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Sentenza 4 dicembre 2024
Sentenza 4 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rovigo, sentenza 04/12/2024, n. 838 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rovigo |
| Numero : | 838 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2024 |
Testo completo
R.G. 903/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Rovigo
riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati dott.ssa Federica Abiuso Presidente Rel. dott. Nicola Del Vecchio Giudice dott. Marco Pesoli Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento ex art. 473 bis e ss c.p.c. n. RG 903/2024 promosso con ricorso depositato da
(c.f.: ) rappresentata e difesa dagli Avv.ti Parte_1 C.F._1
Franco Portesan e Giorgia Portesan, elettivamente domiciliata presso lo studio dei nominati difensori in Adria (RO), Corso Mazzini, 26
ricorrente
CONTRO
(c.f.: ) rappresentato e difeso dall'Avv. Eva Controparte_1 C.F._2
Neri, elettivamente domiciliato presso lo studio del nominato procuratore in Ferrara, Via Verga, 4
resistente visto l'intervento del P.M.
CONCLUSIONI per il ricorrente e per la resistente:
“affidamento condiviso del figlio minore ad entrambi i genitori;
collocamento prevalente del minore presso la residenza materna, sita in Villadose, via Romolo Andreotti n. 23; salvi migliori accordi tra i genitori, il padre potrà vedere e tenere con sé il minore a fine settimana alternati dal venerdì alle ore 19,00 quando il padre preleverò a casa della madre, fino alla domenica Per_1
1 sera alle ore 21,00 compresa la cena;
il padre inoltre potrà tenere con sé per sette giorni Per_1
durante il periodo natalizio alternando annualmente il giorno di Natale con quello di Capodanno prevedendosi sin da ora che il giorno di Natale del corrente anno verrà trascorso con la madre;
per tre giorni durante le festività pasquali comprendenti il giorno di Pasqua: per l'anno 2025 il giorno di Pasqua verrà trascorso dal minore con il padre. Le festività infrasettimanali verranno trascorse alternandosi con l'altro genitore;
il giorno del compleanno del minore verrà trascorso ad anni alterni con i genitori, i quali si accorderanno di volta in volta per eventuali ponti ed altre festività. Durante le vacanze estive ciascun genitore potrà tenere con sé il figlio per due settimane anche non consecutive, che i genitori concorderanno entro il 31 maggio di ogni anno;
l'assegno unico universale verrà percepito al 100% dalla madre collocataria;
il padre concorrerà nella misura del 50% alle spese straordinarie, secondo le seguenti modalità, precisandosi che il rimborso di esse avverrà alla fine di ogni mese previa esibizione delle pezze giustificative: - spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) farmaci particolari;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
c) gite scolastiche senza pernottamento: d) trasporto pubblico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria;
f) mensa;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) spese di custodia (baby sitter); c) viaggi e vacanze, campi estivi. Il padre verserà alla madre per il mantenimento del minore entro il giorno 5 di ogni mese la somma di euro 180,00, annualmente rivalutabile sulla base degli indici
Istat;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 4-6-2024 ha evocato in giudizio l'ex convivente Parte_1
al fine di ottenere la regolamentazione della responsabilità genitoriale sul figlio Controparte_1
2 minore nato in data [...] dalla loro unione, oltre alla determinazione delle condizioni Per_1
economiche del suo mantenimento.
La ricorrente ha formulato la domanda di affidamento condiviso, con collocazione presso la propria residenza, quella di previsione di pernottamento del minore presso il padre a fine settimana alternati, chiedendo di disporre a carico del resistente l'obbligo di contribuire al mantenimento del figlio mediante il versamento di euro 250,00 mensili (somma rivalutabile annualmente secondo indici ISTAT) e di compartecipare al cinquanta per cento alle spese straordinarie da effettuarsi nell'interesse di . Per_1
A giustificazione della misura dell'assegno contributivo quantificato in ricorso ha allegato di avere percepito dalla attività lavorativa, nei tre anni precedenti l'azione, la somma annua media di euro
23.900,00 circa;
ha assunto che il , operaio con stipendio mensile di circa 1.500,00 euro CP_1
netti, versa la medesima somma di euro 250,00 in favore del primogenito, nato da un precedente matrimonio.
