma indicata dall'art. 135 del codice penale e non può superare di dieci volte tale ammontare», anziché «[i]l valore giornaliero non può essere inferiore a 75 euro e non può superare di dieci volte la somma indicata dall'art. 135 del codice penale»[1]. La Corte …
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Giurisprudenza • 2
- 1. Corte Cost., sentenza 18/07/2014, n. 214Provvedimento: SENTENZA N. 214 ANNO 2014 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: Presidente: Sabino CASSESE; Giudici : Paolo Maria NAPOLITANO, Giuseppe FRIGO, Alessandro CRISCUOLO, Paolo GROSSI, AL CA, MA AR, IO TA, RI SA LL, GI AG, LI AMATO, ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 135 del codice penale, come modificato dall'art. 3, comma 62, della legge 15 luglio 2009, n. 94 (Disposizioni in materia di sicurezza pubblica), e dell'art. 53, secondo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), promosso dal Tribunale ordinario di Imperia nel procedimento …Leggi di più...
- coefficiente di ragguaglio·
- reati e pene·
- inammissibilità della questione.·
- asserita violazione del principio di eguaglianza e ragionevolezza·
- sostituzione delle pene detentive brevi con la pena pecuniaria·
- scelta riservata al legislatore, in assenza di una soluzione costituzionalmente obbligata