Il si è ritualmente costituito in giudizio e ha aderito alla domanda di affidamento CP_1 congiunto e di collocazione di presso l'abitazione materna, diversamente opinando sulla Per_1
contribuzione al mantenimento;
ha dichiarato la disponibilità alla prosecuzione del versamento della somma di euro 150,00 mensili, somma ritenuta congrua a fronte degli emolumenti percepiti dalla attività lavorativa (media degli ultimi tre anni: euro 21.600,00 circa), dell'onere contributivo in essere rispetto al primogenito e della necessità di provvedere alle proprie esigenze di vita, tra le quali il pagamento del corrispettivo della locazione della abitazione (euro 380,00 mensili).
Fissata l'udienza di comparizione delle parti avanti a sé, il giudice delegato, ha formulato una proposta conciliativa ai sensi dell'art. 185bis cpc che è stata accolta dai contraddittori e confermata a verbale mediante precisazione contestuale di concordi conclusioni. I difensori hanno rinunciato ai termini previsti dall'art. 473bis.28 cpc.
La causa è stata quindi rimessa al collegio per la decisione.
Le parti hanno condiviso la proposta di questo tribunale formulata a composizione delle posizioni assunte in atti, che tiene conto delle esigenze di , sotto il profilo tanto dell'assistenza morale Per_1
quanto di quella economica.
Il tribunale ritiene che la regolamentazione concordata dalle parti non possa che contribuire alla crescita serena ed equilibrata di , obiettivo prioritario e comune dei genitori;
essa tiene altresì Per_1
conto dell'obbligo dei genitori di contribuire economicamente ciascuno secondo le proprie risorse.
Nulla osta, pertanto, all'accoglimento delle conclusioni sopra riportate stante l'adeguatezza degli accordi raggiunti dai genitori a tutela dell'interesse della prole minore di età, alla luce del disposto
3 normativo di cui all'art. 337-ter, secondo comma, c.c. (“Prende atto, se non contrari all'interesse dei figli, degli accordi intervenuti tra i genitori. Adotta ogni altro provvedimento relativo alla prole”) nel testo introdotto dal D.lgs. n. 154/2013.
Se ne dispone in conseguenza l'integrale recepimento.
In ragione dell'accordo raggiunto dalle parti sul punto, le spese di lite sono integralmente compensate fra le parti.
p.q.m.
decidendo sul ricorso proposto da nei confronti di così Parte_1 Controparte_1
provvede:
RECEPISCE le condizioni convenute dalle parti sopra riportate da intendersi qui integramente trascritte;
DICHIARA integralmente compensate le spese di lite.
Così deciso in Rovigo, il 12.11.2024
Si comunichi. il Presidente Est.
Dott.ssa Federica Abiuso
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Rovigo
riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati dott.ssa Federica Abiuso Presidente Rel. dott. Nicola Del Vecchio Giudice dott. Marco Pesoli Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento ex art. 473 bis e ss c.p.c. n. RG 903/2024 promosso con ricorso depositato da
(c.f.: ) rappresentata e difesa dagli Avv.ti Parte_1 C.F._1
Franco Portesan e Giorgia Portesan, elettivamente domiciliata presso lo studio dei nominati difensori in Adria (RO), Corso Mazzini, 26
ricorrente
CONTRO
(c.f.: ) rappresentato e difeso dall'Avv. Eva Controparte_1 C.F._2
Neri, elettivamente domiciliato presso lo studio del nominato procuratore in Ferrara, Via Verga, 4
resistente visto l'intervento del P.M.
CONCLUSIONI per il ricorrente e per la resistente:
“affidamento condiviso del figlio minore ad entrambi i genitori;
collocamento prevalente del minore presso la residenza materna, sita in Villadose, via Romolo Andreotti n. 23; salvi migliori accordi tra i genitori, il padre potrà vedere e tenere con sé il minore a fine settimana alternati dal venerdì alle ore 19,00 quando il padre preleverò a casa della madre, fino alla domenica Per_1
1 sera alle ore 21,00 compresa la cena;
il padre inoltre potrà tenere con sé per sette giorni Per_1
durante il periodo natalizio alternando annualmente il giorno di Natale con quello di Capodanno prevedendosi sin da ora che il giorno di Natale del corrente anno verrà trascorso con la madre;
per tre giorni durante le festività pasquali comprendenti il giorno di Pasqua: per l'anno 2025 il giorno di Pasqua verrà trascorso dal minore con il padre. Le festività infrasettimanali verranno trascorse alternandosi con l'altro genitore;
il giorno del compleanno del minore verrà trascorso ad anni alterni con i genitori, i quali si accorderanno di volta in volta per eventuali ponti ed altre festività. Durante le vacanze estive ciascun genitore potrà tenere con sé il figlio per due settimane anche non consecutive, che i genitori concorderanno entro il 31 maggio di ogni anno;
l'assegno unico universale verrà percepito al 100% dalla madre collocataria;
il padre concorrerà nella misura del 50% alle spese straordinarie, secondo le seguenti modalità, precisandosi che il rimborso di esse avverrà alla fine di ogni mese previa esibizione delle pezze giustificative: - spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) farmaci particolari;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
c) gite scolastiche senza pernottamento: d) trasporto pubblico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria;
f) mensa;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) spese di custodia (baby sitter); c) viaggi e vacanze, campi estivi. Il padre verserà alla madre per il mantenimento del minore entro il giorno 5 di ogni mese la somma di euro 180,00, annualmente rivalutabile sulla base degli indici
Istat;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 4-6-2024 ha evocato in giudizio l'ex convivente Parte_1
al fine di ottenere la regolamentazione della responsabilità genitoriale sul figlio Controparte_1
2 minore nato in data [...] dalla loro unione, oltre alla determinazione delle condizioni Per_1
economiche del suo mantenimento.
La ricorrente ha formulato la domanda di affidamento condiviso, con collocazione presso la propria residenza, quella di previsione di pernottamento del minore presso il padre a fine settimana alternati, chiedendo di disporre a carico del resistente l'obbligo di contribuire al mantenimento del figlio mediante il versamento di euro 250,00 mensili (somma rivalutabile annualmente secondo indici ISTAT) e di compartecipare al cinquanta per cento alle spese straordinarie da effettuarsi nell'interesse di . Per_1
A giustificazione della misura dell'assegno contributivo quantificato in ricorso ha allegato di avere percepito dalla attività lavorativa, nei tre anni precedenti l'azione, la somma annua media di euro
23.900,00 circa;
ha assunto che il , operaio con stipendio mensile di circa 1.500,00 euro CP_1
netti, versa la medesima somma di euro 250,00 in favore del primogenito, nato da un precedente matrimonio.
Il si è ritualmente costituito in giudizio e ha aderito alla domanda di affidamento CP_1 congiunto e di collocazione di presso l'abitazione materna, diversamente opinando sulla Per_1
contribuzione al mantenimento;
ha dichiarato la disponibilità alla prosecuzione del versamento della somma di euro 150,00 mensili, somma ritenuta congrua a fronte degli emolumenti percepiti dalla attività lavorativa (media degli ultimi tre anni: euro 21.600,00 circa), dell'onere contributivo in essere rispetto al primogenito e della necessità di provvedere alle proprie esigenze di vita, tra le quali il pagamento del corrispettivo della locazione della abitazione (euro 380,00 mensili).
Fissata l'udienza di comparizione delle parti avanti a sé, il giudice delegato, ha formulato una proposta conciliativa ai sensi dell'art. 185bis cpc che è stata accolta dai contraddittori e confermata a verbale mediante precisazione contestuale di concordi conclusioni. I difensori hanno rinunciato ai termini previsti dall'art. 473bis.28 cpc.
La causa è stata quindi rimessa al collegio per la decisione.
Le parti hanno condiviso la proposta di questo tribunale formulata a composizione delle posizioni assunte in atti, che tiene conto delle esigenze di , sotto il profilo tanto dell'assistenza morale Per_1
quanto di quella economica.
Il tribunale ritiene che la regolamentazione concordata dalle parti non possa che contribuire alla crescita serena ed equilibrata di , obiettivo prioritario e comune dei genitori;
essa tiene altresì Per_1
conto dell'obbligo dei genitori di contribuire economicamente ciascuno secondo le proprie risorse.
Nulla osta, pertanto, all'accoglimento delle conclusioni sopra riportate stante l'adeguatezza degli accordi raggiunti dai genitori a tutela dell'interesse della prole minore di età, alla luce del disposto
3 normativo di cui all'art. 337-ter, secondo comma, c.c. (“Prende atto, se non contrari all'interesse dei figli, degli accordi intervenuti tra i genitori. Adotta ogni altro provvedimento relativo alla prole”) nel testo introdotto dal D.lgs. n. 154/2013.
Se ne dispone in conseguenza l'integrale recepimento.
In ragione dell'accordo raggiunto dalle parti sul punto, le spese di lite sono integralmente compensate fra le parti.
p.q.m.
decidendo sul ricorso proposto da nei confronti di così Parte_1 Controparte_1
provvede:
RECEPISCE le condizioni convenute dalle parti sopra riportate da intendersi qui integramente trascritte;
DICHIARA integralmente compensate le spese di lite.
Così deciso in Rovigo, il 12.11.2024
Si comunichi. il Presidente Est.
Dott.ssa Federica Abiuso
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